Superbonus: truffa, non indebita percezione

Le Sezioni Unite: crediti fittizi, truffa aggravata consumata alla prima cessione, non alla compensazione

Un imprenditore amministra una società che esegue lavori edilizi agevolati dal cosiddetto Superbonus 110%. Secondo l’accusa attesta falsamente il completamento di opere che in realtà non sono state eseguite, o lo sono state per un valore inferiore. Sulla base di fatture per operazioni inesistenti costituisce un credito d’imposta fittizio, lo cede a terzi e comunica l’opzione all’Agenzia delle Entrate per via telematica.

Il giudice per le indagini preliminari dispone un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati ipotizzati: emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il tribunale del riesame annulla il sequestro. Secondo il tribunale il reato di truffa aggravata è soltanto tentato, perché lo Stato non ha ancora subìto una perdita effettiva finché il credito non è stato riscosso o portato in compensazione. E per il delitto tentato la legge non consente la confisca per equivalente, prevista dagli artt. 640-quater e 322-ter c.p. solo per l’ipotesi consumata.

Il Pubblico ministero ricorre per cassazione. La Seconda sezione rileva un contrasto nella giurisprudenza e rimette la questione alle Sezioni Unite, che decidono con la sentenza n. 36526 del 16 ottobre 2026. Nella stessa data è stata pubblicata la gemella n. 36525, che affronta una vicenda analoga e giunge alla medesima soluzione.

Le due questioni rimesse alle Sezioni Unite

La prima questione riguarda la qualificazione giuridica: creare un credito d’imposta fittizio con fatture false e opzionare per lo sconto in fattura o per la cessione integra l’indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) o la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 e 640-bis c.p.)? La seconda riguarda il momento consumativo: se si tratta di truffa, il reato è consumato o solo tentato prima della riscossione o della compensazione?

Nel testo ci concentriamo sulla prima, che è quella decisiva per capire dove si colloca il confine tra due reati molto diversi per gravità e conseguenze.

Truffa aggravata e indebita percezione: due reati, un confine

L’art. 640-bis c.p. punisce la truffa quando ha per oggetto contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche. Gli elementi sono quelli della truffa ordinaria: artifici o raggiri, induzione in errore con conseguente disposizione patrimoniale, ingiusto profitto e danno altrui. L’art. 316-ter c.p., invece, punisce chi ottiene indebitamente un’erogazione pubblica con false dichiarazioni o documenti falsi, senza che occorra l’induzione in errore dell’ente. La norma contiene una clausola di riserva: si applica solo se il fatto non costituisce il reato di truffa. È quindi una fattispecie residuale, come ricordano la Corte costituzionale (ord. n. 95/2004) e le stesse Sezioni Unite nelle pronunce n. 16568/2007 e n. 7537/2010, richiamate in motivazione.

Il criterio distintivo è dunque l’induzione in errore. Se l’ente erogatore si limita a prendere atto di una dichiarazione del privato, rinviando ogni verifica a una fase eventuale e successiva, l’erogazione non dipende da una falsa rappresentazione della realtà e siamo nell’art. 316-ter. Se invece l’ente è indotto in errore sull’effettiva sussistenza dei presupposti del beneficio, siamo nella truffa aggravata. Quell’accertamento è, in linea generale, una questione di fatto riservata al giudice di merito. Ma nella materia del Superbonus le Sezioni Unite lo risolvono in via di principio, per ragioni legate alla struttura della procedura.

Perché nel Superbonus c’è un’induzione in errore

Le Sezioni Unite partono dalla disciplina dell’art. 121 del d.l. n. 34/2020. Il riconoscimento del beneficio non consegue a una semplice autocertificazione. Il committente deve documentare, con asseverazioni e attestazioni di professionisti qualificati, che le opere sono state realizzate, che sono conformi ai requisiti tecnici e che sussistono tutti i presupposti della detrazione. Chi fruisce dello sconto in fattura o della cessione deve poi comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione può essere presa in carico o scartata, e se non è inviata correttamente l’opzione resta inefficace.

Esiste inoltre un sistema di controlli, in parte già presente nell’impianto originario e poi rafforzato dall’art. 122-bis, che consente all’Agenzia di sospendere fino a trenta giorni le comunicazioni che presentano profili di rischio. Ne deriva, osserva la Corte, che la falsità non si esaurisce in un’affermazione mendace del richiedente. Investe l’intero compendio documentale predisposto dalla legge per dimostrare i presupposti del beneficio, e quel compendio serve proprio a superare i controlli.

La Corte aggiunge due precisazioni. L’idoneità ingannatoria non viene meno perché la procedura è telematica e in larga parte automatizzata: l’automazione riguarda le modalità di acquisizione dei dati, non trasforma il procedimento in una mera presa d’atto. Inoltre non occorre che ogni controllo sia stato concretamente esercitato. Basta che artifici e raggiri siano idonei a neutralizzare o deviare il sistema di verifica, e la responsabilità penale resta legata alla condotta dell’agente, non alla maggiore o minore diligenza della vittima.

Il principio di diritto è formulato così: nella materia del Superbonus, la costituzione di un credito d’imposta fittizio, mediante fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione per lo sconto in fattura o per la cessione, è sussumibile nella fattispecie di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p.

Il momento consumativo

Sulla seconda questione la Corte rifiuta entrambe le soluzioni estreme. Non ritiene che il reato si perfezioni solo con la riscossione o la compensazione, perché la compensazione è soltanto una modalità di utilizzo di una posizione patrimoniale già acquisita. Non ritiene nemmeno sufficiente la mera creazione del credito nel cassetto fiscale del beneficiario originario. Nel caso di sconto in fattura o di cessione, il reato si consuma con il perfezionamento della prima cessione: la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla Piattaforma cessione crediti. In quel momento il credito fittizio entra nella sfera patrimoniale del destinatario e diventa spendibile, e si realizzano il profitto ingiusto e il corrispondente danno concreto per l’Erario. La successiva azione di recupero interviene su una situazione patrimoniale già prodottasi e non incide sul momento consumativo.

Le implicazioni pratiche

La conseguenza più immediata riguarda le misure cautelari reali. Qualificare il fatto come truffa consumata già alla prima cessione apre la strada al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, che altrimenti sarebbe precluso. Le Sezioni Unite, nel caso deciso, annullano con rinvio l’ordinanza che lo aveva escluso.

Per chi opera nel settore edilizio e dei bonus fiscali, il messaggio è netto: asseverazioni, visti di conformità e fatture non sono adempimenti formali. Una falsità in questi documenti non è un semplice illecito dichiarativo, ma può integrare un delitto più grave, che si perfeziona presto. Per i cessionari e i fornitori in buona fede resta ferma la disciplina speciale dell’art. 121 (commi 6-bis e 6-quater), che limita la responsabilità solidale ai casi di dolo o colpa grave.

Due avvertenze di metodo. Il contrasto sul tema è stato composto con questa decisione, ma la pronuncia è appena stata depositata ed è bene verificarne il testo ufficiale e i primi sviluppi applicativi. La qualificazione concreta del singolo caso dipende sempre dagli elementi di fatto accertati dal giudice.

Conclusioni

Le Sezioni Unite affermano che, nella disciplina del Superbonus, il credito fittizio costruito su documentazione falsa inganna davvero l’amministrazione. Siamo quindi nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non nell’indebita percezione, e il reato è consumato con la prima cessione. Se sei un’impresa, un professionista o un cessionario coinvolto in operazioni di questo tipo, il nostro studio è a disposizione per una valutazione personalizzata della tua posizione.

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