Affidamento esclusivo: quando il giudice può derogare alla bigenitorialità

La Cassazione conferma che comportamenti violenti e scelte pregiudizievoli per la salute e l’istruzione del minore giustificano il regime eccezionale. Ordinanza n. 8017/2026 della Prima Sezione Civile. Un padre impugna davanti alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Pesaro: la figlia minore era stata affidata in via esclusiva alla madre, con visite patterne consentite soltanto in modalità protetta, alla presenza degli operatori dei servizi sociali. Il padre aveva proposto ricorso articolato in ben dieci motivi, contestando sotto molteplici profili la legittimità di quella decisione. La Prima Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 8017/2026 pubblicata il 31 marzo 2026, ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile, offrendo l’occasione per ribadire principi fondamentali in materia di affidamento dei figli. Il quadro normativo: bigenitorialità come regola, affido esclusivo come eccezione Il punto di partenza dell’intera materia è l’art. 337 ter c.c., che sancisce il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Questo principio — noto come bigenitorialità — non è soltanto una regola processuale, ma esprime un valore riconosciuto anche dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo: ogni bambino ha il diritto di crescere con entrambe le figure genitoriali, salvo che ciò si riveli contrario al suo interesse. L’affidamento condiviso è, dunque, la regola ordinaria. L’affidamento esclusivo a uno solo dei genitori costituisce, invece, un’eccezione rigorosa, disciplinata dall’art. 337 quater c.c., che ne subordina l’adozione all’accertamento — oggettivo e rigoroso — che il regime condiviso sarebbe contrario all’interesse del minore. La decisione della Corte e i criteri applicati La Cassazione, nel confermare la correttezza della pronuncia impugnata, ricorda che il giudice di merito detiene in via esclusiva il potere di valutare le prove e di trarre da esse il proprio convincimento. Non spetta al giudice di legittimità riesaminare i fatti: il ricorso per cassazione può censurare soltanto errori di diritto o vizi motivazionali che abbiano avuto un’incidenza causale determinante sull’esito del giudizio. Il ricorrente, invece, si limitava a richiedere una rivalutazione delle medesime circostanze già esaminate nelle precedenti sedi, il che è precluso in sede di legittimità. Quanto al merito dell’affidamento esclusivo, la Corte — richiamando il proprio precedente Cass. n. 24876/2025 — conferma che la deroga alla bigenitorialità è ammissibile soltanto in presenza di circostanze oggettive di effettiva gravità. Nel caso esaminato, tali circostanze erano plurime e concrete: comportamenti violenti del padre, il rifiuto di prestare il consenso alle vaccinazioni obbligatorie per la figlia sedicenne e l’opposizione all’iscrizione della minore alla scuola materna. Si trattava di scelte pregiudizievoli non soltanto per la salute fisica della bambina, ma anche per il suo percorso educativo e formativo. Autonomia del giudice civile rispetto alle valutazioni penali Un profilo di particolare interesse riguarda il rapporto tra il procedimento civile e quello penale. Il ricorrente sosteneva che il giudice civile avesse acriticamente recepito le valutazioni del giudice penale in ordine a un episodio di abbandono della minore, rispetto al quale la madre era stata prosciolte. La Cassazione rigetta questa censura, precisando che la Corte d’Appello aveva condotto una valutazione autonoma delle capacità genitoriali della madre, non appiattita sul dato penale. Ciò è coerente con un principio consolidato: il giudice civile della famiglia non è vincolato alle conclusioni del giudice penale e deve formarsi un proprio convincimento sulla base del complessivo quadro istruttorio acquisito nel procedimento. Il tema delle vaccinazioni e dell’istruzione: scelte genitoriali non neutrali Merita una riflessione specifica il rilievo che la Corte attribuisce al rifiuto del genitore di acconsentire alle vaccinazioni obbligatorie e all’iscrizione scolastica della figlia. Questi elementi non vengono trattati come mere divergenze educative tra genitori, ma come indicatori oggettivi di una condotta pregiudizievole per il benessere della minore. Sul fronte vaccinale, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che il genitore che si opponga irragionevolmente alle vaccinazioni obbligatorie eserciti la responsabilità genitoriale in modo contrario all’interesse del figlio. Analogamente, ostacolare l’accesso all’istruzione — anche nella sua fase iniziale — configura una scelta educativa lesiva dei diritti fondamentali del minore. Le implicazioni pratiche Per i genitori coinvolti in procedimenti di separazione o divorzio, questa pronuncia offre indicazioni operative di rilievo. Chi intende contestare un provvedimento di affidamento esclusivo deve articolare il ricorso su vizi di diritto o motivazionali specifici e causalmente rilevanti: non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Per gli avvocati che assistono genitori cui venga richiesto l’affidamento esclusivo in loro favore, la sentenza conferma che il corredo probatorio deve documentare circostanze oggettive, concrete e plurime: comportamenti violenti, scelte sanitarie irragionevoli, condotte pregiudizievoli per l’istruzione o la formazione del minore. Per i professionisti dei servizi sociali, infine, il ruolo di monitoraggio affidato loro dalla sentenza di primo grado — confermato in appello e in cassazione — ribadisce la centralità del lavoro d’équipe interistituzionale nella protezione dei minori nelle crisi familiari. Conclusione L’ordinanza n. 8017/2026 della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai stabile: la bigenitorialità è un principio assiologico non derogabile per preferenza o convenienza, ma solo per necessità obiettivamente dimostrata. Il giudice può disporre l’affidamento esclusivo quando i dati concreti lo impongono, ma deve motivare con rigore quella scelta. Il padre che rifiuta i vaccini obbligatori e ostacola la scuola non esercita un diritto educativo: esercita la responsabilità genitoriale contro l’interesse del figlio. E questo, per la Cassazione, è un confine che il diritto non lascia valicabile. Se ti trovi coinvolto in un procedimento di affidamento o vuoi comprendere meglio come tutelare i diritti del tuo figlio, il nostro studio è a disposizione per una consulenza personalizzata.
L’immobile familiare pagato da chi non ne è diventato proprietario: la Cassazione tutela il coniuge depauperato

Quando la casa coniugale viene acquistata con le risorse di entrambi ma intestata a uno solo, l’azione di arricchimento senza causa può essere lo strumento corretto: con l’ordinanza n. 8793/2026, la Sezione III della Corte di Cassazione fissa i limiti della sussidiarietà, esclude ogni automatismo nella qualificazione come donazione indiretta e ridisegna i confini del dovere di contribuzione familiare. Accade più spesso di quanto si pensi: due coniugi decidono, per ragioni fiscali o di opportunità, di intestare la nuova abitazione familiare a uno solo di loro, anche se entrambi hanno contribuito economicamente all’acquisto. Quando poi il matrimonio finisce, chi ha versato il denaro senza diventare proprietario si ritrova a mani vuote. È esattamente questa la situazione che ha dato origine al giudizio concluso con l’ordinanza n. 8793/2026. Un ex coniuge aveva convenuto in giudizio l’ex marito davanti al Tribunale di Milano, chiedendo il rimborso di oltre cinquecentomila euro versati per l’acquisto dell’immobile familiare, poi intestato esclusivamente al convenuto. La scelta dell’intestazione esclusiva era stata motivata da ragioni fiscali, ma aveva prodotto, a seguito della crisi coniugale, un effetto patrimoniale squilibrato: l’ex marito si ritrovava proprietario di un bene acquistato in larga parte con i soldi dell’ex moglie. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato al pagamento di circa 491.500 euro; la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione. Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. L’azione di arricchimento senza causa: cos’è e quando si può usare L’art. 2041 c.c. prevede che chi si arricchisce a danno di un’altra persona, senza una giusta causa, è tenuto a indennizzare quest’ultima nei limiti del proprio arricchimento. È un rimedio generale, pensato per correggere squilibri patrimoniali che non trovano rimedio in strumenti più specifici. Il suo limite principale è la cosiddetta sussidiarietà, disciplinata dall’art. 2042 c.c.: l’azione non è proponibile quando il danneggiato potrebbe agire con un’altra azione (contrattuale, restitutoria o di altro tipo). Questo principio ha generato nel tempo interpretazioni contrastanti: c’è chi sosteneva che bastasse la mera astratta configurabilità di un’azione alternativa per bloccare quella di arricchimento, e chi invece riteneva necessario verificare in concreto la praticabilità di detti rimedi. La sussidiarietà secondo le Sezioni Unite: niente paralisi con mere astrazioni Su questo punto dirimente, la Corte richiama il recente orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 33954/2023), che ha chiarito come la sussidiarietà non possa essere letta in senso “assolutistico”. L’azione di arricchimento è preclusa solo quando l’azione alternativa sia concretamente praticabile, ossia sorretta ab origine da un titolo giustificativo reale e non meramente ipotetico. Ammettere il contrario significherebbe consentire al convenuto di paralizzare qualsiasi domanda di arricchimento con la sola evocazione astratta di rimedi ipotetici, anche del tutto infondati. Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva accertato — con valutazione di merito — che nessuno degli strumenti alternativi invocati dal ricorrente (accordo fiduciario, ripetizione dell’indebito, revoca della donazione indiretta) era concretamente percorribile: mancava il titolo negoziale per l’azione contrattuale, difettava l’animus donandi per la revocazione, e l’entità della prestazione eccedeva i confini del dovere coniugale. La Cassazione conferma questa impostazione. Nessun automatismo nella qualificazione come donazione indiretta tra coniugi Il secondo profilo di grande interesse riguarda la qualificazione delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi. Il ricorrente sosteneva che le somme versate dall’ex moglie per l’acquisto della casa familiare dovessero qualificarsi automaticamente come donazione indiretta, con la conseguenza di escludere l’azione di arricchimento. La Cassazione respinge questa tesi con fermezza. La donazione indiretta — ricorda la Corte — è il negozio che, pur privo della forma della donazione, è animato dall’intenzione liberale (animus donandi) e produce l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario. Tale intenzione non può essere presunta automaticamente dal solo rapporto familiare. Le attribuzioni tra coniugi possono essere sorrette, invece, dalla cosiddetta causa familiare: la funzione di concorrere alla realizzazione di un progetto di vita comune, connotata dai doveri di solidarietà e contribuzione. Nel caso esaminato, la sproporzione tra la somma versata e le modeste condizioni economiche dell’ex moglie al momento delle dazioni rendeva incompatibile qualsiasi lettura liberale dell’operazione. La Corte richiama sul punto il precedente n. 5385/2023. Il tasso di interesse sulle obbligazioni da arricchimento: si applica l’art. 1284, comma 4, c.c. Un terzo motivo di ricorso riguardava gli interessi applicati dalla Corte d’Appello sull’importo liquidato. Il ricorrente contestava l’applicazione del tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. — il cosiddetto tasso delle transazioni commerciali, applicabile dalla domanda giudiziale — sostenendo che tale norma fosse riservata alle obbligazioni contrattuali e incompatibile con le obbligazioni da arricchimento, di fonte legale. La Cassazione rigetta anche questo motivo. Richiamando un più recente orientamento (Cass. n. 61/2023, seguita da Cass. n. 7677/2025), la Corte chiarisce che il tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. si estende a tutte le obbligazioni pecuniarie, comprese quelle restitutorie e quelle nascenti da fatto illecito o da altra fonte legale, poiché la norma mira a neutralizzare il vantaggio del debitore correlato alla durata del processo. La Corte segnala che le Sezioni Unite non si sono ancora pronunciate sul punto, ma il citato orientamento di legittimità risulta ormai abbastanza consolidato. Il dovere di contribuzione familiare ex art. 143 c.c. e il tema delle restituzioni Il cuore sistematico della pronuncia si trova nel trattamento del quinto motivo, dedicato ai versamenti del marito sul conto corrente cointestato e alla loro pretesa ripetibilità. La Corte coglie l’occasione per una riflessione approfondita sul dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, enunciato dall’art. 143, comma 3, c.c., secondo cui entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Il principio fondamentale che emerge è il seguente: le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a un progetto di vita comune si presumono effettuate in adempimento di tale dovere e risultano, pertanto, irripetibili, in quanto sorrette da una giusta causa. Chi pretende di ottenere la restituzione di somme versate in costanza di matrimonio ha l’onere di dimostrare una causa diversa (come un prestito), ovvero che l’apporto sia stato sproporzionato e inadeguato rispetto alle proprie
La maternità surrogata tra reato universale e diritti del minore: l’Italia al bivio

Mentre il legislatore punta sulla repressione globale, la Corte Costituzionale rimette al centro la tutela del bambino già nato. Un sistema in tensione permanente tra istanze punitive e garanzie costituzionali. C’è qualcosa di profondamente contraddittorio nel modo in cui l’ordinamento italiano affronta oggi il tema della gestazione per altri. Da un lato, un legislatore che allunga il braccio del diritto penale fin oltre i confini nazionali; dall’altro, una Corte Costituzionale che ricuce pazientemente i vuoti di tutela che quella stessa politica legislativa rischia di produrre a danno dei minori già nati. È in questa tensione irrisolta che si consuma uno dei capitoli più complessi del biodiritto italiano contemporaneo. La riforma che ha fatto discutere: il “reato universale” di surrogazione Con il D.d.l. n. 824/2024 il Parlamento italiano ha modificato l’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, elevando la surrogazione di maternità a cosiddetto “reato universale”. La norma prevede che il cittadino italiano possa essere perseguito penalmente anche quando la gestazione per altri sia praticata all’estero, indipendentemente dalla legalità della pratica nello Stato in cui essa avviene. La pena prevista va da tre mesi a due anni di reclusione, con sanzioni accessorie fino a un milione di euro. La qualifica di “reato universale” è storicamente riservata ai crimini più gravi contro l’umanità: genocidio, crimini di guerra, tortura. Applicarla a una condotta che in numerosi ordinamenti — dalla California alla Grecia — è perfettamente lecita e regolamentata genera un’anomalia giuridica di non poco conto. In particolare, la riforma ignora il principio della doppia incriminazione, secondo cui un fatto dovrebbe essere reato anche nel Paese in cui è stato commesso perché possa essere perseguito all’estero. Il risultato pratico è che un cittadino italiano che abbia fatto ricorso alla gestazione per altri in uno Stato che la consente pienamente si troverebbe comunque esposto a un procedimento penale nel proprio Paese al rientro. La Corte Costituzionale e la sentenza n. 68/2025: il bambino al centro Mentre la politica costruisce barriere repressive, la Corte Costituzionale fa un passo in direzione opposta. Con la sentenza n. 68 del 2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui non consentiva il riconoscimento del rapporto di filiazione tra il nato e la cosiddetta “madre intenzionale” — ovvero la donna che ha voluto e progettato la nascita ma non ha portato avanti la gravidanza — nei casi di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero. La Corte ha abbandonato la visione esclusivamente biologica della maternità, spostando il fulcro verso quella che potremmo chiamare responsabilità generativa: ciò che conta non è chi ha partorito, ma chi ha assunto l’impegno concreto di crescere e accudire il bambino. In questo senso, la sentenza ha ritenuto che l’esclusione della madre intenzionale dal riconoscimento del nato violasse l’art. 2 della Costituzione — ledendo l’identità personale del minore — l’art. 3, per l’irragionevole disparità rispetto ai figli di coppie eterosessuali, e l’art. 30, che impone ai genitori doveri di cura, istruzione e mantenimento. Il bambino ha diritto a uno stato giuridico certo e stabile sin dalla nascita: questo il principio cardine affermato dalla Consulta. Il “vicolo cieco” della sentenza n. 69/2025: le donne single restano escluse La stessa Corte Costituzionale, però, con la contestuale sentenza n. 69/2025, ha confermato la legittimità del divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per le donne single. La Consulta ha tracciato una distinzione netta: il desiderio di genitorialità, inteso come aspirazione individuale ancora non realizzata, può essere disciplinato — e limitato — dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità politica; i diritti del minore già nato, invece, non possono essere sacrificati sull’altare di alcuna scelta di valore. In altri termini, prima che il bambino venga al mondo lo Stato può fissare condizioni e requisiti; una volta che egli esiste, la sua tutela diventa priorità assoluta e inderogabile. Questo doppio binario produce un risultato che non manca di suscitare riflessioni critiche: l’ordinamento italiano chiude la porta all’accesso alla PMA per la donna sola, ma al tempo stesso — attraverso la sentenza n. 68/2025 — tutela il bambino che sia comunque nato da percorsi intrapresi all’estero. La dimensione europea: la sentenza CEDU del 9 ottobre 2025 Il quadro si arricchisce di una prospettiva sovranazionale con la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 9 ottobre 2025. In quel caso, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l’Italia non avesse violato l’art. 8 della Convenzione EDU — che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare — nell’ambito di una controversia relativa al mancato riconoscimento della madre intenzionale. La motivazione della Corte si fonda su un rilievo procedurale di rilievo: i genitori avevano a disposizione lo strumento dell’adozione in casi particolari, previsto dall’art. 44 della legge n. 184/1983, e avevano scelto di non percorrere quella via, contribuendo di fatto all’incertezza giuridica che aveva poi colpito il minore. Significativa, in senso contrario, è l’opinione dissenziente allegata alla sentenza: è accettabile, si chiede la giudice dissenziente, che un bambino debba vivere anni in un limbo identitario e giuridico solo perché i genitori hanno optato per una strategia processuale rivelatasi errata? La “colpa” di una scelta difensiva sbagliata non può ricadere sull’identità e sulla stabilità di un essere umano innocente. Il confronto con altri modelli: la via californiana Guardare oltre confine aiuta a mettere a fuoco le alternative praticabili. Il modello californiano — elaborato a partire dal caso deciso con la sentenza Johnson v. Calvert — si fonda sul concetto di procreative intent: genitore è chi ha voluto e progettato la nascita, a prescindere dal contributo biologico. La legge californiana prevede il Written Assisted Reproduction Agreement, un accordo che deve essere stipulato prima del concepimento con l’assistenza obbligatoria di legali indipendenti per ciascuna parte, consenso informato e revocabile, copertura integrale delle spese mediche da parte dei genitori intenzionali e screening psicologici preventivi. È un sistema che coniuga tutela della gestante e certezza giuridica del nato, dimostrando che repressione e protezione non sono le sole alternative disponibili. Implicazioni pratiche: cosa cambia per chi si trova in
Collocamento dei minori e bigenitorialità: la Cassazione vieta le valutazioni astratte

L’età del figlio non basta da sola a giustificare la limitazione del rapporto con un genitore. La Prima Sezione civile fissa un principio destinato a incidere profondamente sulla prassi dei Tribunali di famiglia. Tutto nasce da una procedura di separazione avviata davanti al Tribunale di Parma, nell’ambito della quale vengono adottati provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell’art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. Con ordinanza dell’estate 2024, il Giudice di primo grado dispone l’affidamento condiviso dei figli gemelli ad entrambi i genitori con un regime di frequentazione paritaria, prevedendo settimane alterne con ciascun genitore. La madre impugna il provvedimento davanti alla Corte d’Appello di Bologna, lamentando che il collocamento paritario non rispondesse all’interesse dei minori e chiedendo l’assegnazione della casa coniugale. La Corte d’Appello accoglie il reclamo: assegna la casa familiare alla madre, modifica il regime di collocamento disponendo la permanenza prevalente dei figli con quest’ultima e riduce significativamente i tempi di frequentazione con il padre a due pomeriggi settimanali e weekend alternati. La motivazione centrale è la giovane età dei minori, ritenuta di per sé sufficiente a privilegiare la figura materna. Il padre ricorre per cassazione, censurando il ragionamento della Corte distrettuale su tre fronti: la violazione dell’art. 337-ter c.c. per aver fondato la modifica del collocamento sull’unico criterio dell’età dei figli; la violazione dell’art. 337-sexies c.c. per aver assegnato la casa coniugale alla madre senza adeguata valutazione dell’interesse prevalente dei figli e della proprietà dell’immobile; infine, l’omesso esame di fatti decisivi, tra cui la circostanza che i minori venissero accuditi prevalentemente dal padre, con un orario lavorativo più flessibile e il supporto della nonna paterna. L’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione dopo il d.lgs. n. 149/2022 Prima di entrare nel merito, la Prima Sezione affronta una questione processuale di assoluto rilievo sistematico: l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti resi in sede di reclamo nella fase presidenziale del giudizio di separazione e divorzio. La Corte richiama il proprio recente orientamento secondo cui, a seguito della riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022, la decisione resa in sede di reclamo contro l’ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti è ricorribile per cassazione quando riguardi statuizioni contenenti sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori. Il rinvio operato dall’art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai “casi” di cui al comma 2 dello stesso articolo va inteso, infatti, in riferimento al contenuto delle statuizioni, non al tipo di provvedimento. Questo orientamento, già affermato in Cass. n. 1486/2025 e ribadito in Cass. n. 4110/2026, trova piena applicazione nel caso di specie: la decisione impugnata comporta, secondo la prospettazione del ricorrente, una significativa compressione del rapporto tra il padre e i figli, alterando un equilibrio relazionale già consolidato. Il principio cardine: l’interesse del minore richiede una valutazione in concreto Entrando nel merito, la Corte richiama il criterio fondamentale che governa ogni provvedimento adottato ai sensi dell’art. 337-ter c.c.: l’esclusivo interesse morale e materiale della prole. Questo criterio, che la Cassazione aveva già definito in modo rigoroso con l’ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022 (Sez. I), impone al giudice un giudizio prognostico sulla capacità di ciascun genitore di crescere ed educare il figlio, fondato su elementi concreti: le modalità con cui ciascun genitore ha svolto il proprio ruolo in passato, la capacità di relazione affettiva, la personalità del genitore stesso. Non solo la scelta del tipo di affidamento — condiviso, esclusivo o super-esclusivo — ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione deve seguire questo stesso criterio, poiché sono queste statuizioni a incidere in modo diretto e quotidiano sulla vita concreta del minore. Il vizio della sentenza: un giudizio “in astratto” La Corte individua il punto critico della decisione della Corte d’Appello di Bologna: il giudice del reclamo ha operato un giudizio dichiaratamente “in astratto”, incentrato sulla sola età dei minori — che peraltro avevano già compiuto otto anni, ben al di là della fascia prescolare richiamata nella motivazione — senza dedicare la minima attenzione alle concrete modalità di relazione dei bambini con ciascun genitore. La tenera età è stata elevata a criterio prevalente rispetto all’intera realtà familiare, senza considerare come il rapporto padre-figli si fosse sino ad allora sviluppato, né valutare le capacità genitoriali dell’uno e dell’altro. In questo modo, la Corte distrettuale ha di fatto sostituito un ragionamento basato sulla situazione specifica con uno schema presuntivo fondato su un parametro anagrafico. Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione Il primo e il terzo motivo vengono accolti, con assorbimento del secondo relativo all’assegnazione della casa familiare. La Prima Sezione enuncia il seguente principio di diritto, destinato a orientare la prassi dei giudici di merito: nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli seguendo il criterio dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, che coincide con la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori; tali statuizioni devono rispondere a una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio. La decisione viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione. Le implicazioni pratiche: cosa cambia per i genitori e per gli avvocati di famiglia La pronuncia ha un peso pratico immediato e significativo. Per i genitori che si trovano ad affrontare una separazione o un divorzio con figli minori, essa conferma che nessun automatismo — nemmeno quello fondato sull’età del figlio — può da solo giustificare la compressione del rapporto con uno dei genitori. Il principio di bigenitorialità sancito dall’art. 337-ter c.c. non è un’enunciazione di principio, ma uno standard operativo che il giudice è tenuto a perseguire con misure concrete e calibrate sulla realtà familiare. Per gli avvocati di famiglia, la sentenza rafforza la strategia difensiva fondata sulla documentazione del ruolo genitoriale concretamente svolto: orari di lavoro compatibili con la cura dei
Maternità surrogata e diritti del figlio: la Cassazione chiede alle Sezioni Unite una risposta definitiva

L’adozione in casi particolari è ancora uno strumento adeguato per tutelare il minore nato da GPA? La Prima Sezione civile rimette la questione alla massima sede, aprendo uno scenario inedito nel diritto della filiazione. Con l’ordinanza interlocutoria n. 5656/2026, pubblicata il 12 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione — presieduta dalla presidente Maria Acierno — ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Al centro della vicenda vi è la richiesta di trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell’atto di nascita formato in Ucraina di un minore venuto al mondo attraverso la pratica della gestazione per sostituzione — comunemente indicata con l’acronimo GPA — nel pieno rispetto delle leggi del paese straniero. Il ricorrente maschile è il padre genetico del bambino; il gamete femminile è stato fornito da donatrice anonima e l’embrione, formato in vitro, è stato impiantato in una donna portatrice. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Bari avevano rigettato la domanda, confermando il rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile sulla base della contrarietà della GPA ai principi di ordine pubblico internazionale. Il rifiuto di trascrizione e il percorso processuale. La coppia ricorrente aveva inizialmente proposto opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile ai sensi dell’art. 95 del d.p.r. n. 396 del 2000, sostenendo che il controllo amministrativo avrebbe dovuto limitarsi alla legittimità formale dell’atto e alla sua corrispondenza alla lex loci. La Corte d’Appello di Bari, nell’esaminare il reclamo, aveva invece precisato che il canale processuale corretto — quando il riconoscimento dello status filiationis avviene mediante trascrizione di un atto formato all’estero — è quello previsto dall’art. 67 della legge n. 218 del 1995, con azione diretta alla Corte d’Appello in unico grado. La Prima Sezione della Cassazione ha chiarito che questa divergenza di iter comporta soltanto la necessità di riqualificare la domanda, senza poter restringere il perimetro dell’accertamento giudiziale: qualunque sia la via processuale seguita, il giudice è sempre chiamato a verificare se l’atto straniero sia compatibile con i principi di ordine pubblico internazionale del nostro ordinamento. L’ordine pubblico internazionale e il divieto penale di GPA. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento è ormai consolidato. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 38162 del 2022, avevano già ribadito che la gestazione per sostituzione è contraria al complesso dei principi di ordine pubblico internazionale, in quanto gravemente lesiva della dignità della donna e del minore. Tale contrarietà non viene meno per il solo fatto che il padre committente sia il genitore genetico, né per la corrispondenza alla lex loci o per la gratuità e finalità solidaristica della pratica. A questo orientamento si è aggiunto, nel 2024, un ulteriore inasprimento della disciplina penale: la legge n. 169 del 2024 ha esteso la perseguibilità del reato previsto dall’art. 12 della legge n. 40 del 2004 anche a chi ricorra alla GPA all’estero, ampliando la responsabilità delle persone adulte coinvolte senza tuttavia intervenire sulla posizione giuridica del minore già nato. I limiti strutturali dell’adozione in casi particolari. Il punto cruciale dell’ordinanza n. 5656/2026 è la messa in discussione dell’adeguatezza dello strumento tradizionalmente indicato come soluzione di bilanciamento: l’adozione in casi particolari ex art. 44, lettera d), della legge n. 184 del 1983. La Corte rileva che questo istituto presenta un difetto strutturale insuperabile: la costituzione dello status è rimessa all’esclusiva iniziativa del genitore intenzionale e presuppone che la sua volontà di adottare permanga fino alla conclusione del procedimento. Il minore non ha alcuna legittimazione ad azionare in proprio il procedimento, né vi sono strumenti che tutelino il bambino nell’ipotesi in cui il genitore sociale cambi idea, deceda o la coppia si separi prima del perfezionamento dell’adozione. Di fronte a un rifiuto del genitore intenzionale, il minore si trova privo di qualsiasi diritto alla costituzione del rapporto di filiazione, in una condizione di permanente precarietà giuridica. La sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2025 e il principio di unicità dello stato di figlio. L’ordinanza in esame si inserisce in un dialogo serrato tra la Cassazione e la Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 68 del 2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non consentiva, al nato in Italia da procreazione medicalmente assistita praticata all’estero, di essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale. In quella pronuncia — che si pone in continuità con le sentenze nn. 32 e 33 del 2021 — la Corte ha ribadito l’inadeguatezza dell’adozione in casi particolari come strumento di tutela piena, e ha richiamato con forza il principio dell’unicità dello stato di figlio sancito dall’art. 315 del codice civile, a norma del quale “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Questo principio non è soltanto il fondamento assiologico della riforma della filiazione introdotta con il d.lgs. n. 154 del 2013, ma il criterio ermeneutico alla luce del quale deve essere letta l’intera disciplina della filiazione. La Corte Costituzionale ha tuttavia precisato che il riconoscimento automatico dello status, ritenuto costituzionalmente necessario per i casi di omogenitorialità femminile da PMA, non può applicarsi ai casi di GPA, per i quali rimane imprescindibile un bilanciamento giudiziale. Il paradigma dei figli nati da incesto come modello analogico. È qui che l’ordinanza n. 5656/2026 introduce una prospettiva del tutto nuova. La Prima Sezione rileva una significativa omogeneità strutturale tra la fattispecie del figlio nato da GPA e quella del figlio nato da genitori tra i quali sussiste un vincolo di consanguineità. In entrambi i casi vi è un rilievo penale della condotta procreativa e la necessità di operare un bilanciamento rigoroso nella definizione del perimetro dei diritti del nato. L’ordinamento conosce già, per i figli incestuosi, un modello di costituzione giudiziale dello status filiationis che non avviene in forma automatica ma previo accertamento del giudice: l’art. 251 del codice civile consente il riconoscimento previa autorizzazione del giudice, con riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio; l’art. 278 c.c. consente al figlio stesso, se minore, di agire con l’assistenza
Diritto dei nonni a vedere i nipoti: la Cassazione chiarisce quando è davvero nell’interesse del minore

La Corte rivoluziona il criterio: non basta l’assenza di pregiudizio, serve un vantaggio concreto per la crescita del bambino Quando una coppia si separa in modo conflittuale, spesso a pagarne le conseguenze non sono solo i genitori, ma anche i nonni che si trovano improvvisamente tagliati fuori dalla vita dei nipoti. La domanda che molti si pongono è: i nonni hanno sempre diritto a mantenere i rapporti con i nipoti minorenni? E se sì, a quali condizioni? Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 3721 del 19 febbraio 2026, affronta proprio questa delicata questione, fissando un principio di grande rilevanza pratica che tutti coloro che si trovano in situazioni familiari complesse dovrebbero conoscere. Il caso che ha portato alla Cassazione La vicenda trae origine da una situazione familiare particolarmente delicata. Una madre aveva ottenuto dal Tribunale per i minorenni la sospensione di ogni contatto tra la figlia, all’epoca di cinque anni, e il padre, contro il quale pendeva un procedimento penale per presunti abusi. La Corte d’Appello di Brescia, con decreto del marzo 2025, aveva confermato la sospensione dei rapporti padre-figlia, ma aveva riconosciuto alla nonna e alla prozia paterne il diritto di mantenere incontri con la nipote. La madre ha impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo tra l’altro che la Corte d’Appello avesse applicato erroneamente le norme sul diritto degli ascendenti, senza valutare adeguatamente l’interesse concreto della minore. La norma di riferimento: l’articolo 317-bis del codice civile Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti è sancito dall’articolo 317-bis del codice civile, che stabilisce che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In parole semplici, la legge riconosce che il legame tra nonni e nipoti ha un valore importante per la crescita e lo sviluppo del bambino, e che questo legame merita tutela giuridica. Tuttavia, come spesso accade nel diritto di famiglia, la norma non dice tutto. La questione che la Cassazione è chiamata a chiarire è: questo diritto è assoluto? Quali sono i criteri che il giudice deve seguire per decidere se autorizzare o meno gli incontri? Il principio innovativo della Cassazione: serve un vantaggio positivo La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della madre proprio su questo punto, affermando un principio di grande importanza che segna una svolta nell’interpretazione della norma. I giudici di legittimità hanno chiarito che il limite ai rapporti significativi con gli ascendenti non è quello negativo, cioè la semplice assenza di pregiudizio che potrebbe derivare al minore dalla frequentazione con i nonni. Al contrario, il criterio rilevante è quello positivo: occorre accertare l’interesse concreto del minore a una crescita piena ed equilibrata. In altre parole, la Cassazione ha stabilito che non è sufficiente per il giudice verificare che gli incontri con i nonni non danneggino il bambino. Il giudice deve compiere un passo ulteriore e accertare che quegli incontri apportino un vantaggio effettivo al minore, contribuendo al suo progetto educativo e formativo. Nel caso specifico, la Corte d’Appello di Brescia aveva motivato la decisione di autorizzare gli incontri affermando che non si vedeva “che effetti pregiudizievoli potrebbe avere per la minore la ripresa, graduale e rispettosa dei suoi tempi, dei rapporti con la nonna e la prozia paterna”. Secondo la Cassazione, questa motivazione è insufficiente perché si fonda solo sull’assenza di pregiudizio, senza indagare sul vantaggio concreto per la bambina. Il carattere funzionale del diritto degli ascendenti La sentenza chiarisce ulteriormente che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti non è un diritto assoluto. Si tratta invece di un diritto funzionale all’interesse del minore. Questo significa che il punto di riferimento centrale rimane sempre il benessere del bambino, non il desiderio legittimo ma subordinato dei nonni di mantenere il legame affettivo. Come sottolineano i giudici della Prima Sezione civile, questo diritto presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno dei soggetti coinvolti. Non si può imporre al minore una frequentazione che non risponda al suo interesse evolutivo solo per soddisfare le aspettative degli ascendenti. I criteri operativi per il giudice Dalla pronuncia emergono alcuni criteri operativi che il giudice deve seguire nell’esaminare la richiesta di incontri tra nonni e nipoti. In particolare, il giudice deve: Accertare il vantaggio concreto che deriva al minore dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che lo riguarda. Non è sufficiente una valutazione generica sul valore positivo del rapporto nonni-nipoti, occorre un’indagine specifica sul caso concreto. Individuare strumenti di modulazione delle relazioni in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti. Il giudice non può limitarsi a disporre meccanicamente gli incontri, ma deve costruire un percorso che rispetti i tempi e le esigenze emotive del bambino. Rispettare la volontà espressa dai nipoti che abbiano compiuto dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento. Anche se nel caso specifico la bambina non aveva ancora raggiunto questa età, la Cassazione richiama questo principio generale, sottolineando che non si può imporre alcuna frequentazione contro la volontà del minore maturo. Le altre questioni trattate: l’ascolto del minore La sentenza affronta anche altre questioni di rilievo. Sul tema dell’ascolto del minore, la madre aveva lamentato che la Corte d’Appello non avesse sentito direttamente la bambina, nata nel 2014 e quindi all’epoca dei fatti ancora infra-dodicenne. La Cassazione ha rigettato questo motivo, rilevando che l’ascolto era stato effettuato di recente dal consulente tecnico d’ufficio e dalla psicologa del servizio territoriale, e che dalle relazioni psicosociali era emerso un forte disagio della minore alla sola idea di riprendere i rapporti con il padre. In questo contesto, il giudice di merito aveva ritenuto superflua l’audizione diretta per evitare ulteriore sofferenza emotiva alla bambina. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la parte non aveva neppure richiesto l’audizione davanti alla Corte d’Appello, e hanno ribadito il principio secondo cui non sussiste obbligo motivatorio sull’omessa audizione quando questa non è stata richiesta dalla parte per un minore infra-dodicenne, salvo che la parte non alleghi ragioni specifiche di maturazione precoce. La questione della sindrome di alienazione parentale
Separazione consensuale e trasferimento di immobili: i creditori possono agire per simulazione

Con l’ordinanza n. 3442/2026, la Prima Sezione Civile della Cassazione conferma che gli accordi patrimoniali stipulati in occasione della separazione, quando non hanno causa nel vincolo matrimoniale, restano assoggettabili all’azione di simulazione da parte dei creditori danneggiati Quando una coppia si separa consensualmente, il verbale omologato dal Tribunale può contenere accordi di ogni tipo: assegnazione della casa coniugale, corresponsione di un assegno di mantenimento, ma anche il trasferimento di immobili, quote societarie o altri beni patrimoniali. Questi accordi — per il fatto di essere inseriti in un atto omologato dal giudice — godono di una tutela rafforzata rispetto ai contratti ordinari? E soprattutto: un creditore che si veda sottrarre dal proprio debitore ogni patrimonio attraverso un accordo di separazione può fare qualcosa per difendersi? La risposta della Cassazione è sì — e con l’ordinanza n. 3442/2026, la Prima Sezione Civile ha definitivamente chiuso una vicenda decennale confermando la validità dell’azione di simulazione anche nei confronti di accordi patrimoniali inseriti nelle condizioni di separazione consensuale omologata. La vicenda: un patrimonio immobiliare trasferito alla moglie alla vigilia del procedimento penale La storia che ha dato origine alla pronuncia è emblematica dei meccanismi attraverso i quali il patrimonio di un debitore può dissolversi in breve tempo a danno dei creditori. Un consulente finanziario aveva gestito il patrimonio di un suo cliente, causandogli un grave danno economico attraverso operazioni che si sono rivelate illecite — tanto da dar luogo a un procedimento penale conclusosi con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Mentre i rapporti economici con il cliente si deterioravano irreversibilmente e le iniziative giudiziarie prendevano forma, il consulente e la moglie avviarono una separazione consensuale. Nell’accordo di separazione — omologato dal Tribunale nel 2003 — era previsto il trasferimento a titolo gratuito, da parte del marito alla moglie, dell’intera quota di proprietà di una serie di immobili: non solo la casa coniugale, ma tutto il patrimonio immobiliare di cui era intestatario. Il cliente danneggiato — e poi, dopo la sua morte, la moglie erede — agirono in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia chiedendo, tra l’altro, che quegli accordi di separazione fossero dichiarati simulati, in quanto posti in essere al solo scopo di sottrarre i beni alle pretese creditorie. La domanda di risarcimento del danno fu accolta sin dal primo grado, ma quella di simulazione fu inizialmente respinta. Dopo una lunga serie di pronunce — Tribunale di Pavia, Corte d’Appello di Milano, cassazione con rinvio, nuovo giudizio di merito — la Corte d’Appello di Milano in sede di rinvio ha accolto la domanda di simulazione con la sentenza n. 3260/2022, confermata poi dall’ordinanza n. 3442/2026. Il quadro normativo: separazione consensuale e accordi patrimoniali tra contenuto essenziale e contenuto eventuale Per comprendere il ragionamento della Cassazione, occorre partire da una distinzione fondamentale elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di separazione consensuale. La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare che ha un contenuto essenziale — il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento quando ne ricorrono i presupposti — e un contenuto eventuale, costituito da tutte quelle pattuizioni di natura patrimoniale che i coniugi intendono concludere in relazione alla nuova situazione di vita separata ma che non derivano direttamente dal vincolo matrimoniale. Questa distinzione era già stata tracciata con chiarezza da Cass. Sez. 1, n. 16909 del 2015, ripresa poi dalla Cassazione nell’ordinanza n. 21839/2019 che aveva già cassato la prima pronuncia di merito su questo stesso caso. Gli accordi che rientrano nel contenuto “eventuale” — quelli finalizzati a regolare in modo complessivo tutti i pregressi rapporti patrimoniali tra i coniugi, che trovano nella separazione solo l’occasione ma non la causa — godono di piena autonomia rispetto al negozio di separazione in senso stretto, e sono soggetti alle regole ordinarie del diritto dei contratti, ivi comprese quelle in materia di simulazione e di azione revocatoria. In altre parole: il fatto che un trasferimento immobiliare sia trasfuso in un verbale di separazione omologato non lo rende automaticamente immune da impugnazione. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la fondamentale sentenza n. 21761/2021, avevano ulteriormente chiarito che le clausole degli accordi di separazione consensuale che operino trasferimenti di beni immobili sono valide e costituiscono titolo idoneo per la trascrizione, ma hanno anche espressamente ribadito la possibilità di esperire l’azione di simulazione nei confronti di tali patti. La distinzione decisiva: accordi con causa nella separazione e accordi con mera occasione nella separazione Nel caso specifico, l’accordo di separazione non si limitava a regolare l’assegno di mantenimento o l’assegnazione della casa coniugale — profili che rientrano nel contenuto tipico della separazione e per i quali l’omologazione giudiziale svolge una funzione di controllo sostanziale che rende più difficile configurare una simulazione. L’accordo aveva disposto il trasferimento di tutto il patrimonio immobiliare del marito alla moglie, in un’unica soluzione e a titolo gratuito. Un simile trasferimento “una tantum” dell’intero patrimonio immobiliare va ben oltre le necessità di definire l’obbligo di mantenimento e costituisce chiaramente una “altra statuizione economica” rientrante nel contenuto eventuale dell’accordo di separazione — un atto di autonomia contrattuale tra le parti che trova nella separazione la mera occasione, non la causa giuridica. Proprio per questo, esso è assoggettabile all’azione di simulazione da parte di terzi creditori, senza che l’omologazione giudiziale costituisca un ostacolo insormontabile. La prova della simulazione: il ruolo delle presunzioni e l’insindacabilità in sede di legittimità L’altro aspetto di grande interesse pratico riguarda il piano probatorio. Chi agisce in simulazione deve dimostrare che l’atto apparente non corrispondeva alla reale volontà delle parti. Quando la domanda è proposta da un terzo — come nel caso in esame, dove era un creditore (e poi il suo erede) ad agire — la prova può essere fornita liberamente, senza i limiti che valgono tra le parti del negozio. La Cassazione ha ribadito che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su elementi presuntivi, purché questi siano valutati non solo singolarmente ma nella loro convergenza globale, ossia nella capacità di costruire insieme un quadro indiziario complessivamente convincente. Il
Assegno divorzile e sacrificio professionale: la Cassazione conferma la funzione compensativa

La Prima Sezione Civile dichiara inammissibile il ricorso del marito e applica la sanzione per lite temeraria: quando rinunciare al lavoro per la famiglia fa la differenza Una coppia si separa dopo anni di matrimonio. Lei è una fisioterapista che, dopo aver esercitato la professione fino al 2015, aveva progressivamente ridotto la propria attività lavorativa per dedicarsi alla cura delle figlie e alla gestione del ménage familiare. Lui, nel medesimo periodo, aveva ricoperto il ruolo di co-amministratore della principale società di famiglia — un’impresa con ricavi annui nell’ordine di diversi milioni di euro — accumulando un patrimonio significativo, comprensivo di numerosi prodotti finanziari e polizze assicurative, ben oltre quanto emergeva dalle dichiarazioni reddituali ufficiali. La Corte d’Appello di Ancona aveva riconosciuto alla moglie un assegno divorzile di 400 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla domanda, ravvisando l’esistenza di un evidente squilibrio economico tra i coniugi riconducibile alle scelte comuni di vita familiare. Il marito aveva impugnato tale pronuncia davanti alla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 2884/2026, depositata il 9 febbraio 2026, la Prima Sezione Civile ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente anche al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata. La questione giuridica: cos’è l’assegno divorzile e perché non è solo “mantenimento” Il cuore della vicenda riguarda i presupposti e la funzione dell’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, la cosiddetta legge sul divorzio. Molti pensano che l’assegno divorzile serva semplicemente a garantire all’ex coniuge il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Non è più così, o meglio: non è solo questo. La giurisprudenza della Cassazione, a partire dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ha profondamente riformulato la natura di questo istituto, attribuendogli una triplice funzione: assistenziale (garantire i mezzi adeguati di sostentamento), compensativa (ristorare il coniuge economicamente più debole del sacrificio professionale sopportato) e perequativa (riequilibrare le posizioni economiche degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo). In questa ordinanza, il principio ribadito è netto: lo squilibrio economico tra i coniugi deve essere causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare. Non conta soltanto il reddito attuale di ciascuno, ma la storia condivisa che ha determinato quella differenza. Come la Corte d’Appello aveva valutato il caso Il giudice di secondo grado aveva ricostruito con attenzione il percorso familiare e professionale di entrambi i coniugi. La moglie aveva svolto attività di fisioterapista in modo occasionale e discontinuo, con indicatori reddituali oscillanti tra zero e circa 8.000 euro annui nel 2023: una situazione del tutto incompatibile con una stabile e adeguata fonte di sostentamento. La Corte aveva ritenuto che questa precarietà lavorativa non fosse casuale, bensì la diretta conseguenza della scelta — non contestata dall’ex marito — di dedicarsi prevalentemente, se non esclusivamente, alla cura delle figlie e alla vita domestica. Sul versante opposto, il marito aveva formalmente cessato la carica di co-amministratore nel 2017 e risultava dipendente della stessa società con un reddito dichiarato di circa 1.900 euro mensili. Tuttavia, la Corte aveva ritenuto del tutto inverosimile sia la reale cessione delle quote societarie — cedute per soli 160.000 euro a fronte di utili societari superiori al milione di euro annuo — sia l’effettiva dismissione del ruolo gestionale. Le movimentazioni bancarie e il portafoglio di prodotti finanziari intestati al ricorrente confermavano la disponibilità di risorse ben superiori a quelle dichiarate. La decisione della Cassazione: prova per presunzioni e insindacabilità del merito Il ricorrente aveva censato la pronuncia d’appello su due fronti principali: la violazione dei criteri giuridici in materia di assegno divorzile — sostenendo che la Corte avesse fondato la propria decisione su mere presunzioni prive di riscontro probatorio — e la erronea regolamentazione delle spese di lite. La Cassazione ha respinto entrambe le doglianze dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., norma che consente tale declaratoria quando il giudice di merito ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi di ricorso non offrono ragioni per modificarla. Il Collegio ha richiamato i principi già affermati da Cass. n. 4328/2024, Cass. n. 35434/2023 e Cass. n. 23583/2022, secondo cui l’accertamento dello squilibrio economico tra ex coniugi può avvenire anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva svolto un apprezzamento delle risultanze probatorie — bancarie, finanziarie, societarie — del tutto coerente con tali criteri, con una motivazione che la Cassazione ha ritenuto attestarsi “ben al di sopra del minimo costituzionale”. La valutazione delle prove è questione di merito, sottratta al sindacato di legittimità. La sanzione per lite temeraria: un segnale importante Uno degli aspetti più rilevanti dell’ordinanza n. 2884/2026 riguarda l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., la norma sulla responsabilità aggravata per lite temeraria. Il Collegio ha condannato il ricorrente al pagamento di 2.500 euro in favore della controparte e di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa misura, introdotta nella sua forma attuale dal D.Lgs. n. 149/2022 (la riforma Cartabia, in vigore dal 18 ottobre 2022), si applica automaticamente quando la Cassazione definisce il giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità formulata dal Consigliere delegato. Come chiarito dalle Sezioni Unite n. 27433/2023, si tratta di una valutazione legale tipica di abuso del processo: quando un ricorrente insiste davanti alla Suprema Corte su questioni già risolte in senso contrario dalla giurisprudenza consolidata, il sistema processuale reagisce con una sanzione pecuniaria automatica. Un monito per chi considera il ricorso per cassazione come un terzo grado di merito. Implicazioni pratiche: cosa cambia per chi attraversa una separazione Questa pronuncia consolida un orientamento ormai radicato nella giurisprudenza di legittimità, con ricadute concrete su chi affronta o si trova a gestire controversie in materia di assegno divorzile. Sul piano pratico, ciò significa innanzitutto che la rinuncia o la riduzione dell’attività lavorativa durante il matrimonio, quando sia causalmente collegata alle esigenze familiari, costituisce un elemento fondamentale per il riconoscimento dell’assegno: non è
Spese straordinarie per i figli: come distinguerle da quelle ordinarie e quando serve l’accordo tra i genitori

I protocolli dei tribunali italiani offrono una guida chiara per evitare conflitti nella gestione dei costi extra rispetto all’assegno di mantenimento Uno dei terreni più scivolosi che i genitori separati si trovano ad affrontare riguarda la gestione delle spese per i figli che vanno oltre l’assegno di mantenimento mensile. Una visita odontoiatrica, un corso di inglese, una gita scolastica: sono costi da dividere? Chi deve autorizzarli? E soprattutto, come distinguere ciò che è già incluso nell’assegno da ciò che invece richiede un contributo aggiuntivo? La confusione su questi aspetti genera spesso tensioni tra i genitori, con il rischio che a pagarne le conseguenze siano proprio i figli. Per questo motivo, diversi tribunali italiani hanno elaborato protocolli d’intesa che offrono linee guida dettagliate e uniformi, trasformando un potenziale campo di battaglia in un percorso condiviso e chiaro. La distinzione fondamentale: spese ordinarie e spese straordinarie Il punto di partenza per comprendere il sistema è la distinzione tra due categorie di spese che hanno natura e modalità di gestione completamente diverse. Le spese ordinarie rappresentano i costi prevedibili e quotidiani necessari per la crescita del figlio. Parliamo dei bisogni di tutti i giorni: il vitto, l’abbigliamento ordinario, le spese per la casa, le cure mediche di routine come le visite dal pediatra o l’acquisto di farmaci da banco. Queste spese sono interamente coperte dall’assegno di mantenimento periodico che il genitore non collocatario versa mensilmente. L’assegno, infatti, è stato calcolato proprio per garantire la copertura di tutte queste necessità quotidiane, senza che sia necessario ogni volta rinegoziare o dividere i singoli costi. Le spese straordinarie, invece, sono costi imprevedibili, eccezionali o comunque rilevanti ed esorbitanti dalla sfera quotidiana. Si tratta di esborsi che non possono essere previsti e inclusi nel calcolo dell’assegno mensile, proprio perché la loro natura è occasionale o la loro entità è particolarmente significativa. Questi costi non sono coperti dall’assegno di mantenimento e devono essere ripartiti tra i genitori, solitamente in misura pari al cinquanta per cento per ciascuno, salvo diversi accordi o specifiche decisioni del giudice che tengano conto delle effettive capacità economiche di ciascun genitore. I protocolli dei tribunali: uniformità e certezza del diritto La necessità di creare criteri univoci e condivisi ha portato diversi tribunali italiani, tra cui quello di Milano che rappresenta un punto di riferimento nazionale, a elaborare protocolli d’intesa sul tema delle spese straordinarie. Questi protocolli hanno una duplice funzione: da un lato offrono ai genitori una guida chiara e precisa su quali spese rientrino in una categoria piuttosto che nell’altra, dall’altro riducono il contenzioso giudiziario, permettendo ai giudici di applicare criteri uniformi e prevedibili. I protocolli distinguono le spese straordinarie in due sottocategorie fondamentali, ciascuna con regole operative diverse. Alcune spese, per la loro urgenza o necessità, non richiedono un accordo preventivo tra i genitori: un genitore può sostenerle autonomamente e poi chiedere il rimborso all’altro. Altre spese, invece, richiedono il consenso di entrambi i genitori prima di essere effettuate, proprio perché rappresentano scelte educative o discrezionali che devono essere condivise. Le spese mediche: quando l’urgenza prevale sull’accordo Nel settore sanitario, la distinzione tra spese che richiedono e non richiedono accordo è strettamente legata al concetto di urgenza e necessità. Le visite mediche urgenti, come quelle effettuate al pronto soccorso, i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, l’acquisto di farmaci prescritti dal pediatra o dal medico curante e gli interventi chirurgici necessari e indifferibili rientrano nella categoria delle spese che non richiedono preventivo accordo. In questi casi, la salute del figlio ha priorità assoluta e non si può attendere il consenso formale dell’altro genitore. Il genitore che sostiene la spesa potrà poi documentarla e richiedere il rimborso della quota di competenza. Al contrario, le visite specialistiche private non urgenti, le cure odontoiatriche e ortodontiche, i percorsi di psicoterapia o logopedia e i trattamenti termali o fisioterapici richiedono l’accordo preventivo di entrambi i genitori. Queste spese, pur essendo importanti per il benessere del figlio, riguardano scelte che vanno oltre le cure di base e che quindi devono essere condivise. La ragione è semplice: si tratta di decisioni che comportano un impegno economico significativo e che possono seguire orientamenti terapeutici diversi, sui quali entrambi i genitori hanno diritto di esprimersi. Le spese scolastiche: tra obbligatorietà e opportunità Nel contesto scolastico, i protocolli distinguono tra ciò che è essenziale per garantire il diritto allo studio e ciò che rappresenta un’opportunità aggiuntiva. Le tasse di iscrizione e i contributi per le scuole pubbliche, i libri di testo obbligatori e il materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione informatica come computer o tablet necessari per la didattica, sono considerate spese straordinarie che non richiedono accordo preventivo. Si tratta di costi necessari per permettere al figlio di seguire il proprio percorso formativo e che quindi devono essere sostenuti a prescindere dalla volontà di entrambi i genitori. Diversamente, l’iscrizione a scuole o università private, le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione, i corsi di recupero o le ripetizioni private e i corsi di specializzazione o master post-universitari richiedono il consenso di entrambi. Queste spese offrono opportunità aggiuntive rispetto al percorso formativo standard e comportano scelte educative che vanno concordate, poiché non sono strettamente obbligatorie e possono avere un impatto economico rilevante. Le spese ricreative, sportive e culturali: la discrezionalità educativa Le attività extrascolastiche rappresentano un capitolo particolarmente delicato, perché toccano le scelte educative e i valori che ciascun genitore intende trasmettere ai figli. I corsi di musica, di lingua o le attività sportive, insieme al relativo abbigliamento e attrezzatura, i campi estivi, i soggiorni studio o le vacanze senza i genitori, le spese per il conseguimento della patente di guida e l’acquisto di dispositivi elettronici per svago rientrano tra le spese che richiedono un accordo preventivo. È importante notare, tuttavia, che l’evoluzione della giurisprudenza e dei protocolli stessi ha portato a riconoscere alcune attività come sempre più integrate nel percorso formativo standard dei ragazzi. Corsi di lingua straniera o attività sportive diffuse, se sostenuti a costi ragionevoli, vengono considerati con maggiore favore dai tribunali,
Separazione e divorzio: quando gli accordi sul mutuo coniugale non sono modificabili

La Cassazione chiarisce la distinzione tra contenuto essenziale dell’accordo di separazione e patti patrimoniali autonomi: l’ordinanza n. 31486/2025 sulla non modificabilità dell’accollo del mutuo La gestione della casa coniugale: uno dei nodi più complessi della separazione. La separazione consensuale rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di una coppia. In questa fase, i coniugi si trovano a regolare non solo gli aspetti personali della loro nuova condizione, ma anche complesse questioni patrimoniali. Tra queste, la gestione della casa coniugale e del mutuo che la grava costituisce spesso uno dei nodi più problematici da sciogliere. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 31486 del 3 dicembre 2025, offre importanti chiarimenti su quando gli accordi economici assunti in sede di separazione possano o meno essere modificati successivamente, in particolare al momento del divorzio. Il caso esaminato dalla Suprema Corte: accollo del mutuo fino all’estinzione La vicenda esaminata dalla Suprema Corte prende le mosse da una coppia che, in sede di separazione consensuale, aveva concordato che il marito si accollasse il pagamento integrale delle rate residue del mutuo gravante sulla casa coniugale “sino ad estinzione dello stesso”, mentre la moglie avrebbe continuato a vivere nell’immobile insieme alla figlia minore. L’accordo prevedeva inoltre che il coniuge obbligato provvedesse al pagamento delle utenze e delle tasse relative all’abitazione. La richiesta di modifica in sede di divorzio e le decisioni dei giudici di merito Anni dopo, in sede di divorzio, il coniuge onerato ha chiesto di essere liberato da tali obblighi, sostenendo che si trattasse di forme di mantenimento correlate allo stato di separazione e quindi modificabili con la nuova situazione giuridica. Il Tribunale di primo grado aveva accolto parzialmente tale richiesta, revocando l’obbligo di pagare il mutuo e riconoscendo invece un assegno divorzile alla ex moglie. La Corte d’Appello di Bologna ha però riformato la sentenza, distinguendo tra le diverse obbligazioni assunte nell’accordo di separazione. La natura degli accordi patrimoniali: il nodo giuridico della questione La questione giuridica centrale riguarda la natura degli accordi patrimoniali inseriti nella separazione consensuale. Non tutti gli impegni economici assunti dai coniugi in quella sede hanno infatti la stessa natura giuridica e, di conseguenza, non tutti sono modificabili quando la coppia passa dalla separazione al divorzio. Contenuto essenziale e contenuto eventuale della separazione consensuale Come chiarito dalla Cassazione, richiamando un orientamento ormai consolidato, la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare che presenta due livelli di contenuto. Da un lato, vi è il contenuto essenziale, costituito dal consenso reciproco a vivere separati, dall’affidamento dei figli e dall’assegno di mantenimento, ove ne ricorrano i presupposti. Dall’altro lato, vi è un contenuto eventuale, formato da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, ma che trovano solo occasione nella separazione. Le conseguenze pratiche della distinzione: quali accordi sono modificabili La distinzione non è meramente teorica, ma produce conseguenze pratiche decisive. Gli accordi che rientrano nel contenuto essenziale, essendo strettamente correlati allo status di separazione, possono essere modificati sia con ricorso ex art. 710 c.p.c. durante la separazione, sia in sede di divorzio. Al contrario, i patti patrimoniali autonomi, pur essendo stati stipulati in occasione della separazione, restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c. e non sono quindi suscettibili di modifica o conferma né in sede di ricorso per la revisione delle condizioni di separazione, né tantomeno in sede di divorzio. La valutazione della Corte d’Appello: utenze modificabili, mutuo no Nel caso esaminato, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’obbligo di pagare le utenze e le tasse sulla casa familiare costituisse una forma indiretta di mantenimento, strettamente correlata allo stato di separazione e quindi modificabile in sede di divorzio. Per questa ragione, il giudice di appello ha revocato tale obbligo. Diversa è stata invece la valutazione riguardo all’accollo del mutuo. L’elemento decisivo: la formulazione della clausola contrattuale L’elemento determinante nell’interpretazione dell’accordo è stato individuato nella formulazione specifica della clausola. I coniugi avevano infatti previsto che l’obbligo di pagare le rate residue del mutuo sarebbe durato “sino ad estinzione dello stesso”, e non già “sino alla cessazione dello stato di separazione” o “fino al divorzio”. Questa precisazione temporale ha indotto la Corte a ritenere che le parti avessero voluto regolamentare in via definitiva, fino alla scadenza naturale del mutuo, i relativi obblighi di pagamento, indipendentemente dall’evoluzione del loro status giuridico. Un patto contrattuale autonomo rispetto alla separazione In altre parole, l’aver collegato la durata dell’obbligo all’estinzione del mutuo, e non allo status di coniugi separati, ha portato a qualificare tale pattuizione come un patto contrattuale autonomo rispetto al regime della separazione, che costituiva solo l’occasione per la sua stipulazione. Di conseguenza, tale obbligo non poteva essere modificato in sede di individuazione del regime economico correlato al divorzio. La conferma della Cassazione e i principi di interpretazione contrattuale La Cassazione ha confermato questa interpretazione, respingendo il ricorso del coniuge obbligato. Nel motivare la decisione, la Suprema Corte ha richiamato i principi generali in materia di interpretazione dei contratti, stabiliti dall’art. 1362 c.c. e seguenti. L’interpretazione di un atto negoziale costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o di motivazione inadeguata. I limiti del controllo di legittimità sull’interpretazione dei contratti Per far valere una violazione delle regole interpretative, non è sufficiente proporre una lettura alternativa dell’accordo, anche se questa possa apparire più convincente in astratto. Occorre invece dimostrare che il giudice di merito si sia discostato in modo specifico dai criteri legali di interpretazione, mediante la puntuale indicazione dei canoni asseritamente violati e dei principi in essi contenuti, precisando in quale modo e con quali considerazioni il giudice se ne sia discostato. L’infondatezza delle censure del ricorrente sulla comune intenzione delle parti Nel caso di specie, il ricorrente lamentava una scorretta applicazione del criterio interpretativo principale, quello della ricerca della comune intenzione delle parti. La Corte di legittimità ha però rilevato che l’interpretazione data dalla Corte