Trovato ubriaco in auto ferma: non sempre è reato di guida in stato di ebbrezza

La Cassazione chiarisce quando scatta la contravvenzione: non basta il motore acceso, serve la prova della circolazione Con la sentenza n. 39736 del 10 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione IV penale, ha fissato un principio importante in materia di guida in stato di ebbrezza: non sempre chi viene trovato alla guida di un’auto ferma con il motore acceso può essere sanzionato per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada. Serve la prova che il veicolo sia stato effettivamente utilizzato per circolare su strada pubblica, oppure che si tratti di una mera “fermata” nell’ambito della circolazione stradale. La decisione della Suprema Corte interviene su una questione controversa e di grande rilevanza pratica: quando si può dire che una persona stia “guidando” in stato di ebbrezza? La risposta non è così scontata come potrebbe sembrare, e questa sentenza aiuta a tracciare i confini tra condotte penalmente rilevanti e situazioni che, pur sospette, non integrano necessariamente il reato. Il caso concreto: un conducente trovato addormentato in auto I fatti risalgono al 25 gennaio 2022, in piena notte. Erano circa le 2:30 del mattino quando una pattuglia della Polizia Stradale di Milano, appena uscita da uno svincolo della tangenziale, veniva avvicinata da un autotrasportatore. Quest’ultimo riferiva agli agenti di aver notato un’auto procedere zigzagando, con alla guida una persona di sesso maschile. La pattuglia, seguendo l’indicazione ricevuta, individuava poco dopo l’autovettura segnalata. Il veicolo era fermo, parcheggiato con due ruote sul marciapiede e due sulla carreggiata, con il motore acceso. Il conducente era accasciato sul volante, apparentemente addormentato. Quando gli agenti si avvicinavano e il conducente abbassava il finestrino, un forte odore di alcol proveniva dall’abitacolo. L’uomo presentava tutti i classici segni dell’ubriachezza: occhi lucidi, alito fortemente vinoso, grande difficoltà espressiva che non gli consentiva nemmeno di fornire il proprio numero di telefono, evidente difficoltà nella deambulazione al punto da dover essere accompagnato dagli operanti per sottoporsi all’etilometro. Il test alcolemico registrava un tasso di 2,18 grammi per litro, un valore estremamente elevato, ben oltre la soglia di 1,5 g/l che configura la fattispecie più grave prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. Si tratta di un livello di alcol nel sangue che indica uno stato di ebbrezza molto grave, con compromissione seria delle capacità psicofisiche. Il Tribunale di Lodi condannava l’imputato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall’orario notturno. La Corte d’Appello di Milano, in secondo grado, pur ritenendo provato il fatto, dichiarava l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, revocando le sanzioni amministrative accessorie. L’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni tra cui, in particolare, il fatto che non fosse stata fornita la prova che avesse effettivamente guidato l’auto, essendo stato trovato semplicemente a bordo di un veicolo fermo. La questione giuridica: cosa significa “guidare” ai sensi del Codice della Strada Il cuore della questione sottoposta alla Corte di Cassazione riguarda l’interpretazione del concetto di “guida” contenuto nell’articolo 186 del Codice della Strada. Questa norma punisce “chiunque guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche” e prevede sanzioni particolarmente severe quando il tasso alcolemico supera determinate soglie. Ma cosa si intende esattamente per “guidare”? È sufficiente trovarsi al posto di guida di un’auto con il motore acceso per integrare la fattispecie? Oppure serve qualcosa di più, come la prova che il veicolo sia stato effettivamente messo in movimento? La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la contravvenzione può configurarsi anche quando una persona viene sorpresa in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, ma a determinate condizioni. In particolare, la condotta deve essere ricondotta a una guida antecedente, oppure deve trattarsi di una mera “fermata”, che è considerata essa stessa una fase della circolazione stradale. La fermata, infatti, rappresenta una sospensione temporanea della marcia del veicolo, che però rimane inserito nel flusso della circolazione e può riprendere il movimento in qualsiasi momento. È cosa diversa dalla sosta, che implica invece una volontaria uscita dalla circolazione, con arresto prolungato del veicolo che non intralcia né minaccia di intralciare la circolazione. I precedenti della Cassazione: quando scatta il reato anche con auto ferma Prima di analizzare la decisione in esame, è utile ricordare alcuni precedenti giurisprudenziali che hanno affrontato situazioni simili. La Cassazione ha ritenuto configurabile la guida in stato di ebbrezza in diversi casi di veicoli fermi. Per esempio, con la sentenza n. 13599 del 18 dicembre 2024 (depositata nel 2025), la Corte ha confermato la sussistenza del reato nel caso di una donna che dormiva all’interno dell’auto ferma in mezzo alla carreggiata, con il motore ancora acceso. In quel caso, la posizione del veicolo nel mezzo della strada rendeva evidente che si trattava di una fermata nell’ambito della circolazione. Con la sentenza n. 4931 del 23 gennaio 2024, i giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente la contravvenzione quando il conducente era stato sottoposto ad alcoltest mentre la vettura era in fase di “fermo tecnico”, perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale. Anche qui, era dimostrato che il veicolo era stato guidato immediatamente prima del controllo. La sentenza n. 41457 del 12 settembre 2019 della Sesta Sezione ha riconosciuto la sussistenza del reato quando l’imputato era stato fermato dopo aver parcheggiato il proprio veicolo ed essere stato in precedenza videoripreso alla guida dello stesso. In questo caso, la videoripresa costituiva la prova diretta dell’avvenuta circolazione. Particolare interesse riveste la sentenza n. 21057 del 25 gennaio 2018, nella quale la Quarta Sezione ha ritenuto configurabile la guida in stato di ebbrezza nel caso di un’auto in sosta su carreggiata autostradale, all’interno della quale era stato trovato l’imputato in stato di incoscienza insieme a una bottiglia di superalcolici vuota. La Corte aveva precisato che il principio vale anche quando la fermata si tramuta in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una vera e propria sosta, purché però vi sia la prova della precedente circolazione. Il filo rosso che unisce queste pronunce è la presenza di

La Corte Europea condanna l’Italia per i controlli fiscali sui conti correnti: mancano le garanzie per i contribuenti

La CEDU dichiara illegittimo l’accesso ai dati bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate in assenza di controllo giudiziario effettivo Con una sentenza destinata a fare discutere, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione del diritto alla vita privata dei contribuenti. Il caso riguarda l’accesso ai dati bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate per finalità di controllo fiscale, effettuato senza adeguate garanzie procedurali. La pronuncia del ricorso n. 40607/19, depositata l’8 gennaio 2026, impone al nostro Paese di rivedere profondamente il sistema di controlli fiscali sui conti correnti. Il caso esaminato dalla Corte Due contribuenti italiani si sono rivolti a Strasburgo dopo aver ricevuto dalle proprie banche la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto informazioni sui loro conti correnti, sulla cronologia delle transazioni e su tutte le operazioni finanziarie a loro riconducibili. Le richieste riguardavano periodi fiscali specifici e si basavano su autorizzazioni rilasciate dai direttori dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dell’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I ricorrenti hanno lamentato l’eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità fiscali dalla normativa nazionale e la mancanza di sufficienti garanzie procedurali in grado di proteggerli da eventuali abusi o arbitrarietà. In particolare, hanno denunciato l’assenza di un controllo giudiziario o indipendente, sia prima che dopo l’adozione delle misure di accesso ai dati bancari. La questione giuridica alla base della controversia Il cuore della questione riguarda l’equilibrio tra due interessi contrapposti: da un lato, il legittimo potere dello Stato di contrastare l’evasione fiscale attraverso controlli efficaci, dall’altro il diritto fondamentale dei cittadini alla riservatezza delle proprie informazioni finanziarie. L’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela il diritto al rispetto della vita privata, che include anche i dati bancari, considerati dalla giurisprudenza europea informazioni personali degne di protezione. Secondo la Corte di Strasburgo, qualsiasi interferenza nella vita privata deve essere “prevista dalla legge”, perseguire uno scopo legittimo e risultare necessaria in una società democratica. Il concetto di “prevista dalla legge” non si limita alla mera esistenza di una base normativa, ma richiede che la legge sia accessibile, prevedibile nelle sue conseguenze e rispetti il principio dello Stato di diritto. Ciò significa che la normativa deve indicare con sufficiente chiarezza l’ambito del potere discrezionale conferito alle autorità e le modalità del suo esercizio, prevedendo adeguate garanzie contro l’arbitrarietà. Il quadro normativo italiano sotto esame La disciplina italiana contestata prevede che l’Agenzia delle Entrate possa richiedere direttamente alle banche dati e informazioni relativi ai rapporti finanziari dei contribuenti, previa autorizzazione del direttore centrale o regionale dell’Agenzia stessa, oppure del comandante regionale della Guardia di Finanza. Questa autorizzazione rappresenta un atto interno all’amministrazione finanziaria, non soggetto a motivazione obbligatoria e non autonomamente impugnabile davanti ai giudici. Le circolari amministrative emanate dall’Agenzia delle Entrate negli anni hanno tentato di specificare i criteri per l’esercizio di tale potere. La Circolare n. 131 del 1994 indicava che gli accertamenti bancari potevano essere effettuati nei confronti di evasori totali, soggetti privi di contabilità attendibile, operatori nel settore import-export, chi aveva emesso o utilizzato fatture per operazioni inesistenti, e persone la cui capacità finanziaria risultava in netto contrasto con il reddito dichiarato. Successive circolari hanno precisato che tali controlli dovevano essere effettuati solo dopo aver valutato attentamente il rischio di significative anomalie nelle dichiarazioni fiscali e, idealmente, quando fosse già stata avviata una verifica fiscale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che l’autorizzazione ad accedere ai dati bancari costituisce un mero atto preparatorio di carattere endoprocedimentale, che non richiede motivazione e non può essere impugnato autonomamente. Può essere contestato solo indirettamente, attraverso l’impugnazione dell’eventuale avviso di accertamento che dovesse successivamente scaturire dall’attività di controllo. La decisione della Corte Europea La Corte di Strasburgo ha rilevato che il sistema italiano di accesso ai dati bancari presenta gravi lacune dal punto di vista delle garanzie procedurali. In primo luogo, la normativa conferisce alle autorità fiscali un potere discrezionale praticamente illimitato. Le disposizioni legislative si limitano infatti a prevedere che l’accesso possa avvenire per verificare l’adempimento degli obblighi tributari, senza specificare ulteriormente le circostanze e le condizioni in cui tale potere può essere esercitato. Benché le circolari amministrative abbiano tentato di definire criteri più dettagliati, questi non vincolano effettivamente le autorità fiscali. La giurisprudenza nazionale ha infatti stabilito che l’autorizzazione non richiede motivazione, rendendo impossibile verificare se i criteri indicati nelle circolari siano stati effettivamente rispettati nel caso concreto. Questa assenza di obbligo motivazionale conferisce alle autorità un potere sostanzialmente illimitato, incompatibile con i requisiti di “qualità della legge” richiesti dall’articolo 8 della Convenzione. In secondo luogo, e questo è forse l’aspetto più critico della sentenza, la Corte ha ritenuto che il sistema italiano non offra alcuna forma di controllo giudiziario o indipendente effettivo sulle misure di accesso ai dati bancari. L’autorizzazione è rilasciata da un organo interno alla stessa Agenzia delle Entrate che richiede l’accesso, quindi privo dei requisiti di indipendenza necessari. I Giudici di Strasburgo hanno osservato che, sebbene non sia sempre indispensabile un controllo preventivo da parte di un’autorità indipendente, in tali casi deve comunque esistere un controllo successivo tempestivo ed effettivo. La possibilità di impugnare l’autorizzazione davanti alle commissioni tributali attraverso il ricorso contro l’avviso di accertamento non costituisce, secondo la Corte, un rimedio effettivo. Questa via è infatti subordinata all’emissione di un avviso di accertamento, che potrebbe non verificarsi mai o arrivare anni dopo l’accesso ai dati. Inoltre, la giurisprudenza nazionale ha stabilito che l’irregolarità o persino l’assenza dell’autorizzazione non inficia la validità dell’avviso di accertamento, salvo che il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio a un diritto o interesse costituzionalmente protetto. Il Governo non ha inoltre fornito alcun esempio giurisprudenziale di contestazioni accolte su questo punto. Quanto al ricorso ai giudici civili, la Corte europea ha rilevato che il Governo italiano non ha dimostrato l’esistenza nella prassi di tale rimedio, né ha fornito esempi di casi in cui sia stato utilizzato con successo. Senza un obbligo di motivazione delle autorizzazioni, peraltro,

Accettazione tacita dell’eredità: quando il silenzio non basta

Il Tribunale di Torino chiarisce i confini tra accettazione e semplici comportamenti conservativi Il diritto successorio è un terreno dove spesso si gioca una partita delicata tra il dire e il fare. Può il semplice fatto di abitare nella casa del genitore defunto significare aver accettato l’eredità? E cosa succede quando passano anni senza che i chiamati all’eredità manifestino alcuna volontà? Una recente sentenza del Tribunale di Torino offre risposte precise su questi interrogativi, tracciando una linea chiara tra comportamenti che implicano accettazione dell’eredità e condotte che invece rimangono neutre. La vicenda processuale La controversia, definita con sentenza n. 2181 del 5 maggio 2025 del Tribunale di Torino (causa RG 1912/2024), nasce da una società creditrice che aveva ottenuto il pignoramento di un immobile caduto in successione. Durante il procedimento esecutivo, il Giudice dell’esecuzione aveva invitato a procedere con l’accertamento della qualità di eredi dei chiamati, poiché l’immobile risultava ancora intestato al defunto. A quel punto, la società creditrice ha promosso un’azione per ottenere l’accertamento giudiziale dell’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte dei figli del debitore deceduto. I convenuti si sono costituiti in giudizio difendendosi su più fronti. Alcuni hanno sostenuto di non aver mai compiuto atti che implicassero l’accettazione dell’eredità, sottolineando che la madre era proprietaria del cinquanta per cento dell’immobile caduto in successione e che tale quota derivava direttamente dalla legge per il solo fatto di essere coniuge superstite. Altri hanno eccepito che, non avendo accettato l’eredità paterna, non potevano vantare alcun diritto sull’immobile del padre. Inoltre, è stato fatto notare che non era stata concessa alcuna ipoteca sull’immobile caduto in successione, ma che i creditori avevano richiesto l’iscrizione di ipoteca giudiziale, costituente un atto d’imperio del creditore e non un atto volontario dei debitori. Il quadro normativo: quando si configura l’accettazione tacita Per comprendere la decisione del Tribunale occorre partire dal fondamento normativo. L’articolo 476 del codice civile stabilisce che l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. In altri termini, non è sufficiente un comportamento qualsiasi del chiamato, ma è necessario un atto che solo un erede può compiere. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito i confini di questo istituto. Con sentenza n. 4843 del 19 febbraio 2019, la Suprema Corte ha precisato che ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo inequivocabile la volontà del chiamato di accettare l’eredità. Deve sussistere sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (il cosiddetto animus), sia l’elemento oggettivo attinente all’atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Un principio consolidato emerge dalla giurisprudenza di legittimità: la Cassazione ha ribadito con sentenza n. 1330 del 12 gennaio 2024 che non può desumersi dalla mera costituzione in giudizio l’accettazione tacita dell’eredità. Grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando al giudice verificare l’assolvimento dell’onere anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato. Gli atti che NON costituiscono accettazione tacita Il Tribunale di Torino ha fatto applicazione di questi principi, rigettando le domande della creditrice nei confronti di alcuni convenuti. In particolare, il giudice ha escluso che potesse configurarsi accettazione tacita dell’eredità quando i figli del defunto si sono limitati a vivere nella casa coniugale caduta in successione. Questo comportamento, ha precisato il Tribunale, costituisce un diritto che prescinde da qualsiasi questione successoria, in quanto la circostanza che la madre abiti nell’immobile non ha alcuna rilevanza ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità. Del pari, il Tribunale ha escluso che potesse attribuirsi valore di accettazione tacita al fatto che i figli abbiano prestato acquiescenza alla circostanza che la madre abiti nell’immobile. D’altra parte, non avendo i figli accettato l’eredità paterna, essi non potevano comunque vantare alcun diritto sull’immobile del padre. Un altro aspetto cruciale riguarda l’ipoteca giudiziale. Il Tribunale ha chiarito che non può attribuirsi alcun valore quale atto di accettazione tacita alla iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene caduto in successione. Si tratta infatti di un atto che prescinde del tutto dalla volontà del debitore, posto in essere su iniziativa del creditore, e dunque non può integrare in alcun modo l’accettazione tacita dell’eredità che costituisce atto di natura negoziale. Questo principio trova conferma nella giurisprudenza della Cassazione. Con sentenza n. 5569 del 2021, la Suprema Corte si è riferita alla concessione di ipoteca volontaria da parte del chiamato che integra un atto dispositivo del bene ereditario, diversamente dall’iscrizione di ipoteca giudiziale che prescinde del tutto dalla volontà del chiamato. La presentazione della dichiarazione di successione: un atto neutro Un elemento di particolare interesse riguarda la valenza della dichiarazione di successione. Il Tribunale ha ribadito che la presentazione della dichiarazione di successione, che costituisce un mero atto conservativo, non determina accettazione. Come tale non può essere qualificato come atto costituente accettazione tacita. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8980 del 2017, ha chiarito che la tacita eredità può desumersi soltanto dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede. Non possono quindi essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex articolo 460 del codice civile. Tuttavia, la Cassazione ha precisato con sentenza n. 10655 del 1° aprile 2022 che se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare l’accettazione tacita dell’eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all’eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l’accertamento della proprietà immobiliare. Quando invece l’accettazione tacita si configura Il Tribunale di Torino ha accolto

Responsabilità del Direttore dei Lavori per Vizi Costruttivi: la Cassazione Traccia i Confini

Quando il professionista risponde in solido con l’appaltatore per i difetti dell’opera La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su uno dei temi più delicati nei rapporti contrattuali nel settore delle costruzioni: la responsabilità del direttore dei lavori per i vizi e i difetti dell’opera realizzata dall’appaltatore. Con l’ordinanza n. 18405 del 7 luglio 2025, la Seconda Sezione Civile ha fornito importanti chiarimenti sui presupposti che fanno scattare la responsabilità solidale del professionista insieme all’impresa costruttrice. La vicenda trae origine da un contratto d’appalto per la realizzazione di opere edili che si sono rivelate affette da gravi difetti costruttivi. Il committente ha convenuto in giudizio non soltanto l’impresa appaltatrice, ma anche il direttore dei lavori e il socio accomandatario dell’impresa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. La controversia ha attraversato tutti i gradi di giudizio, giungendo fino alla Suprema Corte che ha dovuto esaminare una serie di questioni tecniche e giuridiche di notevole complessità. Il quadro normativo: gli articoli 1667 e 1669 del codice civile Il caso si inserisce in un contesto normativo ben definito. L’articolo 1667 del codice civile prevede che l’appaltatore sia tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, purché il committente li denunci entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che decorrano due anni dalla consegna. L’articolo 1669 del codice civile estende questa tutela ai vizi gravi che minacciano la rovina totale o parziale dell’edificio oppure compromettono in modo significativo la sua stabilità, prevedendo in questo caso un termine di prescrizione decennale. Il fondamento della responsabilità solidale tra appaltatore e direttore lavori La questione centrale affrontata dalla Cassazione riguarda quando e in che misura il direttore dei lavori possa essere chiamato a rispondere insieme all’appaltatore. Il principio di fondo è chiaro: la responsabilità solidale dell’appaltatore e del progettista-direttore dei lavori trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 2055 e 1292 del codice civile. Questi soggetti concorrono infatti a determinare il medesimo danno subito dal committente, seppure in ragione di inadempimenti distinti. L’appaltatore risponde per non aver realizzato l’opera a regola d’arte, mentre il direttore dei lavori può rispondere per aver omesso di vigilare e impartire le opportune disposizioni durante l’esecuzione. Due contratti distinti, una responsabilità congiunta La Corte ha precisato che le responsabilità dell’appaltatore e del progettista derivano da due distinti contratti: il rapporto d’appalto per il primo, il contratto d’opera professionale per il secondo. Questa distinzione è importante perché al progettista-direttore il committente può richiedere il rimborso del danno ed eventualmente la correzione del progetto, mentre all’appaltatore può chiedere l’eliminazione dei difetti dell’opera o la riduzione del prezzo. In alcuni casi, il risarcimento può assumere un valore integrativo dei rimedi concessi in via principale. I compiti del direttore dei lavori: vigilanza e controllo continui Un aspetto fondamentale evidenziato dalla sentenza riguarda i compiti del direttore dei lavori. Nelle sue obbligazioni rientrano l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica. Il professionista deve adottare tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi e incorre in responsabilità se omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni. Deve controllare l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in caso di inadempienza, riferire tempestivamente al committente. La Cassazione ha chiarito che il direttore dei lavori nominato dal committente deve avere le competenze necessarie per controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari. È tenuto a astenersi dall’accettare l’incarico e a delimitare sin dall’origine le prestazioni promesse. I compiti attengono essenzialmente al controllo sull’attuazione dell’appalto, verificando che l’opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica. La vigilanza deve accompagnare tutte le fasi di realizzazione Questi compiti devono attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle opere e al fine di garantire che siano realizzate senza difetti costruttivi. La responsabilità sussiste per inosservanza del dovere di controllo e sorveglianza durante tutto il corso delle opere medesime, non solo nel periodo successivo all’ultimazione dei lavori. In questa prospettiva, la diligenza richiesta è quella professionale prevista dall’articolo 1176 del codice civile, che impone standard particolarmente elevati per impedire l’insorgere della responsabilità del direttore dei lavori. Lo standard di diligenza professionale richiesto Il professionista è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che richiedono l’impiego di peculiari competenze tecniche, con la conseguenza che deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla luce della diligentia quam in concreto, ossia della capacità tecnica specificamente richiesta per quella particolare opera. Come opera in concreto la responsabilità solidale La sentenza ha affermato che una volta verificati i difetti, il direttore dei lavori ne risponde in solido con l’appaltatore. L’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta il controllo della realizzazione delle opere nelle sue varie fasi e il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, se siano state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. L’applicazione dei termini di decadenza e prescrizione Un punto di grande rilievo pratico riguarda la distinzione tra la responsabilità per vizi derivanti dall’inadempimento contrattuale dell’appaltatore e quella per difetti ascrivibili a carenze nella vigilanza del direttore dei lavori. La Cassazione ha osservato che nel caso specifico la Corte d’Appello aveva erroneamente sostenuto che la domanda proposta verso il direttore dei lavori rientrasse nell’ambito della pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale, soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale. In realtà, i termini di decadenza e prescrizione previsti dagli articoli 1667 e 1669 del codice civile si applicano nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso a cagionare l’evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui tale responsabilità si ricollega. Questo significa che anche il direttore dei lavori, al

Separati ma sotto lo stesso tetto: quando la convivenza non significa riconciliazione

Il Tribunale di Teramo chiarisce che vivere insieme dopo la separazione non equivale automaticamente a tornare insieme Vivere sotto lo stesso tetto dopo la separazione è una realtà più comune di quanto si pensi. Difficoltà economiche, esigenze abitative legate ai figli, impossibilità di trovare rapidamente un’altra sistemazione: le ragioni che spingono coppie separate a continuare a condividere la casa familiare sono molteplici e spesso comprensibili. Ma questa convivenza forzata può essere interpretata come una riconciliazione? La risposta del Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 537 del 2 maggio 2025, è chiara: assolutamente no. Il caso: sei anni di illusioni e una missiva rivelatrice La vicenda giudiziaria trae origine da una separazione consensuale omologata nel 2010, seguita da una condanna al pagamento di un assegno di mantenimento superiore a 32.000 euro. Nel 2016, la parte obbligata contesta l’esecuzione forzata del credito sostenendo che nel frattempo sarebbe intervenuta una riconciliazione tra i coniugi, che avrebbe fatto venire meno gli obblighi derivanti dalla separazione. La prova addotta? Una semplice lettera. Dal 2010 al 2016, i due ex coniugi avevano continuato a vivere nella stessa casa, con la moglie e il figlio che occupavano un’area dell’abitazione e il marito un’altra. Secondo quanto emerso nel giudizio, questa coabitazione non era stata frutto di una scelta affettiva, ma di una situazione di fatto determinata dalle circostanze economiche e abitative. La donna aveva infatti intrapreso una relazione con un’altra persona durante questo periodo, continuando però a risiedere nella casa familiare insieme al figlio. Il punto di svolta arriva con una missiva scritta dalla stessa parte che poi avrebbe rivendicato la riconciliazione. In questo documento emergeva chiaramente come il presunto riavvicinamento fosse in realtà un’illusione unilaterale, mai corrisposta da comportamenti concreti e sinceri da parte dell’altro coniuge. La lettera rivelava che la donna aveva sempre mantenuto una netta distanza affettiva, rendendo evidente che non vi era stata alcuna reale volontà di riconciliarsi. Convivenza e riconciliazione: due concetti giuridicamente distinti Il Tribunale affronta la questione partendo dal fondamento normativo della riconciliazione tra coniugi separati, disciplinata dall’articolo 157 del codice civile. Questa norma stabilisce che gli effetti della separazione possono venir meno solo in presenza di una dichiarazione esplicita delle parti oppure di un comportamento inequivocabilmente incompatibile con lo stato di separazione, che manifesti la volontà di ricostituire il consorzio familiare e di riprendere relazioni reciproche autentiche. Il punto cruciale è che la riconciliazione richiede una volontà seria e concreta di entrambi i coniugi, non solo di uno. Non basta che uno dei due desideri il riavvicinamento se l’altro continua a mantenere le distanze, sia fisiche che emotive. La semplice coabitazione in sé, quando i coniugi si trovano già in regime di separazione formale, non comporta automaticamente la riconciliazione e non impedisce la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio. Il Tribunale richiama sul punto una recente pronuncia del Tribunale di Verona (sentenza n. 296 del 2024), che ha approfondito la distinzione concettuale tra “coabitazione” e “riconciliazione”. Quest’ultima situazione si configura soltanto nell’ipotesi di un comportamento inequivoco che manifesti la ricostituzione di un progetto di vita comune, caratterizzato da tutti i doveri che derivano dal matrimonio. La riconciliazione che si protrae per diversi anni rappresenta un elemento significativo, ma solo se la volontà di riconciliarsi è stata effettiva e reciproca, non unilaterale. Nel caso specifico, la coabitazione protrattasi per sei anni è risultata essere frutto esclusivamente di un’illusione da parte di uno dei coniugi, definita con efficace espressione giurisprudenziale come una “ragazza di campagna follemente innamorata”. L’altro coniuge, pur accettando la convivenza per motivi pratici, non ha mai realmente manifestato l’intenzione di ricostituire il vincolo affettivo, continuando anzi a intrattenere relazioni con altre persone e mantenendo una netta separazione anche all’interno della stessa abitazione. La prescrizione dei crediti tra coniugi separati: i chiarimenti della Cassazione Un altro aspetto rilevante affrontato dalla sentenza riguarda la questione della prescrizione dei ratei arretrati dell’assegno di mantenimento. Nel regime di separazione, la tendenza è quella di valorizzare le posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare, considerando che è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza. Il Tribunale di Teramo richiama sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 32122 del 2022, che ha chiarito come al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell’altro per la restituzione di somme pagate per spese relative a un immobile in comproprietà non si applichi la sospensione della prescrizione prevista dall’articolo 2941, numero 1, del codice civile. Questa norma sospende infatti la prescrizione tra coniugi durante il matrimonio, ma va interpretata secondo criteri letterali e sistematici conformi alla “ratio legis”, tenendo conto dell’evoluzione normativa e della coscienza sociale. Nel contesto della separazione, quindi, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge per tutelare l’armonia familiare, poiché la crisi è già conclamata e le azioni giudiziarie sono già state intraprese. Di conseguenza, i ratei arretrati dell’assegno di mantenimento risalenti a prima del 2012 risultano prescritti, non potendo essere più richiesti in sede esecutiva. L’azione dolosa e la sospensione della prescrizione La vicenda presenta però un ulteriore elemento di complessità. Il Tribunale ha accertato che, durante il periodo in cui la prescrizione stava maturando, la parte obbligata ha posto in essere un’azione dolosa ai sensi dell’articolo 2941, numero 8, del codice civile. Questa disposizione prevede che la prescrizione rimanga sospesa quando il titolare del diritto è stato indotto con dolo a non esercitare la propria pretesa. Nel caso specifico, è emerso come la parte obbligata avesse creato l’illusione di una riconciliazione imminente, facendo credere all’altro coniuge che il rapporto stesse per essere ristabilito e che quindi non fosse necessario procedere con l’esecuzione forzata del credito. Questa condotta ingannevole ha determinato la sospensione della prescrizione fino alla data della missiva del 2016, momento in cui è diventato chiaro ed evidente che nessuna riconciliazione era mai avvenuta né sarebbe mai avvenuta. Il documento prodotto dalla stessa parte opponente costituiva quindi la prova provata dell’azione dolosa: aveva

Licenziamento e intelligenza artificiale: quando la tecnologia può sostituire il lavoratore?

Il Tribunale di Roma ritiene legittimo il licenziamento di una graphic designer sostituita dall’AI in un contesto di crisi aziendale Una sentenza destinata a fare giurisprudenza. Il Tribunale di Roma, con la pronuncia n. 9135 del 19 novembre 2025 (R.G. 39118/2023), ha respinto il ricorso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo, ritenendo legittima la scelta aziendale di affidare le sue mansioni di graphic designer a strumenti di intelligenza artificiale. Si tratta di una delle prime decisioni in Italia che affronta espressamente il tema della sostituzione tecnologica del lavoro umano, tracciando i confini giuridici entro cui l’automazione può giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro. La questione giuridica: IA e licenziamento per giustificato motivo oggettivo Il caso sottoposto all’attenzione del giudice romano riguarda una dipendente inquadrata come graphic designer presso una società attiva nel settore della sicurezza informatica. L’azienda, attraversata da una grave crisi economico-finanziaria, aveva avviato un processo di riorganizzazione volto a concentrare le risorse sul proprio core business, costituito dallo sviluppo di prodotti tecnologici ad alto contenuto specialistico. In questo contesto, il settore del design e del marketing era stato progressivamente ridimensionato, con le mansioni di grafica affidate in parte al personale già presente e in parte agli strumenti di intelligenza artificiale. La lavoratrice, ritenendo illegittimo il proprio licenziamento, aveva impugnato l’atto davanti al giudice del lavoro sostenendo che le sue mansioni non fossero state realmente soppresse ma semplicemente redistribuite ad altri colleghi, e che non le fosse mai stata offerta alcuna possibilità di ricollocazione in altre posizioni aziendali. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa e raccolto le prove, ha invece respinto il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento. La pronuncia si inserisce in un dibattito sempre più attuale sul rapporto tra innovazione tecnologica e tutela del lavoro. Come evidenziato da un recente articolo pubblicato su ultimavoce.it, questa decisione “costituisce il primo precedente in materia, che garantisce la piena applicazione della disciplina sul licenziamento anche al caso in cui il lavoratore sia sostituito dall’AI”. Il tema non è più confinato alla letteratura o ai report degli economisti: sta entrando prepotentemente nelle aule giudiziarie. Il quadro normativo: i requisiti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è disciplinato dall’articolo 3 della Legge n. 604 del 1966, che consente al datore di lavoro di recedere dal rapporto quando sussistano ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’impresa. Si tratta di un istituto che permette all’imprenditore di adeguare la propria struttura organizzativa alle mutevoli esigenze del mercato, ma entro limiti ben precisi fissati dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che per la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo devono ricorrere tre requisiti fondamentali. Anzitutto, deve sussistere una effettiva esigenza organizzativa o produttiva, non pretestuosa né simulata. In secondo luogo, deve esistere un nesso causale diretto tra tale esigenza e il licenziamento del singolo lavoratore. Infine, il datore di lavoro deve dimostrare di aver assolto il cosiddetto obbligo di repêchage, ossia di aver verificato l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni disponibili, anche di livello inferiore. Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale si è consolidato a partire dal 2016. La Cassazione con la sentenza n. 5592/2016 ha affermato che “spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento”. Questo principio è stato ribadito in numerose pronunce successive, tra cui le sentenze n. 12101/2016, n. 27792/2017 e n. 192/2019, fino alla recente ordinanza n. 2739/2024 che è tornata a pronunciarsi sull’onere della prova in tema di obbligo di repêchage. L’obbligo di repêchage rappresenta una delle garanzie fondamentali a tutela del lavoratore, basandosi sul principio che il licenziamento deve costituire l’extrema ratio. La Cassazione n. 33341/2022 ha ribadito che “spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”. Il tentativo di ricollocazione deve estendersi non solo alle mansioni equivalenti, ma anche a quelle inferiori, secondo quanto affermato dalla Cassazione n. 17036/2024. Particolarmente significativa è la sentenza della Cassazione n. 35496/2022 che ha stabilito che “la violazione dell’obbligo di repechage equivale ad insussistenza del fatto e comporta l’applicazione della tutela reintegratoria”, allineandosi all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 59/2021 e n. 125/2022. La soluzione del Tribunale di Roma: tre condizioni per la legittimità Nella sentenza n. 9135/2025, il Tribunale di Roma ha applicato questi principi al caso concreto, ritenendo che fossero integrati tutti i requisiti necessari per la legittimità del licenziamento. Il giudice ha anzitutto accertato la sussistenza di una reale crisi economico-finanziaria dell’azienda, documentata da molteplici elementi: la trasformazione della società da società per azioni a società a responsabilità limitata, numerose risoluzioni di rapporti di lavoro, lo sfratto per morosità della sede legale e l’avvio di una procedura negoziata della crisi di impresa. In questo contesto di difficoltà economica, il Tribunale ha ritenuto genuina la scelta aziendale di concentrare le risorse sul core business costituito dallo sviluppo di prodotti tecnologici altamente specializzati, sacrificando settori considerati marginali come quello del design e del marketing. La decisione di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per le attività di grafica è stata inquadrata dal giudice come una legittima scelta organizzativa volta all’efficientamento dei servizi e al contenimento dei costi. Un passaggio particolarmente significativo della motivazione riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il Tribunale ha dato particolare peso alla testimonianza del Marketing Manager, il quale ha dichiarato di aver iniziato a utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale proprio a seguito della crisi aziendale, evidenziando che tali strumenti “garantivano un alto livello di qualità ma permettevano di risparmiare economicamente e di velocizzare i tempi della prestazione lavorativa”. La decisione, quindi, interpreta la normativa vigente e fissa anche un preciso perimetro di legittimità per i licenziamenti legati alla digitalizzazione e all’automazione aziendale. Il Tribunale ha inoltre accertato che il datore di lavoro aveva assolto l’obbligo di repêchage. Le mansioni di graphic designer non erano compatibili con le nuove esigenze aziendali, concentrate su figure

Distanze tra edifici: nessuna deroga alla regola dei 10 metri anche con convenzione privata

La Cassazione ribadisce l’inderogabilità assoluta dell’art. 9 del DM 1444/1968 anche in caso di sopraelevazione in aderenza a parete finestrata Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha riacceso i riflettori su una questione che interessa molti proprietari immobiliari: fino a che punto è possibile derogare alle distanze minime tra edifici quando si realizza una sopraelevazione? La risposta del giudice di legittimità è stata netta e inequivocabile, confermando principi consolidati ma spesso sottovalutati nella pratica edilizia. La vicenda trae origine da una controversia tra vicini di casa in provincia di Brescia. Un proprietario aveva deciso di sopraelevare il proprio fabbricato per circa sette metri, realizzando la nuova porzione in aderenza all’edificio confinante. Il problema è sorto quando si è scoperto che la parete dell’immobile vicino, quella verso cui la sopraelevazione era stata costruita, presentava tre finestre. Il vicino si è opposto, lamentando la violazione delle distanze minime previste dalla legge. La questione giuridica al centro della controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, norma fondamentale in materia urbanistica che stabilisce le distanze minime tra fabbricati nei centri abitati. Questa disposizione prevede che, quando almeno una delle pareti fronteggiantesi sia finestrata, debba essere rispettata una distanza minima di dieci metri tra gli edifici. La ratio della norma è chiara: tutelare l’interesse pubblico-sanitario, garantendo una sufficiente intercapedine tra le costruzioni per assicurare condizioni di salubrità, illuminazione e aerazione degli ambienti. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33145/2025 pubblicata il 18 dicembre 2025, ha confermato quanto già stabilito dai giudici di merito, respingendo integralmente il ricorso proposto dai proprietari dell’immobile sopraelevato. La Suprema Corte ha ribadito tre principi fondamentali che meritano particolare attenzione. Il primo principio riguarda il criterio di calcolo delle distanze quando è presente una parete finestrata. La Corte ha chiarito che non è possibile distinguere, sulla stessa parete, una porzione finestrata da una porzione priva di finestre. Sono infatti le pareti, non le singole finestre, a costituire il dato di riferimento per il calcolo della distanza. La conseguenza pratica è che, se una parete presenta anche una sola finestra, l’intera parete deve considerarsi finestrata agli effetti della normativa sulle distanze. Il rispetto della distanza minima di dieci metri è quindi dovuto anche per quei tratti di parete che risultano privi di aperture. Questo orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità attraverso numerose pronunce (tra cui le sentenze n. 13547/2011, n. 3739/2018, n. 12129/2018, n. 24471/2019 e n. 11048/2022), impedisce ai proprietari di aggirare la norma costruendo in aderenza alle porzioni cieche di pareti che, nel loro complesso, presentano finestre. Il secondo principio concerne l’inderogabilità dell’articolo 9 del DM 1444/1968 da parte dei regolamenti edilizi comunali. Le Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Sarezzo prevedevano disposizioni specifiche per le sopraelevazioni e per la costruzione in aderenza, che i ricorrenti ritenevano applicabili al loro caso. Tuttavia, la Cassazione ha confermato che le norme comunali non possono in alcun modo derogare ai limiti minimi fissati dal decreto ministeriale del 1968. Questo significa che anche quando un regolamento locale sembri consentire una costruzione in aderenza o una sopraelevazione con distanze inferiori, tale disposizione deve sempre essere letta in combinazione con i vincoli inderogabili stabiliti dalla normativa statale. Nel caso specifico, la norma comunale che disciplinava le sopraelevazioni richiedeva espressamente il rispetto della distanza minima tra pareti con vedute, confermando la piena applicabilità dell’articolo 9 del decreto ministeriale. Il terzo principio, forse il più rilevante per le sue implicazioni pratiche, riguarda l’impossibilità di derogare alle distanze minime attraverso accordi privati. I proprietari dell’immobile sopraelevato avevano sostenuto l’esistenza di una convenzione stipulata per atto pubblico e regolarmente trascritta, che avrebbe consentito la costruzione in aderenza. La Corte ha ribadito con estrema chiarezza che l’articolo 9 del DM 1444/1968 costituisce una norma imperativa, sottratta alla disponibilità delle parti. Non è quindi possibile, nell’ambito dell’autonomia privata, prevedere validamente una distanza inferiore ai dieci metri tra pareti fronteggiantesi quando almeno una di esse presenti finestre. La valutazione sul determinarsi di intercapedini dannose o pericolose è stata infatti effettuata preventivamente e inderogabilmente dal legislatore, e non può essere rimessa alla volontà dei singoli proprietari. La Cassazione ha inoltre precisato che la sopraelevazione deve essere qualificata come nuova costruzione agli effetti della disciplina sulle distanze. Questa qualificazione comporta l’applicazione integrale delle norme urbanistiche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, senza possibilità di invocare situazioni preesistenti o diritti acquisiti. Le implicazioni pratiche di questa pronuncia sono significative per diverse categorie di soggetti. I proprietari che intendono realizzare sopraelevazioni devono essere consapevoli che, qualora la parete dell’edificio confinante presenti anche una sola finestra, sarà necessario rispettare la distanza minima di dieci metri. Non è sufficiente verificare che la porzione di parete direttamente prospiciente sia cieca: occorre considerare l’intera parete nel suo complesso. Eventuali convenzioni private che prevedano distanze inferiori non avranno alcuna efficacia e non potranno essere opposte al vicino che richieda il rispetto delle distanze legali. Per i Comuni, la sentenza conferma l’impossibilità di prevedere, nei propri strumenti urbanistici, deroghe alle distanze minime stabilite dall’articolo 9 del DM 1444/1968. Le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori devono quindi essere interpretate e applicate nel rispetto dei vincoli inderogabili della normativa statale. Per i professionisti tecnici che predispongono progetti edilizi, la pronuncia costituisce un richiamo importante alla necessità di verificare attentamente, prima di depositare qualsiasi pratica edilizia, che le distanze rispettino integralmente i limiti di legge. La presenza di convenzioni private favorevoli o di interpretazioni estensive delle norme comunali non può giustificare il rilascio di titoli abilitativi in contrasto con la normativa statale. Per chi ha già realizzato opere in violazione delle distanze minime, la sentenza conferma la possibilità per il vicino di ottenere la riduzione in pristino dell’opera abusiva, con obbligo di arretramento fino al rispetto della distanza legale di dieci metri. Si tratta di un rimedio particolarmente gravoso per il proprietario che ha costruito in violazione delle norme, con conseguenze economiche potenzialmente molto rilevanti. La pronuncia della Cassazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, che da decenni afferma la natura cogente e

Responsabilità sanitaria: quando il comportamento del paziente interrompe il nesso causale

La Cassazione chiarisce che l’omessa diagnosi del Pronto Soccorso non determina automaticamente il diritto al risarcimento se il paziente non segue le prescrizioni ricevute Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. III Civile, n. 33160/2025) offre importanti spunti di riflessione sul delicato equilibrio tra responsabilità sanitaria e comportamento del paziente. La vicenda, che ha avuto origine da un accesso al Pronto Soccorso nel 2008, ci ricorda che anche in presenza di un errore medico, il diritto al risarcimento non è automatico quando il danneggiato stesso contribuisce con la propria condotta alla verificazione del danno. Il caso: una lesione non diagnosticata Una paziente si era recata al Pronto Soccorso dopo essere stata vittima di un’aggressione, lamentando dolori al ginocchio e alla mano sinistra. I sanitari, dopo aver effettuato una radiografia, avevano diagnosticato un semplice trauma, prescrivendo una prognosi di cinque giorni e raccomandando alla paziente di sottoporsi a visita specialistica ortopedica qualora il dolore fosse persistito. Nei giorni successivi, la paziente aveva continuato ad avvertire difficoltà nel movimento del quinto dito della mano sinistra, ma si era limitata a consultare il proprio medico di famiglia. Solo dopo oltre quaranta giorni dalle dimissioni dal Pronto Soccorso aveva finalmente effettuato la visita ortopedica prescritta, che aveva rivelato una lesione sottocutanea dei tendini flessori. Un intervento chirurgico tardivo aveva consentito solo un parziale recupero della funzionalità, residuando un danno biologico permanente del tre per cento. La questione giuridica: chi ha causato il danno permanente? Il cuore della controversia ruotava attorno a una domanda apparentemente semplice ma giuridicamente complessa: la responsabilità per il danno permanente era da attribuire ai sanitari del Pronto Soccorso, che non avevano diagnosticato tempestivamente la lesione tendinea, oppure alla stessa paziente, che aveva atteso oltre quaranta giorni prima di effettuare la visita specialistica prescritta? La consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che una diagnosi immediata della lesione tendinea avrebbe permesso un intervento tempestivo, evitando le conseguenze permanenti poi verificatesi. Questo dato sembrava orientare verso la responsabilità dei sanitari. Tuttavia, la Corte ha dovuto confrontarsi con un principio fondamentale del diritto della responsabilità civile: il nesso di causalità tra condotta e danno. Il quadro normativo di riferimento L’articolo 1223 del codice civile stabilisce che il risarcimento del danno comprende sia la perdita subita che il mancato guadagno, purché siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Ma è l’articolo 1227 del codice civile a fornire la chiave di lettura della sentenza: questa norma prevede che il risarcimento non sia dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. In altri termini, anche quando esiste un inadempimento del debitore (nel nostro caso, l’omessa diagnosi da parte dei sanitari), se il danneggiato con la propria condotta colposa contribuisce a determinare o aggravare il danno, la responsabilità viene ripartita in base al grado di incidenza causale di ciascuna condotta. Nei casi più estremi, se la condotta del danneggiato assume efficacia causale esclusiva, il diritto al risarcimento viene meno completamente. La soluzione della Cassazione: causa sopravvenuta esclusiva La Suprema Corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito, dichiarando inammissibile il ricorso della paziente. Il ragionamento della Corte si articola su due pilastri fondamentali. In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che i sanitari del Pronto Soccorso, pur non diagnosticando la lesione tendinea, avevano comunque prescritto alla paziente di sottoporsi a visita ortopedica specialistica in caso di persistenza della sintomatologia dolorosa. Questa prescrizione costituiva un’indicazione chiara e specifica, idonea a garantire un tempestivo approfondimento diagnostico. In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha ritenuto che il comportamento omissivo della paziente (che aveva atteso oltre quaranta giorni prima di effettuare la visita prescritta, nonostante la persistenza dei sintomi) si fosse configurato come causa sopravvenuta esclusiva del danno permanente. In sostanza, quel ritardo aveva “tolto ogni efficienza causale” all’iniziale omissione diagnostica dei sanitari, ponendosi come l’unico vero fattore determinante del pregiudizio irreversibile. I principi affermati e il loro significato pratico La sentenza ribadisce un principio cardine della responsabilità civile: l’obbligo di diligenza del danneggiato nella gestione della propria sfera giuridica. Questo principio opera in tutti i settori della responsabilità civile, ma assume particolare rilevanza in ambito sanitario, dove la collaborazione tra medico e paziente è essenziale per il buon esito delle cure. La Corte chiarisce che la valutazione sulla reciproca efficienza causale dei diversi comportamenti costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Ciò significa che in ogni caso concreto sarà necessario verificare se e in quale misura la condotta del paziente abbia concorso a determinare il danno, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche: la chiarezza delle prescrizioni ricevute, la gravità dei sintomi, il tempo trascorso, le eventuali giustificazioni del ritardo. Implicazioni pratiche: cosa significa questa sentenza per i pazienti Questa pronuncia contiene insegnamenti importanti per tutti coloro che si trovano a dover gestire una vicenda di malasanità. Innanzitutto, è fondamentale seguire scrupolosamente le indicazioni ricevute dai sanitari, soprattutto quando viene prescritta una visita specialistica o un controllo successivo. Il mancato rispetto di queste prescrizioni può compromettere gravemente il diritto al risarcimento, anche in presenza di errori medici iniziali. In secondo luogo, è essenziale documentare tutti i passaggi della vicenda: le visite effettuate, i sintomi persistenti, eventuali difficoltà incontrate nell’accesso alle cure specialistiche. Questi elementi possono rivelarsi decisivi per dimostrare che il ritardo non è imputabile al paziente ma a fattori esterni (liste d’attesa, difficoltà di accesso al servizio sanitario, indicazioni poco chiare). La sentenza ci ricorda inoltre che la responsabilità sanitaria non si limita all’aspetto diagnostico e terapeutico in senso stretto, ma comprende anche l’obbligo di fornire al paziente tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per gestire correttamente il proprio percorso di cura. Una prescrizione chiara e motivata può fare la differenza tra una condotta medica diligente e un inadempimento. Implicazioni per le strutture sanitarie Dal punto di vista delle strutture sanitarie e dei professionisti, la pronuncia sottolinea l’importanza della corretta documentazione delle prescrizioni e delle indicazioni fornite al paziente. Nel caso specifico, è stata proprio la prescrizione di visita ortopedica “in caso di persistenza del

Lavori stradali e incidenti: chi risponde quando la strada resta aperta al traffico?

La Cassazione chiarisce la responsabilità tra ente proprietario e appaltatore e l’importanza delle clausole di manleva nel contratto d’appalto Quando si verificano incidenti stradali in tratti interessati da lavori in corso, chi è tenuto a rispondere dei danni? La questione diventa particolarmente delicata quando la strada, pur essendo oggetto di interventi, rimane aperta alla circolazione. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 33683/2025, Sezione III Civile, pubblicata il 22 dicembre 2025) offre importanti chiarimenti su questo tema, affrontando sia i rapporti tra danneggiati e responsabili, sia i rapporti interni tra committente e appaltatore. Il caso alla base della sentenza La vicenda trae origine da un tragico incidente stradale verificatosi sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, in un tratto interessato da lavori di ammodernamento e adeguamento. I familiari della vittima hanno agito in giudizio contro l’ente proprietario della strada per ottenere il risarcimento dei danni. L’ente, nel costituirsi in giudizio, ha chiamato in causa il consorzio di imprese appaltatrici dei lavori, formulando due distinte richieste: in via principale, ha chiesto di riconoscere la responsabilità esclusiva o almeno concorrente dell’appaltatore nei confronti dei danneggiati; in via subordinata, ha chiesto di essere manlevato dall’appaltatore in base alle clausole del contratto d’appalto, qualora fosse stato condannato al risarcimento. Il Tribunale di Salerno aveva condannato l’ente proprietario a risarcire i danni nella misura del 50%, riconoscendo un pari concorso di colpa della vittima, senza però pronunciarsi sulla posizione del consorzio appaltatore. La Corte d’Appello di Salerno, investita del gravame, ha invece condannato sia l’ente proprietario che il consorzio appaltatore in via solidale al risarcimento del danno, riconoscendo la loro corresponsabilità. La Corte d’Appello, tuttavia, non si è pronunciata sulla seconda domanda dell’ente proprietario, quella relativa alla manleva contrattuale. Il principio di diritto: responsabilità solidale verso i terzi La Suprema Corte ha ricordato un principio ormai consolidato in materia di responsabilità da custodia ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile. Questa norma stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nel caso di cantieri stradali, il principio si articola in due distinte situazioni. Quando l’area di cantiere risulta completamente enucleata, delimitata e affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di quest’area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Questa situazione si verifica tipicamente quando il cantiere è chiuso e isolato dalla circolazione ordinaria. Quando invece l’area su cui vengono eseguiti i lavori rimane ancora adibita al traffico e quindi utilizzata a fini di circolazione, questa situazione denota la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore. Ne consegue che la responsabilità, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente proprietario, che rispondono in solido nei confronti dei terzi danneggiati. Il fondamento di questa soluzione risiede nell’articolo 21, comma 2, del Codice della Strada, che impone a chiunque esegua lavori o depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. L’obbligo di vigilanza sulla strada pubblica, quando questa resta aperta al traffico, grava dunque su entrambi i soggetti, che ne rispondono a pari titolo verso i terzi. La questione della manleva nei rapporti interni Ed è proprio su questo punto che la sentenza della Cassazione interviene con un importante chiarimento. Se è vero che, nei confronti dei terzi danneggiati, l’ente proprietario e l’appaltatore rispondono in solido senza che rilevi la ripartizione interna delle responsabilità, è altrettanto vero che nei rapporti interni tra committente e appaltatore il contratto di appalto può avere un rilievo decisivo. In particolare, il contratto di appalto può prevedere clausole di manleva, con le quali l’appaltatore si impegna a tenere indenne il committente da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti da danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori. Tali clausole sono lecite e pienamente valide nei rapporti tra le parti contraenti, anche se non possono pregiudicare i diritti dei terzi danneggiati, che conservano sempre la facoltà di agire contro entrambi i responsabili in via solidale. La Corte di Cassazione ha censurato la sentenza della Corte d’Appello proprio per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva formulata dall’ente proprietario. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte territoriale, dopo aver correttamente affermato la responsabilità solidale di entrambi i soggetti nei confronti dei danneggiati, avrebbe dovuto valutare se, in base al contratto di appalto, l’appaltatore fosse tenuto o meno a manlevare il committente. Si trattava di una domanda autonoma e distinta rispetto a quella di corresponsabilità verso i terzi, che richiedeva una specifica valutazione e una pronuncia espressa. Le implicazioni pratiche della decisione Questa pronuncia offre indicazioni preziose per tutti i soggetti coinvolti in appalti di lavori pubblici o privati su infrastrutture stradali. Per gli enti proprietari delle strade, la sentenza conferma che, quando la strada resta aperta al traffico durante i lavori, non è possibile sottrarsi alla responsabilità verso i terzi danneggiati invocando l’affidamento dei lavori all’appaltatore. La custodia della strada rimane infatti condivisa. Tuttavia, gli enti possono tutelarsi nei rapporti interni inserendo nel contratto di appalto specifiche clausole di manleva, che obbligano l’appaltatore a tenere indenne il committente da ogni pretesa risarcitoria. È fondamentale che tali clausole siano redatte in modo chiaro e inequivocabile, specificando ambito e limiti della garanzia. Per le imprese appaltatrici, la decisione ricorda che la responsabilità verso i terzi sussiste sempre quando la strada resta aperta al traffico, indipendentemente da quanto previsto nel contratto con il committente. Le imprese devono quindi adottare tutte le misure di sicurezza previste dal Codice della Strada e garantire la corretta segnalazione e delimitazione dei cantieri. Sul piano contrattuale, le imprese devono prestare particolare attenzione alle clausole di manleva, che possono comportare l’obbligo di rimborsare integralmente il committente delle somme pagate ai danneggiati, anche quando la responsabilità del sinistro sia solo parzialmente riconducibile all’appaltatore. Per i danneggiati e i loro familiari, la sentenza conferma che possono sempre

Diffamazione online e diritto di critica: quando gli screenshot bastano come prova?

La Cassazione chiarisce i limiti della critica giornalistica e conferma il valore probatorio delle riproduzioni digitali La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39792/2025 depositata il 10 dicembre 2025, è tornata a occuparsi di un tema sempre più attuale nell’era digitale: la diffamazione a mezzo stampa online e i confini del diritto di critica. La decisione, emessa dalla Quinta Sezione Penale, offre importanti chiarimenti su tre questioni fondamentali per chi opera nel mondo dell’informazione digitale e per chi si trova a dover tutelare la propria reputazione online. Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un direttore responsabile di un settimanale online che aveva consentito la pubblicazione di due articoli particolarmente duri nei confronti di un alto ufficiale dell’Arma. Gli articoli, pubblicati a febbraio e aprile 2020 su un blog ospitato all’interno della testata, accusavano la persona offesa di aver orchestrato ricatti nei confronti degli inquirenti e di aver organizzato attacchi mediatici per garantirsi l’impunità da indagini a suo carico. L’elemento centrale della vicenda stava nel fatto che gli articoli definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, quando in realtà all’epoca dei fatti non era ancora stata esercitata l’azione penale nei suoi confronti. Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano ritenuto integrato il reato di diffamazione aggravata e continuata, escludendo l’operatività della scriminante del diritto di critica. Il direttore responsabile aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sollevando essenzialmente due questioni: la prima riguardava l’adeguatezza del materiale probatorio utilizzato per dimostrare la paternità degli scritti diffamatori, la seconda concerneva il mancato riconoscimento del diritto di critica. La questione probatoria: il valore degli screenshot Sul primo punto, il ricorrente lamentava che la sua responsabilità fosse stata accertata sulla base di semplici screenshot prodotti dalla parte civile, senza alcun supporto tecnico-informatico che ne confermasse autenticità e provenienza. Si trattava di una contestazione rilevante, considerato che nell’ambito dei procedimenti penali la genuinità delle prove acquisite riveste un’importanza cruciale. La Cassazione ha risposto con un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano pienamente nella categoria delle prove documentali disciplinate dall’articolo 234 del codice di procedura penale. Queste riproduzioni sono pienamente utilizzabili in quanto rappresentano fatti, persone o cose, esattamente come qualsiasi altro mezzo riproduttivo di immagini. La fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico sul quale sia visibile una pagina web costituisce quindi un documento perfettamente legittimo, che si caratterizza solamente per il suo oggetto specifico: uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo o altri contenuti. Non è quindi imposto dalla legge alcun adempimento particolare per il compimento di tale attività. Il giudice è libero di valutare questa prova documentale e trarne elementi di convincimento circa i fatti rappresentati, come avviene per qualsiasi altra prova. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ritenuto attendibili gli screenshot anche in considerazione del fatto che la Polizia Giudiziaria aveva svolto accertamenti diretti sul sito internet in questione, confermando l’esistenza degli articoli e la loro provenienza dalla testata diretta dall’imputato. Il diritto di critica: i tre requisiti invalicabili La seconda e più importante questione affrontata dalla Cassazione riguarda i limiti entro i quali può esercitarsi legittimamente il diritto di critica, causa di giustificazione del reato di diffamazione prevista dall’articolo 51 del codice penale. La Suprema Corte ha ribadito con chiarezza che l’esercizio del diritto di critica, per poter scriminare il reato di diffamazione, postula il rispetto di tre limiti invalicabili. Il primo è la pertinenza dell’argomento trattato, ovvero deve sussistere un interesse pubblico alla notizia. Il secondo è la continenza espressiva, che significa che la critica, pur potendo assumere toni aspri e polemici, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti o in espressioni inutilmente umilianti. Il terzo requisito, quello primario e fondamentale, è la verità del fatto storico su cui la critica si innesta. Quest’ultimo elemento riveste un’importanza particolare. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la critica, per quanto legittima, deve sempre poggiare su una base fattuale vera. Non può essere scriminata la falsa attribuzione di una condotta scorretta o infamante, utilizzata come fondamento per esporre a critica un personaggio pubblico. La critica non può essere fantasiosa o astrattamente speculativa, ma deve fondarsi sull’oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse. Il nucleo essenziale della notizia non può essere strumentalmente travisato o manipolato per sostenere un’aggressione all’altrui reputazione. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano correttamente escluso la sussistenza del requisito della verità. Gli articoli pubblicati nel febbraio e nell’aprile 2020 definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, quando tale qualifica non corrispondeva al vero. All’epoca dei fatti, infatti, non risultava che fosse stata esercitata l’azione penale nei confronti dell’interessato, anche se successivamente questi fu effettivamente processato. La Cassazione ha evidenziato un principio fondamentale: la veridicità della notizia deve essere valutata con riferimento al momento della sua pubblicazione. L’eventuale successiva assunzione della qualità di imputato da parte della persona offesa non può sanare retroattivamente la falsità dell’informazione diffusa in un momento antecedente. Non è quindi possibile confondere la posizione di “indagato” con quella di “imputato”, trattandosi di situazioni processuali distinte e ben differenziate nel nostro ordinamento. Mancando il requisito essenziale della verità del fatto storico posto a fondamento degli articoli, i giudici hanno correttamente escluso l’applicabilità della scriminante, senza neppure dover verificare gli ulteriori requisiti della pertinenza e della continenza. Il limite della continenza espressiva La Corte ha comunque ritenuto opportuno soffermarsi anche sul secondo requisito, quello della continenza, per completezza di argomentazione. Anche sotto questo profilo, la scriminante non avrebbe potuto operare. La continenza espressiva postula che la critica, pur potendo assumere toni aspri, polemici e sferzanti, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale e personale del criticato anziché a confutarne le idee o i comportamenti. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva rilevato un’accurata e intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive e del tutto sganciate dall’esigenza di