Giustizia riparativa: nessun reato è escluso. La Cassazione abbatte i muri anche per i casi di violenza sessuale

La Terza Sezione penale della Suprema Corte afferma principi di portata storica sull’accesso ai programmi riparativi: il diniego fondato sulla gravità del reato o sull’età della vittima è illegittimo. Con la sentenza R.G.N. 21345/2025, pronunciata il 22 ottobre 2025 e depositata il 5 marzo 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione interviene in modo deciso e chiarificatore sul tema della giustizia riparativa, affermando principi destinati a incidere profondamente sulla prassi dei tribunali italiani. La pronuncia nasce da un caso di violenza sessuale ai danni di una persona minorenne, in cui i giudici di merito avevano negato l’accesso al programma riparativo richiesto dall’imputato, ritenendo che la gravità del reato e l’età della vittima fossero ostacoli insuperabili. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione errata in diritto e l’ha annullata, delineando con precisione i confini entro cui il giudice può legittimamente negare l’avvio di un percorso di giustizia riparativa. Che cos’è la giustizia riparativa e perché è importante Prima di entrare nel merito della decisione, è utile richiamare le coordinate del sistema. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — la cosiddetta “riforma Cartabia” — ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica della giustizia riparativa, dedicandole gli articoli da 42 a 67. Il legislatore, raccogliendo le sollecitazioni delle principali fonti internazionali ed europee — tra cui la Risoluzione ONU 12/2002, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018) e la Direttiva 2012/29/UE — ha scelto di affiancare al tradizionale sistema sanzionatorio un nuovo paradigma: quello della giustizia che non si limita a punire, ma che mira a ricucire il tessuto sociale lacerato dal reato. L’articolo 42 del decreto definisce la giustizia riparativa come ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti della comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un mediatore terzo e imparziale. Il reato, in questa visione, non è solo una violazione di una norma astratta: è una frattura sociale, un’offesa che tocca persone reali, le cui conseguenze non si esauriscono nella pena. Il caso: un diniego fondato su argomenti sbagliati Nel procedimento deciso dalla sentenza R.G.N. 21345/2025, l’imputato — condannato in sede di appello per il reato di cui agli artt. 609-bis, comma 2, n. 1, e 609-ter u.c. c.p., con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p. per parziale incapacità di intendere e di volere derivante da un disturbo neurocognitivo lieve — aveva chiesto sin dal giudizio di primo grado di essere ammesso a un programma di giustizia riparativa ai sensi degli artt. 42 e ss. del d.lgs. 150/2022 e dell’art. 129-bis c.p.p. La richiesta era stata rigettata sia dal Giudice dell’udienza preliminare sia dalla Corte d’appello di Brescia. Le motivazioni addotte erano, in sintesi: il disinteresse manifestato dai genitori della persona offesa minorenne — che non era nemmeno presente personalmente in udienza —; il rischio di destabilizzazione della vittima in quanto minorenne; l’impossibilità di trovare una “giusta collocazione” in un programma riparativo per reati di violenza sessuale; la mancata ammissione del fatto da parte dell’imputato; infine, la mancata offerta risarcitoria. La Cassazione ha smontato, uno per uno, tutti questi argomenti. Le condizioni ostative: solo quelle tassativamente previste dalla legge Il primo e più importante principio affermato dalla Corte riguarda il catalogo delle condizioni che il giudice può legittimamente valorizzare per negare l’invio al Centro per la giustizia riparativa. L’art. 129-bis c.p.p., che regola il sub-procedimento di autorizzazione, individua due sole condizioni ostative tassative: il pericolo concreto per l’accertamento dei fatti e il pericolo concreto per gli interessati. Nessun’altra considerazione — la gravità del reato, la tipologia del fatto, l’età della vittima, il comportamento processuale dell’imputato — può essere elevata a causa ostativa autonoma. Si tratta di un punto fondamentale: il giudice non dispone di una discrezionalità illimitata nel negare l’accesso; il suo sindacato è circoscritto a verificare se ricorrano, in concreto, queste due condizioni. Accanto a esse, la norma individua un presupposto positivo — l’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato — che tuttavia, come precisa la sentenza, non richiede al giudice un sindacato di merito in concreto, a differenza di quanto previsto per i due “pericoli”. La gravità del reato non è un ostacolo: la legge lo dice chiaramente Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda la rilevanza — rectius, l’irrilevanza — della tipologia e della gravità del reato. L’art. 44, comma 1, del d.lgs. 150/2022 è esplicito: i programmi di giustizia riparativa sono accessibili «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità». La Corte rileva che la Corte d’appello di Brescia aveva essa stessa riconosciuto in premessa che la legge non esclude alcun titolo di reato, per poi contraddirsi dedducendo che, in un caso di violenza sessuale, la vittima non avrebbe mai potuto partecipare liberamente e attivamente. La Cassazione definisce questo ragionamento «incongruo ed errato in diritto», segnalando la manifesta contraddittorietà tra la premessa corretta e la conseguenza illegittima. Il dissenso della vittima non blocca l’avvio del programma Un secondo principio di grande rilevanza pratica riguarda il ruolo del consenso della vittima nella fase di ammissione. La sentenza chiarisce che il mancato interesse della persona offesa — o dei suoi rappresentanti legali — non costituisce condizione ostativa all’invio al Centro per la giustizia riparativa. Il consenso alla partecipazione è cosa ben diversa dall’autorizzazione giudiziale all’avvio del programma: il primo è regolato dall’art. 48 del d.lgs. 150/2022 ed è rimesso al mediatore nella fase successiva; la seconda è di competenza del giudice procedente, che verifica esclusivamente la sussistenza dei presupposti di legge. L’art. 43, comma 4, dello stesso decreto stabilisce anzi che «l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito». Nel caso di specie, la Corte evidenzia una circostanza particolarmente significativa: il disinteresse era stato manifestato solo dai genitori della minore, che neppure era presente in udienza, mentre la legge — segnatamente l’art. 48, comma 2 e 3 — costruisce un sistema articolato e specifico per raccogliere il consenso del minorenne
Videosorveglianza illecita e prescrizione: quando il tempo cancella il reato ma non il risarcimento

La Cassazione chiarisce come individuare il momento di commissione del delitto di interferenze nella vita privata e le conseguenze dell’estinzione per prescrizione La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8234/2026 della Quinta Sezione Penale, ha affrontato un caso delicato che tocca il confine tra tutela della privacy, tecnologia e decorso del tempo. La vicenda riguarda un titolare di un’attività commerciale accusato di aver installato un dispositivo per riprendere clandestinamente una sua dipendente mentre utilizzava la toilette del locale. La decisione offre importanti spiegazioni su come si determina il momento esatto in cui un reato viene commesso e quali siano le conseguenze quando questo diventa troppo remoto nel tempo. Il caso concreto e l’accusa Un datore di lavoro viene accusato del delitto previsto dall’art. 615-bis del codice penale, che punisce chiunque si procuri indebitamente immagini o informazioni relative alla vita privata altrui mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva. La norma tutela la riservatezza delle persone e sanziona condotte particolarmente invasive che violano gli spazi più intimi della vita di ciascuno. Nel caso specifico, il titolare del locale avrebbe ripreso la dipendente mentre espletava bisogni fisiologici all’interno del bagno del luogo di lavoro. La lavoratrice aveva scoperto le immagini che la ritraevano all’interno di un tablet posizionato sulla scaffalatura del bagno. Immediatamente dopo la scoperta, aveva sporto denuncia e si era costituita parte civile nel processo penale, chiedendo il risarcimento del danno subito. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Napoli avevano confermato la condanna dell’imputato, ritenendo provata la sua responsabilità. L’uomo aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni tecniche e giuridiche. Le difese dell’imputato e la perizia informatica Il difensore dell’accusato aveva costruito la propria strategia difensiva su alcuni elementi emersi dalla perizia informatica disposta nel corso del procedimento. Gli accertamenti tecnici avevano infatti rivelato che il tablet sequestrato non era dotato di una videocamera idonea a effettuare riprese. Inoltre, nella galleria del dispositivo non erano presenti video, se non un unico file che risultava essere stato inviato da altro apparecchio tramite un’applicazione di messaggistica. Questo file era datato 24 novembre 2016. La difesa sosteneva che le dichiarazioni della parte offesa fossero inattendibili e in contrasto con le risultanze tecniche. Inoltre, argomentava che la norma dell’art. 615-bis c.p. richiede una condotta attiva di “procacciamento” di immagini mediante strumenti di ripresa, e che la mera detenzione di un video non sarebbe sufficiente a configurare il reato. Infine, e questo si rivelerà l’argomento decisivo, la difesa evidenziava che il reato sarebbe estinto per prescrizione, considerando che l’unico video rinvenuto risaliva a novembre 2016 e la sentenza d’appello era stata pronunciata nell’aprile 2025. La posizione della Cassazione sulla responsabilità I giudici di legittimità hanno esaminato con attenzione la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva ritenuto che le immagini rinvenute ritraessero effettivamente la dipendente proprio nella toilette del locale commerciale, che la donna le aveva riconosciute nel tablet scoperto sulla scaffalatura del bagno, che solo il titolare e la sua dipendente avevano accesso a quel bagno, e che pertanto nessun altro avrebbe potuto procurarsi quelle immagini. A sostegno di questa ricostruzione, la Corte territoriale aveva anche valorizzato il messaggio di scuse che l’imputato aveva rivolto alla lavoratrice dopo la scoperta. La Suprema Corte ha ritenuto che questo ragionamento non presentasse vizi di manifesta illogicità. La motivazione appariva coerente con le risultanze processuali e rispettava il canone della “plausibile opinabilità di apprezzamento” che caratterizza il sindacato di legittimità. In sostanza, la Cassazione ha chiarito che il ricorrente non aveva contestato in modo specifico gli elementi portanti della decisione: non aveva dimostrato che il video riguardasse un luogo diverso dal bagno del locale, né che altre persone potessero avervi accesso per installare dispositivi di ripresa. Il fatto che il tablet sequestrato non fosse dotato di videocamera non era decisivo. La ricostruzione operata dai giudici di merito indicava infatti che l’imputato si era procurato le immagini con un altro dispositivo dotato di funzione di videoripresa, per poi trasferirle tramite applicazione di messaggistica al tablet dove la dipendente le aveva scoperte. Non si trattava quindi di un’estensione indebita della condotta tipica del reato alla mera detenzione di immagini, ma del riconoscimento di una condotta completa di procacciamento seguita da trasferimento e memorizzazione. La questione della prescrizione: quando si commette il reato? Ed è proprio qui che interviene il punto centrale e risolutivo della sentenza. Per determinare se un reato sia prescritto, occorre individuare il momento esatto della sua commissione, il cosiddetto tempus commissi delicti. La Cassazione ha chiarito che nel caso di specie non poteva farsi riferimento alla data del 21 ottobre 2017, indicata nel capo d’imputazione come momento della scoperta delle immagini da parte della lavoratrice. Se le immagini erano state memorizzate nel tablet a seguito di invio da altro dispositivo con cui l’imputato se le era procurate, occorreva guardare alla data di quella memorizzazione per stabilire quando la condotta tipica del reato fosse stata completata. La perizia informatica aveva fatto risalire quella memorizzazione al 24 novembre 2016. Pertanto, l’imputato doveva essersi procurato le immagini in quella data o in data immediatamente prossima. Il delitto previsto dall’art. 615-bis c.p. è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Il termine massimo di prescrizione per un reato con questa cornice edittale è di sette anni e sei mesi. Partendo dal 24 novembre 2016, il termine prescrizionale sarebbe maturato il 24 maggio 2024. La sentenza d’appello era stata invece pronunciata il 30 aprile 2025, quindi quando il reato era ormai estinto. L’obbligo del giudice e l’annullamento senza rinvio La Corte di Cassazione ha ricordato un principio fondamentale del processo penale: il giudice ha l’obbligo di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità previste dall’art. 129 del codice di procedura penale, anche in assenza di specifica eccezione della difesa. Tra queste cause rientra proprio l’estinzione del reato per prescrizione. Il giudice d’appello avrebbe quindi dovuto rilevare d’ufficio che il reato era prescritto e prosciogliere l’imputato. Per questo motivo, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, dichiarando che
Post sui social e diffamazione: la Cassazione tutela la critica politica e dichiara i reati prescritti

Una recente pronuncia della Suprema Corte chiarisce i confini tra libertà di espressione e diffamazione online, annullando una condanna per vizi di motivazione e intervenuto decorso della prescrizione. Con la sentenza n. 5359/2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la decisione con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna di un cittadino per il reato di diffamazione aggravata a mezzo social network, previsto dall’art. 595, commi 1 e 3, c.p. La vicenda traeva origine da alcuni commenti pubblicati su gruppi Facebook e sul profilo personale dell’imputato, in relazione a notizie di stampa riguardanti procedimenti giudiziari a carico di soggetti che rivestivano ruoli pubblici in un ente locale. I commenti, redatti nella forma tipica del dibattito politico online — interrogativi retorici, ironia, riferimenti a fatti riportati dall’informazione locale — erano stati ritenuti dai giudici di merito lesivi della reputazione di alcune persone. Il primo elemento di criticità individuato dalla Cassazione riguarda proprio la formulazione del capo d’imputazione. La Corte ha rilevato come l’editto accusatorio descrivesse le condotte in continuità narrativa, trattando di fatto il reato di diffamazione — che ha natura istantanea e si consuma nel momento preciso della pubblicazione — come se si trattasse di un reato permanente, indicando un arco temporale di quasi un anno. Questa impostazione ha generato una catena di equivoci nelle decisioni di merito, che si sono trovate costrette a ricostruire autonomamente la distinzione tra le singole condotte per poter pronunciare le condanne e le assoluzioni parziali. Il vizio della motivazione apparente Una volta individuata la corretta collocazione temporale dei singoli episodi — con date di pubblicazione che la Cassazione ha ricavato direttamente dagli atti processuali, correggendo un errore materiale in cui erano incorsi sia il Tribunale che la Corte d’appello — la pronuncia si è addentrata nell’analisi dei vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il risultato è netto: la motivazione della Corte d’appello, pur articolata su trentaquattro pagine, viene definita “al limite dell’apparenza”. Le prime dieci pagine si risolvevano nel riassunto della sentenza di primo grado, le successive diciassette nella trascrizione integrale dei motivi di appello, mentre alle effettive ragioni della decisione erano dedicate pochissime pagine dal contenuto apodittico e lacunoso. La Suprema Corte ha censurato in particolare due omissioni fondamentali. La prima è la mancata valutazione del contesto in cui le espressioni erano state pronunciate: i post non erano stati esaminati nella loro collocazione reale all’interno di thread di discussione pubblica su vicende di interesse locale, né erano stati letti in relazione agli articoli di stampa che li avevano originati. In assenza di questa contestualizzazione, le affermazioni sul carattere “palesemente diffamatorio” e dalla “portata indiscutibilmente denigratoria e offensiva” dei commenti risultavano del tutto assertive, prive di qualsiasi ragionamento a sostegno. La seconda omissione riguardava la scriminante del diritto di critica: la Corte d’appello si era limitata a escluderla per mancata prova della verità del fatto, senza però specificare quale fosse il fatto da provare, né illustrare le ragioni per cui erano stati disattesi elementi istruttori che sembravano deporre nel senso di un fondamento fattuale delle osservazioni dell’imputato. Il diritto di critica e di satira: i principi della giurisprudenza La sentenza n. 5359/2026 ricostruisce con precisione il quadro ermeneutico consolidato in materia di diffamazione e libertà di espressione, richiamando i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il punto di partenza è la necessità di bilanciare la tutela dell’onore e della reputazione — presidiate dall’art. 595 c.p. — con la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, pur prendendo le mosse da fatti veri o da una convinzione incolpevole della loro veridicità, non richiede la stessa rigorosa obiettività della cronaca giornalistica: la critica ha per natura carattere congetturale e soggettivo, sicché non può pretendersi che sia asettica e priva di toni aspri o polemici. Sono dunque scriminati i commenti ironici, le iperboli, il linguaggio figurato o gergale, purché proporzionati all’opinione espressa e funzionali alla tutela di interessi e valori ritenuti compromessi (Cass. pen. Sez. I, n. 36045 del 13/06/2014, Rv. 261122; Cass. pen. Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, Rv. 270284). Con specifico riguardo alla critica politica — che è quella più direttamente in gioco quando oggetto dei commenti sono soggetti che esercitano funzioni pubbliche — la Corte ribadisce che la diffusione di giudizi negativi sull’operato di amministratori pubblici costituisce legittimo esercizio del diritto di cui all’art. 51 c.p. a condizione che la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale fine a se stesso (Cass. pen. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 283964-02; Cass. pen. Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909-01). La stessa Corte EDU ha recentemente ribadito che i soggetti pubblici che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti a limiti di critica più ampi rispetto ai privati (Corte EDU, Sez. 5, 6 novembre 2025, Baena Salamanca c. Spagna). Ne consegue che il giudice di merito, di fronte a post pubblicati su social network in commento a notizie di stampa, avrebbe dovuto prioritariamente accertare: da un lato, se i commenti fossero strettamente aderenti alle notizie riportate o ne travalicassero il contenuto introducendo fatti storici non veritieri; dall’altro, se le espressioni utilizzate — pur colorite o ironiche — trascendessero il perimetro della critica per tramutarsi in un attacco personale slegato da qualsiasi base fattuale. Nessuna di queste verifiche era presente nella sentenza impugnata. La prescrizione: calcolo e conseguenze processuali Annullata la sentenza per vizio di motivazione, la Cassazione ha proceduto a rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione di tutti i residui reati, in assenza di elementi che potessero giustificare una pronuncia nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. Il calcolo è preciso. Il termine massimo di prescrizione per il reato di diffamazione aggravata è pari a sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. A questo termine si aggiungono 208 giorni
Quando una denuncia archiviata non significa calunnia: la Cassazione fissa paletti fondamentali

La Sesta Sezione Penale afferma principi garantisti contro il rischio di “calunnia presunta” nelle denunce di violenza sessuale Una donna denuncia molestie sessuali subite sul posto di lavoro. La Procura archivia per mancanza di riscontri. A questo punto, la denunciante viene processata e condannata per calunnia. È una sequenza che desta allarme, perché trasforma il diritto di denunciare in un rischio giuridico per chi non riesce a dimostrare l’accusa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1205/2025 della Sesta Sezione Penale (R.G.N. 21432/2025, depositata il 3 febbraio 2026), interviene con fermezza per ribadire un principio fondamentale: l’archiviazione di una denuncia per mancanza di prove non equivale automaticamente alla dimostrazione che il denunciante abbia calunniato. La vicenda processuale Il caso trae origine da una denuncia-querela presentata nel 2017 da una lavoratrice che aveva riferito di aver subito reiterati palpeggiamenti nelle parti intime da parte di un collega, in tre distinte occasioni. Gli episodi si erano verificati in assenza di testimoni, in un contesto lavorativo già segnato da conflittualità derivante da ammanchi di cassa. La donna aveva sporto denuncia alle autorità dopo l’ultimo episodio, ritenendo necessario tutelare la propria dignità e incolumità sul luogo di lavoro. Il Pubblico Ministero, dopo aver ascoltato la denunciante, una testimone e il denunciato, acquisiti anche i tabulati telefonici, aveva richiesto l’archiviazione nei confronti del collega accusato, ritenendo insufficienti gli elementi per sostenere l’accusa in giudizio. Il Giudice per le Indagini Preliminari aveva accolto la richiesta, motivando con l’inverosimiglianza delle accuse in quanto inserite in un clima lavorativo conflittuale e non confermate dai tabulati telefonici relativamente ad alcune telefonate denunciate. A seguito di questa archiviazione, la lavoratrice veniva imputata per calunnia continuata e, dopo il processo di primo e secondo grado, condannata a due anni e quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore del collega costituitosi parte civile. La questione giuridica: quando si configura il dolo di calunnia L’articolo 368 del Codice Penale punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque incolpi di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato. In altri termini, il delitto di calunnia richiede non solo che l’accusa sia oggettivamente falsa, ma soprattutto che il denunciante sia pienamente consapevole dell’innocenza della persona accusata. Si tratta di un dolo diretto particolarmente qualificato, che esige la certezza soggettiva della falsità dell’imputazione. La ricorrente, attraverso il suo difensore, aveva articolato quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo, deduceva violazione dell’art. 368 c.p., sostenendo che la Corte d’Appello aveva fondato la responsabilità sulla sola pronuncia del decreto di archiviazione, nonostante tale provvedimento non equivalesse ad accertamento giudiziale dell’innocenza del denunciato. Con il secondo e terzo motivo, lamentava vizio di motivazione relativamente all’elemento soggettivo del reato, sottolineando l’errata qualificazione del rapporto lavorativo e l’insufficienza della sola infondatezza della denuncia a integrare il dolo calunnioso. Con il quarto motivo, censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ragionamento della Cassazione: decreto di archiviazione e autonomia del giudizio sulla calunnia La Suprema Corte accoglie integralmente il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. La motivazione è articolata su diversi livelli di approfondimento, tutti convergenti verso un principio garantista fondamentale. Innanzitutto, la Cassazione chiarisce che il delitto di calunnia è autonomo rispetto al reato, reale o potenziale, attribuito al calunniato. Questo significa che anche una sentenza irrevocabile pronunciata nell’eventuale processo a carico dell’incolpato non fa stato nel giudizio contro il calunniatore, nel quale il giudice può rivalutare i fatti. L’innocenza dell’incolpato costituisce un presupposto ontologico del delitto di calunnia, il cui accertamento è necessariamente pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del reato. Tuttavia, e qui sta il punto centrale, questo accertamento pregiudiziale afferisce soprattutto alla decisione sull’imputazione di calunnia e non richiede necessariamente l’accertamento processuale dell’infondatezza dell’accusa nel separato procedimento a carico del denunciato. Il decreto di archiviazione, in particolare, è un provvedimento di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, che non attesta l’insussistenza del reato contestato ma soltanto che la notizia di reato è infondata e non vi sono elementi idonei a sostenere l’accusa, secondo la regola di giudizio di cui all’art. 125 disp. att. c.p.p. (norma oggi abrogata ma applicabile ratione temporis). Come precisato dalla Corte, il decreto di archiviazione è concepito dal legislatore come anteriore all’esercizio dell’azione penale, correlato all’insussistenza degli estremi per esercitarla, e proprio per questo è ritenuto un atto neutro. Ai fini dell’accertamento del presupposto logico della calunnia, cioè l’innocenza dell’incolpato, non può quindi prescindersi dalla strutturale instabilità del decreto di archiviazione, fondato su una regola di giudizio incerta e comunque sempre aperta a modifiche. L’errore di prospettiva logico-giuridica La Cassazione individua un vero e proprio errore di prospettiva nella motivazione dei giudici di merito. Il Tribunale di Catania aveva fondato la condanna per calunnia ritenendo “di tutta evidenza” la consapevolezza della denunciante dell’innocenza del collega e “l’assoluta falsità” delle accuse, sulla base di meri convincimenti soggettivi che non tenevano conto di elementi essenziali del caso concreto. In particolare, la sentenza di primo grado aveva concluso per l’inverosimiglianza della denuncia perché nessuno aveva assistito alle condotte denunciate, la donna aveva subito le violenze senza dimettersi, aveva denunciato tardivamente, si era in parte contraddetta nelle diverse sommarie informazioni e infine per l’infondatezza cristallizzata nel provvedimento di archiviazione. La Suprema Corte evidenzia come questi elementi non possano costituire, di per sé, prova della volontà calunniatrice né della sicura falsità delle accuse. Il Tribunale aveva valorizzato “minimali contraddizioni” tra le dichiarazioni della denunciante, senza considerare che il solo carattere mutevole o la progressione delle dichiarazioni accusatorie non ne dimostrano la falsità. La giurisprudenza consolidata chiarisce infatti che quando la prova della colpevolezza si fonda esclusivamente su elementi di carattere logico (come specificazioni o parziali modifiche delle accuse) o di segno negativo (come la mancanza di riscontri), non è possibile ritenere automaticamente formata la prova della volontà calunniatrice. La valutazione delle dichiarazioni nei reati sessuali Un passaggio particolarmente rilevante della motivazione riguarda la specificità delle denunce di violenza sessuale. La Cassazione richiama la consolidata giurisprudenza secondo
Diffamazione online e diritto di critica: quando gli screenshot bastano come prova?

La Cassazione chiarisce i limiti della critica giornalistica e conferma il valore probatorio delle riproduzioni digitali La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39792/2025 depositata il 10 dicembre 2025, è tornata a occuparsi di un tema sempre più attuale nell’era digitale: la diffamazione a mezzo stampa online e i confini del diritto di critica. La decisione, emessa dalla Quinta Sezione Penale, offre importanti chiarimenti su tre questioni fondamentali per chi opera nel mondo dell’informazione digitale e per chi si trova a dover tutelare la propria reputazione online. Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un direttore responsabile di un settimanale online che aveva consentito la pubblicazione di due articoli particolarmente duri nei confronti di un alto ufficiale dell’Arma. Gli articoli, pubblicati a febbraio e aprile 2020 su un blog ospitato all’interno della testata, accusavano la persona offesa di aver orchestrato ricatti nei confronti degli inquirenti e di aver organizzato attacchi mediatici per garantirsi l’impunità da indagini a suo carico. L’elemento centrale della vicenda stava nel fatto che gli articoli definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, quando in realtà all’epoca dei fatti non era ancora stata esercitata l’azione penale nei suoi confronti. Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano ritenuto integrato il reato di diffamazione aggravata e continuata, escludendo l’operatività della scriminante del diritto di critica. Il direttore responsabile aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sollevando essenzialmente due questioni: la prima riguardava l’adeguatezza del materiale probatorio utilizzato per dimostrare la paternità degli scritti diffamatori, la seconda concerneva il mancato riconoscimento del diritto di critica. La questione probatoria: il valore degli screenshot Sul primo punto, il ricorrente lamentava che la sua responsabilità fosse stata accertata sulla base di semplici screenshot prodotti dalla parte civile, senza alcun supporto tecnico-informatico che ne confermasse autenticità e provenienza. Si trattava di una contestazione rilevante, considerato che nell’ambito dei procedimenti penali la genuinità delle prove acquisite riveste un’importanza cruciale. La Cassazione ha risposto con un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano pienamente nella categoria delle prove documentali disciplinate dall’articolo 234 del codice di procedura penale. Queste riproduzioni sono pienamente utilizzabili in quanto rappresentano fatti, persone o cose, esattamente come qualsiasi altro mezzo riproduttivo di immagini. La fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico sul quale sia visibile una pagina web costituisce quindi un documento perfettamente legittimo, che si caratterizza solamente per il suo oggetto specifico: uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo o altri contenuti. Non è quindi imposto dalla legge alcun adempimento particolare per il compimento di tale attività. Il giudice è libero di valutare questa prova documentale e trarne elementi di convincimento circa i fatti rappresentati, come avviene per qualsiasi altra prova. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ritenuto attendibili gli screenshot anche in considerazione del fatto che la Polizia Giudiziaria aveva svolto accertamenti diretti sul sito internet in questione, confermando l’esistenza degli articoli e la loro provenienza dalla testata diretta dall’imputato. Il diritto di critica: i tre requisiti invalicabili La seconda e più importante questione affrontata dalla Cassazione riguarda i limiti entro i quali può esercitarsi legittimamente il diritto di critica, causa di giustificazione del reato di diffamazione prevista dall’articolo 51 del codice penale. La Suprema Corte ha ribadito con chiarezza che l’esercizio del diritto di critica, per poter scriminare il reato di diffamazione, postula il rispetto di tre limiti invalicabili. Il primo è la pertinenza dell’argomento trattato, ovvero deve sussistere un interesse pubblico alla notizia. Il secondo è la continenza espressiva, che significa che la critica, pur potendo assumere toni aspri e polemici, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti o in espressioni inutilmente umilianti. Il terzo requisito, quello primario e fondamentale, è la verità del fatto storico su cui la critica si innesta. Quest’ultimo elemento riveste un’importanza particolare. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la critica, per quanto legittima, deve sempre poggiare su una base fattuale vera. Non può essere scriminata la falsa attribuzione di una condotta scorretta o infamante, utilizzata come fondamento per esporre a critica un personaggio pubblico. La critica non può essere fantasiosa o astrattamente speculativa, ma deve fondarsi sull’oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse. Il nucleo essenziale della notizia non può essere strumentalmente travisato o manipolato per sostenere un’aggressione all’altrui reputazione. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano correttamente escluso la sussistenza del requisito della verità. Gli articoli pubblicati nel febbraio e nell’aprile 2020 definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, quando tale qualifica non corrispondeva al vero. All’epoca dei fatti, infatti, non risultava che fosse stata esercitata l’azione penale nei confronti dell’interessato, anche se successivamente questi fu effettivamente processato. La Cassazione ha evidenziato un principio fondamentale: la veridicità della notizia deve essere valutata con riferimento al momento della sua pubblicazione. L’eventuale successiva assunzione della qualità di imputato da parte della persona offesa non può sanare retroattivamente la falsità dell’informazione diffusa in un momento antecedente. Non è quindi possibile confondere la posizione di “indagato” con quella di “imputato”, trattandosi di situazioni processuali distinte e ben differenziate nel nostro ordinamento. Mancando il requisito essenziale della verità del fatto storico posto a fondamento degli articoli, i giudici hanno correttamente escluso l’applicabilità della scriminante, senza neppure dover verificare gli ulteriori requisiti della pertinenza e della continenza. Il limite della continenza espressiva La Corte ha comunque ritenuto opportuno soffermarsi anche sul secondo requisito, quello della continenza, per completezza di argomentazione. Anche sotto questo profilo, la scriminante non avrebbe potuto operare. La continenza espressiva postula che la critica, pur potendo assumere toni aspri, polemici e sferzanti, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale e personale del criticato anziché a confutarne le idee o i comportamenti. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva rilevato un’accurata e intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive e del tutto sganciate dall’esigenza di
Diffamazione online: quando la critica trasmoda nell’offesa personale

La Cassazione ribadisce i limiti del diritto di critica e conferma la validità degli screenshot come prova documentale Con sentenza n. 39792 del 10 dicembre 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione aggravata e continuata di un direttore responsabile di una testata online, chiarendo importanti principi in materia di diritto di critica e di prova documentale nei reati commessi attraverso internet. La vicenda riguarda la pubblicazione, su un blog ospitato all’interno di un settimanale online, di due articoli apparsi nel febbraio e nell’aprile 2020, nei quali una persona veniva descritta come soggetto che, pur appartenendo alle Forze dell’ordine, aveva posto in essere ricatti nei confronti degli inquirenti e orchestrato attacchi mediatici nei loro confronti. Il tribunale di primo grado aveva condannato il direttore responsabile della testata alla pena di €1.000 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello e ora dalla Cassazione. I confini del diritto di critica: verità, pertinenza e continenza Il primo e più rilevante profilo affrontato dalla Suprema Corte attiene ai limiti entro cui può esercitarsi legittimamente il diritto di critica quale scriminante del reato di diffamazione ex art. 51 cod. pen. La giurisprudenza consolidata ha da tempo individuato tre requisiti essenziali affinché il diritto di critica possa operare come causa di giustificazione: la verità del fatto storico su cui la critica si innesta, la pertinenza (o interesse pubblico) dell’argomento trattato e la continenza espressiva. Questi tre elementi devono coesistere congiuntamente, e il difetto anche di uno solo di essi preclude l’operatività della scriminante. Nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato come difettasse già il primo e fondamentale requisito: la verità del fatto. Gli articoli pubblicati definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, mentre tale qualifica non corrispondeva al vero, non essendo stata esercitata l’azione penale nei suoi confronti all’epoca della pubblicazione degli articoli. La Corte chiarisce un principio importante: la veridicità della notizia deve essere valutata con riferimento al momento della sua pubblicazione. L’eventuale successiva assunzione della qualità di imputato da parte della persona offesa non può sanare retroattivamente la falsità dell’informazione diffusa in un momento antecedente. La sentenza ribadisce che la critica, pur potendo assumere toni aspri e polemici, deve restare ancorata all’esistenza di una base fattuale vera e non può tollerare gratuiti attacchi alla reputazione scollegati da essa. L’esercizio del diritto di critica può certamente rendere non punibili espressioni anche dure e giudizi di per sé ingiuriosi, quando siano tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta e infamante, utilizzata come fondamento per l’esposizione a critica del personaggio stesso. Come ha efficacemente affermato la Corte, la critica non può essere “fantasiosa o astrattamente speculativa”, ma deve fondarsi sull’oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse. La verità deve riguardare il nucleo essenziale della notizia, che non può essere strumentalmente travisato o manipolato per sostenere un’aggressione all’altrui reputazione. Il superamento del limite della continenza espressiva A completamento dell’analisi, la Cassazione ha ritenuto che nella fattispecie fosse stato comunque superato anche il limite della continenza espressiva. Questo limite postula che la critica, pur potendo assumere toni aspri, polemici e sferzanti, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale e personale del criticato, anziché a confutarne le idee o i comportamenti. La Corte d’Appello, con motivazione ritenuta logica e congrua dalla Cassazione, aveva ravvisato nelle espressioni utilizzate negli articoli una “accurata, intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive, del tutto sganciate dall’esigenza di narrazione obiettiva dei fatti”. Le locuzioni impiegate non costituivano una critica, per quanto severa, all’operato della persona offesa, ma si risolvevano in un attacco diretto alla sua dignità personale e in una gratuita attribuzione di abitudini criminali e incapacità, eccedendo così ampiamente i limiti della correttezza formale e configurando un’aggressione personale non scriminabile. La responsabilità del direttore e la questione probatoria Un altro profilo di interesse della sentenza riguarda la responsabilità del direttore responsabile di una testata telematica. Il ricorrente aveva contestato l’attribuzione della paternità degli scritti, lamentando imprecisioni nella denominazione del sito internet e riferimenti temporali inconferenti. La Cassazione ha rigettato queste censure, qualificandole come questioni nuove o comunque non conducenti rispetto alla ratio decidendi. I giudici hanno chiarito che la sentenza d’Appello faceva chiaro riferimento agli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria, che avevano identificato nel ricorrente il direttore responsabile del settimanale all’epoca dei fatti, ovvero al momento della pubblicazione degli articoli nel 2020. Eventuali imprecisioni nella denominazione del sito costituivano meri errori materiali che non compromettevano la tenuta logica della motivazione. Gli screenshot come prova documentale: principio consolidato Di particolare rilevanza pratica è il principio affermato dalla Cassazione in materia di prova documentale nei reati commessi attraverso internet. Il ricorrente aveva contestato l’adeguatezza probatoria dei semplici screenshot prodotti dalla parte civile, in assenza di accertamenti tecnici volti a confermarne l’autenticità e la provenienza. La Suprema Corte ha respinto questa censura, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata secondo cui le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano nella categoria delle prove documentali di cui all’art. 234 cod. proc. pen. e sono pienamente utilizzabili, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, così come qualsiasi altro mezzo riproduttivo di immagini. È legittima l’acquisizione, come documento, di una pagina di un social network o di un sito internet mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile. Tale mezzo di prova si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, senza che sia imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valutato gli screenshot come prova documentale, traendone elementi probatori circa i fatti rappresentati. Tale valutazione di attendibilità era stata
Diffamazione su Facebook: la Cassazione ribadisce l’obbligo di verifica anche per gli attivisti politici

L’ordinanza n. 39103/2025 della Quinta Sezione Penale chiarisce che il diritto di critica, anche politica, non esonera dall’obbligo di verificare la veridicità dei fatti prima di pubblicarli sui social network L’utilizzo dei social network come strumento di denuncia e sensibilizzazione su temi di interesse pubblico è ormai pratica diffusa, soprattutto da parte di attivisti e esponenti di movimenti politici. Ma fino a che punto è lecito pubblicare critiche nei confronti di pubblici funzionari? E quali sono i limiti che anche l’attivismo politico deve rispettare? A queste domande risponde la recente sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, n. 39103 depositata il 3 dicembre 2025, che ha confermato la condanna per diffamazione aggravata di un esponente di un partito animalista che aveva pubblicato su Facebook pesanti accuse nei confronti di un veterinario dell’ASP. I fatti: l’accusa di omissione rivolta al veterinario pubblico La vicenda trae origine da un post pubblicato su Facebook da un attivista, all’epoca capo della Segreteria Nazionale del Partito Animalista Europeo. Nel messaggio, l’esponente politico accusava un medico veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani di essersi rifiutato di intervenire per soccorrere un cane randagio agonizzante, presumibilmente avvelenato, rinvenuto nel Comune di Paceco. Secondo quanto pubblicato sul social network, il veterinario, pur essendo di turno e quindi reperibile, non si sarebbe recato sul posto per prestare le cure necessarie all’animale, omettendo così un atto dovuto nell’esercizio delle proprie funzioni e configurando il reato di rifiuto di atti d’ufficio previsto dall’art. 328 del codice penale. La ricostruzione processuale: una notizia parziale e distorta I giudici di merito, in primo e secondo grado, hanno ricostruito con precisione l’effettivo svolgimento dei fatti, giungendo a conclusioni radicalmente diverse rispetto alla versione divulgata sul social network. È emerso infatti che il veterinario pubblico non era affatto tenuto a intervenire personalmente nel Comune di Paceco, poiché tale municipio non disponeva di una struttura ambulatoriale pubblica dove prestare le prime cure veterinarie. Per ovviare a questa carenza, il Comune aveva stipulato una convenzione con un ambulatorio veterinario privato, proprio per gestire le emergenze come quella verificatasi, ossia animali feriti o agonizzanti rinvenuti sulla pubblica via. Il veterinario pubblico, una volta ricevuta la segnalazione, si era immediatamente attivato contattando i Carabinieri e invitandoli a mettersi in comunicazione con i vigili urbani del Comune di Paceco, affinché venisse allertato il veterinario convenzionato. Quest’ultimo era effettivamente intervenuto tempestivamente, prelevando l’animale dalla strada e conducendolo presso il proprio ambulatorio per prestargli le cure necessarie. La Corte ha inoltre accertato un elemento decisivo: l’autore del post si era personalmente recato presso l’ambulatorio del veterinario che aveva soccorso l’animale, venendo quindi a conoscenza diretta di tutti i particolari della vicenda e dell’evoluzione temporale dei fatti. Nonostante questa conoscenza, aveva comunque scelto di pubblicare su Facebook una ricostruzione parziale e distorta, omettendo di riferire che l’animale era stato soccorso e che non era addebitabile alcuna omissione o ritardo al veterinario di turno. La natura del reato: diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto la sussistenza del reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, del codice penale. La diffamazione consiste nell’offesa all’altrui reputazione comunicata a più persone, e risulta aggravata quando viene realizzata con qualsiasi mezzo di pubblicità. I social network, per la loro capacità di raggiungere un numero potenzialmente illimitato di destinatari, costituiscono certamente mezzi di pubblicità ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante. Nel caso specifico, l’accusa rivolta al veterinario di essersi rifiutato di prestare soccorso a un animale in difficoltà, pur essendovi tenuto per la propria qualifica professionale, risultava oggettivamente lesiva della sua reputazione professionale e del suo onore. Attribuire a un pubblico funzionario la commissione di un reato nell’esercizio delle proprie funzioni costituisce infatti una delle forme più gravi di diffamazione, idonea a minare la credibilità e l’affidabilità della persona nell’ambito della propria attività lavorativa. La difesa invoca il diritto di critica politica: l’analisi della Cassazione Dinanzi alla Corte di Cassazione, la difesa ha articolato tre motivi di ricorso, concentrando la propria strategia difensiva sull’invocazione del diritto di critica, inquadrato nella dimensione dell’attivismo politico. L’imputato infatti ricopriva all’epoca dei fatti un ruolo apicale all’interno del Partito Animalista Europeo e utilizzava abitualmente i canali social per la propria opera divulgativa in materia di tutela dei diritti degli animali. Secondo la difesa, la pubblicazione del post doveva essere ricondotta all’esercizio del diritto di critica garantito dall’art. 21 della Costituzione e costituire una causa di giustificazione ai sensi dell’art. 51 del codice penale, che esclude la punibilità di chi agisce nell’esercizio di un diritto. In subordine, si invocava il riconoscimento dell’esimente putativa, sostenendo che l’imputato aveva agito nella ragionevole convinzione di esercitare legittimamente il proprio diritto di critica, avendo ritenuto in buona fede che il veterinario avesse violato i doveri connessi alla propria funzione. I limiti del diritto di critica: il requisito imprescindibile della veridicità La Suprema Corte ha respinto questa tesi difensiva, richiamando i consolidati principi giurisprudenziali che regolano i confini del diritto di critica. Il diritto di critica, anche quella politica più aspra, quando si fonda su un fatto determinato del quale sono precisati gli esatti contorni, non può mai prescindere dalla veridicità di tale fatto. L’esimente del diritto di critica non è applicabile quando l’agente manipola le notizie o le rappresenta in modo incompleto, in maniera tale che, pur contenendo il risultato complessivo un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. La Cassazione ha citato propri precedenti che chiariscono come la falsità sia integrata anche nel caso in cui la notizia sia stata divulgata volontariamente solo in modo parziale e distorto. Non è quindi sufficiente che un singolo elemento della vicenda corrisponda al vero – nel caso specifico, che effettivamente il veterinario pubblico non fosse intervenuto materialmente sul posto – se poi vengono omessi altri elementi essenziali per una corretta comprensione dei fatti, quali l’intervento tempestivo del veterinario convenzionato e l’impossibilità per il veterinario pubblico di prestare soccorso nel luogo dell’emergenza. L’onere di verifica della notizia: un
Il rapporto di affidamento nei reati sessuali con minorenni: l’allenatore risponde anche per gli abusi fuori dalla palestra

La Cassazione ribadisce che il vincolo fiduciario tra maestro e allievo minorenne sussiste indipendentemente dal luogo e dall’orario in cui vengono commessi gli abusi Quando un maestro o un allenatore sportivo abusa della fiducia che i giovani allievi ripongono in lui per compiere atti sessuali, risponde del reato aggravato anche se tali atti avvengono al di fuori dell’ambiente sportivo e degli orari di allenamento. È questo il principio cardine ribadito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 39397/25, depositata il 5 dicembre 2025, che segna un punto fermo nella tutela dei minori dalle condotte abusanti poste in essere da figure di riferimento educativo. La vicenda giudiziaria Il caso trae origine dalla condanna di un istruttore di ginnastica artistica per una serie di reati di atti sessuali con minorenne, previsti e puniti dall’articolo 609-quater del codice penale. Le condotte contestate si riferivano a episodi verificatisi in un arco temporale particolarmente esteso, dal 2012 al 2019, e coinvolgevano due giovani allievi che all’epoca dei fatti erano infraquattordicenni o comunque infrasedicenni. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei reati contestati e lo aveva condannato a otto anni di reclusione. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato da uno dei capi di imputazione perché il fatto non sussisteva e aveva rideterminato la pena in quattro anni e otto mesi di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche. L’imputato aveva quindi proposto ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, la sussistenza del rapporto qualificato di affidamento richiesto dalla fattispecie incriminatrice. La tesi difensiva sosteneva che gli atti sessuali fossero avvenuti al di fuori del contesto e dell’orario delle lezioni di ginnastica artistica, e quindi in un ambito in cui i minori non potevano più ritenersi affidati all’istruttore. Secondo la difesa, le relazioni con i minori si sarebbero incardinate in un contesto spazio-temporale diverso da quello dell’attività sportiva, e dunque mancherebbe l’elemento essenziale dell’affidamento per ragioni di istruzione richiesto dalla norma incriminatrice. Il quadro normativo di riferimento L’articolo 609-quater del codice penale punisce chiunque compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza. Si tratta di una norma di particolare rigore, che mira a tutelare i minori infraedicenni dalle condotte abusanti poste in essere da soggetti che, in ragione del loro ruolo, si trovano in una posizione di preminenza e autorevolezza idonea a condizionare la volontà del minore. La ratio della norma risiede nella protezione della libera formazione della personalità sessuale dei minori, che potrebbero essere indotti a prestare un consenso agli atti sessuali non pienamente libero e consapevole, ma influenzato dalla relazione fiduciaria esistente con l’adulto di riferimento. La disposizione prevede una cornice edittale particolarmente severa, con la reclusione da cinque a dieci anni nella formulazione vigente all’epoca dei fatti. Il legislatore ha inoltre previsto, al comma 5 dello stesso articolo, un’ipotesi attenuata per i casi di minore gravità, quando cioè l’offesa alla libertà sessuale della vittima risulti complessivamente meno grave in considerazione dei mezzi, delle modalità esecutive e delle circostanze dell’azione. L’articolo 609-quater si inserisce nel più ampio sistema di tutela della libertà sessuale previsto dal Titolo XII del codice penale, che comprende anche la violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis e gli altri reati sessuali. La peculiarità della fattispecie in esame rispetto alla violenza sessuale ordinaria sta proprio nel fatto che non è necessaria la violenza o la minaccia, né l’abuso di autorità: è sufficiente che esista il rapporto qualificato di affidamento e che vengano compiuti atti sessuali con il minore infrasedicenne. Il principio affermato dalla Cassazione La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato dichiarandolo inammissibile e ribadendo un principio di fondamentale importanza per la tutela dei minori. Il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilevanza in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca. Tale rapporto comprende sia l’ipotesi in cui il minore si fidi dell’adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all’adulto da un altro adulto per specifiche ragioni. La Corte ha chiarito con fermezza che ciò che rileva non è il luogo fisico in cui vengono consumati gli atti sessuali, ma la relazione che sussiste fra i due soggetti. Il rapporto di affidamento non può essere ritenuto escluso per il fatto che gli atti illeciti si svolgano fuori dall’ambiente e dall’orario in cui tale rapporto è nato e si manifesta principalmente. La relazione fiduciaria, infatti, non è circoscrivibile al solo contesto spaziale o temporale in cui nasce, ma permea l’intera dimensione del rapporto tra maestro e allievo. Nel caso specifico dell’istruttore sportivo, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il rapporto di affidamento sussisteva non solo in ragione dell’attività di allenamento in palestra, ma anche perché l’imputato aveva assunto un ruolo che andava ben oltre quello del semplice maestro di ginnastica. Si era creata una relazione fiduciaria più ampia, che coinvolgeva anche le famiglie dei ragazzi e che si estendeva ad ambiti diversi dalla mera attività sportiva, come l’interesse comune per le arti audiovisive nel caso di uno dei minori coinvolti. La Corte ha inoltre sottolineato un aspetto di particolare rilevanza: il rapporto di affidamento determina l’instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l’agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali. Proprio perché si tratta sempre di adolescenti che non hanno ancora raggiunto la piena capacità di autodeterminazione nella sfera sessuale, certi tipi di rapporto non sono compatibili con il compimento di atti sessuali. Vi è infatti il rischio concreto di una strumentalizzazione della fiducia riposta dal minore in ragione della peculiare relazione
Stalking condominiale e comportamenti reciproci: la Cassazione fa chiarezza

Quando i litigi tra vicini diventano atti persecutori: i criteri per distinguere il conflitto dal reato La convivenza condominiale può trasformarsi in un vero incubo quando i rapporti di vicinato degenerano. Ma quando i litigi tra condomini superano la soglia del semplice fastidio e diventano reato di atti persecutori? E soprattutto, cosa succede quando entrambe le parti si accusano reciprocamente di comportamenti molesti? A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 36576/2025 del 10 novembre 2025, tracciando i confini tra il conflitto condominiale – seppur aspro – e la condotta penalmente rilevante di stalking. La vicenda: quando il vicinato diventa persecutorio Il caso trae origine da una situazione di grave tensione tra condomini, caratterizzata da anni di comportamenti reciprocamente molesti. L’indagato si è visto applicare dal giudice delle indagini preliminari il divieto di avvicinamento con presidi elettronici e divieto di comunicazione, misure successivamente aggravate dal Tribunale del riesame con l’aggiunta dell’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria, su appello del Procuratore della Repubblica. Le condotte contestate all’indagato comprendevano un ventaglio di comportamenti molesti reiterati nel tempo: rumori fortemente molesti anche in orari notturni, offese personali dirette, dispetti di varia natura. Tutti elementi che, secondo la persona offesa, avevano creato uno stato d’ansia costante e la necessità di modificare le proprie abitudini di vita. La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione sollevando due questioni fondamentali. In primo luogo, ha denunciato l’esistenza di una contraddizione interna nella motivazione del Tribunale del riesame: come poteva riconoscersi la natura conflittuale e reciproca dei rapporti tra le parti e, contemporaneamente, ravvisare gravi indizi di colpevolezza a carico del solo ricorrente? In secondo luogo, ha contestato la necessità delle misure cautelari applicate, rilevando che la persona offesa si era nel frattempo trasferita in altro appartamento, facendo venire meno il presupposto stesso del pericolo. Il principio di diritto: la reciprocità non esclude il reato La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando un principio di grande rilevanza pratica: la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis del codice penale. Questa norma, introdotta nel nostro ordinamento per contrastare il fenomeno dello stalking, punisce chiunque con condotte reiterate minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o comunque da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. La Corte ha chiarito che, anche quando esiste un clima di conflittualità bilaterale, il reato può sussistere. Tuttavia, in questi casi particolari, il giudice deve assolvere a un più rigoroso onere motivazionale, dovendo dimostrare con maggiore accuratezza che nella persona offesa si è effettivamente prodotto l’evento tipico del reato: lo stato d’ansia, la paura, il timore per la propria incolumità o la necessità di cambiare le abitudini di vita. In altre parole, la circostanza che anche la presunta vittima abbia tenuto condotte moleste non trasforma automaticamente la vicenda in un semplice litigio tra vicini, ma richiede un’analisi più approfondita dell’impatto psicologico subìto da ciascuna delle parti coinvolte. I limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari La sentenza offre anche un importante insegnamento sul controllo che la Corte di Cassazione può esercitare sulle decisioni del Tribunale del riesame in materia di libertà personale. La Suprema Corte ha ribadito, richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, Audino), che il sindacato di legittimità non può comportare un riesame diretto del materiale probatorio o delle valutazioni discrezionali del giudice del merito. Il compito della Cassazione si limita a verificare se il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente le proprie conclusioni, controllandone la logicità e la conformità ai principi di diritto. Nel caso di specie, il ricorrente non era riuscito a dimostrare manifeste lacune o incongruenze logiche nella motivazione del Tribunale torinese. Le censure proposte si risolvevano, in realtà, in una diversa lettura degli elementi di fatto, valutazione che non compete alla Cassazione ma esclusivamente al giudice di merito. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del ricorso per cassazione: non si tratta di un terzo grado di giudizio nel quale far rivalutare nel merito gli elementi probatori, ma di uno strumento per sindacare la legittimità e la logicità della decisione impugnata. La proporzionalità delle misure cautelari tra rigore e garanzie Un altro aspetto di grande interesse pratico riguarda la scelta della misura cautelare applicabile. Il Tribunale del riesame aveva aggiunto all’originario divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico anche l’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria. La Cassazione ha ritenuto questa scelta pienamente legittima e adeguatamente motivata. Il Tribunale di Torino aveva infatti richiamato i criteri fissati dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 173 del 2024, che ha tracciato i principi per l’applicazione delle misure cautelari personali nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza. Secondo la valutazione del giudice del riesame, condivisa dalla Cassazione, l’obbligo di presentazione rappresentava una misura idonea a fungere da “monito responsabilizzante” per l’indagato, rafforzando l’efficacia del divieto di avvicinamento senza risultare sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati e alle esigenze cautelari da soddisfare. Quanto alla circostanza – sollevata dal ricorrente – del trasferimento della persona offesa in altro appartamento, la Corte ha rilevato che di tale fatto non vi era traccia nel provvedimento impugnato né risultava essere stato documentato nel corso del procedimento di riesame. La difesa, peraltro, non aveva chiarito se si trattasse di un evento sopravvenuto alla decisione impugnata, circostanza che avrebbe richiesto una diversa iniziativa processuale. Implicazioni pratiche: cosa significa per condomini e vittime di stalking Questa pronuncia della Cassazione ha rilevanti conseguenze pratiche per diverse situazioni: Per le vittime di stalking condominiale: anche se i rapporti con il vicino sono conflittuali e reciprocamente tesi, la vittima mantiene il diritto alla tutela penale, a condizione che dimostri l’effettivo impatto psicologico negativo subìto. Non è necessario essere “angeli” per essere tutelati: ciò che conta è provare di aver subìto conseguenze serie sulla propria serenità e sulle
Violenza sessuale: il “no” iniziale vale, anche se potrebbe arrivare un “sì” dopo

La Cassazione ribadisce che il consenso deve essere presente al momento dell’atto: la possibilità di un consenso futuro non esclude il reato La libertà sessuale è un diritto che si esercita momento per momento, attimo per attimo. Non esiste un consenso “anticipato” o “posticipato” che possa legittimare un atto sessuale compiuto contro la volontà espressa dalla persona in quel preciso istante. È questo il principio cardine ribadito dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 1003 depositata l’8 luglio 2025 (R.G.N. 10678/2025), che merita un’attenta riflessione per comprendere la portata della tutela accordata dall’ordinamento alla sfera più intima della persona. La pronuncia affronta un tema di drammatica attualità: cosa accade quando una persona manifesta il proprio rifiuto a un rapporto sessuale, ma l’altra parte sostiene che quel rifiuto sarebbe stato solo temporaneo e che il consenso sarebbe arrivato comunque, magari poco dopo? La risposta della Suprema Corte è netta e inequivocabile: il consenso deve esistere nel momento esatto in cui l’atto viene compiuto, e nessuna aspettativa, nessuna previsione di un consenso futuro può giustificare la violazione della volontà espressa dalla persona in quel momento. La vicenda che ha portato alla pronuncia Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità riguardava un imputato condannato per i reati di cui agli artt. 56, 609-bis e 582 del codice penale. Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 15 maggio 2024, aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato, condannandolo alla pena di un anno e un mese di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 25 novembre 2024, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado. Nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito emergeva un elemento centrale: la persona offesa aveva manifestato il proprio rifiuto a consumare un rapporto sessuale in quel momento, comunicando all’imputato di essere occupata in cucina e chiedendogli di aspettare. Nonostante questo chiaro diniego, l’imputato aveva proceduto ugualmente, costringendo fisicamente la vittima e procurandole lesioni in varie parti del corpo. Nel ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato aveva cercato di contestare l’affermazione di responsabilità sostenendo che la persona offesa non aveva opposto un rifiuto assoluto al rapporto sessuale, ma gli aveva solo detto di aspettare perché era occupata in cucina, lasciando intendere che avrebbe comunque consentito ad avere il rapporto sessuale in un momento successivo. Secondo questa tesi difensiva, quindi, mancherebbe la prova dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, dal momento che l’imputato poteva ragionevolmente ritenere che il consenso sarebbe arrivato poco dopo. Il principio affermato dalla Cassazione: il consenso deve essere attuale La Corte di Cassazione ha respinto integralmente questa tesi difensiva, richiamando un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: in tema di violenza sessuale, la sussistenza del consenso all’atto, che esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento dell’atto stesso. Lo ha affermato chiaramente la Terza Sezione Penale con la sentenza n. 7873 del 19 gennaio 2022 (Rv. 282834-01), e lo ha ribadito ora nella pronuncia in commento. Questo principio significa che ciò che conta, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-bis c.p., è esclusivamente la volontà espressa dalla persona al momento in cui l’atto viene compiuto. Non rileva minimamente che quella persona avrebbe potuto, forse, probabilmente, dare il proprio consenso in un momento successivo. Non conta che il rifiuto possa essere interpretato come “temporaneo” o “condizionato” a circostanze esterne (nel caso di specie, il fatto di essere occupata in cucina). Non ha rilevanza giuridica la circostanza che l’imputato potesse nutrire l’aspettativa di ottenere il consenso poco dopo. L’unica cosa che conta è il qui ed ora: se nel momento in cui l’atto viene compiuto la persona ha espresso il proprio rifiuto, qualsiasi condotta volta a superare tale rifiuto attraverso violenza, minaccia o costrizione fisica integra il reato di violenza sessuale. Perché il consenso deve essere attuale: il fondamento costituzionale della libertà sessuale Per comprendere appieno la portata di questo principio, occorre riflettere sulla natura del bene giuridico tutelato dall’art. 609-bis c.p. La Cassazione lo ha chiarito in moltissime pronunce: il bene protetto è la libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali, una libertà che deve essere considerata assoluta e incondizionata. Si tratta, in altre parole, di un diritto fondamentale della persona, che affonda le proprie radici negli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, i quali garantiscono l’inviolabilità della libertà personale e il pieno sviluppo della personalità individuale. La libertà sessuale non è un diritto che si esercita in astratto, come una sorta di autorizzazione generale che, una volta concessa, vale per sempre o per un periodo di tempo indefinito. È invece un diritto che si manifesta e si esprime continuamente, momento per momento, attraverso scelte libere e consapevoli. Ogni singolo atto sessuale richiede un consenso specifico, attuale, presente. Il fatto che una persona abbia acconsentito in passato a rapporti sessuali con la stessa persona non implica minimamente che acconsenta ad atti futuri. Analogamente, e qui sta il cuore della questione affrontata dalla sentenza in commento, il fatto che una persona potrebbe acconsentire in futuro non legittima minimamente un atto compiuto quando quel consenso non c’è ancora. Si potrebbe utilizzare un’analogia per rendere più comprensibile il concetto: immaginiamo una persona che invita un amico a pranzo dicendogli “vieni pure, ma tra un’ora perché ora sto cucinando”. Se l’amico decidesse di entrare in casa immediatamente, forzando la porta, non potrebbe certo difendersi sostenendo che tanto sarebbe stato autorizzato a entrare un’ora dopo. Il consenso a entrare in casa valeva per un momento successivo, non per il momento presente. Allo stesso modo, nel diritto penale, la libertà sessuale viene violata quando si compie un atto senza il consenso presente e attuale della persona, indipendentemente da eventuali consensi passati o futuri. La corretta ricostruzione operata dalla Corte territoriale Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino aveva operato una ricostruzione puntuale e corretta della fattispecie, evidenziando come la condotta dell’imputato fosse stata inequivocabilmente violenta. I giudici territoriali avevano