Spese di lite compensate perché la causa è “seriale”: la Cassazione traccia il confine

Il giudice può abbattere i compensi dell’avvocato sotto i minimi tariffari se ritiene la controversia semplice? La Sezione Lavoro della Cassazione risponde di no

Un pensionato aveva agito in giudizio contro l’INPS per ottenere il riconoscimento della maggiorazione della pensione prevista dall’art. 38 della legge n. 448 del 2001, proponendo ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. davanti al Tribunale di Nola. Nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, l’Istituto aveva riconosciuto in via amministrativa il beneficio richiesto, facendo così venir meno l’oggetto della controversia. Il Tribunale dichiarava pertanto cessata la materia del contendere.

Restava da decidere la sorte delle spese di lite. Il giudice di primo grado le compensava nella misura del 50%, liquidando l’importo residuo in € 888,00; a questa somma, però, applicava un’ulteriore riduzione del 50%, giustificata dalla ritenuta “estrema semplicità e vocazione seriale” della controversia, portando il compenso effettivamente riconosciuto al difensore a soli € 444,00. La Corte d’Appello di Napoli confermava integralmente questa impostazione e condannava altresì il pensionato al pagamento delle spese del grado di appello.

Avverso tale decisione il pensionato, assistito dal proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, mentre l’INPS restava intimato senza costituirsi.

La decisione della Cassazione

Con l’ordinanza recante numero di raccolta generale 25188/2026, pubblicata il 10 settembre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite e procedendo direttamente alla loro riliquidazione.

Il potere discrezionale di compensazione (motivo respinto)

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse stata disposta in assenza dei presupposti di legge. La Corte lo ha ritenuto infondato, ribadendo un principio consolidato nella propria giurisprudenza: il potere del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese processuali ha natura discrezionale, e il sindacato di legittimità su tale scelta è circoscritto alla sola verifica che non sia stato violato il principio secondo cui le spese non possono mai essere poste, nemmeno parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa. Al di fuori di questa ipotesi, resta censurabile in Cassazione soltanto la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea con cui il giudice di merito abbia giustificato la compensazione. Nel caso di specie, avendo il Tribunale ancorato la compensazione al sopravvenuto riconoscimento amministrativo del beneficio da parte dell’INPS, la Corte ha ritenuto corretto l’esercizio di tale potere discrezionale.

Il divieto di liquidare compensi sotto i minimi tariffari (motivo accolto)

Il secondo motivo, quello risolutivo, denunciava invece la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, per aver il giudice di merito ulteriormente dimidiato l’importo dei compensi già ridotto per effetto della compensazione, in ragione della semplicità e della serialità della controversia. La Cassazione ha accolto la doglianza, richiamando un orientamento già espresso in precedenti pronunce: a seguito dell’entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, applicabile ratione temporis alla fattispecie, il giudice non può più liquidare i compensi professionali al di sotto dei minimi tariffari. Si tratta di un limite diverso e più rigido rispetto al regime previgente, nel quale l’unico argine alla discrezionalità del giudice era rappresentato dal generico canone del decoro professionale dell’avvocato.

Nel caso concreto, l’ulteriore riduzione del 50% applicata dal giudice di merito sull’importo di € 888,00 aveva condotto a una liquidazione di gran lunga inferiore ai minimi effettivamente dovuti, calcolati dalla Corte in € 442,50 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva ed € 963,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non espletata), per un totale di € 1.775,50. Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese del grado di appello nonostante il versamento della dichiarazione di esonero, è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo.

Il principio affermato

La pronuncia consolida un principio di rilievo pratico non trascurabile: la discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese di lite, per quanto ampia quanto all’an della compensazione, incontra un limite invalicabile nel quantum. Dal 2018 in poi, la “semplicità” o la “serialità” di una controversia — argomento ricorrente, ad esempio, nel contenzioso previdenziale seriale — non può giustificare compensi liquidati al di sotto delle soglie minime fissate dal decreto ministeriale tariffario. La motivazione fondata su tali criteri, per quanto in sé legittima ai fini della compensazione tra le parti, non può tradursi in un ulteriore abbattimento del compenso spettante al difensore.

Implicazioni pratiche

Per gli avvocati, in particolare per chi opera nel contenzioso previdenziale e in altri settori caratterizzati da un elevato numero di cause dal contenuto standardizzato, la pronuncia offre un argomento difensivo solido contro le liquidazioni “punitive” motivate dalla presunta serialità della materia: i minimi tariffari restano un presidio non derogabile, indipendentemente dalla semplicità della singola controversia. Per i pensionati e più in generale per gli assistiti, la decisione conferma che il riconoscimento tardivo di un diritto in via amministrativa, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non giustifica di per sé una liquidazione delle spese difensive inferiore ai minimi di legge. Per gli enti previdenziali e le altre parti soccombenti, infine, la pronuncia segnala che il margine per contenere i costi del contenzioso attraverso la valorizzazione della “serialità” delle cause resta circoscritto alla sola compensazione, e non può estendersi alla quantificazione dei compensi liquidati alla controparte vittoriosa.

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