Occhiali che registrano: chi risponde?

Privacy dei passanti, segreti aziendali e poteri del datore di lavoro nell’era degli smart glasses

Chi indossa un paio di occhiali comuni non desta attenzione. Se però quelle lenti nascondono una telecamera ad alta risoluzione, microfoni sensibili, una connessione a Internet e un sistema di intelligenza artificiale capace di tradurre, riconoscere oggetti o volti, la situazione cambia radicalmente.

Gli smart glasses stanno uscendo dalla nicchia tecnologica per entrare nelle strade, negli uffici, nelle scuole e nelle corsie d’ospedale, e il diritto non può più considerarli un semplice gadget. Il problema riguarda tutti: chi li porta, chi viene ripreso senza saperlo, e soprattutto le imprese, che rischiano di ritrovarsi con una telecamera occulta in ogni reparto senza averla mai autorizzata.

La questione: una ripresa che nessuno vede

Il nodo centrale è l’asimmetria dell’informazione. Chi usa uno smartphone per filmare deve estrarlo e puntarlo, e chi lo osserva se ne accorge. Con un paio di occhiali la registrazione può avvenire in modo continuo e invisibile, catturando immagini, conversazioni di sottofondo e dati che permettono di identificare le persone. Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha affrontato il tema con lo Statement 1/2026, adottato il 13 ottobre 2026, definendolo un primo contributo interpretativo e richiamando l’attenzione sui rischi nei luoghi sensibili: ospedali, scuole, spogliatoi, servizi igienici e luoghi di lavoro. Chi viene ripreso, il cosiddetto terzo o passante, non ha scelto nulla e spesso non sa nemmeno di essere diventato oggetto di un trattamento di dati personali.

Il quadro normativo: chi è il titolare del trattamento

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) attribuisce gli obblighi a chi determina le finalità e i mezzi del trattamento (art. 4, n. 7). Nel caso degli smart glasses i soggetti possono essere più d’uno: l’utilizzatore, il produttore del dispositivo e il fornitore dell’applicazione o delle funzioni di intelligenza artificiale possono qualificarsi, a seconda dei casi, come titolari autonomi o contitolari (art. 26). Ciascuno risponde dei propri obblighi, e la posizione dell’uno non esonera quella dell’altro.

L’utilizzatore privato può invocare l’esenzione per le attività esclusivamente personali o domestiche, prevista dall’art. 2, par. 2, lett. c, GDPR. Si tratta però di un’eccezione da interpretare in modo restrittivo: vale per chi condivide un video con la famiglia o usa il dispositivo per tradurre un menù, ma non per chi lo impiega per ragioni professionali o lo pubblica su un profilo social aperto a un pubblico indeterminato. In questi casi chi indossa gli occhiali diventa, a tutti gli effetti, titolare di un trattamento, con tutto ciò che ne consegue.

La trasparenza e il consenso che non arriva mai

Il principio di trasparenza (art. 5 GDPR) impone che le persone sappiano quando e perché i loro dati vengono raccolti. Un’informativa consegnata all’acquirente al momento dell’acquisto non dice nulla a chi attraversa la strada. Per questo si ragiona su segnali concreti, come LED luminosi ben visibili e difficili da disattivare, avvisi acustici all’avvio della registrazione e un design che renda gli occhiali riconoscibili rispetto a una montatura normale.

Resta poi il problema della base giuridica. Raccogliere un consenso dal passante è praticamente impossibile e, comunque, un consenso successivo alla ripresa non sana ciò che è già avvenuto. Il legittimo interesse, a sua volta, è difficilmente invocabile quando i dati servono a profilare le persone, a usi commerciali ulteriori o ad addestrare modelli di intelligenza artificiale. La conclusione, per chi opera nel settore, è scomoda: il trattamento rischia di non avere una base solida.

Il luogo di lavoro: segreti, colleghi e sicurezza

È in azienda che il problema diventa più concreto. Un dipendente che entra in un reparto di ricerca e sviluppo con occhiali dotati di telecamera può registrare prototipi, processi produttivi, formule e documenti, esponendo l’impresa alla perdita di informazioni coperte dal segreto commerciale tutelato dall’art. 98 del Codice della proprietà industriale. Ma il rischio riguarda anche i colleghi, ripresi a loro insaputa nei momenti più diversi della giornata, e la sicurezza fisica: l’uso di un dispositivo che distrae o interferisce con i dispositivi di protezione individuale può comportare pericoli durante le lavorazioni o la conduzione di macchinari.

Il datore di lavoro ha gli strumenti per reagire. Il potere direttivo e organizzativo, fondato sugli artt. 2086, 2104 e 2105 del codice civile e sull’art. 41 della Costituzione, e l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sancito dall’art. 2087 del codice civile legittimano un divieto motivato di introdurre e indossare smart glasses nelle aree sensibili.

Il divieto e lo Statuto dei lavoratori

Una questione spesso sollevata riguarda l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), che disciplina gli strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti. A nostro avviso un divieto generale e motivato di usare dispositivi personali di questo tipo non rientra nell’ambito della norma: l’art. 4 regola gli strumenti che il datore installa per controllare, mentre qui l’impresa limita un dispositivo altrui per proteggere persone e informazioni. Vietare non equivale a sorvegliare, ed è anzi una misura di prevenzione coerente con il principio di responsabilizzazione imposto dal GDPR.

Cosa devono fare le imprese

Le imprese dovrebbero muoversi con una regolamentazione interna chiara. Occorre individuare le aree in cui gli occhiali con telecamera sono vietati in modo assoluto, come laboratori, linee produttive, spogliatoi e sale riunioni, e aggiornare la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati per considerare la ripresa involontaria e occulta ai danni dei dipendenti. Le politiche sull’uso dei dispositivi personali e i codici disciplinari vanno integrati con un divieto espresso e con le relative sanzioni. È opportuno affiggere avvisi all’ingresso dei reparti, fornire l’informativa prevista dall’art. 13 GDPR a lavoratori e visitatori e inserire nella formazione un modulo dedicato ai rischi dei dispositivi indossabili.

Per i cittadini la lezione è altrettanto pratica. Chi viene ripreso senza consenso, e chi si accorge che una conversazione riservata è stata registrata, può far valere i propri diritti nei confronti dell’utilizzatore e, quando ne ricorrono i presupposti, anche del produttore del dispositivo.

Conclusioni

Gli smart glasses non sono ancora al centro del dibattito pubblico, ma la loro diffusione è più rapida della consapevolezza dei rischi. Intervenire adesso, con regole interne, formazione e valutazioni documentate, costa molto meno che gestire in seguito una fuga di segreti industriali o un contenzioso per riprese illecite. Il nostro studio è a disposizione di imprese e privati per redigere policy aziendali e valutare i casi concreti.

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