La Cassazione (ord. n. 20207/2026) cassa la decisione che aveva compensato le spese con formule apodittiche, riaffermando l’obbligo di motivazione concreta sulla soccombenza virtuale
Un contribuente riceveva da una società concessionaria per la riscossione di un tributo locale un avviso di accertamento relativo a un’annualità per la quale, tuttavia, una pretesa impositiva analoga era già stata avanzata in precedenza dall’ente locale e la relativa controversia era stata definita tramite condono. Il contribuente, dopo aver inutilmente richiesto l’annullamento in autotutela, impugnava il nuovo avviso davanti al giudice tributario di primo grado. Nel corso del giudizio la concessionaria annullava l’atto, determinando la cessazione della materia del contendere: la disputa, in sostanza, perdeva oggetto perché l’atto impugnato veniva ritirato da chi lo aveva emesso.
Il punto controverso si spostava allora sulle spese di lite, che il giudice di primo grado decideva di compensare tra le parti, valorizzando «la natura dell’atto impugnato», «le questioni giuridiche poste all’esame del giudicante» e «il comportamento processuale conforme al principio di lealtà» dei ricorrenti. Il contribuente, ritenendo che l’atto fosse stato emesso in carenza di potere e che la concessionaria avesse atteso colpevolmente la notifica del ricorso prima di annullarlo, proponeva appello sulla sola statuizione relativa alle spese. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania confermava la decisione di compensazione, richiamando per relationem le medesime espressioni utilizzate dal primo giudice. Contro questa pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La soccombenza virtuale e il principio di causalità
Il nodo centrale della vicenda riguarda un istituto poco conosciuto fuori dagli ambienti tecnici ma di rilevanza pratica significativa: la soccombenza virtuale. Quando un processo si estingue per cessazione della materia del contendere, perché ad esempio l’amministrazione ritira l’atto impugnato, il giudice non può semplicemente ignorare la domanda di condanna alle spese formulata da chi ha agito o resistito in giudizio. Deve invece chiedersi chi avrebbe vinto la causa se questa fosse arrivata a una decisione di merito, e regolare le spese di conseguenza. Questo meccanismo, disciplinato per il processo tributario dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992, è espressione del più generale principio di causalità: paga le spese chi ha dato causa al processo con la propria condotta, anche se la lite si chiude prima di una sentenza di merito. Il principio di causalità non è assoluto: la legge consente al giudice di compensare le spese quando sussistano “giusti motivi”, ma proprio questa eccezione richiede una motivazione effettiva, non una formula buona per ogni occasione.
Il primo motivo: la motivazione apparente
Il contribuente lamentava innanzitutto la violazione dell’articolo 36, comma 2, numero 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell’articolo 132, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile, norme che impongono al giudice di esporre concisamente i motivi della decisione. La doglianza si fondava sulla cosiddetta motivazione apparente: una motivazione che esiste sulla carta ma che, nei fatti, non spiega nulla, limitandosi a richiamare parametri generali senza applicarli al caso concreto. È un vizio che la giurisprudenza distingue dalla motivazione assente in senso stretto, perché qui le parole ci sono, ma non assolvono alla loro funzione, che è quella di rendere comprensibile e controllabile il percorso logico del giudice.
Il secondo motivo: l’errata applicazione dell’articolo 46
Con il secondo motivo il contribuente denunciava la violazione degli articoli 46 e 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice di appello avesse applicato il principio della soccombenza virtuale senza un effettivo accertamento di chi, tra le parti, sarebbe risultato vincitore nel merito. La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla concessionaria, secondo cui sui due motivi si sarebbe formata una “doppia conforme” preclusiva del ricorso, viene respinta dalla Corte: l’istituto della doppia conforme riguarda l’ipotesi in cui le decisioni di primo e secondo grado si fondino sulle stesse ragioni di fatto e siano impugnate per gli stessi motivi relativi all’omesso esame di un fatto decisivo, situazione diversa da quella in esame, dove le censure riguardano vizi motivazionali e di diritto, non l’apprezzamento dei fatti.
Il ragionamento della Cassazione
Esaminando congiuntamente i due motivi, la Corte li ritiene entrambi fondati. Il giudice di appello, secondo l’ordinanza, si era limitato a richiamare per relationem la motivazione di primo grado, affermando che la “consequenzialità” tra i principi di lealtà processuale e la statuizione sulle spese fosse “non irragionevole”, senza tuttavia spiegare in cosa consistesse questa consequenzialità nel caso concreto. A sua volta, la motivazione di primo grado utilizzava gli stessi parametri, genericamente evocati, senza chiarire come si applicassero alla vicenda specifica. La Cassazione osserva, con un’argomentazione che ha valore generale per chi si occupa di motivazione dei provvedimenti giudiziari, che una formula così generica potrebbe adattarsi a controversie del tutto diverse tra loro, e perfino sorreggere decisioni opposte: ciò che la rende inidonea a costituire una vera motivazione, perché non consente di comprendere perché, in quel caso e non in un altro, si sia ritenuto giusto compensare le spese. La Corte rileva inoltre una contraddizione di fondo: il richiamo alla lealtà processuale delle parti appare incoerente con la circostanza che l’avviso di accertamento fosse stato emesso dopo che la medesima pretesa, relativa alla stessa annualità, era già stata definita tramite condono. Anche il riferimento a non meglio precisate “modifiche normative in punto di modalità di introduzione del giudizio tributario” viene giudicato del tutto estraneo alla vicenda concreta. Per questi motivi il ricorso viene accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Questa pronuncia offre indicazioni operative precise per chi si trova a gestire un contenzioso tributario o civile che si chiude per cessazione della materia del contendere. Per i contribuenti e, più in generale, per chiunque agisca o resista in giudizio, la decisione ribadisce che la richiesta di condanna alle spese in base alla soccombenza virtuale non può essere liquidata dal giudice con frasi di stile: occorre un’effettiva valutazione di chi avrebbe avuto ragione nel merito. Per le amministrazioni e i concessionari della riscossione, l’ordinanza segnala il rischio di restare esposti alle spese di lite anche quando l’atto venga annullato in corso di causa, specie se l’annullamento giunge solo dopo la notifica del ricorso e in presenza di una pretesa già definita in precedenza con altro strumento, come un condono. Per i professionisti che redigono atti di costituzione o memorie, la pronuncia è un richiamo a documentare con precisione la cronologia dei fatti, che nel caso di specie si è rivelata decisiva per smontare la tenuta della motivazione sulla compensazione.
Conclusione
L’ordinanza n. 20207/2026 si inserisce in un filone consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione apparente, applicandolo alla specifica disciplina delle spese nei processi tributari estinti per cessazione della materia del contendere. Il principio è chiaro: compensare le spese è una facoltà del giudice, non un automatismo, e richiede sempre una spiegazione ancorata al caso concreto. Se la tua controversia tributaria o civile si è chiusa con una compensazione delle spese che ti sembra ingiustificata, il nostro studio è a disposizione per valutare un’eventuale impugnazione.

