Definizione Agevolata della Società: i Soci Restano Esposti all’Accertamento Fiscale

La Cassazione chiarisce che il condono ottenuto dalla società di persone non protegge automaticamente i soci dall’azione dell’Agenzia delle Entrate

Può una società di persone aderire a una definizione agevolata della lite fiscale e lasciare così i propri soci al riparo da ulteriori accertamenti? La risposta della Corte di Cassazione, contenuta nell’ordinanza n. 30567/2025 della Sezione Tributaria, è netta: no. Il condono fiscale ottenuto dalla società non estende automaticamente i suoi effetti ai singoli soci, che rimangono esposti all’azione dell’amministrazione finanziaria.

La questione affrontata dalla Suprema Corte tocca un tema di particolare rilevanza pratica per migliaia di imprenditori che operano attraverso società di persone. Quando l’Agenzia delle Entrate contesta maggiori redditi a una società in nome collettivo o in accomandita semplice, infatti, emette due distinti avvisi di accertamento: uno rivolto alla società per IVA e IRAP, l’altro indirizzato ai singoli soci per il reddito di partecipazione ai fini IRPEF. Si tratta di una conseguenza del principio di trasparenza fiscale che caratterizza le società di persone, nelle quali i redditi sono direttamente imputati ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

La vicenda esaminata dalla Cassazione

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità traeva origine da una duplice contestazione fiscale. L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata, che all’epoca dei fatti era costituita in forma di società in nome collettivo, per maggiori imposte IVA e IRAP. Contestualmente, l’Ufficio aveva notificato ai soci un separato avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione ai fini IRPEF.

La società aveva successivamente aderito a una procedura di definizione agevolata della lite prevista dalla normativa fiscale, nello specifico quella disciplinata dall’art. 1, comma 195, della legge n. 197/2022. A questo punto, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia aveva ritenuto che, in conseguenza della definizione agevolata ottenuta dalla società, non fosse più possibile quantificare il reddito societario e, di riflesso, quello del socio. Per questo motivo, i giudici di merito avevano rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate relativo all’accertamento nei confronti del socio.

La decisione della Cassazione: autonomia tra accertamento societario e accertamento del socio

La Suprema Corte ha censurato questa impostazione, ribaltando completamente la decisione dei giudici lombardi. Il principio cardine affermato dall’ordinanza n. 30567/2025 è che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci mantengono la propria autonomia. Si tratta di atti distinti, rivolti a soggetti diversi e relativi a imposte differenti.

La Cassazione ha richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, citando tra l’altro la sentenza n. 15076 del 15 luglio 2020. Secondo questo indirizzo, il condono fiscale rappresenta una forma atipica di definizione del rapporto tributario che non incide sull’accertamento dell’imponibile. Le disposizioni condonistiche, infatti, perseguono finalità deflattive e di bilancio, consentendo al contribuente di regolare la propria obbligazione tributaria a prescindere dall’accertamento effettivo dell’imponibile.

Proprio perché la definizione agevolata non spiega alcuna rilevanza sull’accertamento dell’imponibile, essa non comporta alcuna preclusione all’esercizio del potere-dovere di accertamento dell’amministrazione finanziaria nei confronti del socio. Quest’ultimo, infatti, è titolare di una distinta e autonoma soggettività fiscale rispetto all’ente collettivo.

Il principio della libera determinazione individuale

Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda il carattere personale della scelta di aderire o meno al condono fiscale. L’adesione al beneficio condonistico costituisce esercizio di libera determinazione dei contribuenti, rimessa al personale apprezzamento di ciascuno di essi. In altri termini, ogni socio è libero di valutare autonomamente se convenga o meno aderire alla definizione agevolata, in base alla propria specifica situazione economica e processuale.

Ne deriva che l’Ufficio non è tenuto ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci a quello rideterminato in base al condono ottenuto dalla società. I soci che non abbiano scelto di avvalersi del condono rimangono esposti all’azione accertatrice dell’amministrazione finanziaria, che può procedere alla rettifica del loro reddito di partecipazione sulla base dell’accertamento originario effettuato nei confronti della società.

La Corte ha precisato che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si esplica con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti. Pertanto, sono i singoli soci che devono presentare eventuali autonome istanze per potersi avvalere del beneficio del condono fiscale.

Implicazioni pratiche della sentenza

Questa pronuncia ha conseguenze molto concrete per i soci di società di persone coinvolti in controversie fiscali. In primo luogo, chiarisce che non possono confidare nella protezione derivante dalla definizione agevolata ottenuta dalla società. Se intendono beneficiare del condono, devono presentare una propria autonoma istanza di definizione relativamente all’avviso di accertamento emesso nei loro confronti.

La decisione evidenzia inoltre l’importanza di una valutazione strategica coordinata tra società e soci quando si profila una contestazione fiscale. La società potrebbe avere convenienza a definire la lite in via agevolata, ad esempio per evitare i costi e i rischi di un contenzioso prolungato, mentre per i soci potrebbe essere più vantaggioso proseguire il giudizio, magari perché confidano nelle proprie ragioni difensive o perché l’importo contestato risulta particolarmente elevato.

Un altro aspetto rilevante riguarda la gestione dei tempi processuali. Se la società definisce la lite e i soci proseguono il giudizio, questi ultimi dovranno affrontare il processo senza poter più invocare la definizione societaria come elemento a proprio favore. L’amministrazione finanziaria mantiene infatti intatto il proprio potere di accertamento e può chiedere al giudice tributario di quantificare il reddito di partecipazione sulla base dell’accertamento originario, non essendo vincolata dalla definizione agevolata intercorsa con la società.

Per i professionisti che assistono società di persone e relativi soci in contenziosi fiscali, la sentenza rappresenta un importante monito. È necessario informare chiaramente i clienti che la definizione agevolata della società non produce automaticamente effetti protettivi sui soci. Occorre valutare attentamente, caso per caso, se sia opportuno che anche i soci aderiscano alla definizione agevolata, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto: l’entità della pretesa erariale, le probabilità di successo nel giudizio, i costi del contenzioso, i tempi di definizione della causa.

Un orientamento consolidato della Cassazione

Vale la pena sottolineare che l’ordinanza n. 30567/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai granitico della Corte di Cassazione. Già con le sentenze n. 3452 dell’11 febbraio 2025, n. 14858 del 20 luglio 2016, n. 7134 del 26 marzo 2014 e n. 757 del 23 gennaio 2002, la Suprema Corte aveva affermato gli stessi principi. Questa continuità interpretativa offre certezza agli operatori del diritto e consente una programmazione più sicura delle strategie difensive.

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame nel merito della controversia. I giudici del rinvio dovranno valutare la fondatezza dell’accertamento emesso nei confronti del socio sulla base dell’originaria rettifica operata dall’Ufficio nei confronti della società, senza poter considerare come elemento ostativo la definizione agevolata intercorsa tra l’amministrazione finanziaria e la società stessa.

Conclusioni

La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante punto fermo in una materia caratterizzata da significative ricadute pratiche. Il messaggio è chiaro: nelle società di persone, la definizione agevolata della lite fiscale da parte della società non mette al riparo i soci dall’azione dell’Agenzia delle Entrate. Ciascun socio mantiene una propria autonoma posizione tributaria e, se intende beneficiare del condono, deve presentare una specifica istanza di definizione.

Per chi si trova coinvolto in una controversia fiscale riguardante una società di persone, è fondamentale affidarsi a una consulenza professionale qualificata che sappia valutare attentamente tutte le opzioni disponibili e suggerire la strategia più opportuna per tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

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