Diffamazione online: quando la critica trasmoda nell’offesa personale

La Cassazione ribadisce i limiti del diritto di critica e conferma la validità degli screenshot come prova documentale Con sentenza n. 39792 del 10 dicembre 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione aggravata e continuata di un direttore responsabile di una testata online, chiarendo importanti principi in materia di diritto di critica e di prova documentale nei reati commessi attraverso internet. La vicenda riguarda la pubblicazione, su un blog ospitato all’interno di un settimanale online, di due articoli apparsi nel febbraio e nell’aprile 2020, nei quali una persona veniva descritta come soggetto che, pur appartenendo alle Forze dell’ordine, aveva posto in essere ricatti nei confronti degli inquirenti e orchestrato attacchi mediatici nei loro confronti. Il tribunale di primo grado aveva condannato il direttore responsabile della testata alla pena di €1.000 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello e ora dalla Cassazione. I confini del diritto di critica: verità, pertinenza e continenza Il primo e più rilevante profilo affrontato dalla Suprema Corte attiene ai limiti entro cui può esercitarsi legittimamente il diritto di critica quale scriminante del reato di diffamazione ex art. 51 cod. pen. La giurisprudenza consolidata ha da tempo individuato tre requisiti essenziali affinché il diritto di critica possa operare come causa di giustificazione: la verità del fatto storico su cui la critica si innesta, la pertinenza (o interesse pubblico) dell’argomento trattato e la continenza espressiva. Questi tre elementi devono coesistere congiuntamente, e il difetto anche di uno solo di essi preclude l’operatività della scriminante. Nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato come difettasse già il primo e fondamentale requisito: la verità del fatto. Gli articoli pubblicati definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, mentre tale qualifica non corrispondeva al vero, non essendo stata esercitata l’azione penale nei suoi confronti all’epoca della pubblicazione degli articoli. La Corte chiarisce un principio importante: la veridicità della notizia deve essere valutata con riferimento al momento della sua pubblicazione. L’eventuale successiva assunzione della qualità di imputato da parte della persona offesa non può sanare retroattivamente la falsità dell’informazione diffusa in un momento antecedente. La sentenza ribadisce che la critica, pur potendo assumere toni aspri e polemici, deve restare ancorata all’esistenza di una base fattuale vera e non può tollerare gratuiti attacchi alla reputazione scollegati da essa. L’esercizio del diritto di critica può certamente rendere non punibili espressioni anche dure e giudizi di per sé ingiuriosi, quando siano tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta e infamante, utilizzata come fondamento per l’esposizione a critica del personaggio stesso. Come ha efficacemente affermato la Corte, la critica non può essere “fantasiosa o astrattamente speculativa”, ma deve fondarsi sull’oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse. La verità deve riguardare il nucleo essenziale della notizia, che non può essere strumentalmente travisato o manipolato per sostenere un’aggressione all’altrui reputazione. Il superamento del limite della continenza espressiva A completamento dell’analisi, la Cassazione ha ritenuto che nella fattispecie fosse stato comunque superato anche il limite della continenza espressiva. Questo limite postula che la critica, pur potendo assumere toni aspri, polemici e sferzanti, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale e personale del criticato, anziché a confutarne le idee o i comportamenti. La Corte d’Appello, con motivazione ritenuta logica e congrua dalla Cassazione, aveva ravvisato nelle espressioni utilizzate negli articoli una “accurata, intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive, del tutto sganciate dall’esigenza di narrazione obiettiva dei fatti”. Le locuzioni impiegate non costituivano una critica, per quanto severa, all’operato della persona offesa, ma si risolvevano in un attacco diretto alla sua dignità personale e in una gratuita attribuzione di abitudini criminali e incapacità, eccedendo così ampiamente i limiti della correttezza formale e configurando un’aggressione personale non scriminabile. La responsabilità del direttore e la questione probatoria Un altro profilo di interesse della sentenza riguarda la responsabilità del direttore responsabile di una testata telematica. Il ricorrente aveva contestato l’attribuzione della paternità degli scritti, lamentando imprecisioni nella denominazione del sito internet e riferimenti temporali inconferenti. La Cassazione ha rigettato queste censure, qualificandole come questioni nuove o comunque non conducenti rispetto alla ratio decidendi. I giudici hanno chiarito che la sentenza d’Appello faceva chiaro riferimento agli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria, che avevano identificato nel ricorrente il direttore responsabile del settimanale all’epoca dei fatti, ovvero al momento della pubblicazione degli articoli nel 2020. Eventuali imprecisioni nella denominazione del sito costituivano meri errori materiali che non compromettevano la tenuta logica della motivazione. Gli screenshot come prova documentale: principio consolidato Di particolare rilevanza pratica è il principio affermato dalla Cassazione in materia di prova documentale nei reati commessi attraverso internet. Il ricorrente aveva contestato l’adeguatezza probatoria dei semplici screenshot prodotti dalla parte civile, in assenza di accertamenti tecnici volti a confermarne l’autenticità e la provenienza. La Suprema Corte ha respinto questa censura, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata secondo cui le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano nella categoria delle prove documentali di cui all’art. 234 cod. proc. pen. e sono pienamente utilizzabili, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, così come qualsiasi altro mezzo riproduttivo di immagini. È legittima l’acquisizione, come documento, di una pagina di un social network o di un sito internet mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile. Tale mezzo di prova si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, senza che sia imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valutato gli screenshot come prova documentale, traendone elementi probatori circa i fatti rappresentati. Tale valutazione di attendibilità era stata

Incidente stradale mortale e risarcimento agli eredi: i limiti dell’azione diretta e il concorso di colpa

Una recente sentenza del Tribunale di Bari chiarisce quando gli eredi del trasportato deceduto possono agire contro l’assicurazione e come si ripartiscono le responsabilità quando tutti i soggetti coinvolti hanno contribuito al sinistro La perdita di un familiare in un incidente stradale rappresenta uno degli eventi più traumatici che una persona possa affrontare. Al dolore si aggiunge spesso la necessità di intraprendere un percorso giudiziario per ottenere il giusto risarcimento. Ma quali strumenti processuali hanno a disposizione gli eredi? E come incide il comportamento della stessa vittima sulla quantificazione del danno? Una recente pronuncia del Tribunale di Bari (procedimento n. 10522/2024 R.G.) offre importanti chiarimenti su questi delicati aspetti. Il caso esaminato La vicenda trae origine da un drammatico incidente stradale verificatosi in ore notturne, quando due autovetture si sono scontrate violentemente a un incrocio regolato da semaforo lampeggiante. Il passeggero di uno dei veicoli coinvolti, che non indossava la cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo a causa della forza dell’impatto, riportando lesioni fatali. La vedova ha quindi promosso azione risarcitoria nei confronti sia del conducente del veicolo su cui viaggiava il marito, sia della compagnia assicuratrice, chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. La questione dell’azione diretta: perché l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni non si applica agli eredi Un primo, fondamentale profilo affrontato dalla sentenza riguarda la corretta individuazione dello strumento processuale esperibile dagli eredi del trasportato deceduto. Il Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005) prevede due distinte azioni dirette: quella dell’art. 141, riservata al terzo trasportato danneggiato, e quella dell’art. 144, esperibile da qualunque danneggiato nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, hanno definitivamente chiarito la natura eccezionale del rimedio previsto dall’art. 141 CAP. Questa norma, che consente al trasportato di agire direttamente contro l’assicurazione del veicolo su cui viaggiava (prescindendo dall’accertamento delle responsabilità), non può essere estesa agli eredi che agiscano per danni subiti iure proprio, ovvero in quanto tali e non quali successori del defunto. Il testo normativo, infatti, fa ripetuto riferimento al “veicolo a bordo del quale il danneggiato si trovava al momento del sinistro”: una formulazione che impedisce qualsiasi estensione interpretativa. La conseguenza pratica è rilevante: il congiunto del trasportato che agisca per danni propri deve seguire la via ordinaria dell’art. 144 CAP, con l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, senza poter beneficiare della semplificazione probatoria riconosciuta al trasportato diretto. Il giudicato penale e l’assicurazione: un rapporto complesso Nel caso esaminato, il conducente del veicolo era stato già condannato in sede penale per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), con contestuale condanna generica al risarcimento dei danni. Ci si è chiesti, quindi, se tale pronuncia vincolasse anche la compagnia assicuratrice, che non aveva partecipato al processo penale. Il Tribunale ha applicato l’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto, responsabile del sinistro e assicuratore rispondono come condebitori solidali ad interesse unisoggettivo. Questo inquadramento comporta l’applicabilità dell’art. 1306 c.c., in base al quale il giudicato tra danneggiato e danneggiante non può essere opposto al terzo assicuratore, ma può solo essere da questi invocato se favorevole. In altri termini, la sentenza penale di condanna non vincola l’assicurazione, ma può comunque essere valutata dal giudice civile come documento rappresentativo di un fatto storico, utile a fondare il proprio convincimento. La ripartizione delle responsabilità: quando tutti hanno colpa L’aspetto più complesso della decisione riguarda l’accertamento delle responsabilità concorrenti. Il Tribunale ha individuato tre distinte condotte colpose che hanno contribuito all’evento mortale. Il conducente dell’altra autovettura ha violato l’obbligo di dare la precedenza, impegnando l’incrocio ad alta velocità e in stato di alterazione da alcol. Questa condotta è stata ritenuta la più grave in termini concorsuali, determinando l’attribuzione di una responsabilità del 40%. Il conducente del veicolo su cui viaggiava la vittima, pur godendo del diritto di precedenza, procedeva a velocità elevata (70 km/h in un tratto con limite di 50 km/h), in condizioni che avrebbero richiesto particolare prudenza: manto stradale bagnato, orario notturno, semaforo lampeggiante, prossimità di incrocio. Il giudice ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui costituisce di per sé condotta negligente riporre fiducia nel comportamento diligente degli altri utenti della strada (Cass. civ. Sez. III, 21 novembre 2024, n. 30574). A questo conducente è stata attribuita una responsabilità del 35%. Infine, la stessa vittima ha contribuito all’evento non indossando la cintura di sicurezza. L’art. 1227, comma 1, c.c. esclude che sul danneggiante possa gravare quella parte di danno che non gli è causalmente imputabile. Nel caso specifico, se il trasportato avesse allacciato la cintura, con buona probabilità non sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo e avrebbe riportato lesioni meno gravi. Questo concorso colposo è stato quantificato nel 25%. La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale Per la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ha applicato le tabelle milanesi nella versione aggiornata ai principi espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 10579/2021. Il nuovo sistema prevede un “valore-punto” (pari a 3.911 euro per la perdita di coniuge) moltiplicato per un punteggio determinato sulla base di cinque parametri: età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti e qualità della relazione affettiva. Nel caso esaminato, considerata l’età dei coniugi, la convivenza e l’assenza di altri superstiti nel nucleo familiare primario, è stato attribuito un punteggio di 89 punti, corrispondente a un importo di 348.079 euro, poi ridotto a 261.059,25 euro per effetto del concorso di colpa della vittima. Il danno patrimoniale e i nuovi coefficienti di capitalizzazione Per il danno patrimoniale da perdita del contributo economico del coniuge, il Tribunale ha adottato i coefficienti di capitalizzazione elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel maggio 2023. Questi nuovi parametri superano le inadeguate tabelle del R.D. 1403/1922 e del CSM del 1989, proiettando correttamente la capitalizzazione solo sull’arco della vita lavorativa residua e non sull’intera vita fisica. Partendo dal reddito netto del defunto e dalla quota

Domanda rigettata e spese processuali: quale scaglione si applica quando l’attore indica “o quella minore ritenuta di giustizia”?

La Cassazione chiarisce come determinare il valore della causa per liquidare le spese a carico del soccombente quando la richiesta contiene una somma specifica con alternativa al ribasso Quando si perde una causa, il giudice condanna il soccombente al pagamento delle spese legali della controparte. Ma come si calcola l’importo? Il parametro fondamentale è il valore della causa, che determina lo “scaglione” di riferimento per la liquidazione degli onorari secondo le tariffe professionali. E qui nascono i problemi: cosa succede quando l’attore chiede una somma determinata ma aggiunge “o quella minore che si riterrà di giustizia”? Quale scaglione va applicato se la domanda viene completamente rigettata? La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31996/2025 pubblicata il 9 dicembre 2025, ha fornito una risposta chiara che risolve un contrasto interpretativo di lunga data. La decisione rappresenta un importante punto di riferimento per avvocati, giudici e tutti coloro che si trovano a gestire le conseguenze economiche della soccombenza processuale. Il caso: un avvocato chiede il risarcimento per lite temeraria La vicenda trae origine da una causa per risarcimento danni da sinistro stradale. Un avvocato, oltre ad assistere il proprio cliente, aveva proposto in proprio una domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicurativa convenuta, invocando l’art. 96 c.p.c. sulla responsabilità processuale aggravata. L’avvocato aveva chiesto la condanna della compagnia al pagamento di “euro 1.000,00 o in quel minor importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità”. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dichiarato inammissibile la domanda dell’avvocato, ritenendolo privo di legittimazione ad agire in proprio. Di conseguenza, l’avvocato era stato condannato alle spese processuali. Ma qui sorgeva il problema: quale scaglione applicare per liquidare le spese a suo carico? Il Tribunale aveva liquidato le spese nell’intero in euro 1.200,00, facendo riferimento allo scaglione da euro 1.100,00 a euro 5.200,00, basandosi sul valore della domanda principale proposta dal cliente (circa 4.600 euro). L’avvocato, tuttavia, sosteneva che si sarebbe dovuto applicare lo scaglione inferiore, quello fino a euro 1.100,00, poiché la sua domanda personale era pari a soli 1.000 euro. Il quadro normativo: come si determina il valore della causa Il sistema processuale italiano prevede regole precise per determinare il valore di una controversia. L’art. 14 c.p.c. stabilisce che “nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore”. Si tratta del cosiddetto principio del “disputatum”: conta ciò che l’attore domanda, non quanto effettivamente ottiene. Per la liquidazione degli onorari degli avvocati, il d.m. n. 55 del 2014 all’art. 5, comma 1, richiama espressamente le norme del codice di procedura civile. Quindi, per stabilire quanto il soccombente deve pagare alla controparte a titolo di spese legali, bisogna guardare al valore dichiarato nella domanda e applicare lo scaglione tariffario corrispondente. Ma quando la domanda viene formulata con espressioni come “somma X o quella maggiore/minore ritenuta di giustizia”, si apre un problema interpretativo: il valore va considerato determinato o indeterminabile? Il contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite Sulla questione si erano formati due orientamenti contrapposti nella giurisprudenza di legittimità. Un primo indirizzo riteneva che quando l’attore chiede una somma specifica ma aggiunge “o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”, il valore della causa deve essere considerato indeterminabile. La ratio di questo orientamento era che, ai sensi dell’art. 1367 c.c. applicabile anche agli atti processuali, non si può presumere che tale espressione sia una semplice clausola di stile. Al contrario, si deve ritenere che l’attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo, rimettendo la quantificazione effettiva al giudice. In questi casi, secondo tale orientamento (Cass. n. 10984/2021, n. 19455/2018, n. 15306/2018, n. 6053/2013), si applica lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile. Un secondo orientamento, invece, sosteneva che anche in presenza della formula “somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, il valore resta comunque determinato almeno nel suo importo minimo. Secondo questa tesi (Cass. Sez. 3, n. 35966/2023), la somma “eventualmente minore” rappresenta solo una domanda subordinata. La prova di questa interpretazione starebbe nel fatto che, se il giudice condannasse a una somma inferiore a quella espressamente richiesta, l’appello dell’attore per ottenere il maggiore importo sarebbe certamente ammissibile, non potendosi sostenere che l’attore avesse rimesso completamente al giudice la quantificazione. A risolvere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 20805 del 23 luglio 2025, hanno affermato il seguente principio di diritto: nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l’indicazione alternativa del “diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa”, la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, qualora lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli previsti per le cause di valore indeterminabile. La soluzione della Cassazione: conta la somma specificamente indicata Applicando il principio fissato dalle Sezioni Unite al caso concreto, la Terza Sezione Civile ha accolto il ricorso dell’avvocato. La Corte ha chiarito che nella fattispecie in esame la situazione era ancora più netta rispetto a quella esaminata dalle Sezioni Unite, perché l’avvocato non aveva chiesto “1.000 euro o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”, bensì “1.000 euro o quella minore ritenuta di giustizia”. In altri termini, l’alternativa posta nella domanda riguardava solo un possibile ribasso, non anche un eventuale aumento. Se c’è dunque incertezza, questa riguarda unicamente il limite minimo dell’importo richiesto, mentre il limite massimo resta fermamente determinato in euro 1.000,00. La Cassazione ha evidenziato inoltre un profilo logico-sistematico decisivo: sarebbe contraddittorio liquidare spese di soccombenza commisurandole a un importo (quello della domanda principale del cliente, pari a circa 4.600 euro) per il quale non si era verificata alcuna soccombenza, essendo anzi la parte assistita dall’avvocato risultata vittoriosa. La domanda proposta dall’avvocato in proprio era oggettivamente e soggettivamente distinta da quella proposta nell’interesse del cliente. Si trattava di un credito risarcitorio autonomo, che l’avvocato riteneva (erroneamente, secondo i giudici di merito) di poter richiedere direttamente in quanto anticipatario delle

Diffamazione su Facebook: la Cassazione ribadisce l’obbligo di verifica anche per gli attivisti politici

L’ordinanza n. 39103/2025 della Quinta Sezione Penale chiarisce che il diritto di critica, anche politica, non esonera dall’obbligo di verificare la veridicità dei fatti prima di pubblicarli sui social network L’utilizzo dei social network come strumento di denuncia e sensibilizzazione su temi di interesse pubblico è ormai pratica diffusa, soprattutto da parte di attivisti e esponenti di movimenti politici. Ma fino a che punto è lecito pubblicare critiche nei confronti di pubblici funzionari? E quali sono i limiti che anche l’attivismo politico deve rispettare? A queste domande risponde la recente sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, n. 39103 depositata il 3 dicembre 2025, che ha confermato la condanna per diffamazione aggravata di un esponente di un partito animalista che aveva pubblicato su Facebook pesanti accuse nei confronti di un veterinario dell’ASP. I fatti: l’accusa di omissione rivolta al veterinario pubblico La vicenda trae origine da un post pubblicato su Facebook da un attivista, all’epoca capo della Segreteria Nazionale del Partito Animalista Europeo. Nel messaggio, l’esponente politico accusava un medico veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani di essersi rifiutato di intervenire per soccorrere un cane randagio agonizzante, presumibilmente avvelenato, rinvenuto nel Comune di Paceco. Secondo quanto pubblicato sul social network, il veterinario, pur essendo di turno e quindi reperibile, non si sarebbe recato sul posto per prestare le cure necessarie all’animale, omettendo così un atto dovuto nell’esercizio delle proprie funzioni e configurando il reato di rifiuto di atti d’ufficio previsto dall’art. 328 del codice penale. La ricostruzione processuale: una notizia parziale e distorta I giudici di merito, in primo e secondo grado, hanno ricostruito con precisione l’effettivo svolgimento dei fatti, giungendo a conclusioni radicalmente diverse rispetto alla versione divulgata sul social network. È emerso infatti che il veterinario pubblico non era affatto tenuto a intervenire personalmente nel Comune di Paceco, poiché tale municipio non disponeva di una struttura ambulatoriale pubblica dove prestare le prime cure veterinarie. Per ovviare a questa carenza, il Comune aveva stipulato una convenzione con un ambulatorio veterinario privato, proprio per gestire le emergenze come quella verificatasi, ossia animali feriti o agonizzanti rinvenuti sulla pubblica via. Il veterinario pubblico, una volta ricevuta la segnalazione, si era immediatamente attivato contattando i Carabinieri e invitandoli a mettersi in comunicazione con i vigili urbani del Comune di Paceco, affinché venisse allertato il veterinario convenzionato. Quest’ultimo era effettivamente intervenuto tempestivamente, prelevando l’animale dalla strada e conducendolo presso il proprio ambulatorio per prestargli le cure necessarie. La Corte ha inoltre accertato un elemento decisivo: l’autore del post si era personalmente recato presso l’ambulatorio del veterinario che aveva soccorso l’animale, venendo quindi a conoscenza diretta di tutti i particolari della vicenda e dell’evoluzione temporale dei fatti. Nonostante questa conoscenza, aveva comunque scelto di pubblicare su Facebook una ricostruzione parziale e distorta, omettendo di riferire che l’animale era stato soccorso e che non era addebitabile alcuna omissione o ritardo al veterinario di turno. La natura del reato: diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto la sussistenza del reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, del codice penale. La diffamazione consiste nell’offesa all’altrui reputazione comunicata a più persone, e risulta aggravata quando viene realizzata con qualsiasi mezzo di pubblicità. I social network, per la loro capacità di raggiungere un numero potenzialmente illimitato di destinatari, costituiscono certamente mezzi di pubblicità ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante. Nel caso specifico, l’accusa rivolta al veterinario di essersi rifiutato di prestare soccorso a un animale in difficoltà, pur essendovi tenuto per la propria qualifica professionale, risultava oggettivamente lesiva della sua reputazione professionale e del suo onore. Attribuire a un pubblico funzionario la commissione di un reato nell’esercizio delle proprie funzioni costituisce infatti una delle forme più gravi di diffamazione, idonea a minare la credibilità e l’affidabilità della persona nell’ambito della propria attività lavorativa. La difesa invoca il diritto di critica politica: l’analisi della Cassazione Dinanzi alla Corte di Cassazione, la difesa ha articolato tre motivi di ricorso, concentrando la propria strategia difensiva sull’invocazione del diritto di critica, inquadrato nella dimensione dell’attivismo politico. L’imputato infatti ricopriva all’epoca dei fatti un ruolo apicale all’interno del Partito Animalista Europeo e utilizzava abitualmente i canali social per la propria opera divulgativa in materia di tutela dei diritti degli animali. Secondo la difesa, la pubblicazione del post doveva essere ricondotta all’esercizio del diritto di critica garantito dall’art. 21 della Costituzione e costituire una causa di giustificazione ai sensi dell’art. 51 del codice penale, che esclude la punibilità di chi agisce nell’esercizio di un diritto. In subordine, si invocava il riconoscimento dell’esimente putativa, sostenendo che l’imputato aveva agito nella ragionevole convinzione di esercitare legittimamente il proprio diritto di critica, avendo ritenuto in buona fede che il veterinario avesse violato i doveri connessi alla propria funzione. I limiti del diritto di critica: il requisito imprescindibile della veridicità La Suprema Corte ha respinto questa tesi difensiva, richiamando i consolidati principi giurisprudenziali che regolano i confini del diritto di critica. Il diritto di critica, anche quella politica più aspra, quando si fonda su un fatto determinato del quale sono precisati gli esatti contorni, non può mai prescindere dalla veridicità di tale fatto. L’esimente del diritto di critica non è applicabile quando l’agente manipola le notizie o le rappresenta in modo incompleto, in maniera tale che, pur contenendo il risultato complessivo un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. La Cassazione ha citato propri precedenti che chiariscono come la falsità sia integrata anche nel caso in cui la notizia sia stata divulgata volontariamente solo in modo parziale e distorto. Non è quindi sufficiente che un singolo elemento della vicenda corrisponda al vero – nel caso specifico, che effettivamente il veterinario pubblico non fosse intervenuto materialmente sul posto – se poi vengono omessi altri elementi essenziali per una corretta comprensione dei fatti, quali l’intervento tempestivo del veterinario convenzionato e l’impossibilità per il veterinario pubblico di prestare soccorso nel luogo dell’emergenza. L’onere di verifica della notizia: un

Separazione e divorzio: quando gli accordi sul mutuo coniugale non sono modificabili

La Cassazione chiarisce la distinzione tra contenuto essenziale dell’accordo di separazione e patti patrimoniali autonomi: l’ordinanza n. 31486/2025 sulla non modificabilità dell’accollo del mutuo La gestione della casa coniugale: uno dei nodi più complessi della separazione. La separazione consensuale rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di una coppia. In questa fase, i coniugi si trovano a regolare non solo gli aspetti personali della loro nuova condizione, ma anche complesse questioni patrimoniali. Tra queste, la gestione della casa coniugale e del mutuo che la grava costituisce spesso uno dei nodi più problematici da sciogliere. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 31486 del 3 dicembre 2025, offre importanti chiarimenti su quando gli accordi economici assunti in sede di separazione possano o meno essere modificati successivamente, in particolare al momento del divorzio. Il caso esaminato dalla Suprema Corte: accollo del mutuo fino all’estinzione La vicenda esaminata dalla Suprema Corte prende le mosse da una coppia che, in sede di separazione consensuale, aveva concordato che il marito si accollasse il pagamento integrale delle rate residue del mutuo gravante sulla casa coniugale “sino ad estinzione dello stesso”, mentre la moglie avrebbe continuato a vivere nell’immobile insieme alla figlia minore. L’accordo prevedeva inoltre che il coniuge obbligato provvedesse al pagamento delle utenze e delle tasse relative all’abitazione. La richiesta di modifica in sede di divorzio e le decisioni dei giudici di merito Anni dopo, in sede di divorzio, il coniuge onerato ha chiesto di essere liberato da tali obblighi, sostenendo che si trattasse di forme di mantenimento correlate allo stato di separazione e quindi modificabili con la nuova situazione giuridica. Il Tribunale di primo grado aveva accolto parzialmente tale richiesta, revocando l’obbligo di pagare il mutuo e riconoscendo invece un assegno divorzile alla ex moglie. La Corte d’Appello di Bologna ha però riformato la sentenza, distinguendo tra le diverse obbligazioni assunte nell’accordo di separazione. La natura degli accordi patrimoniali: il nodo giuridico della questione La questione giuridica centrale riguarda la natura degli accordi patrimoniali inseriti nella separazione consensuale. Non tutti gli impegni economici assunti dai coniugi in quella sede hanno infatti la stessa natura giuridica e, di conseguenza, non tutti sono modificabili quando la coppia passa dalla separazione al divorzio. Contenuto essenziale e contenuto eventuale della separazione consensuale Come chiarito dalla Cassazione, richiamando un orientamento ormai consolidato, la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare che presenta due livelli di contenuto. Da un lato, vi è il contenuto essenziale, costituito dal consenso reciproco a vivere separati, dall’affidamento dei figli e dall’assegno di mantenimento, ove ne ricorrano i presupposti. Dall’altro lato, vi è un contenuto eventuale, formato da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, ma che trovano solo occasione nella separazione. Le conseguenze pratiche della distinzione: quali accordi sono modificabili La distinzione non è meramente teorica, ma produce conseguenze pratiche decisive. Gli accordi che rientrano nel contenuto essenziale, essendo strettamente correlati allo status di separazione, possono essere modificati sia con ricorso ex art. 710 c.p.c. durante la separazione, sia in sede di divorzio. Al contrario, i patti patrimoniali autonomi, pur essendo stati stipulati in occasione della separazione, restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c. e non sono quindi suscettibili di modifica o conferma né in sede di ricorso per la revisione delle condizioni di separazione, né tantomeno in sede di divorzio. La valutazione della Corte d’Appello: utenze modificabili, mutuo no Nel caso esaminato, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’obbligo di pagare le utenze e le tasse sulla casa familiare costituisse una forma indiretta di mantenimento, strettamente correlata allo stato di separazione e quindi modificabile in sede di divorzio. Per questa ragione, il giudice di appello ha revocato tale obbligo. Diversa è stata invece la valutazione riguardo all’accollo del mutuo. L’elemento decisivo: la formulazione della clausola contrattuale L’elemento determinante nell’interpretazione dell’accordo è stato individuato nella formulazione specifica della clausola. I coniugi avevano infatti previsto che l’obbligo di pagare le rate residue del mutuo sarebbe durato “sino ad estinzione dello stesso”, e non già “sino alla cessazione dello stato di separazione” o “fino al divorzio”. Questa precisazione temporale ha indotto la Corte a ritenere che le parti avessero voluto regolamentare in via definitiva, fino alla scadenza naturale del mutuo, i relativi obblighi di pagamento, indipendentemente dall’evoluzione del loro status giuridico. Un patto contrattuale autonomo rispetto alla separazione In altre parole, l’aver collegato la durata dell’obbligo all’estinzione del mutuo, e non allo status di coniugi separati, ha portato a qualificare tale pattuizione come un patto contrattuale autonomo rispetto al regime della separazione, che costituiva solo l’occasione per la sua stipulazione. Di conseguenza, tale obbligo non poteva essere modificato in sede di individuazione del regime economico correlato al divorzio. La conferma della Cassazione e i principi di interpretazione contrattuale La Cassazione ha confermato questa interpretazione, respingendo il ricorso del coniuge obbligato. Nel motivare la decisione, la Suprema Corte ha richiamato i principi generali in materia di interpretazione dei contratti, stabiliti dall’art. 1362 c.c. e seguenti. L’interpretazione di un atto negoziale costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o di motivazione inadeguata. I limiti del controllo di legittimità sull’interpretazione dei contratti Per far valere una violazione delle regole interpretative, non è sufficiente proporre una lettura alternativa dell’accordo, anche se questa possa apparire più convincente in astratto. Occorre invece dimostrare che il giudice di merito si sia discostato in modo specifico dai criteri legali di interpretazione, mediante la puntuale indicazione dei canoni asseritamente violati e dei principi in essi contenuti, precisando in quale modo e con quali considerazioni il giudice se ne sia discostato. L’infondatezza delle censure del ricorrente sulla comune intenzione delle parti Nel caso di specie, il ricorrente lamentava una scorretta applicazione del criterio interpretativo principale, quello della ricerca della comune intenzione delle parti. La Corte di legittimità ha però rilevato che l’interpretazione data dalla Corte

Il rapporto di affidamento nei reati sessuali con minorenni: l’allenatore risponde anche per gli abusi fuori dalla palestra

La Cassazione ribadisce che il vincolo fiduciario tra maestro e allievo minorenne sussiste indipendentemente dal luogo e dall’orario in cui vengono commessi gli abusi Quando un maestro o un allenatore sportivo abusa della fiducia che i giovani allievi ripongono in lui per compiere atti sessuali, risponde del reato aggravato anche se tali atti avvengono al di fuori dell’ambiente sportivo e degli orari di allenamento. È questo il principio cardine ribadito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 39397/25, depositata il 5 dicembre 2025, che segna un punto fermo nella tutela dei minori dalle condotte abusanti poste in essere da figure di riferimento educativo. La vicenda giudiziaria Il caso trae origine dalla condanna di un istruttore di ginnastica artistica per una serie di reati di atti sessuali con minorenne, previsti e puniti dall’articolo 609-quater del codice penale. Le condotte contestate si riferivano a episodi verificatisi in un arco temporale particolarmente esteso, dal 2012 al 2019, e coinvolgevano due giovani allievi che all’epoca dei fatti erano infraquattordicenni o comunque infrasedicenni. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei reati contestati e lo aveva condannato a otto anni di reclusione. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato da uno dei capi di imputazione perché il fatto non sussisteva e aveva rideterminato la pena in quattro anni e otto mesi di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche. L’imputato aveva quindi proposto ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, la sussistenza del rapporto qualificato di affidamento richiesto dalla fattispecie incriminatrice. La tesi difensiva sosteneva che gli atti sessuali fossero avvenuti al di fuori del contesto e dell’orario delle lezioni di ginnastica artistica, e quindi in un ambito in cui i minori non potevano più ritenersi affidati all’istruttore. Secondo la difesa, le relazioni con i minori si sarebbero incardinate in un contesto spazio-temporale diverso da quello dell’attività sportiva, e dunque mancherebbe l’elemento essenziale dell’affidamento per ragioni di istruzione richiesto dalla norma incriminatrice. Il quadro normativo di riferimento L’articolo 609-quater del codice penale punisce chiunque compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza. Si tratta di una norma di particolare rigore, che mira a tutelare i minori infraedicenni dalle condotte abusanti poste in essere da soggetti che, in ragione del loro ruolo, si trovano in una posizione di preminenza e autorevolezza idonea a condizionare la volontà del minore. La ratio della norma risiede nella protezione della libera formazione della personalità sessuale dei minori, che potrebbero essere indotti a prestare un consenso agli atti sessuali non pienamente libero e consapevole, ma influenzato dalla relazione fiduciaria esistente con l’adulto di riferimento. La disposizione prevede una cornice edittale particolarmente severa, con la reclusione da cinque a dieci anni nella formulazione vigente all’epoca dei fatti. Il legislatore ha inoltre previsto, al comma 5 dello stesso articolo, un’ipotesi attenuata per i casi di minore gravità, quando cioè l’offesa alla libertà sessuale della vittima risulti complessivamente meno grave in considerazione dei mezzi, delle modalità esecutive e delle circostanze dell’azione. L’articolo 609-quater si inserisce nel più ampio sistema di tutela della libertà sessuale previsto dal Titolo XII del codice penale, che comprende anche la violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis e gli altri reati sessuali. La peculiarità della fattispecie in esame rispetto alla violenza sessuale ordinaria sta proprio nel fatto che non è necessaria la violenza o la minaccia, né l’abuso di autorità: è sufficiente che esista il rapporto qualificato di affidamento e che vengano compiuti atti sessuali con il minore infrasedicenne. Il principio affermato dalla Cassazione La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato dichiarandolo inammissibile e ribadendo un principio di fondamentale importanza per la tutela dei minori. Il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilevanza in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca. Tale rapporto comprende sia l’ipotesi in cui il minore si fidi dell’adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all’adulto da un altro adulto per specifiche ragioni. La Corte ha chiarito con fermezza che ciò che rileva non è il luogo fisico in cui vengono consumati gli atti sessuali, ma la relazione che sussiste fra i due soggetti. Il rapporto di affidamento non può essere ritenuto escluso per il fatto che gli atti illeciti si svolgano fuori dall’ambiente e dall’orario in cui tale rapporto è nato e si manifesta principalmente. La relazione fiduciaria, infatti, non è circoscrivibile al solo contesto spaziale o temporale in cui nasce, ma permea l’intera dimensione del rapporto tra maestro e allievo. Nel caso specifico dell’istruttore sportivo, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il rapporto di affidamento sussisteva non solo in ragione dell’attività di allenamento in palestra, ma anche perché l’imputato aveva assunto un ruolo che andava ben oltre quello del semplice maestro di ginnastica. Si era creata una relazione fiduciaria più ampia, che coinvolgeva anche le famiglie dei ragazzi e che si estendeva ad ambiti diversi dalla mera attività sportiva, come l’interesse comune per le arti audiovisive nel caso di uno dei minori coinvolti. La Corte ha inoltre sottolineato un aspetto di particolare rilevanza: il rapporto di affidamento determina l’instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l’agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali. Proprio perché si tratta sempre di adolescenti che non hanno ancora raggiunto la piena capacità di autodeterminazione nella sfera sessuale, certi tipi di rapporto non sono compatibili con il compimento di atti sessuali. Vi è infatti il rischio concreto di una strumentalizzazione della fiducia riposta dal minore in ragione della peculiare relazione

Responsabilità disciplinare dell’avvocato: quando il mancato pagamento verso i terzi diventa illecito deontologico

Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono i confini della condotta sanzionabile e l’elemento soggettivo richiesto per l’illecito ex art. 64 del Codice Deontologico Forense Può un avvocato essere sanzionato disciplinarmente per non aver pagato un debito contratto nella sua vita privata? La risposta è sì, se quel debito compromette la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. Con l’ordinanza n. 30771/2025, pubblicata il 22 novembre 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fatto chiarezza su una questione delicata che tocca da vicino la deontologia forense: quando l’inadempimento dell’avvocato a obbligazioni assunte nei confronti di terzi integra un illecito disciplinare. Il caso esaminato dalla Suprema Corte La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un professionista che aveva commissionato lavori di manutenzione su un proprio natante per un importo di oltre 10.000 euro. Nonostante l’esecuzione dei lavori, l’avvocato non aveva mai corrisposto quanto dovuto all’impresa, costringendo il creditore ad instaurare un procedimento monitorio per ottenere il pagamento. Il Consiglio dell’Ordine territoriale aveva contestato la violazione degli articoli 4, 9 comma 2 e 63 comma 1 del Codice Deontologico Forense, ritenendo che tale condotta avesse arrecato disdoro alla professione. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense aveva applicato una sanzione di quattro mesi di sospensione dall’esercizio della professione. Il Consiglio Nazionale Forense, in sede di gravame, aveva confermato la responsabilità disciplinare ma ridotto la sanzione a due mesi, riconducendo la fattispecie all’articolo 64 del Codice Deontologico, che disciplina specificamente l’obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’avvocato aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, l’involontarietà della propria condotta, adducendo precarie condizioni di salute, l’età avanzata e le vicende legate a un lungo processo penale conclusosi con assoluzione. Aveva inoltre evidenziato di aver avanzato una proposta transattiva per ottenere la rateizzazione del debito e contestato la rilevanza della natura voluttuaria della spesa contratta. Il quadro normativo di riferimento L’articolo 64 del Codice Deontologico Forense stabilisce l’obbligo per l’avvocato di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Questa disposizione rappresenta un presidio fondamentale per tutelare la dignità e il prestigio della professione forense, evitando che comportamenti irresponsabili in ambito privatistico possano riflettersi negativamente sull’immagine dell’intera categoria. Il codice deontologico non si limita a regolare la condotta professionale stricto sensu, ma si estende anche alla sfera dei rapporti privati dell’avvocato quando questi assumono rilevanza tale da compromettere la fiducia che i cittadini ripongono nella professione legale. Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza disciplinare, che riconosce come l’avvocato debba essere un modello di correttezza non solo nell’esercizio del mandato professionale, ma anche nei rapporti della vita quotidiana. L’articolo 21 del medesimo Codice Deontologico, richiamato dalle Sezioni Unite, attribuisce agli organi disciplinari il potere di applicare sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione commessa, valutando il comportamento complessivo dell’incolpato. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo e alla sua intensità, nonché al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, tenuto conto delle circostanze soggettive e oggettive nelle quali è avvenuta la violazione. Il principio affermato dalle Sezioni Unite Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, affermando un principio di grande rilevanza pratica: affinché sia integrato l’illecito disciplinare di cui all’articolo 64 del Codice Deontologico Forense, non è necessario che l’avvocato abbia la coscienza dell’antigiuridicità della propria condotta. È sufficiente che il comportamento sia volontariamente posto in essere. In altri termini, l’elemento soggettivo richiesto per configurare l’illecito si concretizza nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione, ma non richiede anche la consapevolezza che tale comportamento integri una violazione deontologica sanzionabile. L’avvocato che non paga un debito, dunque, non può difendersi sostenendo di non sapere che tale inadempimento potesse costituire un illecito disciplinare: è sufficiente che abbia volontariamente scelto di non adempiere. La Suprema Corte ha tuttavia precisato che può venire in rilievo un’assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa obiettiva estranea alla volontà dell’avvocato, quale il caso fortuito o la forza maggiore. In presenza di tali circostanze eccezionali, l’elemento soggettivo dell’illecito potrebbe essere escluso o attenuato. Tuttavia, nel caso di specie, il Consiglio Nazionale Forense aveva accertato che l’obbligazione era stata contratta quando i problemi di salute dell’avvocato erano già parzialmente presenti, che aveva avuto ad oggetto spese per un bene voluttuario e che non emergeva alcuna causa di forza maggiore idonea a escludere o attenuare l’elemento soggettivo dell’illecito. I limiti del sindacato di legittimità Le Sezioni Unite hanno ribadito l’orientamento consolidato in materia di ricorsi per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense. Tali decisioni sono impugnabili soltanto per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge o per difetto del “minimo costituzionale” di motivazione. Ne consegue che l’accertamento del fatto e la valutazione della sua rilevanza ai fini della individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, nonché la determinazione dell’adeguatezza della sanzione, non possono essere oggetto del controllo di legittimità se non nei limiti di una verifica di ragionevolezza. Il ricorrente, nel caso esaminato, aveva sostanzialmente richiesto un riesame della fattispecie di merito, lamentando l’ingiustizia della decisione e invocando un nuovo apprezzamento delle circostanze del caso concreto. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno rilevato che il motivo di ricorso si sostanziava in una diffusa critica della decisione impugnata senza sussumere le ragioni di censura nelle tassative categorie logiche contemplate dall’articolo 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, che disciplina il ricorso per cassazione in materia disciplinare forense. Le censure non allegavano l’omesso esame di fatti storici oggetto di discussione tra le parti e aventi carattere decisivo, ma sollecitavano un diverso esame, più favorevole al ricorrente, di fatti tutti comunque presi in considerazione dal Consiglio Nazionale Forense. Tale richiesta eccede i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come risultanti dall’interpretazione costante dell’articolo 360, comma 1, numero 5, e dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile. Implicazioni pratiche per gli avvocati Questa pronuncia delle Sezioni Unite riveste un’importanza fondamentale per la categoria forense, in quanto chiarisce i confini entro i quali anche i comportamenti privati dell’avvocato possono assumere rilevanza

Pensioni, la stangata UE alla Spagna che fa tremare l’Italia

La Corte di Giustizia europea boccia ancora il sistema pensionistico spagnolo: i principi affermati nelle cause C-623/23 e C-626/23 rappresentano un monito diretto per il nostro sistema previdenziale Le norme sulla parità di genere nascono storicamente per tutelare le donne da svantaggi strutturali nel mondo del lavoro. Ma cosa accade quando una legge, concepita proprio per promuovere l’uguaglianza, finisce per creare una discriminazione speculare a danno degli uomini? È esattamente ciò che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha contestato alla Spagna in una serie di pronunciamenti che meritano un’analisi approfondita, anche in prospettiva italiana. La CGUE ha infatti sistematicamente smantellato l’architettura normativa spagnola in materia di integratori pensionistici per genitori, giudicandola incompatibile con i principi fondamentali del diritto europeo. L’ultima sentenza in ordine cronologico, pronunciata nelle cause riunite C-623/23 e C-626/23 il 15 maggio 2025, rappresenta il capitolo più recente di questa vicenda. Da questa complessa evoluzione giurisprudenziale emergono tre insegnamenti fondamentali, che costituiscono un avvertimento diretto e potenzialmente molto oneroso per l’Italia e per l’INPS. Prima lezione: correggere una discriminazione con un’altra non funziona mai Il primo principio cardine emerge proprio dalla sentenza del 15 maggio 2025 nelle cause C-623/23 e C-626/23. Questa pronuncia ha dimostrato come il tentativo di sanare una disparità di trattamento attraverso l’introduzione di una nuova discriminazione sia una strategia giuridicamente destinata al fallimento. La storia inizia nel 2019, quando la Corte europea aveva già condannato la Spagna per una legge che riconosceva un’integrazione pensionistica esclusivamente alle madri. Il legislatore spagnolo aveva quindi modificato la norma con l’obiettivo dichiarato di ridurre il divario di genere. Tuttavia, la nuova versione prevedeva che l’integrazione venisse concessa automaticamente alle donne con figli, mentre per i padri erano richieste condizioni aggiuntive molto stringenti. In particolare, un uomo doveva provare un effettivo danno alla propria carriera lavorativa, come un’interruzione dei versamenti contributivi per almeno centoventi giorni successivi alla nascita di un figlio. Inoltre, anche in presenza di questo requisito, l’integrazione spettava solo se la pensione complessiva del padre risultava inferiore a quella della madre. La Corte di Giustizia ha respinto anche questa versione “corretta” della norma, qualificandola come discriminazione diretta fondata sul sesso. Il ragionamento dei giudici europei si basa su un principio chiaro: la situazione di un padre e quella di una madre sono comparabili per quanto riguarda l’educazione dei figli. Di conseguenza, imporre condizioni ulteriori solo ai padri per accedere allo stesso beneficio pensionistico costituisce una violazione del diritto dell’Unione. La CGUE ha inoltre precisato che la misura spagnola non poteva neppure essere giustificata come autentica “azione positiva” ai sensi dell’articolo 157 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Questo perché l’TFUE prevede che gli Stati possano mantenere o adottare misure che assicurino vantaggi specifici destinati a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato, oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Tuttavia, secondo la Corte, il supplemento pensionistico spagnolo non perseguiva realmente questi obiettivi. Non si trattava di una misura volta a rimuovere ostacoli che le donne incontrano durante la vita lavorativa, ma di un semplice bonus retroattivo concesso al momento del pensionamento. In sostanza, la norma spagnola interveniva troppo tardi, quando gli svantaggi di carriera si erano ormai manifestati, senza fare nulla per prevenirli o compensarli durante la fase attiva della vita professionale. Il messaggio della Corte è inequivocabile: le buone intenzioni non bastano a legittimare strumenti discriminatori. Una misura che si limita a trasferire risorse economiche al momento della pensione, senza incidere sulle cause strutturali del divario di genere durante la carriera lavorativa, non supera il vaglio di legittimità europeo. Seconda lezione: ignorare le sentenze europee ha un costo economico pesantissimo La seconda grande lezione emerge dalla sentenza C-113/22, pronunciata il 14 settembre 2023, e riguarda le conseguenze economiche derivanti dall’inerzia amministrativa dopo una condanna europea. Dopo la prima bocciatura del 2019, l’ente previdenziale spagnolo INSS avrebbe dovuto adeguarsi spontaneamente e riconoscere l’integrazione pensionistica anche ai padri che ne facevano richiesta. Invece, l’ente ha emanato una direttiva interna, la cosiddetta “regola di gestione n. 1/2020”, che continuava a negare sistematicamente il beneficio ai padri richiedenti, obbligando di fatto ciascuno di loro a intentare una causa legale per ottenere ciò che la Corte europea aveva già stabilito essere un loro diritto. La CGUE ha analizzato questa prassi amministrativa e ha formulato una conclusione tanto chiara quanto severa: la resistenza dell’ente non costituiva una mera inerzia burocratica, ma una discriminazione autonoma e distinta rispetto a quella originariamente sanzionata. In altri termini, l’INSS aveva creato una seconda violazione sovrapponendo alla discriminazione normativa una discriminazione amministrativa. Le conseguenze economiche di questa seconda discriminazione sono state devastanti per le casse dell’ente spagnolo. La Corte ha stabilito che il giudice nazionale, in situazioni di questo tipo, non può limitarsi a ordinare all’amministrazione di concedere il beneficio con gli arretrati. Deve anche condannare l’ente a corrispondere un risarcimento integrale del danno subito dal cittadino che ha dovuto ricorrere al giudice. Questo risarcimento deve includere esplicitamente il rimborso completo delle spese legali e degli onorari professionali degli avvocati. Il fondamento giuridico di questa sanzione risiede nel principio di effettività del diritto dell’Unione, secondo cui un diritto riconosciuto dall’ordinamento europeo non è realmente tale se il suo esercizio viene reso sistematicamente oneroso per il cittadino. La condanna al risarcimento integrale delle spese legali serve quindi a garantire che le sentenze della Corte non rimangano prive di effetti concreti e a dissuadere gli enti pubblici dal vanificare i diritti dei cittadini attraverso prassi amministrative ostruzionistiche. In pratica, ogni padre spagnolo che ha dovuto intentare causa per ottenere l’integrazione pensionistica ha diritto non solo al beneficio con gli arretrati, ma anche al rimborso di tutti i costi sostenuti per far valere il proprio diritto in tribunale. Moltiplicato per il numero potenzialmente elevato di ricorrenti, l’esborso complessivo per l’INSS spagnolo potrebbe raggiungere cifre considerevoli. Terza lezione: il caso spagnolo è un avvertimento per l’INPS italiano La terza lezione fondamentale è che le vicende spagnole non rappresentano un episodio isolato nel panorama europeo, ma costituiscono un monito diretto per il nostro ordinamento. Questo

ACCERTAMENTO FISCALE E PERCENTUALE DI RICARICO: CHI DEVE PROVARE COSA?

La Cassazione chiarisce i limiti dell’onere probatorio del contribuente quando contesta il metodo di calcolo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate Quando l’Agenzia delle Entrate accerta maggiori ricavi utilizzando il metodo della percentuale di ricarico, quanto deve dimostrare il contribuente per contestare efficacemente la pretesa fiscale? La risposta arriva dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31784/2025, depositata il 5 dicembre 2025, che fissa principi chiari e importanti per la tutela dei diritti dei contribuenti sottoposti a verifica fiscale. La vicenda riguarda una società sottoposta a verifica da parte della Guardia di Finanza per il periodo d’imposta 2007. L’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito i ricavi dell’impresa utilizzando il metodo analitico-induttivo, applicando una percentuale di ricarico dell’83,79% sul costo delle merci vendute. Questo metodo consiste nel calcolare quanto mediamente un’impresa guadagna sulla merce che acquista e rivende, confrontando i prezzi di acquisto con quelli di vendita rilevati da un campione di fatture. La società aveva contestato fin dall’inizio, già in sede di verbalizzazione, l’applicazione di questa percentuale, sostenendo che il calcolo non teneva conto di elementi fondamentali della sua attività commerciale come la scontistica applicata ai clienti, i periodi di saldi stagionali e la vendita a prezzo ridotto degli articoli fuori moda. Nonostante queste contestazioni dettagliate, sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale della Calabria avevano respinto il ricorso della società, ritenendo che non fosse sufficiente contestare il metodo utilizzato dall’Agenzia, ma che il contribuente dovesse anche dimostrare matematicamente in che misura gli elementi da lui indicati avrebbero inciso sulla media ponderata dei ricarichi. La Cassazione ribalta completamente questa impostazione, accogliendo il ricorso della società e fornendo indicazioni decisive sulla ripartizione dell’onere probatorio in questo tipo di accertamenti. Per comprendere la portata della decisione, occorre innanzitutto distinguere tra due diversi metodi di accertamento fiscale previsti dall’articolo 39 del DPR n. 600 del 1973. Il primo è l’accertamento analitico-induttivo, disciplinato dall’articolo 39, comma 1, lettera d). Questo metodo si applica quando le scritture contabili dell’impresa presentano incompletezze, falsità o inesattezze, ma mantengono una complessiva attendibilità. In sostanza, la contabilità non è totalmente inaffidabile, ma presenta alcune lacune che l’Amministrazione può colmare utilizzando anche presunzioni semplici che rispettino i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 2729 del codice civile. Il secondo metodo è l’accertamento induttivo puro, previsto dall’articolo 39, comma 2. Questo si applica quando le irregolarità contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile l’intera contabilità. In questi casi, l’Amministrazione può prescindere completamente dalle scritture contabili e determinare il reddito sulla base di elementi meramente indiziari, anche se non raggiungono il livello di prova presuntiva richiesto dal codice civile. Nel caso esaminato, la Cassazione rileva che l’Amministrazione aveva applicato il metodo analitico-induttivo, non quello induttivo puro. Questo emerge chiaramente dal fatto che l’Ufficio aveva utilizzato elementi tratti dalla contabilità stessa dell’impresa, applicando il metodo della media ponderata dei ricarichi. Se la contabilità fosse stata ritenuta totalmente inattendibile, non avrebbe avuto senso utilizzare questi dati. La distinzione è fondamentale perché cambia radicalmente l’onere probatorio che grava sul contribuente. Quando si utilizza il metodo della percentuale di ricarico, la Corte chiarisce che l’Amministrazione deve seguire passaggi precisi. Innanzitutto, deve selezionare un campione rappresentativo di beni, che sia significativo sia per qualità che per quantità rispetto all’attività complessiva dell’impresa. Non è necessario che il campione comprenda tutti i beni venduti, ma deve essere adeguatamente rappresentativo. In secondo luogo, il criterio di calcolo deve essere coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame. Non si può, ad esempio, applicare una media aritmetica semplice quando si vendono sia prodotti al dettaglio che all’ingrosso, dato che questi hanno percentuali di ricarico completamente diverse. In questi casi occorre utilizzare una media ponderata che tenga conto delle diverse tipologie merceologiche e delle diverse modalità di vendita. In terzo luogo, la percentuale di ricarico così determinata va applicata sul costo del venduto accertato, il risultato ottenuto rappresenta il margine di guadagno che va sommato al costo per ottenere i ricavi accertati, e da questi vanno detratti i ricavi dichiarati per determinare l’eventuale maggior reddito. La Cassazione ricorda che il riscontro di incongruenze nelle percentuali di ricarico costituisce legittimo presupposto per l’accertamento analitico-induttivo, sia in materia di imposte dirette che di IVA. Tuttavia, è fondamentale che la determinazione della percentuale sia coerente con la realtà aziendale. E qui viene il punto decisivo della sentenza. Quando il contribuente contesta in giudizio il criterio utilizzato dall’Amministrazione per determinare la percentuale di ricarico, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell’Amministrazione in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e congruità. Deve valutare se il campione selezionato è effettivamente rappresentativo, se la natura dei beni è omogenea o disomogenea, se il criterio di media prescelto è appropriato. Il contribuente, dal canto suo, ha l’onere di provare che i mutamenti del mercato o della propria attività giustificano l’applicazione di percentuali diverse rispetto a quelle accertate. Questo principio deriva dal fatto che le percentuali di ricarico accertate in un anno possono costituire validi elementi indiziari per ricostruire i dati di anni precedenti o successivi, dato che non si tratta di una variabile occasionale ma di un dato strutturale dell’attività d’impresa. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che l’onere probatorio del contribuente si ferma qui. Una volta che il contribuente ha dedotto elementi specifici e analitici che possono influire sulla determinazione della percentuale di ricarico, non può essergli imposto un ulteriore onere di quantificare matematicamente la misura dell’incidenza di ciascun elemento sulla media ponderata. Nel caso specifico, la società aveva indicato puntualmente tre elementi rilevanti: la scontistica applicata in concreto ai clienti, i periodi di saldi con vendite a prezzi ribassati, e la rottamazione degli articoli fuori moda con vendita a prezzo ridotto. Ciascuno di questi elementi è certamente idoneo a influire sulla percentuale di ricarico effettiva dell’impresa. Una vendita con sconto del trenta percento ha evidentemente un ricarico molto inferiore rispetto a una vendita a prezzo pieno. I saldi stagionali comprimono drasticamente i margini di guadagno. La vendita di articoli fuori stagione o

Procedure fallimentari troppo lunghe: quando scatta l’indennizzo?

La Cassazione fissa il termine di 6 anni come limite invalicabile e chiarisce le regole per ottenere l’equa riparazione Quanto può durare una procedura fallimentare prima che diventi “irragionevolmente” lunga? E quando un creditore ammesso al passivo ha diritto a un indennizzo per l’eccessiva durata del processo? A queste domande risponde la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31806/2025, depositata il 5 dicembre 2025, che fa chiarezza su un punto cruciale della legge Pinto (legge 24 marzo 2001, n. 89) in materia di equa riparazione. La vicenda nasce dalla richiesta di indennizzo presentata da una creditrice ammessa al passivo di una procedura fallimentare aperta nel 2014. La creditrice aveva presentato domanda di ammissione al passivo nell’aprile 2015 ed era stata ammessa nell’ottobre dello stesso anno per un credito di circa 2.600 euro. Dopo oltre sette anni di attesa, con la procedura ancora pendente, la creditrice ha chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata del fallimento. Il primo grado ha respinto la domanda, ritenendo non provata la fondatezza. Anche la Corte d’Appello di Napoli ha confermato il rigetto, ma per una ragione diversa e che si è rivelata decisiva. Secondo i giudici napoletani, la ragionevole durata di una procedura fallimentare doveva essere stimata in sette anni, e poiché tra l’ammissione al passivo e la data della certificazione di pendenza erano trascorsi solo sette anni e due mesi, il presupposto per l’indennizzo non sussisteva ancora. La creditrice ha quindi fatto ricorso in Cassazione, contestando proprio questo calcolo. La questione centrale era interpretare correttamente l’articolo 2, comma 2-bis, della legge 89 del 2001, introdotto nel 2012 con il decreto legge n. 83, convertito nella legge n. 134. Questa norma rappresenta una vera e propria rivoluzione nel sistema dell’equa riparazione, perché stabilisce termini precisi per valutare la ragionevolezza della durata di un processo. Il comma 2-bis è molto chiaro quando afferma che “si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”. Prima di questa riforma, il giudice godeva di ampia discrezionalità nel valutare se la durata fosse ragionevole, dovendo considerare la complessità del caso, il comportamento delle parti e del giudice, e altri fattori soggettivi. Con la novella del 2012, il legislatore ha voluto fissare un parametro oggettivo e tassativo. Per le procedure concorsuali, come il fallimento, questo parametro è stato individuato in sei anni. La Corte di Cassazione, con la decisione in esame, accoglie il ricorso e cassa il decreto della Corte d’Appello. I giudici di legittimità chiariscono un principio fondamentale: il termine di sei anni per le procedure concorsuali è “insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice, perché predeterminato dal legislatore”. In altre parole, il giudice non può discostarsene, non può dire che in quel caso specifico sette anni sono ancora ragionevoli. Il termine di sei anni è un limite invalicabile. Ma la Cassazione fa un passo ulteriore, precisando che la fissazione di questo termine non impedisce al giudice di valutare, alla luce degli elementi indicati nel comma 2 dell’articolo 2 (complessità del caso, comportamento delle parti e del giudice), la durata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato. Questo significa che il giudice deve comunque verificare se eventuali ritardi siano dipesi da circostanze non addebitabili all’apparato giudiziario. Il termine di sei anni fissa il limite oltre il quale la durata diventa presuntivamente irragionevole, ma il giudice mantiene il potere di valutare le cause concrete del ritardo. Un altro aspetto rilevante riguarda l’individuazione del momento iniziale da cui far decorrere il termine. La Cassazione ribadisce il proprio orientamento consolidato: per il creditore ammesso al passivo fallimentare, il dies a quo coincide con la data di proposizione della domanda di ammissione al passivo, non con la dichiarazione di fallimento. Questo perché è con la domanda che si instaura il rapporto processuale tra il creditore e la procedura. Nel caso specifico, quindi, il termine decorreva dall’aprile 2015 e, al momento della richiesta di equa riparazione nel marzo 2023, erano trascorsi quasi otto anni. La Corte censura anche il metodo utilizzato dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva fatto un generico richiamo alla complessità del processo senza fornire una specifica motivazione sul perché ritenesse applicabile un termine di sette anni anziché di sei. Questo tipo di motivazione generica non è più ammissibile dopo la riforma del 2012, che ha cristallizzato i termini di durata ragionevole. Sul piano pratico, questa sentenza ha conseguenze significative per tutti i creditori coinvolti in procedure concorsuali di lunga durata. Se una procedura fallimentare, o più in generale una procedura concorsuale come il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento con il Codice della crisi d’impresa), supera i sei anni dalla data di ammissione al passivo, il creditore ha diritto di chiedere l’equa riparazione. Non è più necessario dimostrare che nel caso specifico la durata sia stata particolarmente lunga o complessa, perché il superamento del termine di sei anni costituisce di per sé una presunzione di irragionevolezza. Per le imprese creditrici, questo significa poter pianificare con maggiore certezza quando maturerà il diritto all’indennizzo. Per gli studi professionali che assistono creditori in procedure concorsuali, rappresenta uno strumento importante per tutelare gli interessi dei clienti che si trovano a dover attendere anni prima di vedere soddisfatti, anche solo parzialmente, i propri crediti. La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che cerca di dare attuazione concreta all’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che garantisce il diritto a un processo equo e di ragionevole durata. La lunghezza eccessiva dei procedimenti giudiziari rappresenta una delle principali criticità del sistema giustizia italiano, più volte sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La legge Pinto è stata proprio introdotta per offrire ai cittadini un rimedio interno prima di dover ricorrere a Strasburgo. La Cassazione rinvia ora la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda alla luce di questi principi. Il nuovo collegio dovrà verificare se, superato il termine di sei anni, ci siano elementi concreti che giustifichino il ritardo o se questo sia effettivamente imputabile alla durata irragionevole