Per il Giudice delle leggi il reato scatta solo quando è provato che l’assunzione ha arrecato pericolo alla circolazione
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 depositata il 29 gennaio 2026, ha pronunciato una decisione di fondamentale importanza per chiarire i confini applicativi dell’art. 187 del Codice della Strada, come modificato dalla legge n. 177/2024.
La pronuncia merita particolare attenzione perché tocca questioni che coinvolgono sia il diritto penale costituzionale che la tutela dei pazienti in terapia con cannabis medica.

Il Contesto Normativo e le Questioni Sollevate
La riforma del Codice della Strada operata dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, ha eliminato dall’art. 187 l’inciso “in stato di alterazione psico-fisica”, modificando profondamente la struttura della fattispecie. Prima della riforma, il reato richiedeva la dimostrazione di due elementi concorrenti: l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e il conseguente stato di alterazione psico-fisica del conducente. La novella ha soppresso questo secondo requisito, lasciando come unico elemento normativo il nesso cronologico tra assunzione e guida.
Tre giudici per le indagini preliminari, rispettivamente di Macerata, Siena e Pordenone, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale ritenendo che questa modifica normativa contrastasse con molteplici parametri costituzionali. I rimettenti hanno evidenziato che l’eliminazione del requisito dell’alterazione psico-fisica trasformava il reato in una fattispecie di mero pericolo presunto, potenzialmente applicabile anche a condotte del tutto innocue per la sicurezza stradale.
I Profili di Incostituzionalità Denunciati
Le censure sollevate dai giudici rimettenti si sono articolate su più livelli, tutti convergenti verso un’unica conclusione: la nuova formulazione dell’art. 187 del Codice della Strada risulterebbe incompatibile con i principi fondamentali del diritto penale costituzionale.
Sul versante del principio di offensività, i rimettenti hanno evidenziato che la norma riformata finirebbe per punire condotte radicalmente prive di capacità offensiva del bene giuridico tutelato. Infatti, una volta esauriti gli effetti della sostanza stupefacente sull’organismo, la condotta di guida non presenta alcun coefficiente di pericolosità superiore a quello di qualsiasi altra condotta di guida. Il rischio era quello di trasformare il reato da fattispecie di tutela della sicurezza stradale a sanzione di uno “status” personale, quello di assuntore di sostanze stupefacenti, violando così il principio fondamentale del diritto penale del fatto.
Sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità, le ordinanze di rimessione hanno sottolineato l’irrazionalità di una presunzione assoluta di pericolosità basata sul mero dato cronologico dell’assunzione precedente alla guida. Come efficacemente evidenziato dal GIP di Macerata, seguendo un’interpretazione letterale della norma, risulterebbe punibile anche chi avesse assunto sostanze stupefacenti in gioventù e si mettesse alla guida decenni dopo. Tale evidente irragionevolezza metteva in luce la sovrainclusività della fattispecie, che finiva per comprimere diritti costituzionali come la libertà di circolazione e il diritto al lavoro senza un’effettiva giustificazione in termini di tutela della sicurezza stradale.
Il principio di tassatività e determinatezza della legge penale veniva anch’esso richiamato dai rimettenti, poiché la norma non forniva alcuna indicazione sul lasso temporale rilevante tra assunzione e guida, né sulla tipologia o quantità di sostanza necessaria per integrare il reato. Questa genericità avrebbe esposto i cittadini a un’incertezza inaccettabile circa i confini tra condotte lecite e illecite.
La Soluzione Ermeneutica della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale, ma lo ha fatto nei termini di una pronuncia interpretativa di rigetto che impone ai giudici comuni una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 187 del Codice della Strada. Questa tecnica decisoria, consolidata nella giurisprudenza costituzionale, consente di salvare la norma censurata evitandone l’annullamento, a condizione che essa venga applicata secondo canoni ermeneutici restrittivi conformi ai principi costituzionali.
Il nucleo centrale della decisione risiede nell’affermazione che le disposizioni censurate devono essere interpretate nel senso che, ai fini della responsabilità penale, è necessario dimostrare che la condotta ha creato un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale. La Corte ha chiarito che non basta il mero dato cronologico dell’assunzione precedente alla guida, ma occorre accertare che la condotta si sia verificata entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente.
Questo criterio interpretativo si traduce in precise conseguenze sul piano probatorio. La prova del reato richiederà ordinariamente che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psicofisiche e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.
Le Matrici Biologiche e il Criterio dell’Assuntore Medio
La sentenza introduce elementi di particolare rilevanza tecnica che meritano approfondimento. La Corte ha accolto favorevolmente il contenuto della circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno e della Salute dell’11 aprile 2025, che distingue tra diverse matrici biologiche utilizzabili per l’accertamento.
Le analisi su campioni di urina, che possono rilevare tracce metaboliche anche a distanza di giorni o settimane dall’assunzione, risultano generalmente inidonee a dimostrare l’attualità dell’effetto della sostanza al momento della guida. Al contrario, le analisi condotte su sangue o saliva, che rilevano la presenza di principi attivi solo entro un arco temporale più ristretto, costituiscono le matrici biologiche privilegiate per accertare la sussistenza del pericolo rilevante ai fini dell’art. 187 del Codice della Strada.
Il riferimento all’assuntore medio come parametro di valutazione rappresenta un ulteriore elemento di razionalizzazione della fattispecie. Non si tratta di accertare l’effettiva alterazione psicofisica del singolo conducente, compito che il legislatore ha inteso superare per le difficoltà probatorie connesse. Si tratta invece di verificare se la quantità di sostanza riscontrata sia generalmente idonea, secondo le conoscenze scientifiche, a produrre effetti alteranti in un soggetto medio. Questo criterio consente di evitare la “probatio diabolica” dello stato di alterazione individuale, pur mantenendo un ancoraggio scientifico alla valutazione di pericolosità.
Le Implicazioni per i Pazienti in Terapia con Cannabis Medica
La sentenza assume particolare rilevanza per i pazienti che assumono cannabis terapeutica su prescrizione medica. Questi soggetti si trovavano in una situazione di grave incertezza normativa dopo la riforma del 2024, poiché il rischio era quello di vedersi applicare sanzioni penali per il solo fatto di essersi posti alla guida dopo l’assunzione della terapia prescritta, indipendentemente dalla reale compromissione delle capacità di guida.
L’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale fornisce uno scudo protettivo a questi pazienti. Infatti, il principio secondo cui rileva solo la presenza di quantitativi di sostanza idonei a determinare un’alterazione in un assuntore medio, considerati in relazione alle matrici biologiche utilizzate e alla prossimità temporale con la guida, consente una valutazione caso per caso che tenga conto dell’uso terapeutico e responsabile della sostanza.
Il paziente che segue scrupolosamente le prescrizioni mediche, assumendo dosi controllate di cannabis terapeutica e rispettando adeguati intervalli di tempo prima di mettersi alla guida, non incorrerà nella sanzione penale qualora dal controllo emerga che i livelli di principio attivo presenti nell’organismo non sono tali da determinare una compromissione delle capacità di guida secondo i criteri scientifici rilevanti. Questo approccio evita l’automatismo sanzionatorio e restituisce centralità alla valutazione della pericolosità concreta della condotta.
I Principi Costituzionali e il Controllo di Proporzionalità
La sentenza n. 10/2026 rappresenta un’importante conferma della giurisprudenza costituzionale in materia di controllo di proporzionalità delle leggi penali. La Corte ha ribadito che qualsiasi scelta di incriminazione comporta compressioni di diritti costituzionali che richiedono un vaglio rigoroso di proporzionalità, articolato su più livelli.
Il primo livello concerne la compatibilità costituzionale del bene giuridico tutelato. Nel caso dell’art. 187 del Codice della Strada, la tutela della sicurezza stradale quale sintesi della protezione della vita, dell’integrità fisica e del patrimonio degli utenti della strada non solleva dubbi di legittimità, trattandosi di beni di primario rilievo costituzionale.
Il secondo livello riguarda l’idoneità dell’incriminazione a conseguire il fine di tutela perseguito. Anche sotto questo profilo, il divieto di porsi alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti appare astrattamente idoneo a proteggere la sicurezza stradale, intercettando anche le condotte di chi guidi ancora sotto l’effetto delle sostanze.
Il terzo livello, quello della necessità, costituisce il punto critico evidenziato dalla Corte. Un’interpretazione che considerasse rilevante qualsiasi condotta di guida successiva all’assunzione, anche dopo il completo esaurimento degli effetti della sostanza, risulterebbe sovrainclusiva e quindi non necessaria, esistendo soluzioni alternative meno limitative dei diritti costituzionali in gioco, quali la libertà di circolazione e il diritto al lavoro.
Il quarto livello, quello della proporzionalità in senso stretto, richiede che il bilanciamento operato dal legislatore tra diritti incisi e controinteressi tutelati risulti sostenibile costituzionalmente. L’interpretazione restrittiva imposta dalla Corte consente di raggiungere questo equilibrio, evitando che la compressione della libertà personale e di altri diritti costituzionali dei destinatari della norma risulti sproporzionata rispetto alla tutela effettivamente conseguita.
Il Principio di Offensività come Canone Ermeneutico
La sentenza valorizza pienamente il principio di necessaria offensività del reato non solo quale parametro di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche quale criterio interpretativo a disposizione del giudice comune. Questo duplice ruolo del principio di offensività emerge chiaramente dalla motivazione della Corte.
Sul versante del sindacato di costituzionalità, la Corte ha ribadito che sono incompatibili con il principio di offensività quelle incriminazioni che colpiscano non un fatto materiale offensivo di beni giuridici, ma un mero modo di essere dell’autore, una sua qualità personale o il suo status. Un’interpretazione letterale dell’art. 187 del Codice della Strada che punisse chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti in qualsiasi epoca precedente finirebbe per sanzionare proprio lo status di assuntore, prescindendo completamente dalla pericolosità della condotta concreta di guida.
Sul versante ermeneutico, il principio di offensività impone al giudice di escludere la rilevanza penale di condotte in concreto del tutto inidonee a cagionare un pericolo ai beni giuridici tutelati. Anche quando il legislatore opti per una tecnica normativa di pericolo presunto, il giudice mantiene il dovere di assolvere l’imputato quando dall’esame delle circostanze del caso concreto risulti evidente l’assenza di qualsiasi pericolo per il bene giuridico. Nel caso dell’art. 187 del Codice della Strada, questo si traduce nella necessità di accertare che la presenza di sostanze nell’organismo sia tale da far ragionevolmente presumere una loro capacità di incidere sulla guida.
Il Rapporto con la Giurisprudenza Tedesca
La Corte Costituzionale richiama significativamente, nella motivazione, un precedente del Tribunale Costituzionale Federale tedesco del 2004 che aveva affrontato questioni analoghe. In quel caso, la Corte tedesca aveva escluso che dalla mera presenza di tracce di THC nel sangue, sedici ore dopo l’ammessa assunzione di cannabis, si potesse inferire un persistente effetto sulla capacità di guida.
Questo richiamo alla giurisprudenza comparata non è casuale, ma evidenzia come le problematiche sollevate dalla disciplina della guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti abbiano dimensione sovranazionale e richiedano soluzioni ermeneutiche che tengano conto delle acquisizioni scientifiche e dei principi costituzionali comuni alle democrazie liberali. Il principio di proporzionalità, che costituisce il fulcro del ragionamento tanto della Corte tedesca quanto di quella italiana, rappresenta un patrimonio condiviso della cultura giuridica europea.
Le Criticità Residue e le Zone Grigie
Nonostante il chiarimento fornito dalla Corte Costituzionale, permangono alcuni elementi di incertezza applicativa che meritano attenzione. La sentenza non ha fissato soglie numeriche precise, sul modello di quanto avviene per la guida in stato di ebbrezza alcolica, dove il legislatore ha stabilito limiti di tasso alcolemico oltre i quali scatta la sanzione penale.
Per gli stupefacenti, invece, la valutazione rimane affidata alla scienza e alla perizia, con il rischio di interpretazioni divergenti tra diversi uffici giudiziari. L’assenza di protocolli uniformi e di linee guida vincolanti per stabilire quando la concentrazione ematica di una sostanza corrisponda a una reale incapacità di guida potrebbe generare disparità di trattamento sul territorio nazionale.
La circolare ministeriale dell’11 aprile 2025, pur fornendo indicazioni tecniche preziose, rimane un atto interno alla pubblica amministrazione privo di forza normativa vincolante. Sarebbe auspicabile che il legislatore intervenga con una disciplina più dettagliata che fissi parametri oggettivi, magari differenziati per tipologia di sostanza, in grado di fornire maggiore certezza tanto agli operatori del diritto quanto ai cittadini.
Un’altra zona grigia riguarda il comma 1-bis dell’art. 187 del Codice della Strada, relativo all’ipotesi aggravata del conducente che provochi un incidente. La Corte ha esteso a questa fattispecie la medesima interpretazione restrittiva richiesta per il comma 1, ma rimane da chiarire se, in caso di incidente, sia necessario accertare anche un nesso causale tra lo stato potenzialmente alterato del conducente e il verificarsi del sinistro, oppure se la causazione dell’incidente costituisca una mera circostanza aggravante oggettiva.
Le Conseguenze Pratiche per la Difesa Tecnica
La sentenza della Corte Costituzionale apre significativi spazi di difesa tecnica nei procedimenti penali relativi all’art. 187 del Codice della Strada. I difensori dovranno porre particolare attenzione ad alcuni aspetti processuali e sostanziali che emergono dalla pronuncia.
In primo luogo, sarà necessario contestare con vigore l’utilizzabilità delle sole analisi urinarie come prova del reato. Come chiarito dalla Corte, tali analisi rilevano tracce metaboliche che possono permanere nell’organismo per giorni o settimane, senza che ciò sia indicativo di un’attuale capacità della sostanza di alterare le condizioni psicofisiche. La difesa dovrà insistere sulla necessità di analisi su sangue o saliva, uniche matrici biologiche in grado di documentare la presenza di principi attivi in quantità rilevante al momento della guida.
In secondo luogo, occorrerà valorizzare il criterio dell’assuntore medio e l’ancoraggio alle conoscenze scientifiche. Questo implica la necessità di consulenze tecniche che evidenzino, caso per caso, se la quantità di sostanza riscontrata sia effettivamente idonea a determinare un’alterazione secondo i dati della letteratura scientifica. Non sarà più sufficiente per l’accusa dimostrare la mera positività al test, ma dovrà provare che tale positività è significativa in termini di potenziale compromissione della capacità di guida.
In terzo luogo, particolare attenzione dovrà essere posta alla prossimità temporale tra assunzione e guida. La difesa dovrà evidenziare tutti gli elementi che dimostrino come il lasso temporale intercorso sia tale da escludere ragionevolmente la persistenza di effetti della sostanza. In questo contesto assumono rilievo le dichiarazioni dell’indagato, ove attendibili, circa il momento dell’ultima assunzione, nonché ogni altro elemento di contesto che consenta di ricostruire il dato temporale.
Il Coordinamento con le Fattispecie di Omicidio e Lesioni Stradali
La sentenza affronta anche il tema del coordinamento tra l’art. 187 del Codice della Strada e gli artt. 589-bis e 590-bis del Codice Penale, che disciplinano le ipotesi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime. Queste ultime fattispecie richiedono tuttora l’accertamento dello stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti.
La Corte ha ritenuto che non sussista alcuna irragionevole disparità di trattamento tra queste diverse incriminazioni. Il legislatore ha infatti discrezionalmente richiesto un positivo accertamento dell’alterazione psicofisica per giustificare le pene particolarmente severe previste in caso di omicidio o lesioni gravi causati dalla guida sotto l’effetto di sostanze. Al contrario, per il reato contravvenzionale di cui all’art. 187 del Codice della Strada, assai più blandamente sanzionato, non è necessario questo più complesso accertamento, essendo sufficiente la dimostrazione della presenza di quantitativi di sostanza idonei a produrre effetti alteranti secondo il criterio dell’assuntore medio.
Questo coordinamento tra le diverse fattispecie evidenzia una razionalità di sistema. Le ipotesi più gravi, che comportano la causazione di eventi lesivi concreti, richiedono anche l’accertamento di un nesso causale tra lo stato di alterazione e l’evento, nonché la prova positiva dell’alterazione stessa. Le ipotesi di pericolo, che anticipano la tutela penale a uno stadio precedente rispetto alla causazione di eventi lesivi, possono invece accontentarsi di presunzioni di pericolosità fondate su criteri scientifici, purché queste presunzioni siano ragionevoli e non coprano condotte manifestamente inoffensive.
Il Ruolo delle Conoscenze Scientifiche nell’Applicazione della Norma
Un aspetto di particolare rilievo della sentenza riguarda il rinvio alle conoscenze scientifiche come parametro per delimitare l’area del penalmente rilevante. La Corte ha chiarito che la valutazione dell’idoneità della sostanza a determinare un’alterazione in un assuntore medio deve basarsi sulle attuali acquisizioni della scienza.
Questo rinvio dinamico alla scienza comporta che l’applicazione della norma dovrà costantemente aggiornarsi in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche. Man mano che la ricerca farmacologica e tossicologica approfondisce la comprensione degli effetti delle diverse sostanze stupefacenti sull’organismo umano, degli effetti sulla capacità di guida, dei tempi di metabolizzazione e di permanenza dei principi attivi nelle diverse matrici biologiche, questi nuovi dati dovranno essere acquisiti dal giudice penale nella valutazione del caso concreto.
Tale approccio presenta indubbi vantaggi in termini di razionalità ed aderenza alla realtà fattuale, ma comporta anche sfide applicative. Sarà necessario che si sviluppi una giurisprudenza di merito attenta e rigorosa nell’acquisizione delle consulenze tecniche, che dovranno essere affidate a esperti dotati di adeguate competenze scientifiche e aggiornati sullo stato dell’arte delle conoscenze nel settore della farmacologia e tossicologia forensi.
Le Prospettive di Evoluzione Normativa
Pur avendo salvato la norma censurata attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte lascia intravedere la preferibilità di un intervento legislativo che fornisca maggiore precisione e determinatezza alla fattispecie. La Corte ha infatti evidenziato come l’assenza di soglie numeriche precise, sul modello di quelle previste per l’alcool, lasci margini di discrezionalità applicativa che potrebbero generare disparità di trattamento.
Un possibile modello di riforma legislativa potrebbe prevedere la fissazione di valori soglia per le principali sostanze stupefacenti, differenziati in relazione alle diverse matrici biologiche utilizzabili per l’accertamento. Questi valori dovrebbero essere definiti sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche, eventualmente con il supporto di organismi tecnici specializzati come l’Istituto Superiore di Sanità.
Parallelamente, sarebbe opportuno disciplinare in modo più organico la posizione dei pazienti in terapia con farmaci a base di sostanze stupefacenti o psicotrope. Potrebbe essere prevista una causa di non punibilità specifica per chi assuma tali sostanze su prescrizione medica e in conformità alle indicazioni terapeutiche, a condizione che non risultino superati determinati livelli di concentrazione ematica. Questo consentirebbe di tutelare adeguatamente il diritto alla salute e alla cura dei pazienti, senza compromettere la tutela della sicurezza stradale.
Conclusioni
La sentenza n. 10/2026 della Corte Costituzionale rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte: da un lato, la necessità di tutelare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale, superando le difficoltà probatorie evidenziatesi nell’applicazione della previgente formulazione dell’art. 187 del Codice della Strada; dall’altro, l’imprescindibile rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità, offensività e tassatività della legge penale.
L’interpretazione restrittiva imposta dalla Corte evita che la norma degeneri in uno strumento di repressione dello status di assuntore di sostanze stupefacenti, ancorando la rilevanza penale alla dimostrazione di un pericolo concreto per la sicurezza stradale. Il riferimento alle conoscenze scientifiche, alle matrici biologiche attendibili, al criterio dell’assuntore medio e alla prossimità temporale tra assunzione e guida fornisce ai giudici di merito parametri razionali per delimitare l’area del penalmente rilevante.
Per i pazienti in terapia con cannabis medica, la sentenza costituisce una garanzia fondamentale contro applicazioni automatiche e irragionevoli della sanzione penale. L’uso terapeutico e responsabile di sostanze prescritte dal medico non comporterà più il rischio di incorrere nella sanzione penale per il solo fatto di essersi posti alla guida, purché non risultino presenti nell’organismo quantitativi di principio attivo idonei a compromettere la capacità di guida secondo criteri scientificamente fondati.
La pronuncia della Corte Costituzionale rappresenta dunque un importante contributo alla razionalizzazione del sistema penale in materia di sicurezza stradale, coniugando efficacia repressiva e garanzie costituzionali. Spetterà ora alla giurisprudenza di merito dare attuazione a questi principi nei casi concreti, sviluppando una prassi applicativa rigorosa e scientificamente fondata. Il legislatore, dal canto suo, potrebbe utilmente intervenire per fornire maggiore precisione normativa, fissando parametri oggettivi che riducano i margini di incertezza applicativa e garantiscano uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

