Infezione contratta in ospedale: chi deve provare cosa?

La Cassazione torna sulla ripartizione dell’onere probatorio nelle infezioni nosocomiali e conferma un orientamento ormai consolidato

Contrarre un’infezione durante un ricovero ospedaliero è un’eventualità che, purtroppo, non riguarda casi isolati. Quando questo accade, la domanda che inevitabilmente si pone è: di chi è la responsabilità, e soprattutto chi deve dimostrarla?

La Corte di Cassazione è tornata più volte su questo tema, delineando un percorso interpretativo che oggi appare stabile e che vale la pena ripercorrere, anche alla luce di una recente ordinanza del 2026 che ne conferma i tratti fondamentali.

La questione giuridica: infezione ospedaliera e responsabilità della struttura sanitaria

Quando un paziente si ricovera per una patologia o un intervento e, nel corso della degenza, contrae un’infezione che nulla ha a che vedere con la ragione del ricovero, si pone un problema delicato di causalità e di prova. Il paziente, spesso, non ha alcuna possibilità di conoscere dall’interno l’organizzazione dell’ospedale, i protocolli igienico-sanitari adottati, le procedure di sterilizzazione o le modalità con cui è stata gestita la sua assistenza. La struttura sanitaria, al contrario, dispone di tutte queste informazioni. Questa asimmetria informativa è al centro del ragionamento che la giurisprudenza ha sviluppato in materia.

Il principio generale: onere del danneggiato e onere del debitore

Il punto di partenza, richiamato in tutte le pronunce esaminate, è il principio secondo cui, in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno rilevante non è la violazione dell’obbligazione di mezzi in sé, ma la lesione del diritto alla salute. Ne discende che il paziente danneggiato deve provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità tra l’aggravamento della propria condizione (o l’insorgenza di una nuova patologia) e la condotta del sanitario o della struttura. Una volta assolto questo onere, spetta invece al debitore della prestazione sanitaria dimostrare l’esatto adempimento oppure la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile adempiere correttamente. Questo schema, enunciato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 577/2008 e più volte ribadito, rappresenta il cardine dell’intera architettura probatoria in materia di responsabilità sanitaria.

Il criterio del “più probabile che non” e il valore delle presunzioni

Con l’ordinanza n. 11599/2020, pubblicata il 15 giugno 2020, la Sezione Terza ha applicato questo schema a un caso di infezione oculare insorta dopo un intervento chirurgico. La Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova del nesso causale, un ragionamento presuntivo fondato sulla regola del “più probabile che non”: l’assenza dell’infezione prima del ricovero, unita alla circostanza che la zona interessata fosse accessibile solo al personale ospedaliero durante la fase post-operatoria, consentiva di ricondurre l’evento a una falla nell’attuazione dei protocolli. La sola produzione documentale dei protocolli di sicurezza adottati, senza la prova della loro concreta attuazione nel caso specifico, è stata giudicata insufficiente a integrare la prova liberatoria richiesta alla struttura. La responsabilità della struttura sanitaria, precisa la Corte, non è oggettiva, ma nemmeno può considerarsi esclusa per il solo fatto che esistano protocolli scritti: ciò che conta è la prova della loro effettiva applicazione al paziente.

Il sindacato sulla motivazione e i limiti della delega alla consulenza tecnica

La sentenza n. 4864/2021, pubblicata il 23 febbraio 2021, affronta invece un profilo diverso ma strettamente connesso: quello dei limiti del giudizio di merito quando aderisce acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Nel caso esaminato, la corte territoriale aveva escluso il nesso causale tra un’infezione post-operatoria e la condotta dei sanitari, ritenendo prevalenti altre possibili cause. La Cassazione ha censurato questa impostazione, rilevando che il giudice di merito, quale peritus peritorum, non può limitarsi a recepire passivamente le conclusioni peritali quando la documentazione clinica in atti offre elementi che meritano un autonomo vaglio critico. La pronuncia ribadisce inoltre che il danno da infezione e altre conseguenze patologiche collegate non possono essere artificiosamente scomposti in compartimenti stagni, se la sequenza fattuale dimostra che l’uno è stato concausa o effetto dell’altro.

La conferma più recente: gli oneri specifici della struttura sanitaria

L’ordinanza n. 24916/2026, pubblicata il 1° settembre 2026, rappresenta il punto di arrivo più aggiornato di questo percorso. Richiamando espressamente i principi già fissati nella sentenza n. 4864/2021 e nella successiva pronuncia n. 6386/2023, la Terza Sezione ha cassato la decisione di merito per avere trascurato le indicazioni del consulente d’ufficio, il quale aveva escluso che la struttura avesse fornito la prova positiva di aver adottato tutte le misure di prevenzione richieste dalle linee guida, anche internazionali. La Corte ha colto l’occasione per elencare in modo analitico gli oneri probatori che gravano sulla struttura sanitaria in caso di infezione presuntivamente contratta in ambito ospedaliero: dai protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli ambienti, alla gestione della biancheria e dei rifiuti, fino ai sistemi di sorveglianza epidemiologica e ai rapporti periodici trasmessi alla direzione sanitaria. Non basta, dunque, indicare l’esistenza di protocolli generali: la struttura deve dimostrare la loro applicazione concreta al caso specifico, anche attraverso i criteri temporale, topografico e clinico elaborati dalla giurisprudenza per valutare la probabilità prevalente dell’origine nosocomiale dell’infezione.

Le implicazioni pratiche

Per il paziente che ritiene di aver contratto un’infezione in ospedale, questo orientamento significa che non è necessario fornire una prova diretta e certa della negligenza del personale sanitario: è sufficiente allegare e provare, anche tramite presunzioni, l’assenza dell’infezione prima del ricovero e l’insorgenza della stessa nel contesto ospedaliero. Per le strutture sanitarie, al contrario, la lezione è altrettanto chiara: la sola esistenza di protocolli scritti, per quanto conformi alle linee guida, non è sufficiente a esonerare da responsabilità se non se ne dimostra l’effettiva attuazione nel caso concreto, con riferimento puntuale al singolo paziente e alla singola procedura. Questo comporta, sul piano organizzativo, la necessità di una documentazione clinica rigorosa e tracciabile, capace di attestare non solo l’esistenza delle misure di prevenzione ma anche la loro applicazione effettiva.

Conclusioni

Il quadro che emerge dalla lettura congiunta di queste pronunce è quello di un orientamento giurisprudenziale ormai stabile, che colloca la responsabilità da infezione nosocomiale nell’alveo della responsabilità contrattuale, con un riparto dell’onere della prova che tiene conto della naturale asimmetria informativa tra paziente e struttura sanitaria. Non si tratta di responsabilità oggettiva, ma di un meccanismo probatorio che, attraverso le presunzioni e il rigoroso controllo sulla motivazione dei giudici di merito, tende a riequilibrare le posizioni delle parti. Per chi si trova ad affrontare una vicenda di questo tipo, dal lato del paziente o da quello della struttura sanitaria, una valutazione tecnica accurata del caso concreto resta indispensabile. Il nostro studio è a disposizione per un approfondimento personalizzato su questi temi.

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