Mediazione creditizia: niente mediazione obbligatoria prima del giudizio

Il Tribunale di Bologna conferma che i contratti di intermediazione finanziaria non rientrano tra quelli soggetti al tentativo obbligatorio di conciliazione Quando un mediatore creditizio decide di agire in giudizio per ottenere il pagamento della propria provvigione, deve prima attivare la procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge? E quando un’impresa che ha stipulato un contratto di intermediazione finanziaria viene citata in tribunale, può contestare la procedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione? Una recente sentenza del Tribunale di Bologna (procedimento RG 14013/2022, pronunciata il 7 gennaio 2026) ha fatto chiarezza su questa questione, tracciando una linea di demarcazione netta tra contratti bancari e contratti di mediazione creditizia che merita di essere compresa approfonditamente. La mediazione obbligatoria: cos’è e quando si applica Per comprendere appieno la portata della pronuncia bolognese, occorre innanzitutto chiarire cosa si intende per mediazione obbligatoria e quale sia il suo ambito di applicazione. Il Decreto Legislativo n. 28 del 2010 ha introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie civili, imponendo alle parti, prima di rivolgersi al giudice, di tentare una conciliazione attraverso un organismo di mediazione abilitato. Si tratta di una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il che significa che se una parte si rivolge direttamente al tribunale senza aver prima esperito il tentativo di mediazione, il giudice deve dichiarare improcedibile la domanda. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo enumera tassativamente le materie per le quali questo tentativo preventivo è obbligatorio. Tra queste figurano controversie in materia condominiale, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, ma anche, e questo è il punto cruciale per la vicenda in esame, le controversie relative a contratti bancari e finanziari. La ratio di questa previsione è facilmente comprensibile: si vuole evitare che il sistema giudiziario venga oberato da cause che potrebbero trovare una soluzione più rapida ed economica attraverso la mediazione, soprattutto in materie tecniche come quelle bancarie e finanziarie dove spesso le controversie nascono da incomprensioni o da divergenze interpretative che possono essere composte con l’intervento di un mediatore esperto. La distinzione fondamentale: contratto bancario vs contratto di mediazione creditizia Il cuore della questione affrontata dal Tribunale di Bologna risiede nella corretta qualificazione del rapporto giuridico. Quando parliamo di contratto bancario, facciamo riferimento a quei contratti attraverso i quali una banca o un intermediario finanziario autorizzato eroga direttamente credito al cliente, oppure fornisce servizi tipicamente bancari come la gestione di conti correnti, l’emissione di carte di credito, la raccolta del risparmio o l’erogazione di mutui e finanziamenti. In questi contratti, la banca è parte diretta del rapporto: è lei che presta il denaro, è lei che assume il rischio creditizio, è lei che entra in un rapporto sinallagmatico con il cliente. Il contratto di mediazione creditizia presenta invece una natura giuridica completamente diversa. In questo caso, l’intermediario non eroga direttamente alcun finanziamento, né entra in un rapporto di debito-credito con il cliente. La sua funzione è quella di mettere in contatto il soggetto che cerca un finanziamento con gli istituti di credito potenzialmente interessati a concederlo. Si tratta quindi di un contratto di intermediazione disciplinato dagli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile, in cui il mediatore svolge un’attività di consulenza, analisi delle esigenze finanziarie del cliente, individuazione dei prodotti creditizi più adatti sul mercato e supporto nella predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento. La distinzione non è una sottigliezza giuridica priva di conseguenze pratiche. Nel contratto bancario, le controversie tipiche riguardano l’applicazione di tassi di interesse, la validità di clausole contrattuali, l’imputazione dei pagamenti, la trasparenza delle condizioni economiche, questioni tutte che coinvolgono direttamente il rapporto tra banca e cliente. Nel contratto di mediazione creditizia, invece, la controversia più frequente riguarda il diritto del mediatore a percepire la propria provvigione, questione che attiene all’adempimento di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, e che si innesta su un rapporto trilaterale dove il mediatore sta tra il cliente e la banca, senza mai sostituirsi a quest’ultima. Il ragionamento del Tribunale di Bologna Il Giudice bolognese ha affrontato la questione con un’argomentazione lineare ma dirimente. Nel caso esaminato, un’impresa aveva eccepito l’improcedibilità della domanda proposta da un mediatore creditizio per il pagamento della provvigione, sostenendo che, trattandosi di controversia relativa a contratti finanziari, fosse necessario esperire preventivamente il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010. Il Tribunale ha respinto questa eccezione con una motivazione che merita di essere analizzata nel dettaglio. La sentenza parte dal dato testuale della norma. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo parla espressamente di controversie relative a “contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Il Tribunale ha precisato che questa formulazione deve essere interpretata in senso proprio e non estensivo: si tratta dei contratti attraverso i quali banche e intermediari finanziari svolgono la loro attività tipica di erogazione del credito e di prestazione di servizi finanziari, non di qualsiasi contratto che abbia una qualche attinenza con il mondo bancario o finanziario. Il contratto di mediazione creditizia, pur avendo un oggetto che si colloca nell’ambito dell’intermediazione finanziaria, rimane un contratto di mandato o di mediazione in senso proprio, regolato dalle norme generali del Codice Civile. Il fatto che abbia come scopo quello di facilitare l’ottenimento di un finanziamento non lo trasforma in un contratto bancario. La banca, infatti, non è parte di questo contratto di intermediazione: essa interviene successivamente, stipulando un autonomo e distinto contratto di finanziamento direttamente con il cliente che il mediatore le ha presentato. Il Tribunale ha quindi concluso che, dal momento che il contratto sottoscritto tra il mediatore e l’impresa era un contratto di mediazione creditizia e non un contratto bancario in senso proprio, la controversia relativa al pagamento della provvigione non rientrava nell’elenco tassativo delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria. Di conseguenza, il mediatore creditizio poteva legittimamente agire direttamente in giudizio senza dover prima attivare il procedimento di mediazione, e l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’impresa convenuta andava respinta. L’esclusione anche della negoziazione assistita La sentenza affronta anche
Prescrizione sospesa anche per i conviventi di fatto: la storica sentenza della Corte Costituzionale

La Consulta equipara conviventi e coniugi nella tutela dei diritti patrimoniali, superando oltre 25 anni di giurisprudenza Una svolta attesa da tempo è finalmente arrivata. Con la sentenza n. 7 del 2026, depositata il 23 gennaio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 2941, primo comma, numero 1 del codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto. Si tratta di una decisione che modifica profondamente la tutela dei diritti patrimoniali all’interno delle famiglie di fatto, riconoscendo finalmente pari dignità costituzionale alle diverse forme di convivenza stabile. La questione giuridica: un divario di tutela ingiustificato La vicenda sottoposta alla Corte Costituzionale riguardava una controversia tra due ex conviventi. Una donna aveva prestato al proprio compagno una somma di denaro superiore a 63.000 euro per consentirgli di realizzare opere di miglioria su un immobile di sua esclusiva proprietà. Nel 2006, il compagno aveva riconosciuto formalmente il debito con scrittura privata, impegnandosi alla restituzione. La coppia aveva poi condiviso oltre un decennio di vita comune, fino alla rottura definitiva nel novembre 2016. Dopo la fine della convivenza, la donna aveva iniziato a richiedere la restituzione del prestito, inviando multiple raccomandate tra il 2017 e il 2018. Di fronte al persistente inadempimento, aveva deciso di rivolgersi al giudice. Il convenuto, pur ammettendo il debito, aveva sollevato l’eccezione di prescrizione, sostenendo che fossero trascorsi più di dieci anni dal riconoscimento del 2006. Qui emergeva il nodo giuridico cruciale. L’articolo 2941, primo comma, numero 1 del codice civile prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra i coniugi durante il matrimonio. Questa norma impedisce che il termine di prescrizione decorra finché permane il vincolo matrimoniale, evitando di costringere un coniuge a intraprendere azioni legali contro l’altro mentre la famiglia è ancora unita. Ma questa tutela, fino ad oggi, non si applicava ai conviventi di fatto. Il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere la controversia, si è trovato davanti a un bivio. Se avesse applicato la normativa vigente, avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di prescrizione e lasciare la creditrice senza tutela. Se invece la prescrizione fosse stata considerata sospesa durante la convivenza, gli atti interruttivi posti in essere dalla donna dopo la separazione nel 2016 sarebbero stati tempestivi. Il superamento di un precedente storico La questione non era nuova per la Corte Costituzionale. Nel 1998, con la sentenza n. 2, la Consulta aveva già affrontato un caso simile, dichiarando però non fondata la censura. All’epoca, la Corte aveva ritenuto che il matrimonio garantisse una stabilità e una certezza superiori rispetto alla convivenza di fatto, giustificando così il diverso trattamento. Inoltre, si era sostenuto che la natura stessa della prescrizione, quale istituto finalizzato a conferire stabilità ai rapporti patrimoniali, richiedesse elementi formali e temporali certi, ravvisabili solo nel vincolo matrimoniale. Ma in oltre un quarto di secolo, il contesto sociale e normativo è profondamente mutato. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 7 del 2026, ha preso atto di questa evoluzione e ha ritenuto sussistenti i presupposti per rimeditare il proprio precedente orientamento. L’evoluzione del riconoscimento della famiglia di fatto La motivazione della sentenza ripercorre con precisione l’evoluzione giurisprudenziale e legislativa che ha progressivamente riconosciuto dignità costituzionale alla convivenza di fatto. Già nel 1986, con la sentenza n. 237, la Corte Costituzionale aveva affermato che un consolidato rapporto di convivenza non è costituzionalmente irrilevante quando si ha riguardo all’articolo 2 della Costituzione, che tutela le formazioni sociali e le manifestazioni solidaristiche che in esse si sviluppano. Questo orientamento si è progressivamente consolidato. Nel 1988, la sentenza n. 404 ha riconosciuto la successione nel contratto di locazione anche al convivente more uxorio, sottolineando che l’unione di fatto merita protezione quando è caratterizzata da stabilità e vincoli di solidarietà. La sentenza n. 140 del 2009 ha iniziato a utilizzare espressamente il termine famiglia con riferimento alla stabile convivenza di fatto. La giurisprudenza ordinaria ha seguito un percorso parallelo. La Cassazione ha riconosciuto al convivente la legittimazione a richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni gravissime o al decesso del partner. Ha qualificato la detenzione del convivente rispetto alla casa comune come detenzione qualificata. Le Sezioni Unite penali, con la fondamentale sentenza n. 10381 del 2021, hanno applicato analogicamente ai conviventi stabili la causa di non punibilità riservata ai prossimi congiunti dall’articolo 384 del codice penale. Il culmine di questo percorso evolutivo è rappresentato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto una disciplina organica delle convivenze di fatto. L’articolo 1, comma 36 di questa legge definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”. La legge ha poi previsto una serie di tutele a favore dei conviventi, recependo molti sviluppi giurisprudenziali e valorizzando il possibile ricorso all’autonomia privata attraverso i contratti di convivenza. La ratio della sospensione della prescrizione La Corte Costituzionale ha individuato con chiarezza la ratio della norma contenuta nell’articolo 2941 del codice civile. La sospensione della prescrizione tra coniugi intende preservare l’affectio e l’unità familiare. Tramite questo istituto, l’ordinamento riconosce che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, non è esigibile l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca. Questa finalità si incentra sulla tutela del vincolo affettivo di coppia che la Costituzione protegge sia quando origina dal matrimonio, come previsto dall’articolo 29 della Costituzione, sia quando scaturisce dalla stabilità del rapporto di convivenza, dando luogo a una formazione sociale familiare fondata sull’articolo 2 della Costituzione. Non diversamente da quanto accade per il coniuge, non si può esigere dal convivente di fatto che vanti un credito nei confronti dell’altro l’onere di esercitare la pretesa, compromettendo la stabilità, l’armonia e l’unità del rapporto affettivo. Il convivente, così come il coniuge, non può essere posto dinanzi all’alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto. Una
Notaio e banche: quando la collaborazione diventa procacciamento illecito?

La Cassazione chiarisce i confini tra presenza professionale legittima e acquisizione eterodiretta di clientela Immaginate la scena: un professionista che opera frequentemente presso la stessa sede, che incontra sempre gli stessi interlocutori, che sviluppa nel tempo una consuetudine di lavoro con determinati enti o organizzazioni. Questa situazione è familiare a molti professionisti, dai notai che rogano atti presso le filiali bancarie, agli avvocati che seguono pratiche presso determinati tribunali o studi associati, fino ai consulenti che operano stabilmente presso alcune aziende clienti. Ma quando questa presenza costante da fatto organizzativo neutro si trasforma in qualcosa di giuridicamente rilevante? Quando la consuetudine professionale sconfina nell’illecito disciplinare del procacciamento di clienti? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1239/2026 pubblicata il 20 gennaio 2026, ha fornito indicazioni preziose su questo tema delicato, analizzando il caso di un notaio che aveva rogato una percentuale molto significativa dei propri atti presso le filiali di alcune banche. La cornice normativa: il divieto di procacciamento Per comprendere appieno la questione, occorre partire dal quadro normativo di riferimento. L’articolo 147 della legge notarile, nella formulazione attuale che risale alla riforma del 2017, stabilisce che è punito con sanzioni disciplinari il notaio che si serve dell’opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi deontologici. Questa norma è stata oggetto di modifiche nel tempo. Prima del 2006, la legge vietava espressamente anche le riduzioni di onorari come forma di concorrenza illecita. Con la liberalizzazione tariffaria disposta dal decreto Bersani, questa previsione è stata eliminata, ma è rimasto fermo il divieto di procacciamento. Nel 2017, un’ulteriore riforma ha eliminato dal testo normativo il riferimento generico alla “concorrenza illecita con riduzioni di onorari”, lasciando come unica condotta tipizzata il ricorso a procacciatori o pubblicità scorretta. Ma che cosa si intende esattamente per “procacciatore”? La norma non lo definisce, limitandosi a vietare che il notaio si serva dell’opera di un terzo che induca persone a sceglierlo. È qui che interviene il codice deontologico, elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato, che all’articolo 31 fornisce un elenco non tassativo di comportamenti che violano il dovere di imparzialità del notaio. Tra questi comportamenti, il codice deontologico individua il fatto di servirsi dell’opera di un terzo procacciatore che induca persone a scegliere quel notaio, di tenere comportamenti atti a concentrare su di sé designazioni riconducibili a una medesima fonte come agenzie o banche, di avvalersi della collaborazione anche non onerosa di enti o uffici il cui contatto con il pubblico possa favorire forme di procacciamento, e infine di svolgere ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali. Il caso concreto: quando i numeri sollevano sospetti Nel caso esaminato dalla Cassazione, un notaio aveva stipulato un numero molto elevato di atti presso le filiali di alcune banche del territorio. Analizzando i dati statistici relativi all’attività professionale, emergeva che nel 2020 il trenta per cento degli atti complessivi era stato rogato presso quelle sedi bancarie, percentuale che saliva al quaranta per cento nel 2021 se si consideravano soltanto gli atti stipulati nel distretto notarile di Bari. Si trattava prevalentemente di atti di compravendita immobiliare accompagnati da mutui fondiari, di atti di erogazione e di surroghe di mutui. In sostanza, tutte operazioni in cui la banca aveva un ruolo centrale come soggetto erogante il finanziamento. La Commissione Regionale di Disciplina aveva ritenuto che questa presenza massiccia e concentrata fosse indicativa del fatto che la scelta del notaio non provenisse dalle parti dell’atto, ma fosse eterodiretta dalla banca stessa, che avrebbe quindi svolto un’attività di procacciamento. Il ragionamento dell’organo disciplinare si fondava su un’inferenza logica: se un professionista roga una percentuale così elevata dei propri atti presso le stesse sedi, e se questi atti riguardano operazioni in cui la banca ha un interesse diretto, è ragionevole presumere che sia la banca a indirizzare i clienti verso quel notaio piuttosto che lasciare loro piena libertà di scelta. La prima difesa: le banche sono parti, non terze Il notaio si era difeso opponendo innanzitutto un argomento di natura interpretativa. Secondo la sua tesi, la norma sul procacciamento vieta di servirsi dell’opera di un “terzo” che induca persone a scegliere il notaio. Ora, nel caso dei mutui fondiari, la banca che eroga il finanziamento non è un terzo estraneo all’operazione, ma è parte del contratto di mutuo che viene stipulato contestualmente alla compravendita. Dunque, sosteneva il professionista, la fattispecie del procacciamento non poteva configurarsi perché mancava il requisito soggettivo del “terzo”. Si tratta di un’obiezione giuridicamente raffinata, che si basa su una lettura rigorosa del testo normativo. Se la legge parla di “terzo”, questo termine dovrebbe avere un significato tecnico-giuridico preciso, e in diritto civile “terzo” è colui che è estraneo a un determinato rapporto giuridico. La banca che stipula il contratto di mutuo è invece parte di quel rapporto, quindi non sarebbe “terza”. La Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione, chiarendo che il termine “terzo” utilizzato dalla norma sul procacciamento non va inteso in senso contrattuale ma in senso funzionale. Terzo è chiunque sia diverso dal notaio e dal cliente che liberamente lo sceglie. Il fatto che la banca sia poi parte del contratto di mutuo è irrilevante ai fini della configurazione dell’illecito di procacciamento, perché ciò che conta è il momento genetico della scelta del professionista. In altri termini, la norma vuole tutelare la libertà del cliente di scegliere autonomamente il notaio presso cui stipulare. Se questa libertà viene compressa da un’attività di indirizzo svolta da un soggetto diverso dal notaio stesso, si realizza l’illecito, indipendentemente dal fatto che questo soggetto sia o meno parte del contratto che verrà poi stipulato. Gli elementi costitutivi dell’illecito: non basta la presenza Superato l’ostacolo interpretativo sulla nozione di “terzo”, la Cassazione è entrata nel merito della questione centrale: quando si può affermare che un notaio si sia servito dell’opera di un procacciatore? La Corte ha richiamato i propri precedenti consolidati sul tema, chiarendo che perché sussista l’illecito sono indispensabili due elementi concomitanti. Il primo è un elemento oggettivo: deve esserci l’opera del terzo che indirizzi al
Miniascensore in condominio: quando si può installare senza il consenso degli altri?

La Corte d’Appello di Perugia chiarisce i limiti dell’intervento per eliminare le barriere architettoniche e il bilanciamento con il diritto degli altri condomini Un condominio situato in provincia ha visto nascere una controversia che solleva questioni di grande attualità: alcuni condomini hanno installato a proprie spese un miniascensore nel vano scale per raggiungere il proprio appartamento al terzo piano, riducendo così la larghezza delle rampe di accesso. Altri condomini si sono opposti, lamentando che tale opera avrebbe compromesso l’uso paritetico delle scale comuni e impedito persino l’installazione del corrimano previsto dal titolo edilizio. La vicenda è giunta fino alla Corte d’Appello di Perugia, che con la sentenza n. 670 del 10 dicembre 2025 (R.G. 126/2024) ha fornito importanti chiarimenti sui limiti entro cui è possibile realizzare opere di abbattimento delle barriere architettoniche in condominio, bilanciando le esigenze di accessibilità con il diritto degli altri condomini all’uso delle parti comuni. La questione giuridica: tra abbattimento delle barriere e uso paritetico Al centro della controversia si poneva una questione fondamentale del diritto condominiale: fino a che punto un condomino può modificare le parti comuni per eliminare le barriere architettoniche, quando tale modifica incide sull’uso che gli altri condomini possono fare della cosa comune? Nel caso specifico, l’installazione del miniascensore aveva ridotto la larghezza delle rampe di scale a circa ottanta centimetri, impedendo il transito contemporaneo di due persone affiancate e rendendo problematico il passaggio con barelle o il trasporto di mobili ingombranti. I condomini ricorrenti sostenevano che tale riduzione violasse il principio fondamentale dell’articolo 1102 del codice civile, secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il quadro normativo di riferimento Per comprendere la soluzione adottata dalla Corte è necessario richiamare il complesso intreccio normativo che regola questa materia. L’articolo 1102 del codice civile stabilisce che ciascun condomino può servirsi della cosa comune e può apportarvi, a proprie spese, le modificazioni necessarie per farne un uso migliore, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In altri termini, la legge consente a ciascuno di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione possibile, ma questa libertà trova un limite nel rispetto del pari diritto degli altri. A questo principio generale si affianca la disciplina speciale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, contenuta nella legge 9 gennaio 1989 numero 13. Tale normativa, di particolare rilevanza sociale, mira a garantire l’accessibilità degli edifici alle persone con disabilità o difficoltà motorie. L’articolo 2 di questa legge, modificato da ultimo nel 2020, stabilisce che le opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche non possono essere considerate di carattere voluttuario e possono essere vietate soltanto quando rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato. Completano il quadro le disposizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale 236 del 1989, che fissano i requisiti dimensionali delle rampe e dei vani scala negli edifici di nuova costruzione, prevedendo ad esempio una larghezza minima di centoventi centimetri per le scale. La soluzione della Corte d’Appello: prevale l’eliminazione delle barriere La Corte d’Appello di Perugia ha rigettato l’appello dei condomini contrari, confermando la legittimità dell’installazione del miniascensore. Il ragionamento dei giudici si articola su più piani, tutti convergenti verso una lettura costituzionalmente orientata della normativa. In primo luogo, la Corte ha chiarito che la legge 13 del 1989 si applica non soltanto alle persone portatrici di handicap in senso stretto, ma anche agli anziani che, pur non essendo disabili, soffrono di difficoltà motorie legate all’età. Nel caso di specie, i condomini che avevano installato il miniascensore erano persone di età avanzata che, con il passare degli anni, avrebbero incontrato crescenti difficoltà nel salire le scale fino al terzo piano. L’opera risponde quindi pienamente alla ratio della normativa di favore, che mira a offrire strumenti di accesso alle abitazioni per le persone svantaggiate per età o condizioni di salute. In secondo luogo, i giudici hanno affermato che l’installazione di un ascensore o miniascensore a spese esclusive di alcuni condomini non costituisce una innovazione nel senso tecnico dell’articolo 1120 del codice civile, che richiederebbe l’approvazione dell’assemblea. Si tratta invece di una modificazione della cosa comune che rientra nella facoltà individuale prevista dall’articolo 1102 del codice civile, finalizzata a ottenere una migliore utilizzazione della cosa. Non occorre quindi la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale, salvo che tale autorizzazione sia prevista da una convenzione approvata dai condomini. Terzo passaggio fondamentale: le prescrizioni tecniche del decreto ministeriale 236 del 1989, compresa quella che fissa la larghezza minima delle scale in centoventi centimetri, non si applicano agli edifici preesistenti all’entrata in vigore della normativa, come nel caso dell’edificio in questione costruito nel 1982. La Corte ha rilevato che pretendere il rispetto integrale di tali requisiti negli edifici esistenti vanificherebbe la possibilità stessa di eliminare le barriere architettoniche in gran parte del patrimonio edilizio italiano. La giurisprudenza ammette quindi la deroga a tali prescrizioni, purché l’intervento produca un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando il disagio nell’accesso all’abitazione senza neutralizzare del tutto il diritto degli altri condomini all’uso delle scale. Il test della compatibilità: stabilità, sicurezza e fruibilità Il criterio decisivo individuato dalla Corte per valutare la legittimità dell’opera è triplice: l’installazione non deve pregiudicare la stabilità del fabbricato, non deve comprometterne la sicurezza e non deve rendere del tutto inutilizzabili le scale da parte degli altri condomini. In particolare, deve rimanere garantito un deflusso adeguato in caso di emergenza. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che una larghezza delle rampe di ottanta centimetri, pur creando qualche disagio, non rendesse le scale inutilizzabili. Le verifiche tecniche avevano infatti accertato che tale larghezza consente il passaggio di una sedia a rotelle, permette il transito di barelle di dimensioni standard sia pure con qualche manovra più attenta da parte dei barellieri, e non impedisce il deflusso delle persone in caso di evacuazione. La riduzione di larghezza, peraltro, riguardava soltanto alcuni gradini di ciascuna rampa, mentre i pianerottoli
Sanzioni Banca d’Italia agli amministratori: quando il diritto di difesa è garantito?

La Cassazione chiarisce le garanzie procedimentali e la presunzione di colpa per gli amministratori di intermediari finanziari La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 360/2026 pubblicata il 7 gennaio 2026, ha affrontato questioni di grande rilevanza per tutti coloro che ricoprono ruoli di amministrazione e controllo presso intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia. Al centro del pronunciamento vi è il delicato equilibrio tra le esigenze di vigilanza del sistema finanziario e le garanzie del diritto di difesa degli incolpati nei procedimenti sanzionatori amministrativi. Il caso esaminato dalla Suprema Corte La vicenda trae origine da un’ispezione condotta dalla Banca d’Italia presso una società di intermediazione mobiliare (SIM) tra novembre 2015 e febbraio 2016. L’attività ispettiva aveva fatto emergere una serie di gravi irregolarità: il mancato rispetto dei requisiti prudenziali per la tutela del patrimonio di vigilanza, operazioni illecite in pronti contro termine, l’assenza di adeguati sistemi di controllo interno e decisioni di investimento rimesse impropriamente all’iniziativa di un solo consigliere delegato. Queste disfunzioni avevano esposto la società a rischi talmente elevati da condurla alla liquidazione coatta amministrativa. L’amministratrice delegata della SIM era stata sanzionata con una multa di 45.000 euro ai sensi dell’articolo 195 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), per carenze nell’organizzazione e nei controlli previsti dall’articolo 6, comma 2-bis, dello stesso decreto. La professionista aveva contestato la sanzione davanti alla Corte d’Appello di Roma, sostenendo che le irregolarità fossero imputabili esclusivamente all’azione di un altro consigliere delegato, che aveva agito aggirando le procedure e violando i limiti della propria delega. L’opposizione era stata respinta e il ricorso in Cassazione ha offerto alla Suprema Corte l’occasione per ribadire principi fondamentali in materia di procedimenti sanzionatori bancari. Il diritto di difesa nei procedimenti amministrativi: un bilanciamento delicato Uno dei nodi centrali della questione riguardava la presunta violazione del diritto di difesa durante il procedimento amministrativo. La ricorrente lamentava carenze nel contraddittorio, mancata comunicazione di atti istruttori e sovrapposizione tra funzioni istruttorie e decisorie all’interno dell’organo disciplinare della Banca d’Italia. La Cassazione ha chiarito che il procedimento sanzionatorio davanti alla Banca d’Italia non viola il diritto di difesa dell’incolpato perché il sistema prevede che il provvedimento amministrativo sia impugnabile davanti a un giudice indipendente e imparziale, dotato di giurisdizione piena. È proprio nel giudizio ordinario che si dispiegano pienamente le garanzie del contraddittorio tra le parti, conformemente agli articoli 24 e 111 della Costituzione. In altri termini, il legislatore ha ritenuto sufficiente che nella fase amministrativa siano garantiti alcuni elementi essenziali: la comunicazione dell’inizio del procedimento, la contestazione degli addebiti, la facoltà di presentare controdeduzioni, l’audizione personale dell’incolpato e la messa a disposizione delle fonti di prova raccolte in sede istruttoria. Non è invece necessario che all’interessato sia comunicata la proposta di irrogazione delle sanzioni prima della decisione finale del Direttorio della Banca d’Italia, poiché il successivo controllo giurisdizionale pieno compensa eventuali limitazioni della fase amministrativa. L’accesso agli atti: limiti e rilevanza dei documenti Un secondo profilo di contestazione riguardava il diniego di accesso ad alcuni atti amministrativi che la ricorrente riteneva necessari per comprendere le contestazioni e predisporre un’adeguata difesa. Sul punto, la Cassazione ha confermato un principio consolidato: non viola il diritto di accesso il rifiuto dell’ostensione di documenti secondari, acquisiti nel corso dell’ispezione ma non utilizzati dall’amministrazione per fondare gli addebiti, quando la loro messa a disposizione non risulti funzionale a garantire il diritto di difesa. In sostanza, chi richiede l’accesso a determinati documenti deve specificare non solo quali atti intende visionare, ma anche perché questi siano rilevanti ai fini della difesa, evitando richieste meramente esplorative. La Corte d’Appello aveva infatti ritenuto generica la doglianza dell’opponente, che si era limitata a elencare i documenti richiesti senza chiarire la loro effettiva rilevanza. Questa valutazione è stata confermata in sede di legittimità, ritenendosi che spetti alla parte specificare l’accessibilità dei documenti, la loro disponibilità presso l’amministrazione e, soprattutto, la loro idoneità a incidere sull’esito del procedimento. La presunzione di colpa per gli amministratori: un regime rigoroso Il cuore della questione attiene però all’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa. La ricorrente sosteneva che le irregolarità fossero imputabili esclusivamente all’operato illegittimo di un altro amministratore, il quale avrebbe agito violando le procedure interne e i limiti della propria delega. Secondo questa ricostruzione, l’amministratrice delegata sanzionata avrebbe predisposto adeguati sistemi di controllo e selezionato accuratamente i responsabili, senza poter prevedere né impedire le condotte fraudolente del collega. La Cassazione ha respinto questa tesi richiamando un principio ormai consolidato: in tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di intermediari finanziari, il legislatore individua fattispecie incentrate sulla mera condotta doverosa. Il giudizio di colpevolezza è ricollegato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertamento della riferibilità della condotta inosservante al soggetto incolpato. In altri termini, una volta che l’autorità amministrativa ha integrato e provato la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza, in virtù della presunzione di colpa posta dall’articolo 3 della legge n. 689 del 1981. Questa inversione dell’onere probatorio si giustifica con la particolare posizione di garanzia che gli amministratori rivestono: chi assume funzioni apicali in un intermediario finanziario si fa carico della responsabilità di assicurare il rispetto della normativa di vigilanza, predisponendo assetti organizzativi, gestionali e di controllo adeguati. Nel caso esaminato, le carenze organizzative erano talmente gravi e diffuse da integrare una vera e propria inadeguatezza degli assetti di governance. Il fatto che alcune operazioni irregolari fossero state poste in essere da un altro consigliere delegato non esonerò l’amministratrice sanzionata dalla propria responsabilità, poiché proprio la mancanza di efficaci meccanismi di controllo aveva reso possibili quelle condotte illecite. In sostanza, la responsabilità non deriva solo dall’aver commesso direttamente l’illecito, ma anche dall’aver omesso di predisporre i presidi organizzativi idonei a prevenirlo. Implicazioni pratiche per amministratori e professionisti Questa pronuncia offre spunti di riflessione rilevanti per chiunque rivesta cariche direttive o di controllo presso intermediari finanziari. Il messaggio della
Italia condannata per i ritardi nel pagare gli avvocati: la sentenza di Strasburgo sul patrocinio a spese dello Stato

La Corte europea dei diritti dell’uomo stabilisce che i ritardi sistematici nei pagamenti violano il diritto di proprietà degli avvocati L’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i ritardi cronici nel pagamento dei compensi dovuti agli avvocati che prestano assistenza legale gratuita ai non abbienti. Con la sentenza dell’11 dicembre 2025 (ricorso n. 15587/10 e altri), Strasburgo ha stabilito, per la prima volta e all’unanimità, che questi ritardi rappresentano una violazione del diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La pronuncia segna un punto di svolta nella tutela dei professionisti che garantiscono l’accesso alla giustizia per le persone economicamente svantaggiate. Il patrocinio a spese dello Stato, infatti, è uno strumento fondamentale per assicurare che anche chi non ha mezzi economici possa difendere i propri diritti in giudizio, un principio cardine di ogni democrazia. Il caso arrivato a Strasburgo Due avvocati italiani si sono rivolti alla Corte europea dopo aver atteso invano il pagamento dei compensi dovuti per l’assistenza legale prestata in procedimenti civili e penali. Nonostante i decreti di pagamento fossero diventati definitivi ed esecutivi, le autorità nazionali non avevano corrisposto gli importi dovuti. In un caso, il Tribunale aveva emesso regolare ordinanza di pagamento, ma tre fascicoli erano andati smarriti e, a causa di ulteriori ostacoli burocratici, i legali non erano riusciti a ottenere quanto spettava loro. L’invio della fattura elettronica, come richiesto dalle procedure amministrative, non era bastato: mancavano i fondi necessari e i pagamenti erano rimasti bloccati per periodi che andavano da poco più di un anno fino a oltre quattro anni. Il diritto di proprietà e i compensi professionali La Corte europea ha innanzitutto chiarito che i compensi dovuti agli avvocati per il gratuito patrocinio costituiscono un vero e proprio diritto di proprietà tutelato dalla Convenzione. Secondo l’articolo 1 del Protocollo n. 1, ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni, categoria che include non solo i beni materiali già esistenti, ma anche i valori patrimoniali e i crediti da riscuotere. L’ordinanza di pagamento che determina l’importo dovuto dallo Stato all’avvocato ha carattere obbligatorio e attesta l’esistenza di un credito disponendone la liquidazione. Il professionista, quindi, è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale che deve essere qualificato come un bene ai sensi della Convenzione europea. Ne consegue che il mancato pagamento o il ritardo eccessivo nell’esecuzione di una decisione che riconosce questo diritto di proprietà rappresenta un’ingerenza illegittima che lo Stato deve giustificare. La Corte ha ricordato che, sebbene non sia irragionevole che l’amministrazione richieda documenti complementari per accelerare l’esecuzione delle ordinanze, questo non esonera lo Stato dall’obbligo di agire di propria iniziativa per rispettare la Convenzione e onorare le decisioni rese contro di esso. Spetta in primo luogo alle autorità statali garantire l’esecuzione della decisione nel momento in cui diventa obbligatoria. I tempi ragionevoli per i pagamenti La sentenza stabilisce criteri precisi per calcolare quando un ritardo diventa intollerabile. Strasburgo ha indicato che il punto di partenza per il calcolo va individuato nel momento in cui l’autorità giudiziaria riconosce l’esistenza dei crediti in favore dei professionisti. Tra gli elementi da considerare per determinare l’esistenza di un ritardo irragionevole vi sono la complessità della procedura di esecuzione, il comportamento del ricorrente e delle autorità nazionali competenti, l’importo e la natura della somma concessa. La Corte ha stabilito che un ritardo inferiore a un anno, escluso il termine di opposizione, può essere considerato compatibile con la Convenzione. Questo periodo viene ripartito dalla Corte in sei mesi tra il deposito dei decreti e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e ulteriori sei mesi tra l’invio della fattura e il pagamento effettivo. Un ritardo più lungo è, di prima impressione, irragionevole, anche se tale presunzione può essere ribaltata in presenza di circostanze particolari che lo giustifichino. Nei casi in cui la procedura sia poco complessa o quando la questione rivesta particolare importanza per il professionista, un ritardo superiore a sei mesi va considerato irragionevole. Nel caso esaminato dalla Corte, i termini per l’esecuzione dei pagamenti avevano oscillato da un anno e un mese fino a quattro anni e due mesi, situazione giudicata evidentemente irragionevole. La Corte ha sottolineato che la procedura di pagamento, una volta notificata l’ordinanza, è in realtà molto semplice: gli avvocati devono unicamente inviare la fattura e lo Stato deve pagare le somme stabilite. Non vi è quindi alcuna particolare complessità che possa giustificare ritardi così prolungati. L’importanza del patrocinio gratuito per l’accesso alla giustizia Un punto determinante nella valutazione dei giudici internazionali è stato l’oggetto stesso della controversia. Il pagamento dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato richiede una particolare diligenza da parte delle autorità nazionali, non solo in ragione della missione fondamentale dell’avvocato in una società democratica, ma anche del ruolo essenziale che il gratuito patrocinio svolge nell’accesso alla giustizia e per assicurare l’effettività dei diritti garantiti dalla Convenzione europea. La Corte ha evidenziato che il patrocinio a spese dello Stato è funzionale alla protezione concreta ed effettiva dei diritti dei cittadini, in particolare dei più vulnerabili, nonché ad assicurare un processo equo. Di conseguenza, se un certo ritardo nell’esecuzione delle ordinanze di pagamento può essere comprensibile, esso non dovrebbe superare, salvo circostanze eccezionali, un anno in totale, escluso il termine di opposizione. In linea di principio, come indicato dalla Corte, dovrebbero trascorrere al massimo sei mesi tra il deposito delle ordinanze e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e altri sei mesi tra il momento dell’invio della fattura e il pagamento. Un problema strutturale del sistema italiano I ricorsi presentati a Strasburgo riguardavano complessivamente 44 ordinanze di pagamento, ma la Corte ha evidenziato che non si tratta affatto di casi isolati. In diversi distretti di Corte di appello si registrano tempi medi superiori ai dodici mesi tra l’emissione della fattura e il pagamento degli indennizzi, a causa di situazioni di sottofinanziamento o di carenza di personale. Nella stessa vicenda esaminata dalla Corte sono emerse disfunzioni legate alla
Mediazione obbligatoria e gratuito patrocinio: il difensore ha diritto al compenso anche separatamente dal giudizio?

La recente giurisprudenza di merito conferma l’autonoma liquidabilità delle spese di mediazione nel patrocinio a spese dello Stato, aprendo scenari interessanti anche per i casi di esito negativo Un avvocato assiste il proprio cliente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento locatizio. Nel corso della causa, il giudice dispone la mediazione obbligatoria. Le parti raggiungono l’accordo e la controversia si chiude con la cessazione della materia del contendere. L’avvocato chiede la liquidazione dei compensi, ma il decreto di pagamento ignora completamente l’attività svolta nella fase di mediazione. Una situazione che, purtroppo, molti colleghi conoscono bene: ma è legittimo questo diniego? La questione giuridica: autonomia della fase di mediazione rispetto al giudizio Il tema centrale può essere formulato così: quando un difensore assiste una parte non abbiente sia nella mediazione obbligatoria sia nel successivo giudizio, i compensi per le due fasi devono essere liquidati separatamente oppure confluiscono in un unico importo? E, soprattutto, cosa accade quando la mediazione si conclude negativamente, senza accordo tra le parti? La risposta a queste domande ha attraversato un percorso giurisprudenziale articolato, che ha visto prima un orientamento fortemente restrittivo della Cassazione, poi la svolta epocale della Corte Costituzionale, e infine gli sviluppi applicativi della giurisprudenza di merito più recente. L’evoluzione giurisprudenziale: dalla chiusura alla svolta costituzionale Per comprendere la portata della questione, occorre ricordare che fino al 2022 la Corte di Cassazione negava recisamente il diritto al compenso per l’attività di mediazione svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. La sentenza n. 18123/2020 aveva stabilito che il difensore non aveva diritto al compenso professionale a carico dell’Erario per l’attività svolta nella fase di mediazione obbligatoria cui non fosse seguito il giudizio. Si trattava, secondo i giudici di legittimità, di un’attività stragiudiziale non rientrante nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 115/2002. La svolta si è avuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevedevano l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato all’attività difensiva svolta nella mediazione obbligatoria conclusasi con accordo. La Consulta ha evidenziato l’irragionevolezza di escludere il patrocinio proprio nei casi in cui la mediazione raggiunge lo scopo deflattivo perseguito dal legislatore, trasformando tale esclusione in un paradossale disincentivo verso la cultura della conciliazione. Il principio di estensione automatica dell’ammissione al patrocinio Un aspetto particolarmente rilevante è stato chiarito dal Tribunale di Campobasso con la sentenza n. 637/2025 (R.G. 1698/2024). Nel caso esaminato, il giudice di prime cure aveva negato la liquidazione dei compensi per la mediazione sostenendo che l’avvocato non avesse presentato un’istanza specifica per tale procedura. Il Tribunale ha respinto questa impostazione, richiamando l’art. 75, comma 1, del D.P.R. 115/2002, secondo cui l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. La norma utilizza significativamente il termine “procedura”, che ha portata più ampia rispetto a “processo” o “procedimento”. Pertanto, quando l’ammissione al beneficio è antecedente alla mediazione disposta dal giudice, quest’ultima rientra automaticamente nella copertura del patrocinio, senza necessità di una nuova istanza ad hoc. Questo principio ha una conseguenza pratica fondamentale: la liquidazione dei compensi per la mediazione deve essere riconosciuta come voce autonoma, distinta dai compensi per l’attività processuale, pur nell’ambito dello stesso provvedimento di liquidazione. L’autonomia della liquidazione: fasi distinte, compensi distinti Il Tribunale di Campobasso ha applicato i parametri del D.M. n. 55/2014 riconoscendo distintamente i compensi per la procedura di mediazione, comprensivi delle fasi di attivazione, negoziazione e conciliazione, e quelli per il procedimento di opposizione alla convalida. Si tratta di due attività professionali differenti per natura, svolgimento e finalità, che meritano ciascuna un autonomo riconoscimento economico. L’importanza di questa distinzione non è meramente contabile. Essa riflette la ratio costituzionale che sta alla base del patrocinio a spese dello Stato: garantire ai non abbienti un’effettiva difesa tecnica in ogni sede in cui essa sia richiesta dalla legge. La mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, presuppone cognizioni tecniche specifiche sin dalla sua attivazione, rendendo indispensabile l’assistenza di un professionista. La frontiera ancora aperta: la mediazione con esito negativo Un profilo di particolare interesse riguarda la liquidabilità dei compensi anche quando la mediazione si conclude senza accordo. L’art. 15-bis del d.lgs. 28/2010, introdotto dalla Riforma Cartabia, subordina espressamente il patrocinio a spese dello Stato al raggiungimento dell’accordo di conciliazione. Tuttavia, un’interessante pronuncia del Tribunale di Savona del 5 dicembre 2023 ha riconosciuto l’ammissibilità al gratuito patrocinio anche in caso di mediazione conclusasi negativamente. Il giudicante ligure ha osservato che, ad un’attenta lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022, risulta presupposta la possibilità di liquidare i compensi per la fase di mediazione quando questa non abbia avuto esito positivo ma sia condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. In altre parole, se la mediazione è obbligatoria e propedeutica al giudizio, l’attività del difensore merita riconoscimento a prescindere dall’esito della procedura conciliativa. L’impegno professionale, infatti, è il medesimo sia che le parti raggiungano l’accordo sia che decidano di proseguire in giudizio. Questa impostazione appare coerente con i principi affermati dalla Consulta, che ha censurato proprio l’irragionevolezza di far dipendere il diritto al compenso da circostanze estranee all’effettiva prestazione professionale. Occorrerà attendere un intervento della giurisprudenza di legittimità per un chiarimento definitivo sulla compatibilità costituzionale della limitazione introdotta dalla Riforma Cartabia. Implicazioni pratiche per avvocati e cittadini Per gli avvocati che assistono parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, questi principi comportano conseguenze operative precise. In primo luogo, non è necessario presentare una nuova istanza di ammissione per la procedura di mediazione connessa al giudizio: l’ammissione originaria si estende automaticamente. In secondo luogo, al momento della richiesta di liquidazione, occorre dettagliare separatamente l’attività svolta nella mediazione da quella svolta nel giudizio, indicando le fasi effettivamente espletate per ciascuna procedura. Per i cittadini non abbienti, invece, il messaggio è rassicurante: il diritto alla difesa tecnica nella mediazione obbligatoria
Rumori in condominio: quando il vicino rumoroso deve risarcire i danni?

La Cassazione chiarisce quando le immissioni sonore sono davvero intollerabili e quando invece rientrano nella normale convivenza condominiale Avete mai chiamato la Polizia municipale per i rumori dei vicini di casa? Vi siete mai chiesti se il vociare proveniente dall’appartamento sopra il vostro, o lo scrosciare dell’acqua della doccia a tarda sera, possano giustificare una richiesta di risarcimento danni? La risposta della Cassazione, contenuta nella sentenza n. 31021 del 26 novembre 2025, è chiara: non basta che ci sia rumore, e nemmeno che venga violato il regolamento condominiale. Serve molto di più. La vicenda: anni di liti tra vicini di casa La vicenda che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte affonda le radici nel 2003, quando i proprietari di un appartamento al piano rialzato di un edificio condominiale a Bologna decisero di citare in giudizio i proprietari degli appartamenti sovrastanti. Le lamentele riguardavano rumori notturni provenienti dagli alloggi locati a studenti universitari: voci, musica, spostamento di mobili, il rumore dell’acqua della doccia. Tutto questo, secondo gli attori, in violazione dell’articolo 8 del regolamento condominiale che vietava “ogni godimento del proprio alloggio che possa arrecare danno o che per effetto di rumori sia di nocumento agli altri abitanti del fabbricato”. Il Tribunale di Bologna, in primo grado, aveva dato ragione parzialmente agli attori, condannando i proprietari dell’appartamento del primo piano al risarcimento di circa 28.000 euro complessivi per danni non patrimoniali. La Corte d’Appello, invece, ha ribaltato completamente la decisione, negando ogni diritto al risarcimento. E la Cassazione ha confermato. La questione giuridica: violazione del regolamento o effettiva intollerabilità? Il cuore della questione sta in un principio fondamentale: violare il regolamento condominiale non significa automaticamente avere diritto a un risarcimento. Questo è il punto centrale della pronuncia della Cassazione, che merita di essere compreso a fondo da chiunque viva in condominio. Il regolamento può anche vietare genericamente i rumori molesti, ma questo divieto deve essere letto alla luce dei principi generali sull’intollerabilità delle immissioni e sul dovere di reciproca tolleranza che caratterizza la vita condominiale. Non si può pretendere il silenzio assoluto: il condominio è, per sua natura, un luogo di convivenza dove ciascuno deve accettare un certo livello di disturbo. Il quadro normativo: cosa dice la legge Il riferimento principale in materia di immissioni è l’articolo 844 del codice civile, che vieta al proprietario di un fondo di impedire le immissioni provenienti dal fondo del vicino, se queste non superano la “normale tollerabilità”. Ma cosa significa esattamente “normale tollerabilità”? Non è un concetto fisso, bensì relativo alla situazione ambientale specifica. Quello che può essere intollerabile in una zona residenziale tranquilla potrebbe essere perfettamente normale in un quartiere densamente abitato o in una zona mista residenziale-commerciale. Come ha ricordato la Cassazione nella sentenza n. 5697 del 18 aprile 2001, anche i limiti stabiliti dai decreti ministeriali in materia acustica (come il DPCM 1 marzo 1991) possono essere utilizzati come parametro di riferimento nei rapporti tra privati, ma solo come “limite minimo” e non massimo. Questo significa che il loro superamento determina necessariamente l’intollerabilità dell’immissione, ma il loro rispetto non esclude che, nel caso concreto, l’immissione possa comunque essere considerata intollerabile. Nel caso di specie, il regolamento condominiale integrava la disciplina generale vietando specificamente i rumori che potessero arrecare “nocumento” agli altri condòmini. Ma qui emerge il punto cruciale: non basta un disturbo generico o occasionale. Serve qualcosa di più. La soglia di offensività: quando il danno è meritevole di tutela La Cassazione, richiamando il proprio precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008), ha ribadito un principio cardine: affinché possa esservi un danno non patrimoniale risarcibile, deve aversi la lesione di un diritto della personalità tale da eccedere una “certa soglia di offensività”. In altre parole, il pregiudizio deve essere tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. I pregiudizi connotati da futilità, infatti, devono essere sopportati da ogni persona inserita nel complesso contesto sociale in virtù del “dovere della tolleranza” che la convivenza impone. Questo significa che non tutti i rumori, anche se fastidiosi, danno diritto a un risarcimento. La vita condominiale comporta inevitabilmente una serie di interferenze reciproche: il rumore dei passi dei vicini del piano superiore, le voci provenienti dagli appartamenti adiacenti, l’utilizzo degli impianti idrici a diverse ore del giorno, sono tutti elementi normali della vita in condominio. La valutazione del caso concreto: perché i rumori non erano intollerabili Nel pronunciarsi sul caso specifico, la Corte d’Appello ha compiuto un’analisi articolata degli elementi di prova, che la Cassazione ha considerato corretta e adeguatamente motivata. Vediamo su quali elementi si è basata questa valutazione. L’esito negativo degli interventi della Polizia municipale Un primo elemento decisivo è rappresentato dai verbali della Polizia municipale. Gli attori avevano più volte chiamato le forze dell’ordine per segnalare i rumori molesti. Ebbene, dai sette verbali di intervento acquisiti è sempre risultato un esito negativo: o perché gli stessi chiamanti avevano annullato la richiesta di intervento prima dell’arrivo degli agenti, o perché gli agenti giunti sul posto non avevano rilevato alcunché di anomalo. Questi verbali, per la loro imparzialità e provenienza da fonte pubblica, hanno un particolare valore probatorio che il giudice non può ignorare. La natura e gli orari dei rumori contestati La Corte d’Appello ha poi esaminato la natura specifica dei rumori lamentati: vociare degli inquilini, scrosciare dell’acqua della doccia, spostamento di mobili. Si tratta, ha osservato il giudice, di rumori che “rientrano nella quotidianità del vivere in una collettività, quale quella propria di un Condominio”. Non rumori anomali o particolarmente invasivi, ma rumori legati alle normali attività domestiche. Anche l’orario ha giocato un ruolo importante. Le segnalazioni erano state effettuate in orari che, secondo la Corte, non rientravano nella nozione di “tarda notte”: in quattro occasioni la chiamata alla Polizia era avvenuta prima della mezzanotte (di cui due addirittura prima delle ore 23:00) e nelle altre occasioni poco dopo le 24:00. Pur trattandosi di orari notturni, non si configurava quella particolare invasività tipica delle immissioni nelle ore
La Corte Europea condanna l’Italia per i controlli fiscali sui conti correnti: mancano le garanzie per i contribuenti

La CEDU dichiara illegittimo l’accesso ai dati bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate in assenza di controllo giudiziario effettivo Con una sentenza destinata a fare discutere, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione del diritto alla vita privata dei contribuenti. Il caso riguarda l’accesso ai dati bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate per finalità di controllo fiscale, effettuato senza adeguate garanzie procedurali. La pronuncia del ricorso n. 40607/19, depositata l’8 gennaio 2026, impone al nostro Paese di rivedere profondamente il sistema di controlli fiscali sui conti correnti. Il caso esaminato dalla Corte Due contribuenti italiani si sono rivolti a Strasburgo dopo aver ricevuto dalle proprie banche la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto informazioni sui loro conti correnti, sulla cronologia delle transazioni e su tutte le operazioni finanziarie a loro riconducibili. Le richieste riguardavano periodi fiscali specifici e si basavano su autorizzazioni rilasciate dai direttori dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dell’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I ricorrenti hanno lamentato l’eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità fiscali dalla normativa nazionale e la mancanza di sufficienti garanzie procedurali in grado di proteggerli da eventuali abusi o arbitrarietà. In particolare, hanno denunciato l’assenza di un controllo giudiziario o indipendente, sia prima che dopo l’adozione delle misure di accesso ai dati bancari. La questione giuridica alla base della controversia Il cuore della questione riguarda l’equilibrio tra due interessi contrapposti: da un lato, il legittimo potere dello Stato di contrastare l’evasione fiscale attraverso controlli efficaci, dall’altro il diritto fondamentale dei cittadini alla riservatezza delle proprie informazioni finanziarie. L’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela il diritto al rispetto della vita privata, che include anche i dati bancari, considerati dalla giurisprudenza europea informazioni personali degne di protezione. Secondo la Corte di Strasburgo, qualsiasi interferenza nella vita privata deve essere “prevista dalla legge”, perseguire uno scopo legittimo e risultare necessaria in una società democratica. Il concetto di “prevista dalla legge” non si limita alla mera esistenza di una base normativa, ma richiede che la legge sia accessibile, prevedibile nelle sue conseguenze e rispetti il principio dello Stato di diritto. Ciò significa che la normativa deve indicare con sufficiente chiarezza l’ambito del potere discrezionale conferito alle autorità e le modalità del suo esercizio, prevedendo adeguate garanzie contro l’arbitrarietà. Il quadro normativo italiano sotto esame La disciplina italiana contestata prevede che l’Agenzia delle Entrate possa richiedere direttamente alle banche dati e informazioni relativi ai rapporti finanziari dei contribuenti, previa autorizzazione del direttore centrale o regionale dell’Agenzia stessa, oppure del comandante regionale della Guardia di Finanza. Questa autorizzazione rappresenta un atto interno all’amministrazione finanziaria, non soggetto a motivazione obbligatoria e non autonomamente impugnabile davanti ai giudici. Le circolari amministrative emanate dall’Agenzia delle Entrate negli anni hanno tentato di specificare i criteri per l’esercizio di tale potere. La Circolare n. 131 del 1994 indicava che gli accertamenti bancari potevano essere effettuati nei confronti di evasori totali, soggetti privi di contabilità attendibile, operatori nel settore import-export, chi aveva emesso o utilizzato fatture per operazioni inesistenti, e persone la cui capacità finanziaria risultava in netto contrasto con il reddito dichiarato. Successive circolari hanno precisato che tali controlli dovevano essere effettuati solo dopo aver valutato attentamente il rischio di significative anomalie nelle dichiarazioni fiscali e, idealmente, quando fosse già stata avviata una verifica fiscale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che l’autorizzazione ad accedere ai dati bancari costituisce un mero atto preparatorio di carattere endoprocedimentale, che non richiede motivazione e non può essere impugnato autonomamente. Può essere contestato solo indirettamente, attraverso l’impugnazione dell’eventuale avviso di accertamento che dovesse successivamente scaturire dall’attività di controllo. La decisione della Corte Europea La Corte di Strasburgo ha rilevato che il sistema italiano di accesso ai dati bancari presenta gravi lacune dal punto di vista delle garanzie procedurali. In primo luogo, la normativa conferisce alle autorità fiscali un potere discrezionale praticamente illimitato. Le disposizioni legislative si limitano infatti a prevedere che l’accesso possa avvenire per verificare l’adempimento degli obblighi tributari, senza specificare ulteriormente le circostanze e le condizioni in cui tale potere può essere esercitato. Benché le circolari amministrative abbiano tentato di definire criteri più dettagliati, questi non vincolano effettivamente le autorità fiscali. La giurisprudenza nazionale ha infatti stabilito che l’autorizzazione non richiede motivazione, rendendo impossibile verificare se i criteri indicati nelle circolari siano stati effettivamente rispettati nel caso concreto. Questa assenza di obbligo motivazionale conferisce alle autorità un potere sostanzialmente illimitato, incompatibile con i requisiti di “qualità della legge” richiesti dall’articolo 8 della Convenzione. In secondo luogo, e questo è forse l’aspetto più critico della sentenza, la Corte ha ritenuto che il sistema italiano non offra alcuna forma di controllo giudiziario o indipendente effettivo sulle misure di accesso ai dati bancari. L’autorizzazione è rilasciata da un organo interno alla stessa Agenzia delle Entrate che richiede l’accesso, quindi privo dei requisiti di indipendenza necessari. I Giudici di Strasburgo hanno osservato che, sebbene non sia sempre indispensabile un controllo preventivo da parte di un’autorità indipendente, in tali casi deve comunque esistere un controllo successivo tempestivo ed effettivo. La possibilità di impugnare l’autorizzazione davanti alle commissioni tributali attraverso il ricorso contro l’avviso di accertamento non costituisce, secondo la Corte, un rimedio effettivo. Questa via è infatti subordinata all’emissione di un avviso di accertamento, che potrebbe non verificarsi mai o arrivare anni dopo l’accesso ai dati. Inoltre, la giurisprudenza nazionale ha stabilito che l’irregolarità o persino l’assenza dell’autorizzazione non inficia la validità dell’avviso di accertamento, salvo che il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio a un diritto o interesse costituzionalmente protetto. Il Governo non ha inoltre fornito alcun esempio giurisprudenziale di contestazioni accolte su questo punto. Quanto al ricorso ai giudici civili, la Corte europea ha rilevato che il Governo italiano non ha dimostrato l’esistenza nella prassi di tale rimedio, né ha fornito esempi di casi in cui sia stato utilizzato con successo. Senza un obbligo di motivazione delle autorizzazioni, peraltro,
Accettazione tacita dell’eredità: quando il silenzio non basta

Il Tribunale di Torino chiarisce i confini tra accettazione e semplici comportamenti conservativi Il diritto successorio è un terreno dove spesso si gioca una partita delicata tra il dire e il fare. Può il semplice fatto di abitare nella casa del genitore defunto significare aver accettato l’eredità? E cosa succede quando passano anni senza che i chiamati all’eredità manifestino alcuna volontà? Una recente sentenza del Tribunale di Torino offre risposte precise su questi interrogativi, tracciando una linea chiara tra comportamenti che implicano accettazione dell’eredità e condotte che invece rimangono neutre. La vicenda processuale La controversia, definita con sentenza n. 2181 del 5 maggio 2025 del Tribunale di Torino (causa RG 1912/2024), nasce da una società creditrice che aveva ottenuto il pignoramento di un immobile caduto in successione. Durante il procedimento esecutivo, il Giudice dell’esecuzione aveva invitato a procedere con l’accertamento della qualità di eredi dei chiamati, poiché l’immobile risultava ancora intestato al defunto. A quel punto, la società creditrice ha promosso un’azione per ottenere l’accertamento giudiziale dell’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte dei figli del debitore deceduto. I convenuti si sono costituiti in giudizio difendendosi su più fronti. Alcuni hanno sostenuto di non aver mai compiuto atti che implicassero l’accettazione dell’eredità, sottolineando che la madre era proprietaria del cinquanta per cento dell’immobile caduto in successione e che tale quota derivava direttamente dalla legge per il solo fatto di essere coniuge superstite. Altri hanno eccepito che, non avendo accettato l’eredità paterna, non potevano vantare alcun diritto sull’immobile del padre. Inoltre, è stato fatto notare che non era stata concessa alcuna ipoteca sull’immobile caduto in successione, ma che i creditori avevano richiesto l’iscrizione di ipoteca giudiziale, costituente un atto d’imperio del creditore e non un atto volontario dei debitori. Il quadro normativo: quando si configura l’accettazione tacita Per comprendere la decisione del Tribunale occorre partire dal fondamento normativo. L’articolo 476 del codice civile stabilisce che l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. In altri termini, non è sufficiente un comportamento qualsiasi del chiamato, ma è necessario un atto che solo un erede può compiere. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito i confini di questo istituto. Con sentenza n. 4843 del 19 febbraio 2019, la Suprema Corte ha precisato che ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo inequivocabile la volontà del chiamato di accettare l’eredità. Deve sussistere sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (il cosiddetto animus), sia l’elemento oggettivo attinente all’atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Un principio consolidato emerge dalla giurisprudenza di legittimità: la Cassazione ha ribadito con sentenza n. 1330 del 12 gennaio 2024 che non può desumersi dalla mera costituzione in giudizio l’accettazione tacita dell’eredità. Grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando al giudice verificare l’assolvimento dell’onere anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato. Gli atti che NON costituiscono accettazione tacita Il Tribunale di Torino ha fatto applicazione di questi principi, rigettando le domande della creditrice nei confronti di alcuni convenuti. In particolare, il giudice ha escluso che potesse configurarsi accettazione tacita dell’eredità quando i figli del defunto si sono limitati a vivere nella casa coniugale caduta in successione. Questo comportamento, ha precisato il Tribunale, costituisce un diritto che prescinde da qualsiasi questione successoria, in quanto la circostanza che la madre abiti nell’immobile non ha alcuna rilevanza ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità. Del pari, il Tribunale ha escluso che potesse attribuirsi valore di accettazione tacita al fatto che i figli abbiano prestato acquiescenza alla circostanza che la madre abiti nell’immobile. D’altra parte, non avendo i figli accettato l’eredità paterna, essi non potevano comunque vantare alcun diritto sull’immobile del padre. Un altro aspetto cruciale riguarda l’ipoteca giudiziale. Il Tribunale ha chiarito che non può attribuirsi alcun valore quale atto di accettazione tacita alla iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene caduto in successione. Si tratta infatti di un atto che prescinde del tutto dalla volontà del debitore, posto in essere su iniziativa del creditore, e dunque non può integrare in alcun modo l’accettazione tacita dell’eredità che costituisce atto di natura negoziale. Questo principio trova conferma nella giurisprudenza della Cassazione. Con sentenza n. 5569 del 2021, la Suprema Corte si è riferita alla concessione di ipoteca volontaria da parte del chiamato che integra un atto dispositivo del bene ereditario, diversamente dall’iscrizione di ipoteca giudiziale che prescinde del tutto dalla volontà del chiamato. La presentazione della dichiarazione di successione: un atto neutro Un elemento di particolare interesse riguarda la valenza della dichiarazione di successione. Il Tribunale ha ribadito che la presentazione della dichiarazione di successione, che costituisce un mero atto conservativo, non determina accettazione. Come tale non può essere qualificato come atto costituente accettazione tacita. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8980 del 2017, ha chiarito che la tacita eredità può desumersi soltanto dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede. Non possono quindi essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex articolo 460 del codice civile. Tuttavia, la Cassazione ha precisato con sentenza n. 10655 del 1° aprile 2022 che se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare l’accettazione tacita dell’eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all’eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l’accertamento della proprietà immobiliare. Quando invece l’accettazione tacita si configura Il Tribunale di Torino ha accolto