Con la sentenza n. 114/2026, la Quinta Sezione Penale della Cassazione annulla con rinvio le condanne di amministratori e commercialista, fissando principi fondamentali: l’imprenditore che delega la contabilità non risponde automaticamente di bancarotta se è stato egli stesso vittima di un raggiro, e il commercialista esterno non può essere condannato per bancarotta in assenza di un valido concorso con gli intranei alla società
Che succede quando gli amministratori di una società fallita affidano la contabilità a un professionista esterno e questi, invece di versare le imposte all’Erario, trattiene le somme per sé? Chi risponde penalmente del dissesto che ne consegue? È una domanda di grande rilevanza pratica per chiunque gestisca un’impresa, per i consulenti che ne curano i libri contabili e per i professionisti chiamati a difenderli in giudizio.
La Quinta Sezione Penale della Cassazione ha affrontato questa questione con la sentenza n. 114/2026, annullando con rinvio le condanne pronunciate dalla Corte d’Appello di Genova nei confronti degli amministratori e della commercialista di una società fallita, e chiarendo due principi di diritto di fondamentale importanza: il primo riguarda i limiti del dovere di vigilanza degli amministratori deleganti; il secondo concerne i confini della responsabilità penale del professionista esterno nei reati propri di bancarotta.

La vicenda: una frode interna e il fallimento di una società
Per comprendere la portata della pronuncia, occorre ripercorrere i fatti. Una società — poi dichiarata fallita nel maggio 2019 — aveva affidato la redazione e la tenuta della propria contabilità a una commercialista esterna. Gli amministratori, di diritto e di fatto, le consegnavano periodicamente, con strumenti di pagamento tracciabili, le somme necessarie per assolvere gli obblighi fiscali della società. La commercialista, tuttavia, anziché versare quelle somme all’Erario, le tratteneva per sé, inserendo al contempo dati mendaci nella contabilità al fine di occultare sia il debito fiscale sia i propri ammanchi. Il passivo fiscale accumulato ammontò a circa 4.130.000 euro su un totale di circa 4.818.000, e fu proprio l’erario ad opporsi al concordato preventivo proposto dagli amministratori, determinando il fallimento della società. Quando gli amministratori ricevettero le prime cartelle di pagamento, richiesero inizialmente rassicurazioni alla commercialista — che garantì l’avvenuto versamento imputando le anomalie a presunte disfunzioni informatiche dell’ente riscossore — e solo successivamente, resi conto del raggiro, nominarono un nuovo commercialista, denunciarono la Cristilli e proposero un concordato preventivo mettendo a disposizione dei creditori beni personali per circa 900.000 euro. Il Tribunale di Genova aveva assolto gli amministratori ritenendo insussistente qualsiasi addebito, anche solo colposo, alla luce della loro buona fede e della condotta decettiva della commercialista, e aveva escluso che quest’ultima, quale soggetto estraneo alla società, potesse rispondere autonomamente dei reati di bancarotta, trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero per i reati di appropriazione indebita e truffa. La Corte d’Appello di Genova, su appello del Pubblico Ministero, aveva invece ribaltato le assoluzioni, condannando gli amministratori per bancarotta semplice e la commercialista per bancarotta fraudolenta documentale. La Cassazione, con la sentenza n. 114/2026, ha annullato queste condanne con rinvio.
Primo tema: la “motivazione rafforzata” per riformare una sentenza assolutoria
Il primo dei temi su cui la Cassazione è intervenuta riguarda un principio processuale di fondamentale importanza, consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite: quando il giudice di appello intende riformare in peius una sentenza assolutoria di primo grado — vale a dire quando condanna chi era stato assolto — è tenuto a fornire una motivazione rafforzata, che si confronti analiticamente con tutte le ragioni che avevano indotto il primo giudice all’assoluzione e le superi con argomentazioni specifiche e puntuali. Non è sufficiente enunciare un principio astratto di diritto (come quello per cui l’affidamento della contabilità a terzi non esonera l’imprenditore dal dovere di vigilanza) e poi applicarlo meccanicamente al caso concreto senza confrontarsi con gli elementi specifici che avevano deposto a favore degli imputati. Nel caso in esame, il Tribunale di Genova aveva escluso la responsabilità degli amministratori Bruzzo sulla base di una serie di circostanze concrete che la Corte d’Appello aveva del tutto pretermesso: la buona fede degli imputati circa l’avvenuto pagamento delle imposte; l’assenza di competenze tecnico-contabili adeguate per rilevare autonomamente le irregolarità; il fatto che la contabilità fosse stata deliberatamente artefatta dalla commercialista proprio allo scopo di impedire che gli amministratori si rendessero conto della situazione reale; il fatto accertato che i rilievi dell’Agenzia delle Entrate sui mancati pagamenti fossero stati comunicati inizialmente alla sola commercialista e non agli amministratori; il fatto che costoro, appena ricevute le cartelle di pagamento, avessero dapprima richiesto e ottenuto rassicurazioni dalla Cristilli e poi, resi conto del raggiro, avessero agito con tempestività. Su nessuno di questi elementi la Corte d’Appello si era adeguatamente confrontata. Come richiesto dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino; S.U. n. 14800 del 21/12/2017, Troise), la riforma in peius della sentenza assolutoria non può limitarsi all’enunciazione di principi generali ma deve scendere nel merito degli elementi che avevano fondato l’assoluzione, spiegandone la non decisività nel caso concreto.
Secondo tema: la vigilanza dell’imprenditore sul commercialista delegato
In linea di principio — lo ribadisce anche la Cassazione nella sentenza n. 114/2026 — l’affidamento della tenuta della contabilità a un soggetto esterno, seppur dotato di competenze tecniche, non esonera l’imprenditore dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dal delegato, e la responsabilità dell’imprenditore può derivare anche dalla sua colpevole inerzia (ex multis Cass. Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015). Il principio è dunque assodato. Ciò che la sentenza precisa, però, è che questo principio generale non può essere applicato meccanicamente senza verificare se, nel caso concreto, sussistessero le condizioni affinché la vigilanza potesse essere concretamente esercitata e avesse avuto una qualche utilità. Quando la stessa contabilità è stata deliberatamente falsificata dal professionista al fine di impedire agli amministratori di rendersi conto della situazione reale, il dovere di vigilanza si trova di fronte a un ostacolo strutturale che non è imputabile alla negligenza degli amministratori. In questi casi — suggerisce la Cassazione — il giudice di merito deve analizzare in quale misura la condotta decettiva del professionista abbia inciso sulla possibilità degli amministratori di rilevare le irregolarità e, dunque, se un addebito colposo possa essere loro mosso nonostante il raggiro subito. Si tratta di un’analisi concreta e caso per caso, non di un’applicazione automatica del principio generale.
Terzo tema: il commercialista esterno e i limiti della responsabilità per bancarotta
Il profilo giuridicamente più rilevante e originale della pronuncia riguarda la posizione della commercialista. I reati di bancarotta — sia quella fraudolenta documentale ex art. 216, co. 1 n. 2, e 223, co. 1 l.fall. sia quella semplice ex art. 217, co. 1 n. 4, e 224 l.fall. — sono reati cosiddetti “propri”, nel senso che possono essere commessi direttamente soltanto da soggetti che rivestano una determinata qualifica: l’imprenditore, l’amministratore, il liquidatore della società fallita. Un soggetto che non possieda questa qualifica — il cosiddetto extraneus — non può commettere da solo il reato di bancarotta, perché gli difetterebbe uno degli elementi costitutivi della fattispecie legale. Può tuttavia concorrere nel reato commesso dall’intraneus, apportando un contributo materiale o morale alla condotta di quest’ultimo. Il problema, nel caso in esame, era che la Corte d’Appello aveva condannato la commercialista per il più grave reato di bancarotta fraudolenta documentale — reato proprio — in assenza di una responsabilità concorsuale degli amministratori (condannati solo per la meno grave bancarotta semplice). La Cassazione ha ritenuto questa soluzione incompatibile con il principio di legalità: l’extraneus non può rispondere da solo, come “concorrente” autonomo, di un reato proprio più grave di quello attribuito agli intranei, perché gli difetterebbe la qualifica soggettiva che è elemento costitutivo del reato.
Quarto tema: il tentativo di ricorrere all’autoria mediata ex art. 48 c.p.
Davanti a questo ostacolo, il Procuratore generale aveva prospettato una soluzione alternativa: ritenere la commercialista responsabile in qualità di autore mediato ai sensi dell’art. 48 c.p., sul presupposto che essa avesse tratto in inganno gli amministratori inducendoli inconsapevolmente a realizzare le condotte di bancarotta. L’art. 48 c.p. disciplina il caso in cui un soggetto utilizzi un’altra persona — che agisce come “strumento” inconsapevole — per commettere un reato. La giurisprudenza ha già applicato questo schema anche ai reati propri: il soggetto esterno che trae in inganno il soggetto qualificato affinché questi compia la condotta tipica può rispondere del reato come autore mediato. La Cassazione ha tuttavia escluso che questo schema fosse applicabile nel caso concreto per una ragione strutturale: perché la condotta materiale integrativa del reato di bancarotta — la falsificazione della contabilità — era interamente riconducibile alla stessa commercialista e non agli amministratori. Lo schema dell’autoria mediata presuppone che la condotta materiale del reato sia realizzata dall’intraneus deceptus, che funge da “strumento” nelle mani dell’extraneus decipiens. Qui, invece, la falsificazione dei dati contabili era opera della sola Cristilli, mentre agli amministratori sarebbe addebitabile unicamente il fatto di essere rimasti inerti (il che integra semmai il diverso reato di bancarotta semplice, per omessa vigilanza). Inoltre, il dolo dell’extraneus nel meccanismo dell’art. 48 c.p. deve essere orientato a realizzare la fattispecie del reato “proprio” — nel caso della bancarotta fraudolenta documentale, impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società a vantaggio dei creditori o dei soci. La Cassazione ha però accertato che la volontà della commercialista non era quella di ostacolare la ricostruzione della situazione societaria da parte di terzi o del curatore fallimentare, bensì quella, più prosaica e diretta, di appropriarsi delle somme ricevute dagli amministratori per il pagamento delle imposte. La sua condotta, in altre parole, appare più aderente alle fattispecie di truffa e di appropriazione indebita aggravata — come già aveva ritenuto il Tribunale di Genova — che a quella di bancarotta fraudolenta documentale.
Le implicazioni pratiche: cosa devono sapere imprenditori e professionisti
La sentenza n. 114/2026 offre indicazioni preziose su almeno tre piani distinti. Per gli imprenditori e gli amministratori di società che si avvalgono di commercialisti o consulenti esterni per la gestione contabile, il messaggio è duplice: da un lato, l’obbligo di vigilanza sull’operato del professionista delegato esiste e non può essere completamente eluso; dall’altro, quando le irregolarità sono state deliberatamente occultate attraverso una contabilità falsificata e il professionista ha fornito rassicurazioni ingannevoli, la valutazione della responsabilità degli amministratori deve tener conto della condotta decettiva subita — e il giudice di merito è tenuto a motivare in modo specifico perché, nonostante il raggiro, un addebito colposo sia comunque configurabile. Per i commercialisti e i professionisti che svolgono incarichi di tenuta della contabilità per società terze, la pronuncia chiarisce che la propria qualità di extraneus non costituisce un’assoluta garanzia di immunità dai reati fallimentari: è possibile rispondere di bancarotta in concorso con gli intranei, e in talune ipotesi anche come autore mediato ai sensi dell’art. 48 c.p. Tuttavia, perché questi meccanismi operino, devono ricorrere precisi presupposti strutturali che non possono essere elusi attraverso riqualificazioni giuridiche non ancorate ai fatti concreti. Per i difensori penalisti, infine, la sentenza riafferma l’importanza della “motivazione rafforzata” come strumento di garanzia per l’imputato assolto in primo grado: qualunque riforma in peius della sentenza assolutoria deve confrontarsi analiticamente con tutti gli elementi che avevano sostenuto l’assoluzione, pena il vizio di motivazione.
Conclusioni
La sentenza n. 114/2026 della Quinta Sezione Penale della Cassazione rappresenta un contributo significativo alla definizione dei confini della responsabilità penale in contesti di delega professionale nell’ambito della gestione societaria. Il principio per cui la vigilanza sull’operato del delegato è sempre dovuta non viene messo in discussione, ma viene calato nella realtà concreta: quando il professionista ha deliberatamente falsificato la contabilità per nascondere la propria appropriazione indebita, occorre verificare in modo rigoroso se e in quale misura gli amministratori avrebbero potuto o dovuto accorgersene. Allo stesso tempo, la Corte ribadisce con forza i limiti strutturali della responsabilità dell’extraneus nei reati propri, escludendo soluzioni che, pur suggestive, si porrebbero in contrasto con il principio di legalità. Se ti trovi coinvolto, come imprenditore o come professionista, in vicende che riguardano la gestione della contabilità di una società in crisi o fallita, è essenziale ottenere una valutazione legale tempestiva e specializzata. Il nostro studio è a disposizione per assisterti con la competenza necessaria in ogni fase del procedimento.

