Una Problematica Diffusa nel Settore Bancario
La liquidazione delle giacenze bancarie in caso di decesso del titolare rappresenta una delle questioni più frequenti e controverse che si presentano nella pratica successoria. Gli istituti di credito, infatti, oppongono sistematicamente resistenza alle richieste di liquidazione avanzate dal singolo coerede, adducendo la necessità della compresenza di tutti gli eredi per procedere al pagamento delle somme depositate.
Tale atteggiamento, sebbene comprensibile dal punto di vista della tutela dell’istituto bancario, risulta spesso ingiustificato alla luce dei principi giuridici consolidati dalla Suprema Corte di Cassazione. La recente vicenda che ha visto protagonista una nostra assistita dimostra come sia possibile superare efficacemente tale ostruzionismo attraverso un’azione giudiziaria fondata sui solidi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Quadro Normativo di Riferimento: La Comunione Ereditaria e i Crediti del De Cuius
La disciplina codicistica trova il suo fondamento negli artt. 727, 752, 757 e 760 c.c., che delineano il regime giuridico applicabile ai beni ereditari. Particolarmente rilevante è la distinzione operata dal legislatore tra il trattamento riservato ai debiti ereditari, per i quali l’art. 752 c.c. stabilisce espressamente la ripartizione automatica tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, e quello applicabile ai crediti del de cuius.
L’art. 727 c.c., stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo, oltre ai beni immobili e mobili, anche i crediti, presuppone inequivocabilmente che questi ultimi facciano parte della comunione ereditaria. La norma rivela l’intenzione del legislatore di non applicare ai crediti il principio della divisione automatica previsto per i debiti, ma di assoggettarli al regime della comunione fino al momento della divisione.
L’art. 757 c.c. conferma tale interpretazione prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti i crediti o l’unico credito del de cuius è reputato il solo successore nei crediti dal momento dell’apertura della successione. Tale disposizione rivela che i crediti non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi, ma conseguono alla divisione con efficacia retroattiva.
Ulteriore conferma si trae dall’art. 760 c.c., che esclude la garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, presupponendo necessariamente che i crediti siano inclusi nella comunione ereditaria.
L’Evoluzione Giurisprudenziale: Dal Brocardo Romano ai Principi delle Sezioni Unite
La giurisprudenza ha attraversato un percorso evolutivo che ha condotto al definitivo superamento del tradizionale brocardo romano “nomina et debita ipso iure dividuntur“. Il primo orientamento, risalente agli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, applicava indistintamente tale principio sia ai debiti che ai crediti ereditari, sostenendo la divisione automatica anche di questi ultimi tra i coeredi in ragione delle rispettive quote.
Con Cass. civ., Sez. II, 13 ottobre 1992, n. 11128, la Suprema Corte ha operato una svolta interpretativa fondamentale, affermando che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Tale pronuncia, fondata su un’approfondita analisi del dato normativo, ha posto le basi per il successivo consolidamento giurisprudenziale.
L’approdo definitivo si è avuto con Cass. civ., Sez. Unite, 28 novembre 2007, n. 24657, che ha risolto il contrasto interpretativo emerso in dottrina e giurisprudenza. Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che i crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria, precisando tuttavia che ciò non comporta la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all’azione promossa contro il debitore.
Il Principio della Legittimazione Singolare: Fondamento e Ratio
La Suprema Corte ha applicato ai crediti ereditari il principio generale vigente in materia di comunione, secondo cui ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, atteso che il diritto di ciascuno investe la cosa comune nella sua interezza.
Tale principio trova la sua ratio nell’esigenza di evitare paralisi nell’esercizio dei diritti comuni e di consentire una tutela efficace degli interessi patrimoniali coinvolti. La pronuncia delle Sezioni Unite ha stabilito che ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell’intero credito o anche della sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza che ciò richieda il consenso degli altri coeredi.
Particolarmente significativa è Cass. civ., Sez. VI-2, Ord. 20 novembre 2017, n. 27417, che ha ulteriormente precisato che ogni coerede può agire per l’adempimento del credito ereditario pro quota senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi. Gli eventuali contrasti tra coeredi dovranno trovare risoluzione nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione.
Il Caso Concreto: Strategia Processuale e Successo dell’Azione Monitoria
La vicenda che ha interessato la nostra assistita rappresenta un esempio paradigmatico dell’applicazione pratica dei principi elaborati dalla Suprema Corte. La situazione si presentava con le caratteristiche tipiche di questa categoria di controversie: il decesso della titolare di un conto corrente bancario, la presenza di più coeredi e il rifiuto dell’istituto di credito di procedere alla liquidazione delle somme in assenza del consenso di tutti gli eredi.
L’orientamento dell’istituto bancario si fondava sulla posizione assunta dall’Arbitro Bancario e Finanziario, che pur riconoscendo i principi affermati dalle Sezioni Unite in materia di crediti ereditari, ha costantemente ribadito l’obbligo per gli istituti di credito di pretendere l’intervento congiunto di tutti i coeredi per la liquidazione delle giacenze bancarie.
La strategia processuale adottata dal nostro studio si è incentrata sull’azione monitoria ex artt. 633 e ss. c.p.c., fondata sulla solidità dei principi giurisprudenziali consolidati e sulla natura certa, liquida ed esigibile del credito vantato. L’azione è stata strutturata richiedendo il pagamento della quota di spettanza dell’erede, supportata dalla documentazione bancaria attestante l’esistenza del deposito.
Il Tribunale di Benevento, con decreto ingiuntivo n. 393/2025 del 14 aprile 2025, ha accolto integralmente la domanda, riconoscendo la legittimità dell’azione del singolo coerede e condannando l’istituto bancario al pagamento della somma richiesta. Particolarmente significativa è stata la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642, comma 2, c.p.c., fondata sulla sussistenza di documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere.
Profili Processuali e Considerazioni Operative
L’esperienza maturata nel caso in esame consente di delineare alcune considerazioni operative di particolare rilevanza per i professionisti del settore. In primo luogo, risulta fondamentale la corretta qualificazione giuridica della domanda, che deve essere inquadrata nell’ambito dei principi elaborati dalle Sezioni Unite piuttosto che nelle dinamiche della divisione ereditaria.
La documentazione probatoria assume carattere decisivo per il successo dell’azione. L’attestazione bancaria del saldo alla data del decesso, regolarmente timbrata e sottoscritta dall’istituto di credito, costituisce prova scritta idonea a supportare l’azione monitoria e a giustificare la concessione della provvisoria esecuzione.
Dal punto di vista strategico, l’azione monitoria si presenta come lo strumento processuale più efficace, consentendo di ottenere rapidamente un titolo esecutivo e di rovesciare l’onere probatorio sul debitore. L’eventuale opposizione dovrà infatti essere supportata da specifiche eccezioni di merito, non potendo limitarsi alla mera invocazione della necessità del consenso di tutti i coeredi.
Considerazioni Conclusive: Un Diritto da Tutelare con Determinazione
La vicenda analizzata dimostra come sia possibile superare efficacemente l’ostruzionismo bancario attraverso un’azione giudiziaria fondata sui solidi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il diritto del singolo coerede alla riscossione delle giacenze bancarie rappresenta una posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento e non può essere vanificata dall’atteggiamento dilatorio degli istituti di credito.
La consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite fornisce agli operatori del diritto strumenti interpretativi chiari e affidabili per la tutela degli interessi patrimoniali degli eredi. La resistenza opposta dal sistema bancario, pur comprensibile dal punto di vista della tutela degli istituti, non trova giustificazione giuridica alla luce dei principi consolidati in materia di comunione ereditaria.
Chiunque si trovi in una situazione analoga deve essere consapevole della solidità della propria posizione giuridica e della possibilità di ottenere tutela attraverso gli strumenti processuali ordinari. L’esperienza del nostro studio conferma che un approccio determinato e tecnicamente fondato consente di superare le resistenze bancarie e di ottenere il riconoscimento dei diritti patrimoniali degli eredi.
La pronuncia del Tribunale di Benevento si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata, confermando l’orientamento favorevole dei giudici di merito all’applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte. Tale orientamento rappresenta un importante presidio per la tutela dei diritti degli eredi e un deterrente contro pratiche bancarie eccessivamente cautelative.