Strade pericolose e responsabilità dell’ente

La Cassazione annulla la decisione che escludeva il risarcimento per un motociclista caduto su brecciolino stradale

Un motociclista percorre una strada provinciale in una giornata di settembre. Il tracciato presenta una curva verso destra e, proprio in quel tratto, il manto stradale è coperto da sassi e brecciolino. Il conducente perde il controllo del mezzo e cade al suolo, riportando lesioni personali e danni al veicolo. Nasce così una controversia che arriva fino alla Corte di Cassazione, sollevando questioni fondamentali sulla responsabilità degli enti proprietari delle strade e sull’obbligo di motivazione delle sentenze.

La responsabilità da cose in custodia applicata alle strade

La vicenda si inserisce nel quadro normativo della responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall’articolo 2051 del codice civile. Questa norma stabilisce un principio molto chiaro: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. In termini più semplici, chi ha la disponibilità materiale e il controllo di un bene deve rispondere dei danni che questo può causare a terzi, a meno che non dimostri che l’evento dannoso sia dovuto a una causa del tutto imprevedibile ed eccezionale.

Nel caso delle strade, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l’ente proprietario della strada (Provincia, Comune, ANAS) risponde dei danni causati agli utenti dalle condizioni del manto stradale, proprio in applicazione dell’articolo 2051 del codice civile. La strada, infatti, è una “cosa” in custodia dell’ente pubblico, che ha il dovere di mantenerla in condizioni di sicurezza.

Il percorso processuale e la decisione della Corte d’Appello

Nel caso esaminato dalla Cassazione con l’ordinanza numero 1478 del 2026, il danneggiato aveva citato in giudizio la Provincia di Frosinone chiedendo il risarcimento dei danni alla persona e al veicolo. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, condannando l’ente provinciale al risarcimento. La Provincia aveva però chiamato in causa anche la propria compagnia assicurativa, chiedendo di essere manlevata: questa richiesta era stata respinta dal Tribunale.

La Provincia aveva quindi proposto appello, sostenendo che il danneggiato avesse tenuto una condotta imprudente nella guida, tale da interrompere il nesso causale tra lo stato della strada e l’incidente. La Corte d’Appello di Roma aveva accolto l’appello, ribaltando completamente la sentenza di primo grado e rigettando integralmente le domande del motociclista.

Il vizio di motivazione apparente: quando la sentenza non spiega le ragioni della decisione

Ed è proprio su questo punto che la Cassazione interviene con decisione. La Terza Sezione Civile, con l’ordinanza numero 1478 del 2026 depositata il 22 gennaio 2026, ha accolto il ricorso del danneggiato cassando la sentenza della Corte d’Appello per un vizio particolarmente grave: la motivazione apparente.

Ma cosa significa esattamente “motivazione apparente”? Si tratta di una violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice di procedura civile, che impone al giudice di esporre le ragioni della propria decisione. La motivazione è apparente quando, pur essendo materialmente presente nella sentenza, non permette di comprendere il ragionamento seguito dal giudice, risolvendosi in una mera affermazione della conclusione senza l’indicazione degli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono.

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha rilevato che l’intera motivazione della Corte d’Appello romana era contenuta in appena venti righe. In questo breve spazio, il giudice di secondo grado si era limitato a richiamare genericamente alcune sentenze della Cassazione, a descrivere sommariamente lo stato dei luoghi (presenza di cartelli di pericolo per caduta massi e curve pericolose) e a concludere che il danneggiato avrebbe dovuto adeguare la velocità per ridurre il rischio di scivolamento sul brecciolino.

Le lacune argomentative che hanno determinato la cassazione

La Suprema Corte ha evidenziato con precisione le carenze della motivazione impugnata. Innanzitutto, la Corte d’Appello non aveva descritto quale fosse stata la condotta concreta del danneggiato. Non aveva specificato a quale velocità procedesse il motociclista, né aveva verificato se tale velocità fosse effettivamente superiore ai limiti imposti o comunque inadeguata alle condizioni della strada.

In secondo luogo, la sentenza d’appello non aveva chiarito in che modo la condotta del motociclista potesse essere qualificata come colposa, ovvero come diforme rispetto alle regole di prudenza, perizia o diligenza richieste dalla situazione specifica. Il semplice richiamo alla necessità di una “particolare cautela” era del tutto generico e non permetteva di comprendere quale dovesse essere, in concreto, il comportamento esigibile dal conducente in quelle circostanze.

Infine, e questo è forse il profilo più rilevante, la Corte d’Appello aveva affermato apoditticamente che la condotta del danneggiato avesse interrotto il nesso di causalità tra lo stato della strada e il sinistro, senza però spiegare le ragioni di questa conclusione. Mancava completamente l’analisi dell’incidenza causale della condotta del motociclista rispetto alla presenza del brecciolino sulla carreggiata.

La recente evoluzione giurisprudenziale sulla responsabilità da cose in custodia

Un aspetto particolarmente significativo dell’ordinanza della Cassazione è il richiamo espresso che viene fatto alla recente evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia. La Suprema Corte, infatti, dispone che il giudice di rinvio dovrà tenere conto del nuovo statuto disciplinare frutto della sistematizzazione operata dalla giurisprudenza di nomofilachia, con particolare riferimento alle Sezioni Unite numero 20943 del 30 giugno 2022, nonché alle sentenze numero 11152 del 27 aprile 2023 e numero 2376 del 24 gennaio 2024.

Questo richiamo è tutt’altro che formale. Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, hanno chiarito in modo definitivo alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità da cose in custodia. In particolare, hanno precisato che la presunzione di responsabilità prevista dall’articolo 2051 del codice civile può essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, che deve consistere in un fatto eccezionale, imprevedibile e inevitabile. Non basta, quindi, dimostrare una condotta imprudente del danneggiato: occorre provare che tale condotta presenti caratteristiche di eccezionalità e imprevedibilità tali da interrompere completamente il nesso causale.

Le implicazioni pratiche per cittadini ed enti pubblici

Questa sentenza ha importanti ricadute pratiche sia per i cittadini che subiscono danni a causa dello stato delle strade, sia per gli enti pubblici proprietari delle infrastrutture viarie.

Per i cittadini danneggiati, la pronuncia ribadisce che la responsabilità dell’ente proprietario della strada è la regola, e che tale responsabilità può essere esclusa solo in casi davvero eccezionali. Non è sufficiente, per l’ente, dimostrare che il danneggiato avrebbe potuto prestare maggiore attenzione o moderare la velocità: occorre provare un caso fortuito vero e proprio, ossia un evento del tutto imprevedibile che ha reso inevitabile il danno.

Per gli enti pubblici, la sentenza rappresenta un monito circa la necessità di mantenere le strade in condizioni di sicurezza. La presenza di materiale disconnesso sulla carreggiata (sassi, brecciolino, detriti) costituisce una situazione di pericolo di cui l’ente risponde, salvo che riesca a dimostrare circostanze del tutto eccezionali. Il semplice richiamo alla presenza di segnaletica di pericolo non è sufficiente a escludere la responsabilità: i cartelli possono attenuare la responsabilità dell’ente solo se viene dimostrato che il danneggiato li ha visti e ciononostante ha tenuto una condotta palesemente imprudente e imprevedibile.

Sul piano processuale, inoltre, la pronuncia richiama l’attenzione sulla necessità di motivazioni articolate e complete. Non è sufficiente richiamare in modo generico precedenti giurisprudenziali o affermare in modo apodittico conclusioni: occorre un percorso argomentativo che spieghi in dettaglio come si è arrivati alla decisione, individuando i fatti accertati, la loro qualificazione giuridica e il collegamento causale tra i vari elementi.

Cosa accadrà ora: il giudizio di rinvio

Con la cassazione della sentenza della Corte d’Appello, la causa torna ora davanti a una diversa sezione della Corte d’Appello di Roma, che dovrà riesaminare la controversia da capo. Il nuovo giudice d’appello dovrà pronunciarsi tenendo conto dei principi richiamati dalla Cassazione e, in particolare, della necessità di:

  • accertare in concreto quale fosse la condotta di guida tenuta dal motociclista
  • verificare se tale condotta fosse o meno conforme alle regole di prudenza nella circolazione stradale
  • valutare se sussistevano le condizioni per ritenere provato il caso fortuito, inteso come evento eccezionale e imprevedibile
  • motivare in modo completo e articolato le proprie conclusioni, dando conto di tutti gli elementi fattuali e giuridici rilevanti

Sarà interessante vedere come la Corte d’Appello applicherà i principi fissati dalle Sezioni Unite in materia di responsabilità da cose in custodia, in un caso che presenta caratteristiche particolari legate alla specifica conformazione della strada e alla presenza di segnaletica di pericolo.

Conclusioni

L’ordinanza numero 1478 del 2026 della Corte di Cassazione offre spunti di riflessione su due piani distinti ma complementari. Sul piano sostanziale, ribadisce la rigorosa applicazione del regime di responsabilità previsto dall’articolo 2051 del codice civile per gli enti proprietari di strade, confermando che tale responsabilità può essere esclusa solo in presenza di un vero caso fortuito. Sul piano processuale, richiama l’imprescindibile necessità di motivazioni complete e comprensibili, che permettano di seguire il ragionamento del giudice e di verificare la correttezza logico-giuridica della decisione.

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