Avvocatura, arriva il nuovo ordinamento

La legge delega ridisegna attività riservate, società tra avvocati, tirocinio, esame di Stato e disciplina: cosa cambia per tutti.

La riforma dell’ordinamento forense ha compiuto un secondo passo. Dopo la legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 2026 (G.U. n. 177) e in vigore dal 16 agosto, il Consiglio dei ministri n. 191 del 2 ottobre 2026 ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega. Il decreto è destinato a sostituire organicamente la legge 31 dicembre 2012, n. 247, che per quasi quindici anni ha regolato la professione.

Lo schema è ancora un testo in itinere e deve completare il suo percorso, quindi tutto ciò che segue va letto con questa cautela. I contenuti che illustriamo derivano dai principi e criteri direttivi della legge delega, che il decreto è chiamato a tradurre in norme di dettaglio.

Inquadramento generale, iter e tempistiche

Il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega il 22 luglio 2026, con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astenuti, dopo il via libera della Camera del 26 maggio. La delega prevede decreti legislativi entro sei mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 16 febbraio 2027, su proposta del Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale Forense. Lo schema approvato il 2 ottobre rientra pienamente in questo termine.

Dopo l’esame preliminare, il testo dovrà proseguire il suo iter. La delega attribuisce alle Commissioni parlamentari competenti trenta giorni per esprimere il parere, e se quel termine scade nei trenta giorni che precedono la scadenza della delega, o dopo, questa è prorogata di altri trenta giorni. Entro dodici mesi dall’ultimo decreto principale sono poi ammessi decreti correttivi e integrativi. Resta fermo che dall’attuazione non possono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il testo definitivo potrebbe quindi differire da quello approvato in via preliminare.

La riserva di attività professionale

Il punto di maggior rilievo riguarda il perimetro delle attività riservate. La delega conferma l’esclusiva dell’avvocato nella difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nell’arbitrato rituale, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. La vera novità è l’estensione della riserva alla consulenza legale e all’assistenza stragiudiziale, quando sono connesse all’attività giurisdizionale e svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato. Restano salve le competenze che la legge attribuisce ad altre professioni regolamentate.

In concreto, un accordo che preveda un compenso per questa consulenza a favore di chi non è iscritto all’albo sarà nullo. Sono fatte salve la consulenza resa da dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi nell’interesse esclusivo del datore di lavoro o del committente, e quella resa a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. Per le associazioni e gli enti esponenziali, l’attività è consentita solo entro le competenze istituzionali dell’ente.

La delega interviene anche su alcuni cardini della professione. Il segreto professionale è qualificato come inviolabile e indisponibile, e l’uso del titolo di avvocato è vietato a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti di iscrizione. Rientra inoltre nell’ordinamento il giuramento solenne.

Società tra avvocati, reti e monocommittenza

Sul fronte dei modelli organizzativi, le società tra avvocati potranno assumere forma di società di persone, di capitali o cooperative, con iscrizione in una sezione speciale dell’albo. I soci avvocati, o avvocati ed esercenti altre professioni regolamentate, dovranno detenere almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto, e la maggioranza dell’organo di gestione dovrà essere composta da avvocati. I soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Per le attività non rese a loro favore, la quota di utili loro attribuibile non può superare il 33% di quella spettante ai soci professionisti. La società non può prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di soggetti a lui riconducibili.

Questo limite pesa soprattutto sull’ingresso di fondi di investimento e capitali esterni. Il capitale di rischio può sostenere digitalizzazione e crescita, ma non sono ammessi modelli di puro controllo o di estrazione di valore. Le reti professionali, nelle forme di rete-contratto e rete-soggetto, possono svolgere attività forense solo se vi partecipano almeno due avvocati.

L’incarico resta personale anche quando è conferito a un’associazione, a una rete o a una società. Il cliente può designare il professionista che eseguirà la prestazione, e chi accetta l’incarico risponde personalmente e in solido con la struttura.

Per la prima volta, poi, la delega disciplina l’avvocato che lavora in via prevalente o esclusiva per un altro avvocato, uno studio associato, una rete o una società tra avvocati. Il rapporto non può essere di subordinazione, e al collaboratore spetta un compenso congruo e proporzionato alla quantità e qualità dell’opera. Durata minima, preavviso, clausole di non concorrenza e indennità finali spettano al decreto attuativo, ed è su questi aspetti che il testo definitivo andrà letto con più attenzione.

Compensi, equo compenso e copertura assicurativa

Il compenso resta liberamente pattuibile, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso, del principio di proporzionalità dell’art. 2233 c.c. e della sua commisurazione a quantità e qualità dell’opera. È consentito parametrarlo al raggiungimento degli obiettivi, ma resta fermo il divieto del patto di quota lite. I parametri ministeriali saranno aggiornati ogni due anni, e si applicano in assenza di pattuizione scritta e nella liquidazione giudiziale.

Merita attenzione la norma sulle transazioni. Quando un giudizio o un arbitrato si chiude con un accordo, tutti i soggetti coinvolti rispondono in solido dei compensi degli avvocati creditori, salvo diverso accordo tra le parti. Viene inoltre razionalizzato il parere di congruità dei Consigli dell’Ordine, per arrivare più rapidamente al titolo esecutivo. La pubblicità professionale è consentita, purché corretta, rispettosa dell’affidamento della collettività e del segreto professionale. L’obbligo di polizza per la responsabilità civile è confermato, con condizioni essenziali e massimali minimi aggiornati ogni cinque anni.

Tirocinio forense, scuole obbligatorie ed esame di Stato

Il tirocinio dura diciotto mesi continuativi. Per dodici mesi il praticante deve frequentare con profitto i corsi delle Scuole Forensi degli Ordini, o di soggetti accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, o delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali. La formazione a distanza è ammessa solo in modalità sincrona e fino al 40% del monte orario. I corsi sono gratuiti per i praticanti con ISEE inferiore a una soglia aggiornata ogni due anni. È possibile svolgere la pratica presso l’Avvocatura dello Stato o gli uffici legali di enti pubblici, trascorrere un semestre in un altro Paese dell’Unione europea e anticipare fino a sei mesi nell’ultimo anno di università. Il tirocinio è compatibile con il lavoro subordinato, se gli orari lo consentono e non vi sono conflitti di interesse. Il superamento della prova finale del corso è condizione per il certificato di compiuto tirocinio e per accedere all’esame.

L’esame di Stato torna a un modello ordinario, con una sola sessione annuale. Le due prove scritte si svolgono in presenza, con videoscrittura e consultazione dei soli codici annotati con la giurisprudenza. La prima consiste in un parere motivato, la seconda in un atto giudiziario, in entrambi i casi su una materia a scelta tra diritto privato, penale e amministrativo. L’orale è un colloquio integrato che comprende un caso pratico, quesiti di diritto processuale e sostanziale, una materia a scelta e un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza. Nelle commissioni la maggioranza dei componenti deve essere composta da avvocati.

Incompatibilità, compatibilità gestionali e specializzazioni

Restano incompatibili le altre attività di lavoro continuative o professionali, la professione di notaio, l’impresa commerciale e l’amministrazione illimitatamente responsabile di società di persone, salvo il caso delle società tra avvocati. Cambia però il quadro delle compatibilità. L’avvocato potrà ricoprire cariche apicali, come amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore, in società di capitali, anche cooperative, e in enti e consorzi pubblici e privati. Potrà inoltre esercitare contemporaneamente, previa iscrizione ai relativi albi, le professioni di dottore commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, revisore contabile e pubblicista. Restano compatibili l’insegnamento giuridico, l’amministrazione di condominio e quella di società di persone limitate alla gestione di beni familiari.

Gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici restano iscritti in un albo speciale e rispondono disciplinarmente al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Il titolo di avvocato specialista sarà attribuito dal Consiglio Nazionale Forense, per comprovata esperienza o per il superamento di corsi specifici organizzati dagli Ordini.

Governance, formazione continua e nuovo sistema disciplinare

I Consigli dell’Ordine e il Consiglio Nazionale Forense restano enti pubblici non economici ad appartenenza obbligatoria. I Consigli circondariali avranno da cinque a venticinque membri, mandato triennale e un massimo di tre mandati consecutivi. Dovranno istituire il Comitato per le Pari Opportunità e lo Sportello per il Cittadino. Il Consiglio Nazionale Forense è eletto con voto ponderato in base alla dimensione degli albi.

Cambia in modo netto la formazione continua. Chi non recupera l’inadempimento annuale entro il primo quadrimestre dell’anno successivo subisce la sospensione amministrativa immediata dall’albo, senza procedimento disciplinare. Sono previste esenzioni temporanee per alcune cariche istituzionali apicali, e i docenti universitari di materie giuridiche restano tenuti solo ai crediti in deontologia e ordinamento forense.

Il procedimento disciplinare resta affidato ai Consigli Distrettuali di Disciplina. L’azione si prescrive in sei anni dal fatto e gli atti interruttivi non possono allungare il termine oltre un quarto, cioè oltre sette anni e sei mesi, escluso il tempo di sospensione del procedimento, ad esempio per la pendenza del processo penale sugli stessi fatti. Per le condotte di minima entità è previsto il richiamo verbale, applicabile al massimo due volte allo stesso iscritto, opponibile ma non impugnabile davanti al Consiglio Nazionale Forense. Viene introdotta la riabilitazione, concedibile una sola volta a chi sia stato condannato a una sanzione diversa dalla radiazione. Le comunicazioni avvengono via PEC e il diritto di difesa è garantito fin dalla fase pre-istruttoria, che deve concludersi in sei mesi.

Implicazioni pratiche

Per i cittadini, la riserva sulla consulenza stragiudiziale rafforza la garanzia che chi presta assistenza legale organizzata sia un professionista soggetto a regole deontologiche e assicurative. Per le imprese, la delimitazione dell’attività consentita a soggetti non avvocati richiede una verifica dei servizi di consulenza oggi affidati all’esterno, mentre la solidarietà nelle transazioni impone attenzione alle clausole sulle spese legali. Per gli studi, la regolazione della monocommittenza e le nuove regole sulle società tra avvocati impongono di rivedere i contratti di collaborazione e gli assetti societari, mentre gli obblighi formativi richiedono un controllo puntuale dei crediti, perché la sospensione scatta senza procedimento. Per i giovani, il tirocinio strutturato e l’esame di Stato ordinario cambiano il percorso di accesso.

Poiché il decreto non è ancora definitivo, conviene attendere il testo finale prima di modificare contratti e assetti organizzativi. Nel frattempo è utile mappare le situazioni che le nuove regole potrebbero toccare.

Conclusione

Con l’approvazione preliminare dello schema di decreto, la riforma passa dai principi alla scrittura delle regole, e la legge del 2012 si avvia a essere sostituita da un nuovo ordinamento. Il nostro studio segue l’iter parlamentare e il lavoro sui testi definitivi, e resta a disposizione di professionisti, imprese e cittadini per chiarire come queste novità incidano sulle singole situazioni.

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