La Cassazione chiarisce il valore probatorio degli screenshot e delle dichiarazioni indirette raccolte a scuola, ma corregge il calcolo della recidiva
Con la sentenza n. 32437/2026, depositata il 31 agosto 2026, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di un tema delicato e ricorrente nella prassi giudiziaria: quali prove possono legittimamente fondare una condanna per maltrattamenti in famiglia quando la persona offesa è un minore coinvolto in un contesto di separazione conflittuale tra i genitori.
La vicenda trae origine da una relazione di coppia interrotta da anni di conflittualità crescente. Dopo un periodo di allontanamento e un successivo ritorno in Italia della madre, quest’ultima abbandona nuovamente la casa familiare, denunciando il compagno; la figlia minore, nata nel 2006, resta invece a vivere con il padre. È proprio in questo torno di tempo, a cavallo della separazione tra i genitori, che si collocano i fatti oggetto di imputazione: ripetuti episodi di ingiurie, scatti d’ira con atti di violenza reale, un linguaggio volgare rivolto alla figlia, manifestazioni di disprezzo e trascuratezza nella cura della minore, che avrebbero determinato in quest’ultima un grave stato di prostrazione psicologica, sfociato anche in condotte autolesionistiche.

Il Tribunale di Monza condanna l’imputato per maltrattamenti sia in danno della compagna sia della figlia. La Corte d’appello di Milano riforma parzialmente la decisione, assolvendo dall’accusa relativa alla compagna ma confermando la responsabilità per i fatti commessi ai danni della minore, con conseguente rideterminazione della pena. Contro questa sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La questione giuridica: quali prove possono fondare la condanna?
Il cuore del ricorso riguarda l’utilizzabilità e l’affidabilità di due categorie di prove che, nella pratica dei processi per maltrattamenti in famiglia, ricorrono con crescente frequenza: da un lato la relazione redatta da una psicologa scolastica sulla base dei colloqui avuti con la minore, dall’altro gli screenshot di conversazioni scambiate su un’applicazione di messaggistica tra i componenti del nucleo familiare. A questi si aggiungono le censure relative alla motivazione sulla sussistenza del reato e, infine, un motivo relativo al trattamento sanzionatorio.
Le dichiarazioni della minore raccolte dalla psicologa scolastica: documento o testimonianza indiretta?
Il primo motivo di ricorso lamentava la violazione dell’art. 195 del codice di procedura penale, norma che disciplina l’utilizzabilità della testimonianza indiretta, sostenendo che le dichiarazioni della minore, per come riportate nella relazione della psicologa dello sportello di ascolto scolastico, non potessero essere valorizzate perché non raccolte direttamente dal giudice.
La Cassazione respinge la censura richiamando un proprio consolidato orientamento, secondo cui il documento che riproduce dichiarazioni altrui, unitamente ad altri dati, costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e non muta la propria natura giuridica per il solo fatto di contenere un racconto reso da un terzo. In altri termini: la relazione della psicologa non è una testimonianza indiretta soggetta ai limiti dell’art. 195 c.p.p., ma un documento liberamente valutabile dal giudice, tanto più che era stata acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, circostanza che esclude in radice qualunque ipotesi di inutilizzabilità patologica. La Corte aggiunge un rilievo di segno pratico, destinato a orientare la prassi degli operatori scolastici e sanitari: le garanzie previste dalla c.d. Carta di Noto, pensate per chi raccoglie la testimonianza di un minore a fini di prova, non si applicano nello stesso modo a un contesto — come quello di uno sportello di ascolto scolastico — orientato non alla raccolta della prova ma al supporto psicologico del minore in difficoltà. La loro eventuale inosservanza, peraltro, non determina comunque l’inutilizzabilità della deposizione, ma impone al giudice di motivare sull’attendibilità della dichiarazione raccolta al di fuori di quelle metodiche.
Gli screenshot delle chat familiari: quando sono utilizzabili in giudizio?
Il secondo motivo investiva l’utilizzabilità degli screenshot delle conversazioni intercorse tra i protagonisti della vicenda, ritenuti dal ricorrente privi di ogni garanzia di genuinità e acquisiti in violazione della disciplina sul documento informatico e sul sequestro della corrispondenza.
La Cassazione respinge anche questa censura. Lo screenshot di un messaggio scambiato su un’applicazione di messaggistica, spiega la Corte, altro non è che la fotografia di quanto raffigurato sul display del dispositivo: un documento ai sensi dell’art. 234 c.p.p., non soggetto alle regole del codice dell’amministrazione digitale pensate per tutelare l’integrità di ben altri dati informatici. E anche a volerlo qualificare come corrispondenza, soggetta alla più stringente disciplina dell’art. 254 c.p.p., il principio ribadito dalla Corte è che l’acquisizione di screenshot forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché si tratta di una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e di corrispondenza ormai pervenuta, non più in transito. Quanto poi alla possibile manipolazione dei messaggi, la Cassazione osserva che la relativa contestazione non era stata sollevata in appello e che, in ogni caso, restava formulata in termini meramente ipotetici, privi di qualsiasi riscontro nel testo delle sentenze di merito.
La valutazione della credibilità della minore e il ruolo dei riscontri
Il terzo motivo censurava la motivazione sulla sussistenza del reato, evidenziando che la minore, dopo un primo racconto più marcatamente accusatorio, aveva in seguito ridimensionato le proprie dichiarazioni. Secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno dato adeguatamente conto di questa evoluzione, collegandola anche a pressioni esercitate dal genitore, senza tuttavia ignorarla: hanno anzi valorizzato il fatto che, pur ridimensionando gli addebiti, la minore non avesse mai smentito la natura violenta e prevaricatrice del comportamento paterno. A ciò si aggiungono riscontri esterni convergenti: le dichiarazioni del personale scolastico, quelle della madre, il contenuto delle chat, i segni di autolesionismo osservati dalla psicologa, nonché le stesse dichiarazioni spontanee dell’imputato, che aveva ammesso il clima conflittuale e alcuni degli episodi contestati. Un quadro probatorio che, secondo la Corte, sorregge una motivazione tutt’altro che illogica, tanto più trattandosi di doppia conforme tra primo e secondo grado.
Il correttivo sulla recidiva: l’affidamento in prova al servizio sociale
L’unico motivo accolto riguarda il trattamento sanzionatorio, e in particolare il riconoscimento della recidiva. I giudici di merito avevano infatti trascurato che le condanne poste a fondamento della recidiva erano confluite in un cumulo di pene rispetto al quale l’imputato aveva ottenuto, in sede esecutiva, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi con esito positivo. In applicazione del principio già affermato dalle Sezioni Unite, l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue ogni effetto penale delle condanne sottostanti, comprese quelle rilevanti ai fini della recidiva. Su questo specifico punto la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio, con esclusione della recidiva, mentre il ricorso viene rigettato nel resto.
Implicazioni pratiche per famiglie, scuole e professionisti
La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo concreto. Per gli operatori scolastici e per gli psicologi che raccolgono il disagio di un minore in un contesto di supporto, e non di raccolta della prova, la relazione redatta resta pienamente utilizzabile come documento, pur restando sempre necessaria una motivazione rafforzata sulla sua attendibilità quando le metodiche standard non siano state seguite. Per chi si trova a gestire conflitti familiari documentati attraverso messaggi e chat, la sentenza conferma che tali materiali, se prodotti dagli stessi interlocutori, sono normalmente utilizzabili senza necessità di sequestro, fermo restando l’onere di contestarne tempestivamente la genuinità già nei primi gradi di giudizio, pena l’inammissibilità della censura in sede di legittimità. Infine, per chi ha già scontato con esito positivo una misura alternativa alla detenzione, la pronuncia ribadisce un principio di garanzia non sempre applicato correttamente dai giudici di merito: l’estinzione degli effetti penali travolge anche la recidiva.
Chi si trovi coinvolto in un procedimento per maltrattamenti in famiglia, sia come persona offesa sia come imputato, farà bene a valutare con attenzione, insieme al proprio difensore, il peso specifico di ciascuno di questi elementi probatori. Il nostro studio è a disposizione per un approfondimento personalizzato su casi analoghi.

