Lavori in casa: il committente privato risponde penalmente se il lavoratore muore?

La Cassazione conferma: anche chi affida piccoli lavori domestici a un artigiano ha l’obbligo di verificarne l’idoneità tecnico-professionale. Ignorarlo può costare una condanna per omicidio colposo.

Immaginate di dover far installare una piccola canalina di plastica per il cavo dell’antenna televisiva sulla facciata della vostra casa. Contattate un elettricista di fiducia, persona esperta e disponibile, e lasciate che faccia il suo lavoro. Qualcosa va storto: il lavoratore cade, riporta un grave trauma cranico e muore. Potete essere condannati per omicidio colposo?

Secondo la Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la pronuncia n. 17013/2026, la risposta è sì — se non avete verificato che quell’artigiano fosse davvero idoneo a svolgere quel lavoro in modo sicuro.

Cosa dice la legge sulla sicurezza nei lavori domestici

La normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro è il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza. L’art. 90, comma 9, lett. a) impone al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo incaricato. Tuttavia, esiste un punto controverso: questa norma si applica espressamente ai cantieri temporanei e mobili, categoria che, per espressa esclusione prevista dall’art. 88, comma 2, lett. g-bis), non comprende i lavori su impianti elettrici. Proprio su questo la difesa aveva puntato, sostenendo che la committente privata non fosse tenuta agli obblighi del Testo Unico.

Il ragionamento è tecnicamente fondato, ma la Cassazione lo supera con un’argomentazione che merita attenzione.

La posizione di garanzia del committente privato: oltre il Testo Unico

La Corte chiarisce che la responsabilità del committente privato non discende necessariamente dalla normativa speciale del d.lgs. n. 81/2008, ma da un principio più generale di colpa generica — ossia l’obbligo di diligenza ordinaria che chiunque deve osservare quando affida ad altri un lavoro pericoloso. In altri termini: anche chi non è un’impresa, anche chi commissiona lavori per la propria abitazione, assume su di sé una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore incaricato, con l’obbligo di verificarne l’adeguatezza rispetto al rischio concreto dell’attività.

Non è necessario che esista un contratto di appalto formale: secondo un orientamento consolidato della stessa Cassazione (richiamato nella pronuncia n. 17013/2026, con riferimento a Sez. 3, n. 10014/2017), è sufficiente che nella fase di organizzazione del lavoro intervengano accordi anche per una semplice prestazione d’opera.

Cosa avrebbe dovuto fare il committente?

La Cassazione, richiamando il proprio precedente di Sez. 4, n. 26335 del 21 aprile 2021 (Rv. 281497), indica con chiarezza i criteri di diligenza esigibili anche dal committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica. Questi criteri comprendono la verifica che il prestatore sia regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, che disponga del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinatario di provvedimenti interdittivi. Chi omette queste verifiche assume su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

Nel caso esaminato dalla pronuncia n. 17013/2026, la Corte ha rilevato che la committente aveva affidato i lavori a un artigiano settantasettenne la cui ditta era stata cancellata oltre diciotto anni prima, privo quindi di qualsiasi organizzazione professionale attuale. Il lavoro, inoltre, doveva svolgersi a circa 3,50 metri di altezza su un terreno sdrucciolevole, vicino a uno strapiombo, senza alcun aiuto in caso di sbilanciamento. Un rischio evidente che una persona ordinariamente diligente avrebbe dovuto percepire e governare — ad esempio, richiedendo l’impiego di un trabattello anziché di una scala inadeguata.

Il nodo della consapevolezza: sapeva cosa stava facendo fare?

Un aspetto particolarmente rilevante della pronuncia riguarda la ricostruzione della consapevolezza della committente in ordine alle modalità esecutive del lavoro. La difesa aveva sostenuto che la committente non sapesse né avesse concordato che i lavori si sarebbero svolti in quota. La Cassazione conferma il ragionamento dei giudici di merito: il fatto che dopo un sopralluogo congiunto il lavoratore avesse acquistato il materiale necessario con indicazione riferita alla committente, e che la committente gli avesse mostrato dove era custodita la scala, erano elementi sufficienti a dimostrare la piena consapevolezza delle modalità operative. Il rischio, insomma, era conoscibile — e non è stato gestito.

Le implicazioni pratiche: cosa cambia per chi commissiona lavori

Questa pronuncia ha un impatto diretto e concreto su chiunque si trovi a commissionare lavori di manutenzione, ristrutturazione o installazione nella propria abitazione o in immobili di proprietà privata. Non è necessario essere imprenditori o datori di lavoro in senso tecnico per incorrere in responsabilità penale: è sufficiente affidarsi a qualcuno senza verificarne l’idoneità reale rispetto al lavoro da svolgere.

Alcune indicazioni operative discendono direttamente dalla giurisprudenza consolidata citata dalla Corte: prima di incaricare un artigiano o un lavoratore autonomo, è opportuno verificare che sia regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A., che disponga di copertura assicurativa e, soprattutto, che abbia una struttura e un’organizzazione adeguate rispetto alla specificità e alla pericolosità del lavoro richiesto. Quando il lavoro implica rischi di caduta dall’alto o l’utilizzo di attrezzature speciali, la committente — anche privata — deve preoccuparsi che vengano adottate idonee misure di sicurezza, come l’impiego di ponteggi o trabattelli al posto di scale inadeguate.

Conclusione

La sentenza n. 17013/2026 della Quarta Sezione Penale della Cassazione conferma e rafforza un principio già radicato nella giurisprudenza di legittimità: commissionare un lavoro non è un atto neutro. Chi affida ad altri un’attività pericolosa — anche nella più semplice delle situazioni domestiche — è tenuto a scegliere bene il proprio prestatore e a garantire condizioni di sicurezza adeguate. Ignorarlo, come dimostra questa vicenda, può avere conseguenze penali gravissime.

Se stai per affidare lavori di manutenzione o installazione nella tua abitazione e hai dubbi sugli adempimenti necessari, lo Studio TMC è a disposizione per una consulenza personalizzata.

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