Cartella di pagamento via PEC senza firma digitale: è valida?

La Cassazione chiarisce quando la notifica telematica produce i suoi effetti anche senza il formato .p7m

Ricevere una cartella di pagamento via posta elettronica certificata rappresenta ormai una modalità sempre più diffusa di notificazione degli atti fiscali. Ma cosa succede quando il file arriva in formato PDF semplice, senza la firma digitale in formato .p7m? La cartella può essere considerata nulla? Un contribuente può contestare la validità della notificazione semplicemente perché l’atto non era “firmato digitalmente”?

A queste domande ha dato risposta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29048 del 3 novembre 2025, depositata dalla Sezione Tributaria, che affronta in modo chiaro e definitivo la questione della validità delle notifiche telematiche delle cartelle esattoriali.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposte e sanzioni, notificata dall’agente della riscossione a un contribuente tramite posta elettronica certificata nel giugno 2016. Il documento era stato trasmesso in formato PDF, ma senza l’estensione .p7m che caratterizza i file con firma digitale qualificata.

Il contribuente aveva presentato ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale aveva dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione completamente diversa: l’istanza di rateazione presentata prima del ricorso avrebbe comportato acquiescenza rispetto ai vizi della cartella. Non soddisfatto di questo esito, il contribuente aveva proposto appello.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, ribaltando la decisione di primo grado, aveva accolto le ragioni del ricorrente affermando che la cartella era nulla per difetto di sottoscrizione digitale. Secondo i giudici regionali, la mancanza del formato .p7m rendeva l’atto privo di validità formale, indipendentemente dal fatto che fosse stato comunque ricevuto e compreso dal destinatario.

L’agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate hanno quindi impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che una visione così rigorosa dei requisiti formali finisse per sacrificare la sostanza alla forma, violando principi consolidati del nostro ordinamento processuale.

L’orientamento della Cassazione: sostanza e forma in equilibrio

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione, cassando la sentenza d’appello e fissando due principi di diritto fondamentali che meritano particolare attenzione.

Il primo principio riguarda la natura stessa della trasmissione via posta elettronica certificata. La PEC, per sua natura tecnica e normativa, garantisce già l’autenticità e l’integrità del messaggio trasmesso. Quando un atto viene inviato tramite questo canale, il sistema di certificazione della posta elettronica assicura che il documento provenga effettivamente dal mittente dichiarato e che non sia stato alterato durante la trasmissione. In sostanza, la PEC svolge una funzione di garanzia dell’autenticità che rende meno stringente l’esigenza della firma digitale qualificata in formato .p7m.

La Corte richiama espressamente l’articolo 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale vigente all’epoca dei fatti, secondo cui il documento informatico trasmesso via PEC ha la stessa efficacia probatoria dell’originale analogico, a meno che il destinatario non provveda formalmente a disconoscerne la conformità all’originale. Questo aspetto è cruciale: non basta affermare genericamente che l’atto è invalido perché manca la firma digitale. È necessario che il contribuente, in modo specifico e circostanziato, dimostri che la copia ricevuta non corrisponde all’originale o che esistano concreti dubbi sulla provenienza del documento.

Nel caso esaminato, il contribuente non aveva mai sollevato alcuna contestazione specifica sulla conformità della cartella ricevuta rispetto all’originale, né aveva messo in dubbio che il documento provenisse effettivamente dall’agente della riscossione. Si era limitato a eccepire l’assenza del formato .p7m, senza allegare alcun pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa.

Il secondo principio affermato dalla Cassazione attiene all’applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall’articolo 156 del codice di procedura civile. Anche ammettendo che la notifica presentasse qualche vizio formale, la Corte osserva che il contribuente aveva comunque ricevuto l’atto, lo aveva compreso e aveva esercitato tempestivamente il proprio diritto di difesa proponendo ricorso. Ciò significa che lo scopo della notificazione, cioè portare a conoscenza del destinatario l’esistenza e il contenuto dell’atto, era stato pienamente raggiunto.

La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non impedisce l’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando la disciplina tributaria vi richiama espressamente. Infatti, l’articolo 26, comma 5, del DPR n. 602 del 1973 rinvia all’articolo 60 del DPR n. 600 del 1973, che a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni del processo civile. Questo sistema di rinvii concatenati comporta che eventuali irregolarità formali della notificazione possano essere sanate se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

La proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente ha quindi prodotto la sanatoria dei vizi della notificazione, poiché ha dimostrato inequivocabilmente che l’interessato aveva piena conoscenza dell’atto e aveva potuto esercitare tutte le proprie facoltà difensive.

Implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti

Questa pronuncia della Cassazione ha ricadute concrete molto rilevanti per tutti coloro che ricevono cartelle di pagamento tramite PEC. Innanzitutto, chiarisce che non è sufficiente eccepire l’assenza della firma digitale in formato .p7m per ottenere l’annullamento dell’atto. Il contribuente che intende contestare la validità della notifica deve andare oltre la mera denuncia del vizio formale e allegare elementi concreti che dimostrino un effettivo pregiudizio al proprio diritto di difesa.

Per esempio, potrebbe essere necessario provare che il documento ricevuto presenta differenze rispetto all’originale, oppure che esistono fondati dubbi sulla provenienza dell’atto dall’agente della riscossione, o ancora che le modalità di trasmissione hanno reso impossibile o difficoltoso l’accesso al contenuto della cartella. In assenza di tali elementi, la giurisprudenza tende sempre più a privilegiare una lettura sostanzialistica, volta a salvaguardare l’efficacia degli atti che hanno comunque raggiunto il loro scopo informativo.

Per i professionisti che assistono i contribuenti, questo orientamento impone una verifica attenta delle contestazioni da sollevare. Non ha più senso fondare le difese esclusivamente su vizi formali della notifica telematica, senza accompagnarle con la dimostrazione di un concreto pregiudizio. Al tempo stesso, è importante verificare caso per caso se sussistano effettive anomalie nella trasmissione che possano giustificare un disconoscimento motivato della conformità dell’atto.

La Cassazione, con questa decisione, conferma un indirizzo giurisprudenziale consolidato, richiamando anche precedenti recenti della stessa Sezione Tributaria. In particolare, l’ordinanza n. 30922 del dicembre 2024 aveva già affermato che la notifica della cartella di pagamento via PEC in formato PDF è valida, non essendo necessario adottare il formato .p7m, proprio perché il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana. Altre pronunce, come l’ordinanza n. 6417 del marzo 2019 e la più recente n. 677 del gennaio 2025, avevano ribadito l’applicabilità della sanatoria ex articolo 156 del codice di procedura civile anche alla notifica delle cartelle di pagamento.

Dal punto di vista operativo, i contribuenti che ricevono cartelle via PEC dovrebbero quindi concentrarsi sulla verifica della tempestività della notifica, sulla corretta indicazione dell’indirizzo PEC del destinatario, sull’effettiva leggibilità del documento e sulla corrispondenza tra quanto richiesto e i titoli che legittimano la pretesa tributaria. Solo in presenza di vizi sostanziali o di anomalie tecniche che abbiano effettivamente impedito la piena conoscenza dell’atto potranno essere sollevate contestazioni fondate sulla validità della notificazione.

Conclusioni: verso una digitalizzazione “sicura” della riscossione

La sentenza della Cassazione rappresenta un ulteriore passo verso la piena legittimazione delle modalità telematiche di notificazione degli atti fiscali. Il messaggio è chiaro: il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione non può essere vanificato da letture eccessivamente formalistiche delle norme, quando la sostanza dell’atto e la tutela del destinatario sono comunque assicurate.

Questo non significa che la forma sia irrilevante o che qualsiasi modalità di notifica sia accettabile. Al contrario, la Corte ribadisce che restano fermi tutti gli obblighi di correttezza formale e sostanziale degli atti tributari. Tuttavia, quando l’atto ha raggiunto il suo scopo e il contribuente ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, eventuali irregolarità meramente formali non possono essere invocate per paralizzare l’azione di riscossione.

Per chi riceve una cartella via PEC in formato PDF, quindi, è fondamentale non cullarsi nell’illusione che l’assenza della firma digitale .p7m rappresenti automaticamente una via d’uscita. È invece necessario esaminare attentamente il contenuto dell’atto, verificarne la legittimità sostanziale e, se del caso, contestare tempestivamente gli aspetti fondati su vizi non formali ma sostanziali.

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