Sicurezza sul lavoro: il datore risponde anche per più garanti e mancata formazione

La Cassazione conferma la responsabilità penale del datore nonostante la presenza di altri soggetti obbligati e l’imprudenza del lavoratore

UUn grave infortunio sul lavoro, un trabattello, una cassa acustica che cade dal soffitto e lesioni permanenti per il lavoratore. È lo scenario al centro della sentenza n. 1231/2025 (R.G.N. 24325/2025) con cui la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per lesioni colpose a carico di un datore di lavoro che aveva affidato la manutenzione di un impianto acustico a personale privo di formazione specifica, senza valutare adeguatamente i rischi connessi alla presenza di carichi sospesi.

La vicenda offre l’occasione alla Suprema Corte per ribadire alcuni principi fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro che meritano l’attenzione di tutti i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda la responsabilità in presenza di più garanti e il ruolo decisivo della formazione dei lavoratori.

La vicenda processuale: cosa è accaduto

Nell’autunno del 2014, un dipendente di una società era salito su un trabattello mobile per sistemare alcune casse acustiche sospese al soffitto di una tensostruttura che non erano adeguatamente fissate. Durante l’intervento, su indicazione di un altro soggetto presente, un collega aveva spostato il trabattello da terra, urtando però una delle casse acustiche che, sganciatasi, era caduta sulla spalla destra del lavoratore provocandone la caduta a terra con perdita di coscienza e gravi lesioni permanenti.

Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano ritenuto responsabile il datore di lavoro per lesioni colpose aggravate dalla violazione di specifiche norme in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare gli articoli 28, 37, 64 e 71 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81, il Testo Unico sulla Sicurezza. La condotta colposa individuata dai giudici di merito consisteva nell’aver affidato la manutenzione dell’impianto, risultato non a norma, a soggetti privi di qualsiasi competenza e formazione specifica, nonché nella mancata valutazione dei rischi legati alla presenza dei carichi sospesi.

Il datore di lavoro aveva quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando sostanzialmente due vizi: da un lato, una contraddizione nella motivazione dovuta al fatto che il Tribunale aveva trasmesso gli atti al pubblico ministero nei confronti di altri soggetti, dall’altro, l’erronea ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’interruzione del nesso causale per il comportamento imprudente del lavoratore che non aveva utilizzato i dispositivi di protezione.

Pluralità di garanti: quando più soggetti hanno l’obbligo di proteggere

La prima censura del ricorrente riguardava l’apparente contraddizione tra l’affermazione della sua responsabilità e la trasmissione degli atti al pubblico ministero nei confronti di altri soggetti che secondo il Tribunale avrebbero potuto rivestire posizioni di garanzia nell’organizzazione della sicurezza. La Cassazione ha rigettato questa doglianza richiamando un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

Quando si parla di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, se vi sono più titolari della posizione di garanzia, ciascuno di essi è destinatario per intero dell’obbligo di tutela imposto dalla legge. Di conseguenza, l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato. In altre parole, quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia e l’evento non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, configurandosi piuttosto un concorso di cause.

La Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione di tali principi, sottolineando la particolarità delle condotte attribuite al datore di lavoro nel caso concreto: l’omessa valutazione dei rischi, la mancata formazione dei lavoratori e il mancato controllo sul rispetto della normativa di prevenzione. Non giovava quindi al ricorrente prospettare la titolarità di ulteriori posizioni di garanzia in capo ad altri soggetti, alle quali potevano eventualmente collegarsi altre condotte colpose che avevano contribuito a cagionare l’evento.

Questo principio ha importanti ricadute pratiche: il datore di lavoro non può sottrarsi alla propria responsabilità adducendo l’esistenza di altri soggetti obbligati alla sicurezza, siano essi dirigenti, preposti o altre figure della gerarchia aziendale. Ciascuno risponde per intero degli obblighi che la legge gli attribuisce.

Condotta abnorme del lavoratore: quando interrompe il nesso causale

La seconda questione affrontata dalla Cassazione riguardava l’asserita interruzione del nesso di causalità dovuta al comportamento imprudente del lavoratore, che secondo il ricorrente non aveva utilizzato il casco protettivo e aveva accettato di svolgere operazioni per le quali non aveva ricevuto istruzioni specifiche.

Su questo punto la Suprema Corte ha ribadito un altro principio consolidato: la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia comunque tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Nel caso esaminato, la situazione non presentava questi caratteri: al momento dell’infortunio il lavoratore stava svolgendo i compiti assegnatigli, rientranti in quelli normalmente eseguiti, e la situazione non rivestiva i caratteri di imprevedibilità, eccezionalità ed eccentricità del rischio richiesti dalla giurisprudenza per ritenere interrotto il nesso causale.

In particolare, la Cassazione ha precisato che l’obbligo di garanzia del datore di lavoro non viene meno a fronte di comportamenti negligenti del lavoratore, come il mancato utilizzo del casco. Nell’ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l’obbligo del datore è infatti conformato anche sull’assunzione implicita della ordinaria occorrenza di tale comportamento imprudente. Un comportamento che, per quanto imprudente, non ha attivato un rischio eccentrico non governato dal titolare della posizione di garanzia.

Il ruolo decisivo della formazione dei lavoratori

Un aspetto particolarmente rilevante della pronuncia riguarda il collegamento diretto tra la violazione degli obblighi di formazione e informazione e l’infortunio verificatosi. La Cassazione ha ricordato che costituisce principio consolidato quello per cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti.

Questo perché la negligenza del lavoratore è conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi formativi. Nel caso specifico, tra gli obblighi violati dal datore di lavoro vi era proprio quello relativo alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, che si poneva in diretta correlazione con la condotta imprudente del dipendente che il ricorrente deduceva come abnorme.

La ratio di questo principio è chiara: non si può addurre a propria discolpa la condotta imprudente del lavoratore quando proprio quella imprudenza deriva dalla mancata formazione che il datore aveva l’obbligo di assicurare. È un’applicazione concreta del principio generale per cui nessuno può invocare a proprio vantaggio la propria inadempienza.

Valutazione delle prove: le dichiarazioni della persona offesa

Il ricorso lamentava inoltre che l’affermazione di responsabilità fosse fondata sulle sole dichiarazioni testimoniali della persona offesa, tralasciando altre fonti di prova dalle quali sarebbe emersa una diversa dinamica dell’incidente. La Cassazione ha rigettato anche questa censura, ricordando preliminarmente che è preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali.

Le doglianze relative alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto non sono deducibili in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua che dà conto dell’iter logico-giuridico seguito. Nel caso di specie, tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano effettuato un’approfondita valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, escludendo che fossero inquinate da rancore personale e ritenendole costanti, coerenti e credibili, oltre che in linea con altre fonti di prova.

La Suprema Corte ha inoltre ribadito il principio per cui le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dell’articolo 192 comma 3 del codice di procedura penale relative ai testimoni assistiti, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica più penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, corredata da idonea motivazione.

Le implicazioni pratiche per i datori di lavoro

La sentenza in commento offre importanti spunti di riflessione per tutti i datori di lavoro, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa o dal settore di attività. Emergono alcuni obblighi la cui inosservanza può comportare gravi conseguenze non solo in termini di sicurezza concreta ma anche di responsabilità penale.

In primo luogo, la valutazione dei rischi deve essere effettiva, concreta e specifica per le attività svolte. Non è sufficiente un documento formale generico: occorre individuare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, compresi quelli derivanti dalla presenza di carichi sospesi, attrezzature non a norma, lavori in quota e qualsiasi altra fonte di pericolo. La mancata valutazione di un rischio specifico può determinare la responsabilità del datore anche quando l’infortunio sia stato concausato da altri fattori.

In secondo luogo, la formazione e l’informazione dei lavoratori non possono essere trascurate o ridotte a meri adempimenti cartacei. I lavoratori devono ricevere una formazione specifica, adeguata alle mansioni svolte e ai rischi cui sono esposti, che li metta in condizione di operare in sicurezza. Il datore risponde delle conseguenze della mancata formazione anche quando l’infortunio derivi da una condotta imprudente del lavoratore, poiché tale imprudenza è la conseguenza diretta e prevedibile della carente preparazione.

In terzo luogo, l’affidamento di compiti e mansioni deve avvenire con attenzione alle competenze e alle capacità effettive dei lavoratori. Non è ammissibile far svolgere interventi di manutenzione o altre attività tecniche a personale privo delle necessarie competenze e della formazione specifica, anche quando si tratti di operazioni apparentemente semplici.

Infine, la presenza di altri soggetti con posizioni di garanzia nell’organizzazione della sicurezza, come dirigenti o preposti, non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità. La delega di funzioni, quando possibile e correttamente effettuata, può trasferire talune responsabilità operative, ma non elimina comunque gli obblighi di vigilanza, controllo e verifica che rimangono in capo al datore di lavoro.

Conclusioni: la sicurezza come investimento imprescindibile

La sentenza della Cassazione conferma l’indirizzo rigoroso della giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro e costituisce un monito chiaro per tutti i datori di lavoro. Gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81 del 2008 non sono formalità burocratiche ma presidi essenziali per la tutela della vita e dell’integrità fisica dei lavoratori.

Investire nella sicurezza significa innanzitutto predisporre una valutazione dei rischi seria e aggiornata, assicurare una formazione continua e specifica ai lavoratori, dotarli delle attrezzature e dei dispositivi di protezione adeguati, vigilare sul rispetto delle procedure e delle cautele previste. Solo attraverso un approccio complessivo e non meramente formale è possibile prevenire gli infortuni e tutelare efficacemente chi lavora.

La responsabilità penale del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro non è una responsabilità oggettiva, ma presuppone la violazione di specifici obblighi di condotta. Tuttavia, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che tali obblighi debbano essere adempiuti con la massima diligenza e che il loro inadempimento possa fondare la responsabilità anche quando concorrano altri fattori causali, comprese le condotte imprudenti dei lavoratori.

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