Foto dei figli online: la Cassazione fissa il prezzo del consenso

Con l’ordinanza n. 1169/2026 la Suprema Corte distingue tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale nella pubblicazione non autorizzata dell’immagine del minore. Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 314/2026, ribadisce la necessità del consenso di entrambi i genitori, mentre il disegno di legge n. 1136/2025 resta ancora all’esame del Senato. La pratica di condividere online fotografie e momenti di vita dei figli, nota come sharenting, ha smesso da tempo di essere una semplice questione di sensibilità familiare. Ogni immagine pubblicata concorre a costruire un’identità digitale che il minore non ha scelto e che, una volta immessa in rete, sfugge sostanzialmente al controllo di chi l’ha diffusa. La giurisprudenza più recente conferma che l’immagine del minore non appartiene a chi esercita la responsabilità genitoriale, bensì al minore stesso, e che ogni decisione in materia deve essere assunta nel suo esclusivo interesse. Il caso deciso dalla Cassazione: quale danno è risarcibile L’ordinanza n. 1169/2026 della Corte di Cassazione origina da una vicenda in cui un ente aveva pubblicato, sul proprio sito internet e su una pagina social, la fotografia di una minore senza il consenso dei genitori. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello avevano riconosciuto l’illiceità della pubblicazione, ma avevano rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Suprema Corte ha confermato solo in parte questa impostazione, distinguendo con nettezza due piani di tutela che è utile tenere separati. Danno non patrimoniale: nessun automatismo risarcitorio Sul primo piano, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: la mera violazione del diritto all’immagine non comporta automaticamente un danno risarcibile. Non basta cioè accertare l’illiceità della pubblicazione; occorre che venga provato un pregiudizio concreto alla dignità, alla privacy o alla serenità del minore. Si tratta di un orientamento che richiede, anche a chi assiste la parte lesa, un onere probatorio specifico e non presunto. Danno patrimoniale: il criterio del prezzo del consenso Sul secondo piano, la pronuncia introduce un elemento di significativo rilievo pratico. Il danno patrimoniale non richiede la prova di un intento di lucro diretto: è sufficiente che chi ha pubblicato l’immagine ne abbia tratto un vantaggio, anche solo in termini di visibilità o di attrattività comunicativa. In questi casi il pregiudizio economico può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio del cosiddetto prezzo del consenso, ossia il compenso che il titolare dell’immagine avrebbe ragionevolmente richiesto per autorizzarne la pubblicazione. Ne discende un principio di sistema: l’immagine della persona, e a maggior ragione quella del minore, costituisce un bene economicamente valutabile a prescindere dalla natura, lucrativa o meno, di chi la utilizza. Il quadro normativo di riferimento Il ragionamento della Cassazione si innesta su un impianto normativo articolato. L’art. 10 c.c. sanziona l’abuso dell’immagine altrui; l’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 disciplina il diritto al ritratto; il Codice Privacy, come modificato dal d.lgs. 101/2018 e integrato dal GDPR, fissa a quattordici anni la soglia del consenso digitale autonomo. A questo si affiancano gli artt. 316 e 320 c.c., che impongono l’accordo di entrambi i genitori per gli atti di straordinaria amministrazione: la pubblicazione di immagini online, incidendo sui diritti della personalità e sull’identità digitale futura del figlio, viene ormai pacificamente ricondotta a questa categoria, a prescindere dallo stato di convivenza o separazione dei genitori. Il provvedimento del Garante Privacy: consenso congiunto e limiti dell’ambito domestico Su questo impianto interviene anche l’Autorità di controllo. Con il provvedimento n. 314/2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che la pubblicazione sui social network di immagini raffiguranti minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il provvedimento esclude inoltre che possa invocarsi la cosiddetta esenzione domestica: la condivisione sui social eccede per definizione la sfera privata, rendendo i contenuti accessibili a una platea indeterminata. Allo stesso modo, un profilo impostato come privato non esclude la tutela, poiché nulla impedisce che i contenuti vengano salvati o inoltrati da terzi al di fuori del controllo di chi li ha pubblicati. Le prospettive normative: il disegno di legge n. 1136/2025 Sul piano legislativo, il quadro è ancora in movimento. Il disegno di legge n. 1136/2025, recante disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale, risulta a oggi assegnato alla 8ª Commissione permanente del Senato e non è stato ancora approvato in via definitiva né pubblicato in Gazzetta Ufficiale: occorrerà l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento perché le sue disposizioni diventino pienamente vigenti. Il testo, nelle versioni finora esaminate, prevede tra l’altro l’innalzamento a quindici anni dell’età minima per l’attivazione autonoma di account sui social network, oltre a un regime specifico per i minori che svolgono attività di influencer, con la necessità dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro oltre una determinata soglia di guadagni e la confluenza dei proventi in un conto vincolato accessibile solo al raggiungimento della maggiore età. Non esiste, allo stato, una legge organica dedicata specificamente allo sharenting: la materia resta regolata dalle norme generali appena richiamate e dagli interventi di Cassazione e Garante Privacy. Implicazioni pratiche per genitori, enti e professionisti Per i genitori, il principio di fondo è che la pubblicazione dell’immagine di un figlio minore di quattordici anni non può mai considerarsi una scelta unilaterale: in assenza di accordo, anche il genitore collocatario o affidatario non può procedere autonomamente, e la condotta del genitore che pubblica senza il consenso dell’altro può essere valutata anche ai fini della responsabilità genitoriale. Per gli enti, le associazioni e più in generale i soggetti che utilizzano immagini di minori a fini comunicativi, l’ordinanza n. 1169/2026 segna un rischio concreto: l’assenza di finalità lucrativa non esclude la responsabilità patrimoniale, se la pubblicazione produce comunque un vantaggio in termini di visibilità. Ne discende, per i professionisti che assistono famiglie in situazioni di conflitto o realtà associative e scolastiche, l’opportunità di richiamare l’attenzione dei clienti su una prassi che, per quanto diffusa, comporta oggi conseguenze giuridiche tutt’altro che teoriche. Gli strumenti di tutela disponibili Quando la pubblicazione sia già avvenuta senza il necessario consenso, l’ordinamento mette a disposizione più rimedi.
Assegnazione della casa familiare: il rustico accanto può diventare pertinenza automatica?

La Cassazione richiama i giudici di merito a un accertamento rigoroso del vincolo pertinenziale e ribadisce che ogni decisione sull’immobile accessorio deve rispondere all’interesse della prole Nel corso di un giudizio di separazione personale, il Tribunale aveva disposto l’assegnazione alla moglie della casa familiare, un edificio di circa cinquecento metri quadri sviluppato su tre piani e dotato di ampio spazio antistante adibito a parcheggio. Nella stessa statuizione, il giudice di primo grado aveva ricompreso nell’assegnazione anche un secondo immobile, rimasto allo stato rustico, situato a circa cinquanta metri dall’abitazione principale, qualificandolo come pertinenza di quest’ultima ai sensi dell’art. 817 c.c. Il marito aveva impugnato la decisione davanti alla Corte d’appello di Catania, sostenendo che il rustico non potesse considerarsi pertinenza della casa coniugale: si trattava di un bene con particella catastale distinta, autonoma concessione edilizia, diversa destinazione d’uso e accesso indipendente dalla strada. La Corte territoriale, tuttavia, aveva respinto il gravame, ritenendo che il fabbricato, pur non contiguo e pur destinato in origine a un progetto produttivo mai completato, fosse stato di fatto utilizzato come deposito e garage al servizio dell’abitazione familiare, e che ciò bastasse a configurarne la natura pertinenziale. Contro questa sentenza il marito ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. I primi tre, esaminati congiuntamente dalla Corte, riguardano la violazione delle norme sulle pertinenze e sull’assegnazione della casa familiare, oltre a un vizio di motivazione nella valutazione delle prove; il quarto motivo attiene invece al riparto delle spese di lite. Il quadro normativo: casa familiare e pertinenze La materia si colloca all’incrocio tra due discipline distinte. Da un lato l’art. 337 sexies c.c., che regola l’assegnazione della casa familiare nell’ambito della separazione e del divorzio, individuando come criterio guida l’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti. Dall’altro l’art. 817 c.c., che definisce le pertinenze come le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa, e l’art. 818 c.c., che ne estende automaticamente il regime giuridico del bene principale, salvo diversa disposizione di legge. La Corte di Cassazione, richiamando i propri precedenti, ricorda che la casa familiare costituisce il centro di affetti, interessi e consuetudini di vita della famiglia e concorre in misura decisiva alla formazione della personalità dei figli, sicché la sua assegnazione gode di una tutela di rilievo costituzionale (Cass. n. 3000/2025). Coerentemente, anche la revoca dell’assegnazione richiede l’accertamento rigoroso del venir meno dell’interesse della prole, per raggiungimento della maggiore età, autosufficienza economica o cessazione della convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 32151/2023), con onere probatorio stringente a carico di chi richieda la revoca (Cass. n. 11218/2013). Quanto al vincolo pertinenziale, la giurisprudenza di legittimità richiede la compresenza di due elementi: un requisito soggettivo, ossia l’appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto, e un requisito oggettivo, cioè la contiguità, anche solo funzionale, tra i due immobili, tale per cui il bene accessorio arrechi utilità al bene principale e non al proprietario in quanto tale. In assenza di questi presupposti, non si configura una pertinenza, bensì un’ipotesi di comunione del bene accessorio o di servitù (Cass. n. 14599/2004; Cass. n. 20186/2025; Cass. n. 20911/2021). L’accertamento di tali elementi costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 4599/2006; Cass. n. 6009/2000). La Corte ha inoltre chiarito che l’assegnazione della casa coniugale può estendersi a un bene pertinenziale, come un box, quando questo sia oggettivamente al servizio dell’abitazione principale, situato nello stesso edificio e appartenente al medesimo coniuge (Cass. n. 24104/2009), fermo restando che chi rivendica il bene accessorio deve dimostrarne il collegamento pertinenziale (Cass. n. 29468/2011), mentre spetta al coniuge non assegnatario l’onere di provare l’eventuale non operatività dell’automatismo di cui all’art. 818 c.c. (Cass. n. 510/2020). La decisione della Corte di Cassazione Applicando questi principi al caso concreto, la Prima Sezione civile ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati e da trattare congiuntamente. Secondo la Corte, la sentenza impugnata presenta una motivazione intrinsecamente contraddittoria: la Corte d’appello, infatti, da un lato aveva dichiarato di voler limitare l’esame alla sola valenza pertinenziale del bene rispetto all’uso fattone durante la convivenza coniugale, escludendo la rilevanza della questione tecnica sull’art. 817 c.c.; dall’altro, subito dopo, aveva comunque affermato la sussistenza del vincolo pertinenziale, senza indicare su quali elementi probatori specifici la moglie, parte onerata, avesse dimostrato tale vincolo. Questo passaggio motivazionale ha impedito al marito di contestare adeguatamente sia l’insussistenza dei presupposti dell’art. 817 c.c., sia l’eventuale eccezione di non operatività dell’automatismo previsto dall’art. 818 c.c., tanto più che si discuteva di un immobile non contiguo, con destinazione d’uso diversa, distinto catastalmente dalla casa familiare e dotato di accesso autonomo. La Cassazione ha altresì accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato di dover valutare la questione nell’ambito del giudizio di separazione, non ha compiuto la verifica indispensabile sull’effettivo interesse della prole rispetto all’assegnazione dell’immobile accessorio, così come richiesto dall’art. 337 sexies c.c. Il quarto motivo, relativo alle spese di lite, è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei primi tre. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: quando il giudice assegna, oltre alla casa familiare, anche un altro immobile autonomo e non contiguo, riconoscendone il carattere pertinenziale, il potere di limitare il diritto dominicale del proprietario deve sempre essere esercitato nell’ambito dell’art. 337 sexies c.c., poiché si tratta di un provvedimento a favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse esclusivo di questi ultimi. Ne consegue che anche il bene pertinenziale deve rispondere direttamente all’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, restando estranea a tale valutazione ogni ponderazione tra interessi di natura diversa dei coniugi, ove non coinvolgano le esigenze abitative dei figli (Cass. n. 18556/2026). Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per chi si occupa di separazioni e divorzi. Per i coniugi proprietari di immobili accessori alla
Affidamento dei figli minori: quando il rifiuto di un genitore verso l’altro giustifica l’affido esclusivo

La Cassazione conferma: la volontà del minore non ha valore di veto e i comportamenti ostativi di un genitore possono fondare la limitazione della responsabilità genitoriale Una coppia di coniugi, genitori di due figli, aveva visto la propria separazione personale dichiarata da una sentenza non definitiva del Tribunale, che aveva regolato anche le condizioni economiche e di affido riguardanti la prole: affido condiviso, collocamento prioritario presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento complessivo per moglie e figli. Avverso questa decisione il padre proponeva appello, chiedendo la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento e un ampliamento dei tempi di frequentazione con i figli, nonché l’avvio di un percorso di mediazione familiare. La madre si opponeva e, a sua volta, proponeva appello incidentale, chiedendo l’addebito della separazione al marito e l’aumento degli assegni di mantenimento. Nel corso del giudizio di appello, durato diversi anni e segnato da una fase istruttoria particolarmente articolata – con aggiornamento della consulenza tecnica, acquisizione di informazioni dai Servizi Sociali, audizione dei minori ed emissione di numerose ordinanze interinali – la Corte d’Appello ribaltava l’impostazione del primo giudice. Veniva disposto l’affido esclusivo di entrambi i figli al padre, con limitazione della responsabilità genitoriale materna per sei mesi e sospensione temporanea degli incontri madre-figlio, da riprendere gradualmente in forma protetta. Veniva inoltre revocato l’assegno di mantenimento in favore della madre e ridefinito, a suo carico, un contributo per il mantenimento dei figli. La madre ricorreva in Cassazione articolando tredici motivi di ricorso, lamentando in sostanza la violazione del principio di bigenitorialità, l’omesso esame di elementi probatori a suo favore e l’eccessiva valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle criticità relazionali a lei addebitate. Il limite del giudizio di legittimità: non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti Il primo nucleo di censure – relativo in particolare all’affidamento del figlio minore e alla limitazione della responsabilità genitoriale materna – viene dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte sulla base di un principio ormai consolidato: il vizio di violazione di legge previsto dall’articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile riguarda l’erronea interpretazione o applicazione di una norma, non la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte. In altri termini, chi ricorre in Cassazione non può chiedere ai giudici di legittimità di rileggere le carte processuali per ottenere una valutazione diversa delle circostanze concrete: questo compito appartiene esclusivamente al giudice di merito, e resta sottratto al sindacato della Cassazione. Allo stesso modo, anche il vizio di motivazione previsto dal numero 5 dello stesso articolo richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo del quale sia stato omesso l’esame, non la semplice richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate. Nel caso di specie, la ricorrente, sotto la veste formale della violazione di legge, tentava in realtà di ottenere una rivisitazione complessiva della vicenda fattuale, sollecitando un apprezzamento più favorevole dei presupposti che avevano condotto all’affidamento esclusivo. Questa operazione, per quanto comprensibile dal punto di vista della parte coinvolta, eccede i confini del giudizio di Cassazione. Il principio di bigenitorialità e i suoi limiti: quando può essere derogato La pronuncia offre un’occasione importante per ricordare i contorni del principio di bigenitorialità, che l’articolo 337-ter del codice civile pone come regola generale: la presenza comune di entrambi i genitori nella vita dei figli, funzionale a garantire una stabile consuetudine di vita e relazioni affettive solide con entrambe le figure genitoriali. L’affidamento esclusivo a un solo genitore costituisce un’eccezione a questa regola e richiede, per essere legittimamente disposto, un rigoroso accertamento – fondato su elementi oggettivi e non su mere impressioni – della contrarietà all’interesse del minore derivante dall’affidamento condiviso. I provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale, in particolare, presuppongono una valutazione di inadeguatezza del genitore rispetto alla cura degli interessi del figlio: occorre un inadempimento di particolare gravità ai doveri genitoriali, che abbia arrecato o sia idoneo ad arrecare un pregiudizio serio al minore. Gli elementi indiziari utilizzati dal giudice per affermare questa inadeguatezza devono inoltre presentare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, interpellata più volte sul rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione, ha riconosciuto un’ampia libertà di apprezzamento alle autorità nazionali in materia di affidamento, ribadendo però che l’interesse superiore del minore deve sempre prevalere su ogni altra considerazione, e che le misure dirette a mantenere o ripristinare il legame tra genitore e figlio devono essere attuate con rapidità, poiché il tempo che trascorre può produrre conseguenze irrimediabili sul rapporto. Il valore (limitato) della volontà del minore Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguardava il peso da attribuire alla volontà espressa dal figlio minore, ascoltato in più occasioni nel corso del giudizio, il quale aveva manifestato il desiderio di continuare a vivere con la madre. La Suprema Corte chiarisce che l’ascolto del minore e le sue dichiarazioni, anche quando risultino espresse con maturità, non possono costituire l’elemento esclusivo sulla base del quale decidere l’affidamento, specialmente quando il contesto familiare sia altamente conflittuale e siano stati accertati comportamenti ostativi o manipolativi da parte di uno dei genitori, idonei a condizionare l’esercizio della bigenitorialità dell’altro. Sul punto, la pronuncia riprende un principio già espresso dalla Corte di Strasburgo, secondo cui il parere di un minore non è necessariamente immutabile e le sue obiezioni, pur dovendo essere prese in debita considerazione, non attribuiscono al minore stesso un diritto di veto incondizionato, soprattutto quando il giudice rilevi la presenza di un conflitto di lealtà che possa aver condizionato la formazione di tale volontà. Le valutazioni di merito alla base dell’affido esclusivo Nella vicenda esaminata, la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su un quadro probatorio articolato, che evidenziava nella relazione tra la madre e il figlio una serie di criticità: un rapporto descritto come simbiotico e possessivo, fenomeni di manipolazione e strumentalizzazione del minore, carenze nella sfera educativa e nella cura della salute, oltre a una sistematica inosservanza dei provvedimenti giudiziari. A
Spese universitarie del figlio dopo il divorzio: quando sono “straordinarie” e chi deve pagarle

La Cassazione torna sul tema e cassa per vizio di motivazione: il giudice del rinvio dovrà spiegare come ha calcolato la somma e perché ha posto il costo intero a carico di un solo genitore La vicenda che ha dato origine all’ordinanza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione n. 16578/2026 si dipana lungo quasi trent’anni di storia familiare e giudiziaria, toccando uno dei nodi più frequenti e controversi del diritto di famiglia: quando le spese sostenute da un genitore per il figlio, dopo la separazione e il divorzio, possono essere qualificate come “straordinarie” e quindi pretese in rimborso dall’altro genitore? Una famiglia, un figlio, un lungo percorso nei tribunali I fatti risalgono al 1993, anno del matrimonio tra i due protagonisti della vicenda. Nel 1995 nasce il figlio della coppia; nel 1998 i coniugi si separano consensualmente, e nel 2006 il divorzio viene pronunciato dal Tribunale di Taranto quando il ragazzo ha undici anni. La sentenza di divorzio recepisce le condizioni già concordate in sede di separazione, stabilendo un contributo periodico a carico del padre per il mantenimento del figlio, ma senza alcuna previsione specifica in ordine alle spese straordinarie. Ed è proprio questa lacuna che innesca un contenzioso destinato a percorrere tre gradi di giudizio per due volte, approdando alla Cassazione altrettante volte nell’arco di qualche anno. Il primo round giudiziario prende avvio quando la madre agisce in giudizio per ottenere il rimborso di oltre 16.000 euro che aveva sostenuto negli anni per far fronte a una serie di esborsi: tasse e libri scolastici, viaggi di istruzione, iscrizione all’università privata, canone di locazione dell’alloggio universitario nella città sede degli studi, spese di viaggio, attività sportive, corso di musica, visite mediche e analisi. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 2018, accoglie la domanda e condanna il padre al rimborso della metà di quelle spese, qualificandole tutte come straordinarie in quanto non preventivabili al momento della separazione. Il primo ribaltamento: la Corte d’appello e la nozione di “spese ordinarie” Il padre impugna la sentenza e la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ribalta completamente la decisione. Il giudice territoriale afferma che le spese straordinarie sono solo quelle connotate da rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità tali da esulare dall’ordinario regime di vita del figlio. In questa prospettiva, le spese scolastiche e universitarie — comprese le tasse di iscrizione, il canone dell’appartamento nella città universitaria e i viaggi — non sarebbero straordinarie, perché il livello socio-culturale ed economico della famiglia (entrambi i genitori sono professionisti laureati) rendeva ragionevolmente prevedibile che il figlio avrebbe proseguito gli studi e si sarebbe iscritto anche a un ateneo privato fuori sede. Le spese mediche ordinarie, quelle per lo sport e per la musica vengono parimenti escluse. Il primo passaggio in Cassazione e il principio di diritto La madre ricorre in Cassazione e la Prima Sezione, con la propria ordinanza n. 7169/2024, accoglie il ricorso nei limiti delle spese scolastiche e universitarie, escludendo dall’ambito dell’impugnazione le spese mediche, sportive, musicali e quelle riferite a generiche “ulteriori esigenze” del figlio, in relazione alle quali la ricorrente non aveva censurato tutte le ragioni della decisione di appello. Nell’ordinanza rescindente la Corte enuncia un principio di diritto destinato a fare da bussola nel giudizio di rinvio: le spese straordinarie, non comprese nell’assegno periodico, sono quelle che — salvo espressa statuizione convenzionale o giudiziale — non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, valutate in concreto e nell’attualità degli elementi indicati dall’art. 337-ter, comma 4, c.c., e che, se sostenute da un solo genitore, per la loro rilevante entità producono una violazione del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale. Cruciale è il momento di riferimento: la prevedibilità va apprezzata al tempo in cui l’assegno fu determinato, non in astratto e non retrospettivamente. Non si possono considerare prevedibili, per un bambino di undici anni, le spese universitarie che si materializzeranno molti anni dopo. Il giudizio di rinvio e la seconda cassazione Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Taranto quale giudice del rinvio, questa condanna il padre a corrispondere alla madre la complessiva somma di € 24.321,34, qualificando come straordinarie le spese universitarie e quelle complementari (retta dell’ateneo, locazione dell’alloggio, viaggi per raggiungere la sede), i viaggi di istruzione e le spese per il conseguimento della patente europea del computer. Le tasse scolastiche delle scuole medie superiori, i libri di testo e l’abbonamento ai mezzi pubblici per raggiungere la scuola vengono invece esclusi, in quanto prevedibili al tempo del divorzio. In ordine alla misura del concorso di ciascun genitore, la Corte territoriale afferma che il requisito della proporzionalità non era stato riproposto né in appello né in Cassazione, dichiarandolo precluso. Poi, in via “ad ogni buon conto”, affronta comunque la questione, richiamando quanto risultava dalla sentenza di divorzio del 2006 — dove erano stati valorizzati i redditi del padre riferiti all’anno 2002 — e concludendo che il concorso paritario al 50% non violava il principio di proporzionalità. Conclude condannando il padre al pagamento dell’intera somma di € 24.321,34. Il padre propone un nuovo ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. I motivi del ricorso e la scelta della Corte I primi quattro motivi contestano, sotto vari profili, la valutazione operata dalla Corte d’appello in ordine alla proporzionalità del contributo: si lamenta la violazione dell’art. 384 c.p.c. (inosservanza del principio di diritto enunciato dalla Cassazione), dell’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), e dell’art. 147 c.c. (norma ritenuta ultronea rispetto all’oggetto del giudizio). La Cassazione li dichiara tutti inammissibili: le censure attengono alla misura del contributo, questione distinta rispetto all’individuazione delle spese straordinarie cui si riferiva il principio di diritto dell’ordinanza rescindente; e comunque, la decisione della Corte d’appello si regge su tre diverse e autonome ragioni (la preclusione, la valorizzazione dei dati reddituali della sentenza di divorzio, il richiamo all’obbligo genitoriale ex art. 147 c.c.), di cui quella relativa alla preclusione non è stata efficacemente attaccata. Il quinto motivo — violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa
Gli aiuti dei genitori non contano: la Cassazione chiarisce cosa è davvero “reddito” ai fini dell’assegno di separazione

Una recente ordinanza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte ribalta la decisione della Corte d’Appello di Genova e fissa un principio destinato a incidere concretamente sui giudizi di separazione: le elargizioni familiari ricevute dal coniuge obbligato non possono essere calcolate nella determinazione dell’assegno di mantenimento Tutto nasce da una separazione coniugale avviata davanti al Tribunale di Genova nell’autunno del 2020, con ricorsi pressoché contestuali da entrambi i coniugi, ciascuno dei quali aveva chiesto l’addebito a carico dell’altro. Il Tribunale, riuniti i procedimenti, pronunciò la separazione rigettando entrambe le domande di addebito, disponendo l’affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, e ponendo a carico del padre un contributo mensile di € 1.200,00 per il mantenimento dei figli. La domanda di assegno di mantenimento per il coniuge venne invece respinta. La moglie impugnò la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, contestando sia il mancato addebito sia il diniego dell’assegno di mantenimento in suo favore. La Corte territoriale accolse parzialmente l’appello: pur confermando il rigetto della domanda di addebito, riconobbe alla donna un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, valorizzando la differenza reddituale e patrimoniale tra i coniugi, gli oneri abitativi gravanti sulla appellante (€ 700,00 mensili, documentati e non contestati) e il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Per giustificare la capacità contributiva del marito, la Corte d’Appello aveva richiamato, tra gli altri elementi, importanti emolumenti che lo stesso riceveva dalla madre — quantificati in oltre € 5.000,00 mensili — unitamente ai flussi bancari emergenti dagli estratti conto, ritenuti indicativi di proventi non dichiarati, e al miglioramento della redditività dell’attività commerciale gestita dalla moglie, le cui perdite si erano significativamente ridotte negli anni 2022 e 2023. Il ricorso in Cassazione: quattro motivi, uno decisivo Il marito ricorse per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo — quello che la Corte ha ritenuto fondato, con assorbimento degli altri — denunciò la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 156 e 2697 del codice civile, sostenendo che la Corte d’Appello aveva erroneamente fondato la propria valutazione sulla sua capacità contributiva sulla base di elargizioni familiari già cessate, presunti flussi bancari non attuali e un patrimonio non redditizio, invertendo di fatto l’onere della prova e discostandosi dal principio secondo cui l’obbligo contributivo del coniuge deve fondarsi su redditi effettivi e stabili. Il principio di diritto: le liberalità familiari non sono reddito La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 16637/2026, ha accolto il ricorso ribadendo e precisando un orientamento già consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Il punto di partenza è l’art. 156 c.c., che commisura l’entità dell’assegno di mantenimento alle “circostanze” e ai “redditi dell’obbligato”. La Corte ricorda che già a partire dal leading case rappresentato dalla pronuncia n. 10380/2012, la giurisprudenza di legittimità aveva faticosamente raggiunto una posizione unitaria: le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge obbligato — anche se sistematiche, regolari e protrattesi dopo la separazione — non possono essere considerate “reddito” ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.c. La ratio è chiara ed è espressamente richiamata nell’ordinanza: le liberalità familiari, per quanto continue, derivano da una volontà sempre revocabile, estranea alla sfera giuridica dell’obbligato e non dipendente da essa. Computarle come reddito significherebbe ancorare la misura dell’assegno a una fonte intrinsecamente instabile e incerta, in contrasto con la necessità che il reddito rilevante ai fini dell’art. 156 c.c. abbia carattere di stabilità e sia destinato a valere nel tempo futuro. Questo principio — già affermato con riguardo alle elargizioni ricevute dal coniuge richiedente l’assegno — vale simmetricamente anche per quelle ricevute dal coniuge obbligato. La Corte introduce, tuttavia, una precisazione importante, che delimita il perimetro del principio. La regola dell’irrilevanza riguarda le elargizioni periodiche di carattere liberale; è invece diverso il caso dell’incremento patrimoniale che si verifichi una tantum e che accresça in modo definitivo il patrimonio dell’obbligato — come l’acquisto di un’eredità — il quale rientra tra le “altre circostanze” che l’art. 156 c.c. impone di considerare nella valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti (richiamando in proposito Cass. n. 4758/2010, citata nell’ordinanza). L’errore della Corte d’Appello e la cassazione con rinvio Alla luce di questi principi, la Corte ha ritenuto che il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello di Genova non fosse condivisibile. Il giudice territoriale aveva attribuito rilievo preminente agli emolumenti ricevuti dal ricorrente dalla madre — peraltro contestati sin dal 2020 quanto alla loro persistenza — senza considerare che si trattava di elargizioni liberali inidonee, per definizione, a fondare una capacità contributiva stabile. Omettendo questa valutazione, la Corte d’Appello aveva finito per determinare l’assegno di mantenimento su basi che non rispondevano al requisito di stabilità imposto dalla norma. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che dovrà procedere a una nuova valutazione delle condizioni economiche delle parti depurata dall’elemento delle liberalità materne, e pronunciarsi anche sulle spese di questa fase. Cosa cambia nella pratica: una bussola per i coniugi e per i loro avvocati L’ordinanza n. 16637/2026 ha un rilievo pratico immediato per chiunque si trovi coinvolto in un procedimento di separazione o divorzio in cui il coniuge obbligato riceva — o abbia ricevuto — sostegno economico da familiari. Il principio è netto: queste somme non entrano nel calcolo dell’assegno. Il giudice non può valorizzarle né in senso positivo (incrementando l’assegno perché il ricorrente risulta “assistito” dalla famiglia) né in senso negativo (riducendo l’assegno spettante al richiedente per lo stesso motivo). Rimane ferma la distinzione tracciata dalla Corte: se il coniuge obbligato ha ricevuto un incremento patrimoniale definitivo — si pensi a una donazione di un immobile o a un’eredità — quella circostanza può e deve essere considerata, non come reddito in senso tecnico, ma come elemento rilevante nella valutazione complessiva della sua situazione economica. Questa distinzione tra liberalità periodiche (irrilevanti) e arricchimenti patrimoniali definitivi (rilevanti) è fondamentale per impostare correttamente la strategia difensiva in sede di separazione. Se stai affrontando una separazione e ti interroghi su come vengano calcolate le risorse del coniuge ai fini dell’assegno, i
Il padre biologico che nega la figlia: la Cassazione condanna il disinteresse genitoriale e tutela il diritto al risarcimento del minore

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14886/2026, affronta il tema del mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio e del risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla minore per l’assenza volontaria del padre. Una pronuncia che chiarisce i confini del divieto di ultrapetizione e conferma la centralità del principio di proporzionalità nella determinazione dell’assegno Tutto inizia nel 2021, quando una madre si rivolge al Tribunale di Como per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità di un uomo nei confronti della propria figlia, nata nell’ottobre del 2019. La richiesta non si limita all’accertamento dello stato di filiazione: l’attrice chiede anche l’affidamento esclusivo della minore, un assegno di mantenimento mensile, il rimborso delle spese già sostenute per il mantenimento della bambina dal momento della nascita e, infine, il risarcimento dei danni morali subiti dalla piccola a causa del totale disinteresse paterno. Il convenuto nega la paternità e chiede il rigetto di tutte le domande. Nel 2024, tuttavia, il Tribunale di Como gli dà torto su tutti i fronti: accerta la paternità biologica, dispone l’aggiornamento dell’atto di nascita, stabilisce l’assegno di mantenimento in 700 euro mensili, liquida a titolo di rimborso spese pregresse un importo calcolato dalla nascita sino alla proposizione della domanda e riconosce alla minore 30.000 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte d’Appello di Milano, investita del gravame dal padre, conferma integralmente la decisione di primo grado e respinge anche l’appello incidentale con cui la madre aveva chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale. La vicenda approda così in Cassazione. I tre motivi di ricorso e la struttura della decisione Il padre propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 316-bis e 337-ter, comma 4, c.c., assumendo che la Corte d’Appello si sarebbe limitata a un mero confronto reddituale tra le parti senza svolgere le necessarie valutazioni di merito, in particolare trascurando la sua incapacità economica — dichiarava circa 1.600 euro netti mensili — rispetto alla più solida posizione patrimoniale della madre. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 709-ter c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe pronunciato ultra petita liquidando in favore della minore un risarcimento del danno endofamiliare in assenza di una specifica domanda sul punto. Con il terzo denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione, lamentando che la Corte d’Appello non avrebbe esplicitato il percorso logico-giuridico seguito per valutare le circostanze incidenti sulla misura dell’assegno e del rimborso spese. La Prima Sezione civile rigetta tutti e tre i motivi. Il principio di proporzionalità nella determinazione dell’assegno di mantenimento Il cuore del ragionamento della Corte sul primo e terzo motivo — esaminati congiuntamente — riguarda i criteri che il giudice deve seguire nella determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli. Il riferimento normativo è l’art. 337-ter, comma 4, c.c., introdotto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 154 del 2013, che impone al giudice di considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti di cura e domestici assunti da ciascun genitore. La Cassazione ribadisce un principio già consolidato nella sua giurisprudenza: nel quantificare il contributo del genitore non collocatario occorre osservare il principio di proporzionalità, che nei rapporti interni richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori. Ciò significa che l’assegno non può essere calibrato guardando solo al reddito dichiarato del genitore obbligato, ma deve tenere conto del quadro economico complessivo: disponibilità liquide, patrimonio immobiliare, titoli e qualunque altra risorsa. Nel caso esaminato, il ricorrente risultava titolare di cinque conti correnti, cinque conti deposito e di più unità immobiliari, oltre all’abitazione in cui viveva. L’importo di 700 euro mensili, benché pari a circa il 43% del reddito dichiarato, viene ritenuto congruo alla luce di queste disponibilità complessive. Il passaggio è importante perché la Corte chiarisce che la lagnanza del ricorrente — il quale evidenziava che la madre aveva redditi superiori e un patrimonio immobiliare più consistente — non scalfisce la correttezza del ragionamento dei giudici di merito. Il principio di proporzionalità non si traduce in una semplice aritmetica dei redditi, ma impone una valutazione globale che considera tutto ciò che ciascun genitore può effettivamente mettere a disposizione del figlio. Il danno endofamiliare e il problema dell’ultrapetizione La questione più delicata, e giuridicamente più interessante, è quella affrontata nell’ambito del secondo motivo. Il padre sosteneva che il risarcimento di 30.000 euro riconosciuto alla figlia fosse stato liquidato ultra petita, cioè senza che la madre avesse formulato una domanda specifica in tal senso: quest’ultima aveva chiesto il risarcimento del danno morale subito da sé stessa, non dalla bambina. La Cassazione nega che vi sia stata violazione dell’art. 112 c.p.c. Il ragionamento segue un percorso che vale la pena ripercorrere con attenzione. La Corte precisa anzitutto i confini del divieto di pronuncia ultra petita: esso impedisce al giudice di decidere su un’azione diversa da quella proposta, di attribuire all’attore un bene diverso da quello richiesto o di porre a base della decisione fatti non ritualmente introdotti nel processo. Ciò che conta, però, è l’oggetto sostanziale della domanda, non la sua qualificazione giuridica. Nel caso di specie, la madre aveva chiesto — in modo non equivoco — il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla figlia, correlando tale pregiudizio alla violazione dei doveri genitoriali e al disinteresse del padre nei confronti della bambina. La circostanza che la domanda non fosse stata ricondotta specificamente alla categoria dogmatica del “danno endofamiliare” non ne modifica la sostanza. La lesione dei diritti costituzionalmente garantiti al minore — tra cui il diritto all’identità, alle cure, all’educazione, sanciti dagli artt. 2 e 30 Cost., dall’art. 24, comma 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 — può configurare un illecito civile risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., e su questo la domanda era stata correttamente proposta. Su questo punto
Figlio maggiorenne e mantenimento: quando finisce davvero l’obbligo del genitore?

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10335/2026, chiarisce che il diritto al mantenimento del figlio adulto non è automatico né illimitato: serve la prova concreta di un impegno attivo nella ricerca dell’autonomia economica, e il giudice non può esimersi dal verificarlo. C’è un momento nella vita di ogni famiglia separata in cui la questione si pone inevitabilmente: il figlio ha compiuto diciotto anni, ma non lavora ancora, dipende economicamente dai genitori, magari studia ancora o ha concluso gli studi da poco. Il genitore che corrisponde l’assegno di mantenimento può smettere di pagare? E se sì, a quali condizioni? La risposta non è né semplice né uniforme, e la giurisprudenza ha nel tempo elaborato criteri precisi che il giudice è chiamato ad applicare con rigore. Con l’ordinanza n. 10335/2026, pubblicata il 20 aprile 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ribadisce e precisa questi criteri, cassando una sentenza d’appello che li aveva del tutto ignorati. Il quadro normativo: cosa dice la legge Il punto di partenza è l’art. 337-septies del codice civile, che disciplina il mantenimento dei figli maggiorenni. La norma stabilisce che il giudice può disporre, in favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, il pagamento di un assegno periodico. La disposizione, però, non trasforma il mantenimento in un diritto perpetuo e incondizionato: esso presuppone che il figlio si trovi in una condizione di non autosufficienza non imputabile a propria negligenza o disimpegno. Non è sufficiente essere ancora senza reddito: occorre che questa condizione sia il frutto di circostanze oggettive e non di una scelta di comodo. Accanto a questa norma, il legislatore ha previsto all’art. 337-ter c.c. i criteri generali per la determinazione dell’assegno di mantenimento, fondati sul principio di proporzionalità rispetto alle risorse di ciascun genitore e alle esigenze effettive del figlio. Non si tratta quindi di un importo fisso né di un diritto acquisito per il solo fatto di non avere ancora trovato lavoro. Il principio affermato dalla Cassazione: l’onere della prova è sul figlio La Corte di Cassazione, richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 17183/2020; n. 27904/2021), enuncia con chiarezza il principio cardine: il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il percorso formativo prescelto, dimostra — con onere probatorio a suo carico — di essersi adoperato effettivamente per conseguire l’autonomia economica. Questo impegno deve essere concreto e verificabile: significa essersi attivamente mossi nel mercato del lavoro, aver cercato occupazione compatibile con le reali opportunità disponibili, aver eventualmente ridimensionato le proprie aspirazioni quando il contesto lavorativo lo richiedeva, senza indugiare nell’attesa di un’occasione ideale o di un impiego perfettamente corrispondente alle proprie ambizioni. In altri termini, la Cassazione tratteggia un figlio “diligente” come colui che non aspetta passivamente, ma si attiva, si adatta, documenta i propri sforzi. Chi invece rimane inerte, attendendo un’opportunità che corrisponda esattamente ai propri desideri senza confrontarsi con la realtà del mercato, non può pretendere che i genitori continuino a sostenerlo economicamente a tempo indeterminato. Cosa ha sbagliato la Corte d’appello Nel caso esaminato dalla Cassazione, il giudice d’appello aveva confermato l’assegno di mantenimento per le figlie — una delle quali nel frattempo divenuta maggiorenne — limitandosi a richiamare il provvedimento presidenziale emesso sei anni prima, senza svolgere alcuna verifica autonoma sulla situazione attuale. Non aveva accertato se la figlia maggiorenne convivesse ancora con la madre, se fosse economicamente dipendente, se avesse o meno intrapreso un percorso di ricerca attiva di lavoro, né aveva applicato il principio di proporzionalità in relazione ai redditi aggiornati dei genitori e alle esigenze reali delle ragazze nel momento della decisione. Questo approccio, secondo la Cassazione, è radicalmente errato. I provvedimenti sul mantenimento dei figli hanno natura rebus sic stantibus — una formula latina che significa, in pratica, “validi finché le cose stanno così”. Cambiano le circostanze, cambia la valutazione. Un assegno fissato quando la figlia era minorenne non può essere automaticamente esteso alla maggiore età senza verificare se ne ricorrano ancora i presupposti. Il giudice ha il dovere di motivare autonomamente, verificando caso per caso se le condizioni che giustificano il mantenimento persistano o siano venute meno. Le implicazioni pratiche: cosa cambia per genitori e figli Per il genitore che corrisponde l’assegno, questa pronuncia offre uno strumento concreto: quando il figlio raggiunge la maggiore età, è legittimo chiedere al giudice una revisione delle condizioni economiche, documentando l’assenza di un impegno attivo da parte del giovane nella ricerca del lavoro. Non si tratta di un atto ostile nei confronti del figlio, ma dell’esercizio di un diritto che la legge riconosce espressamente. L’assegno di mantenimento non è una rendita vitalizia: è una misura di sostegno temporanea, condizionata al permanere di una situazione di effettiva e non colpevole dipendenza economica. Per il genitore collocatario — quello che di solito riceve il contributo a favore del figlio — la sentenza ricorda che il diritto al mantenimento del figlio adulto va coltivato e documentato. Non basta affermare che il figlio non ha ancora trovato lavoro: bisogna dimostrare che si è impegnato seriamente per trovarlo, che ha sostenuto colloqui, inviato candidature, partecipato a selezioni. La documentazione di questi sforzi diventa rilevante in sede giudiziaria. Per i figli maggiorenni, infine, il messaggio è altrettanto chiaro: il mantenimento genitoriale è un diritto subordinato a un comportamento attivo e responsabile. La legge tutela chi si trova in difficoltà oggettiva, non chi sceglie la comodità dell’attesa. La Cassazione non chiede l’impossibile — non pretende che il giovane accetti qualunque lavoro a qualunque condizione — ma esige che l’impegno sia reale, documentato e proporzionato alle opportunità concretamente disponibili. Quando il giudice deve rideterminare l’assegno Un passaggio ulteriore della pronuncia riguarda il momento in cui il giudice è tenuto ad aggiornare la propria valutazione. La Corte chiarisce che, ogni volta che viene pronunciata una decisione sul mantenimento dei figli — sia in primo grado che in appello — il giudice non può limitarsi a confermare quanto stabilito in precedenza senza verificarne l’attualità. Questo vale a maggior ragione quando tra il provvedimento originario e la nuova decisione sia trascorso
Mancato mantenimento del figlio: quando l’indigenza non scusa

La Cassazione ribadisce che solo l’impossibilità assoluta e incolpevole di adempiere esclude il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La disoccupazione formale, da sola, non basta. Può un genitore andare esente da responsabilità penale per non aver mantenuto il proprio figlio minore, adducendo di trovarsi in stato di indigenza? La domanda è tutt’altro che teorica, e la risposta della Corte di Cassazione — contenuta nella sentenza n. 13871 del 2026, pronunciata dalla Sesta Sezione Penale — è netta: no, salvo che l’incapacità economica sia assoluta, persistente, oggettiva e soprattutto incolpevole. Un distinguo che, nella pratica, cambia radicalmente le sorti di molti procedimenti penali in materia familiare. Il quadro normativo: cosa punisce la legge Il reato contestato nel caso di specie è quello previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2 c.p., che sanziona chiunque si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori. Si tratta di una norma che presidia uno degli obblighi fondamentali del diritto di famiglia: garantire il sostentamento del figlio indipendentemente dalla propria situazione personale e patrimoniale, nei limiti, però, di quanto sia concretamente esigibile. La difesa aveva invocato, tra l’altro, l’art. 165 c.p., che disciplina gli obblighi imponibili come condizioni della sospensione condizionale della pena, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente subordinato il beneficio al pagamento di una provvisionale senza accertare le reali possibilità economiche dell’imputato. Era stato richiamato anche il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 1975, secondo cui non è ammissibile imporre al condannato un obbligo in concreto inesigibile. La decisione della Cassazione: l’inammissibilità del ricorso La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto tutti i profili. Sul primo e secondo motivo — relativi alla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale e all’omessa verifica della capacità economica dell’imputato — la Sezione ha rilevato anzitutto un difetto di specificità: le questioni sollevate in cassazione non erano state oggetto di un autonomo e specifico motivo di appello. Il ricorrente aveva impugnato in secondo grado soltanto il calcolo dell’importo della provvisionale, non il principio stesso della subordinazione. Già questo rilievo era sufficiente a chiudere il discorso, ma la Corte ha aggiunto che la censura era comunque manifestamente infondata nel merito. I giudici di appello avevano, in realtà, esaminato con cura la situazione economica del soggetto, rilevando che egli svolgeva lavori saltuari, disponeva gratuitamente di un’abitazione e di un’autovettura e riceveva sostegno economico dai familiari. A fronte di un contributo mensile fissato in soli duecento euro — poi ridotto in appello anche l’importo della provvisionale da ventiduemila a quindicimila euro — non era sostenibile che l’adempimento fosse concretamente inesigibile. Il principio di diritto sull’indigenza come causa esimente Il cuore della decisione riguarda il terzo motivo, con cui la difesa aveva sostenuto che il comportamento dell’imputato fosse privo dell’elemento psicologico del reato, in quanto riconducibile alla sua condizione di indigenza. Su questo punto la Corte ha richiamato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, già espresso da Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, Rv. 277626-01: l’incapacità economica dell’obbligato, per assumere rilievo scriminante, deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti. Non è sufficiente, a tal fine, la mera documentazione dello stato formale di disoccupazione. Nel caso esaminato, la Corte ha confermato la condanna rilevando che la disoccupazione era stata soltanto allegata ma non dimostrata, e soprattutto che — alla luce della comprovata capacità lavorativa del soggetto — essa dipendeva da una condotta a lui imputabile: la mancata attivazione per reperire un’occupazione idonea a consentirgli di contribuire al mantenimento del figlio. In altri termini, chi potrebbe lavorare ma non lo fa non può invocare la propria indigenza come causa di giustificazione. Le implicazioni pratiche Questa sentenza ha un valore orientativo importante sia per chi affronta procedimenti penali in materia di assistenza familiare, sia per chi assiste professionalmente le parti in tali vicende. Per il genitore obbligato al mantenimento, la pronuncia chiarisce che la sola assenza di reddito non è, di per sé, una difesa efficace. Occorre dimostrare che l’impossibilità di adempiere sia reale, totale e non riconducibile a proprie scelte o inerzie. Chi è disoccupato ma è in grado di lavorare ha l’obbligo di attivarsi concretamente per trovare un’occupazione: la passività, in questo contesto, si trasforma in elemento di colpevolezza. Per il genitore creditore — quello che riceve il mantenimento per sé o per i figli — la decisione offre uno strumento interpretativo solido per contrastare le difese basate sulla dedotta povertà del debitore: è onere di chi invoca l’impossibilità dimostrare non solo l’assenza di reddito, ma anche l’incolpevolezza di tale situazione. Per l’avvocato penalista, infine, la pronuncia ricorda una regola processuale fondamentale: i motivi aggiunti in appello non possono ampliare il thema decidendum oltre i capi e i punti già devoluti con il ricorso principale. Chi non contesta il principio della subordinazione della sospensione condizionale nella fase di appello non può poi farlo per la prima volta in cassazione. Conclusione La sentenza n. 13871 del 2026 si inserisce in un filone interpretativo rigoroso e coerente: gli obblighi di mantenimento verso i figli minori sono inderogabili, e solo una condizione di indigenza assoluta, oggettiva e non imputabile al debitore può assumere rilievo ai fini dell’esclusione del reato. La giurisprudenza di legittimità non tollera scorciatoie: la disoccupazione si documenta, ma l’incolpevolezza si dimostra. Se ti trovi coinvolto in una vicenda simile, come genitore obbligato o come creditore del mantenimento, il nostro studio è a tua disposizione per una valutazione concreta della tua situazione.
Affidamento esclusivo: quando il giudice può derogare alla bigenitorialità

La Cassazione conferma che comportamenti violenti e scelte pregiudizievoli per la salute e l’istruzione del minore giustificano il regime eccezionale. Ordinanza n. 8017/2026 della Prima Sezione Civile. Un padre impugna davanti alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Pesaro: la figlia minore era stata affidata in via esclusiva alla madre, con visite patterne consentite soltanto in modalità protetta, alla presenza degli operatori dei servizi sociali. Il padre aveva proposto ricorso articolato in ben dieci motivi, contestando sotto molteplici profili la legittimità di quella decisione. La Prima Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 8017/2026 pubblicata il 31 marzo 2026, ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile, offrendo l’occasione per ribadire principi fondamentali in materia di affidamento dei figli. Il quadro normativo: bigenitorialità come regola, affido esclusivo come eccezione Il punto di partenza dell’intera materia è l’art. 337 ter c.c., che sancisce il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Questo principio — noto come bigenitorialità — non è soltanto una regola processuale, ma esprime un valore riconosciuto anche dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo: ogni bambino ha il diritto di crescere con entrambe le figure genitoriali, salvo che ciò si riveli contrario al suo interesse. L’affidamento condiviso è, dunque, la regola ordinaria. L’affidamento esclusivo a uno solo dei genitori costituisce, invece, un’eccezione rigorosa, disciplinata dall’art. 337 quater c.c., che ne subordina l’adozione all’accertamento — oggettivo e rigoroso — che il regime condiviso sarebbe contrario all’interesse del minore. La decisione della Corte e i criteri applicati La Cassazione, nel confermare la correttezza della pronuncia impugnata, ricorda che il giudice di merito detiene in via esclusiva il potere di valutare le prove e di trarre da esse il proprio convincimento. Non spetta al giudice di legittimità riesaminare i fatti: il ricorso per cassazione può censurare soltanto errori di diritto o vizi motivazionali che abbiano avuto un’incidenza causale determinante sull’esito del giudizio. Il ricorrente, invece, si limitava a richiedere una rivalutazione delle medesime circostanze già esaminate nelle precedenti sedi, il che è precluso in sede di legittimità. Quanto al merito dell’affidamento esclusivo, la Corte — richiamando il proprio precedente Cass. n. 24876/2025 — conferma che la deroga alla bigenitorialità è ammissibile soltanto in presenza di circostanze oggettive di effettiva gravità. Nel caso esaminato, tali circostanze erano plurime e concrete: comportamenti violenti del padre, il rifiuto di prestare il consenso alle vaccinazioni obbligatorie per la figlia sedicenne e l’opposizione all’iscrizione della minore alla scuola materna. Si trattava di scelte pregiudizievoli non soltanto per la salute fisica della bambina, ma anche per il suo percorso educativo e formativo. Autonomia del giudice civile rispetto alle valutazioni penali Un profilo di particolare interesse riguarda il rapporto tra il procedimento civile e quello penale. Il ricorrente sosteneva che il giudice civile avesse acriticamente recepito le valutazioni del giudice penale in ordine a un episodio di abbandono della minore, rispetto al quale la madre era stata prosciolte. La Cassazione rigetta questa censura, precisando che la Corte d’Appello aveva condotto una valutazione autonoma delle capacità genitoriali della madre, non appiattita sul dato penale. Ciò è coerente con un principio consolidato: il giudice civile della famiglia non è vincolato alle conclusioni del giudice penale e deve formarsi un proprio convincimento sulla base del complessivo quadro istruttorio acquisito nel procedimento. Il tema delle vaccinazioni e dell’istruzione: scelte genitoriali non neutrali Merita una riflessione specifica il rilievo che la Corte attribuisce al rifiuto del genitore di acconsentire alle vaccinazioni obbligatorie e all’iscrizione scolastica della figlia. Questi elementi non vengono trattati come mere divergenze educative tra genitori, ma come indicatori oggettivi di una condotta pregiudizievole per il benessere della minore. Sul fronte vaccinale, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che il genitore che si opponga irragionevolmente alle vaccinazioni obbligatorie eserciti la responsabilità genitoriale in modo contrario all’interesse del figlio. Analogamente, ostacolare l’accesso all’istruzione — anche nella sua fase iniziale — configura una scelta educativa lesiva dei diritti fondamentali del minore. Le implicazioni pratiche Per i genitori coinvolti in procedimenti di separazione o divorzio, questa pronuncia offre indicazioni operative di rilievo. Chi intende contestare un provvedimento di affidamento esclusivo deve articolare il ricorso su vizi di diritto o motivazionali specifici e causalmente rilevanti: non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Per gli avvocati che assistono genitori cui venga richiesto l’affidamento esclusivo in loro favore, la sentenza conferma che il corredo probatorio deve documentare circostanze oggettive, concrete e plurime: comportamenti violenti, scelte sanitarie irragionevoli, condotte pregiudizievoli per l’istruzione o la formazione del minore. Per i professionisti dei servizi sociali, infine, il ruolo di monitoraggio affidato loro dalla sentenza di primo grado — confermato in appello e in cassazione — ribadisce la centralità del lavoro d’équipe interistituzionale nella protezione dei minori nelle crisi familiari. Conclusione L’ordinanza n. 8017/2026 della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai stabile: la bigenitorialità è un principio assiologico non derogabile per preferenza o convenienza, ma solo per necessità obiettivamente dimostrata. Il giudice può disporre l’affidamento esclusivo quando i dati concreti lo impongono, ma deve motivare con rigore quella scelta. Il padre che rifiuta i vaccini obbligatori e ostacola la scuola non esercita un diritto educativo: esercita la responsabilità genitoriale contro l’interesse del figlio. E questo, per la Cassazione, è un confine che il diritto non lascia valicabile. Se ti trovi coinvolto in un procedimento di affidamento o vuoi comprendere meglio come tutelare i diritti del tuo figlio, il nostro studio è a disposizione per una consulenza personalizzata.
La maternità surrogata tra reato universale e diritti del minore: l’Italia al bivio

Mentre il legislatore punta sulla repressione globale, la Corte Costituzionale rimette al centro la tutela del bambino già nato. Un sistema in tensione permanente tra istanze punitive e garanzie costituzionali. C’è qualcosa di profondamente contraddittorio nel modo in cui l’ordinamento italiano affronta oggi il tema della gestazione per altri. Da un lato, un legislatore che allunga il braccio del diritto penale fin oltre i confini nazionali; dall’altro, una Corte Costituzionale che ricuce pazientemente i vuoti di tutela che quella stessa politica legislativa rischia di produrre a danno dei minori già nati. È in questa tensione irrisolta che si consuma uno dei capitoli più complessi del biodiritto italiano contemporaneo. La riforma che ha fatto discutere: il “reato universale” di surrogazione Con il D.d.l. n. 824/2024 il Parlamento italiano ha modificato l’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, elevando la surrogazione di maternità a cosiddetto “reato universale”. La norma prevede che il cittadino italiano possa essere perseguito penalmente anche quando la gestazione per altri sia praticata all’estero, indipendentemente dalla legalità della pratica nello Stato in cui essa avviene. La pena prevista va da tre mesi a due anni di reclusione, con sanzioni accessorie fino a un milione di euro. La qualifica di “reato universale” è storicamente riservata ai crimini più gravi contro l’umanità: genocidio, crimini di guerra, tortura. Applicarla a una condotta che in numerosi ordinamenti — dalla California alla Grecia — è perfettamente lecita e regolamentata genera un’anomalia giuridica di non poco conto. In particolare, la riforma ignora il principio della doppia incriminazione, secondo cui un fatto dovrebbe essere reato anche nel Paese in cui è stato commesso perché possa essere perseguito all’estero. Il risultato pratico è che un cittadino italiano che abbia fatto ricorso alla gestazione per altri in uno Stato che la consente pienamente si troverebbe comunque esposto a un procedimento penale nel proprio Paese al rientro. La Corte Costituzionale e la sentenza n. 68/2025: il bambino al centro Mentre la politica costruisce barriere repressive, la Corte Costituzionale fa un passo in direzione opposta. Con la sentenza n. 68 del 2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui non consentiva il riconoscimento del rapporto di filiazione tra il nato e la cosiddetta “madre intenzionale” — ovvero la donna che ha voluto e progettato la nascita ma non ha portato avanti la gravidanza — nei casi di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero. La Corte ha abbandonato la visione esclusivamente biologica della maternità, spostando il fulcro verso quella che potremmo chiamare responsabilità generativa: ciò che conta non è chi ha partorito, ma chi ha assunto l’impegno concreto di crescere e accudire il bambino. In questo senso, la sentenza ha ritenuto che l’esclusione della madre intenzionale dal riconoscimento del nato violasse l’art. 2 della Costituzione — ledendo l’identità personale del minore — l’art. 3, per l’irragionevole disparità rispetto ai figli di coppie eterosessuali, e l’art. 30, che impone ai genitori doveri di cura, istruzione e mantenimento. Il bambino ha diritto a uno stato giuridico certo e stabile sin dalla nascita: questo il principio cardine affermato dalla Consulta. Il “vicolo cieco” della sentenza n. 69/2025: le donne single restano escluse La stessa Corte Costituzionale, però, con la contestuale sentenza n. 69/2025, ha confermato la legittimità del divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per le donne single. La Consulta ha tracciato una distinzione netta: il desiderio di genitorialità, inteso come aspirazione individuale ancora non realizzata, può essere disciplinato — e limitato — dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità politica; i diritti del minore già nato, invece, non possono essere sacrificati sull’altare di alcuna scelta di valore. In altri termini, prima che il bambino venga al mondo lo Stato può fissare condizioni e requisiti; una volta che egli esiste, la sua tutela diventa priorità assoluta e inderogabile. Questo doppio binario produce un risultato che non manca di suscitare riflessioni critiche: l’ordinamento italiano chiude la porta all’accesso alla PMA per la donna sola, ma al tempo stesso — attraverso la sentenza n. 68/2025 — tutela il bambino che sia comunque nato da percorsi intrapresi all’estero. La dimensione europea: la sentenza CEDU del 9 ottobre 2025 Il quadro si arricchisce di una prospettiva sovranazionale con la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 9 ottobre 2025. In quel caso, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l’Italia non avesse violato l’art. 8 della Convenzione EDU — che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare — nell’ambito di una controversia relativa al mancato riconoscimento della madre intenzionale. La motivazione della Corte si fonda su un rilievo procedurale di rilievo: i genitori avevano a disposizione lo strumento dell’adozione in casi particolari, previsto dall’art. 44 della legge n. 184/1983, e avevano scelto di non percorrere quella via, contribuendo di fatto all’incertezza giuridica che aveva poi colpito il minore. Significativa, in senso contrario, è l’opinione dissenziente allegata alla sentenza: è accettabile, si chiede la giudice dissenziente, che un bambino debba vivere anni in un limbo identitario e giuridico solo perché i genitori hanno optato per una strategia processuale rivelatasi errata? La “colpa” di una scelta difensiva sbagliata non può ricadere sull’identità e sulla stabilità di un essere umano innocente. Il confronto con altri modelli: la via californiana Guardare oltre confine aiuta a mettere a fuoco le alternative praticabili. Il modello californiano — elaborato a partire dal caso deciso con la sentenza Johnson v. Calvert — si fonda sul concetto di procreative intent: genitore è chi ha voluto e progettato la nascita, a prescindere dal contributo biologico. La legge californiana prevede il Written Assisted Reproduction Agreement, un accordo che deve essere stipulato prima del concepimento con l’assistenza obbligatoria di legali indipendenti per ciascuna parte, consenso informato e revocabile, copertura integrale delle spese mediche da parte dei genitori intenzionali e screening psicologici preventivi. È un sistema che coniuga tutela della gestante e certezza giuridica del nato, dimostrando che repressione e protezione non sono le sole alternative disponibili. Implicazioni pratiche: cosa cambia per chi si trova in