IL LAVORATORE IN MALATTIA CHE PARTECIPA AD UN CONCORSO NON PUO’ ESSERE LICENZIATO

Tempo di lettura: < 1 minuti Era in congedo per malattia, ma durante l’assenza dal lavoro aveva partecipato alle prove preselettive di un concorso. Il datore di lavoro aveva contestato l’illecito disciplinare al dipendente, per poi licenziarlo perché aveva simulato la malattia o comunque per averla aggravata con il suo comportamento. Il lavoratore aveva impugnato però il licenziamento innanzi al giudice del lavoro, sostenendo che la partecipazione al concorso non era incompatibile con la patologia da cui era affetto. Il Tribunale di Reggio Emilia, investito della causa, ha ritenuto di disporre una consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale è risultato che effettivamente il lavoratore era affetto dalla patologia risultante dalla certificazione medica, e che la condotta tenuta dal dipendente in costanza del congedo non era incompatibile con lo stato della malattia, né poteva avere aggravato la sua condizione fisica o frenato il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. In considerazione delle conclusioni esposte dal consulente medico – legale, il Tribunale ha perciò accolto il ricorso del dipendente con sentenza dell’11 maggio 2021, per l’insussistenza del fatto contestato. Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, il Giudice ha dichiarato perciò l’illegittimità del licenziamento ed ordinato la reintegrazione del lavoratore sul luogo di lavoro, condannando il datore al pagamento del risarcimento nella misura prevista dalla legge.
NESSUN PERMESSO DI COSTRUIRE PER IL BARBECUE

Tempo di lettura: 2 minuti Lo ha affermato il 20 settembre 2021 il Tribunale Amministrativo della Campania (sezione di Salerno), annullando l’ordine di demolizione della struttura in muratura edificata da un cittadino nel giardino sovrastante la propria abitazione. Il manufatto era stato costruito utilizzando elementi in cemento prefabbricato fissati su di una piazzola anche essa in cemento, e nel corso di un sopralluogo operato dai tecnici comunali era emerso che per esso non era stata presentata né la richiesta del permesso di costruire (PDC), né una comunicazione di inizio lavori (CILA). Di qui l’emanazione, da parte del funzionario competente, dell’ordine di abbattimento del barbecue. L’ordine veniva tuttavia impugnato innanzi il giudice amministrativo dal cittadino, il quale sosteneva – tra l’altro – che per quel manufatto non è previsto alcun obbligo di acquisire il preventivo PDC. In accoglimento dell’impugnazione, con l’ordinanza citata il T.A.R. Campania di Salerno ha dichiarato la illegittimità dell’ordine di demolizione, chiarendo che tutti gli interventi finalizzati al miglior godimento – senza scopo di lucro – delle aree pertinenziali degli edifici privati costituiscono opere realizzabili liberamente, per le quali non è necessario un titolo abilitativo dell’ente competente. Quindi non è necessaria alcuna formalità amministrativa (PDC o CILA) se si intende installare nel giardino di casa altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, o anche barbecue, vasi e fioriere mobili, quando essi non siano ancorati al suolo e siano quindi rimovibili.Se invece gli arredi esterni vengono ancorati in maniera stabile e permanente al suolo, tanto da non essere rimovibili agevolmente, è sufficiente comunicare all’ente competente l’inizio dei lavori (CILA). Nel caso di specie, mancando finanche la CILA, il funzionario comunale avrebbe dovuto irrogare certamente la sanzione pecuniaria prevista dalla legge, ma non poteva ordinare l’abbattimento di un’opera ricompresa tra quelle di edilizia libera, per la quale non è richiesto il PDC.
L’AMANTE NON E’ TENUTO A RISARCIRE IL CONIUGE TRADITO

Tempo di lettura: 2 minuti Una singolare vicenda ha dato offerto al Tribunale di Padova l’occasione di pronunciarsi sulle possibili conseguenze risarcitorie del tradimento di un coniuge, e di escludere che si possa chiedere il ristoro dei danni all’amante.La moglie tradita aveva convenuto in giudizio un’altra donna, assumendo che ella avesse intrecciato una relazione amorosa con suo marito, e chiedendo all’amante il risarcimento dei danni sofferti a causa della infedeltà. Per la moglie il tradimento le aveva causato sofferenze e conseguenze personali, poiché la presunta amante era dipendente dell’impresa di cui anch’ella era titolare, tanto che la relazione aveva fatto scalpore nell’ambiente lavorativo e le aveva arrecato danno alla immagine di moglie e di imprenditrice. La dipendente si era difesa negando la relazione affettiva, ed attribuendo gli episodi contestati al corteggiamento subito da parte del marito, che lei assumeva di non aver ricambiato.La presunta amante aveva poi sostenuto che l’eventuale rapporto affettivo non avrebbe potuto arrecare danni per essere tale condotta l’esplicazione della personalità dell’individuo, anche in campo sentimentale, e perciò corrispondente all’esercizio di un diritto costituzionalmente protetto. Nel risolvere la controversia, il Tribunale ha precisato che la violazione di un obbligo scaturente dal matrimonio, compreso quello della fedeltà coniugale, non determina automaticamente la possibilità di ottenere un risarcimento del danno per il semplice fatto che sia stato provato l’adulterio. Secondo i giudici veneti, la violazione del dovere di fedeltà è risarcibile solo quando l’afflizione provocata superi la soglia della tollerabilità e si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primo tra tutti il diritto alla salute ovvero alla dignità personale e all’onore. L’amante però non ha l’obbligo di rispettare la fedeltà coniugale, e non può essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere; al più può essere ritenuto corresponsabile del tradimento quando, a causa della propria condotta e avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta la relazione extraconiugale, abbia direttamente leso diritti inviolabili quali la dignità e l’onore del coniuge tradito (come quando egli si sia ad esempio vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini nei confronti di terzi). Nel caso deciso dal Tribunale di Padova era risultato che, senza compiere alcun atto particolarmente censurabile, l’amante si era limitata ad esercitare il diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità, che si concretizza anche nella libertà di scelta del partner amoroso. La richiesta di risarcimento è stata così rigettata con sentenza n. 1308 del 2021, e la moglie tradita condannata al pagamento di rilevanti spese legali a favore dell’altra donna.
VIDEO DEL MINORE SU TIK TOK ? IL GENITORE PUO’ FARLO RIMUOVERE

Tempo di lettura: 2 minuti Una bambina di otto anni inizia a postare alcuni video sulla piattaforma social Tik Tok, ma il padre separato, contrario a tale attività, chiede al giudice di condannare la madre a rimuoverli, e ad impedire l’ulteriore pubblicazione di foto o altri video della minore. Dopo aver rigettato il ricorso in prima istanza per questioni procedurali, il Tribunale di Trani ha poi accolto il reclamo, e con ordinanza del 30 agosto 2021 ha ordinato alla madre di procedere alla rimozione dei video e di impedire ulteriori pubblicazioni da parte della bambina. Secondo il collegio pugliese la pubblicazione sui social network di immagini e di video di un minore contrasta con diverse leggi italiane, europee ed internazionali. Nel nostro paese il diritto alla riservatezza dell’immagine dei minori è tutelato in via generale dall’art. 10 del codice civile, e quello dei dati personali dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.Per i dati personali è previsto specificamente che il trattamento degli stessi è consentito solo quando il minore abbia almeno 16 anni. Quindi se il minore ha meno di 16 anni, il trattamento dei dati può avvenire solo se viene consentito espressamente da colui che esercita la responsabilità genitoriale, condizione che risultava non sussistere nel caso analizzato dal tribunale. In regime di separazione coniugale, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, come anche la pubblicazione di immagini, deve essere oggetto di una decisione comune e concorde da parte dei due genitori, nel rispetto delle regole dettate per la ordinaria modalità dell’affidamento condiviso del minore. L’autorizzazione preventiva è ritenuta necessaria per scongiurare il pericolo derivante dalla diffusione delle immagini o dei video ad un numero indeterminato di persone, conosciute o non conosciute, che potrebbero essere indotte anche a contattare i bambini o ad avvicinarli, di persona o per via telematica. Per il tribunale va scongiurata, con le necessarie cautele preventive, anche la condotta di quei soggetti che potrebbero utilizzare le immagini ed i video a fini di diffusione degli stessi nei circuiti criminali della pedopornografia. Negli anni passati altri tribunali avevano già avuto modo di analizzare casi di pubblicazione di foto di un minore su profili di social network in assenza di consenso di entrambe i genitori separati, affermando sempre principi in linea con le motivazioni espresse dal Tribunale di Trani, e giungendo anche alla irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico del genitore affidatario prevalente per ogni ulteriore inosservanza dell’ordine di rimozione dei post e di controllo delle attività sui social del figlio minore.
CONSENSO INFORMATO: SPETTA AL PAZIENTE DIMOSTRARE CHE NON SI SAREBBE OPERATO

Skip to content CONSENSO INFORMATO: SPETTA AL PAZIENTE DIMOSTRARE CHE NON SI SAREBBE OPERATO admin | December 5, 2021 | 11:02 am | 0 comments Tempo di lettura: 2 minuti Dopo essersi sottoposto ad un intervento di bendaggio gastrico in clinica privata, un paziente aveva subito severe complicanze e la lesione di un’arteria, rendendo necessaria una seconda operazione per la rimozione del dispositivo. Il paziente citava così in giudizio i medici che l’avevano operato e la struttura dove era stato ricoverato, sostenendo che l’intervento era stato eseguito maldestramente, e di non essere stato correttamente informato sulla possibilità che avrebbe potuto subire le conseguenze dannose che poi aveva patito. I legali dello studio TMC Avvocati Associati venivano incaricati della difesa della clinica privata, determinata a respingere ogni responsabilità per quanto accaduto.Il perito nominato dal Tribunale, presa visione della documentazione sanitaria, concludeva affermando che l’intervento era stato eseguito correttamente, poiché la conseguenza dello “slippage” gastrico era possibile e quindi non causata dal chirurgo. Il consulente d’ufficio riteneva però inadeguata e lacunosa la dichiarazione di assenso sottoscritta dal paziente prima dell’intervento, nella quale non era stato fatto riferimento alla possibilità che si verificasse la complicanza che aveva poi colpito il paziente. Condividendo la linea di difesa del collegio difensivo della clinica, il Tribunale di Benevento ha però escluso la responsabilità sia dei sanitari che della struttura, riconoscendo la corretta esecuzione dell’intervento, e soprattutto la adeguatezza del consenso fornito dal paziente rispetto alle informazioni ricevute sia con la dichiarazione sottoscritta, sia verbalmente direttamente dal chirurgo prima dell’operazione, secondo quanto aveva dichiarato un teste presente in quell’occasione. Il passaggio di maggior interesse della sentenza (n. 2401 del 19 novembre 2021) è però quello in cui il Tribunale pur evidenziando la contraddittorietà delle risultanze processuali, conclude affermando però che ricade sul paziente l’onere di dimostrare che, ove correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all’intervento di bendaggio gastrico.
VERANDA ED INFISSI POSSONO DANNEGGIARE L’ESTETICA DEL CONDOMINIO ?

Tempo di lettura: 3 minuti Un condomino realizza, nella parte posteriore del fabbricato, una veranda chiusa in alluminio preverniciato bianco con pannelli in laminato plastico e vetri, per rendere il vano abitabile, sostituendo poi gli infissi originariamente in Douglas con infissi in alluminio bianco. Il condominio lo cita in giudizio chiedendo la rimozione delle opere, sul presupposto che quegli interventi non erano stati autorizzati dal condominio, ed avevano arrecato un danno estetico per l’utilizzo di materiali diversi da quelli costruttivi, oltre ad aver ampliato le superfici. Il condomino si difende opponendo che sugli infissi in alluminio anodizzato erano state applicate delle strisce adesive riproducenti il colore del legno, che le finestre non erano visibili dalla strada, e che altri condomini avevano già effettuato, negli anni, interventi del tutto analoghi, e che quindi non sussisteva alcuna lesione del decoro architettonico, essendo già stata alterata l’estetica del fabbricato. Il tema oggetto del giudizio è di notevole interesse, perché una delle questioni più dibattute nella materia condominiale è proprio la individuazione della definizione e della rilevanza del decoro architettonico di un fabbricato comune al fine di porre un limite ai poteri di intervento dei singoli condomini sulla loro proprietà esclusive. In un complesso costituito da più unità immobiliari sono individuabili parti degli immobili che ricadono nella proprietà individuale dei condomini ed altre che, per la loro funzione, sono al servizio di tutti i proprietari per garantire loro il miglior utilizzo delle parti esclusive. E’ agevole ritenere zone di proprietà singolare le superfici degli appartamenti e delle loro pertinenze, compresi i balconi aggettanti, e zone condominiali i beni di uso comune come le scale di accesso, gli impianti ed il tetto di copertura. Quando si passa però a considerare l’aspetto esteriore e complessivo del fabbricato comune può diventare più difficoltoso tracciare la demarcazione tra il diritto dei singoli e quello della collettività dei condomini. Per legge è fatto divieto di apportare modificazioni delle destinazioni d’uso delle parti comuni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che, quanto al caso di specie, ne alterano il decoro architettonico (art. 1117 ter cod. civ.). La giurisprudenza ha poi ribadito negli anni l’importanza dell’estetica del complesso immobiliare in cui coesistono più proprietà esclusive, confermando la sua natura di bene comune – ancorché immateriale – e come tale sottratto alla disponibilità dei singoli condomini. Resta da definire quale sia il decoro architettonico degno di tutela: se esso presupponga un particolare pregio artistico complessivo dell’immobile, o se si riferisca semplicemente alla integrità della sagoma progettata originariamente dal costruttore. Per tale ragione, sulla incertezza del canone estetico da assumere come riferimento, si sono consumati decenni di contenziosi giudiziari. Da alcuni anni la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia assunto una linea interpretativa sufficientemente chiara, che è stata raccolta e ribadita anche dall’ordinanza decisoria emessa nella vicenda in esame, depositata dalla Corte di Cassazione il 1.12.2021 (n. 37732). Secondo i giudici di legittimità, è vietato ogni intervento che si rifletta negativamente sull’aspetto armonico del bene comune, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio, a nulla rilevando il grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell’edificio, e nemmeno la presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate. Per la Corte di Cassazione, ai fini della tutela del decoro architettonico dell’edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull’immobile. Su tali presupposti, la Corte ha confermato perciò la condanna alla rimozione delle opere resa in appello, rigettando il ricorso del condomino e condannandolo al pagamento delle spese di causa.
SEPARAZIONE: QUANDO INIZIA L’OBBLIGO DI PAGARE IL MANTENIMENTO ?

Tempo di lettura: 2 minuti Erano riusciti a sottoscrivere un accordo di separazione consensuale, con il quale si stato stabilito – tra l’altro – un assegno di mantenimento mensile a favore della moglie, senza stabilire però la data di decorrenza dell’obbligo di pagamento. Il marito aveva iniziato quindi a pagare solo dopo l’omologazione dell’accordo da parte del tribunale, mentre lei sosteneva che i versamenti dovevano iniziare sin dal deposito del ricorso. In primo grado il tribunale aveva dato ragione al marito, mentre in appello aveva avuto la meglio la tesi sostenuta dalla moglie, e di qui l’ulteriore impugnazione di lui, della seconda decisione, innanzi la Corte di Cassazione. Il tribunale aveva sostenuto che, solo nella separazione giudiziale, gli effetti della decisione retrocedono alla data del deposito del ricorso, mentre nella separazione consensuale è la successiva omologa dell’accordo a conferire effetto obbligatorio all’intesa economica.Al contrario, la corte di appello aveva sostenuto che l’effetto di retrodatazione degli obblighi alla data del deposito del ricorso iniziale si verifica ugualmente nelle separazioni consensuali ed in quelle giudiziali. La Suprema Corte è intervenuta infine a comporre il contrasto dei due giudicati con la sentenza n. 41232 del 22 ottobre 2021.I giudici di legittimità, pur condividendo le peculiarità che contraddistinguono una separazione consensuale (basata cioè sull’accordo dei coniugi, che il tribunale deve comunque omologare) da quella giudiziale (totalmente regolata dalle condizioni stabilite dal giudice adito), hanno chiarito che, in entrambi i casi, gli effetti dell’accordo omologato o della decisione giudiziale si producono sin dal deposito del ricorso introduttivo. La decisione ha il pregio di specificare che, a meno di una diversa volontà delle parti o di apposite nuove o diverse previsioni sul punto specifico nel provvedimento di omologa, la decorrenza va normalmente ancorata al momento del deposito, se non altro in applicazione del principio generale per il quale quod sine die debetur statim debetur ed in conformità alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto può presumersi riferito al tempo e al contesto in cui esso è formato e soprattutto depositato, in quel momento diventando definitiva la manifestazione di volontà dei ricorrenti e così la loro valutazione di rispondenza degli accordi esposti ai loro interessi. Il ricorso proposto dal marito è stato pertanto rigettato.
SOTTRARRE IL CELLULARE ALLA COMPAGNA PER LEGGERE I MESSAGGI E’ REATO ?

Tempo di lettura: 2 minuti Al culmine di una animata discussione si era impossessato del telefono cellulare della partner, sottraendolo con violenza, per leggere i messaggi che lei aveva ricevuto. La donna però non aveva subito passivamente l’atto di forza, denunziandolo all’autorità giudiziaria. L’uomo veniva così condannato in primo grado dal Tribunale di Bologna per i reati di rapina impropria, lesioni aggravate e violenza privata, tutti commessi ai danni della propria compagna. L’imputato impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Appello, sostenendo che non poteva configurarsi il reato di rapina poiché l’impossessamento del telefono, seppur forzoso, non era finalizzato ad acquisire un vantaggio economico. L’appellante evidenziava infatti che il solo vantaggio conseguito con la sottrazione del telefono era consistito nella possibilità di visionare i numeri e le comunicazioni contenute nel cellulare. La Corte di Appello di Bologna rigettava però il ricorso, confermava la sentenza di primo grado: secondo i giudici del secondo grado era infatti del tutto irrilevante che l’imputato non perseguisse, con l’impossessamento violento del telefono, uno scopo di lucro. L’uomo proponeva perciò ricorso innanzi la Corte di Cassazione, ritenendo errata la attribuzione a suo carico del reato di rapina a danno della partner. I giudici di legittimità, con la sentenza n. 45557 del 10 dicembre 2021, rigettavano infine il ricorso del proponente, confermando la decisione dei giudici di merito, e precisando definitivamente che “integra il reato di rapina la condotta di chi sottrae con violenza al proprio partner il telefono cellulare al fine di poter accedere alla rubrica e poterne leggere i messaggi, ciò in quanto nel delitto di rapina, l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui”. La motivazione resa dalla Corte di Cassazione si pone nel solco del più recente orientamento seguito dalla giurisprudenza, che da alcuni anni tende a sottolineare come il profitto tipico del reato di rapina non deve avere necessariamente una natura economica, potendo consistere anche in qualsiasi piacere, vantaggio, soddisfazione, anche di natura non patrimoniale, morale o sentimentale (Cass. pen. sez. II, 14/05/2021, n. 18977; Cass. pen. sez. II, 27/05/2019, n. 23177; Cass. pen. sez. II, 09/02/2017, n. 6265). In conclusione, secondo l’attuale interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il delitto di rapina si realizza anche nel caso in cui non vi sia nell’agente l’intenzione di trarre un profitto diretto e immediato dalla condotta, essendo sufficiente lo scopo di trarre un’utilità indiretta o non strettamente economica dall’impossessamento della cosa altrui mediante la violenza o la minaccia.
REDDITO DI CITTADINANZA NON DOVUTO: SEQUESTRABILE L’INTERO CONTO

Tempo di lettura: 2 minuti Aveva riscosso cospicue somme dall’INPS facendosele accreditare su un conto postale, ma senza averne diritto, e per questo era finito sotto procedimento penale con l’accusa di illegittima fruizione del reddito di cittadinanza. Ma sul medesimo conto postale erano state accreditate anche altre somme, stavolta percepite legittimamente, che erano state pagate sempre dall’INPS a titolo di maternità e di premio nascita, dopo l’arrivo in famiglia della figlia. Su iniziativa del pubblico ministero, era stato disposto però il sequestro di tutte le somme che erano giacenti su quel conto, quale profitto dell’attività illecita, e nel blocco erano state inclusi anche quegli importi che pure erano stati correttamente riconosciuti. Di qui il ricorso dell’indagato, a parere del quale non si era tenuto conto del fatto che parte di quel denaro era stato riscosso legittimamente, tempo dopo la commissione del reato di illecita percezione del reddito di cittadinanza, ragion per cui non ne potevano costituire il frutto. Giunta al vaglio della Corte di Cassazione, la questione è stata oggetto della sentenza n. 41183 del 12novembre 2021, con cui i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando la correttezza delsequestro di tutte le somme giacenti sul conto dell’indagato, anche se percepite successivamente alla commissione del reato. In linea con una recente pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui il denaro è, per sua natura, un bene fungibile, e come tale sequestrabile direttamente, a prescindere dalla provenienza lecita della sua provenienza. Proprio per il suo carattere fungibile, il denaro è quindi soggetto alla confisca diretta e non già a quella “per equivalente”, non essendo possibile distinguere gli importi con provenienza lecita da quelli che sono il frutto della commissione di un reato.
COMPENSO AL LEGALE: SUL VALORE DELLA DOMANDA O DELLA TRANSAZIONE

Tempo di lettura: 2 minuti Una delle questioni che animano di frequente il dibattito della pratica giudiziaria, e che spesso determina contrasti interpretativi e controversie, è quella del criterio da seguire per la liquidazione del compenso del legale che abbia assistito il cliente in una vertenza proposta con una richiesta di valore imprecisato, ma conclusasi con un esito di valore contenuto. In tali casi il cliente può ritenere che il valore dell’accordo raggiunto fotografi il valore della vertenza, mentre l’avvocato sarebbe esposto al paradosso di vedersi liquidare un compenso inferiore rispetto a quello dovuto in base alla domanda, a causa della bontà della propria opera. Le diatribe sul punto spesso giungono all’attenzione dei giudici, che però esprimono spesso vedute differenti ed applicano principi contrastanti, risolvendo le controversie con esiti opposti. Capita così di leggere di un avvocato siciliano che aveva difeso una società nei confronti di una serie di lavoratori, che avevano proposto ricorsi giudiziari di valore non precisato, e pertanto di valore indeterminato. Dopo il fallimento della cliente, l’avvocato aveva chiesto che venissero ammessi al passivo, in via privilegiata, i crediti professionali da lui maturati, calcolati secondo il valore indeterminato delle domande avanzate dai lavoratori. Insoddisfatto per la decisione del Giudice Delegato, il legale aveva proposto opposizione allo stato passivo, ma il Tribunale di Palermo prima, e la Corte di Appello dopo, l’avevano rigettata sul presupposto che gli accordi raggiunti con i singoli lavoratori avevano accertato importi precisi e che quindi i compensi dovuti andavano parametrati a tali somme, e non già al tenore indeterminato delle domande. Il professionista ha impugnato perciò il provvedimento di secondo grado innanzi la Corte di Cassazione la quale, con l’ordinanza n. 28830 del 16 dicembre 2020, ha accolto il ricorso del legale, affermando il principio per cui, per la liquidazione dei compensi giudiziali in favore dell’avvocato, va assunto a valore del giudizio quanto è stato dichiarato nella domanda, e non già la somma che risulta all’esito del giudizio, o in un successivo atto di transazione della lite.