Una vicenda che nasce da un controllo dell’Agenzia delle Entrate
Una persona invalida totale, titolare dal 2013 di un’indennità di accompagnamento di 551,53 euro mensili, era stata ammessa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente al patrocinio a spese dello Stato. Un successivo controllo disposto dal giudice ed eseguito dall’Agenzia delle Entrate aveva però fatto emergere, sommando l’indennità alla pensione percepita, un reddito complessivo superiore alla soglia di legge, all’epoca fissata a 13.659,64 euro.
Su questa base il Tribunale competente aveva revocato l’ammissione al beneficio. La persona interessata ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 115/2002 e dell’art. 15 del d.lgs. 150/2011, sostenendo che l’indennità di accompagnamento non dovesse rientrare nel calcolo: senza di essa, il reddito rilevante si fermava a 9.514,67 euro, ampiamente al di sotto del limite. Il Tribunale di Grosseto, con il provvedimento reso nel procedimento RG 515/2026, ha accolto l’opposizione. La vicenda, nella sua linearità, restituisce con chiarezza un equivoco che da tempo attraversa la giurisprudenza di merito in materia di gratuito patrocinio: che cosa significhi davvero “reddito” ai fini dell’ammissione al beneficio.

Il nodo interpretativo: redditi esenti e natura effettivamente reddituale
L’art. 76, comma 1, del d.P.R. 115/2002 subordina l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla titolarità di un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore alla soglia periodicamente aggiornata dal Ministero della Giustizia. Il comma 3 della medesima disposizione aggiunge però che, ai fini della determinazione di quel limite, si tiene conto anche dei redditi esenti dall’imposta sulle persone fisiche o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. È proprio questa seconda previsione a generare il fraintendimento più diffuso nelle aule di giustizia: molti giudici di merito, leggendo il comma 3, hanno ritenuto che qualunque entrata esente da imposta dovesse comunque confluire nel calcolo, trattando la nozione di reddito ai fini del gratuito patrocinio come sostanzialmente sovrapponibile a quella tributaria, sia pure allargata alle esenzioni. La Corte di Cassazione ha invece più volte chiarito, come ricordato dal Tribunale di Grosseto, che il criterio distintivo non è la natura imponibile, esente o soggetta a ritenuta della somma, bensì la sua natura effettivamente reddituale. Concorrono al reddito rilevante le somme percepite a titolo risarcitorio quando sono destinate a reintegrare un danno consistito nella mancata percezione di redditi; non vi concorrono, viceversa, le somme che ristorano un pregiudizio di diversa natura, come un sussidio assistenziale.
La soluzione del Tribunale di Grosseto
Applicando questo criterio, il Tribunale ha ritenuto che l’indennità di accompagnamento per invalidità totale non rientri nella nozione di reddito di cui all’art. 76 del d.P.R. 115/2002, richiamando in tal senso l’orientamento espresso dalla Cassazione con le sentenze n. 26302 del 2018 e n. 24842 del 2015, entrambe relative proprio alla natura di sussidio destinato a fronteggiare gli oneri indispensabili di assistenza della persona disabile, e con la sentenza n. 27234 del 2020, che ha ribadito la medesima distinzione tra entrate propriamente reddituali e prestazioni di sostegno. Il Tribunale ha inoltre richiamato la sentenza n. 28810 del 2023, secondo cui la valutazione del reddito rilevante ai fini del beneficio deve seguire criteri differenti da quelli tributari, proprio perché risponde a una ratio diversa, quella di assicurare l’accesso alla giustizia a chi non dispone di mezzi economici adeguati. Sulla base di questi principi, il giudice ha escluso l’indennità dal computo, accertato che il reddito residuo si collocava sotto soglia, e ha riformato il provvedimento di revoca, ammettendo la parte opponente al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in questione.
Un orientamento non ancora consolidato
Il provvedimento merita di essere segnalato anche per l’onestà con cui affronta lo stato dell’arte giurisprudenziale. Il Tribunale dà infatti atto dell’esistenza di indirizzi di segno opposto, più risalenti, secondo cui la determinazione del reddito dovrebbe tenere conto anche delle somme esenti da imposta indipendentemente dalla loro funzione, orientamento riconducibile alle pronunce n. 45159 del 2005 e n. 25194 del 2011. Pur dando conto di questo contrasto, il giudice ha ritenuto di aderire all’indirizzo più recente, definendolo espressamente non ancora consolidato ma maggiormente coerente con una lettura costituzionalmente orientata della norma, capace di distinguere tra chi percepisce redditi che incidono realmente sulla propria condizione patrimoniale e chi riceve somme prive di quella funzione. È un passaggio importante per chi opera nel settore: segnala che la questione, lungi dall’essere definitivamente risolta, resta esposta a letture difformi da parte dei diversi uffici giudiziari, e che l’esito di un’opposizione può ancora dipendere, in concreto, dall’orientamento cui il singolo giudice sceglie di aderire.
Le implicazioni pratiche per chi assiste persone con disabilità
Per i professionisti che assistono persone con invalidità e per gli stessi interessati, la vicenda offre indicazioni operative precise. Quando un ente previdenziale o l’Agenzia delle Entrate segnala il superamento della soglia reddituale includendo indennità di accompagnamento, assegni di invalidità o altre prestazioni a finalità assistenziale, non è affatto scontato che il calcolo sia corretto: occorre verificare, caso per caso, se la somma percepita abbia davvero natura sostitutiva di un reddito mancato oppure risponda a una funzione di sostegno a spese indispensabili legate alla disabilità. Nel secondo caso, l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. 115/2002 resta uno strumento efficace, purché supportata da una ricostruzione puntuale della natura dell’emolumento e dalla giurisprudenza di legittimità più recente. Va infine segnalato un ulteriore profilo tecnico emerso dalla decisione: il giudice dell’opposizione contro la revoca dell’ammissione non può, nella stessa sede, liquidare i compensi del difensore, poiché quest’ultimo è titolare di un’autonoma legittimazione a tutela di un proprio diritto patrimoniale, da far valere nelle forme distinte previste dall’art. 83, comma 2, del medesimo decreto, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 14177 del 2025.
In conclusione
La decisione del Tribunale di Grosseto conferma un principio ormai sostenuto da una parte significativa, ma non unanime, della giurisprudenza di legittimità: la nozione di reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato non coincide con quella tributaria, e le prestazioni assistenziali destinate a compensare gli oneri della disabilità non devono trasformarsi in un ostacolo all’accesso alla giustizia. Resta tuttavia un tema delicato, sul quale l’assenza di un intervento delle Sezioni Unite lascia margini di incertezza applicativa. Chi si trova ad affrontare una revoca del beneficio fondata su un simile computo può contattare il nostro studio per una valutazione della propria situazione e per l’eventuale predisposizione dell’opposizione.

