La Prima Sezione Civile dichiara inammissibile il ricorso del marito e applica la sanzione per lite temeraria: quando rinunciare al lavoro per la famiglia fa la differenza
Una coppia si separa dopo anni di matrimonio. Lei è una fisioterapista che, dopo aver esercitato la professione fino al 2015, aveva progressivamente ridotto la propria attività lavorativa per dedicarsi alla cura delle figlie e alla gestione del ménage familiare. Lui, nel medesimo periodo, aveva ricoperto il ruolo di co-amministratore della principale società di famiglia — un’impresa con ricavi annui nell’ordine di diversi milioni di euro — accumulando un patrimonio significativo, comprensivo di numerosi prodotti finanziari e polizze assicurative, ben oltre quanto emergeva dalle dichiarazioni reddituali ufficiali.
La Corte d’Appello di Ancona aveva riconosciuto alla moglie un assegno divorzile di 400 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla domanda, ravvisando l’esistenza di un evidente squilibrio economico tra i coniugi riconducibile alle scelte comuni di vita familiare. Il marito aveva impugnato tale pronuncia davanti alla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 2884/2026, depositata il 9 febbraio 2026, la Prima Sezione Civile ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente anche al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata.

La questione giuridica: cos’è l’assegno divorzile e perché non è solo “mantenimento”
Il cuore della vicenda riguarda i presupposti e la funzione dell’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, la cosiddetta legge sul divorzio. Molti pensano che l’assegno divorzile serva semplicemente a garantire all’ex coniuge il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Non è più così, o meglio: non è solo questo.
La giurisprudenza della Cassazione, a partire dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ha profondamente riformulato la natura di questo istituto, attribuendogli una triplice funzione: assistenziale (garantire i mezzi adeguati di sostentamento), compensativa (ristorare il coniuge economicamente più debole del sacrificio professionale sopportato) e perequativa (riequilibrare le posizioni economiche degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo). In questa ordinanza, il principio ribadito è netto: lo squilibrio economico tra i coniugi deve essere causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare. Non conta soltanto il reddito attuale di ciascuno, ma la storia condivisa che ha determinato quella differenza.
Come la Corte d’Appello aveva valutato il caso
Il giudice di secondo grado aveva ricostruito con attenzione il percorso familiare e professionale di entrambi i coniugi. La moglie aveva svolto attività di fisioterapista in modo occasionale e discontinuo, con indicatori reddituali oscillanti tra zero e circa 8.000 euro annui nel 2023: una situazione del tutto incompatibile con una stabile e adeguata fonte di sostentamento. La Corte aveva ritenuto che questa precarietà lavorativa non fosse casuale, bensì la diretta conseguenza della scelta — non contestata dall’ex marito — di dedicarsi prevalentemente, se non esclusivamente, alla cura delle figlie e alla vita domestica.
Sul versante opposto, il marito aveva formalmente cessato la carica di co-amministratore nel 2017 e risultava dipendente della stessa società con un reddito dichiarato di circa 1.900 euro mensili. Tuttavia, la Corte aveva ritenuto del tutto inverosimile sia la reale cessione delle quote societarie — cedute per soli 160.000 euro a fronte di utili societari superiori al milione di euro annuo — sia l’effettiva dismissione del ruolo gestionale. Le movimentazioni bancarie e il portafoglio di prodotti finanziari intestati al ricorrente confermavano la disponibilità di risorse ben superiori a quelle dichiarate.
La decisione della Cassazione: prova per presunzioni e insindacabilità del merito
Il ricorrente aveva censato la pronuncia d’appello su due fronti principali: la violazione dei criteri giuridici in materia di assegno divorzile — sostenendo che la Corte avesse fondato la propria decisione su mere presunzioni prive di riscontro probatorio — e la erronea regolamentazione delle spese di lite.
La Cassazione ha respinto entrambe le doglianze dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., norma che consente tale declaratoria quando il giudice di merito ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi di ricorso non offrono ragioni per modificarla. Il Collegio ha richiamato i principi già affermati da Cass. n. 4328/2024, Cass. n. 35434/2023 e Cass. n. 23583/2022, secondo cui l’accertamento dello squilibrio economico tra ex coniugi può avvenire anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva svolto un apprezzamento delle risultanze probatorie — bancarie, finanziarie, societarie — del tutto coerente con tali criteri, con una motivazione che la Cassazione ha ritenuto attestarsi “ben al di sopra del minimo costituzionale”. La valutazione delle prove è questione di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
La sanzione per lite temeraria: un segnale importante
Uno degli aspetti più rilevanti dell’ordinanza n. 2884/2026 riguarda l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., la norma sulla responsabilità aggravata per lite temeraria. Il Collegio ha condannato il ricorrente al pagamento di 2.500 euro in favore della controparte e di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa misura, introdotta nella sua forma attuale dal D.Lgs. n. 149/2022 (la riforma Cartabia, in vigore dal 18 ottobre 2022), si applica automaticamente quando la Cassazione definisce il giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità formulata dal Consigliere delegato. Come chiarito dalle Sezioni Unite n. 27433/2023, si tratta di una valutazione legale tipica di abuso del processo: quando un ricorrente insiste davanti alla Suprema Corte su questioni già risolte in senso contrario dalla giurisprudenza consolidata, il sistema processuale reagisce con una sanzione pecuniaria automatica. Un monito per chi considera il ricorso per cassazione come un terzo grado di merito.
Implicazioni pratiche: cosa cambia per chi attraversa una separazione
Questa pronuncia consolida un orientamento ormai radicato nella giurisprudenza di legittimità, con ricadute concrete su chi affronta o si trova a gestire controversie in materia di assegno divorzile. Sul piano pratico, ciò significa innanzitutto che la rinuncia o la riduzione dell’attività lavorativa durante il matrimonio, quando sia causalmente collegata alle esigenze familiari, costituisce un elemento fondamentale per il riconoscimento dell’assegno: non è sufficiente dimostrare che l’ex coniuge “potrebbe” lavorare, occorre provare che quella rinuncia non sia stata determinata dalle scelte condivise della coppia.
Altrettanto rilevante è il tema della prova della situazione economica del coniuge più abbiente. La Corte conferma che la ricostruzione patrimoniale può avvenire attraverso elementi indiziari — movimentazioni bancarie, intestazione di polizze, partecipazioni societarie, stile di vita — e che dichiarazioni reddituali formalmente basse non costituiscono uno scudo insuperabile, specie quando l’andamento economico della realtà imprenditoriale di famiglia racconta una storia ben diversa.
Per i professionisti del diritto, infine, la pronuncia ribadisce con chiarezza il rischio concreto di incorrere nella responsabilità aggravata per lite temeraria ogni volta che si propongono ricorsi in Cassazione su questioni già risolte in modo consolidato, senza offrire argomenti giuridici nuovi e idonei a giustificare un ripensamento dell’orientamento.
Conclusione
L’ordinanza n. 2884/2026 della Prima Sezione Civile della Cassazione non introduce principi nuovi, ma li consolida con una motivazione particolarmente netta. Il matrimonio non è solo una convivenza: è un progetto condiviso in cui le scelte di uno dei coniugi spesso abilitano le opportunità dell’altro. Quando quel progetto si scioglie, il diritto interviene per riequilibrare le posizioni di chi ne ha tratto vantaggio e di chi ne ha subito il costo. Riconoscere e valorizzare questo meccanismo, con prove adeguate e un’impostazione giuridica corretta, è il primo passo per tutelare i propri diritti.
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