La Cassazione chiarisce quando l’apparenza di un’organizzazione fornitrice può davvero tutelare chi detrae l’IVA.
Una società commerciale acquista beni da alcuni fornitori e detrae l’IVA indicata in fattura. Per l’anno d’imposta 2010 l’amministrazione finanziaria le notifica un avviso di accertamento con riprese a titolo di IVA. A suo avviso gli acquisti sono transitati da imprese che compaiono nella catena delle forniture senza svolgere alcuna reale attività economica. Alcune sono vere e proprie “cartiere”, cioè società che emettono fatture ma non versano l’imposta. Altre sono società “filtro”, in apparenza regolari, inserite tra la cartiera e il compratore finale per rendere più difficili i controlli. Queste ultime acquistano la merce da soggetti a loro volta cartieri e la rivendono senza alcun ricarico, il che rivela l’assenza di una vera funzione commerciale.
La società contribuente impugna l’atto e perde davanti alla Commissione tributaria provinciale. In appello ottiene invece ragione dalla Commissione tributaria regionale, che riconosce la natura cartiera di alcuni fornitori. Tuttavia ritiene non provato il coinvolgimento della società acquirente. Valorizza la documentazione prodotta sin dal primo grado, da cui risultava che i fornitori avevano un’organizzazione di facciata ma credibile. Avevano un giro d’affari non limitato a quel solo cliente, interlocutori professionali con cui i dipendenti dell’acquirente si interfacciavano, consegne puntuali e fatturazione regolare.

L’amministrazione ricorre per cassazione. Il ricorso attraversa gli anni, subisce un rinvio a nuovo ruolo per un evento che ha colpito il difensore della società e viene infine deciso con l’ordinanza n. 27144/2026 della Sezione tributaria, pubblicata il 18/10/2026.
La questione giuridica
Il quesito è di grande rilievo pratico. Un’impresa che acquista da un fornitore rivelatosi fittizio può comunque detrarre l’IVA se dimostra la propria buona fede? E quali elementi può portare a prova di quella buona fede? La questione tocca quotidianamente le imprese che operano in settori esposti alle frodi, in particolare le frodi cosiddette “carosello”.
Il quadro normativo e la regola sull’onere della prova
La detrazione dell’IVA è disciplinata dagli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/1972. In termini semplici, l’impresa può scomputare l’imposta pagata sugli acquisti inerenti alla propria attività, ma il diritto non è riconosciuto a chi partecipa a una frode o sa di parteciparvi. Rilevano poi le regole generali sulla prova, e in particolare gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. sull’onere della prova e sulle presunzioni, cioè sulle conclusioni che si traggono da fatti noti, purché gravi, precisi e concordanti.
L’ordinanza riprende lo schema consolidato, ricavato anche dalla giurisprudenza unionale, che si articola in due tempi. Nel primo tempo spetta all’amministrazione dimostrare, anche in via presuntiva, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di inserirsi in una frode. Può farlo provando un coinvolgimento diretto. Oppure può indicare elementi oggettivi che avrebbero dovuto indurre un operatore normale e diligente del settore a sospettare dell’irregolarità. Nel secondo tempo, assolto quell’onere, tocca al contribuente provare che il fornitore non era un soggetto fittiziamente interposto e che l’operazione è stata realmente conclusa con lui. A tal fine non bastano la regolarità contabile dei documenti né la prova che la merce sia stata consegnata o pagata. Sono circostanze che già rientrano nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente.
La soluzione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso dell’amministrazione e assorbe il secondo. Rileva che il giudice regionale non si è attenuto a quei criteri. Aveva infatti accertato che i fornitori erano cartiere e, nello stesso tempo, aveva dato peso alla loro capacità organizzativa e commerciale, alla consegna della merce e alla fatturazione.
Il passaggio decisivo è quello sulla natura della buona fede. Per la Corte la struttura organizzativa del fornitore, se deve fondare la buona fede dell’acquirente, non può essere meramente immaginata. Non può neppure essere desunta da rapporti epistolari con persone che si dichiarano dipendenti della cartiera, né dai dati che la società stessa ha dichiarato al registro delle imprese. Quest’ultimo ha una funzione pubblicitaria di ciò che l’imprenditore dichiara, non di verifica dei contenuti. La buona fede conta soltanto se la presenza di una struttura operativa era tale da far ritenere esistente il fornitore a un operatore professionale diligente. In altre parole, i dati da cui si desume la buona fede, pur dirigendosi a provare uno stato soggettivo, devono essere oggettivamente riscontrabili da tutti gli operatori del settore. Non possono essere riferibili soltanto al contribuente che chiede la detrazione.
La Corte aggiunge un secondo rilievo, in chiave presuntiva. Non è irrilevante la condotta complessiva dell’acquirente, soprattutto nell’anno oggetto di accertamento. Rapporti con più cartiere e numerosi scambi commerciali nel tempo sono elementi dotati di gravità ai sensi dell’art. 2729 c.c., di cui l’amministrazione può avvalersi per provare l’elemento soggettivo. La sentenza regionale è quindi cassata con rinvio al giudice tributario di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Un’osservazione sul valore del precedente. Si tratta di un’ordinanza della sezione semplice, non di una pronuncia delle Sezioni Unite. Essa si colloca tuttavia in continuità con l’indirizzo che la stessa motivazione richiama, ricordando fra gli altri Cass. n. 13803/2014 e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di frodi IVA. Non risultano dalla motivazione contrasti interpretativi.
Le implicazioni pratiche
Per le imprese la lezione è netta. Archiviare fatture regolari, bonifici e documenti di trasporto non basta a rendere la detrazione inattaccabile. Se il fornitore si rivela una cartiera, la difesa deve poggiare su riscontri che chiunque nel settore avrebbe potuto verificare al momento dell’affare. Occorre valutare se esistessero una sede e dipendenti effettivi, mezzi e magazzini, e una presenza commerciale reale e autonoma. Le dichiarazioni del fornitore e le visure camerali, da sole, non bastano.
Conta anche la storia dei rapporti. Chi nel tempo ha acquistato da più soggetti poi risultati cartieri, o ha concentrato gli acquisti presso società filtro prive di ricarico, offre all’amministrazione indizi che un giudice può valutare come gravi. Una prassi aziendale di selezione e verifica dei fornitori, con controlli documentati prima di ogni nuovo rapporto, è quindi una tutela concreta. Va costruita in anticipo, non improvvisata in giudizio.
Per i professionisti che assistono il contribuente ne discende un’indicazione difensiva. Occorre contestare la qualificazione dei fornitori. Se questa però regge, bisogna dimostrare la buona fede con elementi oggettivi e non soggettivi, ed è utile spiegare perché un operatore prudente non avrebbe avuto ragione di sospettare.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce che la buona fede nell’IVA non si presume e non si prova con l’apparenza. Occorre una struttura operativa del fornitore realmente riscontrabile e un comportamento complessivo del contribuente coerente con la diligenza di un operatore avveduto. Se la tua impresa ha ricevuto un avviso di accertamento per operazioni con fornitori contestati, o vuole rivedere la gestione dei propri fornitori, il nostro studio è a disposizione per una consulenza personalizzata.

