Malattia e lavoro: cosa puoi fare davvero e cosa rischi

La Cassazione e il Garante Privacy tracciano i confini tra i doveri del lavoratore in malattia e i limiti del potere di controllo del datore di lavoro Sei in malattia e ti chiedi se puoi uscire a fare la spesa, se un collega che ti vede in giro può denunciarti, o se il tuo datore di lavoro può controllarti. La realtà giuridica che governa queste situazioni è molto più articolata di quanto comunemente si creda. Recenti pronunce della Corte di Cassazione e provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali hanno tracciato confini precisi, e talvolta sorprendenti, tra i doveri del lavoratore e i poteri del datore di lavoro. Lavorare durante la malattia: il rischio non è quello che pensi Molti credono che svolgere un’altra attività lavorativa durante la malattia costituisca motivo automatico di licenziamento. La realtà giuridica, tuttavia, è più complessa. La Corte di Cassazione, con la sentenza R.G.N. 1472/2024 del 15 gennaio 2024, ha chiarito che il licenziamento è legittimo non per il semplice fatto di svolgere un’altra attività, ma perché tale attività può mettere in pericolo la guarigione. La Suprema Corte ha introdotto il concetto di illecito di pericolo. In termini pratici, questo significa che non è necessario dimostrare che l’attività extra-lavorativa abbia effettivamente ritardato il rientro al lavoro. È sufficiente che il comportamento del dipendente sia stato imprudente e abbia messo a rischio una pronta guarigione. L’obbligo del dipendente, dunque, non si esaurisce nel semplice astenersi dalla propria prestazione lavorativa, ma si estende al dovere di adottare attivamente ogni cautela per guarire nel più breve tempo possibile, rispettando l’interesse del datore di lavoro al rapido rientro in servizio del proprio collaboratore. Questo principio sposta significativamente il focus dalla prova del danno effettivo alla responsabilità preventiva del lavoratore. Uscire di casa: non sei agli arresti domiciliari Il mito del dipendente in malattia costretto alla reclusione domestica è duro a morire, ma è appunto un mito. La sentenza della Cassazione R.G.N. 20210/2016 del 7 ottobre 2016 ha fatto definitiva chiarezza su questo punto. Nel caso esaminato, un lavoratore era stato visto più volte spostarsi in scooter durante il periodo di malattia. Nonostante ciò, il suo licenziamento è stato ritenuto sproporzionato e quindi illegittimo. La ragione? La condotta del lavoratore non aveva in alcun modo compromesso la guarigione, il suo rientro al lavoro era avvenuto regolarmente nei tempi previsti e, durante le visite di controllo, era sempre risultato reperibile presso il proprio domicilio. La conclusione della Corte è netta: l’uscita di casa può essere sanzionata soltanto in due ipotesi. La prima è la violazione dell’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie stabilite per la visita fiscale (attualmente dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, anche nei giorni festivi). La seconda è quando l’attività svolta risulti palesemente incompatibile con lo stato di malattia al punto da pregiudicare o ritardare la guarigione. Il datore di lavoro non può improvvisarsi detective Il sospetto che un dipendente stia abusando della malattia può spingere il datore di lavoro a prendere iniziative drastiche, ma la legge pone paletti molto rigidi. Come confermato dall’ordinanza della Cassazione R.G.N. 23578/2025 del 20 agosto 2025 e da un recente provvedimento del Garante per la Privacy, i cosiddetti controlli difensivi sono ammessi solo a condizioni estremamente severe. Tali controlli devono basarsi su un sospetto concreto e fondato e rispettare scrupolosamente i principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati raccolti. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un dirigente era stato pedinato da un’agenzia investigativa per oltre due settimane, compresi i giorni di Natale e Santo Stefano. Questo tipo di sorveglianza è stata giudicata sproporzionata e un’invasione inammissibile della vita privata. L’attività investigativa, per la sua estensione temporale e per la natura dei dati raccolti, si traduceva in una indebita interferenza nella sfera privata del lavoratore. È fondamentale sottolineare che le prove raccolte illegalmente, come report investigativi sproporzionati o riprese video non autorizzate, sono inutilizzabili in qualsiasi procedimento disciplinare. La tutela non riguarda soltanto la privacy del lavoratore, ma riafferma il principio secondo cui il sospetto del datore di lavoro non può mai trasformarsi in un’inquisizione senza limiti. Chat private e social network: una zona off-limits Nell’era digitale, la tentazione di utilizzare informazioni reperite online per contestazioni disciplinari è forte, ma illecita. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento riportato nella Newsletter n. 536 del 25 giugno 2025, ha sanzionato una società che aveva utilizzato contenuti tratti dai social network per giustificare un licenziamento. L’Autorità ha stabilito con chiarezza che un datore di lavoro non può utilizzare contenuti presi da profili Facebook privati o da chat personali su piattaforme di messaggistica per giustificare un licenziamento, neanche se questi contenuti vengono forniti spontaneamente da altri colleghi. Il principio affermato dal Garante è di portata fondamentale: i dati personali online, specialmente in ambienti ad accesso limitato come profili privati o conversazioni dirette, non sono terra di nessuno. Il loro utilizzo per fini disciplinari viola i principi di liceità e finalità del trattamento, oltre al diritto costituzionalmente garantito alla riservatezza della corrispondenza ex art. 15 Cost. L’unico controllo legittimo: la visita fiscale Se i controlli privati incontrano limiti così stringenti, qual è lo strumento corretto a disposizione del datore di lavoro? La risposta, convergente sia dalla massima Corte giudiziaria sia dall’Autorità per la privacy, è una e inequivocabile: la visita fiscale. L’ordinamento prevede uno strumento specifico, ufficiale e rispettoso della dignità della persona per la verifica delle assenze per malattia: la visita di controllo richiesta agli istituti previdenziali competenti (INPS). Ricorrere a metodi alternativi non autorizzati, come incaricare un collega di filmare di nascosto un dipendente o assoldare investigatori per una sorveglianza generalizzata, non è solo sproporzionato ma è illecito. Il fatto che sia la Cassazione sia il Garante Privacy indichino concordemente la visita fiscale come unica via maestra non è casuale. Esso sottolinea che, a prescindere dall’angolo prospettico – diritto del lavoro o protezione dei dati – la sorveglianza privata è considerata un’eccezione estrema, mai la regola. Cosa significa in pratica per te Se sei un
Bancarotta Fraudolenta: quando la successione di amministratori assolve dalla responsabilità?

La Cassazione annulla una condanna per mancata prova della collocazione temporale delle distrazioni patrimoniali La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38791/2025 della Quinta Sezione Penale, depositata il 1° dicembre 2025, ha annullato con rinvio una condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, richiamando un principio fondamentale in tema di responsabilità degli amministratori societari: quando si succedono più amministratori nella gestione di un’impresa poi fallita, non è sufficiente constatare la mancanza di beni patrimoniali al momento del fallimento per attribuire automaticamente la responsabilità all’amministratore cessato. Occorre invece dimostrare con precisione in quale periodo temporale siano avvenute le condotte distrattive. Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarato nel maggio 2013, che si occupava di commercio di veicoli. Durante le indagini preliminari era emersa la distrazione di tredici autoveicoli appartenenti al patrimonio sociale, oltre alla sottrazione dell’intera documentazione contabile. La peculiarità della vicenda risiedeva nella successione di ben tre soggetti nella gestione societaria: un’amministratrice di diritto che aveva ricoperto la carica per oltre tre anni fino ad aprile 2012, il coniuge ritenuto amministratore di fatto, e un successivo amministratore formale subentrato circa un anno prima del fallimento. La Corte territoriale aveva confermato la condanna della prima amministratrice esclusivamente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, assolvendo invece tutti gli imputati dal delitto di bancarotta documentale. La motivazione dell’assoluzione per quest’ultimo reato si basava sull’impossibilità di stabilire chi, tra l’amministratrice cessata e il successore, avesse materialmente sottratto i libri contabili, non essendo stato dimostrato alcun concorso tra i due. Questo ragionamento della Corte d’appello conteneva però un’evidente contraddizione logica che la Cassazione ha prontamente rilevato. Il principio giuridico consolidato, richiamato nella sentenza n. 38791/2025, stabilisce che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento di determinati beni all’atto della redazione dell’inventario fallimentare, quando tali beni erano nella disponibilità della società in epoca anteriore e prossima al fallimento. Questa presunzione viene meno quando sia subentrato un nuovo amministratore con completa estromissione del precedente dalla gestione dell’impresa. In simili circostanze, la responsabilità dell’amministratore cessato può essere affermata soltanto a due condizioni alternative: deve risultare dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione specificamente nel corso della sua gestione, oppure deve emergere l’esistenza di un accordo con l’amministratore subentrato finalizzato al compimento di tali atti illeciti. Si tratta di un principio giurisprudenziale ormai sedimentato, già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza Sez. V, n. 172 del 2007 (dep., caso Vianello) e di recente ribadito dalla sentenza n. 31691 del 30 maggio 2024. La Suprema Corte ha rilevato che la ricostruzione dei giudici di merito presentava una caduta di linearità già in partenza. Infatti, mentre il coniuge dell’amministratrice era stato ritenuto del tutto estraneo alla gestione sociale, e il successore era stato qualificato come mero prestanome, non emergeva affatto chi avesse concretamente gestito l’impresa nel periodo successivo alle dimissioni della prima amministratrice e fino al fallimento. Questa lacuna risultava particolarmente grave considerando che il Tribunale aveva espressamente escluso qualsiasi ipotesi di concorso tra gli imputati nei reati contestati. L’aspetto più contraddittorio della motivazione riguardava proprio il diverso trattamento riservato ai due reati. Per la bancarotta documentale, i giudici avevano assolto sia l’amministratrice cessata sia il successore formale proprio perché non era stato possibile stabilire chi dei due avesse sottratto la contabilità e in quale momento temporale fosse avvenuta la sottrazione. Applicando lo stesso ragionamento logico alle distrazioni patrimoniali, sarebbe stato necessario accertare con precisione quando fossero stati distratti i tredici veicoli: se durante la gestione della prima amministratrice oppure nel periodo successivo. Questo accertamento temporale risultava ancora più necessario considerando un elemento probatorio emerso nel processo: dopo il fallimento, l’amministratore subentrato era stato trovato in possesso di almeno uno dei veicoli oggetto di contestazione. Questo dato avrebbe dovuto indurre i giudici a maggiore cautela nell’attribuire automaticamente la responsabilità delle distrazioni all’amministratrice cessata, senza verificare la cronologia effettiva delle condotte. La sentenza della Cassazione sottolinea come lo sviluppo logico del ragionamento seguito dai giudici di merito richiedesse necessariamente di ricondurre le condotte distrattive alla responsabilità dell’amministratrice soltanto a condizione che esse ricadessero temporalmente nel periodo coperto dalla sua amministrazione. In caso contrario, avrebbe dovuto valere il medesimo principio applicato per la bancarotta documentale, con conseguente assoluzione di tutti gli imputati per impossibilità di individuare l’autore delle distrazioni. Questo passaggio fattuale cruciale sulla collocazione temporale delle condotte distrattive, pur essendo necessariamente implicato dal complessivo ordito argomentativo delle decisioni di merito, risultava invece completamente assente dalla motivazione. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, affinché il giudizio venga rinnovato colmando questa lacuna motivazionale. La pronuncia n. 38791/2025 offre importanti spunti di riflessione sul tema della responsabilità penale degli amministratori societari nelle procedure concorsuali. In primo luogo, ribadisce che la semplice constatazione della mancanza di beni patrimoniali al momento del fallimento non è sufficiente per fondare una condanna quando vi sia stata successione nella carica amministrativa. Il passaggio di consegne tra amministratori costituisce una sorta di “momento di frattura” che impone al giudice un onere probatorio rafforzato circa la cronologia delle condotte illecite. In secondo luogo, la sentenza evidenzia l’importanza della coerenza logica nell’impianto motivazionale. Non è ammissibile che i giudici applichino criteri valutativi differenti a situazioni sostanzialmente analoghe all’interno dello stesso procedimento. Se l’incertezza sulla collocazione temporale di una condotta determina l’assoluzione per un reato, lo stesso principio deve essere applicato anche agli altri reati contestati che presentino identica problematica probatoria. Dal punto di vista pratico, questa pronuncia assume particolare rilevanza per gli amministratori che decidono di dismettere la carica in situazioni di difficoltà economica dell’impresa. La semplice cessazione formale dalla carica può non essere sufficiente a escludere responsabilità penali future, qualora non sia possibile dimostrare con precisione quando siano avvenute eventuali distrazioni patrimoniali. Diventa quindi fondamentale documentare in modo puntuale lo stato patrimoniale dell’impresa al momento delle dimissioni, attraverso verbali assembleari dettagliati, inventari e consegne formali al successore. Per i curatori fallimentari e gli organi inquirenti, la sentenza impone
Licenziamento durante la gravidanza: la Cassazione conferma la tutela assoluta

La Corte Suprema ribadisce la nullità del recesso datoriale intimato in stato di gravidanza, respingendo le eccezioni formali del datore di lavoro La tutela della lavoratrice madre rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto del lavoro italiano. Con l’ordinanza n. 31181/2025, depositata il 28 novembre 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla delicatissima questione del licenziamento intimato durante lo stato di gravidanza, confermando il principio di nullità assoluta del recesso datoriale e respingendo le eccezioni procedurali sollevate dall’azienda. Il caso esaminato dalla Suprema Corte Una lavoratrice aveva ricevuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel febbraio 2015. Al momento dell’intimazione del recesso, la donna si trovava in stato di gravidanza, circostanza che ha determinato l’impugnazione del provvedimento e l’avvio di un contenzioso che si è concluso con la declaratoria di nullità del licenziamento. Il Tribunale di primo grado aveva respinto il ricorso della lavoratrice, ma la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione, aveva accolto le sue ragioni dichiarando nullo il licenziamento e condannando l’azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto maturata dalla data del recesso fino all’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al medesimo periodo. L’azienda, non soddisfatta dell’esito del giudizio di appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti respinti dalla Suprema Corte. Il divieto di licenziamento durante la gravidanza L’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) stabilisce un divieto assoluto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Questo principio tutela la donna in un momento di particolare vulnerabilità, garantendo la continuità del rapporto di lavoro e la stabilità economica necessaria per affrontare serenamente la maternità. Il divieto è tassativo e ammette deroghe soltanto in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, come la cessazione dell’attività dell’azienda, la risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine nelle ipotesi consentite, la colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di licenziamento, o l’esito negativo della prova. Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’azienda non aveva dimostrato il ricorrere di alcuna delle ipotesi derogatorie previste dalla legge. Il licenziamento era stato motivato con giustificato motivo oggettivo, circostanza che non rientra tra le eccezioni al divieto di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001. Di conseguenza, la Corte ha confermato la nullità del recesso, con tutte le conseguenze risarcitorie e reintegratorie previste dalla normativa in materia di tutela reale. Le eccezioni processuali sollevate dal datore di lavoro L’azienda ricorrente ha tentato di ottenere la cassazione della sentenza di appello sollevando tre distinti motivi, tutti di natura processuale, che meritano un’analisi approfondita in quanto chiariscono importanti principi procedurali applicabili ai contenziosi in materia di lavoro. La questione del litisconsorzio necessario dell’INPS Con il primo motivo di ricorso, l’azienda ha sostenuto che il giudizio di merito si sarebbe svolto in violazione dell’art. 102 c.p.c. in tema di litisconsorzio necessario. Secondo la ricorrente, avendo la lavoratrice formulato domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva con pagamento da effettuarsi in favore dell’INPS, l’ente previdenziale avrebbe dovuto essere necessariamente evocato in giudizio come litisconsorte necessario della parte datoriale. La Cassazione ha respinto questa tesi, confermando un orientamento ormai consolidato. La Corte ha infatti chiarito che, in caso di applicazione della tutela reale ex art. 18 della l. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), anche nel testo modificato dalla l. n. 92/2012 applicabile ratione temporis, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. Questa fattispecie costituisce un’ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale. In altri termini, la condanna al versamento contributivo opera direttamente e automaticamente come conseguenza della declaratoria di nullità del licenziamento e della reintegrazione, senza che sia necessaria la presenza in giudizio dell’INPS. Questo principio garantisce maggiore efficienza processuale e tutela immediata dei diritti previdenziali del lavoratore illegittimamente licenziato. La presunta tardività del deposito documentale Con il secondo motivo, l’azienda ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c. (nuove prove in appello), dell’art. 437, comma 2, c.p.c. (procedimento del lavoro) e dell’art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove). Secondo la ricorrente, il certificato di nascita del figlio della lavoratrice sarebbe stato depositato solo in secondo grado, in allegato all’atto di appello, senza alcuna autorizzazione da parte del Collegio e senza che tale tardiva produzione fosse giustificata dallo sviluppo processuale della controversia. La Cassazione ha dichiarato inammissibile questo motivo, rilevando che le censure articolate non erano pertinenti alle effettive ragioni della decisione. La Corte d’Appello aveva infatti fondato il proprio accertamento sullo stato di gravidanza della lavoratrice al momento dell’intimazione del licenziamento su documentazione già depositata in primo grado. La sentenza attestava espressamente che tale circostanza era stata comunicata alla parte datoriale già nelle prime fasi del giudizio. Questa pronuncia evidenzia l’importanza di costruire censure pertinenti e mirate rispetto alle concrete motivazioni della decisione impugnata. Non è sufficiente sollevare generiche eccezioni processuali: occorre dimostrare che il vizio denunciato ha effettivamente inciso sulle ragioni della sentenza. Il certificato di gravidanza e la presunzione legale Il terzo motivo di ricorso riguardava la mancata presentazione del certificato medico di gravidanza previsto dall’art. 14 del d.P.R. n. 1026/1975. L’azienda sosteneva che, in assenza di data certa per l’applicazione della presunzione legale di gravidanza (trecento giorni antecedenti la data del parto), non sarebbe stato possibile stabilire se lo stato di gravidanza fosse effettivamente insorto in epoca anteriore al licenziamento. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione per due ordini di ragioni. In primo luogo, il tema della presentazione del certificato di gravidanza e delle connesse conseguenze non era stato specificamente affrontato dalla Corte di merito. Di fronte a questa circostanza, era onere della parte ricorrente allegare l’avvenuta deduzione di tale questione innanzi al giudice
Matrimoni same-sex celebrati all’estero: l’Europa impone il riconoscimento, ma l’Italia è pronta?

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-713/23, sancisce l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere i matrimoni omosessuali contratti in altro Paese dell’Unione. Il sistema italiano del downgrading rischia di entrare in conflitto con il diritto europeo Il 25 novembre 2025 resterà una data significativa nel panorama del diritto di famiglia europeo. La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pronunciato, nella causa C-713/23 (Wojewoda Mazowiecki), una decisione destinata a ridefinire i rapporti tra libertà di circolazione e riconoscimento degli status familiari all’interno dell’Unione. Il principio affermato è chiaro: uno Stato membro non può negare il riconoscimento di un matrimonio tra due cittadini europei dello stesso sesso, legalmente contratto in altro Stato membro in cui essi abbiano esercitato la libertà di circolazione e di soggiorno. La vicenda all’origine della pronuncia La questione pregiudiziale traeva origine dal caso di due cittadini polacchi, unitisi in matrimonio in Germania nel giugno 2018. La coppia, desiderando rientrare in Polonia e ottenere il riconoscimento del proprio status coniugale, aveva presentato domanda di trascrizione dell’atto matrimoniale tedesco nei registri dello stato civile polacco. Le autorità nazionali avevano opposto un diniego, argomentando che l’ordinamento interno non contempla il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che tale trascrizione avrebbe violato i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale. Il giudice del rinvio si era quindi rivolto alla Corte di Lussemburgo per chiarire se tale rifiuto fosse compatibile con il diritto dell’Unione. Il ragionamento giuridico della Corte La Corte ha fondato la propria decisione su una lettura sistematica degli artt. 20 e 21, par. 1, TFUE, interpretati alla luce dell’art. 7 (rispetto della vita privata e familiare) e dell’art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (divieto di discriminazione). Il nucleo argomentativo si articola attorno a tre passaggi fondamentali che meritano attenta considerazione. In primo luogo, la Corte ha ribadito che il diritto alla libera circolazione e al soggiorno dei cittadini dell’Unione comprende il diritto di condurre una “normale vita familiare” sia durante l’esercizio di tale libertà, sia al momento del ritorno nello Stato membro d’origine. Quando due cittadini dell’Unione costruiscono una vita familiare in uno Stato membro ospitante, in particolare per effetto del matrimonio, “devono essere certi di poterla proseguire al ritorno nel loro Stato d’origine”. Questo principio costituisce il fondamento logico dell’intera costruzione giuridica elaborata dalla Corte. In secondo luogo, i giudici di Lussemburgo hanno evidenziato come il rifiuto di riconoscere un matrimonio legalmente contratto in altro Stato membro violi tanto la libertà di circolazione quanto il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare. Tale rifiuto, infatti, “può provocare seri inconvenienti amministrativi, professionali e privati, costringendo i coniugi a vivere come non coniugati nello Stato membro di cui sono originari”. Si tratta di una considerazione pragmatica che tiene conto delle conseguenze concrete che derivano dal mancato riconoscimento dello status matrimoniale. Infine, la Corte ha precisato che il riconoscimento non pregiudica l’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico dello Stato membro d’origine, poiché non implica che detto Stato debba introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel proprio ordinamento interno. Si tratta di una distinzione cruciale tra obbligo di introduzione e obbligo di riconoscimento, che preserva il margine di discrezionalità degli Stati membri in materia di definizione interna dell’istituto matrimoniale. I limiti dell’obbligo: il riconoscimento “funzionale” Un aspetto cruciale della pronuncia risiede nella delimitazione del suo ambito operativo. La Corte ha chiarito che l’obbligo imposto agli Stati membri è circoscritto al riconoscimento dello status matrimoniale ai soli fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Gli Stati membri conservano pertanto un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di riconoscimento di tale matrimonio, e la trascrizione dell’atto matrimoniale straniero rappresenta solo una delle possibilità. Tuttavia, la Corte ha imposto tre condizioni fondamentali che le modalità prescelte devono rispettare: non rendere il riconoscimento impossibile o eccessivamente difficile; non discriminare le coppie dello stesso sesso a causa del loro orientamento sessuale; garantire una tutela equivalente a quella concessa alle coppie di sesso opposto. Se uno Stato membro prevede un’unica modalità di riconoscimento dei matrimoni contratti all’estero, quale la trascrizione, è tenuto ad applicarla indistintamente sia ai matrimoni tra persone dello stesso sesso sia a quelli tra persone di sesso opposto. Il contesto giurisprudenziale europeo La pronuncia si inserisce in una linea evolutiva inaugurata dalla sentenza Coman del 5 giugno 2018 (C-673/16), ove la Corte aveva stabilito che il termine “coniuge” nella direttiva 2004/38/CE è gender-neutral, obbligando gli Stati membri a riconoscere i diritti di soggiorno derivati anche al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione. Rispetto a Coman, la sentenza del 2025 compie un passo ulteriore: mentre la pronuncia del 2018 concerneva il riconoscimento del matrimonio ai fini del diritto di soggiorno di un cittadino di Paese terzo coniuge di un cittadino UE, il caso in esame riguarda due cittadini dell’Unione che chiedono il riconoscimento pieno del loro status matrimoniale al rientro nel Paese d’origine. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, in particolare la sentenza Przybyszewska e altri c. Polonia del 12 dicembre 2023, in cui Strasburgo aveva dichiarato che la Polonia aveva violato l’obbligo positivo di istituire un quadro giuridico che consentisse il riconoscimento e la tutela delle coppie di persone dello stesso sesso. Implicazioni per l’Italia: il problema del downgrading La questione dell’impatto della sentenza sull’ordinamento italiano merita particolare attenzione. L’Italia, con la legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), ha introdotto l’istituto dell’unione civile riservato alle coppie dello stesso sesso. Contestualmente, l’art. 32-bis della legge n. 218/1995, introdotto dai decreti attuativi della Cirinnà, stabilisce che “il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana”. Tale meccanismo, denominato downgrade recognition (o downgrading), comporta che un matrimonio same-sex legalmente celebrato all’estero venga trascritto nei registri italiani ma produca esclusivamente gli effetti dell’unione civile, non quelli del matrimonio. La Corte di Cassazione ha confermato tale principio con la sentenza n. 11696/2018. Non si tratta di una distinzione meramente nominalistica. L’unione civile presenta differenze sostanziali rispetto al
Incidente con Cane Randagio: Chi Risarcisce i Danni?

La Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità del Comune e dell’ASL Chi deve pagare quando un automobilista subisce un incidente dopo aver investito un cane randagio? La risposta non è così scontata come potrebbe sembrare. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30616/2025, ha fornito indicazioni precise sui presupposti necessari per ottenere un risarcimento dalla pubblica amministrazione in questi casi. Il Caso: Tragedia sulla Strada Provinciale La vicenda ha origine da un drammatico incidente stradale. Un automobilista, mentre percorreva una strada provinciale alla guida della propria vettura, ha improvvisamente impattato contro un cane randagio presente sulla carreggiata. L’urto ha causato uno sbandamento del veicolo con conseguente capovolgimento, risultando fatale per il conducente. I familiari della vittima hanno quindi agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio (cioè per il danno personale derivante dalla perdita del congiunto) nei confronti del Comune e dell’Azienda Sanitaria Locale. La tesi accusatoria si fondava sulla presunta responsabilità degli enti pubblici per non aver adempiuto agli obblighi di prevenzione del randagismo previsti dalla legge nazionale 281/1991 e dalla legge regionale pugliese 12/1995. Tuttavia, sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello hanno respinto le richieste risarcitorie. La Suprema Corte ha poi confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dai familiari. La Questione Giuridica: Responsabilità Oggettiva o per Colpa? Il punto centrale della controversia riguarda la natura della responsabilità della pubblica amministrazione in caso di danni causati da animali randagi. Quando un ente locale può essere chiamato a rispondere per i danni provocati dalla presenza di cani vaganti sul territorio? La normativa di riferimento attribuisce ai Comuni e alle ASL precise competenze in materia di controllo del randagismo. La legge 281 del 1991 ha introdotto un sistema di prevenzione basato sulla registrazione degli animali, sulla sterilizzazione e sulla creazione di strutture di ricovero. Le leggi regionali, come la legge pugliese 12 del 1995, hanno poi specificato ulteriormente questi obblighi. Tuttavia, la mera esistenza di questi obblighi normativi non determina automaticamente una responsabilità dell’amministrazione ogni volta che un cane randagio causa un danno. Come ha chiarito la Cassazione, siamo nell’ambito della responsabilità aquiliana disciplinata dall’articolo 2043 del codice civile, che richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi: il comportamento colposo, il danno e il nesso causale tra condotta ed evento dannoso. I Principi Affermati dalla Cassazione La Corte Suprema ha ribadito alcuni principi fondamentali che meritano particolare attenzione. Primo principio: l’onere della prova grava sul danneggiato. Chi chiede il risarcimento per danni causati da un cane randagio deve dimostrare non solo che l’animale ha provocato l’incidente, ma anche che l’amministrazione pubblica sia stata negligente nell’organizzare il servizio di prevenzione del randagismo. Non è sufficiente il semplice fatto che un cane vagante abbia causato il danno: occorre provare una vera e propria insufficienza organizzativa del servizio pubblico. In altre parole, bisogna dimostrare che il Comune o la ASL non hanno predisposto adeguate misure di cattura, sterilizzazione, ricovero degli animali o non hanno effettuato i controlli dovuti sul territorio. Secondo principio: la colpa esclusiva del danneggiato è rilevabile d’ufficio. La Cassazione ha precisato che l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato, o addirittura della sua colpa esclusiva nella causazione del sinistro, rientra nell’ipotesi prevista dall’articolo 1227 del codice civile. Si tratta di una mera difesa e non di un’eccezione in senso stretto, il che significa che il giudice può e deve valutarla d’ufficio, anche se la controparte si limita a contestare genericamente la propria responsabilità senza sollevarla espressamente. Questo aspetto è particolarmente rilevante perché consente al giudice di respingere la domanda risarcitoria quando emerge chiaramente che il danno è stato causato dalla condotta imprudente dello stesso danneggiato. Terzo principio: l’analisi della condotta di guida è determinante. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva rilevato una serie di circostanze fattuali decisive: il conducente procedeva a velocità eccessiva per le condizioni della strada, non manteneva la destra come prescritto dal codice della strada e, soprattutto, l’animale non stava effettuando un improvviso attraversamento della carreggiata ma si trovava già sulla corsia di sorpasso, risultando quindi avvistabile con una condotta di guida prudente. Come ha efficacemente sintetizzato la sentenza, il veicolo “trovò sulla corsia di sinistra non l’improvviso ostacolo di un cane in movimento che attraversava ma l’ostacolo, insolito ma ben avvistabile, di un cane che su quella corsia circolava con modalità analoghe ad una vettura”. Questa ricostruzione fattuale ha portato i giudici a concludere che “la natura randagia del cane non ebbe rilevanza causale nella dinamica dell’incidente”, essendo il sinistro interamente riconducibile alla condotta imprudente del conducente. Quando il Comune Può Essere Responsabile? È importante chiarire che l’ordinanza della Cassazione non esclude in assoluto la possibilità di ottenere un risarcimento dalla pubblica amministrazione per danni da randagismo. Tuttavia, traccia una linea netta sui presupposti necessari. La responsabilità del Comune o della ASL può configurarsi quando il danneggiato riesce a dimostrare che il servizio di prevenzione del randagismo era organizzato in modo manifestamente insufficiente o inesistente. Ad esempio, potrebbero rilevare circostanze come l’assenza totale di interventi di cattura sul territorio, la mancata attivazione del canile comunale, l’omessa sterilizzazione nonostante segnalazioni ripetute di branchi vaganti in determinate zone, o la carenza di personale dedicato ai controlli. Una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra la condotta omissiva e il danno può essere dimostrato anche ricorrendo al criterio della “concretizzazione del rischio”. Questo principio giuridico consente di ritenere provato il nesso causale quando si verifica proprio quel tipo di danno che la norma violata mirava a prevenire. In altri termini, se l’amministrazione non ha adempiuto agli obblighi di controllo del randagismo e si verifica proprio un incidente con un cane vagante, il nesso causale può essere riconosciuto. Tuttavia, anche in presenza di un’organizzazione insufficiente del servizio, la responsabilità dell’ente pubblico può essere esclusa o ridotta se emerge un concorso di colpa del danneggiato. Come nel caso esaminato, se il conducente ha tenuto una condotta di guida imprudente che ha reso inevitabile l’incidente nonostante la presenza dell’animale fosse evitabile con una guida attenta, la domanda risarcitoria
Costruzioni in zona sismica: quando la prescrizione salva dai reati edilizi

La Cassazione chiarisce i termini di prescrizione e l’applicabilità delle norme antisismiche alle strutture metalliche: principi fondamentali per proprietari e costruttori La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20124/2025 della Terza Sezione Penale, pubblicata il 9 ottobre 2025, ha affrontato questioni di grande rilevanza pratica in materia di reati edilizi commessi in zone sismiche. La decisione offre importanti chiarimenti su quando scattano e quando si prescrivono i reati legati alla costruzione abusiva di edifici, con particolare riferimento alle opere realizzate con strutture metalliche anziché in cemento armato. Il caso riguardava due persone che erano state condannate per aver realizzato opere edilizie in zona sismica in violazione della normativa antisismica prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. In particolare, erano stati contestati i reati previsti dagli articoli 44, lettera b, 64, 65, 71, 72, 93 e 94 del citato decreto. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la condanna di primo grado, rideterminando la pena in tre mesi di arresto e ottomilatrecento euro di ammenda per ciascun imputato. La questione dei termini di prescrizione Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda il calcolo dei termini di prescrizione per i reati edilizi di natura permanente. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte di Appello non aveva correttamente considerato quando i termini prescrizionali erano maturati. La vicenda presenta una complessità particolare legata alla sospensione dei termini di prescrizione prevista dall’articolo 159, comma 2, del codice penale. Questa norma ha subito nel tempo diverse modifiche legislative che hanno inciso significativamente sul calcolo della prescrizione. In origine, l’articolo era stato riformulato dall’articolo 1, comma 1, lettera e, numero 1, della legge numero 3 del 2019, nota come “legge Bonafede”. Tale legge aveva introdotto, con decorrenza dal primo gennaio 2020, la previsione secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla irrevocabilità del decreto di condanna. Tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con la legge numero 134 del 2021, che ha definitivamente abrogato l’articolo 2, comma 1, lettera a, introducendo l’articolo 161-bis del codice penale. In base a questa nuova normativa, il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha inoltre introdotto, per i reati commessi dal primo gennaio 2020, l’articolo 344-bis del codice di procedura penale, che prevede l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro determinati termini. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la recentissima sentenza numero 20989 del 12 dicembre 2024, hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’articolo 159 del codice penale, nel testo introdotto dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2017 numero 103, si applica ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019 numero 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021 numero 134. Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020, invece, si applica la disciplina posta a sistema dalla legge numero 134 del 2021. Nel caso specifico, essendo stati i reati commessi il 7 luglio 2018, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2017 numero 103. Di conseguenza, la prescrizione maturerebbe in data 5 giugno 2026 senza considerare i periodi di sospensione del procedimento previsti dalla legge. Considerando anche le diverse sospensioni legate all’emergenza COVID-19 e ai rinvii per legittimo impedimento delle parti, il termine di prescrizione risultava comunque già decorso al momento della pronuncia della sentenza di primo grado avvenuta il 19 giugno 2023. La Corte ha inoltre ricordato che per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge numero 103 del 2017 aveva modificato il previgente articolo 159, comma 2, del codice penale, introducendo la sospensione del corso della prescrizione sia dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sia dalla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Le costruzioni con struttura metallica e la normativa antisismica Il secondo motivo di ricorso, anch’esso accolto dalla Cassazione, riguarda una questione tecnica di grande importanza pratica: quando si applicano gli articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 che disciplinano le opere in cemento armato nelle zone sismiche? La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile la disciplina penale prevista per le opere in cemento armato anche alle strutture realizzate con travi in ferro, basandosi esclusivamente sul fatto che l’opera presentava comunque una struttura metallica potenzialmente pericolosa in zona sismica. La Suprema Corte ha invece affermato un principio di diritto consolidato: la sfera di applicabilità degli articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, essendo evidente che il legislatore intende regolare anche, singolarmente, le opere che non sono composte di cemento armato ma possiedono una struttura metallica. La ratio della disposizione si spiega infatti in ragione della potenziale pericolosità della struttura metallica derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che vengano adottate le particolari precauzioni previste per la costruzione in zona sismica. Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione ha anche precisato che la disciplina penale in materia di opere a struttura metallica si applica soltanto quando la statica delle opere eseguite è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante. Nel caso di specie, come emergeva chiaramente dalle dichiarazioni del tecnico del Comune che aveva effettuato il sopralluogo, le opere contestate non erano realizzate in cemento armato ma utilizzavano blocchi di poroton e travi in ferro. Pur non essendo l’opera realizzata in cemento armato, presentava quindi
Accertamento fiscale basato sull’antieconomicità: la Cassazione conferma i limiti per il Fisco

Quando le perdite d’impresa sono giustificate, l’accertamento analitico-induttivo non può reggersi solo sulla presunta antieconomicità della gestione Con l’ordinanza n. 30418/2025, pubblicata il 18 novembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria torna a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza per imprese e professionisti: i limiti dell’accertamento fiscale fondato sull’antieconomicità della gestione. La decisione chiarisce che il contribuente può efficacemente superare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria dimostrando con elementi concreti le ragioni economiche delle perdite dichiarate. Il caso esaminato dalla Suprema Corte Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un imprenditore operante nel settore dell’installazione di impianti idraulico-sanitari, sottoposto ad accertamento per l’anno d’imposta 2005 in relazione a IRPEF, IRAP e IVA. L’Agenzia delle Entrate aveva utilizzato il metodo analitico-induttivo previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo che le consistenti perdite dichiarate dall’imprenditore rendessero antieconomica la prosecuzione dell’attività e, quindi, sintomatiche di possibili violazioni tributarie. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva accolto le ragioni del contribuente, ritenendo adeguatamente dimostrate le circostanze che avevano condotto alle perdite. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi impugnato la decisione dinanzi alla Cassazione, lamentando che il giudice tributario non avesse tenuto conto di una serie di elementi quali l’anzianità dell’impresa, i risultati negativi già conseguiti in precedenti esercizi, l’incompatibilità del reddito dichiarato con un salario minimo figurativo e l’inverosimiglianza delle perdite e dei costi dichiarati. La decisione della Cassazione: l’accertamento analitico-induttivo e i suoi limiti La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, confermando la legittimità dell’operato dei giudici di merito. La Sezione Tributaria ha innanzitutto riaffermato un principio consolidato: l’accertamento analitico-induttivo è certamente consentito anche in presenza di contabilità formalmente corretta, quando emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che facciano dubitare della completezza e fedeltà delle scritture contabili. L’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 prevede infatti che l’Ufficio finanziario possa procedere alla rettifica di singoli componenti reddituali sulla base di presunzioni, anche quando la contabilità sia regolarmente tenuta. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che il giudice tributario, per annullare un accertamento fondato sull’antieconomicità della gestione, deve esaminare le prove prodotte dal contribuente e valutare se queste siano idonee a giustificare le perdite dichiarate. Nel caso di specie, il contribuente aveva documentato una serie di elementi concreti: la risoluzione di un contratto di assistenza tecnica che aveva dato origine a un contenzioso civile presso il Tribunale, diversi contenziosi economici con clienti nei quali era risultato soccombente, e la necessità di ricorrere a finanziamenti per far fronte ai debiti accumulati. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto questi elementi probatori sufficienti a dimostrare che le perdite non erano frutto di occultamento di ricavi, ma conseguenza di reali difficoltà economiche. Violazione di legge o rivalutazione del fatto? I confini del giudizio di legittimità La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso dell’Agenzia si risolveva, in realtà, in una richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito. Questo tipo di censura non può essere proposta mediante il vizio di violazione e falsa applicazione di legge previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché tale motivo di ricorso riguarda esclusivamente errori nell’individuazione, interpretazione o applicazione delle norme di diritto, non la valutazione delle risultanze probatorie. Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 640/2019, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze processuali è estranea al sindacato di legittimità, rientrando nella tipica valutazione discrezionale del giudice di merito. La Cassazione ha inoltre ritenuto generica la censura relativa all’apprezzamento degli elementi presuntivi e ha respinto il richiamo all’art. 116 c.p.c. sul libero convincimento del giudice. In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. può essere dedotta solo quando il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso da quello previsto o pretendendo di darle valore di prova legale quando invece doveva valutarla liberamente. La semplice contestazione di un cattivo esercizio del prudente apprezzamento rientra invece nei limiti, oggi molto ristretti, del sindacato sui vizi di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20867/2020. Cosa significa per le imprese: le implicazioni pratiche della sentenza Questa pronuncia assume particolare rilievo pratico per diverse categorie di contribuenti. Per le piccole e medie imprese che attraversano momenti di difficoltà economica, la decisione conferma che le perdite dichiarate non sono automaticamente indice di evasione fiscale. L’antieconomicità della gestione, pur costituendo un elemento sul quale il Fisco può fondare accertamenti presuntivi, può essere superata dimostrando le concrete ragioni delle perdite: contenziosi con clienti o fornitori, perdita di commesse importanti, investimenti non andati a buon fine, crisi di mercato, sono tutti elementi che possono giustificare risultati economici negativi. Per i professionisti e consulenti fiscali, la sentenza ribadisce l’importanza di conservare accurata documentazione non solo contabile, ma anche extra-contabile: sentenze di contenziosi civili, disdette contrattuali, corrispondenza con clienti, contratti di finanziamento bancario. Questa documentazione può rivelarsi decisiva per contrastare accertamenti fondati sull’antieconomicità, dimostrando che le perdite sono conseguenza di vicende reali e non di ricavi occultati. È quindi consigliabile che imprese e professionisti, soprattutto in periodi di difficoltà economica, raccolgano e conservino sistematicamente ogni elemento documentale che possa spiegare le performance negative. La strategia difensiva: come documentare le perdite e contrastare l’accertamento Dal punto di vista difensivo, la pronuncia conferma che la strategia processuale più efficace consiste nel produrre tempestivamente, già in sede di contraddittorio preventivo o comunque dinanzi al giudice tributario di primo grado, una documentazione completa e articolata. Il giudice tributario dispone infatti di ampi poteri di valutazione delle prove e può ritenere superata la presunzione di antieconomicità quando il contribuente abbia fornito una spiegazione convincente e documentata delle perdite. È importante sottolineare che la decisione non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo fondato sull’antieconomicità. Al contrario, la Cassazione ribadisce che questo strumento resta pienamente utilizzabile dall’Amministrazione finanziaria quando sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti. Tuttavia, diversamente da quanto avviene con gli accertamenti sintetici o gli studi di settore, l’antieconomicità non determina un’inversione dell’onere
Definizione Agevolata della Società: i Soci Restano Esposti all’Accertamento Fiscale

La Cassazione chiarisce che il condono ottenuto dalla società di persone non protegge automaticamente i soci dall’azione dell’Agenzia delle Entrate Può una società di persone aderire a una definizione agevolata della lite fiscale e lasciare così i propri soci al riparo da ulteriori accertamenti? La risposta della Corte di Cassazione, contenuta nell’ordinanza n. 30567/2025 della Sezione Tributaria, è netta: no. Il condono fiscale ottenuto dalla società non estende automaticamente i suoi effetti ai singoli soci, che rimangono esposti all’azione dell’amministrazione finanziaria. La questione affrontata dalla Suprema Corte tocca un tema di particolare rilevanza pratica per migliaia di imprenditori che operano attraverso società di persone. Quando l’Agenzia delle Entrate contesta maggiori redditi a una società in nome collettivo o in accomandita semplice, infatti, emette due distinti avvisi di accertamento: uno rivolto alla società per IVA e IRAP, l’altro indirizzato ai singoli soci per il reddito di partecipazione ai fini IRPEF. Si tratta di una conseguenza del principio di trasparenza fiscale che caratterizza le società di persone, nelle quali i redditi sono direttamente imputati ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. La vicenda esaminata dalla Cassazione Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità traeva origine da una duplice contestazione fiscale. L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata, che all’epoca dei fatti era costituita in forma di società in nome collettivo, per maggiori imposte IVA e IRAP. Contestualmente, l’Ufficio aveva notificato ai soci un separato avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione ai fini IRPEF. La società aveva successivamente aderito a una procedura di definizione agevolata della lite prevista dalla normativa fiscale, nello specifico quella disciplinata dall’art. 1, comma 195, della legge n. 197/2022. A questo punto, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia aveva ritenuto che, in conseguenza della definizione agevolata ottenuta dalla società, non fosse più possibile quantificare il reddito societario e, di riflesso, quello del socio. Per questo motivo, i giudici di merito avevano rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate relativo all’accertamento nei confronti del socio. La decisione della Cassazione: autonomia tra accertamento societario e accertamento del socio La Suprema Corte ha censurato questa impostazione, ribaltando completamente la decisione dei giudici lombardi. Il principio cardine affermato dall’ordinanza n. 30567/2025 è che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci mantengono la propria autonomia. Si tratta di atti distinti, rivolti a soggetti diversi e relativi a imposte differenti. La Cassazione ha richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, citando tra l’altro la sentenza n. 15076 del 15 luglio 2020. Secondo questo indirizzo, il condono fiscale rappresenta una forma atipica di definizione del rapporto tributario che non incide sull’accertamento dell’imponibile. Le disposizioni condonistiche, infatti, perseguono finalità deflattive e di bilancio, consentendo al contribuente di regolare la propria obbligazione tributaria a prescindere dall’accertamento effettivo dell’imponibile. Proprio perché la definizione agevolata non spiega alcuna rilevanza sull’accertamento dell’imponibile, essa non comporta alcuna preclusione all’esercizio del potere-dovere di accertamento dell’amministrazione finanziaria nei confronti del socio. Quest’ultimo, infatti, è titolare di una distinta e autonoma soggettività fiscale rispetto all’ente collettivo. Il principio della libera determinazione individuale Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda il carattere personale della scelta di aderire o meno al condono fiscale. L’adesione al beneficio condonistico costituisce esercizio di libera determinazione dei contribuenti, rimessa al personale apprezzamento di ciascuno di essi. In altri termini, ogni socio è libero di valutare autonomamente se convenga o meno aderire alla definizione agevolata, in base alla propria specifica situazione economica e processuale. Ne deriva che l’Ufficio non è tenuto ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci a quello rideterminato in base al condono ottenuto dalla società. I soci che non abbiano scelto di avvalersi del condono rimangono esposti all’azione accertatrice dell’amministrazione finanziaria, che può procedere alla rettifica del loro reddito di partecipazione sulla base dell’accertamento originario effettuato nei confronti della società. La Corte ha precisato che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si esplica con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti. Pertanto, sono i singoli soci che devono presentare eventuali autonome istanze per potersi avvalere del beneficio del condono fiscale. Implicazioni pratiche della sentenza Questa pronuncia ha conseguenze molto concrete per i soci di società di persone coinvolti in controversie fiscali. In primo luogo, chiarisce che non possono confidare nella protezione derivante dalla definizione agevolata ottenuta dalla società. Se intendono beneficiare del condono, devono presentare una propria autonoma istanza di definizione relativamente all’avviso di accertamento emesso nei loro confronti. La decisione evidenzia inoltre l’importanza di una valutazione strategica coordinata tra società e soci quando si profila una contestazione fiscale. La società potrebbe avere convenienza a definire la lite in via agevolata, ad esempio per evitare i costi e i rischi di un contenzioso prolungato, mentre per i soci potrebbe essere più vantaggioso proseguire il giudizio, magari perché confidano nelle proprie ragioni difensive o perché l’importo contestato risulta particolarmente elevato. Un altro aspetto rilevante riguarda la gestione dei tempi processuali. Se la società definisce la lite e i soci proseguono il giudizio, questi ultimi dovranno affrontare il processo senza poter più invocare la definizione societaria come elemento a proprio favore. L’amministrazione finanziaria mantiene infatti intatto il proprio potere di accertamento e può chiedere al giudice tributario di quantificare il reddito di partecipazione sulla base dell’accertamento originario, non essendo vincolata dalla definizione agevolata intercorsa con la società. Per i professionisti che assistono società di persone e relativi soci in contenziosi fiscali, la sentenza rappresenta un importante monito. È necessario informare chiaramente i clienti che la definizione agevolata della società non produce automaticamente effetti protettivi sui soci. Occorre valutare attentamente, caso per caso, se sia opportuno che anche i soci aderiscano alla definizione agevolata, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto: l’entità della pretesa erariale, le probabilità di successo nel giudizio, i costi del contenzioso, i tempi di definizione della causa. Un orientamento consolidato della Cassazione Vale la pena sottolineare che l’ordinanza n.
Affitti Brevi e Check-in da Remoto: La Sentenza del Consiglio di Stato che Ridefinisce le Regole

Il videocollegamento sostituisce le key box: cosa cambia davvero per host e viaggiatori dopo la decisione di novembre 2025 L’esperienza è ormai familiare a milioni di viaggiatori: arrivi davanti all’appartamento prenotato, digiti un codice, apri la cassetta di sicurezza e recuperi le chiavi. Nessuna attesa, nessun appuntamento da concordare. Il self check-in automatizzato ha rappresentato per anni il simbolo della flessibilità nel turismo moderno, offrendo autonomia tanto agli ospiti quanto ai gestori delle proprietà. Ma un recente intervento del Consiglio di Stato ha ridefinito profondamente questo scenario, introducendo regole che, a una prima lettura, sembravano segnare la fine del check-in da remoto. La realtà, però, è molto più articolata e sorprendente. Con la sentenza del 21 novembre 2025, il Consiglio di Stato ha annullato la precedente decisione del TAR Lazio e ripristinato la circolare del Ministero dell’Interno del novembre 2024, che imponeva l’identificazione “de visu” degli ospiti nelle strutture ricettive. Una lettura affrettata potrebbe far pensare a un ritorno al passato, all’epoca in cui ogni check-in richiedeva necessariamente la presenza fisica di host e viaggiatore nello stesso luogo. Eppure, un’analisi più approfondita del provvedimento rivela quattro elementi chiave che cambiano radicalmente le prospettive del settore turistico. La Vera Natura dell’Identificazione “De Visu” Il primo aspetto sorprendente emerge proprio dall’interpretazione che il Consiglio di Stato ha fornito del concetto di identificazione “de visu”. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il termine non equivale esclusivamente a “di persona nel senso fisico”. I giudici hanno infatti chiarito che l’identificazione faccia a faccia può avvenire anche a distanza, purché vengano impiegati sistemi di videocollegamento in tempo reale. Questa precisazione è tutt’altro che marginale: apre ufficialmente la strada all’utilizzo di tecnologie digitali per il riconoscimento degli ospiti, purché queste garantiscano un’interazione sincrona e attiva. La distinzione fondamentale riguarda la modalità di verifica. I metodi basati sul mero invio passivo di documenti, come la trasmissione di una fotografia della carta d’identità via WhatsApp o email, non sono più considerati conformi alla normativa. Il motivo risiede nell’assenza di una verifica interattiva: chi riceve l’immagine non ha modo di accertarsi in tempo reale che la persona che si presenta sia effettivamente quella ritratta nel documento. Al contrario, una videochiamata condotta al momento dell’arrivo dell’ospite, durante la quale l’host o un suo delegato può verificare simultaneamente l’identità della persona e il documento esibito, rispetta pienamente i requisiti imposti dalla sentenza. La tecnologia non è quindi bandita, ma viene ricondotta a un utilizzo che garantisca la stessa affidabilità di un controllo di persona. Le Radici Storiche dell’Obbligo di Identificazione Per comprendere appieno la decisione del Consiglio di Stato, occorre risalire alle motivazioni che hanno portato a privilegiare la sicurezza pubblica rispetto alla comodità operativa. Il principio dell’identificazione degli ospiti nelle strutture ricettive affonda le radici in una tradizione normativa secolare, come ha evidenziato Federalberghi nel corso del giudizio. Tracce di questo obbligo si rintracciano già nella Grida milanese del 1583, e la sua importanza emerge anche nella letteratura italiana classica. Nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, l’oste della Luna Piena ricorda a Renzo l’obbligo di “render conto di tutte le persone che vengono a alloggiar da noi”, mentre ne La Locandiera di Carlo Goldoni il cameriere Fabrizio spiega che il mancato adempimento di tale dovere comporterebbe gravi conseguenze. Non si tratta però solo di storia e tradizione culturale. La sentenza si fonda su prove concrete dell’efficacia di questo sistema nella prevenzione di attività criminali. Il Ministero dell’Interno ha portato all’attenzione dei giudici un episodio significativo avvenuto a Viterbo il 3 settembre 2025. Due individui armati furono arrestati proprio grazie alla vigilanza del titolare di un bed and breakfast che, durante la verifica di persona, notò una discrepanza tra il documento d’identità precedentemente inviato via WhatsApp e l’ospite che si era effettivamente presentato. Il documento fotografato ritraeva una persona diversa da quella che si trovava davanti alla struttura. Questa incongruenza, impossibile da rilevare con un controllo meramente documentale e differito nel tempo, permise di sventare un potenziale pericolo. Le parole del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi hanno sottolineato come la sentenza rafforzi la sicurezza chiarendo in modo definitivo le regole per tutte le strutture, tutelando sia chi viaggia sia chi vive nei quartieri più esposti al fenomeno turistico e sostenendo il lavoro quotidiano delle forze di polizia. Il Conflitto tra Tradizione Alberghiera e Innovazione Extralberghiera Le reazioni alla sentenza hanno messo in luce una frattura profonda all’interno del settore turistico, quella tra il mondo alberghiero tradizionale e il mercato degli affitti brevi. Federalberghi ha accolto la decisione come una vittoria completa, sottolineando due elementi centrali: il rafforzamento della sicurezza e l’eliminazione di quella che definisce un’ingiustificata disparità applicativa. Quest’ultimo punto merita particolare attenzione dal punto di vista della concorrenza di mercato. Prima della sentenza, gli operatori extralberghieri godevano di un vantaggio competitivo significativo, potendo evitare i costi e gli oneri organizzativi legati a un check-in presidiato. Gli albergatori, al contrario, assolvevano da sempre all’obbligo di riconoscimento degli ospiti con personale dedicato, sostenendo spese che i loro concorrenti potevano eludere. Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha evidenziato come questo impegno sia sempre stato assolto con grande senso civico, a beneficio della sicurezza dell’intera comunità. Di tutt’altro avviso si è mostrata FARE, la Federazione delle associazioni di ricettività extralberghiera. Pur riconoscendo formalmente la vittoria del Ministero, l’associazione interpreta la sentenza come una conferma della propria linea di pensiero: la sicurezza può e deve essere compatibile con l’innovazione tecnologica. L’apertura esplicita al videocollegamento viene vista come la legittimazione di quei sistemi di verifica digitale che FARE aveva proposto. In una mossa dialettica significativa, l’associazione ha evidenziato un’apparente contraddizione: se l’interpretazione del Consiglio di Stato richiede negli alberghi la presenza fisica al desk come condizione necessaria per l’identificazione, potrebbero risultare non conformi proprio quelle strutture alberghiere che hanno adottato sistemi di check-in totalmente automatizzati. Questa osservazione mette in discussione le stesse pratiche di un settore che ha fortemente sostenuto la necessità della sentenza. L’Incertezza Tecnologica e le Possibili Soluzioni Nonostante la sentenza abbia chiarito un principio fondamentale, ha al contempo generato un nuovo problema:
Indagini bancarie sui professionisti: quando i versamenti fanno scattare l’accertamento fiscale

La Cassazione conferma: dopo la sentenza costituzionale del 2014, per i lavoratori autonomi la presunzione sui movimenti bancari vale solo per i versamenti, non per i prelievi Quando l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo sui conti correnti di un professionista o di un lavoratore autonomo, quali movimenti possono essere ritenuti automaticamente “sospetti” e quali invece richiedono ulteriori verifiche? La risposta a questa domanda è tutt’altro che scontata e ha generato nel tempo orientamenti contrastanti tra le Commissioni tributarie. A fare chiarezza definitiva è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29739/2025, pubblicata l’11 novembre 2025, che ha precisato i confini della presunzione legale prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 quando si tratta di attività professionale. La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguardava un lavoratore autonomo che aveva ricevuto un avviso di accertamento per maggiori imposte (IRPEF, IRAP e IVA) relative all’anno 2011. L’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito i ricavi sulla base delle indagini bancarie, rilevando versamenti e prelievi non giustificati. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che aveva accolto parzialmente il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece annullato integralmente l’accertamento, ritenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione dell’art. 32 non fosse più applicabile né ai versamenti né ai prelievi dei professionisti. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando l’interpretazione data dai giudici di merito. Ed è proprio su questo punto che la Suprema Corte ha fornito un chiarimento fondamentale. Il quadro normativo: l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 L’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 disciplina le indagini finanziarie che l’Amministrazione può effettuare presso banche e altri intermediari finanziari. Secondo questa norma, i versamenti su conti correnti bancari costituiscono una presunzione legale di ricavi non dichiarati. In altre parole, quando il Fisco rileva versamenti che non trovano corrispondenza nei ricavi dichiarati, può automaticamente presumere che si tratti di compensi o introiti non fatturati. La norma originaria faceva riferimento agli “imprenditori”, ma nel 2004 il legislatore aveva esteso questa presunzione anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti, equiparando di fatto le due categorie. Questa equiparazione, tuttavia, è stata messa in discussione dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014, che ha censurato il trattamento identico riservato a situazioni oggettivamente diverse. La svolta della Corte costituzionale La sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui estendeva ai professionisti e ai lavoratori autonomi la presunzione relativa ai prelevamenti bancari. La ratio della decisione è chiara: mentre per un’impresa commerciale i prelievi dal conto corrente possono ragionevolmente essere ricondotti a operazioni commerciali non documentate (acquisti in nero, pagamenti non registrati), per un professionista o un lavoratore autonomo questa connessione non è altrettanto automatica. I prelievi possono infatti essere destinati a spese personali, investimenti privati o altre finalità estranee all’attività professionale. La questione interpretativa: cosa resta dopo la sentenza costituzionale? Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, nelle aule delle Commissioni tributarie si è aperto un dibattito interpretativo. Alcune decisioni, come quella del caso in esame, hanno ritenuto che la sentenza costituzionale avesse eliminato del tutto la presunzione dell’art. 32 per i professionisti, sia per i prelievi che per i versamenti. Altre pronunce, invece, hanno sostenuto che la decisione della Consulta riguardasse esclusivamente i prelievi, lasciando inalterata la presunzione sui versamenti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 29739/2025, ha aderito al secondo orientamento, confermando quanto già affermato dalla precedente sentenza n. 22931 del 26 settembre 2018. I giudici di legittimità hanno chiarito che la presunzione legale posta dall’art. 32 resta invariata per quanto riguarda i versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo. La modifica introdotta dalla Corte costituzionale ha inciso esclusivamente sui prelevamenti, per i quali non opera più alcuna presunzione automatica di acquisti o costi non registrati. Le conseguenze pratiche: cosa deve fare il professionista Questa distinzione ha rilevanti implicazioni operative. Quando l’Agenzia delle Entrate rileva versamenti sul conto corrente di un professionista che non corrispondono ai compensi dichiarati, scatta automaticamente la presunzione che si tratti di ricavi non fatturati. Spetta quindi al contribuente l’onere di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili. La prova deve essere rigorosa e documentale: non è sufficiente una generica giustificazione, ma occorre dimostrare con precisione la natura e l’origine di ciascun versamento contestato. Ad esempio, il professionista potrà fornire evidenza che il versamento deriva da un prestito personale, dalla vendita di un bene privato, da un regalo, da un rimborso spese non imponibile o da altre operazioni estranee all’attività professionale. La documentazione necessaria può comprendere contratti di mutuo, atti di vendita, liberalità documentate, estratti conto che dimostrano il transito di somme, e così via. Al contrario, per quanto riguarda i prelievi, la presunzione non opera più. Se l’Amministrazione finanziaria intende contestare che un prelievo sia stato utilizzato per acquisti non registrati o per pagamenti in nero, dovrà essere l’ufficio a fornire elementi probatori concreti, non potendo basarsi sulla sola movimentazione bancaria. Nel caso esaminato dalla Cassazione, il contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione in merito ai versamenti contestati per un importo di euro 41.360. Per questa ragione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviando gli atti per un nuovo esame. I giudici di rinvio dovranno quindi valutare nuovamente la posizione del contribuente, applicando correttamente il principio per cui la presunzione sui versamenti resta valida e operante. I principi affermati dalla Cassazione L’ordinanza n. 29739/2025 fissa alcuni punti fermi di fondamentale importanza per tutti i professionisti e lavoratori autonomi: In primo luogo, la presunzione legale dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 continua a operare pienamente per i versamenti bancari effettuati da professionisti e lavoratori autonomi. Quando l’Amministrazione rileva versamenti non giustificati, questi vengono automaticamente presunti come ricavi non dichiarati. In secondo luogo, il professionista o lavoratore autonomo è onerato di provare in modo analitico che i