La nota congiunta MIMIT-AgID del 29 luglio 2025 chiarisce il meccanismo di trasferimento del domicilio digitale professionale nel registro delle persone fisiche
Premesso che la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione rappresenta un processo ormai consolidato nell’ordinamento italiano, una recente nota congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) del 29 luglio 2025 ha chiarito un aspetto di particolare rilevanza per tutti i professionisti iscritti ad albi e ordini. La comunicazione illustra infatti il meccanismo di riversamento automatico del domicilio digitale dal registro INI-PEC al registro INAD, disciplinato dall’art. 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il quadro normativo di riferimento
Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede due distinti indici nazionali per la gestione dei domicili digitali. Da un lato, l’INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti), istituito presso il MIMIT e alimentato automaticamente dagli ordini professionali mediante comunicazione ex lege della casella PEC. Dall’altro, l’INAD (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato), realizzato e gestito da AgID, la cui iscrizione risulta normalmente facoltativa e rimessa alla libera iniziativa dell’utente.
Questa distinzione riflette la diversa natura giuridica delle comunicazioni: mentre il domicilio digitale professionale serve per le comunicazioni correlate all’attività lavorativa e ai rapporti con gli ordini di appartenenza, il domicilio digitale personale è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale relative alla sfera privata del soggetto.
La novità introdotta: il riversamento automatico
La disposizione di cui all’art. 6-quater, comma 2, del CAD stabilisce che il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC venga automaticamente trasferito anche nel registro INAD. Questo meccanismo, definito “riversamento autoritativo”, comporta che la medesima casella PEC professionale assuma contemporaneamente valore di domicilio digitale personale, utilizzabile quindi per comunicazioni private che non attengono all’esercizio dell’attività professionale.
Il fondamento giuridico di tale previsione risiede nella necessità di garantire una maggiore copertura del sistema di domicilio digitale nazionale, facilitando l’identificazione univoca dei soggetti nell’ambito delle comunicazioni telematiche con valore legale. La norma risponde altresì all’esigenza di semplificazione amministrativa, evitando duplicazioni di procedure e adempimenti a carico del professionista.
Il meccanismo procedimentale e le tempistiche
Secondo le Linee guida AgID richiamate nella nota congiunta, il procedimento di riversamento segue una procedura articolata in fasi specifiche. Il domicilio digitale trasferito da INI-PEC rimane inizialmente registrato in INAD ma non pubblicato per trenta giorni, durante i quali il professionista può accedere all’informativa sul trattamento dei dati personali e consultare le modalità operative del servizio.
Durante questo periodo transitorio di trenta giorni, il professionista mantiene la facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendo un indirizzo diverso ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del CAD. Tale diritto di modifica rappresenta una garanzia fondamentale per il professionista, che può decidere di utilizzare una casella PEC dedicata esclusivamente alla sfera personale, diversa da quella professionale.
Decorso il termine di trenta giorni senza variazioni, AgID procede alla pubblicazione definitiva del domicilio digitale nell’indice INAD. Da questo momento, la casella PEC risulta utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata della persona fisica, fermo restando il diritto del titolare di modificare o cessare successivamente il proprio domicilio digitale.
Implicazioni pratiche per professionisti e cittadini
La misura comporta significative implicazioni operative per diverse categorie di soggetti. Per i professionisti iscritti ad albi e ordini, il riversamento automatico determina l’acquisizione di un domicilio digitale personale senza necessità di specifici adempimenti, con conseguente semplificazione degli oneri burocratici. Tuttavia, i professionisti devono prestare particolare attenzione alla gestione della casella PEC, che diventa strumento di comunicazione sia per l’attività professionale sia per la sfera privata.
Per le Pubbliche Amministrazioni e gli enti privati che devono effettuare comunicazioni con valore legale, la presenza del domicilio digitale in INAD consente di individuare con maggiore facilità il recapito telematico del destinatario, riducendo i casi di mancato recapito e i conseguenti problemi di notificazione.
Dal punto di vista della tutela della privacy, la normativa mantiene le garanzie procedimentali attraverso il periodo di trenta giorni non pubblicato e il permanente diritto di modifica del domicilio digitale. I professionisti conservano inoltre la facoltà di utilizzare caselle PEC distinte per l’attività professionale e per quella personale, garantendo una adeguata separazione tra le due sfere.
Profili di criticità e raccomandazioni operative
L’automatismo del riversamento, pur rappresentando una semplificazione, può generare alcune problematiche operative. La principale criticità riguarda la gestione unitaria della casella PEC per comunicazioni di natura diversa, con possibili difficoltà nella distinzione tra corrispondenza professionale e personale. Si raccomanda pertanto ai professionisti di valutare attentamente l’opportunità di utilizzare la facoltà di modifica durante il periodo transitorio di trenta giorni.
Un ulteriore aspetto da considerare attiene alla responsabilità del professionista nella gestione delle comunicazioni ricevute sul domicilio digitale. La presenza della stessa casella PEC in entrambi gli indici comporta l’obbligo di monitoraggio costante per entrambe le tipologie di comunicazioni, con le relative conseguenze in caso di mancata lettura di messaggi aventi valore legale.
Conclusioni e prospettive future
Il riversamento automatico del domicilio digitale da INI-PEC a INAD rappresenta un’evoluzione significativa nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana. La misura, disciplinata dall’art. 6-quater, comma 2, del CAD e chiarita dalla nota congiunta MIMIT-AgID del 29 luglio 2025, mira a garantire una maggiore copertura del sistema nazionale di domicilio digitale, semplificando al contempo gli adempimenti a carico dei professionisti.
L’efficacia della normativa dipenderà dalla capacità degli operatori di adeguare le proprie procedure operative alla nuova disciplina, prestando particolare attenzione alla gestione delle tempistiche e dei diritti di modifica riconosciuti ai professionisti. La corretta implementazione di tali previsioni contribuirà al rafforzamento dell’infrastruttura digitale nazionale e al miglioramento dell’efficienza delle comunicazioni telematiche con valore legale.
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