Trovato ubriaco in auto ferma: non sempre è reato di guida in stato di ebbrezza

La Cassazione chiarisce quando scatta la contravvenzione: non basta il motore acceso, serve la prova della circolazione

Con la sentenza n. 39736 del 10 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione IV penale, ha fissato un principio importante in materia di guida in stato di ebbrezza: non sempre chi viene trovato alla guida di un’auto ferma con il motore acceso può essere sanzionato per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada. Serve la prova che il veicolo sia stato effettivamente utilizzato per circolare su strada pubblica, oppure che si tratti di una mera “fermata” nell’ambito della circolazione stradale.

La decisione della Suprema Corte interviene su una questione controversa e di grande rilevanza pratica: quando si può dire che una persona stia “guidando” in stato di ebbrezza? La risposta non è così scontata come potrebbe sembrare, e questa sentenza aiuta a tracciare i confini tra condotte penalmente rilevanti e situazioni che, pur sospette, non integrano necessariamente il reato.

Il caso concreto: un conducente trovato addormentato in auto

I fatti risalgono al 25 gennaio 2022, in piena notte. Erano circa le 2:30 del mattino quando una pattuglia della Polizia Stradale di Milano, appena uscita da uno svincolo della tangenziale, veniva avvicinata da un autotrasportatore. Quest’ultimo riferiva agli agenti di aver notato un’auto procedere zigzagando, con alla guida una persona di sesso maschile.

La pattuglia, seguendo l’indicazione ricevuta, individuava poco dopo l’autovettura segnalata. Il veicolo era fermo, parcheggiato con due ruote sul marciapiede e due sulla carreggiata, con il motore acceso. Il conducente era accasciato sul volante, apparentemente addormentato.

Quando gli agenti si avvicinavano e il conducente abbassava il finestrino, un forte odore di alcol proveniva dall’abitacolo. L’uomo presentava tutti i classici segni dell’ubriachezza: occhi lucidi, alito fortemente vinoso, grande difficoltà espressiva che non gli consentiva nemmeno di fornire il proprio numero di telefono, evidente difficoltà nella deambulazione al punto da dover essere accompagnato dagli operanti per sottoporsi all’etilometro.

Il test alcolemico registrava un tasso di 2,18 grammi per litro, un valore estremamente elevato, ben oltre la soglia di 1,5 g/l che configura la fattispecie più grave prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. Si tratta di un livello di alcol nel sangue che indica uno stato di ebbrezza molto grave, con compromissione seria delle capacità psicofisiche.

Il Tribunale di Lodi condannava l’imputato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall’orario notturno. La Corte d’Appello di Milano, in secondo grado, pur ritenendo provato il fatto, dichiarava l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, revocando le sanzioni amministrative accessorie.

L’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni tra cui, in particolare, il fatto che non fosse stata fornita la prova che avesse effettivamente guidato l’auto, essendo stato trovato semplicemente a bordo di un veicolo fermo.

La questione giuridica: cosa significa “guidare” ai sensi del Codice della Strada

Il cuore della questione sottoposta alla Corte di Cassazione riguarda l’interpretazione del concetto di “guida” contenuto nell’articolo 186 del Codice della Strada. Questa norma punisce “chiunque guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche” e prevede sanzioni particolarmente severe quando il tasso alcolemico supera determinate soglie.

Ma cosa si intende esattamente per “guidare”? È sufficiente trovarsi al posto di guida di un’auto con il motore acceso per integrare la fattispecie? Oppure serve qualcosa di più, come la prova che il veicolo sia stato effettivamente messo in movimento?

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la contravvenzione può configurarsi anche quando una persona viene sorpresa in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, ma a determinate condizioni. In particolare, la condotta deve essere ricondotta a una guida antecedente, oppure deve trattarsi di una mera “fermata”, che è considerata essa stessa una fase della circolazione stradale.

La fermata, infatti, rappresenta una sospensione temporanea della marcia del veicolo, che però rimane inserito nel flusso della circolazione e può riprendere il movimento in qualsiasi momento. È cosa diversa dalla sosta, che implica invece una volontaria uscita dalla circolazione, con arresto prolungato del veicolo che non intralcia né minaccia di intralciare la circolazione.

I precedenti della Cassazione: quando scatta il reato anche con auto ferma

Prima di analizzare la decisione in esame, è utile ricordare alcuni precedenti giurisprudenziali che hanno affrontato situazioni simili.

La Cassazione ha ritenuto configurabile la guida in stato di ebbrezza in diversi casi di veicoli fermi. Per esempio, con la sentenza n. 13599 del 18 dicembre 2024 (depositata nel 2025), la Corte ha confermato la sussistenza del reato nel caso di una donna che dormiva all’interno dell’auto ferma in mezzo alla carreggiata, con il motore ancora acceso. In quel caso, la posizione del veicolo nel mezzo della strada rendeva evidente che si trattava di una fermata nell’ambito della circolazione.

Con la sentenza n. 4931 del 23 gennaio 2024, i giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente la contravvenzione quando il conducente era stato sottoposto ad alcoltest mentre la vettura era in fase di “fermo tecnico”, perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale. Anche qui, era dimostrato che il veicolo era stato guidato immediatamente prima del controllo.

La sentenza n. 41457 del 12 settembre 2019 della Sesta Sezione ha riconosciuto la sussistenza del reato quando l’imputato era stato fermato dopo aver parcheggiato il proprio veicolo ed essere stato in precedenza videoripreso alla guida dello stesso. In questo caso, la videoripresa costituiva la prova diretta dell’avvenuta circolazione.

Particolare interesse riveste la sentenza n. 21057 del 25 gennaio 2018, nella quale la Quarta Sezione ha ritenuto configurabile la guida in stato di ebbrezza nel caso di un’auto in sosta su carreggiata autostradale, all’interno della quale era stato trovato l’imputato in stato di incoscienza insieme a una bottiglia di superalcolici vuota. La Corte aveva precisato che il principio vale anche quando la fermata si tramuta in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una vera e propria sosta, purché però vi sia la prova della precedente circolazione.

Il filo rosso che unisce queste pronunce è la presenza di elementi che consentono di ricondurre la situazione statica del veicolo a una precedente condotta di guida, oppure la qualificazione della situazione come “fermata” in senso tecnico, ossia come fase della circolazione stradale.

La decisione della Cassazione: motivazione contraddittoria e illogica

Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano, ritenendo la motivazione viziata da contraddittorietà e manifesta illogicità.

Il primo vizio individuato dalla Suprema Corte riguarda la contraddittorietà della motivazione. I giudici di appello avevano infatti escluso la rilevanza della testimonianza dell’autotrasportatore che aveva segnalato l’auto in movimento zigzagante, ritenendo tale testimonianza “de relato” (sentita dire) e quindi non utilizzabile come prova diretta. La Corte d’Appello aveva chiarito che la ricostruzione del fatto prescindeva totalmente dal contenuto di quella segnalazione.

Tuttavia, proprio dopo aver escluso l’esistenza di prove sulla precedente movimentazione del veicolo, la sentenza impugnata affermava che la condotta di guida era comunque integrata. Questa affermazione risulta, per la Cassazione, in palese contraddizione: se non vi è prova della precedente circolazione, come si può ritenere configurato il reato che richiede appunto una condotta di guida?

Il secondo vizio riguarda la manifesta illogicità del ragionamento. La Corte d’Appello aveva desunto la sussistenza della “guida” da due elementi: il fatto che il motore dell’auto fosse acceso e il fatto che l’auto fosse parcheggiata con due ruote sul marciapiede e due sulla strada.

Secondo i giudici milanesi, l’accensione del motore sarebbe idonea a integrare “l’attivazione degli organi meccanici dell’autovettura che le imprimono l’energia cinetica, vale a dire spinta dinamica”. Inoltre, la posizione del veicolo con due ruote sul marciapiede renderebbe “imminente la potenziale necessità per l’imputato di mutare autonomamente la posizione dell’autovettura per consentire il passaggio di pedoni”.

La Cassazione smonta entrambi questi argomenti. Quanto al primo, la Corte osserva che la mera accensione del motore non è sufficiente a configurare la condotta di guida se il veicolo si trova in una posizione che esula dalla nozione di circolazione stradale. Il concetto di “fermata come fase della circolazione” è infatti un concetto dinamico, che presuppone l’inserimento del veicolo nel flusso del traffico, non una situazione puramente statica.

Quanto al secondo argomento, la Cassazione lo definisce manifestamente illogico. Sostenere che un’auto parcheggiata con due ruote sul marciapiede alle 2:30 di notte in piena notte indicherebbe in maniera univoca la temporaneità della fermata “in ragione dell’imminente necessità di mutare la posizione del mezzo per consentire il passaggio di pedoni, magari con ridotta mobilità e astretti all’uso dei relativi presidi” appare ai giudici di legittimità un ragionamento privo di logica. L’orario notturno e la posizione del veicolo non consentono di inferire in modo univoco che il conducente intendesse riprendere a breve la circolazione.

Inoltre, la stessa Corte d’Appello aveva dato atto della posizione dell’imputato “accasciato sul volante”, descrivendola come propria di colui che potrebbe rapidamente passare dal dormiveglia alla conduzione dinamica del veicolo. Tuttavia, questa circostanza da sola non è sufficiente: il fatto che una persona potenzialmente possa mettersi a guidare non significa che stesse effettivamente guidando al momento del controllo.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

Al termine della sua analisi, la Corte di Cassazione enuncia con chiarezza il principio di diritto applicabile alla fattispecie.

La contravvenzione prevista dall’articolo 186 del Codice della Strada sanziona chiunque guida in stato di ebbrezza. Tale espressione è da ritenersi riferibile anche a chiunque sia sorpreso in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, ma solo a determinate condizioni: deve essere possibile ricondurre tale situazione a una condotta di guida antecedente, oppure deve essere possibile qualificare la situazione come mera “fermata”, essendo la fermata stessa una fase della circolazione.

In applicazione di questo principio, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo la motivazione contraddittoria per non aver tenuto conto che il processo non aveva fornito prova di una precedente movimentazione del veicolo in area aperta al pubblico. Inoltre, la motivazione è stata ritenuta manifestamente illogica per aver desunto dalla posizione dell’auto parcheggiata con due ruote sul marciapiede la fermata come fase della circolazione, concetto dinamico non sostenuto dalla mera accensione del motore quando il veicolo si trova in posizione estranea alla circolazione stradale.

Cosa significa in concreto per cittadini e automobilisti

Questa sentenza ha implicazioni pratiche importanti per tutti gli automobilisti e per le forze dell’ordine che effettuano i controlli su strada.

Innanzitutto, va chiarito che non si tratta affatto di una “liberalizzazione” della guida in stato di ebbrezza. Chi guida dopo aver bevuto commette sempre un reato gravissimo, che mette in pericolo la propria vita e quella degli altri. Il tasso alcolemico di 2,18 g/l riscontrato nel caso di specie è altissimo e incompatibile con la guida di qualsiasi veicolo.

Quello che la sentenza chiarisce è che, ai fini della configurazione del reato, non basta trovarsi ubriachi seduti al posto di guida con il motore acceso: serve la prova che il veicolo sia stato effettivamente utilizzato per circolare. Questa prova può essere fornita in vari modi: testimoni che hanno visto l’auto in movimento, videoriprese, la posizione del veicolo che dimostra inequivocabilmente una fermata temporanea nella circolazione, il coinvolgimento in un sinistro stradale che presuppone la precedente guida.

Per i cittadini, la sentenza offre alcuni importanti spunti di riflessione. Se una persona, rendendosi conto di aver bevuto troppo, decide di non mettersi alla guida e rimane nell’auto parcheggiata ad aspettare che l’effetto dell’alcol svanisca, non commette necessariamente il reato di guida in stato di ebbrezza, a condizione che non abbia effettivamente guidato per raggiungere quel posto e che la posizione del veicolo non configuri una “fermata” nell’ambito della circolazione.

Diverso è il caso di chi viene fermato mentre sta effettivamente guidando, o di chi viene trovato in un’auto ferma in mezzo alla strada o in una situazione che dimostra inequivocabilmente la precedente circolazione. In questi casi, il reato sussiste pienamente e le sanzioni previste dalla legge sono particolarmente severe.

Per quanto riguarda le sanzioni, l’articolo 186 del Codice della Strada prevede diverse fasce in base al tasso alcolemico. Nel caso di specie, con un tasso superiore a 1,5 g/l, si applica la fascia più grave: arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a due anni e alla confisca del veicolo. Si tratta di conseguenze pesantissime, che giustificano l’attenzione posta dalla giurisprudenza sulla corretta individuazione della condotta punibile.

Va inoltre ricordato che la Corte d’Appello, pur ritenendo il fatto provato, aveva dichiarato l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale. Questa causa di non punibilità può applicarsi quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Tuttavia, come chiarito dalla stessa Cassazione, la sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto ha comunque efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale, viene iscritta nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità. Inoltre, non impedisce al Prefetto di irrogare la sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Le valutazioni probatorie: l’importanza della ricostruzione dei fatti

Un aspetto interessante della sentenza riguarda le valutazioni probatorie operate dai giudici di merito e il controllo che su di esse può esercitare la Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, la difesa aveva contestato l’attendibilità della testimonianza dell’agente di polizia stradale che aveva riferito della segnalazione ricevuta dall’autotrasportatore. La Cassazione ha ritenuto inammissibile questa censura, osservando che la valutazione circa l’attendibilità di un teste è rimessa al prudente apprezzamento e al libero convincimento del giudice di merito, e non può essere rivisitata in sede di legittimità, se sostenuta da argomenti non manifestamente illogici né contraddittori.

I giudici di appello avevano spiegato con logica che la mancata verbalizzazione della segnalazione ricevuta dall’autotrasportatore non inficiava l’attendibilità del narrato, in quanto si trattava di un elemento di contorno, ossia la fonte di un mero spunto investigativo. Avevano inoltre rilevato che l’attendibilità del narrato circa i dati sintomatici dello stato di ebbrezza trovava riscontro nel risultato registrato dall’etilometro, molto più elevato della soglia normativa anche al netto di un inevitabile margine di errore.

Tuttavia, proprio il fatto che la Corte d’Appello avesse escluso la rilevanza probatoria della segnalazione dell’autotrasportatore ha reso poi contraddittoria la motivazione sulla configurazione del reato: se quella segnalazione non era utilizzabile come prova, e non vi erano altre prove della precedente circolazione del veicolo, come si poteva ritenere dimostrata la condotta di guida?

Questo passaggio della sentenza evidenzia l’importanza di una ricostruzione coerente dei fatti e della corretta individuazione delle fonti di prova utilizzabili. Non basta affermare che un reato è stato commesso: occorre indicare con precisione su quali elementi probatori si fonda tale affermazione e verificare che la motivazione non sia internamente contraddittoria.

L’annullamento con rinvio: cosa succede ora

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano. Questo significa che la vicenda giudiziaria non è conclusa e dovrà essere riesaminata nel merito da giudici diversi.

I nuovi giudici di appello dovranno rivalutare l’intera questione alla luce del principio di diritto affermato dalla Cassazione. In particolare, dovranno verificare se esistano nel processo elementi di prova sufficienti a dimostrare che il veicolo sia stato effettivamente utilizzato per circolare su strada pubblica prima di essere trovato fermo, oppure se la situazione possa essere qualificata come “fermata” in senso tecnico nell’ambito della circolazione stradale.

Sarà fondamentale accertare se vi siano prove diverse dalla testimonianza “de relato” esclusa dalla stessa Corte d’Appello. Per esempio, potrebbero essere rilevanti eventuali testimonianze dirette di persone che hanno visto il veicolo in movimento, oppure elementi tecnici (come la temperatura del motore, lo stato dei freni, la temperatura dei pneumatici) che possano indicare una recente circolazione.

I giudici dovranno anche valutare con maggiore attenzione la posizione effettiva del veicolo: se davvero si trattava di un parcheggio sul marciapiede, come sostenuto dalla difesa, oppure se la posizione del mezzo fosse tale da configurare una fermata temporanea nell’ambito della circolazione, come ritenuto in primo grado.

In ogni caso, la motivazione dovrà essere priva di contraddizioni e fondata su un ragionamento logico e coerente, che tenga conto di tutti gli elementi processuali e che spieghi adeguatamente le ragioni della decisione.

L’interesse al ricorso anche in caso di non punibilità

Un aspetto procedurale interessante evidenziato dalla sentenza riguarda l’ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso una sentenza che abbia dichiarato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Cassazione ha chiarito che l’imputato ha interesse a proporre ricorso anche quando la sentenza lo ha dichiarato non punibile, per diverse ragioni. Innanzitutto, si tratta di una pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso. In secondo luogo, la sentenza è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale. Infine, può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità, poiché l’articolo 131-bis del codice penale al comma 3 prevede che la causa di non punibilità non possa essere applicata più volte alla stessa persona.

A ciò si aggiunge, nel caso specifico, l’interesse a scongiurare il pregiudizio derivante dalla possibilità per il Prefetto di irrogare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, comunicazione che era stata disposta dalla Corte d’Appello ai sensi degli articoli 220, comma 2, e 223, comma 3, del Codice della Strada.

Questi elementi giustificano pienamente l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza, nonostante l’esito apparentemente favorevole della non punibilità.

Riflessioni conclusive: prevenzione e tutela della sicurezza stradale

La sentenza della Cassazione n. 39736/2025 offre l’occasione per alcune riflessioni più ampie sul tema della guida in stato di ebbrezza e della sicurezza stradale.

L’alcol alla guida rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali mortali in Italia. Ogni anno centinaia di persone perdono la vita o riportano lesioni gravissime a causa di conducenti che si sono messi alla guida dopo aver bevuto. Per questo motivo, la legislazione prevede sanzioni particolarmente severe e controlli rigorosi da parte delle forze dell’ordine.

La normativa italiana, in linea con quella europea, stabilisce limiti precisi al tasso alcolemico consentito: 0,5 grammi per litro per i conducenti ordinari, zero per i neopatentati, i conducenti professionali e i minori di ventun anni. Oltre tali limiti, scattano sanzioni penali e amministrative di crescente gravità in base al livello di alcol riscontrato.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha il compito di interpretare correttamente le norme e di individuare con precisione quali condotte rientrino nell’ambito di applicazione della legge penale. La sentenza in commento si inserisce in questo solco, chiarendo che la tutela della sicurezza stradale non può tradursi in un’applicazione indiscriminata delle sanzioni penali a qualsiasi situazione in cui una persona ubriaca si trovi seduta in un’auto.

Il diritto penale risponde infatti al principio di legalità e di tassatività: può essere punito solo chi ha posto in essere una condotta espressamente prevista dalla legge come reato. Nel caso della guida in stato di ebbrezza, questa condotta è appunto la “guida”, che presuppone la circolazione effettiva o almeno una situazione di fermata nell’ambito del flusso circolatorio.

Ciò non significa, naturalmente, che chi si trova ubriaco in un’auto possa sentirsi al sicuro da ogni conseguenza. Anche quando non si configuri il reato di guida in stato di ebbrezza, potrebbero infatti sussistere altre fattispecie, come l’ubriachezza molesta o la violazione di specifiche disposizioni amministrative. Inoltre, se la persona decidesse poi di mettersi effettivamente alla guida, commetterebbe senza dubbio il reato.

La migliore strategia resta sempre quella della prevenzione: chi deve guidare non deve bere, punto. E chi ha bevuto deve avere l’accortezza e la responsabilità di non mettersi alla guida, affidandosi a un conducente sobrio, ai mezzi pubblici, a un taxi o a un servizio di trasporto. La vita propria e quella degli altri vale molto di più del risparmio di una corsa.

Il nostro studio è a disposizione per fornire assistenza legale a chi sia stato coinvolto in procedimenti per guida in stato di ebbrezza o per altre violazioni del Codice della Strada. La corretta valutazione degli elementi di fatto e di diritto può fare la differenza nell’esito del procedimento, ed è fondamentale affidarsi a professionisti esperti in materia.

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