La Scissione mediante Scorporo: Guida Completa al Nuovo Istituto del Diritto Societario

Una Rivoluzione Silenziosa nel Panorama delle Operazioni Straordinarie L’ordinamento giuridico italiano ha recentemente accolto un nuovo strumento di riorganizzazione societaria che sta rapidamente conquistando l’attenzione degli operatori del settore: la scissione mediante scorporo, disciplinata dall’articolo 2506.1 del Codice Civile. Questo istituto, introdotto dal D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 in attuazione della Direttiva UE 2019/2121, rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama delle operazioni straordinarie d’impresa. La rilevanza pratica dell’istituto è stata ulteriormente accresciuta dall’intervento del legislatore fiscale che, con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha finalmente delineato il regime tributario dell’operazione, introducendo nell’articolo 173 del TUIR i commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, colmando così un vuoto normativo che aveva generato incertezze applicative. Definizione e Caratteri Essenziali dell’Istituto Il Quadro Normativo di Riferimento L’articolo 2506.1 del Codice Civile stabilisce che “con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività”. La norma, apparentemente semplice nella sua formulazione, nasconde una complessità interpretativa che emerge dalla sua applicazione pratica. Per comprendere appieno la portata innovativa dell’istituto, è necessario analizzarne gli elementi costitutivi essenziali. Gli Elementi Caratterizzanti L’operazione di scissione mediante scorporo si distingue per tre elementi fondamentali che la differenziano dalla scissione ordinaria: Primo elemento: L’assegnazione parziale del patrimonio. L’articolo 2506.1 c.c. specifica che deve trattarsi di “parte” del patrimonio della società scissa. Questa previsione esclude categoricamente la possibilità di scorporare l’intero patrimonio sociale, configurando l’operazione necessariamente come una forma di scissione parziale. Secondo elemento: L’attribuzione delle partecipazioni alla società scissa. Qui risiede il tratto distintivo dell’istituto: le azioni o quote delle società beneficiarie vengono assegnate non ai soci della società scissa, come avviene nella scissione ordinaria ex articolo 2506 c.c., bensì alla società scissa stessa. Questo meccanismo genera una struttura partecipativa verticale, dove la società scissa assume la veste di società controllante delle beneficiarie. Terzo elemento: La continuazione dell’attività. La previsione secondo cui la società scissa “continua la propria attività” ha generato dibattiti interpretativi. L’orientamento prevalente, sostenuto dalla migliore dottrina, ritiene che questa clausola indichi semplicemente che la società scissa non si estingue per effetto dell’operazione, diversamente da quanto accade nella scissione totale. Limitazioni Soggettive e Oggettive Il secondo comma dell’articolo 2506.1 c.c. stabilisce un’importante limitazione soggettiva: “la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”. Tale previsione si giustifica con l’esigenza di preservare la par condicio creditorum e la corretta conclusione del procedimento liquidatorio. Dal punto di vista oggettivo, l’operazione può avere ad oggetto non soltanto rami d’azienda, ma anche singoli beni, conferendo all’istituto una flessibilità operativa superiore rispetto ad altri strumenti di riorganizzazione. La Scissione mediante Scorporo nel Sistema delle Operazioni Straordinarie Differenze con la Scissione Ordinaria Per comprendere la specificità della scissione mediante scorporo, è essenziale confrontarla con la scissione ordinaria disciplinata dall’articolo 2506 c.c. Nella scissione ordinaria, quando una società trasferisce parte del proprio patrimonio a una o più beneficiarie, le partecipazioni di queste ultime vengono distribuite direttamente ai soci della società scissa in proporzione alle loro quote di partecipazione. Ciò determina una riduzione del patrimonio netto della società scissa corrispondente al valore dei beni trasferiti. Nella scissione mediante scorporo, invece, le partecipazioni delle beneficiarie rimangono in capo alla società scissa. Di conseguenza, il patrimonio netto di quest’ultima non subisce decurtazioni immediate, poiché il valore dei beni trasferiti viene “sostituito” dal valore delle partecipazioni acquisite nelle società beneficiarie. Questa differenza strutturale comporta implicazioni significative sia dal punto di vista economico che giuridico, poiché i soci della società scissa mantengono inalterata la loro posizione partecipativa diretta, acquisendo indirettamente una partecipazione nelle beneficiarie attraverso la società controllante. Analogie e Differenze con il Conferimento La scissione mediante scorporo presenta evidenti analogie funzionali con l’operazione di conferimento, tanto da essere stata definita dalla dottrina come “un’alternativa al conferimento per la costituzione di società controllate”. Le analogie sono evidenti: in entrambe le operazioni, beni e rapporti giuridici vengono trasferiti da un soggetto (conferente/scissa) a una società (conferitaria/beneficiaria) in cambio di partecipazioni che vengono attribuite al soggetto trasferente. Le differenze sono tuttavia sostanziali e riguardano principalmente gli aspetti procedurali e la natura giuridica dell’operazione: Aspetti Procedimentali e Semplificazioni Il Progetto di Scissione Semplificato L’articolo 2506-bis, comma 4 c.c., come modificato dal D.Lgs. 19/2023, prevede significative semplificazioni procedimentali per la scissione mediante scorporo. Il progetto non deve contenere: Tali semplificazioni si giustificano con l’assenza di un rapporto di cambio nell’operazione, elemento che caratterizza invece le operazioni di fusione e scissione ordinaria. L’Esenzione dalla Relazione dell’Esperto Un aspetto di particolare rilevanza pratica è rappresentato dall’esenzione dalla relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio. Tale esenzione, tuttavia, non è assoluta e trova applicazione solo quando l’operazione si configura effettivamente come scissione mediante scorporo “pura”, ovvero quando non sussiste alcun rapporto di cambio da valutare. La Disciplina Fiscale: Le Novità del D.Lgs. 192/2024 Il Principio di Neutralità Fiscale Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha finalmente delineato il regime fiscale della scissione mediante scorporo, introducendo nell’articolo 173 del TUIR i commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies. Il comma 15-ter stabilisce l’applicazione del principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni di scissione, con l’esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10 dell’articolo 173 TUIR. Tale esclusione si giustifica con le peculiarità strutturali dell’operazione: La Determinazione del Valore Fiscale delle Partecipazioni La lettera a) del comma 15-ter chiarisce che “la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo alla data di efficacia della scissione”. Questa previsione risolve una delle principali incertezze interpretative che avevano caratterizzato i primi anni di applicazione dell’istituto, fornendo un criterio oggettivo per la determinazione del costo fiscale delle partecipazioni. La Disciplina delle Riserve Un aspetto particolarmente delicato riguarda il trattamento fiscale delle riserve. Il comma 15-ter, lettera f) stabilisce che “le riserve della società scissa non mutano il loro regime fiscale mentre al patrimonio netto delle società beneficiarie si applica

L’onere della prova nella qualificazione del rapporto di lavoro subordinato: principi consolidati e limiti degli accertamenti amministrativi

L’eterno dilemma della corretta qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro costituisce questione di primario interesse Una recente pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sent. n. 1067/2025 del 22 maggio 2025) offre l’occasione per un approfondimento sui principi fondamentali che governano l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. La decisione riveste particolare interesse per l’analisi della distribuzione dell’onere probatorio e per la chiarificazione del rapporto tra accertamenti ispettivi e valutazione giudiziale nei contenziosi giuslavoristici. La subordinazione quale elemento qualificante secondo l’art. 2094 c.c. Il concetto di subordinazione rappresenta il fulcro dell’intera disciplina giuslavoristica e richiede una comprensione approfondita dei suoi elementi costitutivi. Il giudice ha richiamato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità secondo cui elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Tale subordinazione deve intendersi quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta attraverso direttive concernenti le modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore. La Suprema Corte ha precisato che questo vincolo di dipendenza emerge chiaramente quando la relazione di supremazia si concreta nell’emanazione di ordini specifici, nell’esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell’organizzazione produttiva dell’impresa. Tuttavia, quando l’accertamento diretto dell’elemento essenziale della subordinazione risulta difficoltoso, la giurisprudenza consente il ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e con funzione indiziaria, come chiarito da Cass. lav. 19.11.98, n. 11711. Questi elementi sintomatici comprendono l’eterodirezione delle modalità della prestazione sia sotto il profilo temporale che spaziale, l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione produttiva dell’impresa, l’utilizzo di locali e mezzi forniti dal datore di lavoro, l’assenza di rischio imprenditoriale, l’obbligo di osservanza di un orario predeterminato con relativi obblighi di giustificazione, la continuità della collaborazione e la retribuzione predeterminata a cadenza fissa. Il procedimento logico di valutazione globale di tali elementi è stato espressamente legittimato dalle Sezioni Unite con la storica pronuncia Cass. n. 379/99, che ha chiarito come, pur non potendo ciascuno di questi elementi singolarmente considerato fondare l’accertamento della natura del rapporto, nella valutazione complessiva essi possano costituire concordanti, gravi e precisi indizi rivelatori della sussistenza effettiva della subordinazione. L’onere probatorio a carico del lavoratore secondo l’art. 2697 c.c. La comprensione della distribuzione dell’onere probatorio rappresenta un aspetto cruciale per la corretta gestione del contenzioso giuslavoristico. Il Tribunale ha ribadito con chiarezza che, secondo i principi generali sanciti dall’art. 2697 c.c., grava sul lavoratore che agisce per il riconoscimento del rapporto subordinato l’onere di fornire la prova della sussistenza di tale rapporto secondo le modalità dedotte nell’atto introduttivo. Questo significa che il lavoratore deve dimostrare in maniera specifica e circostanziata la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell’emanazione di ordini specifici oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa, così come disposto dall’art. 2094 c.c.. Nella fattispecie esaminata, il giudice ha evidenziato come l’istruttoria svolta non abbia consentito di confermare le prospettazioni della parte ricorrente. Le dichiarazioni testimoniali sono state ritenute insufficienti perché caratterizzate da genericità e risultanti del tutto equivoche o comunque compatibili anche con la prospettazione di parte resistente. Il primo teste, pur avendo dichiarato di aver visto il ricorrente lavorare per la società resistente, si è limitato a riferire circostanze generiche senza specificare alcunché in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Analogamente, la testimonianza della madre del ricorrente è stata valutata rigorosamente anche in ragione del rapporto di parentela intercorrente, rilevando come le circostanze riferite fossero generiche e prive di ogni riferimento specifico al rapporto di lavoro ed al potere direttivo, organizzativo e sanzionatorio del datore di lavoro. Il giudice ha inoltre sottolineato come tale teste non potesse validamente riferire in ordine al rapporto di lavoro, avendo dichiarato di essersi limitata ad accompagnare il ricorrente a lavoro tutte le mattine. Il principio dell’incertezza probatoria e i suoi effetti Un aspetto fondamentale emerso dalla pronuncia riguarda l’applicazione del principio dell’incertezza probatoria nel diritto del lavoro. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Cass., sez. lav., 28 settembre 2006, n. 21028 secondo cui qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l’onere della prova a carico dell’attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto. Tale principio assume particolare rilevanza pratica poiché esclude ogni automatismo presuntivo in favore del lavoratore, confermando l’approccio rigoroso della giurisprudenza nell’accertamento della subordinazione. La decisione ribadisce come sia necessaria una dimostrazione positiva e specifica degli elementi costitutivi del vincolo di dipendenza, non potendo il giudice supplire con presunzioni alla carenza probatoria dell’attore. L’autonomia del giudice civile rispetto agli accertamenti ispettivi Uno degli aspetti più significativi della pronuncia concerne la delimitazione del rapporto tra accertamenti amministrativi e valutazione giudiziale. Il Tribunale ha chiarito con precisione che le risultanze del verbale ispettivo non privano il giudice del potere-dovere di accertamento e valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda, né depotenzia l’esercizio della cognizione devoluta. Ne consegue che il giudice non può ritenersi vincolato dalla qualificazione del rapporto operata dagli Ispettori del Lavoro, atteso che le valutazioni effettuate dagli ispettori e la conseguente qualificazione giuridica del rapporto non sono assistiti da fede privilegiata. Questo principio assume particolare rilevanza strategica nella gestione del contenzioso giuslavoristico, evidenziando come gli accertamenti amministrativi, pur costituendo elementi di valutazione, mantengano carattere meramente indiziario e non abbiano efficacia preclusiva rispetto alla valutazione giudiziale della natura del rapporto. La precisazione operata dal giudice è di fondamentale importanza poiché chiarisce definitivamente che l’amministrazione del lavoro e l’autorità giudiziaria operano su piani distinti e con finalità diverse. Mentre la prima persegue obiettivi di vigilanza e controllo amministrativo, la seconda è chiamata ad un accertamento giuridico definitivo che richiede l’applicazione rigorosa dei principi sostanziali e processuali. La discontinuità della prestazione e l’inserimento organizzativo Il giudice ha affrontato anche la delicata questione della discontinuità della prestazione lavorativa, richiamando

Interest Rate Swap e Alea Contrattuale: Il Tribunale di Napoli Rafforza i Principi sulla Nullità Strutturale

Segnalazione a cura dell’Avv. Renato Scarlato e del dott. Alfredo Montefusco, che ringraziamo per aver portato all’attenzione questo significativo contributo giurisprudenziale. Il Quadro Normativo e l’Evoluzione Giurisprudenziale Il Tribunale di Napoli, con pronuncia del 29 aprile 2025, ha fornito un importante contributo al consolidamento dei principi giurisprudenziali in materia di contratti derivati, specificamente per quanto concerne gli Interest Rate Swap. La decisione si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 8770 del 12 maggio 2020 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, tra cui spiccano Cass. Civ. Sez. I, n. 32705/2022 e Cass. Civ. Sez. I, n. 24654/2022. Per comprendere appieno la portata innovativa di questa pronuncia, è necessario partire da un concetto fondamentale: l’alea contrattuale negli strumenti finanziari derivati non può essere lasciata all’incertezza o alla discrezionalità dell’intermediario, ma deve essere chiaramente predeterminata e condivisa tra le parti contraenti. Il Principio dell’Alea Sussistente Ab Origine La Natura Aleatoria dei Contratti Derivati Il Tribunale napoletano ha chiarito che la validità di un contratto di Interest Rate Swap presuppone necessariamente che l’alea sussista ab origine e sia calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi. Questo principio rappresenta il cuore della questione, poiché distingue nettamente tra una legittima operazione di copertura finanziaria e una mera scommessa mascherata da strumento di investimento. La Corte ha evidenziato come, per essere meritevole di tutela giuridica, l’alea del contratto derivato debba essere riconoscibile fin dal momento della stipulazione. In altre parole, il rischio che entrambe le parti si assumono deve essere quantificabile e comprensibile secondo parametri oggettivi, non lasciato alla casualità o alle valutazioni unilaterali dell’intermediario finanziario. L’Importanza degli Strumenti di Indagine e Previsione Il giudice ha posto particolare enfasi sulla necessità che l’intermediario fornisca al cliente tutti gli elementi essenziali per comprendere la natura dell’operazione. Questi elementi comprendono non soltanto il valore iniziale del derivato, ma anche i criteri di calcolo, gli scenari probabilistici e i parametri di riferimento che influenzeranno l’evoluzione del contratto nel tempo. La Nullità per Indeterminabilità dell’Oggetto Il Vizio Strutturale del Contratto La pronuncia del Tribunale di Napoli ha individuato nella mancata indicazione della formula matematica per il calcolo del mark to market un vizio che comporta la nullità strutturale del contratto per indeterminabilità dell’oggetto. Questo aspetto tecnico riveste una importanza cruciale che merita di essere spiegata in termini comprensibili anche ai non addetti ai lavori. Il mark to market rappresenta il valore corrente del contratto derivato in un determinato momento, calcolato sulla base delle condizioni di mercato vigenti. Quando il contratto non specifica chiaramente come questo valore debba essere determinato, si crea una situazione di incertezza che rende impossibile per il cliente comprendere realmente a cosa si sta obbligando. La Differenza tra Nullità Virtuale e Nullità Strutturale Il Tribunale ha operato una distinzione fondamentale tra due tipologie di nullità che possono colpire i contratti derivati. La nullità virtuale, già oggetto di precedenti pronunce delle Sezioni Unite, si verifica quando l’intermediario viola i propri obblighi informativi, ma il contratto rimane strutturalmente valido. La nullità strutturale, invece, colpisce l’essenza stessa del contratto quando mancano elementi essenziali come la determinabilità dell’oggetto. Questa distinzione non è meramente accademica, ma comporta conseguenze pratiche significative. Mentre la nullità virtuale può essere sanata attraverso il comportamento delle parti o il decorso del tempo, la nullità strutturale è insanabile e comporta l’inefficacia ab origine del contratto. L’Accordo Preventivo sulla Misura dell’Alea La Necessità di Criteri Oggettivi Uno degli aspetti più innovativi della pronuncia riguarda l’affermazione secondo cui deve sussistere un accordo preventivo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea. Questo accordo non può limitarsi a generiche dichiarazioni di accettazione del rischio, ma deve fondarsi su criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi. Il giudice ha chiarito che l’accordo delle parti non può riguardare soltanto il mark to market inteso come costo di chiusura anticipata del contratto, ma deve investire anche gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa dell’alea e dei costi, inclusi quelli impliciti. In sostanza, il cliente deve essere messo nelle condizioni di comprendere non soltanto quanto potrebbe perdere, ma anche le probabilità che ciò accada e i fattori che potrebbero influenzare l’evoluzione del contratto. I Parametri di Calcolo delle Obbligazioni Pecuniarie La sentenza ha posto l’accento sulla necessità che siano chiaramente definiti i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dal contratto, determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo. Questa precisazione tecnica assume particolare rilevanza pratica, poiché molti contratti di Interest Rate Swap stipulati in passato presentavano formule generiche o rinvii a parametri non meglio specificati. Le Conseguenze Pratiche della Pronuncia Per gli Intermediari Finanziari La decisione del Tribunale di Napoli impone agli operatori del settore una revisione sostanziale delle proprie prassi contrattuali. Non è più sufficiente inserire clausole generiche di accettazione del rischio o formule matematiche complesse incomprensibili al cliente medio. È necessario invece predisporre una documentazione che illustri chiaramente i criteri di calcolo, gli scenari probabilistici e tutti gli elementi che concorrono alla determinazione dell’alea contrattuale. Per la Clientela Dal punto di vista della tutela del cliente, la pronuncia apre prospettive significative per tutti coloro che abbiano sottoscritto contratti derivati caratterizzati da vizi nella determinazione dell’alea. La possibilità di eccepire la nullità strutturale per indeterminabilità dell’oggetto rappresenta uno strumento di difesa particolarmente efficace, poiché non soggetto ai termini di prescrizione che potrebbero invece precludere altre forme di tutela. L’Approccio Pedagogico della Giurisprudenza La Funzione Educativa delle Pronunce Giudiziarie Ciò che rende particolarmente apprezzabile la pronuncia del Tribunale di Napoli è l’approccio pedagogico con cui affronta la materia. Il giudice non si limita a enunciare principi astratti, ma fornisce indicazioni concrete su come debba essere strutturato un contratto derivato per essere considerato valido. Questa metodologia contribuisce a creare maggiore chiarezza in un settore tradizionalmente caratterizzato da complessità tecniche spesso utilizzate per oscurare piuttosto che per illuminare. La Costruzione di un Sistema di Tutele Efficaci La sentenza si inserisce in un più ampio processo di costruzione di un sistema di tutele efficaci per gli investitori. Partendo dal principio che l’informazione deve essere non soltanto fornita, ma

Le Contraddizioni della Procreazione Medicalmente Assistita: Tra Rigore Normativo e Crisi Demografica

Un’analisi critica delle recenti pronunce della Corte Costituzionale e delle incoerenze sistemiche della legislazione italiana Il Paradosso del Rigore Selettivo Le sentenze della Corte Costituzionale nn. 68 e 69 del 22 maggio 2025 hanno messo in luce una delle contraddizioni più evidenti del sistema giuridico italiano in materia di procreazione medicalmente assistita: da un lato, si riconosce il diritto alla genitorialità già acquisito all’estero dalle coppie omosessuali femminili (sentenza n. 68), dall’altro, si nega categoricamente l’accesso diretto alle tecniche di PMA alle donne single sul territorio nazionale (sentenza n. 69). Questa apparente incoerenza rivela un approccio normativo che privilegia la gestione delle conseguenze rispetto alla prevenzione delle cause, creando un sistema di “rigore a geometria variabile” che finisce per discriminare le donne in base alla loro capacità economica e alle loro possibilità di movimento transfrontaliero. La Restrizione delle Libertà Individuali: Un Controllo Anacronistico L’art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 continua a subordinare l’accesso alla PMA alla sussistenza di requisiti soggettivi che riflettono un modello familiare tradizionale, richiedendo che i richiedenti siano “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. Tale impostazione, benché confermata dalla giurisprudenza costituzionale, risulta sempre più anacronistica rispetto all’evoluzione sociale e ai principi di autodeterminazione individuale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 69/2025, ha giustificato questa limitazione richiamando il “margine di apprezzamento” dello Stato e la non irragionevolezza della scelta legislativa. Tuttavia, tale argomentazione appare fragile quando confrontata con la realtà fattuale: le donne escluse dall’accesso alle tecniche in Italia non rinunciano al loro progetto genitoriale, ma semplicemente si rivolgono altrove, aggirando de facto i divieti legislativi. Il Turismo Procreativo: Aggiramento Sistematico dei Divieti La rigidità del sistema italiano ha alimentato un fiorente “turismo procreativo” che coinvolge migliaia di donne ogni anno. Secondo i dati disponibili, le destinazioni privilegiate includono Spagna, Belgio, Repubblica Ceca e Danimarca per le tecniche di fecondazione eterologa, mentre per la maternità surrogata molte coppie si rivolgono a Ucraina, Georgia e, più recentemente, Argentina. Questo fenomeno evidenzia l’inefficacia deterrente della normativa italiana e crea una discriminazione sostanziale basata sulle disponibilità economiche: chi può permettersi di viaggiare all’estero aggira i divieti, chi non può rimane escluso dai propri diritti riproduttivi. Il risultato è un sistema che non protegge alcun valore etico superiore, ma semplicemente penalizza le fasce economicamente più deboli della popolazione. La Criminalizzazione Retroattiva: Il Caso della Maternità Surrogata L’approvazione del d.d.l. 824/2024, che estende la perseguibilità del reato di maternità surrogata anche quando commesso all’estero da cittadini italiani, rappresenta un ulteriore inasprimento di una politica già contraddittoria. La modifica dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004 introduce una forma di “criminalizzazione extraterritoriale” che pone seri interrogativi sulla coerenza del sistema punitivo. Come rilevato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 38162/2022), il divieto di maternità surrogata costituisce principio di ordine pubblico. Tuttavia, l’estensione della punibilità alle condotte commesse all’estero crea una situazione paradossale: lo Stato italiano pretende di imporre i propri valori etici anche al di fuori dei propri confini, trasformando scelte procreative legali in altri ordinamenti in reati per i propri cittadini. Il Paradosso Demografico: Restrizioni in Tempi di Denatalità La contraddizione più stridente emerge quando si confrontano le politiche restrittive in materia di PMA con l’allarme demografico che attraversa l’Italia e l’intero mondo occidentale. Con un tasso di natalità di 1,24 figli per donna (dati ISTAT 2023), l’Italia si trova in una grave crisi demografica che richiede interventi urgenti per incentivare la natalità. In questo contesto, appare incomprensibile una legislazione che limita artificialmente l’accesso alle tecniche procreative, escludendo categorie di persone che potrebbero contribuire significativamente al rilancio demografico del Paese. Le donne single, le coppie omosessuali femminili e tutti coloro che necessitano di tecniche di PMA avanzate rappresentano una risorsa demografica che il legislatore italiano continua a ignorare. Paesi come Francia, Spagna e Regno Unito hanno già adottato approcci più liberali, consentendo l’accesso alla PMA a una platea più ampia di richiedenti. Non è un caso che questi Stati registrino tassi di natalità superiori a quello italiano e una maggiore capacità di attrarre “turismo procreativo inverso”. L’Incoerenza delle Politiche Pubbliche Il sistema attuale presenta una serie di incoerenze che minano la credibilità dell’intero impianto normativo: Sul piano dei principi costituzionali, si assiste a un bilanciamento squilibrato tra il diritto alla autodeterminazione riproduttiva (art. 2 Cost.) e valori etici di dubbia cogenza costituzionale. La Corte Costituzionale ha riconosciuto l’interesse superiore del minore come principio cardine (sentenza n. 68/2025), ma non ha tratto le conseguenze logiche di tale affermazione in termini di allargamento dell’accesso alle tecniche. Sul piano dell’efficacia normativa, i divieti si rivelano sistematicamente aggirati attraverso il ricorso a ordinamenti più permissivi, vanificando gli obiettivi di tutela etica che il legislatore si proponeva di raggiungere. Sul piano delle politiche demografiche, la restrizione dell’accesso alla PMA contrasta frontalmente con l’esigenza di contrastare il declino demografico, creando un cortocircuito tra obiettivi dichiarati e strumenti normativi adottati. Le Prospettive di Riforma: Verso un Approccio Più Equilibrato L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni suggerisce l’opportunità di una revisione organica della normativa in materia di PMA. La progressiva demolizione dell’impianto originario della legge 40/2004 da parte della Corte Costituzionale ha creato un sistema frammentario che richiede un intervento legislativo sistematico. Una riforma coerente dovrebbe considerare i seguenti aspetti: L’ampliamento dei requisiti soggettivi per l’accesso alle tecniche, includendo le donne single e le coppie omosessuali, in linea con gli standard europei e con l’evoluzione sociale del concetto di famiglia. La revisione del regime sanzionatorio per la maternità surrogata, distinguendo tra forme commerciali e altruistiche, e eliminando la perseguibilità extraterritoriale che crea discriminazioni irragionevoli. L’introduzione di meccanismi di sostegno economico per l’accesso alle tecniche di PMA, al fine di ridurre le discriminazioni basate sulle disponibilità economiche e contrastare il turismo procreativo. Il coordinamento con le politiche demografiche, riconoscendo nella PMA uno strumento complementare per il sostegno alla natalità e alla crescita demografica. Conclusioni: Verso una Legislazione Coerente Le contraddizioni evidenziate dalle recenti pronunce della Corte Costituzionale non sono episodiche, ma riflettono un approccio sistemico incoerente che sacrifica

IVA e “Società di Comodo”: La Cassazione Riafferma la Supremazia del Diritto UE e Limita l’Applicazione della Normativa Nazionale

Una recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria (Ordinanza n. 13598/2025, R.G.N. 27300/2020), segna un punto importante nel dibattito sull’applicazione della disciplina delle cosiddette “società di comodo” (o non operative) ai fini IVA. La Corte, richiamando principi consolidati del diritto unionale e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), ha di fatto sancito l’inapplicabilità di alcune presunzioni previste dalla legge nazionale quando queste precludono indebitamente il diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA. La Vicenda al vaglio della Suprema Corte La fattispecie esaminata trae origine dall’impugnazione di un atto di recupero notificato dall’Agenzia delle Entrate a una società per diversi periodi d’imposta (dal 2008 al 2012). Con tale atto, l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto il credito IVA della società in applicazione della disciplina delle “società di comodo”, contenuta nell’articolo 30 della Legge n. 724 del 1994. Il disconoscimento era scaturito dal mancato superamento del cosiddetto “test di operatività” da parte della società a seguito dell’invio di questionari. Dopo un primo grado favorevole alla società contribuente, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale, pur dichiarando nulla la sentenza di primo grado per vizi formali, aveva comunque accolto nel merito il ricorso della società, annullando integralmente gli atti di recupero del credito IVA. L’Agenzia delle Entrate ha quindi presentato ricorso in Cassazione, articolando le proprie doglianze su tre motivi principali, incentrati su specifiche questioni relative alla corretta determinazione del valore degli immobili posseduti dalla società ai fini del “test di operatività” e alla rilevanza di tali beni (alcuni inagibili, altri nella disponibilità dei soci) nel calcolo della presunzione di non operatività. In sintesi, l’Agenzia contestava l’applicazione del test e le conclusioni del giudice di merito riguardo agli immobili. Le Questioni Giuridiche Fondamentali Al di là delle specifiche contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate sulla valutazione dei singoli beni, la questione giuridica centrale che la Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare riguardava l’applicazione della normativa nazionale sulle “società di comodo” in relazione al diritto alla detrazione IVA, alla luce del diritto dell’Unione Europea. La disciplina delle “società di comodo” prevede, semplificando, una presunzione di non operatività (superabile con prova contraria) basata sul mancato raggiungimento di una soglia minima di ricavi, calcolata in proporzione al valore di alcuni beni patrimoniali posseduti dalla società. Il mancato superamento di questo “test di operatività” comporta conseguenze fiscali, tra cui, appunto, il disconoscimento del credito IVA. La Soluzione della Corte di Cassazione: La Prevalenza del Diritto UE La Corte di Cassazione ha deciso di rigettare tutti e tre i motivi di ricorso presentati dall’Agenzia delle Entrate, ritenendoli infondati. La motivazione di questo rigetto si fonda su un principio di carattere superiore, derivante dalla giurisprudenza della CGUE e dalle recenti pronunce della stessa Cassazione in materia. La Corte ha richiamato esplicitamente la sentenza della CGUE n. 341 del 7 marzo 2024 (Causa C-341/22) e precedenti ordinanze e sentenze della Cassazione (come la n. 24442 del 11/09/2024 e la n. 22249 del 06/08/2024). Queste pronunce hanno chiarito che, in materia di IVA, la qualità di “soggetto passivo” (colui che esercita un’attività economica in modo indipendente, indipendentemente dallo scopo o dai risultati) è riconosciuta anche a chi, in un dato periodo d’imposta, effettua operazioni il cui valore economico non raggiunge la soglia minima di ricavi attesi dalla normativa nazionale. La Direttiva IVA (Dir. 2006/112/CE), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, definisce l’attività economica in modo ampio, includendo lo sfruttamento di beni per ricavarne introiti stabili. Crucialmente, nessuna disposizione della Direttiva subordina il diritto alla detrazione IVA (sancito dall’articolo 167 della Direttiva) al raggiungimento di una determinata soglia di ricavi. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’articolo 30 della Legge n. 724 del 1994, nella parte in cui subordina la perdita del diritto alla detrazione IVA al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi, si pone in contrasto con l’articolo 167 della Direttiva IVA. Analogamente, nell’escludere il diritto alla detrazione per le società i cui introiti sono inferiori a una certa soglia, presumendone il carattere non operativo, la norma nazionale contrasta con gli articoli 9, paragrafo 1, e 167 della Direttiva. Secondo i principi espressi dalla CGUE, le misure nazionali volte a contrastare frodi, evasione o abusi non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo e non devono compromettere il principio di neutralità dell’IVA. Una presunzione generale di evasione e abuso, come quella basata solo sul mancato superamento di una soglia di ricavi, non può giustificare un provvedimento fiscale che pregiudichi gli obiettivi della Direttiva. La CGUE ha specificato che tale presunzione, anche se superabile, non può negare il diritto alla detrazione o al rimborso per motivi estranei alla dimostrazione di una frode o di un abuso specifico. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha affermato che l’articolo 30 della Legge n. 724 del 1994, nella parte in contrasto con il diritto unionale, deve essere “disapplicato” dal giudice nazionale. Disapplicare una norma significa non farla valere nel caso concreto perché in conflitto con una norma di diritto UE direttamente applicabile e prevalente. Pur riconoscendo che la motivazione della sentenza d’appello andava “corretta” poiché basata sull’applicazione di una normativa interna in contrasto con il diritto UE, la Corte ha confermato che il dispositivo (cioè, la decisione finale di annullare gli atti di recupero) era corretto. Infatti, il giudice d’appello non aveva messo in dubbio lo svolgimento di un’attività economica da parte della società nel senso della disciplina IVA, elemento che, secondo il diritto UE, è sufficiente a riconoscere la qualità di soggetto passivo e il diritto alla detrazione, a prescindere dal volume dei ricavi. Le stesse argomentazioni dell’Agenzia nel ricorso, incentrate sul calcolo della soglia di ricavi, confermavano implicitamente che la contestazione si basava proprio sul criterio che la CGUE ha ritenuto inadeguato per negare il diritto IVA senza provare frode o abuso. Conclusioni Questa ordinanza della Corte di Cassazione rappresenta una significativa riaffermazione della prevalenza del diritto dell’Unione Europea sulla normativa interna in materia di IVA. Stabilisce che la disciplina delle “società di comodo”, e in particolare la presunzione

DETENZIONE DI STUPEFACENTI: QUANDO È REATO E QUANDO È ILLECITO AMMINISTRATIVO

Il confine tra l’illecito penale e quello amministrativo in materia di stupefacenti rappresenta una questione cruciale nel diritto penale italiano, con implicazioni significative per i soggetti coinvolti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre l’occasione per analizzare questo discrimine con particolare attenzione all’onere probatorio e ai criteri normativi utilizzati dai tribunali. Il quadro normativo di riferimento Il discrimine tra il reato (art. 73 del DPR n. 309/1990) e l’illecito amministrativo (art. 75 dello stesso DPR) in presenza di condotte “neutre” – ossia non “autoevidentemente” dimostrative della destinazione “a terzi” – quale è tipicamente la mera detenzione, passa attraverso la corretta lettura dell’art. 75, comma 1 bis, lett. a), del DPR n. 309 del 1990. Questa disposizione “normativizza” i criteri da utilizzare per determinare se la detenzione di sostanze stupefacenti configuri un reato penale o un mero illecito amministrativo, introducendo parametri oggettivi per tale valutazione. La disposizione è stata introdotta dal decreto legge 20 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n. 79 e riproduce, con alcune modifiche, il contenuto dell’art. 73, comma 1 bis, lett. a), dello stesso DPR n. 309 del 1990, caducato per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale. I criteri distintivi per valutare la destinazione della sostanza Il parametro fondamentale riguarda: la “quantità” della sostanza nonché le “modalità di presentazione”, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione. 1. Il criterio quantitativo Quanto al parametro della quantità, la necessità di un apprezzamento congiunto con l’altro parametro delle modalità di presentazione delle sostanze, consente di ritenere che il mero superamento della soglia, specie se modesto, non accredita da solo, sempre e comunque, la rilevanza penale del fatto, occorrendo una disamina complessiva della vicenda. È importante sottolineare che: È evidente, peraltro, che tanto più elevato è il quantitativo della sostanza, tanto più è accreditabile la destinazione anche solo parziale al mercato. Viceversa: Un quantitativo “sotto soglia” può non escludere la rilevanza penale della condotta, alla luce delle altre circostanze della vicenda, conducenti a ritenere dimostrata la destinazione illecita (si pensi, al confezionamento frazionato in un luogo destinato allo spaccio e alla disponibilità di denaro in contanti dimostrativa di un pregresso “spaccio”). 2. Le modalità di presentazione Dalla formulazione della norma si desume che il peso lordo complessivo, il confezionamento frazionato e le altre circostanze dell’azione rilevano non come criteri autonomi, bensì come “sottocriteri” diretti a dare concretezza al parametro delle modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti. Molto utile, tra gli elementi di specificazione, è quello basato sul “confezionamento frazionato”: non ne è dubitabile la rilevanza indiziaria, giacché detto frazionamento può far fondatamente ritenere che trattasi di sostanza stupefacente destinata ad essere venduta al dettaglio sul mercato illecito. 3. Altre circostanze dell’azione Quanto poi alle “altre circostanze dell’azione”, nella relativa nozione (estremamente ampia) rientrano tutte le circostanze “oggettive” diverse dalle altre espressamente codificate (quantitativo di principio attivo, peso lordo, frazionamento della sostanza) idonee a supportare logicamente il giudizio sulla destinazione della sostanza: per esempio, vi rientrano le modalità di custodia della droga, le modalità spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro della medesima; il ritrovamento di quantitativi di sostanza da taglio, ecc. L’onere della prova: un aspetto fondamentale Un principio cardine da tenere presente è che: Per cogliere la portata e l’importanza della disposizione contenuta nell’articolo 75, comma 1 bis, lettera a), bisogna partire dal rilievo indubitabile che, nella ricostruzione del reato di cui all’articolo 73, la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è l’elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa. In altri termini: Non spetta, cioè, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso. L’onere di allegazione dell’imputato Pur non gravando sull’imputato l’onere della prova, vi è comunque un onere di allegazione: Rispetto all’onere probatorio della destinazione illecita posto a carico dell’accusa, vale piuttosto evidenziare che l’interessato ha semmai un “onere di allegazione” di segno contrario, nel senso che può controdedurre elementi probatori a proprio favore, dimostrativi della destinazione della sostanza all’uso esclusivo proprio, sì da poterne fare discendere, con l’insussistenza del fatto incriminato, solo l’applicabilità delle sanzioni amministrative. Esempi pratici dalla giurisprudenza La Cassazione ha ritenuto logicamente motivata la destinazione della sostanza allo spaccio in presenza di elementi come: Le modalità di confezionamento della sostanza stupefacente, suddivisa in bustine di cellophane, della diversa tipologia di sostanze rinvenute, del quantitativo, del denaro contante nella disponibilità dell’imputato, dell’assenza di certificazione rilasciata in suo favore come assuntore. Altrettanto significativi sono: Il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga. Il caso della tossicodipendenza certificata In questa prospettiva, essendo “interesse” dell’imputato “allegare” elementi che possano utilmente contrastare l’ipotesi accusatoria, accreditando in particolare la destinazione all’uso personale, pur essendo possibile e conosciuta la figura del consumatore che sia anche spacciatore, è fin troppo evidente che, in assenza di elementi conducenti per un’attività anche di spaccio, la certificazione dello stato di tossicodipendente, specie in presenza di quantitativi non esorbitanti, è elemento fattuale significativo per accreditare l’insussistenza dell’illecito penale. Conclusioni: una valutazione complessiva del caso concreto L’elemento chiave che emerge dalla giurisprudenza più recente è che la valutazione deve essere sempre globale e contestualizzata: Il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. Per i cittadini, è fondamentale comprendere che non è il solo quantitativo a determinare l’applicazione della sanzione penale, ma un complesso di elementi che

VERBALE DELLA POLIZIA E CELLULARE ALLA GUIDA: LA CASSAZIONE CHIARISCE IL VALORE PROBATORIO

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12925/2025 pubblicata il 14/05/2025, ha stabilito un importante principio in materia di contestazioni per uso del cellulare alla guida. Il caso riguardava un automobilista multato per aver utilizzato uno smartphone mentre guidava, con sanzione ai sensi dell’art. 173, commi 2 e 3bis, del Codice della Strada. Il valore probatorio del verbale: cosa dice la Cassazione La Corte ha ribadito che il verbale redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti che l’agente attesta essere avvenuti in sua presenza. Il principio di diritto consolidato La sentenza richiama la giurisprudenza consolidata (in particolare Cass. S.U. n. 17355/2009 e recentemente Cass. n. 7140/2025) secondo cui il verbale di accertamento dell’infrazione presenta un triplice livello di attendibilità: Piena prova fino a querela di falso per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza Fede privilegiata per documentazione e dichiarazioni ricevute Libera valutazione per gli apprezzamenti e le valutazioni del verbalizzante Le conseguenze pratiche per gli automobilisti: Per contestare efficacemente l’accertamento di uso del cellulare alla guida, è necessario proporre querela di falso se si intende negare quanto visto direttamente dall’agente Non è sufficiente una semplice contestazione o una diversa ricostruzione dei fatti La sola opposizione al verbale, senza querela di falso, non può sovvertire quanto attestato dall’ufficiale accertatore circa fatti avvenuti in sua presenza Come difendersi correttamente L’unico strumento processuale idoneo a contestare i fatti direttamente percepiti dall’agente è la querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c., procedimento speciale che consente di far valere l’eventuale divergenza tra quanto attestato e quanto realmente accaduto. Come ricorda la Corte: “l’allegazione e la prospettazione di un diverso svolgersi dei fatti rispetto a quello riportato nel verbale, nonché una differente ricostruzione della condotta concretante la contestata violazione avrebbero dovuto necessariamente essere veicolate attraverso la proposizione di una querela di falso”. Sei stato multato per uso del cellulare alla guida e ritieni che l’accertamento non corrisponda al vero? Contattaci per una consulenza specifica sul tuo caso e per valutare insieme la strategia difensiva più efficace!

📢 IMPORTANTE: LE ELARGIZIONI TRA CONVIVENTI NON SONO RIPETIBILI!

La Cassazione Terza Sezione Civile con l’Ordinanza n. 11337/2025 del 30 aprile 2025 ribadisce un principio fondamentale per tutte le coppie di fatto. 💰❌ Il caso concreto 📋Un ex convivente ha chiesto la restituzione di €24.000 versati alla compagna per il pagamento del mutuo della casa in cui vivevano insieme. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Il principio di diritto 🏛️Le elargizioni di denaro tra conviventi costituiscono adempimento di obbligazioni naturali, quindi: Sono un dovere morale e socialeFanno parte della normale assistenza in un rapporto affettivo consolidatoNON possono essere ripetute (restituite) Quando è possibile la ripetizione? 🤔La Cassazione specifica che le elargizioni sono ripetibili SOLO se: Sono sproporzionate rispetto alle condizioni economiche dei conviventiTravalicano i limiti di adeguatezza socialeNon rientrano nei normali doveri di assistenza Riferimenti normativi 📖Artt. 2033, 2041, 2043 del Codice CivileGiurisprudenza consolidata: Cass. n. 3713/2003, n. 11303/2020 Implicazioni pratiche 💡Nelle convivenze more uxorio, le spese condivise (mutuo, bollette, spese ordinarie) sono considerate parte naturale del rapporto e non possono essere richieste indietro alla fine della relazione. 📞 Hai dubbi sulla tua situazione? Contatta il nostro studio per una consulenza personalizzata.

Intelligenza Artificiale e tutela del diritto d’autore: le nuove sfide legali

Introduzione Nel panorama giuridico contemporaneo, pochi temi risultano tanto complessi e attuali quanto l’intersezione tra intelligenza artificiale e diritto d’autore. L’avvento di sistemi di IA generativa capaci di produrre testi, immagini, musica e video di qualità sorprendente ha sollevato interrogativi fondamentali che il nostro ordinamento è chiamato ad affrontare con urgenza. Come studio legale attivo nella consulenza in materia di proprietà intellettuale, abbiamo osservato il rapido evolversi di questo scenario e riteniamo doveroso offrire una disamina delle principali questioni giuridiche emergenti, con particolare attenzione al contesto italiano ed europeo. La natura delle opere generate dall’IA: chi è l’autore? Il nostro ordinamento, così come la maggior parte dei sistemi giuridici occidentali, ha tradizionalmente riconosciuto diritti d’autore alle creazioni dell’ingegno umano. L’art. 6 della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941) stabilisce che “il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Tuttavia, i sistemi di IA generativa come DALL-E, Midjourney o ChatGPT pongono un interrogativo fondamentale: può un’opera generata autonomamente da un algoritmo essere oggetto di tutela autoriale? E in tal caso, a chi spetta la titolarità dei diritti? Le possibili risposte a questa domanda si articolano su più livelli: Ad oggi, l’ordinamento italiano non ha ancora fornito risposte definitive, ma la giurisprudenza più recente sembra orientarsi verso un riconoscimento della tutela autoriale solo in presenza di un apporto creativo umano significativo. L’addestramento dei modelli IA: questioni di copyright Un secondo aspetto critico riguarda l’utilizzo di opere protette da copyright per l’addestramento dei modelli di IA. I Large Language Models (LLM) e i sistemi generativi di immagini vengono “nutriti” con enormi quantità di dati, che spesso includono opere soggette a diritti d’autore. La questione è se tale utilizzo possa configurare una violazione dei diritti esclusivi degli autori originali. Il dibattito si articola intorno a diversi punti: La controversia ha già generato significativi contenziosi a livello internazionale. Ne è un esempio la causa intentata nel 2023 da diversi autori contro OpenAI, accusata di aver utilizzato libri protetti da copyright per addestrare ChatGPT senza autorizzazione. Analogamente, artisti e fotografi hanno avviato azioni legali contro Stability AI e Midjourney per l’utilizzo non autorizzato delle loro opere. L’AI Act europeo e le sue implicazioni per il copyright Il recente Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), approvato dal Parlamento Europeo nel marzo 2024, pur non affrontando direttamente le questioni di copyright, introduce obblighi di trasparenza che avranno un impatto significativo sulla proprietà intellettuale. In particolare, i fornitori di sistemi di IA generativa saranno tenuti a: Questi requisiti, pur non risolvendo il nodo fondamentale della legittimità dell’utilizzo di opere protette, rappresentano un primo passo verso una maggiore trasparenza e responsabilizzazione degli sviluppatori di sistemi IA. Strategie di tutela per i professionisti creativi In attesa di un quadro normativo e giurisprudenziale più definito, è possibile suggerire alcune strategie pratiche per i professionisti che utilizzano strumenti di IA generativa: Prospettive future e possibili interventi legislativi Il legislatore italiano ed europeo sarà inevitabilmente chiamato a intervenire per fornire maggiore certezza giuridica in questo ambito. Tra le possibili soluzioni normative in discussione: Conclusioni L’interazione tra intelligenza artificiale e diritto d’autore rappresenta una delle sfide più significative per il sistema della proprietà intellettuale nel XXI secolo. Come studio legale specializzato, riteniamo che l’approccio più efficace sia quello di coniugare la tutela dei diritti degli autori tradizionali con l’esigenza di non ostacolare l’innovazione tecnologica. La soluzione non potrà che emergere da un dialogo costruttivo tra legislatore, giurisprudenza, sviluppatori tecnologici e comunità creativa, con l’obiettivo di aggiornare il sistema del diritto d’autore mantenendone intatti i principi fondamentali.

Le tendenze antidemocratiche globali: sfide e implicazioni per il diritto internazionale

Il panorama geopolitico attuale presenta segnali preoccupanti di erosione democratica che meritano un’attenta analisi da parte dei giuristi internazionalisti. I recenti rapporti di prestigiose organizzazioni di monitoraggio dei diritti umani confermano un deterioramento sistemico dei principi democratici e dello stato di diritto, con ripercussioni significative sul diritto internazionale e sulla sua applicazione. Il declino delle libertà democratiche: un fenomeno globale Il 2024 ha segnato il diciannovesimo anno consecutivo di declino globale delle libertà democratiche, come evidenziato dal Rapporto “Freedom in the World 2025” pubblicato da Freedom House. Ben 60 paesi hanno subito peggioramenti nei diritti politici e nelle libertà civili, mentre solo 34 hanno registrato progressi significativi4. Questo trend negativo coinvolge non solo regimi autoritari consolidati, ma anche nazioni tradizionalmente considerate baluardi democratici. Particolarmente allarmante è la situazione in Europa, dove il Rapporto 2025 sullo stato di diritto di Liberties documenta un aggravamento della recessione democratica. Paesi un tempo considerati modelli di democrazia stanno scivolando verso tendenze autoritarie, con alcuni governi classificati come “Smantellatori” che minano sistematicamente lo stato di diritto in quasi tutti i suoi aspetti5. Persino le democrazie storicamente solide come Belgio, Francia, Germania e Svezia mostrano segnali di deterioramento in alcuni ambiti fondamentali. Human Rights Watch: manipolazione elettorale e discriminazione Il Rapporto mondiale 2025 di Human Rights Watch mette in evidenza fenomeni particolarmente preoccupanti: la manipolazione dei processi elettorali e la diffusione di pratiche discriminatorie basate su razzismo e odio1. Questi elementi rappresentano una minaccia diretta ai fondamenti stessi del diritto internazionale, che si basa sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici. Il rapporto sottolinea come molti governi, anche quelli che formalmente sostengono i principi dei diritti umani, applichino gli standard internazionali in modo incoerente o inadeguato, alimentando dubbi sulla legittimità di questi principi a livello globale1. Questa selettività nell’applicazione del diritto internazionale ne mina l’autorevolezza e l’efficacia. Implicazioni per il diritto internazionale Le tendenze antidemocratiche hanno profonde implicazioni per il diritto internazionale, che meritano particolare attenzione: 1. Indebolimento del consenso normativo Il diritto internazionale, privo di un “legislatore” centrale, si fonda essenzialmente sul consenso tra Stati e sull’osservanza spontanea delle norme3. L’ascesa di governi che contestano apertamente i principi fondamentali del diritto internazionale mette in crisi questo consenso di base, rendendo più difficile sia la formazione di nuove norme consuetudinarie sia l’applicazione di quelle esistenti. 2. Sfide all’efficacia dei meccanismi di enforcement I meccanismi di attuazione coercitiva del diritto internazionale – dalle contromisure alla legittima difesa, fino al sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite – subiscono pressioni crescenti in un contesto di polarizzazione geopolitica3. La tendenza di alcuni Stati a ignorare deliberatamente le decisioni di organismi internazionali compromette l’intero sistema di enforcement. 3. Relativizzazione dei diritti umani Si assiste a una preoccupante tendenza alla relativizzazione dei diritti umani, presentati sempre più come “valori occidentali” anziché come principi universali. Questa narrativa indebolisce la forza normativa degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani e legittima violazioni sistematiche. 4. Rischi per il principio di non aggressione Il caso dell’invasione dell’Ucraina rappresenta un esempio paradigmatico delle sfide attuali. Come evidenziato da giuristi internazionalisti, l’azione armata contro l’Ucraina costituisce chiaramente un’aggressione che integra quasi tutte le fattispecie previste dalla definizione adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 19742. Tuttavia, la persistenza del conflitto e l’incapacità della comunità internazionale di imporre il rispetto del divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali evidenziano le fragilità dell’attuale sistema giuridico internazionale. Prospettive e possibili risposte Di fronte a queste sfide, il diritto internazionale deve evolvere per mantenere la propria rilevanza e capacità di regolamentazione delle relazioni tra Stati. Alcune possibili direzioni includono: Conclusioni Le tendenze antidemocratiche a livello globale rappresentano una sfida esistenziale per il diritto internazionale contemporaneo. Come giuristi, abbiamo la responsabilità di analizzare criticamente questi sviluppi e di contribuire all’elaborazione di risposte adeguate. Il diritto internazionale ha dimostrato in passato una notevole capacità di adattamento ai mutamenti della società internazionale; oggi è chiamato a una nuova, difficile prova di resilienza. La posta in gioco non è solo teorica: dal mantenimento di un ordine internazionale basato su regole dipendono la pace, la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali di milioni di persone. In un’epoca di crescenti tensioni geopolitiche e di erosione democratica, il ruolo dei giuristi internazionalisti diventa ancora più cruciale nel difendere i principi fondamentali del diritto e nel promuovere soluzioni innovative alle sfide contemporanee.