al pre commissario del concordato preventivo è dovuto il compenso pieno
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LA CORTE DI CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO DEGLI AVVOCATI DELLO STUDIO TMC

Importante pronuncia della Suprema Corte (n. 15790 del 6 giugno 2023), che pone ordine nelle incertezza applicative e nelle prassi difformi adottate nei vari tribunali, circa i criteri di liquidazione del compenso dovuto al “pre-commissario” del vecchio concordato preventivo “con riserva”.

I giudici di legittimità, in accoglimento del ricorso dei pre-commissari di un concordato “con riserva”, ha confermato che la determinazione del compenso va sempre operata secondo le disposizioni dell’art. 5 del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30.

In assenza di precedenti pronunce negli esatti termini della questione sottoposta, la Corte ha ribadito che il “pre-commissario” – nominato ai sensi del l’art. 161 comma n. 6 della legge fallimentare ante riforma – non è un ausiliario della giustizia, ma un organo della procedura di concordato preventivo.

La decisione riordina e alcuni principi pratici destinati a porsi come riferimento in materia:

1. ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nelle due fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l’art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi invece fare sempre riferimento all’attivo inventariato;

2. in caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche nella fase pre-concordataria, in assenza di redazione dell’inventario, i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, e in particolare, ai fini del passivo, dall’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti (eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171 legge fall.) e, ai fini dell’attivo, dall’ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dal commissario) – nonché, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dichiarazione IRAP concernenti l’ultimo esercizio – oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell’impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, legge fall.), o infine dal piano concordatario, se già depositato dal debitore;

3. in tutti i casi di cessazione anticipata dell’incarico, prima che la procedura concordataria giunga a compimento, la determinazione del compenso al commissario giudiziale si effettua «tenuto conto dell’opera prestata», ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. n. 30 del 2012 (richiamato dall’art. 5, comma 5, D.M. cit.), secondo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell’opera prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime previste dall’art. 1, D.M. cit. (richiamate dallo stesso art. 5) e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall’art. 4, comma 1, D.M. cit.

Scarica qui il testo completo della sentenza



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