La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6112/2026, consolida un principio di grande impatto pratico: il Fisco può agire contro gli ex soci di una società estinta indipendentemente dal fatto che questi abbiano ricevuto somme in sede di liquidazione. La difesa fondata sul “bilancio finale azzerato” non paralizza la pretesa erariale e può essere spesa solo nella fase di riscossione.
La vicenda all’origine della pronuncia riguarda due ex soci di una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese nel 2011. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato loro tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, contestando ritenute alla fonte non versate su utili extracontabili presuntivamente distribuiti ai soci della compagine, caratterizzata da una ristretta base partecipativa.
La difesa dei contribuenti si fondava su un argomento apparentemente solido: dal bilancio finale di liquidazione non risultava che alcuna somma fosse stata distribuita ai soci, e pertanto non poteva sorgere alcuna responsabilità a loro carico ai sensi dell’art. 2495 c.c. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia avevano accolto questa impostazione, confermando il rigetto della pretesa fiscale. La Sezione Tributaria della Cassazione ha però ribaltato tale decisione, cassando la sentenza con rinvio.

Il quadro normativo: l’art. 2495 c.c. e il fenomeno successorio dei soci
Per comprendere la portata della pronuncia è necessario partire dalla disposizione cardine della materia. L’art. 2495, terzo comma, c.c. disciplina la responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. La norma stabilisce che i creditori sociali insoddisfatti possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. In termini più semplici: se la società si estingue con debiti ancora pendenti, i creditori possono aggredire il patrimonio dei soci, ma solo nella misura di quanto questi hanno ricevuto dalla liquidazione. Il problema interpretativo che la giurisprudenza ha dovuto affrontare nel tempo riguarda il momento in cui la mancata percezione di somme deve essere valutata: già nella fase di accertamento del debito, oppure soltanto nella successiva fase esecutiva? La risposta a questa domanda determina se i soci possano opporre al Fisco, sin dall’impugnazione degli avvisi di accertamento, l’argomento “non ho ricevuto nulla, quindi non rispondo”.
L’evoluzione giurisprudenziale: dalle Sezioni Unite del 2013 alle Sezioni Unite del 2025
La Cassazione ha tracciato un percorso interpretativo chiaro e progressivo. Le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, avevano già affermato che la cancellazione della società non comporta l’estinzione dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, bensì genera un fenomeno di tipo successorio: le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto percepito dalla liquidazione (se erano soci a responsabilità limitata) ovvero illimitatamente (se erano soci di società di persone). Questo principio è stato ribadito e ulteriormente affinato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, che costituisce il referente principale dell’ordinanza in commento. Il Supremo Consesso ha chiarito che la qualità di successore appartiene all’ex socio per il solo fatto di essere tale, indipendentemente dall’aver ricevuto quote di liquidazione. La legittimazione dell’ex socio quale soggetto responsabile per i debiti societari residui discende, per usare le parole della stessa Corte, quanto meno dal rapporto sociale al quale egli ha volontariamente aderito. Il limite quantitativo della responsabilità — ancorato a quanto effettivamente percepito — attiene alla fase esecutiva, non a quella di formazione del titolo.
Il principio affermato dall’ordinanza n. 6112/2026: il bilancio azzerato non esclude la legittimazione passiva
Facendo propri i principi delle Sezioni Unite, l’ordinanza n. 6112/2026 enuncia con nettezza la regola applicabile. I soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all’esito della liquidazione indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno goduto di un riparto in base al bilancio finale. Ne discende che l’Amministrazione finanziaria ha il diritto — anzi, l’interesse giuridicamente tutelato — a procurarsi un titolo esecutivo nei confronti degli ex soci, anche quando il bilancio di liquidazione risulti azzerato. Le ragioni di questo interesse sono molteplici e indicate espressamente dalla Corte: potrebbero emergere sopravvenienze attive, potrebbero esistere beni e diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione che si sono trasferiti ai soci, oppure potrebbero rendersi escutibili garanzie prestate in favore della società. Tutti questi scenari rendono concreto l’interesse del Fisco ad agire, anche in assenza di distribuzioni formali. Di conseguenza, l’eccezione dei contribuenti — “non abbiamo ricevuto nulla, quindi non siamo passivamente legittimati” — è stata ritenuta infondata: quella circostanza potrà essere valorizzata soltanto nella fase di riscossione, per contestare o limitare concretamente l’esazione, ma non già per paralizzare il giudizio di accertamento.
La distinzione tra responsabilità successoria ex art. 2495 c.c. e responsabilità sussidiaria ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973
L’ordinanza si preoccupa anche di distinguere con precisione due titoli di responsabilità che spesso si sovrappongono nel contenzioso tributario. La responsabilità di cui all’art. 2495 c.c. è di natura successoria: i soci subentrano alla società estinta nei debiti sociali residui, per il solo fatto di averne fatto parte. Ben diverso è il titolo previsto dall’art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602/1973, che configura invece una responsabilità di carattere “sussidiario”: tale norma riguarda i soci che abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali, ovvero abbiano avuto in assegnazione beni dai liquidatori durante la liquidazione stessa. In questo secondo caso, la responsabilità non è successoria ma si aggiunge a quella successoria, operando come sanzione per chi abbia beneficiato di risorse sottratte alla massa. La Corte chiarisce che, nel caso esaminato, la pretesa era stata azionata sul fondamento dell’art. 2495 c.c. e dunque occorreva applicare le regole proprie di quella fattispecie, senza commistioni con il diverso regime dell’art. 36 citato.
La questione del giudicato esterno: annunciata ma respinta
I controricorrenti avevano sollevato anche un’eccezione di giudicato esterno, richiamando una sentenza della medesima Corte di giustizia tributaria pugliese riguardante le stesse parti, ma relativa all’anno d’imposta 2006. La Cassazione ha rigettato l’eccezione con argomenti di principio altrettanto importanti. In materia tributaria, il giudicato esterno produce effetto vincolante nei giudizi identici per soggetti, causa petendi e petitum, ma soltanto con riferimento all’accertamento delle questioni di fatto, non anche in relazione alle conseguenze giuridiche che ne derivano. Poiché la pronuncia invocata riguardava la valutazione delle conseguenze giuridiche della successione dei soci alla società estinta — una questione di diritto puro — essa non poteva spiegare effetti vincolanti nel giudizio in esame, relativo a diversi anni d’imposta.
Le implicazioni pratiche: cosa cambia per soci, imprese e professionisti
L’ordinanza n. 6112/2026 ha conseguenze molto concrete per chiunque si trovi coinvolto in vicende di cancellazione societaria con pendenze fiscali. Per gli ex soci di società a responsabilità limitata, il messaggio è inequivoco: la cancellazione della società non li mette al riparo dalle pretese del Fisco, anche se il bilancio finale di liquidazione non ha evidenziato alcuna distribuzione. La contestazione della legittimazione passiva basata su tale circostanza non è uno scudo efficace nella fase di impugnazione degli avvisi di accertamento. Quell’argomento potrà eventualmente essere speso, con ben maggiori chances di successo, nella fase di riscossione, quando l’Erario avrà ottenuto il titolo esecutivo e tenterà di aggredire il patrimonio del singolo socio. Per le società in fase di liquidazione e per i liquidatori, la sentenza sottolinea l’importanza di un bilancio finale di liquidazione redatto con la massima accuratezza e completezza, giacché la sua veridicità sarà scrutinata nella eventuale fase esecutiva. Per i professionisti — avvocati, commercialisti, consulenti aziendali — che assistono clienti in operazioni di scioglimento e liquidazione societaria, la pronuncia impone di informare tempestivamente i soci sulla perdurante esposizione al rischio fiscale anche dopo la cancellazione, specie quando la società abbia subito verifiche fiscali o accumuli debiti tributari non definiti.
Conclusione
La Cassazione, con l’ordinanza n. 6112/2026, consolida in modo definitivo un orientamento che non ammette deroghe: l’ex socio è successore della società estinta per il solo fatto di esserlo stato, e il Fisco non è tenuto a dimostrare, nella fase di accertamento, che il socio abbia ricevuto somme dalla liquidazione. Il bilancio finale azzerato non è una barriera insormontabile, ma uno strumento di difesa da spendere nella giusta sede. Comprendere queste distinzioni è essenziale per chi si avvicina alla fine del ciclo di vita di una società. Il nostro studio è a disposizione per valutare la posizione degli ex soci in caso di pretese tributarie o per assistere nella gestione delle fasi di liquidazione societaria.

