Assegno di mantenimento: obbligo inderogabile

La Cassazione ribadisce che disoccupazione generica e piccoli regali non escludono il reato di omesso versamento

Un uomo viene condannato per non aver versato l’assegno mensile di seicento euro che il giudice civile aveva fissato nell’aprile del 2022 a favore dei figli minorenni, affidati alla madre dopo la separazione. L’omissione si protrae fino al dicembre del 2023. In questo periodo l’uomo non corrisponde nulla alla moglie separata, che si trova così in una condizione di grave bisogno.

Nel processo penale l’imputato sostiene di essere disoccupato e di non avere alcuna possibilità economica di adempiere. Aggiunge di aver comunque provveduto, di volta in volta, all’acquisto di generi alimentari e di capi di abbigliamento per i bambini. Sostiene infine che ai minori i mezzi di sussistenza non siano mai mancati.

Il Tribunale di Patti lo condanna con sentenza del 27 giugno 2025, riconoscendo la responsabilità per il reato di cui all’art. 570 c.p. e disponendo il risarcimento dei danni. La Corte di appello di Messina conferma la decisione l’11 marzo 2026. L’imputato ricorre allora per cassazione. La Sesta Sezione penale decide all’udienza del 22 settembre 2026 con la sentenza R.G.N. 19127/2026, depositata il 14 ottobre 2026, e dichiara il ricorso inammissibile.

Le questioni portate davanti alla Corte

Il ricorso si fonda su due motivi. Con il primo il ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano valutato la sua assoluta impossibilità economica di pagare, anche perché disoccupato. Sostiene inoltre che essi abbiano travisato alcune risultanze probatorie e che abbiano ritenuto provato l’inadempimento sulle sole dichiarazioni della parte civile. Con il secondo motivo contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., e il mancato esame dei criteri dell’art. 133 c.p., che guidano il giudice nel valutare la gravità del reato. Il ricorrente richiama l’assenza di dolo, le modalità della condotta, l’esiguità del danno e l’occasionalità della violazione.

L’impossibilità di adempiere: chi deve provarla

La Corte osserva anzitutto che la sentenza impugnata ha esaminato in modo completo e coerente le circostanze indicate dalla difesa, pur generiche e prive di documentazione. Richiama poi il proprio orientamento: chi invoca l’impossibilità di pagare deve dimostrare una situazione oggettiva, assoluta, duratura e non imputabile a sua colpa. La semplice condizione di disoccupazione non è sufficiente. L’obbligato deve allegare, cioè indicare e documentare, gli elementi da cui risulti che non poteva pagare e che non era in grado di trovare comunque un’occupazione, nemmeno saltuaria. Nel caso esaminato, l’imputato era abile al lavoro e in condizioni di salute idonee.

Per giunta, la condizione di disoccupazione era stata smentita dalla sua attuale compagna, che aveva riferito di un esercizio saltuario dell’attività di elettricista. Lo stesso imputato, inoltre, non aveva mai chiesto al giudice civile di ridurre o eliminare l’assegno. In altri termini, chi ritiene di non poter più sostenere l’obbligo ha a disposizione uno strumento legale per far rivedere la misura dell’assegno. Non pagare e basta, per anni, è cosa diversa.

Regali e spesa non sostituiscono l’assegno

La Corte esclude che l’obbligo di mantenimento possa essere aggirato con piccoli regali o con l’acquisto occasionale di generi alimentari. Questi comportamenti, afferma, non riducono l’offensività dell’illecito penale. Esprimono anzi una precisa e ostinata volontà di non versare alla madre quanto dovuto per i figli, secondo quanto stabilito dall’autorità giudiziaria. L’assegno ha una funzione precisa: assicurare ai figli un sostegno regolare, prevedibile e quantificato dal giudice. Nessun genitore può sostituirlo di sua iniziativa con forme di aiuto scelte a proprio piacimento.

Lo stato di bisogno del minore è presunto

Il passaggio più rilevante riguarda l’argomento secondo cui ai figli i mezzi di sussistenza non sarebbero mancati. La Corte lo respinge con una motivazione netta. Un minorenne non è in grado di provvedere a sé stesso in modo autonomo e il suo stato di bisogno è quindi in re ipsa, cioè insito nella sua stessa condizione. Per questo è indifferente dimostrare se, in concreto, il bambino abbia sofferto privazioni. Ne deriva che il genitore che non corrisponde quanto dovuto commette sempre il reato dell’art. 570 c.p., perché viola anche il precetto dell’art. 30, primo comma, della Costituzione, che attribuisce ai genitori il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli.

La tenuità del fatto non si applica ai reiterati inadempimenti

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. L’art. 131-bis c.p. consente di non punire chi abbia commesso un reato di particolare tenuità, cioè con offesa minima e comportamento non abituale. Nel caso in esame l’inadempimento è stato totale e protratto per oltre un anno e mezzo. In assenza di elementi che indichino occasionalità, il reato si caratterizza per il progressivo aggravarsi della lesione del bene tutelato, che cresce a ogni mese di mancato pagamento. Per questa ragione resta fuori dall’ambito di applicazione della causa di non punibilità. La Corte aggiunge che ciò vale soprattutto quando è coinvolto, come qui, il best interest of the child, principio immanente nell’ordinamento interno, richiamando gli artt. 2 e 30 Cost. e l’art. 315-bis c.c., oltre che in quello internazionale.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché ripete argomenti già esaminati dalla sentenza impugnata ed è comunque manifestamente infondato. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte dispone infine la trasmissione della sentenza al Tribunale civile di Patti, ai sensi dell’art. 64-bis disp. att. c.p.p., perché ne tenga conto nel giudizio civile.

Che cosa significa in concreto

Per il genitore obbligato, la lezione è pratica. Se la situazione economica peggiora in modo serio, occorre rivolgersi senza indugio al giudice civile per chiedere la modifica delle condizioni. L’assegno resta dovuto nella misura stabilita finché il giudice non decide diversamente. Attendere, o decidere da soli quanto e come contribuire, espone al rischio di una condanna penale. Chi invoca la disoccupazione deve inoltre poter dimostrare ricerche di lavoro, assenza di redditi, anche occasionali, e uno stato di salute incompatibile con qualsiasi attività.

Per il genitore che riceve l’assegno, la pronuncia conferma che l’omissione è perseguibile anche quando l’altro genitore compie gesti sporadici di sostegno. Non occorre provare che i figli abbiano patito privazioni: il loro bisogno è presunto. Resta però essenziale poter documentare la durata e l’entità dell’inadempimento.

Conclusioni

La sentenza R.G.N. 19127/2026, depositata il 14 ottobre 2026, ribadisce un orientamento rigoroso. L’obbligo di mantenere i figli non si assolve a discrezione e non si sospende per difficoltà solo affermate. Lo strumento corretto per adeguarlo alle mutate condizioni economiche è una richiesta al giudice, non il silenzio. Il nostro studio è a disposizione per valutare, caso per caso, la posizione di chi deve versare l’assegno e di chi lo attende.

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