Perché la perquisizione non può spingersi indietro di due anni senza spiegare il motivo: il principio affermato dalla Seconda Sezione penale con la sentenza n. 34562/2026, depositata il 25 settembre 2026
Tutto nasce da un concorso per un posto di aspirante pilota presso una corporazione di piloti portuali. Il bando risale al 16 settembre 2024 e la commissione esaminatrice viene nominata nel dicembre dello stesso anno. Secondo l’ipotesi accusatoria, alcuni soggetti avrebbero fatto circolare in anticipo le domande delle prove scritte. In questo modo avrebbero tratto in inganno la corporazione e procurato un ingiusto profitto ai candidati vincitori, a danno degli altri partecipanti.
Due persone risultano indagate, insieme ad altre, per truffa e per rivelazione di segreto d’ufficio. Il 5 maggio 2026 il pubblico ministero dispone il sequestro probatorio di dispositivi informatici, eseguito il 12 maggio successivo. A uno degli indagati vengono sequestrati quattro smartphone, per i quali non sono stati forniti i codici di sblocco. All’altro viene sequestrato un apparecchio nel quale sono stati trovati messaggi di interesse investigativo, scambiati nella chat con i colleghi della corporazione e presenti anche nella casella di posta elettronica. richieda competenze multidisciplinari e una visione d’insieme che sappia anticipare e gestire i rischi futuri.

Gli indagati chiedono il riesame e il Tribunale annulla il decreto con ordinanza del 26 giugno 2026. Il pubblico ministero ricorre allora per cassazione. Il ricorso viene deciso il 23 settembre 2026 e la sentenza è depositata due giorni dopo.
La questione giuridica
Il punto controverso è preciso. Il decreto di sequestro autorizzava la ricerca dei dati a partire dal 2023. I fatti contestati, invece, risalivano al 2025: marzo per la rivelazione del segreto d’ufficio e settembre per la truffa. Il Tribunale del riesame aveva giudicato adeguata la motivazione su tutto il resto: le finalità probatorie, i criteri di selezione dei dati e i tempi della selezione. Aveva però rilevato un vuoto sulla scelta di risalire di circa due anni rispetto ai fatti contestati. A questo proposito la formula usata in udienza dal pubblico ministero, «esigenze di ricerca della prova», gli era sembrata troppo generica.
Il pubblico ministero sosteneva che il decreto descrivesse nel dettaglio la vicenda e che un limite temporale troppo stretto, in una fase iniziale delle indagini, avrebbe impedito di scoprire eventuali accordi preesistenti tra le parti. Aggiungeva che il Tribunale si era limitato a richiamare l’orientamento generale sul sequestro dei dispositivi informatici, senza confrontarsi con le peculiarità del caso.
Il quadro normativo
Il sequestro probatorio è disciplinato dall’art. 253 c.p.p. e consente di acquisire il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, se necessarie per l’accertamento dei fatti. Quando l’oggetto è uno smartphone, però, il sequestro non riguarda un semplice oggetto: si porta via un archivio che contiene messaggi, fotografie, contatti e documenti, cioè gran parte della vita privata di una persona. Per questo la giurisprudenza richiede che la misura sia proporzionata allo scopo.
Il provvedimento può essere contestato davanti al Tribunale del riesame ai sensi dell’art. 324 c.p.p.. Contro la decisione del riesame il ricorso per cassazione è ammesso, come prevede l’art. 325 c.p.p., soltanto per violazione di legge. Questo dettaglio processuale ha pesato sull’esito della vicenda.
La soluzione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso. La Corte ricorda anzitutto un orientamento ormai consolidato della Sesta Sezione penale. Quando vuole esaminare il contenuto di un dispositivo e non limitarsi a trattenere l’apparecchio, il pubblico ministero deve spiegare nel decreto perché serva un sequestro esteso e omnicomprensivo. In alternativa deve indicare le informazioni specifiche che cerca, i criteri con cui selezionerà il materiale, la giustificazione dell’eventuale perimetro temporale dei dati e i tempi entro cui la selezione sarà compiuta, con restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. La sentenza richiama, tra le altre, le pronunce della Sesta Sezione n. 17312 del 15 febbraio 2024 e n. 17677 del 29 gennaio 2025, e la n. 33657 del 25 settembre 2025 della Seconda Sezione. Le prime due sono massimate, mentre la terza, come la n. 17479 del 4 febbraio 2025, è indicata dalla stessa Corte come non massimata. Da queste decisioni la Corte ricava quello che definisce un vero e proprio «decalogo motivazionale».
Applicando questi principi al caso concreto, la Corte osserva che il decreto riguardava fatti del 2025 e che, senza alcuna spiegazione, aveva esteso la ricerca al 2023. Si tratta di un periodo anteriore perfino a quello (settembre-dicembre 2024) in cui, secondo lo stesso ricorrente, erano state compiute le attività preparatorie del concorso.
I principi affermati
La Corte ribadisce che il pubblico ministero è il dominus dell’indagine. Ha quindi il potere di stabilire i confini, anche temporali, di atti che incidono sulla libertà e sulla riservatezza degli indagati, ma ha anche il dovere di giustificare le proprie scelte con una motivazione adeguata. Il Tribunale del riesame, dal canto suo, non aveva imposto alcun limite all’indagine e non ne avrebbe avuto il potere. Aveva semplicemente accertato che la motivazione del decreto era carente.
La Corte respinge poi l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe potuto ritenere giustificata, anche solo implicitamente, la ricerca per il 2023 in ragione della complessità della vicenda. Il giudice del riesame non deve ricostruire le esigenze investigative che il pubblico ministero non ha esposto. Deve solo verificare se il decreto sia motivato a sufficienza. Infine la Corte dichiara inammissibile la censura di omessa considerazione della specificità dei fatti, perché si risolve in un vizio di motivazione, che nei ricorsi contro i provvedimenti cautelari reali non è consentito.
Le implicazioni pratiche
Per il cittadino, o per il professionista, a cui viene sequestrato lo smartphone, la sentenza conferma che il decreto va letto con attenzione. Se il periodo dei dati da esaminare è molto più ampio di quello dei fatti contestati e il decreto non ne spiega la ragione, esistono argomenti solidi per chiedere l’annullamento davanti al Tribunale del riesame.
Per le imprese e per i loro amministratori, che spesso usano gli stessi dispositivi per lavoro e per la vita privata, il principio ha un valore ulteriore. Il sequestro può coinvolgere comunicazioni con clienti, colleghi e consulenti, e la delimitazione temporale è una delle garanzie principali contro un’acquisizione indiscriminata.
Per chi conduce le indagini, la lezione è altrettanto chiara. La formula generica non basta. Se si vuole guardare indietro nel tempo rispetto ai fatti contestati, occorre indicare nel decreto le ragioni specifiche, collegate agli atti di indagine, per cui quell’arco temporale è necessario. In un caso come questo, per esempio, sarebbe stato utile spiegare fin dall’inizio perché gli accordi tra le parti potessero risalire al 2023. È un’integrazione che la Corte non ritiene sostituibile con spiegazioni fornite in udienza.
Conclusioni
La sentenza n. 34562/2026, depositata il 25 settembre 2026, consolida un orientamento importante. Il sequestro del telefono deve essere proporzionato, e la proporzionalità passa anche da un’adeguata motivazione sul periodo dei dati da acquisire. Il giudice del riesame verifica la motivazione ma non può sostituirsi al pubblico ministero nella definizione delle esigenze investigative.
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