Licenziamento per superamento del comporto: la Cassazione valorizza le comunicazioni WhatsApp come prova della gravità della malattia

La Corte Suprema ribalta la decisione d’appello riconoscendo valore probatorio alle conversazioni informali tra lavoratore e datore per dimostrare la natura delle patologie escluse dal computo delle assenze La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 14471 del 2023 (numero sezionale 3841/2025, pubblicata il 7 ottobre 2025), ha affrontato una questione di rilevante interesse pratico in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto, con particolare riferimento all’interpretazione delle clausole contrattuali collettive che escludono dal computo delle assenze le malattie particolarmente gravi. La vicenda trae origine dal licenziamento intimato a un lavoratore del settore logistica in data 3 giugno 2021 per avvenuto superamento del periodo massimo di conservazione del posto previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile. Il dipendente aveva impugnato il provvedimento espulsivo sostenendo che la propria patologia rientrasse tra quelle “particolarmente gravi” che, ai sensi dell’art. 63, comma 8, del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, devono essere escluse dal calcolo dei giorni di assenza utili ai fini del licenziamento. Il quadro normativo di riferimento L’art. 63 del CCNL Logistica stabilisce che i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a cinque anni, oppure per 365 giorni se aventi anzianità superiore. Il comma 8 della medesima disposizione prevede tuttavia una deroga significativa: sono escluse dal computo “le malattie particolarmente gravi occorse al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi”. La norma collettiva precisa che tale arco temporale deve essere calcolato coincidendo con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato come concomitante con lo stato di malattia in corso e con l’esclusione del periodo di prova. La formulazione della clausola ha generato nel tempo non poche difficoltà interpretative, soprattutto in ordine all’individuazione dei criteri per stabilire quando una malattia possa considerarsi “particolarmente grave” e su chi gravi l’onere di dimostrare tale particolare gravità. Le decisioni dei giudici di merito Il Tribunale di primo grado aveva accolto le domande del lavoratore, riconoscendo la nullità del licenziamento. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 71 del 2023 depositata il 20 febbraio 2023, aveva invece ribaltato la decisione riformando integralmente la pronuncia di primo grado e respingendo le pretese del ricorrente. Secondo la Corte territoriale, risultava pacifico che l’art. 63 del CCNL prevedeva la conservazione del posto in caso di malattia fino a 245 giorni di calendario. I giudici di appello avevano rilevato che il lavoratore aveva superato tale soglia e che doveva ritenersi provato che lo stesso aveva comunicato al datore di lavoro, durante le assenze, notizie concernenti la natura e il decorso della patologia. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva escluso che ricorresse la previsione del comma 8 dell’art. 63, che esclude dal conteggio le malattie particolarmente gravi. A sostegno di tale conclusione, la sentenza impugnata evidenziava che la clausola contrattuale andava interpretata nel senso di far riferimento a patologie che richiedevano la sottoposizione a terapie salvavita e non era stato allegato né provato che la malattia sofferta dal dipendente fosse stata particolarmente grave, avesse richiesto una terapia salvavita o assimilabile. I motivi del ricorso per cassazione Avverso tale decisione, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato su tre motivi, ciascuno dei quali meritevole di attenta considerazione per le implicazioni sistematiche che ne derivano. Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura civile, comma primo, numero 3, si denunciava violazione degli artt. 63 del CCNL Logistica, 5 della legge n. 604 del 1966, 1175 e 2687 del codice civile. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto di addossare al lavoratore la prova della particolare gravità della malattia che consente di escludere dal periodo di comporto le assenze. Il secondo motivo, anch’esso dedotto per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 codice di procedura civile, comma primo, numeri 3 e 5, contestava l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla clausola negoziale che fa riferimento a malattie particolarmente gravi, limitando erroneamente il campo di applicazione alle terapie salvavita. Il ricorrente sosteneva che il datore di lavoro fosse stato costantemente informato della terapia somministrata e che la circostanza risultasse anche dalla mancata barratura, da parte del medico, della relativa casella nei certificati medici. Con il terzo motivo si deduceva omessa valutazione di un fatto decisivo, con riguardo ai messaggi inviati dal lavoratore al responsabile di filiale, tramite i quali veniva indicata la patologia per cui era stato ricoverato in ospedale e si ipotizzava l’accesso ai benefici della legge n. 104 del 1992. La decisione della Suprema Corte La Cassazione, nel rigettare i primi due motivi, ha innanzitutto fornito importanti chiarimenti interpretativi in tema di contrattazione collettiva e di onere probatorio nel processo del lavoro. In particolare, con riferimento al primo motivo, la Corte ha affermato che, in tema di interpretazione della contrattazione collettiva, trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. Seguendo un percorso circolare, occorrerà tenere conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall’utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall’intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative. La Corte richiama in proposito la propria giurisprudenza consolidata, come da sentenza n. 30141 del 2022. Quanto alla nozione di “malattia particolarmente grave”, la Suprema Corte ha riconosciuto che essa ha natura elastica, essendo ascrivibile alla tipologia delle clausole generali. Nell’esprimere il relativo giudizio di valore, il giudice deve integrare il parametro generale contenuto nella clausola attraverso la valorizzazione sia del senso letterale della disposizione sia di principi richiamati nell’intero atto negoziale, oltre che di fattori esterni relativi all’evoluzione della scienza medica. Il Collegio ha precisato che occorre dare concretezza a quella parte mobile della medesima che le parti sociali hanno voluto includere per adeguarla a un dato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori. La

IRAP e Professionisti: la Cassazione chiarisce quando l’autonoma organizzazione esclude l’imposta

La Suprema Corte ribadisce che per essere soggetti a IRAP non basta utilizzare una struttura organizzata: occorre esserne titolari e responsabili. Importante pronuncia per professionisti che operano all’interno di società La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione V Civile-Tributaria, n. 27056 del 8 ottobre 2025, rappresenta un’importante conferma giurisprudenziale in tema di presupposti impositivi dell’IRAP per i lavoratori autonomi. La pronuncia interviene su una questione che interessa migliaia di professionisti italiani: quando un consulente che opera nell’ambito di una società è tenuto al versamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive? La vicenda processuale Un professionista che svolgeva attività di consulenza come socio di una primaria società di revisione aveva richiesto il rimborso dell’IRAP versata per le annualità 2012 e 2013. La sua tesi era chiara: pur essendo formalmente un lavoratore autonomo, egli operava esclusivamente all’interno della struttura organizzativa della società, senza disporre di una propria autonoma organizzazione. La società di revisione era il suo unico committente e tutti i compensi professionali provenivano da tale collaborazione. Il professionista non aveva dipendenti, non disponeva di beni strumentali propri e utilizzava esclusivamente le strutture, il personale e l’organizzazione della società per cui lavorava. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente aveva impugnato il diniego davanti alle Commissioni Tributarie, ottenendo però esito negativo sia in primo che in secondo grado. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia aveva infatti ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell’IRAP, valorizzando il fatto che il professionista si avvalesse di personale e strutture organizzative, sebbene queste fossero riferibili alla società committente. Il quadro normativo di riferimento Il fulcro della questione risiede nell’interpretazione dell’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che individua il presupposto impositivo dell’IRAP nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La norma non definisce però con precisione cosa debba intendersi per “autonoma organizzazione”, lasciando alla giurisprudenza il compito di delinearne i contorni applicativi. La questione assume particolare rilevanza pratica perché l’IRAP, pur essendo un tributo regionale, rappresenta un costo fiscale significativo per i professionisti, applicandosi sul valore della produzione netta con aliquote che variano generalmente tra il 3,9% e il 4,65% a seconda delle Regioni e delle attività svolte. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso del contribuente, cassando le sentenze di merito e decidendo la causa nel merito con l’accoglimento della domanda di rimborso. Il Collegio, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite civili (Cass. S.U. n. 9451/2016), ha ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse. Inoltre, è necessario che il professionista impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive. La Corte ha affermato con chiarezza che affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato all’IRAP, non è sufficiente che egli sia inserito in un’autonoma organizzazione, ma è necessario che egli sia anche titolare di questa organizzazione e ne sia responsabile, richiamando sul punto Cass. n. 19397/2022. Nel caso specifico, risultava pacifico che il professionista non occupasse alcun collaboratore alle proprie dipendenze e non disponesse di una propria organizzazione, essendo invece stabilmente inserito nell’organizzazione della società di consulenza, che ne era l’unica responsabile sotto il profilo organizzativo. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che ha trovato plurime applicazioni proprio con riferimento a professionisti che svolgono attività per società di revisione e consulenza. La Cassazione ha richiamato, tra le altre, le sentenze n. 11238/2023, n. 19397/2022, n. 11140/2021, n. 3632/2024, n. 22266/2023 e n. 11924/2023, tutte convergenti nell’affermare che l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio o dipendente non realizza il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. L’irrilevanza della partecipazione societaria Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda l’irrilevanza, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, della circostanza che il professionista detenga una quota di partecipazione nel capitale sociale della società per cui lavora. La Corte ha chiarito che, anche in presenza di una quota societaria, la titolarità e la responsabilità dell’organizzazione fanno comunque capo ad un soggetto (la società) diverso dal singolo professionista. Questa precisazione assume particolare importanza per tutti quei professionisti che sono contestualmente soci di società di servizi professionali, una situazione estremamente diffusa nel panorama delle grandi realtà di consulenza e revisione. Il ragionamento della Suprema Corte si fonda sulla considerazione che ciò che rileva, ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP, non è il mero utilizzo di una struttura organizzata, ma la titolarità e la responsabilità di tale struttura. Non essendo il professionista a sostenere i costi per i collaboratori e i dipendenti, egli non può assumere decisioni sulla gestione di tale personale, se non nell’ambito delle specifiche direttive operative impartite per il singolo incarico di volta in volta affidato, come evidenziato nelle precedenti pronunce Cass. n. 6439/2018 e n. 17566/2016. Le implicazioni pratiche per professionisti e imprese Questa pronuncia ha rilevanti conseguenze pratiche per diverse categorie di professionisti. In primo luogo, essa conferma che i professionisti inseriti stabilmente in strutture societarie organizzate da terzi, pur essendo formalmente autonomi, non sono tenuti al versamento dell’IRAP quando non siano titolari e responsabili dell’organizzazione. Questo principio si applica non soltanto ai consulenti delle grandi società di revisione, ma potenzialmente a tutti i professionisti che operano in contesti analoghi: medici che lavorano presso cliniche private organizzate da altri, avvocati che operano nell’ambito di studi legali associati dove l’organizzazione fa capo alla struttura e non al singolo professionista, architetti e ingegneri inseriti in società di progettazione, e così via. La sentenza offre quindi argomenti solidi per richiedere il rimborso dell’IRAP versata negli anni precedenti, nei limiti dei termini di prescrizione e decadenza. È importante ricordare che il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso è di quarantotto mesi dalla data del versamento, come previsto

Prescrizione dei debiti tributari nelle società di persone: la Cassazione ribadisce il termine decennale e gli effetti verso i soci

Quando la notifica alla società interrompe la prescrizione anche per il socio: i principi affermati dalla Corte Suprema in materia di IRPEF e IRAP La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27130 del 9 ottobre 2025, depositata dalla Sezione Tributaria, torna a pronunciarsi su due questioni fondamentali per chi opera nell’ambito delle società di persone: quale sia il termine di prescrizione applicabile ai crediti tributari relativi a imposte come IRPEF e IRAP, e se la notifica di una cartella esattoriale alla società produca effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti dei singoli soci. La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata a un socio di una società in nome collettivo nel 2008, avente a oggetto debiti tributari della società stessa, già intimati a quest’ultima con cartella del 2003. Il socio aveva eccepito la maturata prescrizione del credito, sostenendo che fossero decorsi più di cinque anni dalla formazione del ruolo e che la notifica alla società non potesse avere alcun effetto nei suoi confronti personali. I giudici di merito avevano accolto questa tesi, ritenendo applicabile un termine prescrizionale inferiore al decennio e negando la rilevanza della notifica alla società ai fini dell’interruzione della prescrizione verso il socio. La Suprema Corte ha censurato entrambi i passaggi motivazionali della decisione impugnata, ribaltando la soluzione raggiunta dai giudici territoriali e affermando principi di diritto di notevole portata pratica. Il termine di prescrizione decennale per IRPEF e IRAP Sul primo profilo, relativo al termine di prescrizione applicabile, la Cassazione richiama l’orientamento consolidato secondo cui i crediti erariali per la riscossione dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP si prescrivono nell’ordinario termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c., non essendo previsto dalla legge un termine speciale più breve. In particolare, la Corte esclude che possa trovare applicazione il termine quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., norma dedicata alle prestazioni periodiche. Questo perché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione che si ripete annualmente, ha carattere autonomo e unitario: ogni singolo pagamento non è legato ai precedenti, ma risente di nuove e autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Tale principio, già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (si veda Cass. n. 24278 del 3 novembre 2020 e Cass. n. 33213 del 29 novembre 2023), chiarisce che, sebbene la cartella esattoriale definitiva possa contenere tributi con termini prescrizionali diversi se espressamente previsti dalla legge, in assenza di una disciplina speciale trova applicazione il termine ordinario decennale, unitamente alle cause di interruzione previste dall’ordinamento giuridico. Nel caso esaminato, quindi, la Commissione Tributaria Regionale aveva errato nel ritenere maturata la prescrizione in un termine inferiore al decennio, nonostante l’imposizione fiscale risalisse all’anno 2000 e la notifica della cartella al socio fosse intervenuta nel 2008. La Corte ha precisato che non essendo decorso il termine decennale, l’eccezione di prescrizione non poteva trovare accoglimento su questa base. L’effetto interruttivo della notifica alla società nei confronti dei soci Il secondo profilo affrontato dalla sentenza riguarda la questione, di particolare rilevanza pratica, della rilevanza della notifica della cartella alla società di persone ai fini dell’interruzione della prescrizione anche nei confronti dei soci. La Commissione di secondo grado aveva ritenuto che la notifica eseguita alla società nel 2003 non fosse “dotata di fungibilità” rispetto all’onere di notificare ai singoli soci, escludendo quindi che potesse operare il principio di solidarietà tra società e soci. La Cassazione censura anche questo passaggio argomentativo, richiamando l’interpretazione consolidata basata sul combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 c.c. In base a questi articoli, nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali in modo solidale e illimitato, comprese quelle che hanno fonte nella legge e, quindi, anche quelle di natura tributaria. Il punto centrale è che il debito della società è, per sua natura giuridica, un debito dei soci stessi. Di conseguenza, l’interruzione della prescrizione conseguente alla notificazione della cartella alla società, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1310 c.c., produce efficacia anche rispetto ai soci (principio affermato da Cass. n. 6997 dell’11 marzo 2020). Questo significa che, nel momento in cui viene notificata la cartella di pagamento alla società in nome collettivo, il termine di prescrizione viene interrotto non soltanto nei confronti dell’ente collettivo, ma anche nei confronti di ciascun socio illimitatamente responsabile. Tale effetto discende direttamente dalla struttura della responsabilità nelle società personali, nella quale i patrimoni della società e dei soci sono legati da un vincolo di solidarietà passiva che si riflette anche sul piano degli effetti processuali e della decorrenza dei termini. Implicazioni pratiche per società di persone e professionisti Le affermazioni contenute nell’ordinanza in commento hanno rilevanti conseguenze operative per tutti coloro che operano nelle società di persone, siano essi soci, amministratori o consulenti fiscali e legali. Innanzitutto, è fondamentale tenere presente che i crediti tributari relativi a imposte come IRPEF e IRAP si prescrivono solo dopo il decorso di dieci anni, e non in tempi più brevi. Questo comporta che le società e i soci devono monitorare con attenzione le posizioni fiscali per un arco temporale molto ampio, conservando la documentazione necessaria e verificando lo stato delle eventuali contestazioni. In secondo luogo, la notifica di una cartella di pagamento alla società determina l’interruzione del termine prescrizionale anche nei confronti dei soci, senza necessità che l’atto sia notificato separatamente a ciascuno di essi. Questo significa che i soci non possono confidare nel fatto che, decorso un certo tempo dalla notifica alla società, il credito si sia prescritto nei loro confronti personali per mancata notifica individuale. Il vincolo di solidarietà e la natura del debito sociale come debito dei soci comportano che l’atto interruttivo notificato alla società “vale” anche per i singoli membri. Dal punto di vista difensivo, chi intenda eccepire la prescrizione di un debito tributario relativo a una società di persone dovrà verificare non solo la data dell’ultima notifica effettuata al socio, ma anche tutte le notifiche effettuate alla società, in quanto queste ultime producono effetti interruttivi rilevanti

Indagini bancarie senza autorizzazione: la Cassazione conferma la validità dell’accertamento fiscale

La Corte Suprema ribadisce che l’assenza di autorizzazione formale non rende inutilizzabili i dati acquisiti dall’Amministrazione finanziaria, salvo prova di concreto pregiudizio per il contribuente Con l’ordinanza n. 27128 del 9 ottobre 2025, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affrontato una questione di grande rilevanza pratica per imprese e professionisti sottoposti a verifiche fiscali: la legittimità dell’utilizzo di dati bancari acquisiti dalla Guardia di Finanza in assenza della formale autorizzazione del Comandante Regionale, prevista dall’art. 32, comma 1, n. 7, del DPR 600/1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7, del DPR 633/1972. La vicenda trae origine da un accertamento fiscale relativo all’anno di imposta 2004, emesso nei confronti di una società operante nel settore della compravendita immobiliare. L’Amministrazione finanziaria, attraverso due distinte verifiche della Guardia di Finanza, aveva ricostruito ricavi non dichiarati per complessivi oltre cinquecentomila euro, recuperando così IRES, IRAP e IVA non versate, oltre a interessi e sanzioni. La peculiarità del caso risiedeva nel fatto che le indagini finanziarie avevano riguardato non soltanto i conti intestati direttamente alla società contribuente, ma anche conti formalmente intestati ad altre società, risultati però nella disponibilità effettiva dei soci attraverso deleghe operative. La società ha impugnato l’accertamento fino in Cassazione, sollevando due contestazioni fondamentali. La prima riguardava proprio la legittimità dell’estensione delle indagini finanziarie a conti intestati formalmente ad altri soggetti giuridici, operazione compiuta senza la prescritta autorizzazione del vertice territoriale della Guardia di Finanza. La seconda censura concerneva invece una presunta duplicazione di materia imponibile, sostenendo che versamenti bancari non giustificati fossero stati erroneamente cumulati con i ricavi già accertati derivanti dalle compravendite immobiliari. Il principio di diritto sulla mancanza di autorizzazione per le indagini finanziarie Sul primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha rigettato le doglianze della contribuente confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Il Collegio ha ribadito che la mancanza dell’autorizzazione prevista dalle norme tributarie per l’acquisizione di dati bancari non determina automaticamente l’inutilizzabilità delle informazioni così raccolte. Questo principio trova fondamento nella natura stessa dell’autorizzazione richiesta, che la Cassazione qualifica come atto avente funzione meramente organizzativa interna all’Amministrazione, privo di natura impositiva. Come già affermato dalle sentenze nn. 22754 del 2020, 13353 del 2018, 1306 del 2023 e 4853 del 2024, l’assenza di autorizzazione può condurre all’inutilizzabilità dei dati acquisiti soltanto in presenza di due condizioni tassative: deve essere dimostrato un concreto pregiudizio subito dal contribuente, oppure deve risultare violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio. Nel caso esaminato, la società ricorrente non aveva allegato né dimostrato alcuna di queste circostanze. La Corte ha inoltre precisato che in materia tributaria non trova applicazione il principio, proprio del processo penale, dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita. Questa distinzione deriva dall’autonomia del procedimento di accertamento fiscale rispetto al procedimento penale, come sancito dagli artt. 2 e 654 del codice di procedura penale e dall’art. 220 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice. Quest’ultima norma impone il rispetto delle garanzie procedurali penalistiche soltanto quando, nel corso di attività ispettive amministrative, emergano indizi di reato, ma esclusivamente ai fini dell’applicazione della legge penale, non già ai fini tributari. Particolarmente significativo è il richiamo operato dalla sentenza alla recente giurisprudenza della Corte EDU, con specifico riferimento alla pronuncia del 6 febbraio 2025 nel caso Italgomme Pneumatici s.r.l. contro Italia. La Cassazione ha chiarito che il principio affermato nella presente controversia non entra in conflitto con i principi espressi dalla giurisprudenza europea, come già precisato dalle ordinanze nn. 22249, 22261 e 22263 del 2025. Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, fondata sulla presunta disparità di trattamento tra contribuente sottoposto ad accertamento tributario e imputato in sede penale, la Corte ne ha escluso la non manifesta infondatezza proprio in ragione della strutturale autonomia dei due procedimenti, ribadita anche dalla recentissima sentenza n. 13939 del 2025. La presunzione legale sui movimenti bancari e l’onere della prova analitica Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità. La società contribuente aveva contestato l’esistenza di una doppia imposizione, sostenendo che versamenti bancari non giustificati fossero stati erroneamente sommati ai ricavi già ricostruiti attraverso l’analisi delle compravendite immobiliari documentate. Tuttavia, come rilevato dai giudici di legittimità, il ricorso si era limitato a evocare in termini generici l’esistenza di una presunta prova documentale idonea a dimostrare la natura non commerciale dei versamenti, senza fornire puntuali riferimenti né all’avviso di accertamento né al processo verbale di constatazione. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale in materia di accertamento basato su indagini finanziarie, già espresso dalla sentenza n. 13112 del 2020. Quando l’Amministrazione finanziaria utilizza la presunzione legale prevista dall’art. 32 del DPR n. 600 del 1973, qualificando come ricavi non dichiarati i movimenti bancari non giustificati, il contribuente che intenda contestare tale qualificazione deve fornire una controprova analitica rigorosa, con specifica indicazione della riferibilità di ogni singolo versamento bancario a operazioni già accertate o comunque non imponibili. Nel caso esaminato, la contribuente aveva semplicemente richiamato il fatto che la stessa Guardia di Finanza, nel processo verbale di constatazione, aveva inizialmente classificato alcuni versamenti come non riconducibili a operazioni commerciali. La Corte ha però osservato che rientra nella competenza e nella sfera di discrezionalità dell’Ufficio finanziario, nella fase di definizione dell’avviso di accertamento, la valutazione autonoma degli elementi individuati nel verbale ai fini della rettifica delle dichiarazioni. La mera circostanza che alcuni versamenti fossero stati inizialmente esclusi in sede di verifica non esonera il contribuente dall’onere di fornire, in sede contenziosa, una dimostrazione analitica e specifica della natura non imponibile di ciascuna movimentazione contestata. Implicazioni operative per imprese e professionisti La pronuncia in commento offre importanti indicazioni pratiche per chi si trova coinvolto in procedimenti di accertamento fiscale basati su indagini finanziarie. In primo luogo, emerge chiaramente che la contestazione formale della mancanza di autorizzazione per l’accesso ai dati bancari costituisce, nella generalità dei casi, una difesa inefficace. Per superare la presunzione di legittimità dell’attività accertativa, il contribuente deve invece concentrarsi sulla dimostrazione di un concreto pregiudizio subito a causa dell’irregolarità procedurale, oppure

Licenziamento disciplinare nel pubblico impiego: quando gli accessi informatici non autorizzati giustificano il licenziamento

La Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per uso improprio dei sistemi informatici dell’ente La recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2300/2025, depositata il 24 settembre 2025, affronta una questione di crescente attualità nel mondo del lavoro pubblico: i limiti nell’utilizzo dei sistemi informatici dell’amministrazione e le conseguenze disciplinari derivanti dal loro uso improprio. Premesso che la fattispecie oggetto di esame riguarda un dipendente di un ente previdenziale che, nell’arco di quasi un anno, aveva effettuato oltre 38.000 accessi non giustificati al sistema informatico aziendale per la consultazione di estratti contributivi, la Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti sui principi applicabili in materia di procedimento disciplinare e proporzionalità delle sanzioni. La fattispecie e il fondamento giuridico della sanzione Il caso sottoposto al vaglio della Cassazione riguardava un dipendente pubblico licenziato senza preavviso dopo che l’Area ispettiva dell’ente aveva accertato 38.447 accessi al servizio informatico denominato “201 estratti contributivi” nel periodo compreso tra il 3 luglio 2017 e il 31 maggio 2018. Gli accessi, effettuati durante l’orario di lavoro, risultavano completamente estranei alle esigenze di servizio e alle mansioni assegnate al dipendente. La Corte d’Appello di Napoli aveva qualificato tale condotta come “dolosa di diffusione di dati riservati a soggetti terzi”, ritenendo che l’abnorme numero di accessi compromettesse definitivamente il rapporto fiduciario tra amministrazione e dipendente, requisito essenziale nei rapporti di lavoro pubblico disciplinati dal D.lgs. n. 165/2001. I principi consolidati in materia di onere della prova e valutazione del materiale probatorio La Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui “la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare”, mentre la valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, configurandosi come “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, n. 34476/2019). La disciplina dei termini per la contestazione disciplinare Un aspetto particolarmente rilevante della pronuncia riguarda l’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001 per la contestazione dell’addebito disciplinare. La Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui il termine decorre dal momento in cui l’amministrazione assume notizia di infrazione circostanziata, che nella fattispecie è stato identificato nella data di comunicazione della relazione sugli accertamenti ispettivi all’UPD, e non dalle date anteriori indicate dal ricorrente quali il momento di commissione dell’ultimo illecito o di acquisizione dei log di accesso. La valutazione circa il momento di acquisizione della notizia di infrazione costituisce apprezzamento tipicamente di merito insindacabile in sede di legittimità, purché congruamente motivata (Cass., sez. lav., 27 maggio 2024, n. 14726). Il giudizio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari Particolare attenzione merita il principio espresso dalla Corte in ordine alla proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato. La Cassazione ha stabilito che tale giudizio è devoluto al giudice di merito e risulta sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere articolata su espressioni inconciliabili o manifestamente incomprensibili. Il principio assume particolare rilevanza considerando che la sanzione del licenziamento rappresenta l’extrema ratio nell’ambito del sistema disciplinare del pubblico impiego, richiedendo la sussistenza di una condotta tale da compromettere definitivamente il rapporto fiduciario. Implicazioni pratiche per amministrazioni e dipendenti pubblici La pronuncia della Cassazione fornisce importanti indicazioni operative sia per le amministrazioni pubbliche sia per i dipendenti. Sul versante amministrativo, la decisione conferma la legittimità del controllo informatico delle attività lavorative e la possibilità di irrogare sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento, per l’uso improprio dei sistemi informatici. Per i dipendenti pubblici, la sentenza rappresenta un monito circa la necessità di utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall’amministrazione esclusivamente per finalità di servizio, considerando che l’accesso non autorizzato a banche dati contenenti informazioni riservate può configurare non solo un illecito disciplinare ma anche penale. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di una corretta gestione del procedimento disciplinare da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento al rispetto dei termini procedimentali e alla completezza della motivazione degli atti. Conclusioni e orientamenti futuri La pronuncia si inserisce nel più ampio contesto dell’evoluzione tecnologica della pubblica amministrazione e della necessità di bilanciare le esigenze di efficienza e controllo con la tutela dei diritti dei dipendenti. L’orientamento espresso dalla Cassazione consolida la possibilità per le amministrazioni di monitorare l’utilizzo dei sistemi informatici e di adottare conseguenti misure disciplinari, purché nel rispetto delle garanzie procedimentali. La decisione assume particolare rilevanza in un momento storico in cui il lavoro agile e l’utilizzo di strumenti digitali sono diventati elementi centrali dell’organizzazione amministrativa, richiedendo un’attenta valutazione dell’equilibrio tra controllo e privacy. Il tuo caso presenta profili simili o necessiti di assistenza in un procedimento disciplinare? Contatta il nostro studio per una consulenza specializzata in diritto del lavoro pubblico e tutela dei diritti dei dipendenti.

Agevolazioni Prima Casa: La Cassazione Chiarisce il Ruolo della Classificazione Catastale

Quando il cambio di destinazione d’uso non fa decadere i benefici fiscali: nuovi orientamenti dalla Sezione Tributaria La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 25868/2025 del 22 settembre 2025, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, stabilendo un principio di grande rilevanza pratica per contribuenti e professionisti del settore immobiliare. La vicenda trae origine da una contestazione dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una contribuente che aveva beneficiato per due volte delle agevolazioni prima casa. Nel primo acquisto del 2005, la contribuente aveva usufruito dei benefici fiscali per l’acquisizione di un immobile che successivamente aveva adibito ad uso studio privato, ottenendo regolare variazione catastale da abitazione civile (categoria A/2) a studi privati (categoria A/10). Successivamente, aveva acquistato un nuovo immobile abitativo usufruendo nuovamente delle agevolazioni, non risultando più titolare di alcuna abitazione principale in virtù del cambio di destinazione dell’immobile precedente. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato questa operazione ritenendola configurare un caso di abuso del diritto, soprattutto in considerazione della contiguità temporale tra il cambio di destinazione d’uso e il nuovo acquisto agevolato, avvenuti a distanza di soli tre giorni. Il principio affermato dai giudici di legittimità rappresenta un importante punto di svolta nell’interpretazione della normativa tributaria. La Suprema Corte ha chiarito che, per l’applicazione delle agevolazioni prima casa disciplinate dall’art. 1 della tariffa, nota II bis, d.p.r. n. 131/1986, rileva esclusivamente la classificazione catastale dell’immobile posseduto al momento dell’acquisto, non la sua concreta destinazione d’uso o la situazione soggettiva del contribuente. Questa impostazione rappresenta un’evoluzione rispetto agli orientamenti precedenti che attribuivano maggiore importanza al concetto di “idoneità dell’immobile” valutato anche sotto il profilo soggettivo. La Cassazione ha infatti richiamato la propria Ordinanza n. 22560 del 10 agosto 2021, che aveva già chiarito come la formulazione attuale della norma condizioni l’agevolazione alla “non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l’immobile da acquistare” senza più menzionare il requisito della “idoneità dell’immobile”, presente nella precedente versione normativa. Le implicazioni pratiche di questo orientamento sono di notevole portata. In primo luogo, i contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni prima casa possono fare affidamento su un criterio oggettivo e facilmente verificabile quale la classificazione catastale, senza dover dimostrare l’inadeguatezza soggettiva dell’eventuale immobile già posseduto. Questo approccio garantisce maggiore certezza del diritto e prevedibilità delle conseguenze fiscali. Il principio trova particolare applicazione nei casi in cui il contribuente abbia modificato la destinazione d’uso di un immobile precedentemente acquistato con agevolazioni, adeguando la classificazione catastale alla reale utilizzazione del bene. La Corte ha respinto l’argomento dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la mera contiguità temporale tra il cambio di destinazione e il nuovo acquisto sarebbe indicativa di mala fede, osservando invece che tale circostanza può essere valorizzata a favore dell’intento regolarizzativo e di adeguamento del dato catastale alla destinazione fattuale già da tempo consolidata. Questo orientamento assume particolare rilievo nel contesto economico attuale, caratterizzato dalla crescente flessibilità nell’utilizzo degli spazi immobiliari. Molti contribuenti, infatti, adattano l’uso dei propri immobili alle mutevoli esigenze professionali e familiari, ricorrendo a cambi di destinazione d’uso per regolarizzare situazioni di fatto già esistenti. La pronuncia della Cassazione conferma la legittimità di tali operazioni quando effettuate nel rispetto delle procedure amministrative, senza che possano essere automaticamente qualificate come elusive dal punto di vista fiscale. La decisione evidenzia inoltre l’importanza di una corretta gestione degli aspetti catastali nelle operazioni immobiliari. I professionisti del settore devono prestare particolare attenzione alla coerenza tra classificazione catastale e utilizzo effettivo degli immobili, considerando che eventuali discrepanze potrebbero generare incertezze applicative in ambito fiscale. Dal punto di vista procedurale, la sentenza ribadisce che l’accertamento dell’abuso del diritto in materia fiscale, disciplinato dall’art. 10 della legge n. 212/2000, richiede una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto e non può basarsi esclusivamente su elementi formali come la contiguità temporale tra operazioni. L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’effettiva finalità elusiva delle operazioni contestate, non potendo presumere la mala fede del contribuente dalla mera sequenza temporale degli atti. In conclusione, la pronuncia della Cassazione offre maggiore chiarezza interpretativa in un settore di particolare rilevanza per cittadini e operatori economici, confermando che il rispetto delle forme e delle procedure previste dalla legge costituisce garanzia di legittimità delle operazioni immobiliari, anche quando queste comportino vantaggi fiscali per il contribuente. Hai dubbi sull’applicazione delle agevolazioni prima casa o stai valutando operazioni immobiliari complesse? Il nostro studio offre consulenza specialistica per guidarti attraverso le procedure più vantaggiosi nel pieno rispetto della normativa tributaria. Contattaci per una valutazione personalizzata della tua situazione.

Consenso informato e terapie sperimentali: la Cassazione stabilisce i limiti dell’obbligo di informazione sui minori

La Suprema Corte chiarisce quando i medici devono informare i genitori sull’esistenza di cure alternative ancora in fase di studio La Cassazione Civile, Terza Sezione, con ordinanza n. 25771/2025 (R.G. 14816/2023), ha affrontato una delle questioni più delicate del diritto sanitario: l’estensione dell’obbligo di informazione da parte dei medici quando esistono terapie sperimentali che potrebbero rappresentare un’alternativa ai protocolli standard, specialmente nel trattamento di pazienti minori affetti da patologie gravi. La vicenda che ha portato alla decisione Il caso riguarda la tragica storia di un minore affetto da linfoma anaplastico a grandi cellule in stadio avanzato, una patologia oncologica particolarmente aggressiva diagnosticata nel 2011. I genitori del piccolo paziente, dopo aver seguito le cure prescritte dalla struttura ospedaliera secondo il protocollo standard, si sono trovati di fronte alla richiesta di pagamento di oltre centomila euro per le prestazioni medico-sanitarie erogate. La famiglia ha però contestato tale pretesa, sostenendo che i medici curanti avrebbero dovuto informarli dell’esistenza di terapie sperimentali alternative, in particolare di farmaci innovativi come il Crizotinib o il Brentuximab Vedotin, che erano già oggetto di studi internazionali per il trattamento della stessa patologia, pur non essendo ancora autorizzati per l’uso pediatrico. Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione La Suprema Corte ha dovuto bilanciare diversi principi fondamentali del diritto sanitario, stabilendo criteri chiari per definire quando sussiste l’obbligo di informare i pazienti su terapie ancora in fase sperimentale. La decisione si fonda su una distinzione cruciale: l’obbligo di informazione non può estendersi indiscriminatamente a qualsiasi terapia teoricamente disponibile, ma deve essere ragionevolmente circoscritto alle opzioni terapeutiche concrete e accessibili al paziente nel momento in cui viene presa la decisione clinica. I criteri della Corte per valutare l’obbligo informativo La Cassazione ha individuato diversi elementi che i giudici di merito devono considerare nell’accertare se sia stato violato l’obbligo di informazione. Non è sufficiente dimostrare che esistevano studi sperimentali in corso: occorre valutare se il paziente avrebbe concretamente potuto accedere a tali terapie alternative. Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che i farmaci sperimentali non erano ancora autorizzati per il trattamento pediatrico, e che la loro efficacia non era stata dimostrata negli studi disponibili al momento delle decisioni terapeutiche. Inoltre, ha evidenziato come l’informazione debba essere completa ed esaustiva, ma sempre rapportata alle reali possibilità di scelta del paziente. L’importanza del momento temporale della valutazione Un aspetto fondamentale della pronuncia riguarda il criterio temporale per valutare l’adeguatezza dell’informazione fornita. La Corte ha stabilito che non si può sindacare l’operato dei medici utilizzando conoscenze scientifiche acquisite successivamente alle decisioni terapeutiche. L’obbligo di informazione va valutato sulla base delle conoscenze disponibili nel momento specifico in cui le scelte dovevano essere compiute. Questo principio protegge i medici da valutazioni retrospettive che utilizzerebbero il “senno di poi”, garantendo che la responsabilità professionale sia valutata secondo gli standard scientifici effettivamente accessibili al momento dell’intervento terapeutico. Le implicazioni per il consenso informato pediatrico La decisione ha particolare rilevanza per il consenso informato in ambito pediatrico, dove le decisioni vengono prese dai genitori per conto del minore. La Corte ha chiarito che, anche in presenza di patologie gravi con prognosi infausta, l’obbligo di informazione non si estende automaticamente a tutte le terapie sperimentali esistenti al mondo. I medici devono fornire informazioni complete sulle opzioni terapeutiche concretamente praticabili, ma non sono tenuti a illustrare ogni possibile alternativa teorica, specialmente quando si tratta di terapie non ancora validate o non accessibili per il paziente specifico. La valutazione delle massime di esperienza La Cassazione ha criticato l’uso improprio delle massime di esperienza da parte del giudice di appello, che aveva applicato regole generali astratte senza considerare le specificità del caso concreto. La Corte ha ribadito che ogni situazione clinica deve essere valutata individualmente, considerando le circostanze fattuali specifiche piuttosto che applicare automaticamente principi generali. Questo aspetto della pronuncia sottolinea l’importanza di analisi caso per caso nella valutazione della responsabilità medica, evitando generalizzazioni che potrebbero portare a conclusioni inappropriate. Le conseguenze pratiche per medici e pazienti Per i professionisti sanitari, questa pronuncia offre criteri più chiari per definire i confini dell’obbligo informativo, evitando interpretazioni eccessivamente estensive che potrebbero paralizzare l’attività clinica. I medici dovranno continuare a fornire informazioni complete e appropriate, ma nei limiti della ragionevolezza e dell’accessibilità concreta delle alternative terapeutiche. Per i pazienti e le famiglie, la decisione chiarisce che il diritto all’informazione, pur rimanendo fondamentale, non è illimitato. L’informazione deve essere adeguata e contestualizzata, ma non può estendersi a ogni possibile opzione teorica, specialmente quando non concretamente praticabile. Il bilanciamento tra speranza e realtà clinica La pronuncia affronta anche il delicato equilibrio tra il dovere di mantenere la speranza in situazioni cliniche difficili e l’obbligo di fornire informazioni realistiche. La Corte ha riconosciuto che, di fronte a patologie gravi, i medici devono bilanciare l’esigenza di non privare i pazienti di ogni speranza con quella di non alimentare aspettative irrealistiche su terapie ancora sperimentali. Conclusioni e prospettive future L’ordinanza rappresenta un importante punto di equilibrio nel dibattito sul consenso informato in ambito sanitario. Stabilendo criteri oggettivi per valutare l’estensione dell’obbligo informativo, la Cassazione ha fornito agli operatori del diritto e ai professionisti sanitari strumenti più precisi per affrontare situazioni complesse. La decisione sottolinea che il progresso della medicina e la disponibilità di nuove terapie sperimentali non devono tradursi in obblighi informativi irrealistici, ma devono essere gestiti attraverso una comunicazione responsabile e contestualizzata alle reali possibilità del paziente. Stai affrontando questioni di responsabilità medica o problematiche legate al consenso informato? Il nostro studio è specializzato in diritto sanitario e può offrirti l’assistenza qualificata di cui hai bisogno per tutelare i tuoi diritti.

Compensi avvocati: la Cassazione chiarisce quando spetta il compenso per la fase istruttoria

La Suprema Corte stabilisce che basta la semplice trattazione della causa per maturare il diritto al compenso, anche senza attività probatoria La Cassazione Civile, Seconda Sezione, con ordinanza n. 25711/2025 (R.G. 16546/2023), ha fornito un importante chiarimento in materia di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, specificando quando matura il diritto al compenso per la cosiddetta “fase istruttoria” del processo civile. I fatti del caso La vicenda origina da una richiesta di liquidazione del compenso professionale presentata da un legale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 per l’attività difensiva svolta in un processo civile. Il Tribunale di primo grado aveva accolto solo parzialmente la richiesta, liquidando euro 5.534,00 ma escludendo dalle voci degli onorari quella relativa alla fase istruttoria, motivando tale esclusione con il fatto che detta fase “non si era svolta”. Il professionista ha quindi presentato ricorso per Cassazione, lamentando che in realtà aveva regolarmente partecipato a numerose udienze di trattazione ed aveva esaminato diversi documenti prodotti dalla controparte, svolgendo quindi concretamente attività riconducibile alla fase istruttoria. Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo un principio di diritto di fondamentale importanza per la professione forense. Secondo i giudici di legittimità, l’art. 4, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l’attività difensiva nel processo civile debba considerare diverse fasi: studio della controversia, introduzione del giudizio, fase istruttoria e fase decisionale. Il punto cruciale dell’argomentazione riguarda l’interpretazione del concetto di “fase istruttoria”. La Cassazione chiarisce che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale interpretazione trova conferma nelle tabelle allegate al decreto ministeriale, che denominano questa fase come “Fase istruttoria e/o di trattazione”. L’elemento innovativo della decisione L’aspetto più significativo della pronuncia risiede nella considerazione che il compenso professionale per la fase istruttoria spetta anche prescindendo dall’effettivo svolgimento di attività a contenuto strettamente probatorio. È sufficiente la semplice trattazione della causa, intesa come partecipazione del difensore a una o più udienze davanti al giudice oppure il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte. Questo orientamento, già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (come testimoniano le precedenti Cass. n. 28627 del 2023, Cass. n. 8561 del 2023, Cass. n. 20993 del 2020 e Cass. n. 4698 del 2019), viene ora ribadito con particolare chiarezza, fornendo agli operatori del diritto un punto di riferimento sicuro. Le implicazioni pratiche per la professione forense Questa decisione ha rilevanti conseguenze pratiche per tutti gli avvocati che si trovano a richiedere la liquidazione del compenso professionale. In particolare, la pronuncia chiarisce che nei giudizi di cognizione, almeno in primo grado, la trattazione della causa costituisce sempre un’attività necessaria, indipendentemente dal fatto che vengano assunte prove testimoniali, disposte consulenze tecniche d’ufficio o compiute altre attività strettamente istruttorie. Ne consegue che ogni volta che l’avvocato partecipa a udienze di trattazione o deposita atti difensivi successivi alla citazione e precedenti alla precisazione delle conclusioni, matura automaticamente il diritto al compenso per la fase istruttoria, secondo i parametri previsti dalle tabelle ministeriali. Un orientamento che tutela la professionalità La decisione della Cassazione rappresenta un importante riconoscimento del valore dell’attività professionale dell’avvocato anche nelle sue manifestazioni apparentemente più semplici. La partecipazione alle udienze e la predisposizione di atti difensivi richiedono sempre studio, preparazione e competenza tecnica, elementi che meritano adeguato riconoscimento economico. Inoltre, questa interpretazione garantisce maggiore certezza nella determinazione dei compensi, evitando dispute fondate su valutazioni soggettive circa l’effettivo svolgimento di attività istruttorie in senso tecnico. Conclusioni e prospettive L’ordinanza in esame consolida definitivamente un orientamento giurisprudenziale favorevole alla professione forense, chiarendo che la denominazione “fase istruttoria e/o di trattazione” presente nelle tabelle ministeriali non è casuale, ma riflette la volontà del legislatore di ricomprendere in questa voce tutte le attività processuali intermedie. Per gli avvocati che si trovano a gestire procedure di liquidazione del compenso, questa pronuncia offre un solido argomento giuridico per sostenere le proprie ragioni, mentre per i Tribunali costituisce un chiaro indirizzo interpretativo da seguire nell’applicazione della normativa sui compensi professionali.

Le società a ristretta base partecipativa: quando il socio risponde dei redditi non dichiarati dalla società

La Cassazione chiarisce i problemi fiscali derivanti dalla concentrazione dell’azionariato e i diritti di difesa del socio La Cassazione Tributaria, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 25681/2025, ha affrontato una delle questioni più complesse del diritto tributario societario: le conseguenze fiscali per i soci delle società di capitali a ristretta base partecipativa quando l’Amministrazione finanziaria contesta maggiori redditi non dichiarati dalla società. Comprendere il concetto di società a ristretta base partecipativa Prima di analizzare la pronuncia, è essenziale comprendere cosa caratterizza una società a ristretta base partecipativa. Si tratta di società di capitali in cui il controllo è concentrato in poche persone, tipicamente quando pochi soci detengono la maggioranza delle quote o azioni. Questa particolare configurazione societaria genera automaticamente una serie di presunzioni fiscali che possono avere effetti molto gravosi sui soci. Il legislatore tributario ha infatti stabilito che, quando una società a ristretta base partecipativa non dichiara tutti i redditi effettivamente conseguiti, si presume automaticamente che i maggiori utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle loro partecipazioni. Questa presunzione opera indipendentemente dal fatto che i soci abbiano effettivamente ricevuto denaro o altri beni dalla società. Il meccanismo delle presunzioni fiscali: un’arma a doppio taglio Il sistema delle presunzioni rappresenta uno strumento potente nelle mani dell’Amministrazione finanziaria, ma può creare situazioni di particolare gravosità per i contribuenti. Quando l’Agenzia delle Entrate accerta che una società ha conseguito maggiori redditi non dichiarati, scatta automaticamente un doppio binario di tassazione. Da un lato, la società viene tassata sui maggiori redditi accertati con le aliquote IRES e IRAP applicabili. Dall’altro lato, e qui sta il problema più insidioso, ogni socio viene tassato individualmente come se avesse percepito una quota dei maggiori utili corrispondente alla sua percentuale di partecipazione, con applicazione delle aliquote IRPEF progressive che possono arrivare fino al 43%. Questo meccanismo può portare a una doppia imposizione economica particolarmente onerosa: la stessa ricchezza viene tassata prima in capo alla società e poi in capo al socio, anche se questi non ha mai materialmente incassato alcunché. Il caso concreto: quando la ricostruzione dell’Agenzia si rivela errata La vicenda analizzata dalla Cassazione illustra perfettamente i rischi di questo sistema. L’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito una complessa operazione commerciale tra una società di costruzioni e una ditta fornitrice di infissi, ipotizzando l’esistenza di ricavi occultati per circa 36.000 euro. L’accertamento si fondava sull’interpretazione di contratti di appalto con permuta che, secondo l’Agenzia, celavano una simulazione. Tuttavia, i giudici di merito hanno successivamente accertato che la ricostruzione dell’Agenzia era completamente errata: non esisteva alcuna simulazione e la società aveva regolarmente versato tutte le imposte dovute. Nonostante questo, il socio si è trovato comunque coinvolto in un accertamento per reddito di partecipazione, creando una situazione paradossale. Il problema della frammentazione dei giudizi Uno degli aspetti più problematici emersi dal caso riguarda la frammentazione dei procedimenti. Quando l’Amministrazione finanziaria contesta maggiori redditi a una società a ristretta base partecipativa, si aprono automaticamente procedimenti separati: uno nei confronti della società e uno per ciascun socio. Questa moltiplicazione dei giudizi può portare a decisioni contraddittorie sugli stessi presupposti fattuali. Nel caso esaminato, la stessa Corte tributaria regionale aveva contemporaneamente accolto il ricorso della società (riconoscendo l’inesistenza dei maggiori redditi) e rigettato quello del socio (confermando la tassazione del reddito di partecipazione), generando un’evidente contraddizione logica. Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione La Suprema Corte ha risolto questa contraddizione stabilendo un principio fondamentale per la tutela dei soci. I giudici di legittimità hanno chiarito che il socio non può essere limitato nella sua difesa alle sole eccezioni relative alla mancata distribuzione degli utili, ma può contestare radicalmente l’inesistenza del maggior reddito societario. La logica sottostante è inoppugnabile: se la società non ha conseguito alcun maggior reddito, evidentemente non ha potuto distribuire nulla ai soci. Pertanto, viene meno il presupposto stesso per l’applicazione della presunzione di distribuzione. Le strategie difensive disponibili per il socio La pronuncia chiarisce che il socio di una società a ristretta base partecipativa dispone di molteplici linee di difesa negli accertamenti sui redditi di partecipazione. Queste strategie possono essere articolate su diversi livelli di complessità crescente. Il primo livello di difesa consiste nel dimostrare che, pur avendo la società conseguito maggiori redditi, questi non sono stati distribuiti ai soci ma sono stati accantonati, reinvestiti nell’attività aziendale o utilizzati per altri scopi societari. Il secondo livello, più radicale ed efficace, permette al socio di contestare che la società non abbia affatto conseguito i maggiori redditi contestati dall’Amministrazione finanziaria. Questa strategia comporta un esame approfondito della ricostruzione operata dall’Agenzia delle Entrate e può portare all’annullamento completo dell’accertamento. L’importanza del coordinamento processuale La Cassazione ha posto l’accento sulla necessità di coordinare le valutazioni nei procedimenti paralleli che coinvolgono società e soci. I giudici non possono assumere valutazioni contraddittorie sugli stessi presupposti fattuali, pena la violazione dei principi di logicità e coerenza delle decisioni giurisdizionali. Questo approccio richiede una gestione integrata dei contenziosi, spesso attraverso la riunione dei procedimenti o la trattazione congiunta delle cause, per garantire uniformità nelle decisioni sui presupposti comuni. Le implicazioni pratiche per professionisti e consulenti La pronuncia offre agli operatori del settore strumenti più efficaci per la gestione degli accertamenti sui redditi di partecipazione. La possibilità di contestare l’esistenza stessa del maggior reddito societario amplia significativamente le opzioni strategiche disponibili. Particolare attenzione deve essere posta alla documentazione delle operazioni societarie e alla loro corretta qualificazione giuridica, per prevenire ricostruzioni errate da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, è fondamentale curare il coordinamento tra le difese della società e quelle dei soci per evitare contraddizioni che possano pregiudicare l’esito dei contenziosi. I rischi della ristretta base partecipativa e le possibili soluzioni La qualificazione come società a ristretta base partecipativa comporta rischi fiscali intrinseci che devono essere attentamente valutati nella strutturazione dell’assetto societario. Le presunzioni di distribuzione possono infatti operare anche in assenza di effettive distribuzioni, creando oneri tributari che non corrispondono a reali flussi di ricchezza. Una possibile strategia preventiva consiste nell’ampliamento della base sociale, introducendo nuovi soci anche con partecipazioni minoritarie, per uscire dal regime delle presunzioni.

Università Telematiche e Permessi Studio: La Cassazione Chiarisce i Limiti per i Dipendenti Pubblici

La Suprema Corte stabilisce nuovi criteri per l’accesso ai permessi retribuiti nell’era della formazione digitale Con un’importante ordinanza del settembre 2025, la Corte di Cassazione ha definito con chiarezza i confini del diritto ai permessi studio per i dipendenti pubblici che frequentano università telematiche, introducendo distinzioni significative rispetto alla formazione tradizionale in presenza. La vicenda giudiziaria ha avuto origine dalla richiesta di alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di poter fruire dei permessi studio retribuiti previsti dall’art. 48 del CCNL del Comparto Agenzie Fiscali per seguire corsi universitari telematici. L’amministrazione aveva contestato tale diritto, sostenendo la necessità di dimostrare che le lezioni online non potessero essere seguite al di fuori dell’orario lavorativo. Il Percorso Giurisprudenziale: Dal Tribunale alla Cassazione Sia il Tribunale di Milano che la Corte d’Appello avevano inizialmente dato ragione ai dipendenti, ritenendo che la disciplina contrattuale collettiva non richiedesse alcuna dimostrazione circa l’impossibilità di frequentare i corsi in orario diverso da quello lavorativo. I giudici di merito avevano considerato irrilevante l’orientamento applicativo dell’ARAN del 2012, che escludeva i permessi per le università telematiche proprio a causa della loro flessibilità oraria. La Suprema Corte ha invece ribaltato questa impostazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia e stabilendo principi destinati a fare giurisprudenza nel settore del pubblico impiego. I Principi Fondamentali Stabiliti dalla Cassazione La decisione si fonda su un principio cardine: i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare corsi in orari coincidenti con quelli di servizio. Questo principio, già consolidato dalla giurisprudenza precedente (Cass. Civ., Sez. Lavoro, nn. 10344/2008 e 17128/2013), assume particolare rilevanza nel contesto delle università telematiche. La Corte ha chiarito che la funzione del permesso è quella di giustificare un’assenza dal servizio che deve essere oggettivamente necessaria e non dipendere da scelte discrezionali del dipendente. Nel caso delle università tradizionali, questa necessità deriva dalla rigidità degli orari delle lezioni, che non lasciano alternative al lavoratore. La Specificità delle Università Telematiche Per le università telematiche, invece, la situazione cambia radicalmente. La possibilità di seguire le lezioni in modalità asincrona, svincolata da orari prestabiliti, fa venir meno automaticamente il presupposto per la concessione dei permessi. Come sottolineato dalla Cassazione, “non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l’orario di lavoro nell’ente”. Tuttavia, la Corte non esclude totalmente il diritto ai permessi per chi frequenta università telematiche. È possibile fruirne, ma solo dimostrando attraverso apposita documentazione rilasciata dall’università di aver seguito effettivamente le lezioni esclusivamente negli orari coincidenti con quelli lavorativi. L’Onere Probatorio e la Documentazione Richiesta Elemento centrale della decisione è l’onere probatorio che grava sul dipendente. L’art. 46, comma 9, del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 richiede espressamente la “presentazione di idonea documentazione” per la concessione dei permessi studio. Nel caso delle università telematiche, questa documentazione deve attestare non solo l’iscrizione e la partecipazione ai corsi, ma specificamente che le lezioni sono state seguite durante l’orario di servizio e non in momenti diversi. Si tratta di un’innovazione interpretativa significativa che introduce una distinzione procedurale tra formazione tradizionale e digitale. Le Implicazioni Pratiche per Dipendenti e Amministrazioni La sentenza produce effetti immediati e concreti per migliaia di dipendenti pubblici. Chi frequenta università telematiche dovrà ora: Dal lato delle amministrazioni pubbliche, la decisione fornisce strumenti più chiari per valutare le richieste di permesso, evitando concessioni automatiche che potrebbero non essere giustificate dalla reale necessità di assentarsi dal servizio. Un Equilibrio tra Diritto allo Studio e Efficienza Amministrativa La pronuncia della Cassazione cerca di bilanciare il fondamentale diritto allo studio garantito dall’art. 10 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con le esigenze di efficienza delle amministrazioni pubbliche. Non si tratta di negare il diritto alla formazione, ma di assicurare che i permessi retribuiti siano utilizzati solo quando effettivamente necessari. Questo approccio riflette una visione moderna del rapporto di lavoro pubblico, che deve adattarsi alle nuove modalità di formazione digitale senza perdere di vista i principi di trasparenza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Prospettive Future e Sviluppi Normativi La decisione della Cassazione si inserisce in un contesto in rapida evoluzione, dove la formazione a distanza sta diventando sempre più diffusa. È probabile che nei prossimi rinnovi contrattuali le parti sociali dovranno affrontare specificamente la questione delle università telematiche, definendo procedure e criteri più dettagliati per la concessione dei permessi studio in ambito digitale. La pronuncia rappresenta un precedente importante che guiderà le future decisioni dei giudici di merito e orienterà l’azione delle amministrazioni pubbliche in tutto il territorio nazionale. Se sei un dipendente pubblico che frequenta un’università telematica o un’amministrazione che deve gestire richieste di permessi studio, contatta il nostro studio per una consulenza specializzata. I nostri esperti in diritto del lavoro pubblico sapranno guidarti nell’applicazione corretta di questi nuovi principi giurisprudenziali.