Pene sostitutive e riforma Cartabia: quando il carcere non è l’unica risposta

La Cassazione richiama i giudici a valutare concretamente le potenzialità rieducative delle pene alternative, soprattutto quando la condanna è minima Con sentenza n. 34243 depositata il 20 ottobre 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione interviene su una questione di fondamentale importanza per l’attuazione della riforma Cartabia: l’applicazione delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis del codice penale. La pronuncia segna un punto di svolta nell’interpretazione del nuovo assetto normativo introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022, affermando che il giudice non può limitarsi a considerare i precedenti penali per negare una pena alternativa al carcere, ma deve compiere una valutazione prognostica complessa e motivata che tenga conto delle specifiche potenzialità rieducative della sanzione richiesta. La vicenda trae origine da un episodio di cronaca giudiziaria apparentemente minore: il tentativo di sottrarre generi alimentari del valore di 62 euro da un supermercato. La donna protagonista della vicenda veniva condannata dal Tribunale di Vercelli a due mesi di reclusione per tentato furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Torino. La difesa impugnava in cassazione su tre profili: la configurabilità dell’aggravante, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, soprattutto, il diniego della pena sostitutiva richiesta. La videosorveglianza non esclude l’aggravante del furto Sul primo profilo la Cassazione ha confermato l’orientamento consolidato in materia di furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede. La difesa aveva sostenuto che la presenza di controllo da parte del direttore del supermercato – controllo che aveva portato all’interruzione del reato e quindi alla sua qualificazione come tentato anziché consumato – avrebbe dovuto escludere l’aggravante prevista dall’art. 625, primo comma, n. 7 del codice penale. La Suprema Corte ha respinto questa censura richiamando un principio ormai consolidato: sussiste l’aggravante qualora il furto della cosa esposta alla pubblica fede sia commesso in un luogo dotato di sistema di videosorveglianza che, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate, non costituisce di per sé una difesa idonea a impedire la consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo, né garantisce in maniera continuativa la custodia del bene da parte del proprietario o di altra persona addetta alla sorveglianza. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva escluso del tutto la sussistenza di un sistema di sorveglianza con operatore addetto e pronto a impedire la commissione del furto, rilevando come l’azione criminosa fosse stata arrestata in modo accidentale. La ricorrente non aveva dedotto alcun travisamento della prova su questo punto, limitandosi a proporre una alternativa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata. Il motivo di ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per genericità. L’abitualità del reato esclude la non punibilità per tenuità del fatto Il secondo motivo di ricorso lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non si fosse confrontata né con il tempo trascorso tra i reati precedenti e quello oggetto di giudizio, né con le circostanze della pregressa esecuzione di alcune pene, né con il comportamento susseguente al reato. Anche questo motivo è stato respinto come aspecifico. La sentenza impugnata aveva richiamato i precedenti penali dell’imputata, non solo risalenti ma anche relativi a tempi recenti, ai fini della prova dell’abitualità del reato. In particolare, tra le condanne subite emergeva anche una sentenza del 5 gennaio 2023 della Corte d’Appello di Torino che confermava la condanna per un furto commesso il 14 gennaio 2021, quindi successivo a quello per cui si procedeva. La Cassazione ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis, il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. Nel caso concreto l’abitualità era attestata dai reati precedenti come anche da quello successivo, rendendo ogni ulteriore doglianza assorbita dalla preliminare valutazione di sussistenza dell’abitualità, che costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’esimente anche in presenza di un fatto di lieve entità. Le pene sostitutive come autentiche pene: la svolta della riforma Cartabia Il terzo motivo di ricorso – l’unico accolto dalla Suprema Corte – attiene al diniego della pena sostitutiva prevista dall’art. 20-bis del codice penale. La difesa aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, lamentando che la motivazione della Corte d’Appello si fosse limitata alla valutazione dei precedenti penali senza tenere in conto la misura della pena detentiva applicata, pari a soli due mesi di reclusione, e lo spirito della riforma Cartabia. La Corte territoriale aveva rilevato che le pene sostitutive non sarebbero state idonee alla rieducazione e, soprattutto, non avrebbero assicurato la prevenzione del pericolo di commissione di reati, tenuti in conto i numerosi e specifici precedenti che non risultavano aver costituito una remora per l’imputata. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione contraddittoria e insufficiente, accogliendo il ricorso e annullando la sentenza con rinvio limitatamente al profilo delle pene sostitutive. La pronuncia si fonda su una ricostruzione sistematica della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, che ha profondamente modificato la natura e la funzione delle pene sostitutive nel sistema sanzionatorio italiano. Come evidenziato dalla Suprema Corte, la riforma ha inteso configurare le pene sostitutive come autentiche pene, destinate ad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione penale. Ciò si desume dall’introduzione nel Libro I del codice penale del nuovo art. 20-bis, che espressamente le elenca, completando il novero delle pene principali e accessorie. La Cassazione richiama espressamente la relazione illustrativa del D.Lgs. n. 150/2022, che chiarisce come le pene sostitutive debbano intendersi come vere e proprie pene diverse da quelle edittali, irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato nonché a obiettivi di prevenzione generale e speciale. Questo nuovo assetto normativo si pone in coerenza con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione, che ragiona di “pene” al plurale, stimolando
Bancarotta fraudolenta: quando i prelievi dell’amministratore diventano distrazione

La Cassazione chiarisce i limiti dei compensi degli amministratori nelle società in crisi e stabilisce importanti principi sulla prova della distrazione La Corte di Cassazione, con sentenza della Quinta Sezione Penale n. 30526 del 10 settembre 2025, ha affrontato una questione di fondamentale importanza per amministratori e società: quando i prelievi di denaro dalle casse sociali da parte dell’amministratore configurano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione piuttosto che bancarotta preferenziale. Il caso concreto: piccoli prelievi, grandi conseguenze La vicenda oggetto della pronuncia riguardava un’amministratrice e socia di una società in nome collettivo dichiarata fallita nel novembre 2016. L’imputata aveva effettuato nel corso di quattro anni molteplici piccoli prelievi dalle casse sociali per un importo complessivo di 342.269 euro, sostenendo che tali somme le spettassero come compenso per l’attività di amministrazione svolta. La strategia difensiva si basava sull’affermazione che questi prelievi costituissero legittima retribuzione per il lavoro prestato nell’interesse della società. Inoltre, l’amministratrice aveva venduto beni e attrezzature aziendali senza rendere conto della destinazione dei proventi ricavati. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione ex art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall. e bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall. Il ricorso in Cassazione, articolato su sei motivi di impugnazione, è stato integralmente rigettato, offrendo così l’occasione alla Suprema Corte di consolidare principi fondamentali in materia. Il principio cardine: nessun automatico diritto al compenso La Cassazione ha chiarito definitivamente che il rapporto tra amministratore e società non è assimilabile a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Come spiegato nella motivazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione sono legati alla società da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso nei rapporti tutelati e non rientra nell’ambito di protezione assicurato dall’art. 36 Cost. Questo significa che non esiste un automatico diritto al compenso derivante semplicemente dallo svolgimento delle funzioni amministrative. La Corte ha precisato che tale principio vale tanto per le società di capitali quanto per le società di persone, come la società in nome collettivo oggetto del caso. Per le società di persone, la conclusione vale ancor di più, atteso che il potere di amministrare è strettamente connesso alla responsabilità illimitata del socio, che ha un preciso interesse a svolgere l’attività gestoria. L’onere della prova ricade sull’amministratore Quando un amministratore preleva somme dalle casse sociali sostenendo di averne diritto come compenso, deve dimostrare specifici elementi che giustifichino tale pretesa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre fornire dati ed elementi di confronto che consentano un’adeguata valutazione, quali gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti. Nel caso concreto, l’imputata non era riuscita a fornire elementi sufficienti a giustificare prelievi per oltre 340.000 euro in quattro anni. I suoi assunti sulla misura del compenso spettante sono stati definiti dalla Corte generici, apodittici e inidonei a superare la soglia del giudizio di legittimità. La mancanza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso ha reso ancora più stringente l’onere probatorio a carico dell’amministratrice. Distrazione, non preferenza: una distinzione cruciale Un aspetto particolarmente rilevante della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica dei prelievi. La strategia difensiva sosteneva che si trattasse di bancarotta preferenziale, reato meno grave che presuppone l’esistenza di un credito legittimo ma il cui pagamento avvantaggia indebitamente il creditore rispetto agli altri. La Cassazione ha invece confermato la qualificazione come bancarotta fraudolenta per distrazione, spiegando che commette questo più grave reato l’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione. Il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di lavoro che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato. L’elemento soggettivo: basta il dolo generico Per quanto riguarda l’aspetto psicologico del reato, la Cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico. Non è necessario dimostrare che l’amministratore fosse consapevole dello stato di insolvenza dell’impresa né che avesse l’intenzione specifica di recare pregiudizio ai creditori. È sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, come stabilito da Cass. S.U. n. 22474 del 31/03/2016. Nel caso specifico, il continuativo prelievo di somme che si sono rivelate di importo ingente ha attestato la consapevolezza dell’imputata di dare a tali somme una destinazione diversa dalle esigenze aziendali, tanto più considerando l’ingente esposizione debitoria della società, particolarmente nei confronti dell’erario. L’inversione dell’onere della prova per i beni aziendali Un altro aspetto significativo riguarda la vendita di beni e attrezzature aziendali senza giustificazione della destinazione dei proventi. La Cassazione ha confermato il consolidato orientamento secondo cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti. Questo principio si basa sulla responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e sull’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 L. Fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa. Tale orientamento giustifica l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato. Le implicazioni pratiche per amministratori e società Questa sentenza ha importanti ricadute pratiche che meritano attenta considerazione. Per quanto riguarda gli amministratori, diventa fondamentale formalizzare sempre ogni compenso attraverso delibere assembleari o previsioni statutarie specifiche. I prelievi informali dalle casse sociali, anche se ritenuti soggettivamente legittimi, espongono a gravissimi rischi penali che possono configurare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Per le società che attraversano fasi di difficoltà, diventa cruciale mantenere una rigorosa tracciabilità
Revenge Porn: Tutela Legale e Strategie di Difesa nel Diritto Italiano

La diffusione illecita di immagini private costituisce reato penale: analisi normativa, conseguenze giuridiche e strumenti di protezione per le vittime La diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti, comunemente definita “revenge porn”, rappresenta una delle forme più insidiose di violenza digitale della nostra epoca. Questo fenomeno, disciplinato dall’art. 612-ter del Codice Penale introdotto con la Legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. “Codice Rosso”), colpisce milioni di persone in Italia, causando devastanti conseguenze psicologiche e sociali. Inquadramento Giuridico del Reato L’art. 612-ter c.p. punisce chiunque “diffonde, pubblica o cede immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata”. La norma prevede una pena edittale da 1 a 6 anni di reclusione e una multa da 5.000 a 15.000 euro, configurandosi come reato a querela di parte con termine di sei mesi dalla conoscenza del fatto. Il legislatore ha previsto un sistema di circostanze aggravanti particolarmente severo. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, attraverso strumenti informatici o telematici, oppure in danno di soggetti vulnerabili come donne in stato di gravidanza o persone in condizioni di inferiorità psico-fisica. La procedibilità d’ufficio è prevista nei casi più gravi, quali vittime in condizioni di infermità fisica o psichica, donne gravide, o quando sussiste connessione con altri delitti perseguibili d’ufficio. Significativamente, la remissione della querela è ammessa esclusivamente in sede processuale, garantendo un controllo giudiziario sulla volontà della vittima. Strumenti di Tutela e Azioni Immediate Le vittime dispongono di un articolato sistema di tutele, sia penali che amministrative. L’azione primaria consiste nella presentazione tempestiva della querela, corredata da documentazione probatoria dettagliata comprensiva di screenshot, messaggi e link ai contenuti diffusi illecitamente. Parallelamente, assume rilevanza strategica la segnalazione al Garante per la Privacy ex art. 144-bis del Codice Privacy e art. 33-bis del regolamento n. 1/2019. Tale strumento, accessibile anche ai minori, consente al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, notificando alle piattaforme coinvolte per contrastare immediatamente la diffusione. Le vittime possono inoltre richiedere direttamente ai gestori delle piattaforme online la rimozione immediata dei contenuti illeciti, procedendo con ingiunzione giudiziaria in caso di mancata collaborazione. Questa strategia multilivello massimizza l’efficacia dell’intervento di tutela. Profili Risarcitori e Danno La configurazione del revenge porn come reato consente alla vittima di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno. La giurisprudenza riconosce diverse tipologie di danno risarcibile: il danno morale per la sofferenza emotiva e psicologica, il danno biologico per le conseguenze sulla salute psico-fisica, il danno esistenziale per la compromissione delle relazioni personali e della reputazione, e il danno materiale per le perdite economiche dirette. La quantificazione del danno viene personalizzata dal giudice considerando l’entità della diffusione, la durata dell’esposizione mediatica, le conseguenze sulla vita privata e professionale della vittima, nonché l’impatto psicologico documentato attraverso certificazioni medico-psicologiche. Dimensione Sociologica del Fenomeno I dati emersi dalla ricerca campionaria condotta su 2.000 utenti internet italiani evidenziano l’allarmante diffusione del fenomeno: il 4% degli italiani risulta vittima di revenge porn, con una stima di almeno 2 milioni di persone coinvolte. L’età media ponderata delle vittime si attesta sui 27 anni, con una prevalenza femminile del 70%. Preoccupante appare la scarsa consapevolezza normativa: il 17% della popolazione è erroneamente convinta che non costituisca reato in Italia, percentuale che sale al 35% tra le vittime stesse. Solo il 50% delle vittime presenta denuncia, principalmente per vergogna, tentativo di mediazione diretta con il responsabile, o timore che la vicenda diventi di dominio pubblico. Strategie di Prevenzione e Tutela Proattiva La prevenzione rappresenta la prima linea di difesa contro il revenge porn. È fondamentale sviluppare consapevolezza sui rischi della condivisione di contenuti intimi, considerando che su internet “niente viene mai completamente cancellato”. Le misure di sicurezza digitale includono l’utilizzo di password complesse, crittografia, antivirus aggiornati, mantenimento della privacy degli account social e prudenza nell’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche. L’educazione digitale assume particolare rilevanza per i minori, attraverso il monitoraggio del comportamento online e la sensibilizzazione sui rischi della diffusione di informazioni personali. Esistono inoltre strumenti preventivi innovativi che consentono di tracciare e proteggere le immagini impedendo la diffusione non consensuale. Evoluzione Tecnologica e Nuove Sfide L’avvento dell’intelligenza artificiale ha introdotto nuove forme di violenza digitale attraverso i “deepfake”, che permettono di associare volti reali a corpi nudi virtuali. Questo fenomeno amplia significativamente il perimetro del revenge porn, rendendo potenzialmente vittima chiunque abbia immagini pubbliche su internet. La risposta giuridica a queste nuove forme di violenza digitale richiede un costante adeguamento normativo e interpretativo, nonché lo sviluppo di competenze specialistiche da parte degli operatori del diritto. Conclusioni e Prospettive Il revenge porn rappresenta una forma grave di violenza digitale che richiede un approccio integrato tra tutela penale, civile e amministrativa. La legislazione italiana, pur moderna e severa, necessita di essere supportata da campagne di sensibilizzazione capillari e da un rafforzamento delle competenze specialistiche degli operatori giuridici. La cultura del rispetto digitale deve essere promossa attraverso l’educazione, la prevenzione e il supporto multidisciplinare alle vittime, che necessitano non solo di tutela legale ma anche di assistenza psicologica per superare le profonde ferite lasciate da questa forma di violenza. Se sei vittima di revenge porn o necessiti di consulenza specialistica in materia di diritto penale dell’informatica, il nostro Studio è a disposizione per fornirti assistenza legale qualificata e supportarti nel percorso di tutela dei tuoi diritti. Contattaci per una consulenza riservata.
Prelievi ematici senza consenso: quando gli esami alcolemici sono inutilizzabili

La Cassazione ribadisce l’obbligo di avviso preventivo negli accertamenti ospedalieri per guida in stato di ebbrezza Con sentenza n. 28203/2025, la Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale contro una sentenza di assoluzione per guida in stato di ebbrezza, confermando un principio fondamentale nella tutela dei diritti della persona sottoposta a indagini. La vicenda processuale Il caso traeva origine da un incidente stradale notturno che aveva coinvolto un ciclomotore. Il conducente, sbalzato dal veicolo a causa di un dosso, era stato trasportato in ospedale dove il personale sanitario aveva proceduto agli accertamenti dell’alcolemia. Tuttavia, secondo quanto accertato dal Tribunale di Gorizia nella sentenza del 6 novembre 2024, non era stata fornita la prova che il personale ospedaliero avesse effettivamente dato all’indagato gli avvisi previsti dall’art. 114 disp.att. cod.proc.pen. L’imputazione si basava sulla violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b), comma 2 bis e comma 2 sexies del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), che disciplina la guida sotto l’influenza dell’alcol. I principi giuridici consolidati La Suprema Corte ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. Questo obbligo sussiste non soltanto quando viene richiesta l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria per l’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando tale accertamento viene svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente dalla struttura sanitaria per finalità diagnostiche e di cura. La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza precedente, citando diverse decisioni che hanno consolidato questo principio: Sez. 4, n. 5891 del 25/01/2023; Sez. 4 n. 16699 del 14/04/2021; Sez. 4 n. 11458 del 12/02/2021; Sez. 4, n. 40807 del 04/07/2019; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019; Sez. 4 n. 27490 del 21/05/2019. L’aspetto procedurale: l’inammissibilità del ricorso Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile per carenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. La censura si concentrava sulla mancata prestazione del consenso da parte dell’imputato all’effettuazione del prelievo ematico, ma secondo la Cassazione non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva infatti fondato l’assoluzione sulla mancata prova relativa agli avvisi richiesti dalla legge in ordine agli accertamenti medici richiesti dalla Procura, applicando correttamente l’orientamento di legittimità prevalente. Le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti Questa decisione conferma l’importanza fondamentale del rispetto delle garanzie procedurali negli accertamenti relativi alla guida in stato di ebbrezza. Per i cittadini, significa che qualsiasi prelievo ematico effettuato senza il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore comporta l’inutilizzabilità degli esami ai fini processuali. Per gli operatori del diritto, la sentenza ribadisce che l’obbligo di avviso sussiste anche quando il prelievo ematico viene effettuato autonomamente dalla struttura sanitaria per finalità mediche e successivamente utilizzato per accertamenti giudiziari. Non è sufficiente che il prelievo sia stato effettuato per scopi di cura: quando viene utilizzato ai fini processuali, devono essere rispettate tutte le garanzie procedurali previste dalla legge. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di una corretta documentazione delle procedure seguite dal personale sanitario e dalle forze dell’ordine, poiché l’onere della prova ricade su chi vuole utilizzare i risultati dell’accertamento nel processo penale. Riflessioni conclusive La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante richiamo al rispetto dei diritti fondamentali della persona anche nelle situazioni di emergenza sanitaria. Il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza stradale e la tutela dei diritti individuali deve sempre passare attraverso il rigoroso rispetto delle procedure previste dal codice di procedura penale. Il tuo caso presenta profili simili? Il nostro studio è specializzato in diritto penale e procedura penale. Contattaci per una consulenza personalizzata e scopri come tutelare i tuoi diritti in situazioni complesse come questa.
DETENZIONE DI STUPEFACENTI: QUANDO È REATO E QUANDO È ILLECITO AMMINISTRATIVO

Il confine tra l’illecito penale e quello amministrativo in materia di stupefacenti rappresenta una questione cruciale nel diritto penale italiano, con implicazioni significative per i soggetti coinvolti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre l’occasione per analizzare questo discrimine con particolare attenzione all’onere probatorio e ai criteri normativi utilizzati dai tribunali. Il quadro normativo di riferimento Il discrimine tra il reato (art. 73 del DPR n. 309/1990) e l’illecito amministrativo (art. 75 dello stesso DPR) in presenza di condotte “neutre” – ossia non “autoevidentemente” dimostrative della destinazione “a terzi” – quale è tipicamente la mera detenzione, passa attraverso la corretta lettura dell’art. 75, comma 1 bis, lett. a), del DPR n. 309 del 1990. Questa disposizione “normativizza” i criteri da utilizzare per determinare se la detenzione di sostanze stupefacenti configuri un reato penale o un mero illecito amministrativo, introducendo parametri oggettivi per tale valutazione. La disposizione è stata introdotta dal decreto legge 20 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n. 79 e riproduce, con alcune modifiche, il contenuto dell’art. 73, comma 1 bis, lett. a), dello stesso DPR n. 309 del 1990, caducato per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale. I criteri distintivi per valutare la destinazione della sostanza Il parametro fondamentale riguarda: la “quantità” della sostanza nonché le “modalità di presentazione”, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione. 1. Il criterio quantitativo Quanto al parametro della quantità, la necessità di un apprezzamento congiunto con l’altro parametro delle modalità di presentazione delle sostanze, consente di ritenere che il mero superamento della soglia, specie se modesto, non accredita da solo, sempre e comunque, la rilevanza penale del fatto, occorrendo una disamina complessiva della vicenda. È importante sottolineare che: È evidente, peraltro, che tanto più elevato è il quantitativo della sostanza, tanto più è accreditabile la destinazione anche solo parziale al mercato. Viceversa: Un quantitativo “sotto soglia” può non escludere la rilevanza penale della condotta, alla luce delle altre circostanze della vicenda, conducenti a ritenere dimostrata la destinazione illecita (si pensi, al confezionamento frazionato in un luogo destinato allo spaccio e alla disponibilità di denaro in contanti dimostrativa di un pregresso “spaccio”). 2. Le modalità di presentazione Dalla formulazione della norma si desume che il peso lordo complessivo, il confezionamento frazionato e le altre circostanze dell’azione rilevano non come criteri autonomi, bensì come “sottocriteri” diretti a dare concretezza al parametro delle modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti. Molto utile, tra gli elementi di specificazione, è quello basato sul “confezionamento frazionato”: non ne è dubitabile la rilevanza indiziaria, giacché detto frazionamento può far fondatamente ritenere che trattasi di sostanza stupefacente destinata ad essere venduta al dettaglio sul mercato illecito. 3. Altre circostanze dell’azione Quanto poi alle “altre circostanze dell’azione”, nella relativa nozione (estremamente ampia) rientrano tutte le circostanze “oggettive” diverse dalle altre espressamente codificate (quantitativo di principio attivo, peso lordo, frazionamento della sostanza) idonee a supportare logicamente il giudizio sulla destinazione della sostanza: per esempio, vi rientrano le modalità di custodia della droga, le modalità spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro della medesima; il ritrovamento di quantitativi di sostanza da taglio, ecc. L’onere della prova: un aspetto fondamentale Un principio cardine da tenere presente è che: Per cogliere la portata e l’importanza della disposizione contenuta nell’articolo 75, comma 1 bis, lettera a), bisogna partire dal rilievo indubitabile che, nella ricostruzione del reato di cui all’articolo 73, la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è l’elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa. In altri termini: Non spetta, cioè, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso. L’onere di allegazione dell’imputato Pur non gravando sull’imputato l’onere della prova, vi è comunque un onere di allegazione: Rispetto all’onere probatorio della destinazione illecita posto a carico dell’accusa, vale piuttosto evidenziare che l’interessato ha semmai un “onere di allegazione” di segno contrario, nel senso che può controdedurre elementi probatori a proprio favore, dimostrativi della destinazione della sostanza all’uso esclusivo proprio, sì da poterne fare discendere, con l’insussistenza del fatto incriminato, solo l’applicabilità delle sanzioni amministrative. Esempi pratici dalla giurisprudenza La Cassazione ha ritenuto logicamente motivata la destinazione della sostanza allo spaccio in presenza di elementi come: Le modalità di confezionamento della sostanza stupefacente, suddivisa in bustine di cellophane, della diversa tipologia di sostanze rinvenute, del quantitativo, del denaro contante nella disponibilità dell’imputato, dell’assenza di certificazione rilasciata in suo favore come assuntore. Altrettanto significativi sono: Il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga. Il caso della tossicodipendenza certificata In questa prospettiva, essendo “interesse” dell’imputato “allegare” elementi che possano utilmente contrastare l’ipotesi accusatoria, accreditando in particolare la destinazione all’uso personale, pur essendo possibile e conosciuta la figura del consumatore che sia anche spacciatore, è fin troppo evidente che, in assenza di elementi conducenti per un’attività anche di spaccio, la certificazione dello stato di tossicodipendente, specie in presenza di quantitativi non esorbitanti, è elemento fattuale significativo per accreditare l’insussistenza dell’illecito penale. Conclusioni: una valutazione complessiva del caso concreto L’elemento chiave che emerge dalla giurisprudenza più recente è che la valutazione deve essere sempre globale e contestualizzata: Il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. Per i cittadini, è fondamentale comprendere che non è il solo quantitativo a determinare l’applicazione della sanzione penale, ma un complesso di elementi che