Gomme da masticare con loghi di griffe celebri: quando la contraffazione supera i confini del settore merceologico

La Cassazione ribadisce la tutela ultramerceologica dei marchi rinomati: anche prodotti completamente diversi dall’alta moda possono configurare contraffazione se sfruttano la notorietà dei brand La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6855/2026 depositata il 19 febbraio 2026, ha affrontato un caso emblematico che mette in luce i confini della tutela accordata ai marchi celebri. Al centro della vicenda, un’attività organizzata di contraffazione che riproduceva segni distintivi di case di moda di fama mondiale su confezioni di gomme da masticare. I marchi coinvolti erano Louis Vuitton, Chanel, Dolce&Gabbana e Hermès, tutti universalmente riconosciuti nel settore dell’alta moda e del lusso. Gli imputati, un amministratore di società e la sua collaboratrice, erano stati condannati in primo e secondo grado per vari reati previsti dall’articolo 473 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 474-ter. L’attività illecita si era protratta dal dicembre 2010 fino al giugno 2012, nonostante fossero stati adottati diversi provvedimenti inibitori da parte delle autorità competenti. La distribuzione avveniva attraverso una rete commerciale organizzata, con prodotti che riproducevano grafiche e loghi chiaramente evocativi dei marchi registrati. Il principio di tutela ultramerceologica La difesa degli imputati aveva costruito la propria strategia processuale su un argomento apparentemente solido: i marchi erano stati registrati per prodotti di abbigliamento e accessori di alta moda, mentre le gomme da masticare appartengono al settore alimentare, un ambito merceologico completamente diverso. Secondo questa tesi, la contraffazione sarebbe configurabile solo quando il marchio viene utilizzato nello stesso settore per il quale è stato registrato, dove maggiore è il rischio di confusione per il consumatore. La Suprema Corte ha demolito questa impostazione, riaffermando con chiarezza un principio consolidato nel diritto della proprietà industriale. L’articolo 20, lettera c) del Codice della Proprietà Industriale riconosce ai marchi che godono di rinomanza una tutela rafforzata, definita “ultramerceologica”, che si estende oltre i confini del settore merceologico di appartenenza. Questa protezione trova fondamento anche nella normativa europea, in particolare nell’articolo 10, lettera c) della direttiva UE 2436/2015 e nell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c) del regolamento UE 1001/2017. La ratio di questa tutela estesa risiede nella necessità di proteggere il carattere distintivo e la notorietà del marchio celebre da tre tipologie di pregiudizio. La prima è la cosiddetta “diluizione”, che si verifica quando l’uso non autorizzato del marchio ne indebolisce la capacità di identificare univocamente i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. La seconda è la “corrosione”, che compromette il potere di attrazione del marchio facendo sì che i prodotti o servizi contrassegnati dal segno identico o simile possano essere percepiti dal pubblico in modo tale da danneggiare la reputazione del brand. La terza forma di pregiudizio è rappresentata dal “parassitismo”, ossia lo sfruttamento indebito del carattere distintivo o della notorietà del marchio da parte di terzi che traggono vantaggio dall’associazione con il brand celebre senza averne diritto. La concreta applicazione ai fatti di causa Nel caso esaminato dalla Cassazione, i giudici di merito avevano accertato che le confezioni di gomme da masticare riproducevano grafiche, motivi e loghi chiaramente riferibili ai marchi delle celebri maison. La Corte d’appello aveva tracciato una netta distinzione tra una prima serie di prodotti, caratterizzati da segni inequivocabilmente evocativi dei marchi registrati, e una seconda serie che presentava comunque elementi grafici riconducibili ai brand di lusso, seppur con modalità diverse. La difesa aveva tentato di valorizzare alcune circostanze a sostegno della buona fede degli imputati. In particolare, era stata evidenziata l’acquisizione di pareri legali preventivi, la registrazione di un proprio marchio distintivo denominato “by Paul Stiven”, gli accordi raggiunti con alcune case di moda per regolarizzare pregresse contestazioni, e la cessazione della commercializzazione dei prodotti della prima serie. Inoltre, si sottolineava come le confezioni contenessero indicazioni chiare sul produttore, inclusi nome, partita IVA e indirizzo della società. La Suprema Corte ha ritenuto tali argomentazioni prive di fondamento giuridico. I giudici hanno confermato che l’elemento soggettivo del reato era pienamente integrato, come dimostrato dalla reiterazione delle condotte nonostante i provvedimenti inibitori ricevuti. La presenza della dicitura “by Paul Stiven” è stata ritenuta del tutto irrilevante ai fini dell’esclusione della contraffazione, poiché non elimina la percezione del richiamo ai marchi celebri da parte del pubblico di riferimento. L’aggravante dell’organizzazione e le questioni sulla prescrizione Un altro profilo rilevante della pronuncia riguarda il riconoscimento dell’aggravante prevista dall’articolo 474-ter del codice penale, che sanziona più gravemente la contraffazione quando viene realizzata attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate. I ricorrenti contestavano questa qualificazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse fondato il proprio convincimento unicamente sulla rilevanza quantitativa dei prodotti contraffatti e sulla loro diffusione territoriale. La Cassazione ha respinto anche questa censura, evidenziando come i giudici di merito avessero accertato l’esistenza di una vera e propria struttura organizzata, con una rete commerciale di distribuzione e mezzi appositamente predisposti per la produzione e il commercio dei prodotti contraffatti. L’aggravante risultava quindi pienamente configurata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Particolare attenzione merita la questione relativa al computo del termine di prescrizione. Gli imputati beneficiavano di due circostanze aggravanti ad effetto speciale: quella di cui all’articolo 474-ter e la recidiva infraquinquennale. La difesa sosteneva che, ai fini della prescrizione, dovesse tenersi conto soltanto della circostanza aggravante più grave e non anche di quella ulteriore, in quanto il relativo aumento previsto dall’articolo 63, quarto comma del codice penale sarebbe facoltativo. La Corte ha chiarito, richiamando un orientamento ormai consolidato, che quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, occorre considerare sia la pena stabilita per la circostanza più grave sia l’ulteriore aumento complessivo di un terzo per le aggravanti meno gravi. L’articolo 157 del codice penale non prevede alcuna riserva circa l’influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione quando ne sia contestata più di una. La facoltatività dell’aumento di pena non rileva sul piano della disciplina della prescrizione, che segue parametri oggettivi, generali e astratti. Nel caso specifico, applicando correttamente questi principi, il termine massimo di prescrizione è stato calcolato in dodici anni, cui si aggiungevano ulteriori 124 giorni di sospensione legittima. Il reato risultava pertanto

Post sui social e diffamazione: la Cassazione tutela la critica politica e dichiara i reati prescritti

Una recente pronuncia della Suprema Corte chiarisce i confini tra libertà di espressione e diffamazione online, annullando una condanna per vizi di motivazione e intervenuto decorso della prescrizione. Con la sentenza n. 5359/2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la decisione con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna di un cittadino per il reato di diffamazione aggravata a mezzo social network, previsto dall’art. 595, commi 1 e 3, c.p. La vicenda traeva origine da alcuni commenti pubblicati su gruppi Facebook e sul profilo personale dell’imputato, in relazione a notizie di stampa riguardanti procedimenti giudiziari a carico di soggetti che rivestivano ruoli pubblici in un ente locale. I commenti, redatti nella forma tipica del dibattito politico online — interrogativi retorici, ironia, riferimenti a fatti riportati dall’informazione locale — erano stati ritenuti dai giudici di merito lesivi della reputazione di alcune persone. Il primo elemento di criticità individuato dalla Cassazione riguarda proprio la formulazione del capo d’imputazione. La Corte ha rilevato come l’editto accusatorio descrivesse le condotte in continuità narrativa, trattando di fatto il reato di diffamazione — che ha natura istantanea e si consuma nel momento preciso della pubblicazione — come se si trattasse di un reato permanente, indicando un arco temporale di quasi un anno. Questa impostazione ha generato una catena di equivoci nelle decisioni di merito, che si sono trovate costrette a ricostruire autonomamente la distinzione tra le singole condotte per poter pronunciare le condanne e le assoluzioni parziali. Il vizio della motivazione apparente Una volta individuata la corretta collocazione temporale dei singoli episodi — con date di pubblicazione che la Cassazione ha ricavato direttamente dagli atti processuali, correggendo un errore materiale in cui erano incorsi sia il Tribunale che la Corte d’appello — la pronuncia si è addentrata nell’analisi dei vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il risultato è netto: la motivazione della Corte d’appello, pur articolata su trentaquattro pagine, viene definita “al limite dell’apparenza”. Le prime dieci pagine si risolvevano nel riassunto della sentenza di primo grado, le successive diciassette nella trascrizione integrale dei motivi di appello, mentre alle effettive ragioni della decisione erano dedicate pochissime pagine dal contenuto apodittico e lacunoso. La Suprema Corte ha censurato in particolare due omissioni fondamentali. La prima è la mancata valutazione del contesto in cui le espressioni erano state pronunciate: i post non erano stati esaminati nella loro collocazione reale all’interno di thread di discussione pubblica su vicende di interesse locale, né erano stati letti in relazione agli articoli di stampa che li avevano originati. In assenza di questa contestualizzazione, le affermazioni sul carattere “palesemente diffamatorio” e dalla “portata indiscutibilmente denigratoria e offensiva” dei commenti risultavano del tutto assertive, prive di qualsiasi ragionamento a sostegno. La seconda omissione riguardava la scriminante del diritto di critica: la Corte d’appello si era limitata a escluderla per mancata prova della verità del fatto, senza però specificare quale fosse il fatto da provare, né illustrare le ragioni per cui erano stati disattesi elementi istruttori che sembravano deporre nel senso di un fondamento fattuale delle osservazioni dell’imputato. Il diritto di critica e di satira: i principi della giurisprudenza La sentenza n. 5359/2026 ricostruisce con precisione il quadro ermeneutico consolidato in materia di diffamazione e libertà di espressione, richiamando i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il punto di partenza è la necessità di bilanciare la tutela dell’onore e della reputazione — presidiate dall’art. 595 c.p. — con la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, pur prendendo le mosse da fatti veri o da una convinzione incolpevole della loro veridicità, non richiede la stessa rigorosa obiettività della cronaca giornalistica: la critica ha per natura carattere congetturale e soggettivo, sicché non può pretendersi che sia asettica e priva di toni aspri o polemici. Sono dunque scriminati i commenti ironici, le iperboli, il linguaggio figurato o gergale, purché proporzionati all’opinione espressa e funzionali alla tutela di interessi e valori ritenuti compromessi (Cass. pen. Sez. I, n. 36045 del 13/06/2014, Rv. 261122; Cass. pen. Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, Rv. 270284). Con specifico riguardo alla critica politica — che è quella più direttamente in gioco quando oggetto dei commenti sono soggetti che esercitano funzioni pubbliche — la Corte ribadisce che la diffusione di giudizi negativi sull’operato di amministratori pubblici costituisce legittimo esercizio del diritto di cui all’art. 51 c.p. a condizione che la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale fine a se stesso (Cass. pen. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 283964-02; Cass. pen. Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909-01). La stessa Corte EDU ha recentemente ribadito che i soggetti pubblici che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti a limiti di critica più ampi rispetto ai privati (Corte EDU, Sez. 5, 6 novembre 2025, Baena Salamanca c. Spagna). Ne consegue che il giudice di merito, di fronte a post pubblicati su social network in commento a notizie di stampa, avrebbe dovuto prioritariamente accertare: da un lato, se i commenti fossero strettamente aderenti alle notizie riportate o ne travalicassero il contenuto introducendo fatti storici non veritieri; dall’altro, se le espressioni utilizzate — pur colorite o ironiche — trascendessero il perimetro della critica per tramutarsi in un attacco personale slegato da qualsiasi base fattuale. Nessuna di queste verifiche era presente nella sentenza impugnata. La prescrizione: calcolo e conseguenze processuali Annullata la sentenza per vizio di motivazione, la Cassazione ha proceduto a rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione di tutti i residui reati, in assenza di elementi che potessero giustificare una pronuncia nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. Il calcolo è preciso. Il termine massimo di prescrizione per il reato di diffamazione aggravata è pari a sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. A questo termine si aggiungono 208 giorni

Il padre detenuto e il diritto dei figli fragili: la Cassazione apre una nuova strada

Una recente sentenza della Prima Sezione Penale rivoluziona l’accesso alla detenzione domiciliare speciale per il genitore detenuto unico sopravvissuto, alla luce di una storica pronuncia della Corte Costituzionale Immaginate un padre detenuto, unico genitore rimasto in vita, con tre figli affetti da gravi disabilità fisiche e cognitive. Per anni, la legge sembrava escluderlo dalla possibilità di tornare a casa per accudire i propri figli, perché esisteva un’altra opzione: affidarli a una famiglia esterna. Sembrava una soluzione ragionevole. Ma era davvero giusta? Con la sentenza n. R.G.N. 5276/2025, depositata il 6 febbraio 2026, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Pres. De Marzo, rel. Grieco) ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania che, per la seconda volta in sede di rinvio, aveva rigettato l’istanza di detenzione domiciliare speciale avanzata dal ricorrente, padre unico sopravvissuto di tre figli con disabilità. La Suprema Corte ha così dato piena attuazione a una fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale, apendo definitivamente la strada a una tutela più equa per i figli dei detenuti. Il quadro normativo: cosa prevedeva la legge e cosa è cambiato Per comprendere la portata di questa decisione, è necessario fare un passo indietro. La legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario, all’art. 47-quinquies, comma 7, disciplinava la cosiddetta detenzione domiciliare speciale: una misura alternativa alla detenzione che consente, a determinate condizioni, al genitore condannato di scontare la pena tra le mura domestiche per potersi occupare dei propri figli minorenni o con grave disabilità. Il problema era in una precisa clausola della norma: il padre detenuto poteva accedere a questa misura soltanto quando non vi fosse «modo di affidare la prole ad altri che al padre». In pratica, bastava che esistesse la possibilità teorica di affidare i figli a una famiglia esterna — come nel caso esaminato, dove veniva prospettata l’assistenza di un’associazione — per negare al padre detenuto il diritto di tornare a casa. Questa disparità di trattamento tra madre e padre detenuti è stata ritenuta incostituzionale. Con la sentenza n. 52 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima quella clausola, eliminando le parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» dall’art. 47-quinquies, comma 7, Ord. pen. La declaratoria si fonda sugli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, della Costituzione — rispettivamente il principio di uguaglianza, il dovere di mantenimento e istruzione della prole, e la protezione della famiglia e dell’infanzia — in continuità con i principi già affermati nella sentenza n. 219 del 2023. Perché la vecchia norma era ingiusta: il cuore del ragionamento costituzionale La Corte Costituzionale, nella sua analisi, ha richiamato anche la precedente sentenza n. 18 del 2020, con cui aveva già esteso la detenzione domiciliare speciale alle madri di figli con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (la Legge-quadro per l’assistenza alle persone con disabilità). Il ragionamento si è poi esteso ai padri nella medesima posizione. Il punto centrale è questo: i figli del condannato sono soggetti del tutto estranei al reato. Privarli definitivamente della possibilità di una relazione continuativa con l’unico genitore rimasto in vita — e per di più idoneo a prendersi cura di loro — solo perché esiste un ipotetico affidamento a terzi, significa imporre a quei bambini un sacrificio sproporzionato e irragionevole, in contrasto con il principio del superiore interesse del minore riconosciuto dalla Costituzione e dagli obblighi internazionali assunti dall’Italia. La Corte ha precisato che il superiore interesse del minore non è un valore assoluto e incondizionato: può essere bilanciato con le esigenze dell’esecuzione della pena. Ma quando si tratta di bambini o ragazzi con disabilità grave, che hanno già perso un genitore e l’altro è l’unico in grado di assisterli, quel bilanciamento deve inclinare verso la tutela del legame familiare, non verso la sua recisione in nome di un’alternativa teoricamente disponibile. Cosa ha deciso la Cassazione nel caso concreto La Prima Sezione Penale ha rilevato due distinti vizi nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Catania. In primo luogo, il tribunale aveva del tutto omesso di pronunciarsi sull’istanza relativa alle due figlie del ricorrente, entrambe affette da patologie psichiche con deficit cognitivi di media e grave entità: un silenzio assoluto che integra un vizio di omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. In secondo luogo, il diniego relativo al figlio con grave handicap era stato fondato sull’applicazione di una norma che, successivamente, la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale. Per questi motivi, la Cassazione ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania, che dovrà effettuare una valutazione complessiva e individualizzata su tutti e tre i figli. Un’apertura che non equivale a un automatismo È importante chiarire che la sentenza non introduce una corsia preferenziale o un diritto automatico alla detenzione domiciliare speciale per tutti i padri detenuti con figli disabili. La Corte Costituzionale ha been chiara: la declaratoria di incostituzionalità non elimina il necessario scrutinio individuale da parte del giudice di sorveglianza. Il tribunale dovrà verificare concretamente se il genitore presenta un pericolo di recidiva o di fuga; se il ritorno alla convivenza con i figli sia effettivamente nell’interesse dei minori, e non uno strumento per aggirare l’esecuzione della pena; se le esigenze di cura e assistenza siano meglio tutelate dalla convivenza con il padre o dall’affidamento a terzi. Questo giudizio dovrà essere sorretto dall’apporto dei servizi sociali e monitorato nel tempo attraverso i controlli previsti dall’art. 284, comma 4, c.p.p. e dall’art. 47-quinquies, comma 5, Ord. pen. In altri termini, il giudice non può più rifiutarsi di esaminare la domanda adducendo la semplice esistenza di una famiglia affidataria disponibile. Deve invece valutare caso per caso, bilanciando tutti gli interessi in gioco: quello del minore, quello della difesa sociale, quello dell’esecuzione della pena. Le implicazioni pratiche: chi può beneficiarne e come Questa evoluzione giurisprudenziale e costituzionale ha conseguenze concrete per diverse categorie di persone. Per i detenuti che siano padri unici sopravvissuti di figli minorenni o con disabilità, si apre oggi la

Diffamazione online: quando la critica trasmoda nell’offesa personale

La Cassazione ribadisce i limiti del diritto di critica e conferma la validità degli screenshot come prova documentale Con sentenza n. 39792 del 10 dicembre 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione aggravata e continuata di un direttore responsabile di una testata online, chiarendo importanti principi in materia di diritto di critica e di prova documentale nei reati commessi attraverso internet. La vicenda riguarda la pubblicazione, su un blog ospitato all’interno di un settimanale online, di due articoli apparsi nel febbraio e nell’aprile 2020, nei quali una persona veniva descritta come soggetto che, pur appartenendo alle Forze dell’ordine, aveva posto in essere ricatti nei confronti degli inquirenti e orchestrato attacchi mediatici nei loro confronti. Il tribunale di primo grado aveva condannato il direttore responsabile della testata alla pena di €1.000 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello e ora dalla Cassazione. I confini del diritto di critica: verità, pertinenza e continenza Il primo e più rilevante profilo affrontato dalla Suprema Corte attiene ai limiti entro cui può esercitarsi legittimamente il diritto di critica quale scriminante del reato di diffamazione ex art. 51 cod. pen. La giurisprudenza consolidata ha da tempo individuato tre requisiti essenziali affinché il diritto di critica possa operare come causa di giustificazione: la verità del fatto storico su cui la critica si innesta, la pertinenza (o interesse pubblico) dell’argomento trattato e la continenza espressiva. Questi tre elementi devono coesistere congiuntamente, e il difetto anche di uno solo di essi preclude l’operatività della scriminante. Nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato come difettasse già il primo e fondamentale requisito: la verità del fatto. Gli articoli pubblicati definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, mentre tale qualifica non corrispondeva al vero, non essendo stata esercitata l’azione penale nei suoi confronti all’epoca della pubblicazione degli articoli. La Corte chiarisce un principio importante: la veridicità della notizia deve essere valutata con riferimento al momento della sua pubblicazione. L’eventuale successiva assunzione della qualità di imputato da parte della persona offesa non può sanare retroattivamente la falsità dell’informazione diffusa in un momento antecedente. La sentenza ribadisce che la critica, pur potendo assumere toni aspri e polemici, deve restare ancorata all’esistenza di una base fattuale vera e non può tollerare gratuiti attacchi alla reputazione scollegati da essa. L’esercizio del diritto di critica può certamente rendere non punibili espressioni anche dure e giudizi di per sé ingiuriosi, quando siano tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta e infamante, utilizzata come fondamento per l’esposizione a critica del personaggio stesso. Come ha efficacemente affermato la Corte, la critica non può essere “fantasiosa o astrattamente speculativa”, ma deve fondarsi sull’oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse. La verità deve riguardare il nucleo essenziale della notizia, che non può essere strumentalmente travisato o manipolato per sostenere un’aggressione all’altrui reputazione. Il superamento del limite della continenza espressiva A completamento dell’analisi, la Cassazione ha ritenuto che nella fattispecie fosse stato comunque superato anche il limite della continenza espressiva. Questo limite postula che la critica, pur potendo assumere toni aspri, polemici e sferzanti, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale e personale del criticato, anziché a confutarne le idee o i comportamenti. La Corte d’Appello, con motivazione ritenuta logica e congrua dalla Cassazione, aveva ravvisato nelle espressioni utilizzate negli articoli una “accurata, intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive, del tutto sganciate dall’esigenza di narrazione obiettiva dei fatti”. Le locuzioni impiegate non costituivano una critica, per quanto severa, all’operato della persona offesa, ma si risolvevano in un attacco diretto alla sua dignità personale e in una gratuita attribuzione di abitudini criminali e incapacità, eccedendo così ampiamente i limiti della correttezza formale e configurando un’aggressione personale non scriminabile. La responsabilità del direttore e la questione probatoria Un altro profilo di interesse della sentenza riguarda la responsabilità del direttore responsabile di una testata telematica. Il ricorrente aveva contestato l’attribuzione della paternità degli scritti, lamentando imprecisioni nella denominazione del sito internet e riferimenti temporali inconferenti. La Cassazione ha rigettato queste censure, qualificandole come questioni nuove o comunque non conducenti rispetto alla ratio decidendi. I giudici hanno chiarito che la sentenza d’Appello faceva chiaro riferimento agli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria, che avevano identificato nel ricorrente il direttore responsabile del settimanale all’epoca dei fatti, ovvero al momento della pubblicazione degli articoli nel 2020. Eventuali imprecisioni nella denominazione del sito costituivano meri errori materiali che non compromettevano la tenuta logica della motivazione. Gli screenshot come prova documentale: principio consolidato Di particolare rilevanza pratica è il principio affermato dalla Cassazione in materia di prova documentale nei reati commessi attraverso internet. Il ricorrente aveva contestato l’adeguatezza probatoria dei semplici screenshot prodotti dalla parte civile, in assenza di accertamenti tecnici volti a confermarne l’autenticità e la provenienza. La Suprema Corte ha respinto questa censura, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata secondo cui le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano nella categoria delle prove documentali di cui all’art. 234 cod. proc. pen. e sono pienamente utilizzabili, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, così come qualsiasi altro mezzo riproduttivo di immagini. È legittima l’acquisizione, come documento, di una pagina di un social network o di un sito internet mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile. Tale mezzo di prova si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, senza che sia imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valutato gli screenshot come prova documentale, traendone elementi probatori circa i fatti rappresentati. Tale valutazione di attendibilità era stata

Costruzioni in zona sismica: quando la prescrizione salva dai reati edilizi

La Cassazione chiarisce i termini di prescrizione e l’applicabilità delle norme antisismiche alle strutture metalliche: principi fondamentali per proprietari e costruttori La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20124/2025 della Terza Sezione Penale, pubblicata il 9 ottobre 2025, ha affrontato questioni di grande rilevanza pratica in materia di reati edilizi commessi in zone sismiche. La decisione offre importanti chiarimenti su quando scattano e quando si prescrivono i reati legati alla costruzione abusiva di edifici, con particolare riferimento alle opere realizzate con strutture metalliche anziché in cemento armato. Il caso riguardava due persone che erano state condannate per aver realizzato opere edilizie in zona sismica in violazione della normativa antisismica prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. In particolare, erano stati contestati i reati previsti dagli articoli 44, lettera b, 64, 65, 71, 72, 93 e 94 del citato decreto. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la condanna di primo grado, rideterminando la pena in tre mesi di arresto e ottomilatrecento euro di ammenda per ciascun imputato. La questione dei termini di prescrizione Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda il calcolo dei termini di prescrizione per i reati edilizi di natura permanente. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte di Appello non aveva correttamente considerato quando i termini prescrizionali erano maturati. La vicenda presenta una complessità particolare legata alla sospensione dei termini di prescrizione prevista dall’articolo 159, comma 2, del codice penale. Questa norma ha subito nel tempo diverse modifiche legislative che hanno inciso significativamente sul calcolo della prescrizione. In origine, l’articolo era stato riformulato dall’articolo 1, comma 1, lettera e, numero 1, della legge numero 3 del 2019, nota come “legge Bonafede”. Tale legge aveva introdotto, con decorrenza dal primo gennaio 2020, la previsione secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla irrevocabilità del decreto di condanna. Tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con la legge numero 134 del 2021, che ha definitivamente abrogato l’articolo 2, comma 1, lettera a, introducendo l’articolo 161-bis del codice penale. In base a questa nuova normativa, il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha inoltre introdotto, per i reati commessi dal primo gennaio 2020, l’articolo 344-bis del codice di procedura penale, che prevede l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro determinati termini. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la recentissima sentenza numero 20989 del 12 dicembre 2024, hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’articolo 159 del codice penale, nel testo introdotto dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2017 numero 103, si applica ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019 numero 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021 numero 134. Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020, invece, si applica la disciplina posta a sistema dalla legge numero 134 del 2021. Nel caso specifico, essendo stati i reati commessi il 7 luglio 2018, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2017 numero 103. Di conseguenza, la prescrizione maturerebbe in data 5 giugno 2026 senza considerare i periodi di sospensione del procedimento previsti dalla legge. Considerando anche le diverse sospensioni legate all’emergenza COVID-19 e ai rinvii per legittimo impedimento delle parti, il termine di prescrizione risultava comunque già decorso al momento della pronuncia della sentenza di primo grado avvenuta il 19 giugno 2023. La Corte ha inoltre ricordato che per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge numero 103 del 2017 aveva modificato il previgente articolo 159, comma 2, del codice penale, introducendo la sospensione del corso della prescrizione sia dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sia dalla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Le costruzioni con struttura metallica e la normativa antisismica Il secondo motivo di ricorso, anch’esso accolto dalla Cassazione, riguarda una questione tecnica di grande importanza pratica: quando si applicano gli articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 che disciplinano le opere in cemento armato nelle zone sismiche? La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile la disciplina penale prevista per le opere in cemento armato anche alle strutture realizzate con travi in ferro, basandosi esclusivamente sul fatto che l’opera presentava comunque una struttura metallica potenzialmente pericolosa in zona sismica. La Suprema Corte ha invece affermato un principio di diritto consolidato: la sfera di applicabilità degli articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, essendo evidente che il legislatore intende regolare anche, singolarmente, le opere che non sono composte di cemento armato ma possiedono una struttura metallica. La ratio della disposizione si spiega infatti in ragione della potenziale pericolosità della struttura metallica derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che vengano adottate le particolari precauzioni previste per la costruzione in zona sismica. Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione ha anche precisato che la disciplina penale in materia di opere a struttura metallica si applica soltanto quando la statica delle opere eseguite è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante. Nel caso di specie, come emergeva chiaramente dalle dichiarazioni del tecnico del Comune che aveva effettuato il sopralluogo, le opere contestate non erano realizzate in cemento armato ma utilizzavano blocchi di poroton e travi in ferro. Pur non essendo l’opera realizzata in cemento armato, presentava quindi

Come si valuta la lievità di un reato: i criteri della particolare tenuità secondo la Cassazione

La Sesta Sezione Penale fissa i paletti per distinguere i reati bagatellari da quelli meritevoli di sanzione: valore del bene, modalità della condotta ed esiguità del danno sotto la lente dei giudici Quando un fatto costituisce reato ma l’offesa è così ridotta da non giustificare una condanna? Questa domanda attraversa quotidianamente le aule di giustizia e tocca da vicino chiunque si trovi coinvolto in un procedimento penale per condotte di modesta gravità. La risposta non è semplice né automatica, perché richiede una valutazione articolata che deve considerare molteplici elementi concreti della fattispecie. Un caso recente deciso dalla Cassazione nella sentenza R.G.N. 21343/2025 del 22 ottobre 2025 offre l’occasione per approfondire proprio questi criteri di valutazione. Un imputato era stato condannato per sottrazione di beni sottoposti a sequestro, reato previsto dall’art. 334 del codice penale, dopo aver rimosso un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo da un garage dove avrebbe dovuto rimanere custodita. La vicenda si è conclusa con l’annullamento della sentenza da parte della Suprema Corte, che ha ritenuto insufficiente la valutazione operata dai giudici di merito sulla particolare tenuità del fatto. Il cuore della questione riguarda l’art. 131-bis del codice penale, una norma fondamentale che consente di escludere la punibilità nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando ricorrono congiuntamente tre condizioni essenziali. La prima condizione attiene alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, valutate nella loro dimensione complessiva. La seconda richiede che l’offesa risulti di particolare tenuità, un concetto giuridico che necessita di essere riempito di contenuto attraverso un’analisi concreta del caso. La terza condizione impone che il comportamento non sia abituale, escludendo quindi dal beneficio chi ha già commesso in passato condotte analoghe. Il primo elemento che il giudice deve valutare riguarda il valore economico del bene oggetto del reato. Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’imputato aveva rimosso un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di copertura assicurativa. La difesa aveva insistito sul fatto che il veicolo possedesse un valore economico infimo, un dato fattuale che assume rilevanza decisiva nella valutazione della particolare tenuità. Quando parliamo di valore economico nel contesto dell’art. 131-bis del codice penale, non ci riferiamo a una soglia fissa stabilita dalla legge, ma a un criterio elastico che deve essere apprezzato in concreto dal giudice tenendo conto del tipo di reato, delle circostanze specifiche e del contesto complessivo della vicenda. Pensare al valore del bene significa chiedersi quale sia l’entità patrimoniale dell’interesse leso dalla condotta. Un’autovettura di scarsissimo valore commerciale, magari vecchia, malandata o prossima alla rottamazione, incide in modo molto diverso rispetto a un veicolo di recente immatricolazione o comunque dotato di un valore di mercato apprezzabile. Questa valutazione non è mai astratta o basata su categorie generali, ma richiede una verifica puntuale delle condizioni concrete del bene al momento della commissione del fatto. Il secondo criterio fondamentale attiene alle modalità della condotta. L’art. 131-bis del codice penale richiede che le modalità con cui il reato è stato commesso siano tali da rendere l’offesa particolarmente tenue. In altri termini, non basta che il danno sia piccolo, ma occorre che anche il modo in cui l’azione criminosa si è realizzata presenti caratteristiche di scarsa gravità. Nel caso deciso dalla Suprema Corte, l’imputato aveva rimosso il veicolo dal garage dove era custodito e aveva fornito informazioni generiche agli agenti di pubblica sicurezza sul nuovo luogo in cui si trovava. Questa modalità della condotta va scrutinata per comprendere se denoti una particolare aggressività, spregiudicatezza o capacità di offendere il bene giuridico protetto, oppure se si sia trattata di una condotta caratterizzata da minore disvalore. Valutare le modalità della condotta significa analizzare elementi come la clandestinità dell’azione, l’eventuale uso di violenza o minaccia, il grado di pianificazione, la durata nel tempo della condotta illecita, la presenza di comportamenti volti a occultare il fatto o a impedirne la scoperta. Una sottrazione di beni sotto sequestro realizzata con modalità particolarmente subdole, oppure accompagnata da false dichiarazioni agli organi di controllo, presenta un disvalore ben diverso rispetto a una condotta ingenua, immediata, priva di artifizi o raggiri. Il giudice deve quindi entrare nel merito delle concrete circostanze del fatto, senza fermarsi alla mera constatazione che gli elementi oggettivi del reato sono integrati. Il terzo elemento essenziale è l’esiguità del danno o del pericolo. Questo criterio opera su un piano diverso rispetto al valore del bene, perché considera l’effetto complessivo della condotta sull’interesse protetto dalla norma penale. Nel reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, l’interesse tutelato non è soltanto il valore economico del bene, ma anche e soprattutto l’efficacia dei provvedimenti giudiziari e il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia. Quando un bene viene sottratto al vincolo del sequestro, si crea un pregiudizio sia sul piano patrimoniale sia sul piano della funzionalità del sistema processuale. Valutare l’esiguità del danno significa quindi considerare entrambe queste dimensioni. Da un lato, il danno patrimoniale vero e proprio, che nel caso di un veicolo di scarsissimo valore risulta molto contenuto. Dall’altro lato, il danno all’amministrazione della giustizia, che può variare sensibilmente a seconda delle circostanze concrete. Se l’imputato ha semplicemente spostato il veicolo fornendo comunque indicazioni sulla sua ubicazione, il danno al funzionamento della giustizia risulta assai meno grave rispetto al caso in cui il bene sia stato fatto sparire, distrutto o reso irreperibile. La particolare tenuità dell’offesa rappresenta poi una valutazione di sintesi che il giudice deve operare considerando congiuntamente tutti gli elementi analizzati. Non è sufficiente che uno solo dei criteri sia soddisfatto, ma occorre che dall’esame complessivo delle modalità della condotta, del valore del bene, dell’entità del danno e del pericolo emerga un quadro caratterizzato da offensività minima. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di particolare tenuità richiede una valutazione che non si limiti agli aspetti quantitativi, ma consideri anche la dimensione qualitativa dell’offesa. Questo significa che anche un danno economicamente contenuto può non integrare i presupposti della particolare tenuità se le modalità della condotta denotano un elevato disvalore o se la lesione dell’interesse protetto assume

Satira politica o diffamazione? La Cassazione traccia i confini della critica durante l’emergenza COVID-19

La Suprema Corte annulla la condanna per diffamazione di un cittadino che aveva criticato l’operato del sindaco evocando il personaggio di “Cetto La Qualunque”: quando la satira rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica politica Il confine tra critica politica legittima e diffamazione punibile rappresenta da sempre uno dei temi più delicati nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione. La questione diventa ancora più complessa quando la critica assume forme satiriche o caricaturali, evocando personaggi cinematografici notoriamente associati a comportamenti grotteschi e paradossali della classe politica. Con la sentenza n. 1127 del 17 ottobre 2025, depositata dalla Quinta Sezione Penale (R.G. 23999/2025), la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su quando l’utilizzo della satira politica rientri nell’esercizio del diritto di critica, anche nei confronti di amministratori locali durante l’emergenza pandemica da COVID-19. Il caso concreto: una mail durante la pandemia La vicenda trae origine da un episodio verificatosi durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un cittadino aveva inviato al primo cittadino del proprio Comune una comunicazione elettronica nella quale, contestando le modalità di gestione delle misure anti-contagio sul territorio comunale, faceva riferimento al “Signor Cetto La Qualunque”, personaggio satirico creato dall’attore Antonio Albanese, noto per incarnare in forma caricaturale i vizi e le degenerazioni della politica italiana. Il sindaco aveva ritenuto che tale appellativo integrasse un’offesa alla propria reputazione personale e professionale, tale da giustificare l’avvio di un’azione penale per il reato di diffamazione aggravata. Il Tribunale in primo grado e successivamente la Corte d’appello avevano accolto questa prospettazione, condannando il cittadino ai sensi degli artt. 336, 341-bis e 595 c.p. (norme che puniscono rispettivamente l’oltraggio, la diffamazione nei confronti di un pubblico ufficiale e la diffamazione aggravata), oltre a disporre la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita. La questione giuridica: satira come forma di critica o gratuita offesa? Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello davanti alla Cassazione, contestando che i giudici di merito avessero qualificato come diffamatoria una critica che, pur utilizzando il riferimento a un noto personaggio satirico, rientrava nel legittimo esercizio del diritto di critica politica garantito dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La questione centrale posta all’attenzione della Suprema Corte può essere così sintetizzata: è lecito criticare l’operato di un amministratore pubblico evocando un personaggio satirico che, nell’immaginario collettivo, rappresenta in forma grottesca le disfunzioni della classe politica italiana? Oppure tale richiamo integra necessariamente un’offesa alla reputazione personale del destinatario, configurando il reato di diffamazione? Il quadro normativo: reputazione, critica politica e satira Per comprendere la portata della decisione, occorre richiamare i principi normativi di riferimento. L’art. 595 c.p. punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione. La reputazione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, si identifica con la considerazione sociale di cui una persona gode presso la comunità di riferimento, secondo il particolare contesto storico e culturale. La tutela penale della reputazione rappresenta, tuttavia, uno dei limiti alla libertà di espressione garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10, comma 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato che nell’ambito del discorso politico la libertà di espressione assume la massima importanza, riconoscendo margini più ampi alla critica nei confronti delle personalità politiche rispetto ai semplici cittadini. Le figure pubbliche, infatti, si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini. Particolarmente rilevante è il principio secondo cui non sussiste il reato di diffamazione quando le espressioni utilizzate, pur se aspre e sferzanti, rientrano nell’esercizio del diritto di critica politica sotto forma di satira. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di diritto di critica, ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione. È ammesso l’uso dell’argumentum ad hominem, inteso a screditare il destinatario pubblico mediante l’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, purché a criticarne i programmi e le azioni, mentre è vietato l’uso gratuito di tale argomento per un’aggressione alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. La soluzione della Cassazione: il personaggio satirico come legittima critica La Quinta Sezione Penale ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di condanna. Il Collegio ha ritenuto fondate le censure proposte dal ricorrente, sottolineando innanzitutto che nel caso concreto l’ipotesi accusatoria si fondava sull’accostamento, di evidente contenuto critico, del destinatario della comunicazione a un personaggio cinematografico satirico, frutto dell’invenzione artistica, che si connota in senso dispregiativo. La Corte ha precisato che occorreva stabilire se nell’appellativo rivolto al sindaco, con il riferimento al “famoso personaggio caricaturale, interprete del malaffare politico-mafioso, avido e corrotto, interpretato dall’attore Antonio Albanese”, potesse configurarsi un’offesa alla reputazione del primo cittadino, oppure se la condotta dell’autore della comunicazione potesse ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto), in quanto riconducibile all’esercizio del diritto di critica sotto forma di satira politica. Nel rispondere a tale quesito, la Suprema Corte ha richiamato i principi consolidati secondo cui la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale di riferimento, secondo il particolare contesto storico. La protezione della reputazione rappresenta uno dei limiti all’esercizio della libertà di espressione e delle altre libertà ad essa correlate, espressamente ammessi dall’art. 10, comma 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte di Strasburgo, proprio in relazione a tale disposizione normativa, si era tradizionalmente soffermata sulla tutela della reputazione in tema di libertà di stampa, per poi ricondurre l’ambito della protezione entro la previsione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, disciplinante il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la giurisprudenza europea, perché sia applicabile tale ultima disposizione, l’offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità ed essere stata

Pene sostitutive e riforma Cartabia: quando il carcere non è l’unica risposta

La Cassazione richiama i giudici a valutare concretamente le potenzialità rieducative delle pene alternative, soprattutto quando la condanna è minima Con sentenza n. 34243 depositata il 20 ottobre 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione interviene su una questione di fondamentale importanza per l’attuazione della riforma Cartabia: l’applicazione delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis del codice penale. La pronuncia segna un punto di svolta nell’interpretazione del nuovo assetto normativo introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022, affermando che il giudice non può limitarsi a considerare i precedenti penali per negare una pena alternativa al carcere, ma deve compiere una valutazione prognostica complessa e motivata che tenga conto delle specifiche potenzialità rieducative della sanzione richiesta. La vicenda trae origine da un episodio di cronaca giudiziaria apparentemente minore: il tentativo di sottrarre generi alimentari del valore di 62 euro da un supermercato. La donna protagonista della vicenda veniva condannata dal Tribunale di Vercelli a due mesi di reclusione per tentato furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Torino. La difesa impugnava in cassazione su tre profili: la configurabilità dell’aggravante, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, soprattutto, il diniego della pena sostitutiva richiesta. La videosorveglianza non esclude l’aggravante del furto Sul primo profilo la Cassazione ha confermato l’orientamento consolidato in materia di furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede. La difesa aveva sostenuto che la presenza di controllo da parte del direttore del supermercato – controllo che aveva portato all’interruzione del reato e quindi alla sua qualificazione come tentato anziché consumato – avrebbe dovuto escludere l’aggravante prevista dall’art. 625, primo comma, n. 7 del codice penale. La Suprema Corte ha respinto questa censura richiamando un principio ormai consolidato: sussiste l’aggravante qualora il furto della cosa esposta alla pubblica fede sia commesso in un luogo dotato di sistema di videosorveglianza che, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate, non costituisce di per sé una difesa idonea a impedire la consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo, né garantisce in maniera continuativa la custodia del bene da parte del proprietario o di altra persona addetta alla sorveglianza. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva escluso del tutto la sussistenza di un sistema di sorveglianza con operatore addetto e pronto a impedire la commissione del furto, rilevando come l’azione criminosa fosse stata arrestata in modo accidentale. La ricorrente non aveva dedotto alcun travisamento della prova su questo punto, limitandosi a proporre una alternativa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata. Il motivo di ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per genericità. L’abitualità del reato esclude la non punibilità per tenuità del fatto Il secondo motivo di ricorso lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non si fosse confrontata né con il tempo trascorso tra i reati precedenti e quello oggetto di giudizio, né con le circostanze della pregressa esecuzione di alcune pene, né con il comportamento susseguente al reato. Anche questo motivo è stato respinto come aspecifico. La sentenza impugnata aveva richiamato i precedenti penali dell’imputata, non solo risalenti ma anche relativi a tempi recenti, ai fini della prova dell’abitualità del reato. In particolare, tra le condanne subite emergeva anche una sentenza del 5 gennaio 2023 della Corte d’Appello di Torino che confermava la condanna per un furto commesso il 14 gennaio 2021, quindi successivo a quello per cui si procedeva. La Cassazione ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis, il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. Nel caso concreto l’abitualità era attestata dai reati precedenti come anche da quello successivo, rendendo ogni ulteriore doglianza assorbita dalla preliminare valutazione di sussistenza dell’abitualità, che costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’esimente anche in presenza di un fatto di lieve entità. Le pene sostitutive come autentiche pene: la svolta della riforma Cartabia Il terzo motivo di ricorso – l’unico accolto dalla Suprema Corte – attiene al diniego della pena sostitutiva prevista dall’art. 20-bis del codice penale. La difesa aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, lamentando che la motivazione della Corte d’Appello si fosse limitata alla valutazione dei precedenti penali senza tenere in conto la misura della pena detentiva applicata, pari a soli due mesi di reclusione, e lo spirito della riforma Cartabia. La Corte territoriale aveva rilevato che le pene sostitutive non sarebbero state idonee alla rieducazione e, soprattutto, non avrebbero assicurato la prevenzione del pericolo di commissione di reati, tenuti in conto i numerosi e specifici precedenti che non risultavano aver costituito una remora per l’imputata. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione contraddittoria e insufficiente, accogliendo il ricorso e annullando la sentenza con rinvio limitatamente al profilo delle pene sostitutive. La pronuncia si fonda su una ricostruzione sistematica della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, che ha profondamente modificato la natura e la funzione delle pene sostitutive nel sistema sanzionatorio italiano. Come evidenziato dalla Suprema Corte, la riforma ha inteso configurare le pene sostitutive come autentiche pene, destinate ad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione penale. Ciò si desume dall’introduzione nel Libro I del codice penale del nuovo art. 20-bis, che espressamente le elenca, completando il novero delle pene principali e accessorie. La Cassazione richiama espressamente la relazione illustrativa del D.Lgs. n. 150/2022, che chiarisce come le pene sostitutive debbano intendersi come vere e proprie pene diverse da quelle edittali, irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato nonché a obiettivi di prevenzione generale e speciale. Questo nuovo assetto normativo si pone in coerenza con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione, che ragiona di “pene” al plurale, stimolando

Bancarotta fraudolenta: quando i prelievi dell’amministratore diventano distrazione

La Cassazione chiarisce i limiti dei compensi degli amministratori nelle società in crisi e stabilisce importanti principi sulla prova della distrazione La Corte di Cassazione, con sentenza della Quinta Sezione Penale n. 30526 del 10 settembre 2025, ha affrontato una questione di fondamentale importanza per amministratori e società: quando i prelievi di denaro dalle casse sociali da parte dell’amministratore configurano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione piuttosto che bancarotta preferenziale. Il caso concreto: piccoli prelievi, grandi conseguenze La vicenda oggetto della pronuncia riguardava un’amministratrice e socia di una società in nome collettivo dichiarata fallita nel novembre 2016. L’imputata aveva effettuato nel corso di quattro anni molteplici piccoli prelievi dalle casse sociali per un importo complessivo di 342.269 euro, sostenendo che tali somme le spettassero come compenso per l’attività di amministrazione svolta. La strategia difensiva si basava sull’affermazione che questi prelievi costituissero legittima retribuzione per il lavoro prestato nell’interesse della società. Inoltre, l’amministratrice aveva venduto beni e attrezzature aziendali senza rendere conto della destinazione dei proventi ricavati. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione ex art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall. e bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall. Il ricorso in Cassazione, articolato su sei motivi di impugnazione, è stato integralmente rigettato, offrendo così l’occasione alla Suprema Corte di consolidare principi fondamentali in materia. Il principio cardine: nessun automatico diritto al compenso La Cassazione ha chiarito definitivamente che il rapporto tra amministratore e società non è assimilabile a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Come spiegato nella motivazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione sono legati alla società da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso nei rapporti tutelati e non rientra nell’ambito di protezione assicurato dall’art. 36 Cost. Questo significa che non esiste un automatico diritto al compenso derivante semplicemente dallo svolgimento delle funzioni amministrative. La Corte ha precisato che tale principio vale tanto per le società di capitali quanto per le società di persone, come la società in nome collettivo oggetto del caso. Per le società di persone, la conclusione vale ancor di più, atteso che il potere di amministrare è strettamente connesso alla responsabilità illimitata del socio, che ha un preciso interesse a svolgere l’attività gestoria. L’onere della prova ricade sull’amministratore Quando un amministratore preleva somme dalle casse sociali sostenendo di averne diritto come compenso, deve dimostrare specifici elementi che giustifichino tale pretesa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre fornire dati ed elementi di confronto che consentano un’adeguata valutazione, quali gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti. Nel caso concreto, l’imputata non era riuscita a fornire elementi sufficienti a giustificare prelievi per oltre 340.000 euro in quattro anni. I suoi assunti sulla misura del compenso spettante sono stati definiti dalla Corte generici, apodittici e inidonei a superare la soglia del giudizio di legittimità. La mancanza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso ha reso ancora più stringente l’onere probatorio a carico dell’amministratrice. Distrazione, non preferenza: una distinzione cruciale Un aspetto particolarmente rilevante della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica dei prelievi. La strategia difensiva sosteneva che si trattasse di bancarotta preferenziale, reato meno grave che presuppone l’esistenza di un credito legittimo ma il cui pagamento avvantaggia indebitamente il creditore rispetto agli altri. La Cassazione ha invece confermato la qualificazione come bancarotta fraudolenta per distrazione, spiegando che commette questo più grave reato l’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione. Il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di lavoro che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato. L’elemento soggettivo: basta il dolo generico Per quanto riguarda l’aspetto psicologico del reato, la Cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico. Non è necessario dimostrare che l’amministratore fosse consapevole dello stato di insolvenza dell’impresa né che avesse l’intenzione specifica di recare pregiudizio ai creditori. È sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, come stabilito da Cass. S.U. n. 22474 del 31/03/2016. Nel caso specifico, il continuativo prelievo di somme che si sono rivelate di importo ingente ha attestato la consapevolezza dell’imputata di dare a tali somme una destinazione diversa dalle esigenze aziendali, tanto più considerando l’ingente esposizione debitoria della società, particolarmente nei confronti dell’erario. L’inversione dell’onere della prova per i beni aziendali Un altro aspetto significativo riguarda la vendita di beni e attrezzature aziendali senza giustificazione della destinazione dei proventi. La Cassazione ha confermato il consolidato orientamento secondo cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti. Questo principio si basa sulla responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e sull’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 L. Fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa. Tale orientamento giustifica l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato. Le implicazioni pratiche per amministratori e società Questa sentenza ha importanti ricadute pratiche che meritano attenta considerazione. Per quanto riguarda gli amministratori, diventa fondamentale formalizzare sempre ogni compenso attraverso delibere assembleari o previsioni statutarie specifiche. I prelievi informali dalle casse sociali, anche se ritenuti soggettivamente legittimi, espongono a gravissimi rischi penali che possono configurare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Per le società che attraversano fasi di difficoltà, diventa cruciale mantenere una rigorosa tracciabilità

Revenge Porn: Tutela Legale e Strategie di Difesa nel Diritto Italiano

La diffusione illecita di immagini private costituisce reato penale: analisi normativa, conseguenze giuridiche e strumenti di protezione per le vittime La diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti, comunemente definita “revenge porn”, rappresenta una delle forme più insidiose di violenza digitale della nostra epoca. Questo fenomeno, disciplinato dall’art. 612-ter del Codice Penale introdotto con la Legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. “Codice Rosso”), colpisce milioni di persone in Italia, causando devastanti conseguenze psicologiche e sociali. Inquadramento Giuridico del Reato L’art. 612-ter c.p. punisce chiunque “diffonde, pubblica o cede immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata”. La norma prevede una pena edittale da 1 a 6 anni di reclusione e una multa da 5.000 a 15.000 euro, configurandosi come reato a querela di parte con termine di sei mesi dalla conoscenza del fatto. Il legislatore ha previsto un sistema di circostanze aggravanti particolarmente severo. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, attraverso strumenti informatici o telematici, oppure in danno di soggetti vulnerabili come donne in stato di gravidanza o persone in condizioni di inferiorità psico-fisica. La procedibilità d’ufficio è prevista nei casi più gravi, quali vittime in condizioni di infermità fisica o psichica, donne gravide, o quando sussiste connessione con altri delitti perseguibili d’ufficio. Significativamente, la remissione della querela è ammessa esclusivamente in sede processuale, garantendo un controllo giudiziario sulla volontà della vittima. Strumenti di Tutela e Azioni Immediate Le vittime dispongono di un articolato sistema di tutele, sia penali che amministrative. L’azione primaria consiste nella presentazione tempestiva della querela, corredata da documentazione probatoria dettagliata comprensiva di screenshot, messaggi e link ai contenuti diffusi illecitamente. Parallelamente, assume rilevanza strategica la segnalazione al Garante per la Privacy ex art. 144-bis del Codice Privacy e art. 33-bis del regolamento n. 1/2019. Tale strumento, accessibile anche ai minori, consente al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, notificando alle piattaforme coinvolte per contrastare immediatamente la diffusione. Le vittime possono inoltre richiedere direttamente ai gestori delle piattaforme online la rimozione immediata dei contenuti illeciti, procedendo con ingiunzione giudiziaria in caso di mancata collaborazione. Questa strategia multilivello massimizza l’efficacia dell’intervento di tutela. Profili Risarcitori e Danno La configurazione del revenge porn come reato consente alla vittima di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno. La giurisprudenza riconosce diverse tipologie di danno risarcibile: il danno morale per la sofferenza emotiva e psicologica, il danno biologico per le conseguenze sulla salute psico-fisica, il danno esistenziale per la compromissione delle relazioni personali e della reputazione, e il danno materiale per le perdite economiche dirette. La quantificazione del danno viene personalizzata dal giudice considerando l’entità della diffusione, la durata dell’esposizione mediatica, le conseguenze sulla vita privata e professionale della vittima, nonché l’impatto psicologico documentato attraverso certificazioni medico-psicologiche. Dimensione Sociologica del Fenomeno I dati emersi dalla ricerca campionaria condotta su 2.000 utenti internet italiani evidenziano l’allarmante diffusione del fenomeno: il 4% degli italiani risulta vittima di revenge porn, con una stima di almeno 2 milioni di persone coinvolte. L’età media ponderata delle vittime si attesta sui 27 anni, con una prevalenza femminile del 70%. Preoccupante appare la scarsa consapevolezza normativa: il 17% della popolazione è erroneamente convinta che non costituisca reato in Italia, percentuale che sale al 35% tra le vittime stesse. Solo il 50% delle vittime presenta denuncia, principalmente per vergogna, tentativo di mediazione diretta con il responsabile, o timore che la vicenda diventi di dominio pubblico. Strategie di Prevenzione e Tutela Proattiva La prevenzione rappresenta la prima linea di difesa contro il revenge porn. È fondamentale sviluppare consapevolezza sui rischi della condivisione di contenuti intimi, considerando che su internet “niente viene mai completamente cancellato”. Le misure di sicurezza digitale includono l’utilizzo di password complesse, crittografia, antivirus aggiornati, mantenimento della privacy degli account social e prudenza nell’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche. L’educazione digitale assume particolare rilevanza per i minori, attraverso il monitoraggio del comportamento online e la sensibilizzazione sui rischi della diffusione di informazioni personali. Esistono inoltre strumenti preventivi innovativi che consentono di tracciare e proteggere le immagini impedendo la diffusione non consensuale. Evoluzione Tecnologica e Nuove Sfide L’avvento dell’intelligenza artificiale ha introdotto nuove forme di violenza digitale attraverso i “deepfake”, che permettono di associare volti reali a corpi nudi virtuali. Questo fenomeno amplia significativamente il perimetro del revenge porn, rendendo potenzialmente vittima chiunque abbia immagini pubbliche su internet. La risposta giuridica a queste nuove forme di violenza digitale richiede un costante adeguamento normativo e interpretativo, nonché lo sviluppo di competenze specialistiche da parte degli operatori del diritto. Conclusioni e Prospettive Il revenge porn rappresenta una forma grave di violenza digitale che richiede un approccio integrato tra tutela penale, civile e amministrativa. La legislazione italiana, pur moderna e severa, necessita di essere supportata da campagne di sensibilizzazione capillari e da un rafforzamento delle competenze specialistiche degli operatori giuridici. La cultura del rispetto digitale deve essere promossa attraverso l’educazione, la prevenzione e il supporto multidisciplinare alle vittime, che necessitano non solo di tutela legale ma anche di assistenza psicologica per superare le profonde ferite lasciate da questa forma di violenza. Se sei vittima di revenge porn o necessiti di consulenza specialistica in materia di diritto penale dell’informatica, il nostro Studio è a disposizione per fornirti assistenza legale qualificata e supportarti nel percorso di tutela dei tuoi diritti. Contattaci per una consulenza riservata.