Mediazione Obbligatoria: La Cassazione Chiarisce i Requisiti della Procura per la Rappresentanza

Nuovi principi sulla validità della procura generale nel procedimento di mediazione ex D.Lgs. 28/2010

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, con sentenza n. 14676 del 31 maggio 2025 (Cass. civ. Sez. III, n. 14676/2025), ha stabilito principi decisivi in materia di mediazione obbligatoria, chiarendo definitivamente i requisiti della procura necessaria per la rappresentanza nel procedimento previsto dal D.Lgs. n. 28/2010.

La pronuncia assume particolare rilevanza per la chiarezza con cui affronta una questione procedurale fondamentale: quando una procura può considerarsi idonea a consentire la partecipazione del rappresentante al procedimento di mediazione, condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010.

La Fattispecie e la Questione Giuridica

La controversia traeva origine da un’azione di rivalsa promossa da Vittoria Assicurazioni nei confronti della propria assicurata, basata sull’art. 144, comma 2, del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). La compagnia richiedeva il rimborso dell’importo corrisposto ai danneggiati di un sinistro stradale causato dall’assicurata in stato di ebbrezza, ipotesi espressamente esclusa dalla copertura assicurativa.

Il Tribunale di Milano aveva accolto parzialmente la domanda, condannando l’assicurata al risarcimento. Tuttavia, la Corte d’Appello di Milano aveva ribaltato la decisione, dichiarando l’improcedibilità del giudizio per ritenuta inadeguatezza della procura rilasciata al difensore per partecipare al procedimento di mediazione.

Secondo i giudici milanesi, la procura generale conferita al legale della compagnia assicuratrice, pur essendo in forma notarile e comprensiva di poteri transattivi, risultava “inidonea a concedere al difensore il diritto di rappresentare la parte nel procedimento di mediazione”, richiedendo invece “una procura sostanziale rilasciata per partecipare alla specifica controversia”.

Il Principio di Diritto Enunciato dalla Cassazione

La Terza Sezione Civile ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d’appello e formulando il seguente principio di diritto:

“Per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell’utile esperimento del procedimento di mediazione stesso: ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l’utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa; non è, invece, necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso”.

L’Evoluzione Giurisprudenziale: Dal Precedente del 2019 ai Nuovi Chiarimenti

La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla precedente Cass. civ. Sez. III, n. 8473 del 27 marzo 2019, che aveva già stabilito la necessità della “comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura”.

Tuttavia, i giudici di legittimità hanno precisato che la giurisprudenza precedente non imponeva la necessità di una procura specifica per ogni singola controversia. La Corte ha chiarito che l’interpretazione della Corte d’Appello costituiva una “indimostrata petizione di principio”, sottolineando come una procura generale possa garantire l’acquisizione dell’adeguata conoscenza dei dati delle singole controversie.

Le Implicazioni Operative per la Pratica Professionale

La pronuncia ha immediate ricadute pratiche per compagnie assicurative, enti e società che gestiscono numerose controversie. La possibilità di utilizzare una procura generale notarile comprensiva di tutti i poteri sostanziali necessari elimina l’onere di conferire specifiche procure per ogni singolo procedimento di mediazione.

I requisiti essenziali che la procura deve contenere sono:

Poteri sostanziali completi: la procura deve attribuire al rappresentante tutti i poteri di disposizione dei diritti controversi, incluso quello di transigere senza limitazioni, tale da consentire “qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio”.

Conoscenza fattuale adeguata: il rappresentante deve essere “a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia”, requisito che nella specie risultava soddisfatto dal legale già costituito nel giudizio.

Forma notarile: la procura deve essere necessariamente conferita mediante atto notarile, non potendo essere autenticata dal difensore stesso ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c..

L’Interpretazione Restrittiva delle Condizioni di Procedibilità

Un aspetto particolarmente significativo della sentenza riguarda l’approccio metodologico adottato dai giudici di legittimità nell’interpretare le condizioni di procedibilità. La Corte ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8241 del 28 aprile 2020, sottolineando come le procedure obbligatorie di conciliazione debbano essere bilanciate con l’interesse generale al soddisfacimento delle situazioni sostanziali, “a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l’accesso alla tutela giurisdizionale”.

Questo orientamento si inserisce nel più ampio quadro del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale fissato dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nelle sentenze Alassini (18 marzo 2010) e Menini (14 giugno 2017).

Le Ricadute per Cittadini e Imprese

Per i cittadini e le imprese coinvolte in controversie soggette a mediazione obbligatoria, la decisione offre maggiore certezza sulla validità della rappresentanza. L’eliminazione del requisito della procura specifica per ogni controversia riduce i costi e i tempi di costituzione del rapporto rappresentativo, evitando il rischio di declaratorie di improcedibilità per vizi meramente formali.

Particolare attenzione meritano le compagnie assicurative e gli enti che gestiscono un elevato volume di controversie: la possibilità di utilizzare procure generali notarili consente una gestione più efficiente dei procedimenti di mediazione, riducendo il rischio di blocchi procedurali.

Prospettive Future e Consolidamento dell’Orientamento

La sentenza contribuisce al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che privilegia la sostanza sulla forma nel procedimento di mediazione. L’approccio della Cassazione, orientato verso un’interpretazione restrittiva delle condizioni di procedibilità, dovrebbe favorire l’accesso effettivo ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, in linea con le finalità deflattive perseguite dal legislatore del 2010.

Rimane da verificare se questo orientamento sarà confermato anche dalle altre Sezioni della Cassazione e se eventuali contrasti interpretativi richiederanno l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.


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