La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12925/2025 pubblicata il 14/05/2025, ha stabilito un importante principio in materia di contestazioni per uso del cellulare alla guida.
Il caso riguardava un automobilista multato per aver utilizzato uno smartphone mentre guidava, con sanzione ai sensi dell’art. 173, commi 2 e 3bis, del Codice della Strada.
Il valore probatorio del verbale: cosa dice la Cassazione
La Corte ha ribadito che il verbale redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti che l’agente attesta essere avvenuti in sua presenza.
Il principio di diritto consolidato
La sentenza richiama la giurisprudenza consolidata (in particolare Cass. S.U. n. 17355/2009 e recentemente Cass. n. 7140/2025) secondo cui il verbale di accertamento dell’infrazione presenta un triplice livello di attendibilità:
Piena prova fino a querela di falso per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza
Fede privilegiata per documentazione e dichiarazioni ricevute
Libera valutazione per gli apprezzamenti e le valutazioni del verbalizzante
Le conseguenze pratiche per gli automobilisti:
Per contestare efficacemente l’accertamento di uso del cellulare alla guida, è necessario proporre querela di falso se si intende negare quanto visto direttamente dall’agente
Non è sufficiente una semplice contestazione o una diversa ricostruzione dei fatti
La sola opposizione al verbale, senza querela di falso, non può sovvertire quanto attestato dall’ufficiale accertatore circa fatti avvenuti in sua presenza
Come difendersi correttamente
L’unico strumento processuale idoneo a contestare i fatti direttamente percepiti dall’agente è la querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c., procedimento speciale che consente di far valere l’eventuale divergenza tra quanto attestato e quanto realmente accaduto.
Come ricorda la Corte: “l’allegazione e la prospettazione di un diverso svolgersi dei fatti rispetto a quello riportato nel verbale, nonché una differente ricostruzione della condotta concretante la contestata violazione avrebbero dovuto necessariamente essere veicolate attraverso la proposizione di una querela di falso”.
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