PEC Professionale e Domicilio Digitale Personale: Il Riversamento Automatico da INI-PEC a INAD

La nota congiunta MIMIT-AgID del 29 luglio 2025 chiarisce il meccanismo di trasferimento del domicilio digitale professionale nel registro delle persone fisiche Premesso che la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione rappresenta un processo ormai consolidato nell’ordinamento italiano, una recente nota congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) del 29 luglio 2025 ha chiarito un aspetto di particolare rilevanza per tutti i professionisti iscritti ad albi e ordini. La comunicazione illustra infatti il meccanismo di riversamento automatico del domicilio digitale dal registro INI-PEC al registro INAD, disciplinato dall’art. 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il quadro normativo di riferimento Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede due distinti indici nazionali per la gestione dei domicili digitali. Da un lato, l’INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti), istituito presso il MIMIT e alimentato automaticamente dagli ordini professionali mediante comunicazione ex lege della casella PEC. Dall’altro, l’INAD (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato), realizzato e gestito da AgID, la cui iscrizione risulta normalmente facoltativa e rimessa alla libera iniziativa dell’utente. Questa distinzione riflette la diversa natura giuridica delle comunicazioni: mentre il domicilio digitale professionale serve per le comunicazioni correlate all’attività lavorativa e ai rapporti con gli ordini di appartenenza, il domicilio digitale personale è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale relative alla sfera privata del soggetto. La novità introdotta: il riversamento automatico La disposizione di cui all’art. 6-quater, comma 2, del CAD stabilisce che il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC venga automaticamente trasferito anche nel registro INAD. Questo meccanismo, definito “riversamento autoritativo”, comporta che la medesima casella PEC professionale assuma contemporaneamente valore di domicilio digitale personale, utilizzabile quindi per comunicazioni private che non attengono all’esercizio dell’attività professionale. Il fondamento giuridico di tale previsione risiede nella necessità di garantire una maggiore copertura del sistema di domicilio digitale nazionale, facilitando l’identificazione univoca dei soggetti nell’ambito delle comunicazioni telematiche con valore legale. La norma risponde altresì all’esigenza di semplificazione amministrativa, evitando duplicazioni di procedure e adempimenti a carico del professionista. Il meccanismo procedimentale e le tempistiche Secondo le Linee guida AgID richiamate nella nota congiunta, il procedimento di riversamento segue una procedura articolata in fasi specifiche. Il domicilio digitale trasferito da INI-PEC rimane inizialmente registrato in INAD ma non pubblicato per trenta giorni, durante i quali il professionista può accedere all’informativa sul trattamento dei dati personali e consultare le modalità operative del servizio. Durante questo periodo transitorio di trenta giorni, il professionista mantiene la facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendo un indirizzo diverso ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del CAD. Tale diritto di modifica rappresenta una garanzia fondamentale per il professionista, che può decidere di utilizzare una casella PEC dedicata esclusivamente alla sfera personale, diversa da quella professionale. Decorso il termine di trenta giorni senza variazioni, AgID procede alla pubblicazione definitiva del domicilio digitale nell’indice INAD. Da questo momento, la casella PEC risulta utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata della persona fisica, fermo restando il diritto del titolare di modificare o cessare successivamente il proprio domicilio digitale. Implicazioni pratiche per professionisti e cittadini La misura comporta significative implicazioni operative per diverse categorie di soggetti. Per i professionisti iscritti ad albi e ordini, il riversamento automatico determina l’acquisizione di un domicilio digitale personale senza necessità di specifici adempimenti, con conseguente semplificazione degli oneri burocratici. Tuttavia, i professionisti devono prestare particolare attenzione alla gestione della casella PEC, che diventa strumento di comunicazione sia per l’attività professionale sia per la sfera privata. Per le Pubbliche Amministrazioni e gli enti privati che devono effettuare comunicazioni con valore legale, la presenza del domicilio digitale in INAD consente di individuare con maggiore facilità il recapito telematico del destinatario, riducendo i casi di mancato recapito e i conseguenti problemi di notificazione. Dal punto di vista della tutela della privacy, la normativa mantiene le garanzie procedimentali attraverso il periodo di trenta giorni non pubblicato e il permanente diritto di modifica del domicilio digitale. I professionisti conservano inoltre la facoltà di utilizzare caselle PEC distinte per l’attività professionale e per quella personale, garantendo una adeguata separazione tra le due sfere. Profili di criticità e raccomandazioni operative L’automatismo del riversamento, pur rappresentando una semplificazione, può generare alcune problematiche operative. La principale criticità riguarda la gestione unitaria della casella PEC per comunicazioni di natura diversa, con possibili difficoltà nella distinzione tra corrispondenza professionale e personale. Si raccomanda pertanto ai professionisti di valutare attentamente l’opportunità di utilizzare la facoltà di modifica durante il periodo transitorio di trenta giorni. Un ulteriore aspetto da considerare attiene alla responsabilità del professionista nella gestione delle comunicazioni ricevute sul domicilio digitale. La presenza della stessa casella PEC in entrambi gli indici comporta l’obbligo di monitoraggio costante per entrambe le tipologie di comunicazioni, con le relative conseguenze in caso di mancata lettura di messaggi aventi valore legale. Conclusioni e prospettive future Il riversamento automatico del domicilio digitale da INI-PEC a INAD rappresenta un’evoluzione significativa nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana. La misura, disciplinata dall’art. 6-quater, comma 2, del CAD e chiarita dalla nota congiunta MIMIT-AgID del 29 luglio 2025, mira a garantire una maggiore copertura del sistema nazionale di domicilio digitale, semplificando al contempo gli adempimenti a carico dei professionisti. L’efficacia della normativa dipenderà dalla capacità degli operatori di adeguare le proprie procedure operative alla nuova disciplina, prestando particolare attenzione alla gestione delle tempistiche e dei diritti di modifica riconosciuti ai professionisti. La corretta implementazione di tali previsioni contribuirà al rafforzamento dell’infrastruttura digitale nazionale e al miglioramento dell’efficienza delle comunicazioni telematiche con valore legale. Hai bisogno di assistenza per gestire correttamente il domicilio digitale professionale e personale? Contattaci per una consulenza specializzata sui profili normativi e operativi della digitalizzazione forense.

La Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie: Nuovi Principi dalla Cassazione per la Computabilità dei Versamenti

La recente pronuncia della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione depositata il 1° luglio 2025 ha stabilito un principio di diritto destinato a incidere significativamente sulla pratica della definizione agevolata delle controversie tributarie. L’ordinanza affronta una questione di particolare rilevanza pratica per contribuenti e professionisti, relativa alla computabilità dei versamenti effettuati per la definizione agevolata delle sanzioni nel calcolo dell’importo dovuto per la definizione agevolata delle controversie pendenti in Cassazione. Il Contesto Normativo e la Controversia La disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione è regolata dall’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130. Tale normativa consente di definire le controversie tributarie con il pagamento di importi ridotti, pari al 5% o al 20% del valore della controversia, a seconda che l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i gradi di giudizio o solo in alcuni. Il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione riguardava un contribuente che aveva richiesto la definizione agevolata di una controversia relativa ad un accertamento IRPEF per il 2006 basato su accertamento sintetico da redditometro. L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggior reddito per euro 75.090,00 sulla base di spese per beni indice di capacità contributiva, tra cui conferimenti di denaro per euro 980.000,00 e versamenti per la costituzione di una società. La questione specifica atteneva al computo, nel calcolo dell’importo netto dovuto per la definizione agevolata, delle somme precedentemente versate dal contribuente per definire le sanzioni in via agevolata ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997. L’Agenzia delle Entrate aveva negato tale possibilità, sostenendo che le somme versate per definire le sanzioni, essendo già definite, non potevano essere considerate “in contestazione”. Il Principio di Diritto Affermato dalla Cassazione La Suprema Corte ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo il seguente principio di diritto: “ai fini della definizione delle controversie pendenti in cassazione, ai sensi dell’art. 5, comma 9, l. 130/2022, si deve tenere conto di eventuali versamenti già effettuati anche a titolo di sanzioni in pendenza di giudizio”. La decisione si fonda su una interpretazione letterale e sistematica della norma. Il comma 9 dell’articolo 5 della legge 130/2022 prevede espressamente che “ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio”. La Corte ha sottolineato come l’espressione “a qualsiasi titolo” debba essere valorizzata nella sua portata più ampia, ricomprendendo anche i versamenti effettuati per la definizione agevolata delle sanzioni. La Ratio Della Decisione e Gli Argomenti Sistematici La Corte ha sviluppato il proprio ragionamento su più livelli argomentativi. Dal punto di vista letterale, ha evidenziato come la formulazione normativa non contenga alcuna limitazione circa la natura dei versamenti computabili, utilizzando la formula onnicomprensiva “a qualsiasi titolo”. Sul piano sistematico, la pronuncia ha chiarito il rapporto tra due diverse disposizioni premiali: la definizione agevolata delle sanzioni ex D.Lgs. 472/1997 e la definizione agevolata delle controversie ex legge 130/2022. Secondo la Cassazione, le due disposizioni non sono incompatibili, poiché “una contiene l’altra”, nel senso che la definizione delle sanzioni mantiene un collegamento con la definizione della controversia principale. Particolarmente significativo è l’argomento equitativo sviluppato dalla Corte. I giudici hanno osservato che un’interpretazione restrittiva porterebbe a conseguenze “palesemente inique”, poiché il contribuente che avesse pagato le sanzioni in misura ridotta non potrebbe tenerne conto nel calcolo del dovuto, subendo un trattamento peggiore rispetto a chi non ha pagato nulla. Tale disparità di trattamento sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (articolo 3) e capacità contributiva (articolo 53). L’Assenza di Precedenti e l’Importanza della Pronuncia La Corte ha espressamente rilevato “l’assenza di precedenti sulla questione decisa”, circostanza che ha reso necessaria l’enunciazione del principio di diritto. Questa considerazione assume particolare rilievo, poiché evidenzia come la questione si ponesse per la prima volta all’attenzione della giurisprudenza di legittimità, nonostante la rilevanza pratica del tema. L’assenza di precedenti giurisprudenziali conferisce alla pronuncia un valore di particolare autorevolezza nel panorama del diritto tributario. In un ordinamento come quello italiano, dove la giurisprudenza della Cassazione riveste un ruolo di primo piano nell’interpretazione delle norme, l’enunciazione di un principio di diritto ex novo assume valenza nomofilattica, destinata a orientare l’applicazione uniforme della disciplina su tutto il territorio nazionale. Le Implicazioni per la Pratica Professionale La decisione produce effetti immediati e concreti per la pratica professionale degli operatori del diritto tributario. I contribuenti che abbiano effettuato versamenti per la definizione agevolata delle sanzioni potranno ora computarli nell’importo dovuto per la definizione agevolata delle controversie, ottenendo un significativo vantaggio economico. Dal punto di vista procedurale, la pronuncia chiarisce che l’Agenzia delle Entrate non potrà più negare il computo di tali versamenti nelle istanze di definizione agevolata. Gli uffici dovranno rivedere i propri orientamenti applicativi, adeguandoli al principio affermato dalla Cassazione. Per i professionisti che assistono i contribuenti, la decisione offre un nuovo strumento di tutela. Sarà possibile impugnare i dinieghi di definizione agevolata che non tengano conto dei versamenti effettuati per le sanzioni, facendo riferimento al principio di diritto ora consolidato. Il Redditometro e l’Accertamento Sintetico nel Caso di Specie La controversia sottostante alla pronuncia riguardava un accertamento basato sul redditometro, strumento che consente all’Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base della sua capacità di spesa. Nel caso esaminato, l’Agenzia aveva utilizzato come indici di capacità contributiva conferimenti di denaro e spese di manutenzione di immobili. La disciplina dell’accertamento sintetico prevede che l’Amministrazione debba dimostrare l’esistenza di spese o investimenti indicativi di capacità contributiva superiore al reddito dichiarato. Al contribuente spetta fornire la prova contraria, dimostrando che le spese sono state finanziate con redditi non tassabili o risparmi pregressi. Nel caso specifico, il contribuente aveva inizialmente vinto in primo grado, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio in riforma della sentenza di primo grado. La questione era quindi giunta in Cassazione, dove il contribuente aveva richiesto la definizione agevolata. Le Prospettive Future e l’Evoluzione Giurisprudenziale La pronuncia si inserisce nel più ampio contesto della riforma del contenzioso tributario, avviata con la legge 130/2022 e proseguita con i decreti legislativi di attuazione.

Accertamento bancario e presunzioni dopo Corte Costituzionale 228/2014: la Cassazione chiarisce i confini applicativi tra versamenti e prelevamenti

La recente Cass. civ. Sez. Trib., n. 15757/2025 ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in materia di accertamento bancario per i lavoratori autonomi, è necessario analizzare la portata della pronuncia costituzionale n. 228/2014 e i suoi riflessi sull’operatività delle presunzioni fiscali. Fattispecie e questione giuridica La controversia ha origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente qualificata come lavoratore autonomo (attività di badante), fondata su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che evidenziava “svariati rapporti bancari e postali, registranti ingenti versamenti e prelevamenti di cui non aveva fornito giustificazione”. L’Amministrazione aveva applicato le presunzioni ex art. 32 DPR n. 600/1973 e art. 51 DPR n. 633/1972, considerando i versamenti non giustificati quali corrispettivi evasi e i prelevamenti non giustificati come acquisti senza fattura. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto integralmente il ricorso della contribuente, ritenendo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014 avesse comportato l’inoperatività delle presunzioni bancarie “tout court” nei confronti dei lavoratori autonomi, sia per i prelevamenti che per i versamenti. Il principio di diritto consolidato La Suprema Corte ha precisato che “in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti” (Sez. 5, n. 9403 del 08/04/2024). Tuttavia, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, si è determinata una differenziazione fondamentale: le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti. L’erronea interpretazione della CTR e la cassazione parziale La Corte Tributaria Regionale aveva incorreso in un errore interpretativo, estendendo impropriamente la portata della pronuncia costituzionale. La Cassazione ha chiarito che la CTR “è caduta in un’erronea interpretazione della portata della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, estendendo l’inoperatività delle presunzioni, quanto al professionista ed al lavoratore autonomo, oltreché ai prelevamenti, altresì ai versamenti”. Ne consegue che, rispetto ai (soli) versamenti, le presunzioni seguitano ad essere pienamente operative nei confronti di tutti i contribuenti, professionista e lavoratore autonomo, evidentemente, compresi. L’estensione all’IVA della pronuncia costituzionale Particolare rilevanza assume la conferma dell’orientamento secondo cui “la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32 cit. […] è applicabile anche alla normativa IVA” (Sez. 6-5, n. 23912 del 08/10/2020). La Corte ha stabilito che anche per l’IVA vale il principio per cui “è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo”. Grava, dunque, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, non potendosi più fare ricorso alla presunzione per i prelevamenti. Implicazioni operative e onere probatorio La pronuncia delinea un quadro normativo articolato che impone una distinzione netta tra le due tipologie di movimentazioni bancarie. Per i versamenti non giustificati, permane l’applicabilità delle presunzioni ex art. 32 DPR 600/1973 nei confronti di tutti i contribuenti, inclusi lavoratori autonomi e professionisti, i quali “possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti”. Diversamente, per i prelevamenti non giustificati, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, l’Amministrazione deve provare che siffatti prelevamenti afferiscano all’effettuazione di acquisti senza fattura in quanto utilizzati dal professionista o dal lavoratore autonomo per finalità inerenti alla produzione di reddito, tanto per le imposte dirette quanto per l’IVA. Decisione e rinvio In accoglimento del primo motivo, la Cassazione ha disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione applicando correttamente il principio per cui le presunzioni sui versamenti restano operative anche per i lavoratori autonomi, mentre per i prelevamenti grava sull’Amministrazione l’onere di provare la correlazione con l’attività produttiva di reddito. La pronuncia rappresenta un importante punto di equilibrio tra le esigenze di contrasto all’evasione fiscale e la tutela dei diritti del contribuente, confermando la portata circoscritta della sentenza costituzionale n. 228/2014 ai soli prelevamenti e cristallizzando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di accertamento bancario.

La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa: Uno Strumento in Crescente Affermazione nel Panorama delle Procedure di Risanamento

Premessa normativa e inquadramento sistematico La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNC), introdotta dal D.L. 118/2021 e successivamente incorporata nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), rappresenta una delle innovazioni più significative nel panorama delle procedure concorsuali italiane. Questo strumento, recentemente perfezionato dal D.Lgs. 136/2024, si configura come una procedura volontaria e stragiudiziale che consente all’imprenditore commerciale o agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di perseguire il risanamento dell’impresa attraverso la mediazione di un esperto negoziatore. La ratio legislativa sottesa alla CNC si inserisce nel più ampio processo di armonizzazione europea iniziato con la Direttiva (UE) 2019/1023 relativa ai quadri di ristrutturazione preventiva, che ha imposto agli Stati membri l’introduzione di meccanismi volti a favorire il salvataggio delle imprese in difficoltà prima che raggiungano lo stato di insolvenza. In questa prospettiva, la composizione negoziata si pone come strumento di prevenzione della crisi, operando in una fase precedente rispetto alle tradizionali procedure concorsuali. Architettura procedurale e caratteristiche distintive Dal punto di vista procedurale, la CNC presenta caratteristiche innovative che la distinguono nettamente dalle procedure concorsuali tradizionali. L’art. 12 del CCII stabilisce che la procedura si attiva su istanza volontaria dell’imprenditore attraverso la Piattaforma Nazionale di Composizione Negoziata, gestita da Unioncamere, configurandosi come un sistema interamente telematico che garantisce efficienza e tempestività nell’avvio del procedimento. Il fulcro della procedura risiede nella figura dell’esperto negoziatore, nominato dalla Camera di Commercio competente per territorio o, nel caso di imprese sopra soglia, dalla Commissione Regionale di cui all’art. 4, comma 3, del CCII. L’esperto, iscritto nell’apposito elenco nazionale e dotato di specifiche competenze tecniche, assume il ruolo di facilitatore delle trattative tra l’imprenditore e i creditori, mantenendo una posizione di terzietà e imparzialità che risulta fondamentale per il buon esito delle negoziazioni. Un aspetto particolarmente innovativo della CNC è rappresentato dalla possibilità di richiedere misure protettive e cautelari ai sensi dell’art. 6 del CCII. Tali misure, concesse dal tribunale competente con decreto motivato, consentono di sospendere temporaneamente le azioni esecutive e cautelari dei creditori, impedendo al contempo la revoca degli affidamenti bancari per il solo fatto dell’avvio della procedura. Questa protezione patrimoniale rappresenta un elemento cruciale per consentire all’impresa di operare in condizioni di stabilità durante le trattative. I vantaggi strategici della composizione negoziata La CNC presenta molteplici vantaggi strategici che ne spiegano il crescente successo presso il mondo imprenditoriale. In primo luogo, la natura stragiudiziale della procedura consente di evitare la pubblicità e lo stigma sociale tipici delle procedure concorsuali tradizionali, preservando la reputazione aziendale e i rapporti commerciali. L’imprenditore mantiene inoltre il pieno controllo della gestione aziendale, non sussistendo alcun fenomeno di spossessamento. Dal punto di vista temporale, la procedura presenta una durata contenuta di 180 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni, che consente di raggiungere rapidamente una soluzione della crisi senza i lunghi tempi tipici delle procedure giudiziali. I costi ridotti rispetto alle procedure concorsuali tradizionali rappresentano un ulteriore elemento di attrattività, particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese. La flessibilità costituisce forse il vantaggio più significativo della CNC. Lo strumento consente infatti di negoziare soluzioni personalizzate con i creditori, adattandosi alle specifiche esigenze dell’impresa e del mercato di riferimento. È inoltre possibile integrare la procedura con altri strumenti di composizione della crisi, configurando accordi complessi che combinano riscadenziamenti, stralci parziali e nuove forme di finanziamento. L’evidenza empirica del successo: analisi dei dati Unioncamere I dati emersi dall’Osservatorio semestrale di Unioncamere del giugno 2025 confermano in modo inequivocabile il crescente successo della composizione negoziata. Le 905 istanze presentate negli ultimi sei mesi (novembre 2024 – maggio 2025) rappresentano un incremento superiore al 120% rispetto al semestre precedente, portando il totale delle istanze presentate dal novembre 2021 a quasi 3.000 pratiche. Particolarmente significativo appare l’incremento del tasso di successo, che nel primo trimestre 2025 ha raggiunto il 22,5%, con 295 chiusure positive registrate a maggio 2025. Questo dato assume ancora maggiore rilevanza se confrontato con l’evoluzione temporale del fenomeno, evidenziando una progressiva maturazione dello strumento e un crescente livello di expertise degli operatori coinvolti. Il Report Annuale 2025 della Camera Arbitrale di Milano conferma questa tendenza positiva, evidenziando un incremento dell’87% delle istanze lombarde nel 2024 rispetto all’anno precedente. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di pratiche, rappresentando il 24% del totale nazionale, dato che riflette sia la densità imprenditoriale del territorio sia il livello di maturità degli operatori economici locali nell’utilizzo di strumenti innovativi di gestione della crisi. Degno di nota è il dato relativo al risanamento effettivo: nel solo 2024 sono state risanate 38 imprese lombarde, con la salvaguardia di 2.164 posti di lavoro. Questo risultato evidenzia l’efficacia sociale ed economica dello strumento, che si traduce in benefici concreti per il tessuto produttivo e occupazionale. Fattori critici di successo e target di riferimento L’analisi dei dati rivela interessanti correlazioni tra le caratteristiche delle imprese e il tasso di successo della procedura. Le aziende che concludono positivamente la CNC risultano significativamente più strutturate rispetto a quelle con esito negativo, sia in termini di numero di dipendenti (53,4 contro 27,5 in media) sia di attivo patrimoniale (33 milioni contro 9 milioni in media). Questo dato suggerisce che la composizione negoziata funziona meglio per imprese dotate di adeguati assetti organizzativi ai sensi degli artt. 2086 e 2475 c.c., che dispongono di sistemi di controllo di gestione e di reporting finanziario adeguati. Le micro e piccole imprese potrebbero essere penalizzate da una minore cultura finanziaria, dalla presenza di advisor meno specializzati e dalla difficoltà di accesso a strumenti di finanza strutturata. Un elemento cruciale per il successo della procedura è rappresentato dalla tempestività dell’intervento. I dati evidenziano che il 30,5% delle imprese in sofferenza dal mese precedente alla presentazione dell’istanza ottiene un esito favorevole, mentre tale percentuale scende drasticamente all’11,5% per le imprese in difficoltà economica da cinque anni. Questo dato conferma la natura preventiva dello strumento e l’importanza di attivare la procedura ai primi segnali di squilibrio, quando le possibilità di risanamento sono ancora concrete e ragionevoli. Il superamento del concordato preventivo e le prospettive

TMC AVVOCATI ASSOCIATI IN CAMPO PER L’EUTANASIA LEGALE

Tempo di lettura: 2 minuti Da oggi i cittadini possono apporre presso lo studio TMC Avvocati Associati la propria firma per la indizione del referendum popolare con cui si intende legalizzare nel nostro paese dell’eutanasia legale. Gli avvocati Pasquale Tarricone e Roberto D’Andrea hanno dichiarato al comitato organizzatore la propria disponibilità ad autenticare le firme, che tutti i maggiorenni potranno apporre prendendo appuntamento con email all’indirizzo segreteria@studiolegaletmc.it o telefonando allo 0824-25743. Lo studio TMC Avvocati Associati condivide l’iniziativa referendaria, finalizzata a rimuovere un ostacolo legislativo che impedisce ad ogni individuo di realizzare una fondamentale espressione della propria libertà. Con la storica pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha deciso il “Caso Cappato”, invocando l’urgente intervento del legislatore a regolamentare l’aiuto nell’esecuzione del suicidio consapevole. Ad oggi, però, nessuna norma è stata più varata sul tema, ed il referendum vuole perciò abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’eutanasia legale in Italia. L’ordinamento italiano prevede e punisce oggi, assieme al reato di omicidio (art. 575 c.p.), la fattispecie speciale dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), con cui è stata impedita di fatto la pratica dell’eutanasia. Con la consultazione referendaria si mira ad abolire proprio la punibilità dell’eutanasia attiva, che sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”. Resterà invece punita la fattispecie nel caso in cui il fatto venisse commesso nei confronti di una persona incapace, o di una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia, o infine contro un minore di diciotto anni. Allo stato attuale della legislazione penale l’eutanasia attiva è vietata sia se v’è una condotta diretta (è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta: art. 579 c.p.), sia se la condotta è indiretta (il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona: art. 580 c.p.). E’ vero però che le forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già ritenute penalmente lecite, soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento terapeutico”.

FIRMA REFERENDUM LEGALIZZAZIONE EUTANASIA

Tempo di lettura: < 1 minuti PRESSO LO STUDIO TMC AVVOCATI ASSOCIATI E’ POSSIBILE FIRMARE PER L’INDIZIONE DEL REFERENDUM Nonostante l’imminente periodo feriale, sono numerosissimi i cittadini italiani che stanno sottoscrivendo la richiesta di indizione del referendum per la legalizzazione dell’eutanasia legale. Più esattamente, per “eutanasia” si intendono quegli interventi medici che prevedono la possibilità – attentamente regolamentata – che il medico possa somministrare direttamente un farmaco letale al paziente che glie ne abbia fatto consapevole richiesta. Al momento, per effetto della sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale, nel nostro Paese è invece possibile richiedere il suicidio medicalmente assistito, ossia l’aiuto indiretto a morire da parte di un medico. L’eutanasia costituisce invece reato e rientra nelle ipotesi previste e punite dall’articolo 579 (Omicidio del consenziente) o dall’articolo 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del Codice Penale. Il suicidio medicalmente assistito, in determinati casi, e la sospensione delle cure – intesa come eutanasia passiva – costituisce un diritto inviolabile in base all’articolo 32 della Costituzione e alla legge 219/2017.Per sottoscrivere è possibile telefonare al numero 0824.25743 e prendere contatto con i responsabili della campagna Avv. Pasquale Tarricone ed Avv. Roberto D’Andrea.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANCHE IN MEDIAZIONE

Tempo di lettura: 2 minuti Storica decisione della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022 ha stabilito che il patrocinio legale a spese dello stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo. Per i giudici delle leggi il compenso dovuto al legale che assiste una parte priva di adeguato reddito è da considerarsi come spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabilediritto al processo e alla difesa. La affermazione di questo nuovo principio è la conseguenza della abrogazione, per incostituzionalità degli articoli 74, secondo comma, 75, primo comma, e 83, secondo comma, del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui in essi non prevedevano tra i procedimenti di mediazione tra quelli ammissibili al patrocinio a spese dello stato. Per effetto delle norme abrogate, la copertura delle spese legali da parte dello stato non operava per la mediazione, neppure quando essa era prevista come condizione obbligatoria per instaurare il giudizio: ad esempio in materia di condominio, locazioni, diritti reali, responsabilità medica e divisioni ereditarie. Tale distorsione aveva determinato così il paradosso della possibile propensione delle parti non abbienti a rifiutare il raggiungimento di un accordo mediativo, potendo poi usufruire però di tale beneficio per la difesa in giudizio. La Consulta, con sentenza 20 gennaio 2022, n. 10, ha giocato d’anticipo sulle lacune normative del legislatore, censurando gli artt. 74 comma 2, 75 comma 1 e 83 comma 2 del DPR n. 115/2002, nella parte in cui non prevede che il patrocinio a spese dello Stato possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l’attività difensiva posta in essere in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010) che si conclude con l’accordo. n questo modo, le parti che raggiungono un accordo in mediazione hanno interesse ad evitare di ricorrere al giudice per definire la controversia, mentre alla liquidazione delle spese giudiziali in favore del difensore potrà provvedere l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere sulla controversia. La Corte Costituzionale ha censurato la “esclusione irragionevole” del beneficio per le mediazioni concluse positivamente, soprattutto perché contrastante con gli obiettivi di riduzione del contenzioso civile che la mediazione consente di ottenere e su cui punta anche la riforma legislativa recentemente varata dal Governo. I giudici della Corte hanno evidenziato come sia lesivo del diritto di difesa prevedere la mediazione obbligatoria, imposta come condizione di procedibilità in molte materie, senza assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi dell’istituto del gratuito patrocinio, limitando l’effettività del diritto di difesa proclamato dall’art. 24 della Costituzione come “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”