Dimissioni per fatti concludenti: quanti giorni di assenza bastano per considerare un lavoratore dimissionario?

La Corte d’Appello di Bologna, sezione lavoro, con la sentenza n. 508 pubblicata il 19 agosto 2026, torna su uno dei nodi più controversi introdotti dalla riforma del 2024 in materia di dimissioni per fatti concludenti, offrendo un’interpretazione che privilegia la tutela del lavoratore rispetto a una lettura meramente formalistica della norma. Un lavoratore, assunto come carrellista/operatore logistico presso un cantiere, subiva nel dicembre 2023 un infortunio sul lavoro che gli procurava una distorsione alla caviglia. Dopo un periodo di infortunio e una successiva, prolungata assenza per malattia giustificata da certificati medici, il dipendente rimaneva scoperto da certificazione a partire dal 23 aprile 2025, confidando che una visita specialistica già fissata gli avrebbe consentito di regolarizzare anche il periodo pregresso. Le richieste di ferie per coprire l’intervallo venivano tuttavia respinte dall’azienda. Il 6 maggio 2025, ritenendo che il lavoratore si fosse volontariamente allontanato dal posto di lavoro, la società datrice comunicava all’Ispettorato del Lavoro la risoluzione del rapporto per dimissioni di fatto, facendo applicazione dell’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015. Il lavoratore, non riammesso in servizio, adiva il Tribunale di Ravenna sostenendo che la fattispecie non fosse configurabile e che la condotta datoriale integrasse, piuttosto, un licenziamento orale, come tale nullo o illegittimo. Il giudice di primo grado accoglieva la tesi del lavoratore, ritenendo illegittima l’attivazione della procedura di dimissioni presunte e condannando la società al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni omesse dal 7 maggio 2025 fino alla riammissione in servizio. La società proponeva appello, contestando il criterio interpretativo adottato dal Tribunale. La questione giuridica Il cuore della controversia riguarda l’individuazione del termine minimo di assenza ingiustificata necessario a far scattare la presunzione di dimissioni volontarie, quando il contratto collettivo applicabile non disciplini espressamente l’istituto. L’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015, come modificato dall’art. 19 della L. 203/2024, prevede che il rapporto di lavoro si intenda risolto per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato oppure, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni. Nel caso di specie il CCNL di riferimento (settore logistica, trasporto merci e spedizione) non disciplinava la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti, ma prevedeva un termine di soli quattro giorni consecutivi ai fini, ben diversi, del licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata prolungata. La società sosteneva che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, questo più breve termine contrattuale potesse essere applicato in via analogica anche alle dimissioni di fatto, con la conseguenza che l’assenza di quattordici giorni accertata in giudizio sarebbe stata più che sufficiente a integrare la fattispecie risolutiva. Il quadro normativo e l’evoluzione storica dell’istituto La Corte ricostruisce preliminarmente il percorso normativo che ha condotto all’attuale disciplina. Prima della novella del 2024, l’ordinamento non prevedeva alcuna forma di recesso per abbandono di fatto del posto di lavoro: il datore che intendesse risolvere il rapporto in simili circostanze era tenuto ad attivare il procedimento disciplinare, con i relativi oneri, incluso quello contributivo connesso al ticket NASpI. Il legislatore del 2024 ha inteso colmare questa lacuna, equiparando, a determinate condizioni, un comportamento meramente fattuale a un atto negoziale di recesso. La norma, tuttavia, si è rivelata da subito carente sotto il profilo applicativo, non chiarendo espressamente quale termine debba operare quando la contrattazione collettiva taccia sul punto specifico delle dimissioni presunte. La soluzione della Corte La Corte d’Appello condivide integralmente l’impostazione del giudice di primo grado, fondata su una lettura costituzionalmente orientata della disposizione. Il ragionamento muove da un principio di fondo: un comportamento ambiguo, per la sua stessa brevità, non può fondare una presunzione assoluta di volontà dismissiva, tale da precludere ogni prova contraria. I termini ordinariamente previsti dai contratti collettivi per l’attivazione del licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata rispondono infatti a una logica del tutto diversa, e sono per loro natura brevi, poiché finalizzati a sanzionare un inadempimento, non a interpretare una volontà di recesso. Ne consegue che, fino a quando la contrattazione collettiva non introduca termini appositi e sufficientemente ampi da rendere inequivocabile la volontà dismissiva, deve trovare applicazione il termine legale minimo di quindici giorni lavorativi indicato dalla norma per l’ipotesi di mancanza di previsione contrattuale specifica. Tale soglia viene qualificata dalla Corte come un ragionevole punto di equilibrio tra la tutela del lavoratore e la libertà d’impresa, e non è suscettibile di essere ridotta per via analogica facendo riferimento a istituti contigui ma strutturalmente distinti, quale il licenziamento per assenza ingiustificata prolungata. Poiché nella fattispecie concreta la procedura era stata attivata dopo soli quattordici giorni di assenza, al di sotto della soglia minima di quindici, la Corte conferma l’illegittimità della dichiarazione di dimissioni di fatto e, conseguentemente, il diritto del lavoratore all’esecuzione del contratto e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni omesse. Le spese del grado vengono compensate integralmente, in ragione della novità della questione e dell’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito non ancora ricomposto dalla Corte di Cassazione. Implicazioni pratiche Per le imprese, la pronuncia impone una particolare cautela nell’attivazione della procedura di dimissioni per fatti concludenti: in assenza di una disciplina collettiva specifica, il termine di riferimento non può essere ricavato analogicamente da istituti disciplinari con termini più brevi, ma deve corrispondere almeno alla soglia legale dei quindici giorni lavorativi. Un’attivazione prematura espone il datore di lavoro al rischio di vedersi qualificare la propria condotta come recesso illegittimo, con conseguente obbligo di ripristino del rapporto e risarcimento del danno. Per i lavoratori, la decisione offre una tutela significativa nei casi limite in cui l’assenza dal lavoro, pur non giustificata da certificazione formale, sia riconducibile a situazioni di fragilità, quali il perdurare di conseguenze di un infortunio o di una malattia. La pronuncia segnala, altresì, l’opportunità per le parti sociali di intervenire con disposizioni contrattuali specifiche, capaci di offrire maggiore certezza applicativa a un istituto ancora giovane e privo di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione di questa disciplina, ancora in fase di assestamento interpretativo. Per una valutazione della propria situazione, aziendale o

Intestare beni al coniuge: patto fiduciario, donazione indiretta o dovere di contribuzione familiare?

Il Tribunale di Milano fissa i confini Una vicenda giudiziaria decisa dal Tribunale di Milano (sentenza del 22 giugno 2026, R.G. n. 20305/2024) offre lo spunto per fare chiarezza su un tema che ricorre con frequenza nelle crisi matrimoniali: la sorte dei beni intestati a uno dei coniugi durante il matrimonio, quando l’altro sostenga di averne finanziato l’acquisto o la costituzione con l’intesa, mai messa per iscritto, di riaverli indietro in caso di necessità. Il caso riguardava una coppia sposata in regime di separazione dei beni, trasferitasi in Italia per motivi professionali. Nel corso degli anni il marito, affermatosi professionalmente fino a diventare partner di una struttura legale, avrebbe intestato alla moglie, secondo la propria ricostruzione, due polizze assicurative, un immobile a Milano, un immobile in Sudafrica e una somma di oltre trecentomila euro, con l’intento dichiarato di sottrarre il proprio patrimonio a eventuali azioni di responsabilità professionale. Cessata l’unione, l’uomo ha agito in giudizio chiedendo il ritrasferimento di tutti quei beni, sostenendo l’esistenza di un patto fiduciario orale risalente al 2008. La moglie, dal canto suo, ha negato qualunque intesa fiduciaria, sostenendo che le attribuzioni patrimoniali le fossero state fatte a titolo di compensazione per le rinunce professionali affrontate per la cura dei figli, e comunque in adempimento dei doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia. La questione giuridica: patto fiduciario, donazione o dovere coniugale? Il nodo che il Tribunale è stato chiamato a sciogliere è tipico delle controversie post-matrimoniali: distinguere tra tre fattispecie giuridiche profondamente diverse quanto agli effetti. Se le attribuzioni derivano da un patto fiduciario, il coniuge che ha fornito la provvista ha diritto a ottenere la restituzione integrale del bene o del suo valore. Se, invece, si tratta di donazione indiretta di un immobile, la restituzione può riguardare al più la quota corrispondente a quanto effettivamente versato per l’acquisto, e solo in presenza di determinati presupposti di nullità o revocabilità. Se, infine, le attribuzioni integrano l’adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia previsto dall’art. 143 c.c., esse sono senz’altro irripetibili, perché sorrette da una causa giuridica autonoma. Il negozio fiduciario e il problema della forma Il Tribunale ricostruisce anzitutto la figura del negozio fiduciario, definendolo come lo strumento con cui un soggetto, il fiduciante, affida a un altro, il fiduciario, la titolarità o la gestione di un bene per il perseguimento di finalità specifiche, con obbligo di ritrasferimento. Si tratta di una figura che nella prassi assume forme molto diverse: può realizzarsi mediante trasferimento diretto dal fiduciante al fiduciario, oppure mediante l’acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio ma con denaro fornito dal fiduciante, come appunto sostenuto dall’attore in questo giudizio. Un punto storicamente controverso riguarda la forma di questi accordi quando abbiano ad oggetto beni immobili. Per lungo tempo la giurisprudenza ha assimilato il patto fiduciario al contratto preliminare, richiedendo quindi la forma scritta ad substantiam. Le Sezioni Unite n. 6459 del 2020 hanno superato questa impostazione, ricondotto il fenomeno allo schema del mandato senza rappresentanza e affermato il principio di libertà delle forme: il pactum fiduciae, trattandosi di atto meramente interno tra le parti, non richiede la forma scritta. Ne discende, tuttavia, un problema pratico rilevante: in assenza di un documento scritto, il patto fiduciario deve essere provato attraverso testimoni o presunzioni, con tutte le difficoltà che questo comporta. Perché il patto fiduciario non è stato ritenuto provato È proprio sul terreno della prova che la domanda principale dell’attore è naufragata. Il Tribunale ha innanzitutto escluso la prova per testimoni, poiché i capitoli di prova articolati erano diretti a raccogliere dichiarazioni de relato actoris, cioè informazioni riferite dai testimoni per averle apprese dallo stesso attore, con un valore probatorio sostanzialmente nullo. Quanto alla prova presuntiva, il giudice ha valorizzato una serie di elementi di segno contrario. In primo luogo, l’allegazione del patto è apparsa generica: l’attore ha collocato l’accordo genericamente nel 2008, senza precisare tempi e modalità di esecuzione, pur riferendolo a beni intestati alla moglie in anni diversi, fino al 2019. In secondo luogo, la finalità protettiva dichiarata risultava incoerente con la condotta patrimoniale complessiva dell’attore, che ha continuato a mantenere a proprio nome numerose altre polizze, conti correnti e depositi titoli: se l’obiettivo fosse stato davvero sottrarre il patrimonio a rischi professionali, sarebbe stato logico intestare alla moglie la maggior parte, e non solo una porzione, dei propri averi. In terzo luogo, gli strumenti scelti – polizze a premio costante, spesso a finalità previdenziale – si sono rivelati più coerenti con un’esigenza di risparmio e stabilità economica che con una strategia di protezione patrimoniale immediata. Infine, il Tribunale ha escluso che il ritrasferimento spontaneo di alcuni beni, avvenuto in anni successivi, potesse fungere da indizio grave e preciso dell’esistenza di un accordo fiduciario esteso a tutti gli altri beni, apparendo più plausibile una gestione familiare delle risorse non pianificata secondo uno schema unitario. L’immobile di Milano: quando il finanziamento parziale diventa donazione indiretta Esclusa la natura fiduciaria dell’operazione, il Tribunale ha comunque dovuto valutare la domanda subordinata riferita all’immobile acquistato a Milano nel 2011. Qui il giudice richiama un principio consolidato, espresso da Cass. n. 18541/2014: quando il denaro viene fornito da un soggetto quale mezzo per l’acquisto di un determinato immobile intestato a un altro, e sussiste un collegamento teleologico tra l’elargizione e l’acquisto, si configura una donazione indiretta dell’immobile stesso, e non una donazione diretta del denaro. Nel caso di specie, tuttavia, l’attore ha fornito prova documentale del versamento di una parte soltanto del prezzo complessivo dell’immobile, pari a 638.000 euro. Ne è derivato il riconoscimento di una donazione indiretta limitata alla quota corrispondente a quanto effettivamente documentato, e non il ritrasferimento integrale dell’immobile richiesto in citazione. Diversa sorte ha avuto la domanda relativa all’immobile situato in Sudafrica: qui il collegamento tra il bonifico effettuato dall’attore e l’acquisto specifico dell’immobile non è stato in alcun modo dimostrato, complice anche una causale del bonifico (“trasferimento fondi”) giudicata troppo generica per attestare un intento di liberalità o un vincolo di scopo. La somma di 300.000 euro e il

Recintare un’area comune per vent’anni: quando il condominio perde la proprietà per usucapione

Il possesso esclusivo, se manifesto e protratto, prevale sulla situazione risultante dai titoli: lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 23931 del 23 luglio 2026 Tutto nasce da un’operazione immobiliare piuttosto comune: un costruttore edifica un fabbricato, vende le prime unità e, con la cessione, dà vita al condominio. Da quel momento, per legge, le aree e i servizi funzionali all’edificio diventano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile, e il costruttore cessa di esserne proprietario esclusivo. Nel caso deciso dalla Cassazione, tuttavia, le cose sono andate diversamente sul piano dei fatti: il costruttore ha continuato a detenere, in via esclusiva, una porzione di circa 900 metri quadri dell’area comune, delimitandola con una recinzione fin dalla metà degli anni Settanta e sottraendola così, per oltre due decenni, all’utilizzo degli altri condòmini. Quando alcuni condòmini hanno agito per ottenere il riconoscimento della comunione su quell’area, si sono visti opporre l’eccezione di intervenuta usucapione. La questione è arrivata fino in Cassazione, che ha confermato quanto già stabilito nei gradi di merito: il possesso esclusivo, se manifesto, continuo e protratto per oltre vent’anni, può far prevalere lo stato di fatto sulla situazione risultante dai titoli, anche quando il bene è formalmente parte comune del condominio. Come si usucapisce una parte comune del condominio Il punto di partenza è che il condominio, quale ente di gestione privo di personalità giuridica autonoma, non può usucapire beni in proprio; l’azione compete ai singoli condòmini o all’amministratore solo se munito di apposito mandato speciale. Il vero nodo giuridico, però, riguarda un altro aspetto: non basta un uso più intenso o prolungato della cosa comune per maturare l’usucapione. La giurisprudenza distingue infatti tra il possesso esercitato uti condominus, cioè come comproprietario nell’ambito delle facoltà che la legge riconosce a ciascun condòmino, e il possesso esercitato uti dominus, cioè con l’inequivoca volontà di comportarsi come proprietario esclusivo, in modo incompatibile con il compossesso degli altri partecipanti. La Cassazione ha da tempo chiarito che, trattandosi di comunione, non è ipotizzabile una vera e propria interversione del titolo del possesso nei rapporti tra comproprietari: ciò che rileva è un atto o un comportamento che renda impossibile, in modo assoluto, per gli altri partecipanti proseguire un rapporto materiale con il bene, e che manifesti inequivocabilmente la volontà di possederlo in via esclusiva (Cass. civ., Sez. II, 9 giugno 2015, n. 11903). Il medesimo principio è stato ribadito alcuni anni dopo, precisando che non è sufficiente la mera astensione degli altri condòmini dall’uso del bene, dovendosi piuttosto dimostrare un godimento inconciliabile con il godimento altrui (Cass. civ., Sez. II, 9 novembre 2021, n. 32808). Il principio della Cassazione: la recinzione come segno inequivocabile del possesso esclusivo Nel caso specifico, l’elemento decisivo è stata proprio la recinzione. La Corte ha ricordato che il costruttore, una volta costituito il condominio, non è più proprietario esclusivo del bene comune e può usucapirlo solo continuando a possederlo con animo di proprietario, in modo incompatibile con il compossesso altrui, secondo un principio che risale a un precedente ormai risalente (Cass. civ., 3 gennaio 1961, n. 11). La recinzione, secondo un orientamento consolidato, costituisce un comportamento idoneo a rendere impossibile agli altri comproprietari qualsiasi rapporto materiale con il bene, e manifesta in modo inequivoco la volontà di possederlo in via esclusiva. Non si tratta, dunque, di un uso più intenso della cosa comune, ma di un possesso esclusivo, percepibile dall’esterno e incompatibile con l’esercizio dei diritti degli altri condòmini. Perché il richiamo catastale non interrompe l’usucapione I condòmini ricorrenti avevano tentato una diversa strada, valorizzando alcuni rogiti stipulati alla fine degli anni Ottanta, nei quali la società costruttrice aveva richiamato catastalmente anche la particella oggetto di controversia. A loro avviso, tale richiamo avrebbe integrato un riconoscimento del diritto altrui di proprietà, con conseguente interruzione del decorso dell’usucapione ai sensi dell’articolo 2944 del Codice civile, norma secondo cui la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di chi vi è soggetto. La Cassazione ha respinto questa impostazione, ricordando innanzitutto che il possesso utile ai fini dell’usucapione può interrompersi solo nei casi previsti dalla legge: quando il possessore perde il concreto potere di fatto sul bene, oppure quando interviene un atto giudiziale idoneo a privarlo del possesso. Il mero richiamo catastale contenuto in un atto di compravendita, ha osservato la Corte, non incide sulla situazione possessoria: il bene continua a essere materialmente detenuto dal possessore, la recinzione permane e il possesso prosegue senza soluzione di continuità. Quanto poi alla possibile efficacia interruttiva ai sensi dell’articolo 2944, la Corte ha ribadito che essa richiede un comportamento inequivoco, non essendo sufficiente un atto suscettibile di diverse interpretazioni: un semplice richiamo catastale, privo di una manifestazione chiara e univoca di riconoscimento del diritto altrui, non possiede tale idoneità. Le implicazioni pratiche per condòmini, amministratori e costruttori La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo per chi gestisce o vive in un condominio. Per i condòmini, il messaggio è di vigilanza: un’area recintata, un accesso bloccato, una serratura sostituita non sono comportamenti neutri, ma possono costituire l’innesco di un decorso ventennale che, se non contrastato tempestivamente con un’azione giudiziale di rivendica o di reintegrazione nel possesso, porta alla perdita definitiva del diritto sulla parte comune. La semplice diffida stragiudiziale, va ricordato, non è idonea a interrompere il termine. Per gli amministratori, la vicenda segnala l’opportunità di monitorare periodicamente lo stato delle parti comuni e di segnalare tempestivamente all’assemblea eventuali situazioni di occupazione esclusiva da parte di singoli condòmini o di soggetti esterni, ricordando che l’iniziativa giudiziale contro l’usucapione compete comunque ai singoli comproprietari. Per i costruttori che mantengano, dopo la costituzione del condominio, la disponibilità materiale di aree destinate a divenire comuni, la pronuncia rappresenta un monito nella direzione opposta: la posizione di originario dante causa non preserva dal rischio, anzi accresce l’onere di formalizzare correttamente, fin dall’origine, le eventuali riserve di proprietà esclusiva, evitando comportamenti materiali equivoci che il tempo può trasformare in un diritto acquisito da controparte. In conclusione La sentenza conferma un principio che attraversa da tempo

Collaborazione a progetto ma di fatto lavoro subordinato: quale risarcimento spetta al lavoratore?

La Cassazione risolve un contrasto interno alla Sezione Lavoro e chiarisce che la riqualificazione di un rapporto da autonomo a subordinato non dà diritto all’indennità forfettaria prevista per la conversione dei contratti a termine, ma al risarcimento pieno delle retribuzioni maturate Un lavoratore aveva prestato la propria attività per una società del settore dei servizi ferroviari sulla base, dapprima, di un contratto a progetto e, successivamente, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa protrattosi per alcuni anni. Ritenendo che l’attività effettivamente svolta non corrispondesse a quella dedotta nei contratti sottoscritti, e che il rapporto si fosse in realtà atteggiato secondo le modalità tipiche della subordinazione, il lavoratore agiva in giudizio per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la ricostituzione dello stesso e il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte. La decisione dei giudici di merito Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dall’inizio della collaborazione e condannando la società al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni maturate, oltre alle differenze per tredicesima e quattordicesima mensilità. La Corte d’Appello di Roma, investita dei gravami di entrambe le parti, riformava parzialmente la decisione: pur confermando la natura subordinata del rapporto e respingendo l’eccezione di decadenza dall’impugnazione, riteneva applicabile alla fattispecie l’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 per i casi di “conversione” del contratto a tempo determinato, quantificandola in sei mensilità della retribuzione. Applicava inoltre il principio dell’assorbimento, per cui dalle somme dovute al lavoratore andavano detratti tutti gli importi già percepiti nel corso del rapporto, respingendo integralmente la domanda di pagamento delle differenze retributive. La questione giuridica devoluta alla Cassazione Il nodo centrale portato all’attenzione della Suprema Corte riguardava proprio l’applicabilità dell’indennità forfettaria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 al caso in cui un rapporto, nato formalmente come collaborazione a progetto, venga giudizialmente riqualificato come lavoro subordinato ai sensi dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, norma che nel lavoro a progetto disciplina le conseguenze della difformità tra l’attività dedotta in contratto e quella concretamente svolta con modalità subordinate. Si tratta di una questione tutt’altro che teorica: se si applica l’indennità forfettaria, il lavoratore riqualificato come subordinato riceve un risarcimento limitato a un numero massimo di mensilità, indipendentemente dall’entità delle retribuzioni effettivamente maturate; se invece l’indennità non si applica, il lavoratore ha diritto al risarcimento pieno, corrispondente a tutte le retribuzioni maturate durante il rapporto. Il contrasto interpretativo e la soluzione della Corte Nella giurisprudenza di legittimità si erano formati due orientamenti contrapposti. Un primo indirizzo, sul quale si era basata la Corte d’Appello, riteneva che l’espressione “conversione del contratto a tempo determinato” utilizzata dall’art. 32, comma 5, dovesse intendersi in senso ampio, tale da ricomprendere ogni ipotesi di stabilizzazione del rapporto di lavoro, quale che ne fosse la causa, incluse le riqualificazioni disposte ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003. Un secondo orientamento, più restrittivo, limitava l’applicazione dell’indennità forfettaria ai soli casi in cui la trasformazione del rapporto derivasse dalla nullità della clausola di apposizione del termine a un contratto di lavoro già di natura subordinata. La Cassazione, chiamata a comporre il contrasto in pubblica udienza, ha aderito al secondo e più restrittivo orientamento. Il ragionamento della Corte muove da un dato testuale e sistematico: l’art. 32, comma 5, disciplina il fenomeno della “conversione”, che tecnicamente presuppone un contratto di lavoro subordinato affetto da una clausola di durata nulla, sostituita ex lege dal regime del tempo indeterminato secondo il meccanismo dell’art. 1419, secondo comma, del codice civile. Diversa, per natura giuridica, è invece l’ipotesi della riqualificazione ai sensi dell’art. 69, comma 2, che non presuppone alcuna clausola nulla da sostituire, ma consiste in un accertamento giudiziale, condotto sulla base delle concrete modalità di esecuzione della prestazione, volto a far emergere la reale natura subordinata di un rapporto che le parti avevano formalizzato come autonomo. La Corte richiama a sostegno anche la genesi storica della disposizione, nata per fronteggiare il contenzioso di massa relativo ai contratti a termine stipulati da una grande azienda pubblica, e la pronuncia della Corte costituzionale n. 303 del 2011, che nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 aveva già distinto il contratto subordinato con clausola di durata viziata da altre fattispecie di utilizzazione irregolare della collaborazione autonoma, ritenute obiettivamente più gravi. Il principio di diritto La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio: la fattispecie di cui all’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non integra un’ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato rilevante ai fini dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poiché l’accertamento della natura subordinata del rapporto non deriva dalla nullità di una clausola contrattuale sostituita dal regime legale, bensì dalla riqualificazione giudiziale del rapporto operata in ragione delle sue concrete modalità di esecuzione. Ne consegue che alla subordinazione accertata ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 non si applica l’indennità risarcitoria forfettaria dell’art. 32, comma 5, ma il regime risarcitorio ordinario. Sulla base di questo principio la Corte ha accolto il motivo di ricorso proposto dal lavoratore, cassando la sentenza d’appello nella parte relativa al profilo risarcitorio e rinviando la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Ha invece respinto il ricorso incidentale proposto dalla società datrice di lavoro, ritenendo infondata l’eccezione di decadenza dall’azione — richiamando l’orientamento consolidato secondo cui il regime decadenziale dell’art. 32, comma 3, si applica solo in presenza di un esplicito recesso del committente, e non quando il rapporto si estingua per la naturale scadenza del termine — e inammissibile il motivo volto a contestare, sotto la veste della violazione di legge, l’accertamento di merito sulla natura subordinata del rapporto. Le implicazioni pratiche La pronuncia ha una portata concreta rilevante per tutte le situazioni in cui un rapporto di collaborazione, a progetto o coordinata e continuativa, si sia in realtà svolto con le caratteristiche della subordinazione. Per il lavoratore che ottenga in giudizio

Interessi di mora maggiorati: quando si applicano a una condanna al pagamento di una somma di denaro

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23891 del 22 luglio 2026, risolve un contrasto interpretativo e fissa le condizioni per l’applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c.: non conta la fonte del credito, ma il fatto che si tratti di una condanna al pagamento di una somma di denaro Un risparmiatore aveva affidato la gestione dei propri capitali a una società fiduciaria, che in esecuzione del mandato aveva sottoscritto con una compagnia assicurativa un contratto formalmente qualificato come polizza vita ma nella sostanza assimilabile a un investimento finanziario a rischio. Perso oltre la metà del valore investito, il risparmiatore aveva agito per la nullità del contratto e ottenuto, nei primi due gradi di giudizio, la condanna della compagnia alla restituzione del capitale, oltre interessi. Proprio sulla misura di questi interessi si è concentrato uno dei motivi del ricorso in Cassazione: la compagnia sosteneva che il tasso maggiorato previsto dall’art. 1284, quarto comma, c.c. non potesse applicarsi a un’obbligazione restitutoria come quella derivante dalla nullità del contratto, ma solo ai crediti di origine contrattuale rimasti inadempiuti. È su questo specifico motivo che la Cassazione ha colto l’occasione per ricostruire in modo sistematico i presupposti di applicazione della norma. Che cos’è l’interesse maggiorato dell’art. 1284, quarto comma, c.c. La norma, introdotta nel nostro ordinamento per scoraggiare la mora del debitore nel corso del giudizio, prevede che dal momento della proposizione della domanda giudiziale il saggio degli interessi legali venga sostituito da un tasso più elevato, salvo che le parti abbiano diversamente pattuito. Si tratta, in sostanza, di un incentivo economico al pronto adempimento: chi viene condannato al pagamento di una somma di denaro e ritarda l’esecuzione della sentenza, o resiste in giudizio senza fondamento, paga un tasso di interesse più oneroso rispetto a quello ordinario, a partire non dalla sentenza definitiva ma già dalla data in cui la controparte ha introdotto la causa. Il contrasto interpretativo: tre orientamenti a confronto Sull’ambito applicativo della norma la giurisprudenza di legittimità si era divisa in tre indirizzi. Un primo orientamento riteneva che il tasso maggiorato potesse applicarsi soltanto ai crediti c.d. “di valuta”, cioè alle obbligazioni pecuniarie nascenti da un contratto, restando escluse le obbligazioni risarcitorie o restitutorie, qualificate come “di valore”. Un secondo orientamento, più ampio, ne ammetteva l’applicazione a qualunque obbligazione, purché “liquida o di pronta liquidazione”, cioè determinata o facilmente determinabile nel suo ammontare. Un terzo orientamento, infine, riteneva che la norma dovesse applicarsi a qualsiasi obbligazione pecuniaria, indipendentemente dalla sua fonte e dalla sua natura. La Cassazione ha aderito a quest’ultima impostazione, ritenendo superabili gli argomenti posti a fondamento delle tesi restrittive, senza che fosse necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite. Perché la distinzione tra obbligazioni “di valuta” e “di valore” non regge Il primo argomento respinto dalla Corte è quello secondo cui la maggiorazione degli interessi presupporrebbe un’obbligazione pecuniaria originaria, incompatibile con la natura delle obbligazioni risarcitorie, per loro natura “di valore” e bisognose di prova del danno. La Cassazione osserva che questa distinzione, elaborata nel 1923 in un contesto economico e monetario del tutto diverso da quello attuale, confonde lo scopo della obbligazione di interessi con la misura del saggio applicabile: gli interessi, siano essi corrispettivi, moratori o compensativi, svolgono sempre la medesima funzione, quella di remunerare il creditore per l’indisponibilità del proprio denaro, indipendentemente dal titolo per cui quella somma sia dovuta. Non vi è alcuna ragione, quindi, per limitare l’applicazione della norma alle sole obbligazioni di origine contrattuale. L’inciso “se le parti non ne hanno determinato la misura”: un’eccezione, non un limite Un secondo argomento restrittivo faceva leva sulla lettera della norma, che condiziona l’applicazione del tasso maggiorato al fatto che “le parti non ne abbiano determinato la misura”: secondo questa lettura, il riferimento a un accordo tra le parti presupporrebbe necessariamente un rapporto contrattuale. La Cassazione smonta questo argomento sul piano della logica formale: quell’inciso individua il presupposto di un’eccezione alla regola generale — l’eventuale patto sugli interessi, che esclude l’applicazione del tasso maggiorato — e non il presupposto della regola stessa. Nulla vieta, del resto, che anche il creditore di un’obbligazione non contrattuale, ad esempio il danneggiato da un fatto illecito o l’accipiens di un pagamento indebito, concordi con il debitore un tasso di interesse convenzionale, ad esempio in occasione di una dilazione di pagamento. Perché non basta che il credito sia “liquido o di pronta liquidazione” La Cassazione respinge anche l’orientamento intermedio, che condizionava l’applicazione della norma alla liquidità del credito. Questo criterio, osserva la Corte, genera incertezza applicativa, perché non è raro che proprio la liquidità del credito sia oggetto di contestazione tra le parti; inoltre, finirebbe per limitare la portata dell’art. 1219, secondo comma, n. 1, c.c., che fa decorrere gli effetti della mora anche per i crediti illiquidi derivanti da fatto illecito. Da oltre quarant’anni, ricorda la Corte, la giurisprudenza riconosce che l’obbligazione risarcitoria, pur illiquida per definizione, produce interessi compensativi: sarebbe incoerente ammettere questa conseguenza e negare, al tempo stesso, l’applicazione del tasso maggiorato una volta introdotta la domanda giudiziale. Il principio di diritto e le condizioni effettive di applicazione Al termine di questo percorso argomentativo la Cassazione fissa il principio di diritto: l’art. 1284, quarto comma, c.c. si applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio. Le condizioni per la sua applicazione risultano quindi ridotte a due sole circostanze: che si tratti di una condanna al pagamento di una somma di denaro, a prescindere dal titolo — contrattuale, risarcitorio, restitutorio o da arricchimento senza causa — e che le parti non abbiano diversamente pattuito la misura degli interessi. Non rilevano, invece, né la natura liquida o illiquida del credito al momento della domanda, né la qualificazione dell’obbligazione come “di valuta” o “di valore”. Il tasso maggiorato decorre dal momento della proposizione della domanda giudiziale e non richiede, a differenza degli interessi risarcitori ordinari, una prova specifica del danno da ritardato pagamento, trattandosi di una misura forfettaria stabilita direttamente dalla legge. Le implicazioni pratiche La portata

Due madri, un figlio, una provetta: quando la fecondazione è omologa la verità genetica non basta a cancellare lo status di genitore

La Cassazione riscrive i confini tra procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa nelle coppie omoaffettive, imponendo ai giudici di merito un accertamento concreto sull’interesse del minore La storia che la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, è stata chiamata a dirimere con la sentenza identificata dal numero di raccolta generale 24427/2026 muove da una relazione sentimentale nata nel 2009 tra due donne, sfociata in un’unione civile costituita nell’agosto 2016. La coppia aveva tentato, senza esito, diversi percorsi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in Spagna. Nel 2014 una delle due donne si è rivolta a un centro specializzato per una procreazione medicalmente assistita di tipo omologo, realizzata insieme a un donatore di gameti, nipote della compagna. Nel 2016 nasce la minore, riconosciuta alla nascita dalla sola madre biologica; due anni dopo, nel 2018, la bambina viene riconosciuta anche dalla partner, con il consenso della madre biologica, dando così luogo a un atto di nascita che indicava entrambe le donne come genitori. La convivenza tra la madre sociale e la minore si è protratta per circa tre anni e mezzo, fino all’estate del 2019, quando la madre sociale è stata allontanata dalla casa familiare in conseguenza di un procedimento penale, poi archiviato con esito favorevole per lei. Da quel momento i rapporti tra la minore e la madre sociale si sono interrotti, per decisione unilaterale della madre biologica. Successivamente, la nonna materna della bambina ha proposto impugnazione per difetto di veridicità dell’atto di nascita, sostenendo che la procedura non fosse in realtà riconducibile a una procreazione eterologa condivisa, bensì a una procreazione omologa in cui il ruolo del donatore di gameti sarebbe stato meramente biologico e occasionale. La madre biologica ha aderito, sin dal primo grado, alla domanda della propria madre. Il percorso nei gradi di merito Il Tribunale ha accolto l’impugnazione, ritenendo non veritiero l’atto di nascita e giudicando la convivenza tra la madre sociale e la minore, limitata a poco più di un anno dal riconoscimento, insufficiente a consolidare una condizione identitaria tale da giustificare la conservazione dello status filiale. La Corte d’Appello di Palermo, investita del gravame proposto dalla madre sociale, ha invece riformato la decisione, valorizzando la lunga relazione della coppia, la comune volontà di diventare genitrici e il ruolo marginale del donatore di gameti, di fatto assimilato a quello di un partecipante a un progetto eterologo. Su questa base la Corte territoriale ha applicato per analogia l’art. 8 della legge n. 40 del 2004, in tema di continuità dello status di figlio nato da procreazione eterologa, e i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non consente il riconoscimento, fin dalla nascita, dello status di figlio nei confronti della madre intenzionale in coppie femminili che abbiano fatto ricorso all’estero alla fecondazione eterologa. Il quadro normativo: la differenza, non solo terminologica, tra PMA omologa ed eterologa Il nodo giuridico della vicenda ruota interamente attorno alla distinzione tra procreazione medicalmente assistita omologa, in cui i gameti utilizzati appartengono ai due membri della coppia richiedente, e procreazione eterologa, in cui almeno uno dei gameti proviene da un donatore esterno. Gli articoli 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 disciplinano gli effetti di questa seconda ipotesi, stabilendo che il consenso prestato alla fecondazione eterologa comporta l’assunzione piena e irrevocabile della responsabilità genitoriale in capo a chi lo ha prestato, mentre il donatore di gameti resta estraneo a qualunque relazione giuridica con il nato. È proprio su questa cornice normativa che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68 del 2025, ha innestato il riconoscimento dello status di figlio in favore della madre intenzionale, quando la coppia omoaffettiva abbia condiviso, con consenso informato, un autentico progetto generativo eterologo praticato all’estero. Il punto controverso, nel caso in esame, è che la procedura clinica che ha condotto alla nascita della minore non era eterologa, bensì omologa: il gamete maschile non proveniva da un donatore anonimo estraneo al processo, ma da un soggetto individuato, il cui consenso alla procedura risultava peraltro fortemente contestato e oggetto di separata valutazione in sede penale. La Cassazione ha dunque dovuto stabilire se i principi elaborati per la fecondazione eterologa fossero automaticamente estensibili a una fattispecie strutturalmente diversa. La decisione della Cassazione: l’interesse del minore come criterio guida, non la qualificazione tecnica della procedura Il Collegio, esaminando congiuntamente i tre motivi di ricorso, ha ritenuto che la Corte d’Appello di Palermo abbia errato nel qualificare come eterologa una procedura che, per fatti pacifici tra le parti, era di tipo omologo, e nell’applicare quindi in modo diretto l’art. 8 della legge n. 40 del 2004. La Cassazione ha inoltre ricordato che, secondo l’orientamento consolidato della Corte Costituzionale (sentenze n. 162 del 2014, n. 272 del 2017 e n. 127 del 2020), la fecondazione eterologa è per di più riservata, nel sistema vigente, alla coppia eterosessuale. Ciò tuttavia non significa che la verità genetica riacquisti automaticamente un ruolo prevalente. La Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza e in quella costituzionale: l’art. 263 del codice civile non stabilisce alcun automatismo tra il difetto di veridicità dell’atto di nascita e la caducazione dello status genitoriale. Il giudice dell’impugnazione è tenuto a un accertamento che non si arresta alla dicotomia vero/falso, ma effettua un bilanciamento concreto tra l’interesse a far valere la verità biologica e l’interesse del minore alla conservazione dello status acquisito, tenendo conto della durata della convivenza, delle modalità del concepimento, della radicalizzazione del rapporto di accudimento nei primi anni di vita e dell’incidenza di questi fattori sull’identità del minore stesso. Applicando questi criteri al caso concreto, la Cassazione ha cassato la sentenza di appello con rinvio, affidando alla Corte territoriale il compito di condurre un accertamento in concreto, sinora omesso, sulla natura della relazione genitoriale intercorsa tra la minore e la madre sociale nei tre anni e mezzo di convivenza, e sulle ragioni dell’interruzione dei contatti verificatasi dopo l’allontanamento della madre sociale dalla casa familiare. Le implicazioni

Il Corno e la Strega

Quello che l’argilla di Rossella Mazzitelli sussurra a chi è avvocato In collaborazione con la critica d’arte Daniela Piesco Due opere, un destino comune: quando l’arte racconta il mestiere della tutela Nelle mani di Rossella Mazzitelli l’argilla non si piega, si racconta. È questa la prima cosa che colpisce di fronte a “Il corno e la strega”, l’opera che lo studio ospita e che, a ben guardare, ha molto da dire a chi ogni giorno esercita la professione forense. L’artista prende il corno portafortuna, simbolo che i sanniti conoscono da sempre e che ancora oggi si porta al collo o si appende sulle porte, e lo riconduce alla sua origine più antica: la strega di Benevento. Non la caricatura da cartolina, non il folklore consumato dal turismo, ma la figura vera, quella che abita il confine tra il mondo visibile e ciò che gli sta accanto, quella che ha attraversato la paura prima di poter portare fortuna. Due corni emergono da un volto che non sorride e non spaventa: si limita a osservare. Uno, rosso, brucia. L’altro, dorato, benedice. Opere separate, insegna il titolo, ma destino comune. Chi lavora nel diritto riconosce in questa immagine qualcosa di familiare. La materia grezza con cui si confronta l’avvocato, siano fatti narrati da un cliente o disposizioni normative da interpretare, non obbedisce a un’applicazione meccanica: dialoga, richiede ascolto, restituisce senso solo a chi sa attendere che il ragionamento, come il fuoco sull’argilla, riveli ciò che l’intuizione aveva solo percepito. È il metodo stesso dell’ermeneutica giuridica, quello che prima di sussumere un fatto in una norma pretende di comprenderlo nella sua interezza, senza forzature. La fretta interpretativa produce oggetti fragili quanto un vaso mal cotto: apparentemente solidi, destinati a incrinarsi alla prima sollecitazione. La strega come figura di confine e la funzione dell’avvocatura C’è poi la figura della strega, e qui il parallelo con la professione forense si fa più diretto. La strega di Benevento, nella lettura che ne dà Mazzitelli, non è un soggetto da temere ma un soggetto che ha attraversato la paura per giungere dall’altra parte, dove risiede la protezione. È esattamente la funzione che il nostro ordinamento affida a chi assiste le parti in conflitto, e in particolare a chi pratica la mediazione: non l’eliminazione dello scontro, ma il suo attraversamento consapevole, fino a un punto in cui la contrapposizione si trasforma in composizione. L’avvocato mediatore, come la figura raffigurata nell’opera, sta sulla soglia tra due mondi, quello del conflitto irrisolto e quello dell’accordo possibile, e il suo valore si misura proprio nella capacità di reggere quella soglia senza fuggirla. Il decreto legislativo n. 28 del 2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale, non chiede diversamente: chiede a chi la esercita di condurre le parti oltre la paura del conflitto verso una soluzione che le protegga entrambe, non verso la vittoria dell’una sull’altra. Anche la duplicità dei due corni, quello che brucia e quello che benedice, si presta a una lettura che chi fa il nostro mestiere conosce bene. Il diritto porta in sé la stessa ambivalenza: una funzione sanzionatoria, che può scottare chi la subisce, e una funzione di tutela, che protegge chi ne ha bisogno. Sono facce della stessa medaglia normativa, così come i due corni nascono dallo stesso volto. Un buon avvocato non ignora mai questa doppiezza: sa che la norma che oggi difende un interesse domani può doverne limitare un altro, e che il compito della tutela non consiste nel negare questa tensione ma nel governarla con equilibrio. Memoria millenaria e fragilità umana: la stessa vocazione del diritto L’opera racconta anche una doppia memoria, quella geologica e millenaria della terra e quella umana e fragilissima di chi la lavora. È la stessa dialettica che attraversa ogni sistema giuridico maturo. Il diritto affonda le proprie radici in una tradizione che si misura in secoli, spesso in millenni: gli istituti che oggi applichiamo portano dentro di sé stratificazioni che risalgono al diritto romano, alla prassi medievale, alle grandi codificazioni ottocentesche. Eppure questa continuità millenaria non serve a se stessa: serve a proteggere l’interesse umano, per sua natura fragile e contingente, che si presenta oggi allo sportello di uno studio legale. Un contratto, una successione, una separazione, una crisi d’impresa sono sempre vicende profondamente umane, che la tradizione giuridica ha il compito di accogliere senza schiacciarle sotto il peso della propria antichità. Mazzitelli opera nella tradizione come si opera in una lingua madre: senza citarla, parlandola. È forse la definizione più precisa che si possa dare del buon giurista. Chi cita la giurisprudenza senza averla compresa, chi richiama la norma senza averne colto la ratio, lavora in una lingua straniera appresa sui manuali. Chi invece ha interiorizzato il metodo, la struttura argomentativa, il rispetto per il precedente e insieme la capacità di distinguerlo quando il caso lo richiede, parla il diritto come lingua propria, senza bisogno di esibirne costantemente le fonti. Un’arte che interroga la professione Ospitare quest’opera nei nostri spazi non è un gesto decorativo. È un modo per tenere davanti agli occhi, ogni giorno, ciò che la pratica forense rischia di dimenticare quando si riduce a procedura: che dietro ogni fascicolo c’è una materia grezza da ascoltare, un confine da attraversare senza scorciatoie e una tradizione da abitare con la stessa naturalezza con cui si abita una lingua madre. Chi desidera vedere l’opera dal vivo o approfondire il percorso artistico di Rossella Mazzitelli può contattare lo studio: continueremo a raccontare, in questo spazio, il dialogo tra arte e diritto che anima la nostra sede.

Riduzione del canone di locazione: se l’accordo non ha data certa, il Fisco può ignorarlo

La Cassazione ribadisce che l’Amministrazione finanziaria è “terzo” rispetto alla scrittura privata non registrata tempestivamente La gestione del patrimonio familiare rappresenta una delle sfide più complesse e delicate per le famiglie italiane, particolarmente quando questo patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili. Secondo i dati Istat-Bankitalia, oltre la mUna contribuente aveva concordato con il proprio conduttore, con scrittura privata datata 2 dicembre 2013, una riduzione del canone di locazione. L’accordo, tuttavia, veniva registrato soltanto il 27 ottobre 2014, quasi undici mesi dopo la data indicata nel documento. L’Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, non riconosceva rilevanza fiscale alla riduzione per i primi dieci mesi dell’anno, rideterminando di conseguenza il reddito fondiario dichiarato e recuperando a tassazione la differenza tra il canone originario e quello ridotto. La contribuente impugnava l’accertamento e otteneva ragione in primo grado. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia riformava la decisione, ritenendo che, in assenza di una data certa opponibile al Fisco anteriore alla registrazione, la riduzione del canone non potesse produrre effetti retroattivi.età della ricchezza delle famiglie italiane è rappresentata da asset illiquidi, con gli immobili che costituiscono la componente predominante. Nonostante l’importanza economica e affettiva di questi beni, molte famiglie continuano ad adottare approcci tradizionali che, pur consolidati nel tempo, potrebbero non essere più adeguati alle esigenze di un contesto normativo e fiscale in continua evoluzione. Il caso è approdato in Cassazione, che con l’ordinanza n. 21394/2026 (Sez. V, depositata il 23 giugno 2026) ha confermato integralmente l’impostazione del giudice d’appello, rigettando il ricorso della contribuente. Il principio di diritto: l’Amministrazione finanziaria come “terzo” ai sensi dell’art. 2704 c.c. Il cuore della decisione ruota attorno a una distinzione che l’articolo intende chiarire, perché spesso generatrice di equivoci tra i contribuenti: un conto è l’obbligo di registrazione dell’accordo di riduzione del canone, un altro è l’opponibilità di quell’accordo al Fisco. Sul primo punto, la Cassazione non si discosta da un orientamento consolidato: la scrittura privata con cui le parti di un contratto di locazione riducono il canone non è soggetta a un autonomo obbligo fiscale di registrazione, e la mancata registrazione non ne determina l’invalidità o l’inefficacia tra le parti. Sul secondo punto, però, entra in gioco l’art. 2704 c.c., norma che disciplina la data certa delle scritture private non autenticate. Secondo tale disposizione, la data di una scrittura privata non è opponibile ai terzi se non dal giorno in cui il documento è stato registrato, salvo che la parte interessata dimostri l’anteriorità della formazione dell’atto con fatti che ne stabiliscano la data in modo altrettanto certo. La Corte ribadisce, richiamando propri precedenti (Cass., Sez. V, n. 15352/2021; Cass., Sez. V, n. 746/2024; Cass., Sez. V, ordinanza n. 10870/2025), che ai fini tributari l’Amministrazione finanziaria rientra a pieno titolo nel concetto di “terzo” previsto dall’art. 2704 c.c., in quanto titolare di un autonomo diritto di imposizione che può essere pregiudicato dall’accordo intervenuto tra le parti del rapporto locatizio. Ne discende che, senza una data certa opponibile, il Fisco può legittimamente considerare vigente il canone originario fino al momento in cui la certezza della data viene acquisita. Le cautele da adottare quando si concorda un abbattimento del canone È qui che la pronuncia offre l’indicazione più utile sul piano pratico, ed è il punto su cui questo studio ritiene opportuno richiamare l’attenzione di proprietari e conduttori. La Cassazione conferma che la data certa dell’accordo di riduzione può essere dimostrata anche con mezzi diversi dalla registrazione, purché si tratti di fatti dotati di un carattere oggettivo, estranei alla disponibilità delle parti e idonei a fissare con certezza il momento di formazione del documento. Tra questi rientrano, secondo la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza (Cass., Sez. V, n. 7644/2022; Cass., Sez. V, n. 20813/2021; Cass., Sez. V, n. 7753/2024; Cass., Sez. V, n. 21446/2023), comportamenti concludenti delle parti e documentazione bancaria che attesti l’effettivo pagamento dei canoni ridotti fin dalla data dichiarata. Nel caso deciso, tuttavia, la contribuente si era limitata a invocare l’esistenza della scrittura privata non autenticata, senza offrire alcun elemento ulteriore idoneo a retrodatarne con certezza la formazione. Ed è proprio questa carenza probatoria, accertata in fatto dal giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, ad aver determinato il rigetto del ricorso. Chi intende ridurre il canone di locazione dovrebbe quindi considerare, fin dal momento dell’accordo, alcune cautele elementari ma spesso trascurate. La registrazione tempestiva della scrittura privata resta lo strumento più sicuro e lineare per attribuire data certa all’atto, evitando qualunque contestazione successiva. In alternativa, o a supporto della registrazione tardiva, è opportuno documentare puntualmente i pagamenti del canone ridotto attraverso bonifici bancari che riportino causali chiare e coerenti con l’importo pattuito, così da costituire un riscontro oggettivo ed esterno alla volontà delle parti. È inoltre consigliabile evitare che l’accordo resti confinato a una mera intesa verbale o a una scrittura conservata senza alcun riscontro temporale verificabile da soggetti terzi. Implicazioni pratiche per proprietari, conduttori e professionisti Per i proprietari immobiliari, la pronuncia significa che un accordo di riduzione del canone, per quanto pienamente valido tra le parti, rischia di restare inopponibile al Fisco per l’intero periodo antecedente alla data certa, con conseguente recupero a tassazione del canone “pieno” anche per mensilità in cui, di fatto, è stato incassato un importo inferiore. Per i conduttori, la vicenda ricorda che la tutela della propria posizione contrattuale non si esaurisce nella sottoscrizione dell’accordo, ma richiede attenzione anche agli aspetti formali che ne garantiscono l’efficacia nei confronti dei terzi, Fisco compreso. Per i professionisti che assistono le parti in questo tipo di operazioni, la sentenza costituisce un’occasione per rafforzare la prassi di consigliare sempre la registrazione contestuale o comunque tempestiva degli accordi modificativi del canone, riservando la prova per fatti concludenti ai soli casi in cui la registrazione tempestiva non sia stata possibile. In conclusione L’ordinanza n. 21394/2026 della Cassazione conferma un principio che, pur non essendo nuovo, continua a generare contenzioso: la libertà delle parti di ridurre il canone di locazione

Negoziazione assistita ordinata dal giudice: l’invito va notificato all’avvocato, non alla parte

Un errore di notifica può travolgere l’intero giudizio: lo dice il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Tutto parte da una controversia patrimoniale non insolita nella prassi forense: un creditore procede a un’offerta reale per estinguere un debito derivante da una precedente sentenza di condanna, ottiene il deposito della somma presso un istituto di credito e chiede la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta a garanzia del credito originario. Ne nasce però un contenzioso ulteriore, perché la parte che ha effettuato l’offerta pretende anche il rimborso delle spese sostenute per l’intera procedura – trascrizione della sentenza, preavviso di deposito, deposito giudiziario, notifica – oltre alla rifusione delle spese legali. La controparte si costituisce e contesta integralmente la pretesa. Il giudizio, incardinato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, viene istruito, rinviato più volte e infine assegnato a un nuovo giudice, che alla prima udienza utile lo riserva in decisione concedendo i termini di legge per gli scritti conclusionali. La negoziazione assistita ordinata dal giudice Nel corso dell’istruttoria emerge un dato procedurale destinato a rivelarsi decisivo. Il giudice designato dispone, con ordinanza, che le parti attivino la procedura di negoziazione assistita entro un termine di quindici giorni. Si tratta di uno strumento di risoluzione alternativa della controversia disciplinato dal D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, il cui art. 3 impone, per le domande di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, di tentare preventivamente questa forma di composizione stragiudiziale prima di poter proseguire il giudizio, a pena di improcedibilità della domanda. Nel caso di specie l’onere non era stato assolto prima dell’introduzione della causa, ma il giudice, anziché dichiarare immediatamente l’improcedibilità, aveva concesso alle parti la possibilità di sanare la situazione disponendo l’attivazione della negoziazione in corso di giudizio. L’errore nella notifica dell’invito: alla parte anziché al difensore È qui che la vicenda assume il suo reale interesse pratico. In esecuzione dell’ordinanza, l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita viene trasmesso direttamente alla controparte, e non al suo procuratore costituito. Il convenuto eccepisce l’invalidità di questa modalità di notifica e, di conseguenza, l’improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento della procedura. Il Tribunale accoglie l’eccezione. Il ragionamento seguito muove da una premessa chiara: quando la negoziazione assistita viene disposta dal giudice nel corso di un processo già pendente, essa non costituisce un procedimento autonomo e distinto, bensì si inserisce come una parentesi endoprocessuale all’interno del giudizio in corso. Da questa qualificazione discende l’applicazione della regola generale dettata dall’art. 170, primo comma, c.p.c., secondo cui, una volta avvenuta la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni relative a quel processo devono essere effettuate al procuratore costituito, e non direttamente alla parte personalmente. Il Tribunale richiama, a sostegno di questa lettura, precedenti di merito del Tribunale di Roma (nn. 10294/2022 e 1797/2023), segnalando quindi un orientamento già emerso in giurisprudenza di merito, sebbene non risultino, allo stato, pronunce della Cassazione specificamente dedicate a questo profilo: chi intenda verificare l’esistenza di eventuali arresti di legittimità sul punto può consultare la banca dati ufficiale della Corte di Cassazione. Poiché l’unico soggetto tecnicamente legittimato a ricevere l’atto e a interloquire con l’assistito, una volta costituita la difesa tecnica, è il difensore, l’invito notificato personalmente alla parte viene considerato tamquam non esset ai fini del corretto adempimento dell’onere procedurale. La domanda viene dunque dichiarata improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della questione. Il principio affermato dal Tribunale La pronuncia, iscritta al n. 9519 del Ruolo Generale dell’anno 2022, consente di fissare un principio di ordine pratico ma di rilevanza tutt’altro che marginale: la negoziazione assistita disposta dal giudice in pendenza di causa non sfugge alle regole ordinarie sulle notificazioni processuali. Non si tratta di un procedimento parallelo e autonomo rispetto al giudizio, bensì di una fase che si innesta all’interno di esso, con la conseguenza che l’invito alla procedura segue le stesse regole di notifica di qualsiasi altro atto del processo pendente. Chi ha già nominato un difensore e lo ha costituito in giudizio non può quindi essere destinatario diretto dell’invito: è al procuratore che l’atto deve pervenire. Le conseguenze pratiche per professionisti e parti assistite Per gli avvocati, la pronuncia offre un’indicazione operativa che merita di essere annotata con attenzione: ogni volta che un’ordinanza giudiziale dispone l’attivazione della negoziazione assistita in un giudizio già pendente, l’invito alla controparte costituita va indirizzato esclusivamente al suo procuratore, mai alla parte personalmente, pena il rischio – non teorico, come dimostra il caso – di vedere dichiarata l’improcedibilità della propria domanda per un vizio procedurale del tutto evitabile. Per i clienti e per le parti in causa, la vicenda ricorda quanto la fase esecutiva di un’ordinanza giudiziale, per quanto marginale possa apparire rispetto al merito della controversia, richieda un controllo tecnico rigoroso: un errore di notifica, apparentemente formale, può travolgere anni di contenzioso e imporre la ripresentazione della domanda, con conseguente allungamento dei tempi e duplicazione dei costi. Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia di negoziazione assistita e di procedure di risoluzione alternativa delle controversie: per una valutazione della corretta gestione degli adempimenti procedurali nel vostro specifico caso, il nostro team resta a disposizione per una consulenza dedicata.

Il patrocinio a spese dello Stato e l’indennità di accompagnamento: quando un sussidio assistenziale non è reddito

Una vicenda che nasce da un controllo dell’Agenzia delle Entrate Una persona invalida totale, titolare dal 2013 di un’indennità di accompagnamento di 551,53 euro mensili, era stata ammessa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente al patrocinio a spese dello Stato. Un successivo controllo disposto dal giudice ed eseguito dall’Agenzia delle Entrate aveva però fatto emergere, sommando l’indennità alla pensione percepita, un reddito complessivo superiore alla soglia di legge, all’epoca fissata a 13.659,64 euro. Su questa base il Tribunale competente aveva revocato l’ammissione al beneficio. La persona interessata ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 115/2002 e dell’art. 15 del d.lgs. 150/2011, sostenendo che l’indennità di accompagnamento non dovesse rientrare nel calcolo: senza di essa, il reddito rilevante si fermava a 9.514,67 euro, ampiamente al di sotto del limite. Il Tribunale di Grosseto, con il provvedimento reso nel procedimento RG 515/2026, ha accolto l’opposizione. La vicenda, nella sua linearità, restituisce con chiarezza un equivoco che da tempo attraversa la giurisprudenza di merito in materia di gratuito patrocinio: che cosa significhi davvero “reddito” ai fini dell’ammissione al beneficio. Il nodo interpretativo: redditi esenti e natura effettivamente reddituale L’art. 76, comma 1, del d.P.R. 115/2002 subordina l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla titolarità di un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore alla soglia periodicamente aggiornata dal Ministero della Giustizia. Il comma 3 della medesima disposizione aggiunge però che, ai fini della determinazione di quel limite, si tiene conto anche dei redditi esenti dall’imposta sulle persone fisiche o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. È proprio questa seconda previsione a generare il fraintendimento più diffuso nelle aule di giustizia: molti giudici di merito, leggendo il comma 3, hanno ritenuto che qualunque entrata esente da imposta dovesse comunque confluire nel calcolo, trattando la nozione di reddito ai fini del gratuito patrocinio come sostanzialmente sovrapponibile a quella tributaria, sia pure allargata alle esenzioni. La Corte di Cassazione ha invece più volte chiarito, come ricordato dal Tribunale di Grosseto, che il criterio distintivo non è la natura imponibile, esente o soggetta a ritenuta della somma, bensì la sua natura effettivamente reddituale. Concorrono al reddito rilevante le somme percepite a titolo risarcitorio quando sono destinate a reintegrare un danno consistito nella mancata percezione di redditi; non vi concorrono, viceversa, le somme che ristorano un pregiudizio di diversa natura, come un sussidio assistenziale. La soluzione del Tribunale di Grosseto Applicando questo criterio, il Tribunale ha ritenuto che l’indennità di accompagnamento per invalidità totale non rientri nella nozione di reddito di cui all’art. 76 del d.P.R. 115/2002, richiamando in tal senso l’orientamento espresso dalla Cassazione con le sentenze n. 26302 del 2018 e n. 24842 del 2015, entrambe relative proprio alla natura di sussidio destinato a fronteggiare gli oneri indispensabili di assistenza della persona disabile, e con la sentenza n. 27234 del 2020, che ha ribadito la medesima distinzione tra entrate propriamente reddituali e prestazioni di sostegno. Il Tribunale ha inoltre richiamato la sentenza n. 28810 del 2023, secondo cui la valutazione del reddito rilevante ai fini del beneficio deve seguire criteri differenti da quelli tributari, proprio perché risponde a una ratio diversa, quella di assicurare l’accesso alla giustizia a chi non dispone di mezzi economici adeguati. Sulla base di questi principi, il giudice ha escluso l’indennità dal computo, accertato che il reddito residuo si collocava sotto soglia, e ha riformato il provvedimento di revoca, ammettendo la parte opponente al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in questione. Un orientamento non ancora consolidato Il provvedimento merita di essere segnalato anche per l’onestà con cui affronta lo stato dell’arte giurisprudenziale. Il Tribunale dà infatti atto dell’esistenza di indirizzi di segno opposto, più risalenti, secondo cui la determinazione del reddito dovrebbe tenere conto anche delle somme esenti da imposta indipendentemente dalla loro funzione, orientamento riconducibile alle pronunce n. 45159 del 2005 e n. 25194 del 2011. Pur dando conto di questo contrasto, il giudice ha ritenuto di aderire all’indirizzo più recente, definendolo espressamente non ancora consolidato ma maggiormente coerente con una lettura costituzionalmente orientata della norma, capace di distinguere tra chi percepisce redditi che incidono realmente sulla propria condizione patrimoniale e chi riceve somme prive di quella funzione. È un passaggio importante per chi opera nel settore: segnala che la questione, lungi dall’essere definitivamente risolta, resta esposta a letture difformi da parte dei diversi uffici giudiziari, e che l’esito di un’opposizione può ancora dipendere, in concreto, dall’orientamento cui il singolo giudice sceglie di aderire. Le implicazioni pratiche per chi assiste persone con disabilità Per i professionisti che assistono persone con invalidità e per gli stessi interessati, la vicenda offre indicazioni operative precise. Quando un ente previdenziale o l’Agenzia delle Entrate segnala il superamento della soglia reddituale includendo indennità di accompagnamento, assegni di invalidità o altre prestazioni a finalità assistenziale, non è affatto scontato che il calcolo sia corretto: occorre verificare, caso per caso, se la somma percepita abbia davvero natura sostitutiva di un reddito mancato oppure risponda a una funzione di sostegno a spese indispensabili legate alla disabilità. Nel secondo caso, l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. 115/2002 resta uno strumento efficace, purché supportata da una ricostruzione puntuale della natura dell’emolumento e dalla giurisprudenza di legittimità più recente. Va infine segnalato un ulteriore profilo tecnico emerso dalla decisione: il giudice dell’opposizione contro la revoca dell’ammissione non può, nella stessa sede, liquidare i compensi del difensore, poiché quest’ultimo è titolare di un’autonoma legittimazione a tutela di un proprio diritto patrimoniale, da far valere nelle forme distinte previste dall’art. 83, comma 2, del medesimo decreto, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 14177 del 2025. In conclusione La decisione del Tribunale di Grosseto conferma un principio ormai sostenuto da una parte significativa, ma non unanime, della giurisprudenza di legittimità: la nozione di reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato non coincide con quella tributaria, e le prestazioni assistenziali destinate a compensare gli oneri della disabilità non devono trasformarsi in un ostacolo all’accesso alla giustizia. Resta tuttavia un tema delicato,