L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E’ ONERE OCCULTO DEL MUTUO

Tempo di lettura: 2 minuti Con la recentissima pronuncia n. 2188 dell’ 8.2.2021 il Tribunale di Roma è tornato ad esprimersi sull’ammortamento dei mutui con il sistema di calcolo “alla francese”, condannando l’istituto di credito mutuante alla restituzione della somma di circa 13.000 euro, pari agli interessi illegittimamente pagati dai mutuatari. I mutuatari avevano convenuto in giudizio la banca chiedendo la restituzione dell’indebito, determinato dall’indebita applicazione di tassi anatocistici, lamentando la non corrispondenza tra il tasso effettivamente applicato e il tasso nominale, tra il TAEG effettivo e quello convenzionalmente pattuito, ed infine il superamento del tasso soglia da parte del TEG (tasso globale annuo), che definisce i limiti oltre i quali il mutuo viene definito usurario. Secondo il Tribunale capitolino, e con riferimento all’ammortamento “alla francese”, ai fini della valutazione di usurarietà di un finanziamento occorre considerare, nel calcolo del costo complessivo, anche il costo “occulto” insito nell’utilizzo del regime composto. Il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal giudice ha confermato la sussistenza di tale onere occulto, individuandolo nella differenza tra la rata contrattuale che il mutuante ha adottato e quella risultante dall’applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice. Ai fini della determinazione del TEG, tale onere nascosto è stato sommato agli altri costi del finanziamento, facendo così emergere che il tasso effettivamente applicato al rapporto risultava superiore al tasso soglia, e conseguentemente la sussistenza dell’usura. Il Tribunale di Roma ha precisato che, ai fini del calcolo del TEG, così come sancito dall’art. 644, IV, co. c.p., per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Tra i costi e le spese direttamente collegati all’erogazione del finanziamento va incluso anche quello occulto a carico del mutuatario. Tale maggiore onere va comunque calcolato “ai fini del calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG) al pari di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento, incluso il vero e proprio effetto anatocistico di cui all’art. 1283 c.c.” a prescindere dall’accettazione, esplicita o tacita, del regime di capitalizzazione composta da parte del mutuatario. In sintesi, secondo la tesi esposta nella sentenza n. 2188/2021, quando l’ammortamento di un finanziamento è stato progettato secondo il regime composto, si deve procedere alla disapplicazione di tale regime e all’applicazione del regime semplice, ottenendo, a parità di tasso, durata e somma prestata, un valore della rata semplice più bassa di quella che si ottiene in regime composto. Tale maggiore onere va inserito nel calcolo TEG in quanto costituisce un “costo occulto” che incide sulla determinazione del tasso reale ed affettivo del mutuo. All’esito del ragionamento svolto, il Tribunale di Roma ha dichiarato, ai sensi dell’art. 1815, co.2, c.c. (“ Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi corrispettivi e la conseguente gratuità del finanziamento.
PAGAMENTI NON CONTABILIZZATI: ORDINE DI RIPRISTINO DELL’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Tempo di lettura: 2 minuti Mentre le temperature di questa estate rovente raggiungevano i quaranta gradi all’ombra, una famiglia beneventana doveva subire la riduzione di potenza dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del proprio gestore. L’incredibile decisione veniva presa per effetto della segnalazione di mancato pagamento, emessa dal precedente fornitore Enel Energia ad Optima Italia, per poche centinaia di euro. Ma la intestataria dell’utenza, pur se da tempo in difficoltà economiche, aveva estinto il debito sin dal mese di marzo, con un pagamento che il precedente gestore aveva omesso di contabilizzare correttamente; di qui la ingiusta segnalazione di insoluto e la conseguente riduzione della erogazione di elettricità, proprio nel bel mezzo della eccezionale calura estiva. Dopo aver invano chiesto la riattivazione della fornitura, l’intestataria dell’utenza ha conferito il mandato difensivo all’avvocato Tarricone dello studio TMC Avvocati Associati, con il cui ausilio ha formalizzato immediatamente una denunzia penale. Il 30 luglio è stato poi proposto un ricorso d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per ottenere la riattivazione del servizio. Il 2 agosto il Tribunale di Benevento, preso atto della documentazione allegata dalla ricorrente, e della grave esposizione al rischio di incolumità fisica dei componenti del nucleo familiare, con decreto reso fuori udienza, ha ordinato quindi ad Enel energia ed Optima Italia di ripristinare immediatamente l’erogazione elettrica, cosa che è avvenuta poche ore dopo la notifica del provvedimento. Il giudice dott.ssa Floriana Consolante, investita della questione nel periodo feriale, ha evidenziato la “sussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte alla luce della documentazione allegata al ricorso e considerata l’urgenza di assicurare la piena abitabilità all’immobile”. Il contegno illegittimo delle società fornitrici ha causato intuibili danni e disagi ai componenti del nucleo familiare, i quali hanno già conferito mandato allo studio TMC Avvocati Associati perché, una volta ottenuta la conferma del decreto inaudita altera parte, si agisca in sede giudiziaria per ottenere il giusto risarcimento, tanto in sede civile che innanzi al giudice penale.
COMPENSO AL LEGALE: SUL VALORE DELLA DOMANDA O DELLA TRANSAZIONE

Tempo di lettura: 2 minuti Una delle questioni che animano di frequente il dibattito della pratica giudiziaria, e che spesso determina contrasti interpretativi e controversie, è quella del criterio da seguire per la liquidazione del compenso del legale che abbia assistito il cliente in una vertenza proposta con una richiesta di valore imprecisato, ma conclusasi con un esito di valore contenuto. In tali casi il cliente può ritenere che il valore dell’accordo raggiunto fotografi il valore della vertenza, mentre l’avvocato sarebbe esposto al paradosso di vedersi liquidare un compenso inferiore rispetto a quello dovuto in base alla domanda, a causa della bontà della propria opera. Le diatribe sul punto spesso giungono all’attenzione dei giudici, che però esprimono spesso vedute differenti ed applicano principi contrastanti, risolvendo le controversie con esiti opposti. Capita così di leggere di un avvocato siciliano che aveva difeso una società nei confronti di una serie di lavoratori, che avevano proposto ricorsi giudiziari di valore non precisato, e pertanto di valore indeterminato. Dopo il fallimento della cliente, l’avvocato aveva chiesto che venissero ammessi al passivo, in via privilegiata, i crediti professionali da lui maturati, calcolati secondo il valore indeterminato delle domande avanzate dai lavoratori. Insoddisfatto per la decisione del Giudice Delegato, il legale aveva proposto opposizione allo stato passivo, ma il Tribunale di Palermo prima, e la Corte di Appello dopo, l’avevano rigettata sul presupposto che gli accordi raggiunti con i singoli lavoratori avevano accertato importi precisi e che quindi i compensi dovuti andavano parametrati a tali somme, e non già al tenore indeterminato delle domande. Il professionista ha impugnato perciò il provvedimento di secondo grado innanzi la Corte di Cassazione la quale, con l’ordinanza n. 28830 del 16 dicembre 2020, ha accolto il ricorso del legale, affermando il principio per cui, per la liquidazione dei compensi giudiziali in favore dell’avvocato, va assunto a valore del giudizio quanto è stato dichiarato nella domanda, e non già la somma che risulta all’esito del giudizio, o in un successivo atto di transazione della lite.
MUTUO FONDIARIO: PUNTO FERMO DELLE SEZIONI UNITE SUL LIMITE DI FINANZIABILITA’

Tempo di lettura: 3 minuti Il mutuo “fondiario” è il contratto caratterizzato dal prestito, da parte della banca, di un finanziamento a medio o lungo termine garantito da un’ipoteca di primo grado su beni immobili. La natura “fondiaria” agevola l’operazione e consente alla banca – tra l’altro – di essere preferita agli altri creditori del cliente che dovesse essere eventualmente insolvente, e ciò anche in ipotesi di fallimento del debitore. L’articolo 38 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) fissa un limite di finanziabilità per le operazioni di mutuo fondiario, che la Banca d’Italia ed il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), alcuni anni orsono, hanno fissato nella misura dell’ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (A tal proposito vi invitiamo a leggere l’articolo “limite di finanziabilità mutuo“) Spesso è avvenuto, però, che le banche abbiano concesso ai propri clienti mutui fondiari per somme superiori a quel limite prudenziale, e ciò ha generato molti giudizi tra banche e mutuatari, nei quali la giurisprudenza si è pronunciata più volte sugli effetti di questa condotta, giungendo a conclusioni contrastanti. Il contrasto tra le opposte interpretazioni della questione è giunto, nel corso degli anni, fino a contrapporre le opinioni di diverse sezioni della Corte di Cassazione. In alcune pronunce veniva sostenuto, infatti, che il superamento del limite di finanziabilità determinerebbe la nullità del contratto di mutuo, in quanto esso rappresenterebbe un elemento essenziale del contenuto del contratto e, quindi, un limite inderogabile all’autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, con la conseguenza estrema dell’azzeramento degli interessi pattuiti e della perdita della garanzia ipotecaria. La nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità, secondo altre pronunce, avrebbe determinato la sua conversione – laddove possibile – nel contratto di mutuo ipotecario ordinario. In altre decisioni era stato invece affermato che la violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario non è sanzionabile con la nullità del contratto, sia perché non si tratterebbe di norma imperativa (articolo 38, secondo comma, t.u.b.) la cui violazione possa dare luogo a un’ipotesi di nullità virtuale, perché la stessa disposizione non è ricompresa nella previsione di cui all’articolo 117, comma 8, t.u.b. che stabilisce la nullità dei contratti che abbiano un contenuto difforme da quello tipico determinato dalla Banca d’Italia. La Prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 4117 del 2022, ha perciò investito le Sezioni Unite della questione riguardante le conseguenze derivanti dal superamento, nel mutuo fondiario, dei limiti di finanziabilità previsti dall’articolo 38, secondo comma, t.u.b., al fine di comporre la divergenza di interpretazioni esistente sul punto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno quindi risolto il contrasto interpretativo con la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022, con cui hanno negato che la violazione del limite di finanziabilità possa causare la nullità del contratto di mutuo fondiario o la sua qualificazione in una diversa fattispecie contrattuale. I giudici del plenum hanno affermato che il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto. Le Sezioni Unite hanno chiarito inoltre che il giudice investito della controversia non può riqualificare d’ufficio il contratto di mutuo fondiario nel diverso contratto di mutuo ipotecario ordinario. Ciò perché, nel caso in cui venga stipulato un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
EMAIL TAROCCATA E CONTO IN BANCA SVUOTATO: CHI PAGA ?

Tempo di lettura: 2 minuti Il messaggio di posta elettronica, firmato da “Intesa Security Department” aveva un tono perentorio: il tuo account è in attesa ed hai quarantotto ore per confermare le informazioni del tuo account; clicca qui per convalidare il tuo account. Preoccupato, aveva risposto al messaggio ed avviato la procedura richiesta nella e-mail; aveva poi inserito il codice cliente e la password personale, quindi il codice del dispositivo “token”, ed infine il secondo codice ricevuto con un sms dalla banca. Dopo poco, l’amara sorpresa: dal conto erano stati eseguiti due distinti bonifici verso conti di ignoti, mandando in fumo poco meno di venticinquemila euro. Il correntista, un avvocato, era andato su tutte le furie quando gli era stato negato il riaccredito delle somme sottratte dal conto, e perciò aveva citato in giudizio la banca innanzi il Tribunale di Napoli per ottenere la restituzione del maltolto. La banca, per parte sua, si era difesa sostenendo di aver predisposto ogni possibile precauzione per evitare i fenomeni di truffa informatica (phishing), che però erano stati resi vani dalla disattenzione del correntista, il quale non si era reso conto del fatto che il messaggio e-mail era stato spedito da un indirizzo chiaramente non riferibile alla banca (test@surendonk.net). La vertenza è giunta così alla decisione sulla base della documentazione depositata dalle parti. A parere del tribunale, è principio accertato quello che pone a carico della banca l’onere di dimostrare di aver predisposto tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio di internet banking, utilizzando tutti gli strumenti tecnici adeguati ad assicurare la riconducibilità alla volontà del cliente delle operazioni bancarie eseguite telematicamente. In questa prospettiva, e nel rispetto della rigorosa normativa europea in materia di servizi di pagamento, resta a carico della banca il difficilissimo compito di provare la oggettiva invalicabilità dei sistemi di sicurezza predisposti, o comunque di dimostrare l’intento fraudolento o la colpa grave dello stesso cliente. E proprio la grave disattenzione del correntista, nel caso di specie, ha indotto il Tribunale di Napoli a rigettare la pretesa dell’attore, al quale i giudici hanno contestato, nella sentenza n. 1074 del 1 dicembre 2022, di aver prestato scarsa attenzione alla provenienza ed al contenuto della e-mail che lo aveva indotto a cedere i codici identificativi del suo conto. Era pacifico, infatti, che l’accesso al sito fasullo era avvenuto da un link inviato da un indirizzo palesemente non riconducibile alla banca, con una estensione sospetta, con un testo privo del logo o di riferimenti della banca, e per buona parte sgrammaticato. Un insieme di circostanze, questo, particolarmente rilevante per un professionista dotato, per definizione, di un livello di comprensione e di elaborazione superiore alla media, e per questo ancora più idoneo a comprovare la gravità della distrazione. I giudici partenopei hanno così deciso la vertenza sentenziando il rigetto della domanda di restituzione delle somme sottratte, e condannando il legale che aveva agito in giudizio al pagamento delle spese di causa.
IL MECCANICO SPROVVISTO DI PARTITA IVA HA DIRITTO AD ESSERE PAGATO?

Tempo di lettura: 3 minuti È raro che, prima di consegnare l’autovettura all’autoriparatore, gli si chieda se sia in possesso o meno di partita I.V.A., e quindi se potrà emettere, al termine dei lavori, la regolare fattura. Quella volta, però, il cliente, una volta scoperto che il meccanico a cui si era rivolto perché riparasse due veicoli di sua proprietà ed uno del figlio, aveva negato il pagamento della somma di € 4.772, 24, a titolo di compenso per le lavorazioni ed € 3.598,54 per quanto anticipato per il costo dei ricambi acquistati. L’autoriparatore si era rivolto perciò al Tribunale di Lecce per ottenere la condanna al pagamento del cliente, che si era difeso sostenendo che l’attività lavorativa era stata realizzata contra legem, perché svolta in dispregio, oltre che dell’art. 5 della L. 122/92, anche della normativa di settore contenuta nella norma di cui all’art. 5 della legge quadro per l’artigianato n. 443 del 08.08.1985. Con sentenza n. 3214/2018, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda del meccanico, che però proponeva impugnazione innanzi la Corte di appello, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il cliente al pagamento della somma di € 2.800,00, ritenendo che non vi fosse la prova dell’ulteriore importo richiesto. A questo punto era il cliente a proporre ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando che il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che tra le parti non si era concluso un valido contratto, poiché non sarebbe stata considerata la illiceità del contratto derivante dal fatto che il meccanico titolare era sprovvisto di qualifica professionale per lo svolgimento di quell’attività. I giudici della legittimità, nell’esaminare la questione, hanno chiarito preliminarmente che, nel caso di lavoratore autonomo, nella specie meccanico, ciò che rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato, è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche nella forma tacita. La nullità del contratto prevista dall’art. 2231 c.c. – nel caso di mancanza di iscrizione agli elenchi professionali – ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. (v. Cass., n. 13342/2018). Per chiarire la differenza normativa tra il professionista iscritto all’albo rispetto al lavoratore che presta attività manuale, la Corte ha precisato che la disposizione contenuta nell’art. 2231 del c.c., che regola la mancata iscrizione in albi o elenchi, si applica solo a chi svolge le professioni intellettuali. La nullità prevista dall’art. 2231 c.c. ricorre, pertanto, soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge alla iscrizione ad apposito albo o ad una abilitazione (Cass. n. 13342 /2018 e Cass. n. 14085/2010). Al di fuori di tale attività vige invece il principio generale di libertà del lavoro autonomo o libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Nel caso dell’autoriparatore, trattandosi di un’opera artigiana, non vi è norma di legge che subordina il diritto al compenso all’iscrizione in albi, e conseguentemente il lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l’opera svolta, anche se privo di partita I.V.A., in quanto le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici. I giudici della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 8453 del 24.3.2023, ha rigettato perciò il ricorso proposto dal cliente, condannandolo al pagamento delle spese legali a favore del meccanico.
Furto d’auto in Parcheggio Meccanizzato

Tempo di lettura: 3 minuti Prima di prendere l’aereo per il viaggio programmato, Tizia aveva lasciato l’auto in una delle aree di parcheggio a pagamento poste vicino all’aeroporto, chiusa da una sbarra meccanizzata di accesso, dopo aver ritirato il biglietto di ingresso dalla centralina a lato del varco. Al suo ritorno, però, aveva avuto l’amara sorpresa di non trovare più l’auto, e per giunta la società che gestiva l’area non aveva voluto risarcirle il furto, sostenendo che le condizioni generali del contratto di parcheggio escludevano espressamente l’obbligo di custodia dei veicoli parcheggiati. Tizia aveva deciso perciò di investire della questione il Tribunale di Mantova, che però aveva qualificato il contratto stipulato tra le parti come un contratto di parcheggio privo di custodia, e conseguentemente aveva rigettato la domanda. Allo stesso modo si era regolata la Corte d’appello di Brescia, che aveva rigettato l’impugnazione per la medesima ragione, aggiungendo che la fattispecie doveva essere inquadrata nell’ipotesi del contratto di locazione atipico di un’area, che non determina un obbligo di custodia del bene che viene collocato su di essa a fronte del pagamento della tariffa. Per i giudici di secondo grado, nell’ipotesi del parcheggio meccanizzato, l’obbligazione della società che gestisce l’area è quella di garantire al cliente la disponibilità dello spazio in cui viene parcheggiato il veicolo, poiché le modalità di deposito del bene non risultano idonee ad ingenerare nei clienti alcun affidamento circa l’inclusione della custodia del servizio di parcheggio con custodia. Tizia decideva pertanto di ricorrere alla Corte di Cassazione, protestando per la erronea riconduzione del contratto atipico di parcheggio meccanizzato nell’ambito del contratto di locazione atipico, con esclusione dell’obbligo di custodia, piuttosto che nell’ambito del contratto di deposito. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso di Tizia, ha ribaltato però le decisioni dei gradi di merito con l’ordinanza n. 18277 del 27 giugno 2023, riconoscendo il diritto al risarcimento della ricorrente. Secondo i giudici di legittimità, il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento è senz’altro un contratto tipico dal punto di vista sociale, che si caratterizza per la formazione dell’incontro tra l’offerta della prestazione di parcheggio e l’accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l’immissione del veicolo nell’area di parcheggio. È innegabile, infatti, che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo, e pertanto deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia normalmente ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo. Una eventuale deroga al principio generale della custodia del parcheggio necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, che non può essere sostituita dalla semplice apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all’entrata o contenute nel regolamento affisso all’interno dell’area di parcheggio. Per la Cassazione, un’eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l’utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l’offerta, e doveva essere approvata specificatamente per iscritto stante il suo carattere vessatorio. Viceversa, le segnalazioni che vengono operate in un momento successivo alla conclusione del contratto stesso, che si colloca nel momento in cui l’utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso, sono inidonee ad incidere sul contenuto di un contratto già concluso. La sentenza impugnata è stata perciò cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.