Brutta caduta per una signora mentre camminava a piedi nudi sul bordo della piscina ed ora chi paga i danni?
La signora Tizia era andata alle terme e stava camminando lungo il bordo della piscina all’interno dello stabilimento, quando era caduta violentemente a terra subendo danni fisici e patrimoniali, per i quali aveva chiesto il risarcimento alla società che gestiva la struttura.
Di fronte al rifiuto dell’azienda termale, la infortunata aveva agito innanzi al tribunale civile, che però aveva rigettato la domanda, affermando che la vittima della caduta aveva tenuto una condotta imprudente, percorrendo a piedi nudi il bordo della piscina, prevedibilmente e normalmente scivoloso, tanto più perché posto in all’aperto.
La corte di appello aveva confermato poi la decisione, condividendo le stesse motivazioni esposte dal giudice di primo grado, e la infortunata aveva deciso così di rivolgere le sue doglianze ai giudici di legittimità.
La vicenda ha consentito alla Corte di cassazione di chiarire, con l’ordinanza n. 21675 del 20 luglio 2023, l’importanza della valutazione del comportamento del danneggiato al fine di accogliere, ovvero di escludere, il diritto al risarcimento nei casi di danni da cose in custodia.
Per i giudici di legittimità, quando il danneggiato tiene un atteggiamento incauto, è necessario stabilire se il danno sia stato comunque causato dalla cosa, o piuttosto dal comportamento della stessa vittima, o infine se abbiano contribuito entrambi i fattori, e tale indagine deve procedere alla individuazione della causa determinante dell’evento bilanciando i doveri di precauzione (di chi custodisca la cosa) e di cautela (a cui è tenuto l’infortunato).
Quando la condotta del danneggiato si presenta come un contributo intenso e rilevante per la produzione dell’evento, rispetto al quale la cosa abbia costituito una mera occasione dell’infortunio, viene meno il rapporto causale con essa.
In altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela a cui sono tenute tutte le persone, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione Italiana.
Quanto più la situazione di pericolo (e di possibile danno) è prevedibile e può essere superata con l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più deve ritenersi rilevante l’apporto fornito all’infortunio dal comportamento imprudente dello stesso.
Nei casi di imprudenza più grave, l’apporto della condotta dell’infortunato può costituire la causa principale di quanto accaduto, escludendo il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Nel caso della signora Tizia, la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative costituiva indice di una possibile colpa imputabile al gestore o al custode della piscina, ma era apparsa meno intensa – sul piano del contributo causale – rispetto alla condotta incauta della vittima, talmente grave da apparire preponderante e decisiva nella ricostruzione della causa del fatto.
Sia il tribunale che la corte di appello avevano svolto correttamente un bilanciamento tra la pericolosità della cosa (il bordo piscina umido) e gli obblighi di cautela dell’utente, concludendo entrambe per la sussistenza della pericolosità, ma, allo stesso tempo, per l’agevole prevedibilità e percepibilità della stessa, trattandosi di piscina all’aperto, e per la colpevole scelta di non premunirsi degli accorgimenti minimi per evitare di subirne gli effetti, camminando la vittima a piedi nudi.
Il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano accorgimenti proprio assumendo l’ipotesi di simili passi, non significa che, potendosi verificare e percepire la scivolosità del terreno, l’utente sia in diritto in diritto di ignorare le ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare autonomamente, la catena causale autonoma che esclude il suo diritto al risarcimento.
Il ricorso della signora Tizia è stato perciò rigettato dalla Corte di Cassazione.
Comments are closed