CORTE COSTITUZIONALE: AI FIGLI ENTRAMBI I COGNOMI DEI GENITORI

Tempo di lettura: 2 minuti Sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente ai figli il solo cognome del padre. Ha deciso così la Corte Costituzionale all’esito di una attesa camera di consiglio, al termine della quale, secondo una prassi diffusa sui temi di maggior interesse sociale, è stato diramato un comunicato stampa che anticipa la portata della sentenza, che verrà depositata prossimamente. A richiedere l’intervento era stato il Tribunale di Bolzano, che aveva sollevato la questione di incostituzionalità delle disposizioni di legge che non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre, e che, quando non v’è accordo tra i genitori, obbligano ad attribuire il solo cognome del padre, invece di quello di entrambi i genitori. La Corte, per come si legge nel comunicato stampa, ha abrogato le disposizioni di legge per il loro contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Secondo i giudici delle leggi le norme cancellate attuavano una discriminazione intollerabile, lesiva dell’identità del figlio, in ragione di principi e convinzioni sociali da tempo superati e non coincidenti con i valori fondamentali dello Stato Italiano e dell’Unione Europea. Nel rispetto dell’eguaglianza tra i genitori, ed in piena tutela degli interessi della prole, il nuovo principio che scaturisce dalla abrogazione delle norme oggetto della sentenza consentirà ad entrambi i genitori di condividere la scelta sul cognome del figlio, quale elemento fondamentale della sua identità personale. Il figlio potrà assumere il cognome di entrambi i genitori, secondo l’ordine da loro convenuto, o il solo cognome – paterno o materno – scelto sempre di comune accordo. In caso di mancanza di un qualsiasi accordo, potrà essere sempre interpellato un giudice civile per l’assunzione delle decisioni sul cognome da attribuire. La regola andrà applicata a tutti i figli, a prescindere dalla loro nascita nel matrimonio o fuori dal matrimonio, e naturalmente anche ai figli adottivi.

INCIDENTE CON UN CINGHIALE: CHI PAGA I DANNI ?

Tempo di lettura: 2 minuti Il continuo e massiccio incremento della popolazione dei cinghiali ha determinato il corrispondente aumento dei casi di incidenti stradali causati proprio dalla irruzione degli animali selvatici sulla sede stradale. L’aumentata incidenza dei sinistri ha prodotto, a sua volta, la crescita esponenziale del numero dei contenziosi giudiziari promossi dai proprietari dei veicoli danneggiati nello scontro per ottenere il conseguente risarcimento. Una delle questioni processuali più rilevanti, in questi contenziosi, per la corretta proposizione delle azioni giudiziarie, è quella della individuazione del soggetto tenuto al pagamento dei danni, posto che il pregiudizio patrimoniale causato da un animale selvatico deve essere pur sempre correlato ad un obbligo – non adempiuto – di custodia di questi. Gli enti pubblici coinvolti nella individuazione dell’ente responsabile dei danni sono le province e le regioni, e con la recente ordinanza n. 12912 del 13 aprile 2022 (pubblicata il 22 aprile 2022) la Corte di Cassazione ha avuto modo di fare chiarezza sulla questione. La decisione è stata provocata dal ricorso 6in sede di legittimità della Regione Abruzzo, condannata in entrambi i gradi di merito al risarcimento dei danni subiti da un’automobilista nello scontro della sua vettura con un cinghiale selvatico. La regione aveva impugnato la sentenza di appello, deducendo che la funzione del controllo della fauna selvatica era stata affidata con legge regionale alla provincia, nei cui soli confronti la danneggiata avrebbe dovuto rivolgere la domanda risarcitoria. Di differente avviso si è mostrata però la Suprema Corte, la quale ha invece precisato che, in linea con il suo indirizzo più recente, nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti. Per i giudici di legittimità la Regione può però rivalersi sempre (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concretospettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

LA COMMESSA OFFENDE IL CLIENTE: PUO’ ESSERE LICENZIATA?

Tempo di lettura: 2 minuti E’ il 23 dicembre, e nel centro commerciale c’è ressa per gli acquisti dei regali natalizi. Uno dei negozi più affollati è quello degli articoli elettronici, in cui un cliente ha la sfortuna di rivolgersi ad una commessa particolarmente stressata. In breve tempo lei perde il controllo, e si rivolge all’avventore in modo grevemente scortese, con un’espressione volgare. Il cliente allora, irritato dall’insolenza della lavoratrice, decide di lasciare l’esercizio senza aver completato l’acquisto. La direzione del negozio, venuta a conoscenza dell’episodio, commina così alla dipendente la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa. Il provvedimento espulsivo viene però impugnato dalla lavoratrice, e la Corte di Appello di Brescia accoglie il ricorso annullando il licenziamento. Ma la società datrice di lavoro propone ricorso innanzi la Corte di Cassazione sostenendo la adeguatezza della sanzione disciplinare rispetto alla gravità del comportamento contestato sul piano oggettivo, dal momento che un addetto alle vendite ha l’obbligo di instaurare con la clientela una relazione secondo uno standard di cortesia superiore a quello ordinario. Di segno opposto la tesi sostenuta dalla lavoratrice, secondo cui doveva essere considerato il suo comportamento pregresso, sempre corretto ed ossequioso, sicché l’episodio dell’espressione offensiva utilizzata non poteva essere ritenuto grave, tenuto anche conto del fatto che esso era rimasto isolato, e che non era stato notato dagli altri compratori presenti presso il punto vendita o dai colleghi.I giudici della Cassazione, esaminata la vicenda, con la sentenza n. 13774 del 2 maggio 2022, hanno respinto il ricorso della datrice di lavoro, annullando definitivamente il licenziamento comminato alla commessa. Secondo la Corte, tenendo conto delle disposizioni del contratto collettivo di settore, la violazione dalla lavoratrice dell’obbligo di usare modi cortesi col pubblico non poteva essere qualificata, nel contesto del fatto accertato, come grave, sicché, la sanzione disciplinare corretta non doveva essere quella espulsiva del licenziamento disciplinare senza preavviso. Per gli ermellini doveva essere invece considerata adeguatamente l’assenza di precedenti disciplinari, e nonostante la natura indubbiamente greve dell’espressione usata, la corretta applicazione del principio di proporzionalità o di adeguatezza della sanzione dell’illecito, da parte del giudice di merito. E’ stata anche esclusa la possibilità che alla lavoratrice venisse riconosciuta solo un’indennità risarcitoria e non già la reintegra nel posto di lavoro.Secondo la Corte, il comportamento non grave della lavoratrice, di violazione dell’obbligo di usare modi cortesi col pubblico, può essere ricondotto alla disciplina dell’ipotesi, prevista dall’art. 220, secondo comma del CCNL, del lavoratore che “esegua con negligenza il lavoro affidatogli”, con la conseguente applicazione della sanzione conservativa della multa, nei limiti di attuazione del principio di proporzionalità della punizione disciplinare.

RAPINA IN ASCENSORE: E’REATO AGGRAVATO?

Tempo di lettura: 3 minuti L’aggressore, rimasto da solo con la vittima nella cabina, aveva atteso che l’ascensore si fermasse al piano prefissato, e si era parato quindi innanzi la malcapitata impedendole di uscire. Poi, con un gesto fulmineo, l’aveva scaraventata a terra e le aveva strappato la borsa dalle mani, fuggendo via per poi essere arrestato dalle forze di polizia. Nei due gradi di merito, l’aggressore era stato riconosciuto colpevole del reato di rapina aggravata, per l’aver commesso il fatto in un luogo (l’ascensore) da qualificare come privata dimora della vittima. Nel ricorrere alla Corte di Cassazione, l’imputato, ammettendo di aver commesso il fatto, aveva sostenuto che la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come furto con strappo – con una conseguente condanna più mite – e che non gli si potesse ascrivere alcuna circostanza aggravante per il luogo di commissione del fatto. I giudici di legittimità, con sentenza n. 15889 del 26.4.2022 hanno però rigettato il ricorso del responsabile, confermando tanto la qualificazione giuridica del fatto quanto la corretta contestazione dell’aggravante del reato in dipendenza delle modalità di sua commissione. Per gli ermellini, ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, e ciò anche quando il bene sottratto sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona. In tali circostanze, infatti, il soggetto attivo deve superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, sicché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. Diversamente, si configura il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene. Ma nel processo di merito era emerso che la violenza esercitata dall’imputato era stata sicuramente diretta contro la persona offesa, dato che egli aveva ostruito la porta di ingresso dell’ascensore all’interno del quale si trovava la vittima, per poi aggredirla, scaraventarla a terra e privarla della borsa. Quanto alla circostanza aggravante del reato di furto, la Cassazione ha richiamato – e ribadito – l’orientamento consolidato della giurisprudenza che ritiene integrato il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) quando il fatto venga consumato nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell’ambito delle pertinenze sia in riferimento all’unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell’anzidetto complesso. Un orientamento confermato autorevolmente in una recente decisione delle Sezioni unite secondo cui per “delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità dei luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare” (Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017; D’Amico, Rv. 270076 – 01, p. 2). In definitiva, secondo la Cassazione, va qualificato come luogo di privata dimora non solo “l’abitazione”, ma anche ogni luogo nel quale si può dimorare – con modalità riservate – per un tempo apprezzabile ed in relazione al quale si può esercitare il diritto di escludere l’accesso agli altri. Sono perciò da ritenersi “pertinenze” dell’abitazione i garage, gli androni, i cortili condominiali ed anche gli ascensori, in quanto tutti luoghi di “privata dimora”, sempre che l’accesso agli stessi sia consentito solo se autorizzato e la permanenza al loro interno possa durare per un tempo apprezzabile e con modalità riservate.

RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Tempo di lettura: 2 minuti In un giudizio civile, l’avvocato che difendeva la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato aveva concluso il proprio ricorso introduttivo chiedendo la distrazione delle spese di lite, ovvero la condanna della controparte a pagare le spese di giudizio direttamente al difensore. Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua aveva revocato tuttavia l’ammissione al gratuito patrocinio della parte, ritenendo che la richiesta di distrazione delle spese, avanzata dal difensore, aveva comportato la rinuncia al beneficio. Il provvedimento era stato reclamato però dal difensore (ai sensi dell’art. 170 del DPR 115/2002), ed il Tribunale aveva riformato il decreto, ma sul presupposto che la richiesta di distrazione proposta nel ricorso, non era stata poi successivamente reiterata nel corso del giudizio, sicché essa doveva intendersi come rinunciata, e quindi non più ostativa alla permanenza del beneficio del patrocinio a spese dello stato. A questo punto era stato il Ministero della Giustizia ad impugnare l’ordinanza di riforma, sottoponendo la questione alla Corte di Cassazione civile, la quale ha deciso la questione in camera di consiglio, depositando la sentenza n. 29746 del 12.10.2022. Secondo la tesi sostenuta dal Ministero, l’ammissione determinerebbe l’instaurazione di un rapporto diretto tra l’avvocato e lo Stato e, quindi, l’impossibilità del medesimo difensore di ottenere il pagamento di compensi dal cliente o dalla controparte soccombente, essendo pertanto incompatibile con la richiesta di distrazione, che, nel caso in esame, non sarebbe stata affatto ritirata in corso di giudizio. I giudici di legittimità hanno espresso, invece, il convincimento contrario, negando innanzitutto la possibilità che il contegno processuale del difensore costituito possa causare la decadenza dal beneficio del gratuito patrocinio. Infatti, il patrocinio a spese dello Stato è diretto ad assicurare l’effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, sicché la parte assistita – formulando la richiesta di ammissione – esercita un diritto proprio, che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato dalle scelte processuali dell’avvocato. In tal senso, peraltro, si era espressa anche una recente pronuncia della stessa Cassazione a sezioni unite (Cass. S.U. 8561/2021), che aveva chiarito che il beneficiario del provvedimento di ammissione non è il difensore ma la parte non abbiente, che proprio perciò deve proporre personalmente la richiesta, e non è tenuta a reiterarla in caso di revoca del mandato al legale. Il difensore, essendo privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, non può rinunciare al diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo: tale rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio e non è mai conseguenza della mera richiesta del legale di distrazione delle spese in suo favore. In definitiva, la Corte di Cassazione ha correttamente ribadito che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce una misura prevista e consentita nelle sole ipotesi tassativamente individuate dall’art. 136 D.P.R. 115/2002 – norma eccezionale, e come tale non applicabile analogicamente – tra cui non è compresa la richiesta di distrazione delle spese.

LAVORI CON BONUS FISCALI: IL CONDOMINO PUO’ OPPORSI AL PONTEGGIO?

Tempo di lettura: 4 minuti Il condominio aveva appaltato ad un’impresa edile l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento delle facciate, dei balconi, dei lastrici e del vano scala, convenendo la cessione dei bonus fiscali “ecobonus 110 %” e “bonus facciate 90 %. Nel contratto di appalto era stato stabilito che il prezzo sarebbe stato pagato all’appaltatrice mediante la cessione del credito d’imposta e che, in caso di mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali, il committente avrebbe dovuto provvedere al pagamento della somma che avrebbe dovuto essere corrisposta sotto forma di cessione del credito. All’atto dell’installazione dei ponteggi sulla facciata laterale, uno dei condomini aveva però richiesto all’impresa di rimuoverli immediatamente, poiché essi avevano occupato parzialmente il transito su di un terreno di sua proprietà esclusiva, impedendogli così di utilizzare il passaggio carrabile esistente per raggiungere il locale in cui esercitava la propria attività artigianale. Il condominio agiva perciò in giudizio con ricorso d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., chiedendo al Tribunale di Firenze di ordinare al condomino di consentire l’installazione dei ponteggi nella zona di terreno di sua proprietà, anche perché il danno conseguente all’eventuale non esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti sarebbe risultato di notevole gravità. Nel ricorso veniva evidenziato che il proprietario del fondo confinante doveva consentire la installazione del ponteggio ai sensi dell’art. 843 c.c., che prevede l’obbligo del proprietario di permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo al fine di costruire o riparare il fabbricato del vicino. Il condominio riteneva inoltre che il proprietario del fondo, nella sua veste di condomino, non aveva proposto opposizione alla delibera assembleare con cui era stata approvata l’esecuzione dei lavori per i quali era necessario il ponteggio in questione. L’altra parte, dal canto suo, sosteneva la legittimità della sua opposizione all’installazione del ponteggio, dal momento che nel contratto di appalto era stato previsto che si sarebbe dovuto assicurare l’agibilità del passo carrabile sul suo fondo esclusivo, con la installazione degli impalcati all’altezza del primo piano fuori terra del fabbricato. Il resistente lamentava che, per svolgere la propria attività artigianale, egli utilizzava come mezzo di trasporto del materiale un furgone che avrebbe avuto grandissima difficoltà a percorrere la rampa carrabile con i ponteggi montati. Valutate le prospettazioni contrastanti, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 15 settembre 2022, ha accolto il ricorso d’urgenza, ed ha ordinato al condomino resistente di consentire immediatamente il montaggio dei ponteggi nella zona di terreno di sua proprietà, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori alla facciata laterale, ed in maniera tale da consentire il passaggio con l’automezzo utilizzato per l’attività artigianale. Il tribunale ha ritenuto sussistenti, nel caso in esame, i presupposti richiesti dall’art. 700 c.p.c. per l’accoglimento del ricorso: il “fumus bonis iuris”, ossia la verosimile esistenza del diritto vantato, il “periculum in mora”, ossia il pregiudizio imminente e irreparabile conseguente al trascorrere del tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, e l’inesistenza di un altro provvedimento cautelare tipico utilizzabile per tutelare la situazione giuridica soggettiva vantata. Nell’ordinanza è chiarito che, per quanto riguarda il requisito del “fumus”, l’art. 843 c.c. impone al proprietario di permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino, oppure comune. La norma doveva essere applicata anche al caso di specie, perché non era stata provata – da parte del resistente – l’esistenza di una soluzione alternativa per l’esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate laterali, sicché i ponteggi andavano installati obbligatoriamente a ridosso delle stesse e dunque nel fondo di proprietà esclusiva del condomino. In aggiunta a tale considerazione, il tribunale ha fatto poi richiamo esplicito agli articoli 1136 e 1137, I comma, c.c. secondo i quali le delibere assembleari, approvate a maggioranza degli intervenuti (i quali devono rappresentare in millesimi almeno la metà del valore dell’edificio), sono obbligatorie per tutti i condomini e dunque anche per il condomino resistente, il quale, infatti, non aveva impugnato la delibera incriminata. Quanto al pericolo derivante dal ritardo (“periculum in mora”), il magistrato toscano ha evidenziato che i lavori di manutenzione straordinaria approvati dall’assemblea condominiale dovevano essere eseguiti beneficiando dei bonus fiscali (con cessione del credito) approntati dal Governo italiano, per usufruire dei quali è necessario rispettare precise scadenze temporali. In particolare, i lavori soggetti a superbonus 110 % avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31/12/2023, mentre quelli soggetti al bonus facciate 90 % entro il 31/12/2022, e quindi il trascorrere del tempo necessario per agire in via ordinaria avrebbe potuto comportare la perdita, per il condominio, della possibilità di avvalersi dei suddetti benefici fiscali, con conseguente grave danno per le casse dello stesso e di tutti i condomini.

MUTUO FONDIARIO: PUNTO FERMO DELLE SEZIONI UNITE SUL LIMITE DI FINANZIABILITA’

Tempo di lettura: 3 minuti Il mutuo “fondiario” è il contratto caratterizzato dal prestito, da parte della banca, di un finanziamento a medio o lungo termine garantito da un’ipoteca di primo grado su beni immobili. La natura “fondiaria” agevola l’operazione e consente alla banca – tra l’altro – di essere preferita agli altri creditori del cliente che dovesse essere eventualmente insolvente, e ciò anche in ipotesi di fallimento del debitore. L’articolo 38 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) fissa un limite di finanziabilità per le operazioni di mutuo fondiario, che la Banca d’Italia ed il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), alcuni anni orsono, hanno fissato nella misura dell’ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (A tal proposito vi invitiamo a leggere l’articolo “limite di finanziabilità mutuo“) Spesso è avvenuto, però, che le banche abbiano concesso ai propri clienti mutui fondiari per somme superiori a quel limite prudenziale, e ciò ha generato molti giudizi tra banche e mutuatari, nei quali la giurisprudenza si è pronunciata più volte sugli effetti di questa condotta, giungendo a conclusioni contrastanti. Il contrasto tra le opposte interpretazioni della questione è giunto, nel corso degli anni, fino a contrapporre le opinioni di diverse sezioni della Corte di Cassazione. In alcune pronunce veniva sostenuto, infatti, che il superamento del limite di finanziabilità determinerebbe la nullità del contratto di mutuo, in quanto esso rappresenterebbe un elemento essenziale del contenuto del contratto e, quindi, un limite inderogabile all’autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, con la conseguenza estrema dell’azzeramento degli interessi pattuiti e della perdita della garanzia ipotecaria. La nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità, secondo altre pronunce, avrebbe determinato la sua conversione – laddove possibile – nel contratto di mutuo ipotecario ordinario. In altre decisioni era stato invece affermato che la violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario non è sanzionabile con la nullità del contratto, sia perché non si tratterebbe di norma imperativa (articolo 38, secondo comma, t.u.b.) la cui violazione possa dare luogo a un’ipotesi di nullità virtuale, perché la stessa disposizione non è ricompresa nella previsione di cui all’articolo 117, comma 8, t.u.b. che stabilisce la nullità dei contratti che abbiano un contenuto difforme da quello tipico determinato dalla Banca d’Italia. La Prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 4117 del 2022, ha perciò investito le Sezioni Unite della questione riguardante le conseguenze derivanti dal superamento, nel mutuo fondiario, dei limiti di finanziabilità previsti dall’articolo 38, secondo comma, t.u.b., al fine di comporre la divergenza di interpretazioni esistente sul punto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno quindi risolto il contrasto interpretativo con la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022, con cui hanno negato che la violazione del limite di finanziabilità possa causare la nullità del contratto di mutuo fondiario o la sua qualificazione in una diversa fattispecie contrattuale. I giudici del plenum hanno affermato che il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto. Le Sezioni Unite hanno chiarito inoltre che il giudice investito della controversia non può riqualificare d’ufficio il contratto di mutuo fondiario nel diverso contratto di mutuo ipotecario ordinario. Ciò perché, nel caso in cui venga stipulato un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.

VENDITA DI APPARTAMENTO NON ABITABILE: E’ RESPONSABILE IL NOTAIO?

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo aver acquistato un appartamento con atto pubblico, aveva scoperto che l’immobile era difforme rispetto all’autorizzazione amministrativa, avendo un sottotetto che non era stato qualificato abitabile perché di altezza inferiore a quella minima. Aveva protestato perciò anche con il notaio, il quale aveva declinato ogni sua responsabilità, sostenendo che non sarebbe stato compito suo quello di verificare la abitabilità o meno dell’immobile. La questione era finita avanti al Tribunale civile di Nola, a cui era ricorso l’acquirente per chiedere la condanna della società venditrice a risarcirlo per il vizio del bene, ma anche del notaio per non aver svolto, prima dell’atto di acquisto, tutti i necessari controlli sulle sue caratteristiche. Il tribunale aveva accolto la richiesta dell’acquirente, ritenendo che il notaio era responsabile dell’accaduto per non essersi avveduto della mendacità delle dichiarazioni dell’alienante, e quindi rogando la compravendita di un immobile di 5,5 vani laddove la consistenza era diversa e minore, per cui aveva condannato entrambi i convenuti, in solido, a risarcirlo con il pagamento di Euro 7500 oltre interessi. Il notaio aveva quindi proposto appello, sostenendo che nel mandato ricevuto dal cliente non potevano essere comprese tutte quelle attività di indagine e di accertamento propedeutico all’esatto adempimento, nell’interesse delle parti e soprattutto del mandante. La Corte di Appello di Napoli aveva condiviso la tesi del notaio, rigettando la domanda di risarcimento rivolta nei suoi confronti, ma a questo punto era stato il cliente a rivolgersi alla Corte di Cassazione contro la sentenza di secondo grado. I giudici romani hanno così esaminato la vicenda, e con l’ordinanza n. 33439, depositata l’14 novembre 2022, hanno accolto il ricorso proposto dall’acquirente e rimesso il procedimento alla Corte di Appello di Napoli per una nuova decisione della vertenza su diverso criterio di valutazione. Nella ricostruzione critica della Cassazione, il giudice d’appello era incorso in errore per aver circoscritto l’obbligo del notaio di verifica e controllo, senza considerare il dovere informativo del notaio, che, secondo un recente orientamento, include anche l’obbligo di consiglio o di dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza. È obbligo del notaio incaricato per il rogito di compravendita immobiliare e, in parte, obbligo di buona fede oggettiva, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per conseguire il risultato voluto dalle parti e, in particolare, il compimento delle c.d. “visure” catastali e ipotecarie per individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo un espresso esonero. Quindi il notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare deve compiere le attività preparatorie e successive necessarie per ottenere il risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri quello di “individuare esattamente il bene” e di verificarne “la consistenza… e la conformità alle norme urbanistiche vigenti”.

PENSIONE DI SUPERSTITE ANCHE AL FIGLIO DA PROCREAZIONE ASSISTITA?

Tempo di lettura: 2 minuti La piccola “Caia” era nata molto tempo dopo la morte del padre, quando la madre aveva fatto ricorso alle tecniche di procreazione assistita, grazie alla conservazione del seme del marito. La mamma aveva poi ottenuto dalla Corte di Appello di Ancona il decreto di riconoscimento della piccola come figlia del marito scomparso; con quel provvedimento, aveva presentato infine domanda all’INPS per l’attribuzione alla minore della pensione di superstite. Ma l’Ente previdenziale aveva rigettato la richiesta, sul presupposto che tra la morte del padre e la nascita della piccola erano decorsi più di trecento giorni. L’istituto sosteneva, in analogia con quanto disposto dall’art. 232 del codice civile, che si presume concepito durante il matrimonio solo il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dal verificarsi dell’evento infausto. Il provvedimento di rigetto dell’INPS veniva perciò impugnato dalla madre dinanzi il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, il quale accoglieva l’azione e stabiliva il carattere della non perentorietà del termine dei trecento giorni, anche perché era stato già accertato il rapporto di filiazione intercorrente tra la minore e il papà scomparso. Il tribunale condannava perciò l’INPS al pagamento della “pensione ai superstiti” a favore della minore. L’istituto impugnava la decisione, sostenendo l’erronea applicazione della legge da parte del giudice di primo grado. Secondo l’appellante, l’articolo 462 comma 2 del codice civile fa rientrare tra i capaci a succedere i nati entro il trecentesimo giorno dalla morte del “de cuius”, mentre il decreto giudiziale di accertamento della paternità non poteva avere efficacia nei confronti dell’INPS, limitandosi a produrre i suoi effetti sui registri dello stato civile del comune. La Corte di Appello di Ancona non ha condiviso, tuttavia, la tesi dell’istituto, e con la sentenza n. 237 del 2 settembre 2022, ha rigettato l’appello proposto dall’INPS, confermando integralmente la decisione emessa in primo grado emessa dal tribunale. Secondo i giudici di secondo grado, l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 prevede il generale diritto del figlio minore a godere della pensione a prescindere dal momento della sua nascita, mentre è ormai pacifico l’orientamento di legittimità secondo cui le azioni di stato hanno efficacia “erga omnes”. In conclusione, ciò che rileva, secondo la Corte marchigiana, è lo status di figlio, anche alla luce dell’art. 8 della Legge n. 40 del 2004, che riconosce tale stato ai nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

SI PUO’ LICENZIARE IL LAVORATORE CON HANDICAP PER IL SUO SCARSO RENDIMENTO?

Tempo di lettura: 2 minuti Il dipendente era affetto da una malattia che lo rallentava nello svolgimento del lavoro, e perciò l’azienda, per agevolarlo, aveva ridotto le mansioni che gli erano state affidate, alleggerendolo di alcuni compiti, assegnandogli anche un’autovettura aziendale con dispositivi speciali. Cinque anni più tardi, però, la prolungata ripercussione delle condizioni fisiche del lavoratore sull’andamento della produzione aveva indotto il presidente del consiglio di amministrazione a sollecitare il direttore generale a procedere al licenziamento del dipendente per sostituirlo con altro “più capace”. Pochi mesi dopo, il direttore aveva licenziato il lavoratore affetto da handicap, ma non aveva assunto nessun altro dipendente in sua sostituzione. Ma l’email inviata dal presidente del CDA al direttore generale, con cui si suggeriva di procedere al licenziamento, era giunta nelle mani del lavoratore, che, a questo punto, aveva impugnato il licenziamento perché discriminatorio, dato che gli era stato comminato in ragione ed in dipendenza della sua minorazione. L’azienda resisteva in giudizio contestando proprio la natura discriminatoria del licenziamento, alla luce del lungo tempo trascorso dall’insorgenza della malattia invalidante e della mancata sostituzione del dipendente espulso con altra unità che ne avesse preso il posto. Condividendo le ragioni dell’azienda, il tribunale aveva rigettato il ricorso del lavoratore, mentre la Corte di Appello di Milano aveva poi ribaltato la decisione, ritenendo che il contenuto della email inviata al direttore generale rivelasse la vera ragione del licenziamento, indipendentemente dal lungo tempo trascorso dall’insorgenza della malattia e dalla mancata sostituzione del lavoratore, come invece richiesta dai vertici aziendali. La datrice di lavoro impugnava la sentenza di appello innanzi alla Corte di Cassazione, che ha espresso infine la propria valutazione, sulla delicata questione, con l’ordinanza n. 30971 del 20.10.2022, rigettando le doglianze dell’azienda, e confermando quindi l’annullamento del licenziamento. I giudici di legittimità hanno ritenuto, infatti, che la ragione del recesso non poteva che essere collocata in stretta dipendenza con la strategia indicata dal CDA nella e-mail trasmessa al direttore generale, a nulla rilevando invece né il tempo trascorso da quando era insorta la malattia e nemmeno le diverse agevolazioni concesse al lavoratore prima del licenziamento. La Cassazione ha disatteso così la censura mossa dalla datrice di lavoro circa la prevalenza di diverse ragioni di carattere organizzativo, che avrebbero fondato la decisione presa nei confronti del lavoratore, valutate dalla corte come secondarie rispetto alla ragione discriminatoria. In definitiva, per i giudici di legittimità, la mancata sostituzione del lavoratore licenziato o il lungo tempo trascorso tra l’insorgenza della malattia, non escludono la natura discriminatoria soggettiva del licenziamento, quando esso è comunque irrogato in ragione dello status di handicap del dipendente.