Attenti al cane basta un cartello per non risarcire
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Tizio stava passeggiando tranquilamente con il proprio cane, ma all’improvviso vedeva scendere da un’auto un cane di razza pitbull, sfuggito al suo padrone Caio, che si dirigeva di gran carriera verso di lui.

Dopo un attimo il pitbull aveva aggredito il cane di Tizio, il quale invano aveva tentato di staccarlo, finendo così per rimediare anche lui un morso alla mano che gli aveva procurato lesioni con una prognosi di guarigione di dieci giorni.

Il Giudice di Pace aveva ritenuto il padrone del pitbull colpevole del reato di cui all’art. 590 c.p. e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di Euro 180,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita liquidati in totali Euro 2000,00.

Il Giudice monocratico del Tribunale di Reggio Emilia aveva poi confermato la sentenza nel successivo giudizio di impugnazione.

Caio ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il suo cane fosse senza guinzaglio, e che era stata ingiustamente ritenuta credibile, per giungere alla sua condanna, la testimonianza resa da Tizio, che si era costituito parte civile.

I giudici di legittimità, con la sentenza n. 21821 del 24.7.2023, hanno dichiarato però inammissibile il ricorso di Caio, precisando, con l’occasione, alcuni principi di assoluto interesse per le frequenti vicende simili a quella in esame.

La Corte di Cassazione ha ricordato innanzitutto che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione

A fronte poi di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più.

Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante.

Per i giudici della Cassazione, il principio è corretto, ed è collegato alla posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, per la quale egli è tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, pure oggi che è stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosità dell’animale per l’abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto,

Pertanto, la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, può essere affermata ove si accerti la violazione degli obblighi di custodia, ed al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee.

La Corte ha ricordato, inoltre, come di recente avesse già ritenuto che un cartello “ATTENTI AL CANE” ben in vista al cancello d’ingresso della villetta non bastasse, da solo, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone.

Nel caso in esame, peraltro, la circostanza che il cane fosse al guinzaglio risultava smentita dalle stesse dichiarazioni rese da Caio, il quale aveva affermato che il cane aveva il guinzaglio ma “se lo è trascinato dietro”.



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