Mancato mantenimento del figlio: quando l’indigenza non scusa

La Cassazione ribadisce che solo l’impossibilità assoluta e incolpevole di adempiere esclude il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La disoccupazione formale, da sola, non basta. Può un genitore andare esente da responsabilità penale per non aver mantenuto il proprio figlio minore, adducendo di trovarsi in stato di indigenza? La domanda è tutt’altro che teorica, e la risposta della Corte di Cassazione — contenuta nella sentenza n. 13871 del 2026, pronunciata dalla Sesta Sezione Penale — è netta: no, salvo che l’incapacità economica sia assoluta, persistente, oggettiva e soprattutto incolpevole. Un distinguo che, nella pratica, cambia radicalmente le sorti di molti procedimenti penali in materia familiare. Il quadro normativo: cosa punisce la legge Il reato contestato nel caso di specie è quello previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2 c.p., che sanziona chiunque si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori. Si tratta di una norma che presidia uno degli obblighi fondamentali del diritto di famiglia: garantire il sostentamento del figlio indipendentemente dalla propria situazione personale e patrimoniale, nei limiti, però, di quanto sia concretamente esigibile. La difesa aveva invocato, tra l’altro, l’art. 165 c.p., che disciplina gli obblighi imponibili come condizioni della sospensione condizionale della pena, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente subordinato il beneficio al pagamento di una provvisionale senza accertare le reali possibilità economiche dell’imputato. Era stato richiamato anche il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 1975, secondo cui non è ammissibile imporre al condannato un obbligo in concreto inesigibile. La decisione della Cassazione: l’inammissibilità del ricorso La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto tutti i profili. Sul primo e secondo motivo — relativi alla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale e all’omessa verifica della capacità economica dell’imputato — la Sezione ha rilevato anzitutto un difetto di specificità: le questioni sollevate in cassazione non erano state oggetto di un autonomo e specifico motivo di appello. Il ricorrente aveva impugnato in secondo grado soltanto il calcolo dell’importo della provvisionale, non il principio stesso della subordinazione. Già questo rilievo era sufficiente a chiudere il discorso, ma la Corte ha aggiunto che la censura era comunque manifestamente infondata nel merito. I giudici di appello avevano, in realtà, esaminato con cura la situazione economica del soggetto, rilevando che egli svolgeva lavori saltuari, disponeva gratuitamente di un’abitazione e di un’autovettura e riceveva sostegno economico dai familiari. A fronte di un contributo mensile fissato in soli duecento euro — poi ridotto in appello anche l’importo della provvisionale da ventiduemila a quindicimila euro — non era sostenibile che l’adempimento fosse concretamente inesigibile. Il principio di diritto sull’indigenza come causa esimente Il cuore della decisione riguarda il terzo motivo, con cui la difesa aveva sostenuto che il comportamento dell’imputato fosse privo dell’elemento psicologico del reato, in quanto riconducibile alla sua condizione di indigenza. Su questo punto la Corte ha richiamato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, già espresso da Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, Rv. 277626-01: l’incapacità economica dell’obbligato, per assumere rilievo scriminante, deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti. Non è sufficiente, a tal fine, la mera documentazione dello stato formale di disoccupazione. Nel caso esaminato, la Corte ha confermato la condanna rilevando che la disoccupazione era stata soltanto allegata ma non dimostrata, e soprattutto che — alla luce della comprovata capacità lavorativa del soggetto — essa dipendeva da una condotta a lui imputabile: la mancata attivazione per reperire un’occupazione idonea a consentirgli di contribuire al mantenimento del figlio. In altri termini, chi potrebbe lavorare ma non lo fa non può invocare la propria indigenza come causa di giustificazione. Le implicazioni pratiche Questa sentenza ha un valore orientativo importante sia per chi affronta procedimenti penali in materia di assistenza familiare, sia per chi assiste professionalmente le parti in tali vicende. Per il genitore obbligato al mantenimento, la pronuncia chiarisce che la sola assenza di reddito non è, di per sé, una difesa efficace. Occorre dimostrare che l’impossibilità di adempiere sia reale, totale e non riconducibile a proprie scelte o inerzie. Chi è disoccupato ma è in grado di lavorare ha l’obbligo di attivarsi concretamente per trovare un’occupazione: la passività, in questo contesto, si trasforma in elemento di colpevolezza. Per il genitore creditore — quello che riceve il mantenimento per sé o per i figli — la decisione offre uno strumento interpretativo solido per contrastare le difese basate sulla dedotta povertà del debitore: è onere di chi invoca l’impossibilità dimostrare non solo l’assenza di reddito, ma anche l’incolpevolezza di tale situazione. Per l’avvocato penalista, infine, la pronuncia ricorda una regola processuale fondamentale: i motivi aggiunti in appello non possono ampliare il thema decidendum oltre i capi e i punti già devoluti con il ricorso principale. Chi non contesta il principio della subordinazione della sospensione condizionale nella fase di appello non può poi farlo per la prima volta in cassazione. Conclusione La sentenza n. 13871 del 2026 si inserisce in un filone interpretativo rigoroso e coerente: gli obblighi di mantenimento verso i figli minori sono inderogabili, e solo una condizione di indigenza assoluta, oggettiva e non imputabile al debitore può assumere rilievo ai fini dell’esclusione del reato. La giurisprudenza di legittimità non tollera scorciatoie: la disoccupazione si documenta, ma l’incolpevolezza si dimostra. Se ti trovi coinvolto in una vicenda simile, come genitore obbligato o come creditore del mantenimento, il nostro studio è a tua disposizione per una valutazione concreta della tua situazione.

Stalking e molestie: la Cassazione chiarisce quando scatta il reato più grave

La Quinta Sezione Penale fissa i criteri per distinguere gli atti persecutori dalle semplici molestie e ribadisce la piena utilizzabilità delle videoregistrazioni private come prova documentale Una donna costretta ad abbandonare la città in cui lavorava da anni, a chiedere il trasferimento in altra sede scolastica, a rifugiarsi presso i genitori per sottrarsi agli atteggiamenti sistematici dell’ex marito: questo lo sfondo della vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 41156/2025, pronunciata il 16 febbraio 2026. La pronuncia offre l’occasione per tornare su una distinzione di centrale importanza pratica — quella tra il reato di atti persecutori (il cosiddetto stalking) e il reato di molestie — e per chiarire, in modo netto, qual è il confine che separa le due fattispecie. La questione non è di secondaria importanza: si tratta di due reati molto diversi per gravità, sanzione e conseguenze processuali. Eppure, nella realtà concreta dei procedimenti penali, la linea di demarcazione può risultare sfumata, al punto che la difesa dell’imputato aveva sostenuto con forza che i comportamenti contestati avrebbero dovuto essere qualificati come mere molestie, e non come stalking. Il quadro normativo: due reati, un confine sottile Per comprendere la decisione della Corte è necessario partire dalle norme in gioco. L’art. 660 cod. pen. punisce chiunque rechi molestia o disturbo a una persona: si tratta di una contravvenzione punita in modo relativamente lieve, che presuppone comportamenti fastidiosi ma privi di un impatto psicologico profondo sulla vittima. Ben diversa è la fattispecie prevista dall’art. 612-bis cod. pen., introdotta nel 2009 per contrastare il fenomeno dello stalking: questa norma punisce come delitto — con pene assai più severe — chiunque, con condotte reiterate, provochi nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per la propria incolumità o quella di persone care, oppure ancora la costringa ad alterare le proprie abitudini di vita. Il criterio che la Cassazione utilizza per distinguere le due ipotesi è dunque incentrato sulle conseguenze della condotta, più che sulla natura dei singoli atti. Le stesse azioni — telefonate insistenti, appostamenti, accessi alla casa comune — possono integrare molestie o stalking a seconda dell’effetto che producono sulla persona offesa. Quando la molestia diventa stalking: la prova del turbamento psicologico La Corte ribadisce un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la prova del turbamento psicologico che caratterizza lo stalking non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima, ma deve ancorarsi anche all’obiettiva natura delle condotte molestatrici, valutandone l’astratta idoneità a causare l’evento e il profilo concreto in riferimento alle condizioni di luogo e di tempo in cui si sono realizzate. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ricostruito in modo coerente non soltanto la prova dello stato d’ansia — documentata dall’accesso della vittima al pronto soccorso con diagnosi di stato ansioso e prescrizione di terapia farmacologica — ma anche quella di un secondo evento alternativo tipico dello stalking: il mutamento delle abitudini di vita. La donna aveva chiesto e ottenuto il trasferimento in altra città, abbandonando un lungo e radicato percorso professionale, per sottrarsi agli atteggiamenti dell’ex marito. Colleghe di lavoro e altri testimoni avevano confermato de visu i danneggiamenti, gli imbrattamenti e lo spoglio di arredi nell’abitazione condivisa, oltre agli appostamenti. La difesa aveva tentato di valorizzare il fatto che la vittima facesse ritorno, sia pure raramente, nella città in cui risiedeva l’imputato, argomentando che tale circostanza escludeva un reale stato di paura. La Corte respinge l’argomentazione: la rarità e la brevità di quei soggiorni — nei quali la donna evitava comunque di uscire da sola, facendosi sempre accompagnare da amiche — confermano semmai il perdurare dello stato di timore, non lo smentiscono. Il confine tra l’esercizio di un diritto e la condotta persecutoria Uno degli argomenti difensivi più suggestivi era quello relativo alla comproprietà dell’immobile: l’imputato sosteneva che i propri ingressi nell’abitazione, anche notturni, costituissero legittimo esercizio di un diritto riconosciuto in sede giudiziaria. La Cassazione, confermando quanto già affermato dai giudici di merito, opera una distinzione netta tra l’esercizio legittimo di prerogative dominicali e le condotte ulteriori — asportazione di mobili, rumori molesti notturni, appostamenti — che nulla avevano a che vedere con la tutela giudiziaria dei propri diritti e che erano oggettivamente dirette a spaventare ed esasperare la persona offesa. Il diritto di comproprietà non può mai costituire uno schermo per giustificare comportamenti persecutori. Le videoregistrazioni private come prova documentale: un punto fermo Di particolare interesse pratico è il passaggio della sentenza dedicato all’utilizzabilità, come prova, del filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza installato dalla vittima nella camera da letto — l’unica stanza che, a seguito delle procedure giudiziarie, era rimasta ad uso esclusivo della donna. La difesa aveva sostenuto l’inutilizzabilità del filmato, assimilandolo a un’intercettazione di comunicazioni. La Corte respinge la tesi con argomenti rigorosi. Le videoregistrazioni effettuate da privati non sono assimilabili alle intercettazioni di cui all’art. 266 cod. proc. pen.: esse costituiscono prove documentali, acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., e i fotogrammi da esse estrapolati non ricadono nella sanzione processuale dell’inutilizzabilità. La Corte richiama sul punto anche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26795 del 2006, che aveva già chiarito la piena acquisibilità delle videoriprese afferenti al fatto oggetto di conoscenza giudiziale, nei limiti previsti dalla norma citata. A ciò si aggiunge che la tutela della riservatezza non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale. Va peraltro precisato che, anche qualora si volesse ipotizzare un profilo di inutilizzabilità, la difesa non aveva assolto all’onere di dimostrare la cosiddetta prova di resistenza: non aveva cioè illustrato in che misura l’eventuale espunzione del filmato avrebbe inciso sul quadro probatorio complessivo, che risultava già solido per la convergenza di numerose prove dichiarative e documentali. L’attendibilità della vittima costituita parte civile Merita attenzione anche il tema dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che sia anche costituita parte civile. La Corte conferma un orientamento consolidato: in questo caso il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello ordinariamente

La maternità surrogata tra reato universale e diritti del minore: l’Italia al bivio

Mentre il legislatore punta sulla repressione globale, la Corte Costituzionale rimette al centro la tutela del bambino già nato. Un sistema in tensione permanente tra istanze punitive e garanzie costituzionali. C’è qualcosa di profondamente contraddittorio nel modo in cui l’ordinamento italiano affronta oggi il tema della gestazione per altri. Da un lato, un legislatore che allunga il braccio del diritto penale fin oltre i confini nazionali; dall’altro, una Corte Costituzionale che ricuce pazientemente i vuoti di tutela che quella stessa politica legislativa rischia di produrre a danno dei minori già nati. È in questa tensione irrisolta che si consuma uno dei capitoli più complessi del biodiritto italiano contemporaneo. La riforma che ha fatto discutere: il “reato universale” di surrogazione Con il D.d.l. n. 824/2024 il Parlamento italiano ha modificato l’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, elevando la surrogazione di maternità a cosiddetto “reato universale”. La norma prevede che il cittadino italiano possa essere perseguito penalmente anche quando la gestazione per altri sia praticata all’estero, indipendentemente dalla legalità della pratica nello Stato in cui essa avviene. La pena prevista va da tre mesi a due anni di reclusione, con sanzioni accessorie fino a un milione di euro. La qualifica di “reato universale” è storicamente riservata ai crimini più gravi contro l’umanità: genocidio, crimini di guerra, tortura. Applicarla a una condotta che in numerosi ordinamenti — dalla California alla Grecia — è perfettamente lecita e regolamentata genera un’anomalia giuridica di non poco conto. In particolare, la riforma ignora il principio della doppia incriminazione, secondo cui un fatto dovrebbe essere reato anche nel Paese in cui è stato commesso perché possa essere perseguito all’estero. Il risultato pratico è che un cittadino italiano che abbia fatto ricorso alla gestazione per altri in uno Stato che la consente pienamente si troverebbe comunque esposto a un procedimento penale nel proprio Paese al rientro. La Corte Costituzionale e la sentenza n. 68/2025: il bambino al centro Mentre la politica costruisce barriere repressive, la Corte Costituzionale fa un passo in direzione opposta. Con la sentenza n. 68 del 2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui non consentiva il riconoscimento del rapporto di filiazione tra il nato e la cosiddetta “madre intenzionale” — ovvero la donna che ha voluto e progettato la nascita ma non ha portato avanti la gravidanza — nei casi di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero. La Corte ha abbandonato la visione esclusivamente biologica della maternità, spostando il fulcro verso quella che potremmo chiamare responsabilità generativa: ciò che conta non è chi ha partorito, ma chi ha assunto l’impegno concreto di crescere e accudire il bambino. In questo senso, la sentenza ha ritenuto che l’esclusione della madre intenzionale dal riconoscimento del nato violasse l’art. 2 della Costituzione — ledendo l’identità personale del minore — l’art. 3, per l’irragionevole disparità rispetto ai figli di coppie eterosessuali, e l’art. 30, che impone ai genitori doveri di cura, istruzione e mantenimento. Il bambino ha diritto a uno stato giuridico certo e stabile sin dalla nascita: questo il principio cardine affermato dalla Consulta. Il “vicolo cieco” della sentenza n. 69/2025: le donne single restano escluse La stessa Corte Costituzionale, però, con la contestuale sentenza n. 69/2025, ha confermato la legittimità del divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per le donne single. La Consulta ha tracciato una distinzione netta: il desiderio di genitorialità, inteso come aspirazione individuale ancora non realizzata, può essere disciplinato — e limitato — dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità politica; i diritti del minore già nato, invece, non possono essere sacrificati sull’altare di alcuna scelta di valore. In altri termini, prima che il bambino venga al mondo lo Stato può fissare condizioni e requisiti; una volta che egli esiste, la sua tutela diventa priorità assoluta e inderogabile. Questo doppio binario produce un risultato che non manca di suscitare riflessioni critiche: l’ordinamento italiano chiude la porta all’accesso alla PMA per la donna sola, ma al tempo stesso — attraverso la sentenza n. 68/2025 — tutela il bambino che sia comunque nato da percorsi intrapresi all’estero. La dimensione europea: la sentenza CEDU del 9 ottobre 2025 Il quadro si arricchisce di una prospettiva sovranazionale con la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 9 ottobre 2025. In quel caso, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l’Italia non avesse violato l’art. 8 della Convenzione EDU — che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare — nell’ambito di una controversia relativa al mancato riconoscimento della madre intenzionale. La motivazione della Corte si fonda su un rilievo procedurale di rilievo: i genitori avevano a disposizione lo strumento dell’adozione in casi particolari, previsto dall’art. 44 della legge n. 184/1983, e avevano scelto di non percorrere quella via, contribuendo di fatto all’incertezza giuridica che aveva poi colpito il minore. Significativa, in senso contrario, è l’opinione dissenziente allegata alla sentenza: è accettabile, si chiede la giudice dissenziente, che un bambino debba vivere anni in un limbo identitario e giuridico solo perché i genitori hanno optato per una strategia processuale rivelatasi errata? La “colpa” di una scelta difensiva sbagliata non può ricadere sull’identità e sulla stabilità di un essere umano innocente. Il confronto con altri modelli: la via californiana Guardare oltre confine aiuta a mettere a fuoco le alternative praticabili. Il modello californiano — elaborato a partire dal caso deciso con la sentenza Johnson v. Calvert — si fonda sul concetto di procreative intent: genitore è chi ha voluto e progettato la nascita, a prescindere dal contributo biologico. La legge californiana prevede il Written Assisted Reproduction Agreement, un accordo che deve essere stipulato prima del concepimento con l’assistenza obbligatoria di legali indipendenti per ciascuna parte, consenso informato e revocabile, copertura integrale delle spese mediche da parte dei genitori intenzionali e screening psicologici preventivi. È un sistema che coniuga tutela della gestante e certezza giuridica del nato, dimostrando che repressione e protezione non sono le sole alternative disponibili. Implicazioni pratiche: cosa cambia per chi si trova in

Truffa o estorsione? La Cassazione fissa il confine nel caso del “falso finanziere”

Quando la minaccia proviene dall’agente, anche se immaginaria, il reato è estorsione: la Seconda Sezione penale chiarisce i criteri distintivi con la sentenza n. 11154/2026. Una coppia di anziani riceve una telefonata da qualcuno che si qualifica come appartenente alla Guardia di finanza. L’interlocutore prospetta rischi gravi: il sequestro del denaro, il trattenimento in caserma di un familiare, e conseguenze negative in caso di mancata ottemperanza. Intimoriti, i due consegnano denaro e gioielli. È truffa aggravata o estorsione? Questa è la domanda al centro della sentenza n. 11154/2026 della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciata il 13 marzo 2026 e depositata il 24 marzo 2026, che fa il punto su un tema di grande rilevanza pratica, soprattutto alla luce del crescente numero di truffe ai danni di persone anziane. Due reati apparentemente simili, ma profondamente diversi Per comprendere la portata della decisione, occorre muovere da una distinzione di base. L’art. 640 c.p. punisce la truffa, che si consuma quando qualcuno, mediante artifizi o raggiri, induce in errore una persona, procurandosi un ingiusto profitto a danno altrui. La forma cosiddetta “vessatoria” — aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2, c.p. — ricorre quando la vittima viene indotta in errore prospettandole il timore di un pericolo immaginario o il finto obbligo di eseguire un ordine dell’autorità. L’art. 629 c.p. punisce invece l’estorsione, che si realizza quando qualcuno, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a consegnare denaro o altra utilità, ponendola in una situazione di coazione reale: non un errore, ma un’alternativa ineluttabile tra subire il male minacciato e cedere a quanto richiesto. Sulla carta, la differenza sembra chiara. Nella pratica giudiziaria, però, il confine tra i due reati si assottiglia ogni volta che la condotta dell’agente mescola elementi di inganno e di minaccia, come accade tipicamente nelle truffe telefoniche ai danni di persone anziane. Il criterio distintivo secondo la giurisprudenza di legittimità La Cassazione, con la sentenza n. 11154/2026, ribadisce e affina il criterio elaborato dalla giurisprudenza assolutamente prevalente. Il punto dirimente non è se il pericolo prospettato sia reale o immaginario, ma da chi provenga — o sembri provenire — il male minacciato. Secondo il principio affermato nella pronuncia in commento, richiamando Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Rv. 279492-01, si configura la truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale, senza essere mai ricondotto, nemmeno indirettamente, alla volontà dell’agente: la vittima non è coartata, ma è tratta in errore e si determina spontaneamente all’atto dispositivo. Si configura invece l’estorsione quando il male viene indicato come certo e realizzabile — direttamente o indirettamente — dall’agente stesso, sì che la vittima non versa in errore, ma si trova nell’alternativa ineluttabile di subire il danno o cedere al volere del soggetto agente. Un passaggio particolarmente significativo della motivazione riguarda la irrilevanza della realtà oggettiva del pericolo. La Corte, richiamando Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Rv. 270072-01, ribadisce che integra il reato di estorsione anche la minaccia di un male immaginario, quando essa sia percepita dalla vittima come seria ed effettiva: l’effetto coercitivo sulla volontà è identico, sia che il male possa essere davvero inflitto dall’agente, sia che costui lo faccia soltanto credere mediante inganno. L’esempio eloquente proposto dalla sentenza è quello della fattucchiera che ottiene denaro minacciando di compiere sortilegi contro un familiare: un male impossibile nella realtà oggettiva, ma percepito come reale dalla vittima, e soprattutto presentato come dipendente dalla volontà dell’agente. Il falso ordine dell’autorità: quando è truffa e quando è estorsione La sentenza n. 11154/2026 affronta anche un’ipotesi specifica, ricorrente in molte truffe ai danni di anziani: quella di chi si finge appartenente alle forze dell’ordine e prospetta una misura coercitiva (un sequestro, un arresto, una perquisizione). In questi casi, la Corte chiarisce che il discrimine rimane identico: si ha estorsione se il preteso falso ordine dell’autorità viene prospettato come promanante dall’agente stesso; si ha truffa aggravata se il medesimo falso ordine viene presentato come promanante da un’autorità terza, estranea all’agente. Nel caso esaminato, i soggetti indagati — spacciandosi per appartenenti alla Guardia di finanza — avevano fatto apparire come promanante da sé stessi il prospettato sequestro del denaro e la trattenuta del familiare in caserma. Secondo la Cassazione, il Tribunale del riesame aveva errato nel qualificare il fatto come truffa aggravata, omettendo di valorizzare proprio questo dato decisivo. Perché la qualificazione giuridica incide sulla durata delle misure cautelari La questione non è meramente accademica: la diversa qualificazione del fatto produce conseguenze concrete e immediate sulla posizione degli indagati. La Corte lo spiega con precisione, richiamando il meccanismo dell’art. 278 c.p.p., che disciplina la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari, e dell’art. 303 c.p.p., che fissa i termini massimi di durata delle misure stesse. In caso di qualificazione come estorsione pluriaggravata — con cornice edittale da sette a venti anni di reclusione ex art. 629, secondo comma, c.p. — il termine di durata degli arresti domiciliari nella fase delle indagini preliminari è di un anno. In caso di qualificazione come truffa pluriaggravata — con cornice edittale da due a sei anni ex art. 640, terzo comma, c.p. — il medesimo termine scende a soli tre mesi. Per le misure meno afflittive, come l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tali termini vanno ulteriormente raddoppiati ai sensi dell’art. 308, comma 1, c.p.p. È dunque evidente l’interesse concreto e attuale del pubblico ministero ricorrente: la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame aveva, di fatto, dimezzato i tempi entro cui le misure potevano restare efficaci. Implicazioni pratiche: cosa cambia per le vittime e per i difensori Per i cittadini, e in particolare per le persone anziane — categoria statisticamente più esposta a questo tipo di condotte — la sentenza n. 11154/2026 ha un significato rassicurante: la Cassazione riconosce la piena gravità di queste condotte, escludendo che la finzione della qualità di appartenente alle forze dell’ordine valga di per sé a degradare il fatto a truffa. Il timore ingenerato nelle vittime, quando è timore di un male presentato

Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore: il DVR incompleto condanna anche per la mancata formazione

La Cassazione conferma che omettere la valutazione di un rischio equivale a non formare il lavoratore su quel rischio: le due condotte sono facce della stessa medaglia Un amministratore unico di una società, nella sua qualità di datore di lavoro, veniva condannato per il reato di lesioni personali gravi ai sensi dell’art. 590-bis, commi 1, 2 e 3, cod. pen., a seguito di un infortunio occorso a un proprio dipendente mentre utilizzava una sega circolare a banco: il lavoratore, perdendo la presa durante l’operazione di taglio di una tavola di legno, impattava la mano destra contro la lama riportando l’amputazione parziale del terzo dito. La condanna si fondava su due addebiti colposi distinti: la redazione di un documento di valutazione dei rischi (DVR) incompleto — privo di qualsiasi riferimento ai pericoli connessi all’uso della sega circolare a banco — e la mancata formazione del lavoratore su quella specifica lavorazione. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’appello di Trieste, l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la pronuncia n. 10956/2026, li rigettava entrambi. Il DVR incompleto come condotta omissiva: la contestazione «commissiva» e quella «omissiva» sono la stessa cosa Il primo nodo giuridico affrontato dalla Corte attiene al principio di correlazione tra imputazione e sentenza, sancito dagli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. La difesa eccepiva che l’imputato fosse stato condannato per una condotta omissiva — l’aver omesso di valutare il rischio e di formare il lavoratore — mentre l’imputazione descriveva una condotta commissiva: la redazione di un DVR incompleto. La Cassazione respinge la tesi con un ragionamento lineare ma di grande rilevanza pratica: affermare che il datore di lavoro ha redatto un documento di valutazione dei rischi incompleto, in quanto non contemplante il rischio da sega circolare a banco, equivale in tutto e per tutto ad affermare che ha omesso di valutare quel rischio. Si tratta, precisa il Collegio, della medesima condotta osservata da due diversi angoli prospettici, ma pur sempre identica nei suoi elementi soggettivi e oggettivi. Il principio di correlazione — lo ricorda la Corte richiamando un orientamento consolidato — non ha carattere formale o meramente letterale: la sua funzione è garantire il diritto al contraddittorio e l’esercizio effettivo del diritto di difesa. Ne discende che la violazione non è configurabile in astratto, ma solo quando l’imputato sia stato concretamente colto di sorpresa, ovvero posto per la prima volta di fronte a un fatto radicalmente nuovo senza aver avuto alcuna possibilità di difendersi (Cass. pen. Sez. 5, n. 30387/2025; Sez. 4, n. 18366/2024; Sez. 3, n. 24932/2023). La mancata formazione come conseguenza inevitabile dell’omessa valutazione del rischio Con un passaggio ancora più significativo per le ricadute pratiche, la Corte affronta la questione relativa alla condanna per la mancata formazione del lavoratore, profilo che non era espressamente menzionato nel capo di imputazione originario. La Cassazione conferma che neppure su questo punto si realizza alcuna violazione del principio di correlazione. Il ragionamento è rigoroso: se il datore di lavoro avesse correttamente adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 28, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 — il decreto che disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e che impone la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori — avrebbe inevitabilmente individuato il rischio da taglio connesso alla sega circolare a banco. Questa individuazione avrebbe a sua volta comportato l’obbligo di formare il lavoratore sulla corretta procedura di utilizzo di quello specifico e pericoloso strumento. Dunque, la mancata formazione non è un addebito autonomo e sorprendente, ma la diretta e prevedibile conseguenza dell’omissione già contestata: il nesso tra i due profili di colpa è logico, prima ancora che giuridico. Il nesso causale tra omissioni datoriali e infortunio Il secondo motivo di ricorso investiva il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, censurando la motivazione come apparente. La difesa sosteneva che l’infortunio non fosse riconducibile all’uso scorretto della sega, ma a fattori del tutto peculiari: una menomazione fisica del lavoratore — l’assenza dell’ultima falange del mignolo — che aveva lasciato un lembo di guanto libero, poi risucchiato dalla lama. Secondo questa tesi, né il DVR incompleto né la mancata formazione avevano contribuito causalmente all’evento. La Cassazione non condivide la ricostruzione. Le sentenze di merito — che costituiscono una doppia conforme, leggibile come unico corpo decisionale (Cass. pen. Sez. 2, n. 6560/2021; Sez. 2, n. 37295/2019) — avevano accertato in modo convincente che l’infortunio si era verificato nella fase di lavorazione e non in quella di recupero del pezzo, come dimostrato dalla posizione della cuffia di protezione. Il vero antecedente causale era la mancanza di distanza adeguata tra le mani del lavoratore e la lama rotante, in violazione della procedura di utilizzo dell’attrezzo — procedura che il lavoratore non conosceva proprio perché non era mai stato formato. La menomazione fisica e il tipo di guanto erano elementi irrilevanti, perché il contatto non sarebbe avvenuto se le mani fossero rimaste a distanza di sicurezza tramite il corretto uso dello spingipezzi. La catena causale era dunque integra: omessa valutazione del rischio → mancata formazione → uso scorretto della sega → infortunio. Le implicazioni pratiche per datori di lavoro e professionisti La pronuncia n. 10956/2026 offre indicazioni di grande rilievo operativo per chiunque rivesta la qualifica di datore di lavoro o si occupi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In primo luogo, il DVR deve essere completo e specifico: non è sufficiente un documento generico che elenchi i rischi comuni a tutte le lavorazioni. Ogni mansione, ogni attrezzatura e ogni lavorazione specifica deve essere analizzata singolarmente. La lacuna nella valutazione non è una mera irregolarità formale, ma produce effetti a cascata su tutti gli obblighi connessi: dalla formazione alla sorveglianza sanitaria, fino all’adozione dei dispositivi di protezione individuale. In secondo luogo, il nesso tra DVR e formazione non è uno slogan: è un vincolo giuridico e causale riconosciuto dalla Cassazione. Il datore che omette di valutare un rischio non

Il morbo di Parkinson non prova da solo l’incapacità: la Cassazione annulla la condanna per circonvenzione d’incapace

Con la sentenza n. 10235/2026 la Seconda Sezione Penale fissa un principio chiaro: la diagnosi neurologica non è sufficiente a dimostrare il deficit cognitivo rilevante ai fini del reato previsto dall’art. 643 cod. pen., e la motivazione del giudice di merito deve essere cronologicamente coerente. Una lavoratrice di cura assistenziale era stata condannata per il reato di circonvenzione di persone incapaci in danno dell’anziano assistito. Secondo l’accusa, aveva indotto la persona offesa — affetta dal morbo di Parkinson con invalidità al cento per cento — ad acquistare un’autovettura in suo favore, a riscattare una polizza assicurativa del valore di cinquecentomila euro e a emettere due assegni bancari, rispettivamente di trentatremila e di centomila euro. Il Tribunale di primo grado l’aveva dichiarata colpevole, e la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato integralmente quella condanna. L’imputata ricorreva quindi per cassazione articolando quattro motivi di doglianza, tutti convergenti su un punto: la prova dello stato di incapacità della persona offesa era mancante o comunque mal valutata dai giudici di merito. Che cosa dice l’art. 643 del codice penale Prima di esaminare le ragioni che hanno portato all’annullamento, vale la pena richiamare la norma incriminatrice. L’art. 643 cod. pen. punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, la induca a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico dannoso per lei o per altri. Il reato richiede, dunque, la compresenza di tre elementi inscindibili: uno stato di menomazione psichica della vittima, una condotta di induzione da parte dell’agente e un atto di disposizione pregiudizievole. L’assenza di anche uno solo di questi elementi esclude la configurabilità del reato. I motivi del ricorso: assenza di prova e illogicità della motivazione Con i quattro motivi di ricorso, trattati congiuntamente dalla Corte di Cassazione in quanto strettamente connessi, la difesa contestava sotto diversi profili la tenuta argomentativa della sentenza impugnata. Si eccepiva anzitutto la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la testimonianza del notaio che aveva rogato l’atto di remissione del debito compiuto dalla persona offesa nei confronti della ricorrente, atto che presupponeva una valutazione della capacità intellettiva del disponente. Si deduceva poi l’illogicità della motivazione in relazione alla prova degli atti di disposizione e della condotta di induzione, nonché la violazione dell’art. 643 cod. pen. per difetto di dimostrazione di un grave deficit cognitivo e volitivo. I medici che avevano visitato l’anziano, si sosteneva, avevano riferito di un semplice rallentamento mnesico, non di una compromissione totale delle facoltà mentali; e l’agente assicurativo aveva pure dichiarato che la persona offesa si recava abitualmente in filiale in piena autonomia. Il vizio della motivazione: la contraddizione cronologica La Seconda Sezione Penale ha ritenuto fondati tutti i motivi, individuando nella motivazione della Corte d’Appello un vizio di manifesta illogicità particolarmente evidente. Il punto di frizione è questo: la persona offesa, nel 2015, aveva conferito a un familiare una procura ad operare sui propri conti correnti. Questo atto, nella ricostruzione della Corte territoriale, veniva considerato valido ed efficace. Orbene, il conferimento di una procura è un negozio giuridico che presuppone necessariamente la piena capacità di agire del disponente: chi non è in grado di intendere e di volere non può validamente delegare ad altri la gestione del proprio patrimonio. Eppure quella stessa Corte riteneva che in epoca precedente — negli anni 2013 e 2014, ai quali risalivano gli atti di disposizione contestati nell’imputazione — la persona offesa fosse già affetta da uno stato di infermità o deficienza psichica rilevante ai sensi dell’art. 643 cod. pen. La contraddizione è manifesta: se il soggetto era capace nel 2015 di conferire una procura, non si può sostenere che fosse incapace nel 2013 e nel 2014 senza fornire una spiegazione convincente di questo paradosso temporale, che i giudici di merito non hanno in alcun modo affrontato. Il morbo di Parkinson non equivale automaticamente a incapacità penalmente rilevante La Cassazione ha colto l’occasione per affermare un principio di grande rilievo pratico: il morbo di Parkinson, pur nella sua gravità, non determina necessariamente un deficit cognitivo. Si tratta di una malattia degenerativa del sistema nervoso che colpisce primariamente le funzioni motorie, ma il cui impatto sulle facoltà intellettive e volitive varia considerevolmente da soggetto a soggetto e in relazione allo stadio della malattia. Nel caso esaminato, i medici escussi avevano riferito di un semplice rallentamento della memoria, che risultava gravemente compromessa solo a partire dall’anno 2015. Non era emerso in atti alcun documento diagnostico che avesse accertato uno stato di infermità o deficienza psichica nel periodo temporale rilevante per l’imputazione. La Corte d’Appello aveva dunque attribuito alla diagnosi neurologica un valore probatorio automatico che essa non possiede: per integrare il reato di cui all’art. 643 cod. pen. non basta la presenza di una patologia, ma occorre la dimostrazione — rigorosa e puntuale — che quella patologia si sia tradotta, nel momento specifico in cui gli atti di disposizione furono compiuti, in un deficit della capacità critica e volitiva giuridicamente apprezzabile. L’annullamento con rinvio: cosa dovrà fare la Corte d’Appello La sentenza n. 10235/2026 ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze. Il giudice del rinvio dovrà motivare in modo adeguato e cronologicamente coerente in relazione all’eventuale sussistenza di uno stato psichico della persona offesa rilevante ai fini dell’integrazione del reato contestato, e al momento preciso in cui tale stato avrebbe avuto insorgenza. Non sarà sufficiente richiamare genericamente la diagnosi di Parkinson o le impressioni dei testimoni: sarà necessario ancorare la valutazione a elementi probatori specifici, capaci di dimostrare che nel periodo 2013-2014 la capacità di intendere e di volere della persona offesa era concretamente e significativamente compromessa. Le implicazioni pratiche: quando la malattia rileva e quando no Questa pronuncia ha un significato che va ben oltre il caso concreto. Nella pratica giudiziaria, l’art. 643 cod. pen. è spesso contestato in contesti familiari o di cura, dove la vicinanza all’anziano o

Stalking “indiretto” e gelosia ossessiva: la Cassazione conferma la condanna anche quando la vittima non era il bersaglio dichiarato

La Quinta Sezione Penale della Corte Suprema, con il provvedimento n. 10088/2026, traccia un confine netto: chi sorveglia ossessivamente la vita privata di una persona — anche con il pretesto di controllare un ex partner — risponde pienamente del reato di atti persecutori. Una storia di gelosia, controllo e danneggiamenti: così si può sintetizzare la vicenda esaminata dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che con il provvedimento n. 10088/2026 ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, confermando la condanna per i reati di atti persecutori e danneggiamento aggravato e continuato, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Il nucleo della vicenda riguardava una donna che, incapace di accettare la fine della propria relazione sentimentale, aveva intrapreso un sistematico monitoraggio delle frequentazioni del suo ex compagno, giungendo a controllare ossessivamente la vita quotidiana della nuova compagna di quest’ultimo: ispezionandone l’autovettura, transitando ripetutamente davanti al suo luogo di lavoro, rivolgendole espressioni idonee a ingenerare timore, e infine rigandone la carrozzeria in più occasioni. La questione centrale che la difesa poneva alla Corte era di particolare interesse dogmatico: può configurarsi il reato di atti persecutori quando la condotta sia formalmente diretta a controllare l’ex partner, e non già la persona offesa? Il reato di atti persecutori e la struttura dell’art. 612-bis c.p. L’art. 612-bis del codice penale punisce chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Si tratta di un reato abituale proprio, che si perfeziona attraverso la reiterazione di atti che, considerati isolatamente, potrebbero apparire privi di rilevanza penale, ma che, nella loro concatenazione sistematica, comprimono la libertà e la serenità della vittima. La difesa aveva articolato la propria tesi sostenendo che le condotte dell’imputata fossero esclusivamente finalizzate a smascherare le presunte infedeltà dell’ex compagno, e non a molestare o minacciare la persona offesa. In punto di diritto, si richiamava la necessità, per configurare le cosiddette “molestie indirette”, di una finalità di “subdola interferenza” nella vita privata della vittima, che nella specie — si sosteneva — sarebbe mancata. Dolo eventuale e molestie indirette: la risposta della Cassazione La Corte ha disatteso integralmente questa impostazione. Il percorso motivazionale della sentenza è lineare e persuasivo: la condotta di ispezione sistematica dell’autovettura della persona offesa, il transito ripetuto davanti al suo luogo di lavoro, la rivolta espressione “ciao bella” nel contesto in essere — idonea, secondo i giudici, a ingenerare timore in chi sa di essere costantemente osservata — dimostrano che l’imputata agiva ben consapevole che le proprie condotte sarebbero inevitabilmente giunte a conoscenza della vittima. Il fatto che l’ex compagno riferisse alla persona offesa le telefonate dell’imputata esclude ogni possibilità di sostenere l’assenza di consapevolezza. La Cassazione conferma così un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’elemento soggettivo del reato di atti persecutori non richiede che la condotta sia primariamente e dichiaratamente rivolta alla vittima. È sufficiente che l’agente agisca nella piena consapevolezza che le proprie azioni raggiungeranno la sfera psichica di quest’ultima, producendo quegli effetti di ansia, paura e alterazione delle abitudini di vita che la norma intende prevenire. L’evento del reato: il mutamento delle abitudini come prova della persecuzione Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda la prova dell’evento del reato, che la difesa contestava sostenendo l’assenza di riscontri clinici o comportamentali oggettivi circa il “perdurante e grave stato di ansia”. La Corte respinge questa lettura restrittiva, indicando un criterio ermeneutico di grande utilità pratica: il mutamento delle abitudini di vita della vittima costituisce di per sé prova sufficiente dell’evento, quando sia logicamente riconducibile alle condotte persecutorie. Nel caso esaminato, era emerso che la persona offesa era stata costretta a spostare ripetutamente il proprio veicolo dall’abituale parcheggio presso un supermercato a quello di un centro commerciale, nel tentativo di sottrarsi al controllo dell’imputata; la quale, tuttavia, aveva localizzato l’auto anche nel nuovo sito, proseguendo nell’opera di ispezione e danneggiamento. Questo dato fattuale, secondo la Corte, è sufficiente a dimostrare che la vittima aveva percepito la persecuzione come inevitabile, con conseguente insicurezza diffusa nel proprio vivere quotidiano. La natura abituale del reato e il valore dei singoli episodi nel mosaico persecutorio Un secondo profilo di grande interesse riguarda la collocazione temporale dei fatti. La difesa sosteneva una contraddizione tra la data di inizio del reato indicata nel capo di imputazione e la ricostruzione operata dai giudici di merito, che avevano ancorato alcuni episodi a epoche successive. La Cassazione chiarisce un punto di diritto fondamentale nella dogmatica del reato abituale: ogni singolo atto, pur apparentemente neutro se considerato isolatamente, acquista rilevanza penale in quanto “tessera di un mosaico persecutorio” volto a comprimere la libertà della vittima. Ne consegue che l’individuazione di un episodio databile con certezza — come l’avvistamento riferito da un testimone nel settembre 2020 — non costituisce una rettifica del tempus commissi delicti, bensì la mera identificazione di uno dei momenti di riscontro esterno di una condotta abituale che si è dipanata nel tempo con atti reiterati e omogenei. Questa impostazione è coerente con il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le decisioni di merito conformi si saldano in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso. La prova indiziaria nel reato di danneggiamento: i requisiti dell’art. 192 c.p.p. La sentenza affronta con chiarezza anche la questione della prova indiziaria in relazione agli episodi di danneggiamento aggravato. L’art. 192, comma 2, del codice di procedura penale stabilisce che l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi se questi non sono gravi, precisi e concordanti. La difesa contestava che la responsabilità per alcuni episodi di danneggiamento fosse stata desunta da un unico indizio — l’identificazione certa dell’imputata come autrice dell’ultimo episodio — in violazione del canone della pluralità degli indizi. La Corte smonta questa censura evidenziando che gli elementi valorizzati dai giudici di

La responsabilità dell’ostetrica nel parto indotto: quando l’errore di lettura del tracciato cardiotocografico non è colpa lieve

Con la sentenza n. 9579/2026 la Quarta Sezione Penale della Cassazione conferma la condanna di un’ostetrica per omicidio colposo, esclude l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 590-sexies c.p. e fissa principi rigorosi sul nesso causale e sui limiti del sindacato di legittimità in caso di doppia sentenza conforme. Una neonata decede poche ore dopo il parto per grave asfissia da sofferenza perinatale. L’indagine ricostruisce con precisione clinica come, nel corso delle ore precedenti al parto, il tracciato cardiotocografico avesse segnalato progressivi e inequivocabili segnali di sofferenza fetale, ignorati dall’ostetrica in turno. La professionista, nonostante annotasse nel diario ostetrico di aver visionato il tracciato, non riconobbe la gravità del quadro clinico e non attivò le procedure di emergenza previste dai protocolli aziendali e dalle linee guida nazionali di settore. La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto il medico ginecologo di guardia e confermato invece la responsabilità penale dell’ostetrica ai sensi degli artt. 589 e 590-bis c.p. La Cassazione, con la pronuncia n. 9579/2026, dichiara inammissibile il ricorso proposto nell’interesse dell’imputata, consolidando definitivamente la condanna. Il ruolo autonomo dell’ostetrica e la ripartizione delle responsabilità in sala parto Uno dei profili difensivi più interessanti sollevati nel ricorso riguardava la pretesa posizione di subordinazione dell’ostetrica rispetto al medico ginecologo, tesi che si riteneva idonea a ridimensionare il rimprovero mosso alla professionista. La Corte respinge questa impostazione con nettezza. La legge n. 42 del 1999, che disciplina le professioni sanitarie, e il D.M. n. 740 del 1994, contenente il regolamento per l’esercizio professionale dell’ostetrica, riconoscono piena autonomia alla figura ostetrica nell’ambito delle proprie competenze specifiche. Il monitoraggio cardiotocografico durante il travaglio rientra pienamente in quelle competenze: le linee guida SIGO-AOGOI del 2017, ancora vigenti, prevedono che nei parti indotti con ossitocina il monitoraggio della frequenza cardiaca fetale debba essere continuo e che venga garantito un rapporto uno a uno tra ostetrica e partoriente. Il protocollo operativo dello stesso presidio ospedaliero confermava questa ripartizione, attribuendo al personale ostetrico la sorveglianza del tracciato e il dovere di allertare prontamente il ginecologo in caso di anomalie. Il riferimento alla subordinazione gerarchica, chiarisce la Corte, non nega l’autonomia professionale dell’ostetrica in astratto, ma risulta comunque irrilevante rispetto al nucleo della contestazione: la professionista aveva visionato il tracciato, ma aveva errato nella sua lettura e interpretazione. Il problema dell’avviso ex art. 360 c.p.p. per l’accertamento tecnico non ripetibile Il primo motivo di ricorso investiva una questione processuale di sicuro rilievo: l’ostetrica non aveva ricevuto l’avviso previsto dall’art. 360 c.p.p. per la partecipazione all’esame autoptico, accertamento tecnico irripetibile per sua natura. La difesa sosteneva che al momento dell’autopsia esistessero già a suo carico indizi inequivoci di reità, con la conseguenza che l’omesso avviso avrebbe dovuto determinare l’inutilizzabilità degli esiti dell’accertamento e di tutto il materiale probatorio costruito su di esso. L’art. 360 c.p.p. disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili, prevedendo che il pubblico ministero debba dare tempestivo avviso della data, ora e luogo dell’accertamento al soggetto indagato, il quale ha diritto di farsi assistere da un consulente tecnico di fiducia. La giurisprudenza di legittimità ha esteso questa tutela, con orientamento ormai prevalente, anche alla persona non ancora iscritta nel registro degli indagati ma già raggiunta da consistenti indizi di reità al momento dell’espletamento dell’atto. Tuttavia — e la Corte lo sottolinea richiamando il principio espresso da Cass. pen. Sez. IV, n. 20093 del 28/01/2021 — tale obbligo sussiste solo in presenza di sospetti concreti, sia sul piano oggettivo che su quello della riferibilità soggettiva del fatto. Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito avevano accertato che gli indizi a carico dell’ostetrica non potessero considerarsi emersi prima dello svolgimento dell’autopsia: soltanto dall’esame autoptico e dalle successive conclusioni dei consulenti era stato possibile ricondurre la causa del decesso alla gestione del monitoraggio cardiotocografico di competenza della professionista. La valutazione circa la sussistenza di indizi anteriori all’accertamento irripetibile è giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, e la motivazione addotta dai giudici di merito risultava logica e non contraddittoria. Il nesso causale e il giudizio controfattuale: come si accerta la causalità nella responsabilità medica Il nucleo della vicenda penale, dal punto di vista sostanziale, ruotava attorno all’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva dell’ostetrica e la morte della neonata. La difesa aveva contestato la tenuta logica del ragionamento controfattuale adottato dalla sentenza impugnata: pur ammettendo che il tracciato fosse diventato patologico alle ore 20:37, si sosteneva che, quand’anche si fosse proceduto al taglio cesareo entro le ore 20:47, l’intervento non avrebbe potuto concludersi prima dell’inizio della fase espulsiva, avviatasi alle ore 21:10 secondo il diario ostetrico. La Cassazione smonta questa obiezione con un ragionamento che vale la pena approfondire. Il paradigma logico del giudizio controfattuale in materia penale — consolidato da una giurisprudenza costante — non richiede che l’azione salvifica omessa avrebbe potuto, da sola e istantaneamente, impedire l’evento: ciò che rileva è che quella condotta, se tempestivamente adottata, avrebbe interrotto o modificato il decorso causale in un momento ancora utile. Nel caso concreto, il perito del Tribunale aveva chiarito che, a partire dalle ore 20:37, alla prima profonda decelerazione, andava allertata la sala operatoria e chiamato l’anestesista, in modo da iniziare l’intervento al più tardi alle 20:47 e far nascere la bambina effettivamente intorno alle ore 21:10 o 21:15 — ben prima delle 21:58 in cui avvenne il parto naturale con esito letale. L’azione salvifica da collocare nel giudizio controfattuale è dunque l’inizio del percorso chirurgico, non la sua conclusione, ed è pienamente compatibile con la sopraggiunta fase espulsiva come termine ultimo utile per il ricorso al cesareo. L’art. 590-sexies c.p. e la Legge Gelli-Bianco: quando l’imperizia non esonera dalla pena Il cuore giuridico della vicenda, e il profilo di maggiore interesse per i professionisti sanitari, riguarda l’applicabilità dell’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla Legge n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), che prevede una causa di non punibilità per l’esercente la professione sanitaria che, nell’esecuzione di prestazioni conformi alle linee guida adeguate al caso concreto, versi in stato di imperizia

La povertà non è una colpa: la Cassazione e la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria

Quando il giudice può negare la pena sostitutiva pecuniaria? La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte risolve un contrasto interpretativo e fissa i criteri del giudizio prognostico dopo la Riforma Cartabia. Un episodio di lesioni personali aggravate, una condanna a quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena pronunciata dal Tribunale di Rieti, la conferma in appello da parte della Corte di Roma, e infine il ricorso per cassazione: questo è lo scenario su cui la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 8818/2026, depositata il 6 marzo 2026, decidendo all’udienza del 2 dicembre 2025. Al centro della controversia c’era una domanda in apparenza semplice, ma di rilevanza sistematica tutt’altro che trascurabile: può il giudice rifiutare la sostituzione della pena detentiva breve con una pena pecuniaria adducendo le disagiate condizioni economiche dell’imputato? E quale ruolo possono svolgere i precedenti penali in questo tipo di valutazione? Il quadro normativo: la Riforma Cartabia e le pene sostitutive Per comprendere il rilievo della pronuncia occorre fare un passo indietro. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 — la cosiddetta Riforma Cartabia — ha profondamente ridisegnato il sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, modificando la legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, l’art. 71 del decreto ha riformulato l’art. 58 della L. n. 689/1981, che governa i presupposti per la sostituzione, e ha introdotto l’art. 56-quater, che consente al giudice di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell’imputato, tenendo conto del suo reddito, del suo patrimonio e delle sue condizioni familiari. La ratio di questa innovazione è chiaramente inclusiva: garantire che la sanzione alternativa al carcere sia accessibile anche a chi non disponga di risorse adeguate, evitando che la povertà diventi automaticamente un ostacolo all’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite. Il contrasto giurisprudenziale sulla solvibilità dell’imputato Il punto più interessante della sentenza n. 8818/2026 riguarda proprio questo nodo interpretativo: il giudice può negare la sostituzione con la pena pecuniaria sul presupposto che l’imputato, essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sarebbe in grado di pagare la sanzione? La Corte riconosce apertamente l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento — di cui è espressione, da ultima, Cass. pen., Sez. II, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318-01 — ammette che il giudice possa rigettare la richiesta di sostituzione quando formuli, sulla base di elementi di fatto, un giudizio prognostico negativo sulla solvibilità del reo, anche se questi si trova in disagiate condizioni economiche. Un secondo orientamento, che il Collegio giudica prevalente e che condivide espressamente, afferma invece il contrario: il giudice non può respingere la domanda di sostituzione con la pena pecuniaria in ragione delle sole condizioni di disagio economico e patrimoniale dell’imputato, poiché la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce esclusivamente alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni — come il lavoro di pubblica utilità o la semilibertà — e non alla pena pecuniaria in quanto tale. A sostegno di questo indirizzo la Corte richiama Cass. pen., Sez. IV, n. 8873 del 28/01/2025, Rv. 288419-01; Sez. III, n. 35655 del 07/04/2025, Rv. 288729; Sez. II, n. 1724 del 18/12/2025, Rv. 289194-01. La nuova formulazione dell’art. 56-quater L. 689/1981 — che permette di adeguare la pena pecuniaria alla situazione economica concreta — rende coerente e sistematicamente fondata questa conclusione: negare la sostituzione in ragione della povertà significherebbe vanificare proprio lo strumento che il legislatore ha predisposto per rendere la pena pecuniaria accessibile a tutti. I precedenti penali e il giudizio prognostico sull’idoneità della pena sostitutiva Nonostante il Collegio dia ragione alla ricorrente sul primo punto, il ricorso viene rigettato in applicazione della seconda delle ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del proprio diniego. Ed è qui che la pronuncia offre un contributo altrettanto significativo. L’art. 58 della L. n. 689/1981 impone al giudice un giudizio prognostico sull’idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Su questo terreno, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che i precedenti penali del condannato possono legittimamente essere considerati ai fini di questa prognosi. La Corte richiama in proposito Cass. pen., Sez. II, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006; Sez. V, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210; Sez. II, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348; nonché la più recente Sez. V, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705-01, che ha chiarito come al giudice della cognizione spetti una valutazione prognostica complessa, funzionale sia alla finalità rieducativa costituzionalmente sancita sia alla salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa. Nel caso di specie, l’imputata aveva riportato — successivamente ai fatti per cui si procedeva — due condanne per rapina. La Corte territoriale non si era limitata a un generico richiamo a tali precedenti, ma aveva tratto da essi, con motivazione specifica e non contraddittoria, un giudizio sull’inidoneità della pena pecuniaria a contenere il rischio di recidiva, tenendo conto anche della modestissima entità della sanzione che sarebbe risultata dalla conversione della breve pena detentiva irrogata. La Suprema Corte ritiene questa motivazione immune da censure. Un’ulteriore precisazione sul divieto di sostituzione in caso di sospensione condizionale Per completezza argomentativa, la sentenza segnala anche un’ulteriore innovazione introdotta dalla Riforma Cartabia: l’art. 71 del D.Lgs. n. 150/2022 ha inserito il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi nell’ipotesi in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena. Si tratta di una regola potenzialmente assorbente, che nel caso esaminato non trovava però applicazione ratione temporis, poiché la richiesta di sostituzione era stata formulata già davanti al giudice di primo grado, prima che il divieto entrasse in vigore. Il rilievo, pur incidentale, è utile per gli operatori: in tutti i processi successivi all’entrata in vigore della riforma, la concessione della sospensione condizionale preclude la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Cosa cambia nella pratica: implicazioni per imputati, difensori e giudici La sentenza n. 8818/2026 porta con sé indicazioni operative di non poco conto. Per i difensori, il principio affermato sul punto della solvibilità rappresenta un

La separazione non spegne il reato: quando i maltrattamenti assorbono gli atti persecutori

La Cassazione ribadisce che il coniuge separato resta «persona della famiglia» fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, e chiarisce il potere del giudice di riqualificare il reato anche nel rito abbreviato cosiddetto «secco». La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con la sentenza R.G.N. 32761/2025, depositata il 6 marzo 2026, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 17 aprile 2025, che aveva a sua volta confermato la condanna pronunciata dal Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Avellino. Al centro della vicenda vi è una situazione purtroppo ricorrente nella realtà giudiziaria: condotte reiterate di minacce, insulti, pedinamenti e appostamenti poste in essere da un soggetto nei confronti dell’ex coniuge e della figlia minore, durante e dopo la fase della separazione. L’imputazione originaria contestava il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis del codice penale; tuttavia, all’esito del giudizio di primo grado, il fatto è stato riqualificato nella più grave ipotesi di maltrattamenti in famiglia aggravati, di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen., per la presenza dei minori. Questa riqualificazione, confermata in appello e ora avallata dalla Cassazione, ha costituito il perno attorno al quale si sono sviluppati tutti i motivi di ricorso. Il principio «iura novit curia» e il potere del giudice di riqualificare il fatto Il ricorrente ha articolato le proprie censure su più livelli, sostenendo in sintesi che la riqualificazione operata dal giudice avesse violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, sancito dall’art. 521 cod. proc. pen., e il diritto di difesa garantito dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Cassazione ha respinto questa impostazione, ribadendo un principio consolidato: il giudice può sempre attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella enunciata nell’imputazione. Si tratta dell’espressione del brocardo latino iura novit curia, che significa, in termini accessibili, che il giudice conosce il diritto e lo applica d’ufficio, indipendentemente da come il pubblico ministero abbia inquadrato giuridicamente la condotta contestata. Questo potere-dovere non è stato toccato neppure dalla riforma introdotta con il decreto legislativo n. 150 del 2022 che, pur modificando gli artt. 421 e 423 cod. proc. pen., ha lasciato intatta la norma dell’art. 521 cod. proc. pen. Quando la riqualificazione non viola il diritto di difesa Il punto più delicato affrontato dalla sentenza riguarda il confine tra una riqualificazione legittima e una che invece leda concretamente il diritto dell’imputato a difendersi. La Corte ha chiarito, richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci), che la violazione del diritto al contraddittorio non si verifica quando la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato, e quando non si sia determinata in concreto alcuna lesione delle prerogative difensive. In altri termini, non è sufficiente lamentare in astratto l’effetto a sorpresa della decisione: occorre indicare, in modo specifico e concreto, quale diritto difensivo sia stato effettivamente pregiudicato. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la condotta antigiuridica rimanesse sostanzialmente immutata — pedinamenti, insulti, minacce gravissime anche veicolate attraverso la figlia — e che la riqualificazione derivasse unicamente dall’elemento aggiuntivo dell’ultrattività dei vincoli familiari dopo la separazione. Il ricorrente, a fronte di una motivazione così articolata, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già svolte in appello senza censurare specificamente le ragioni dei giudici di merito. Il rito abbreviato «secco» non impedisce la riqualificazione Un ulteriore profilo di rilievo pratico riguarda il giudizio abbreviato cosiddetto «secco», ovvero non condizionato ad alcuna integrazione probatoria. La difesa sosteneva che, in questo tipo di rito, il giudice non potesse procedere a riqualificare il fatto, poiché l’art. 441 cod. proc. pen. avrebbe posto uno sbarramento assoluto. La Cassazione ha smentito questa tesi in modo netto, richiamando ancora una volta le Sezioni Unite (sentenza n. 5788 del 18 aprile 2019, Halan): il divieto di contestazioni supplettive previsto dall’art. 441 cod. proc. pen. si rivolge esclusivamente al pubblico ministero, limitando la sua facoltà di modificare l’imputazione nel corso del giudizio. Esso non incide affatto sull’autonomo potere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica. La riforma dell’art. 421 cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 150/2022 per rafforzare la funzione di filtro dell’udienza preliminare, non ha introdotto alcun divieto a carico del giudice dell’abbreviato, condizionato o meno. Separati ma ancora «famiglia»: il confine tra maltrattamenti e atti persecutori Il passaggio motivazionale forse più significativo della sentenza riguarda il rapporto tra i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) nelle situazioni di crisi coniugale. La Corte ha confermato l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato — richiamando in modo esplicito le sentenze Sez. VI n. 45400 del 30 settembre 2022 e Sez. VI n. 26263 del 30 maggio 2024 — secondo cui le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che proseguono dopo la separazione di fatto o legale integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori. La ragione risiede in un dato giuridico preciso: la separazione non dissolve il matrimonio né elimina lo status di coniuge. Fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio attraverso il divorzio, il coniuge separato resta «persona della famiglia» ai sensi dell’art. 572 cod. pen. La separazione esonera soltanto dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e collaborazione, che discendono dall’art. 143, comma 2, del codice civile. Ne consegue che, in tali casi, il reato di maltrattamenti assorbe quello di atti persecutori. Le implicazioni pratiche: cosa cambia per le vittime e per gli imputati Per chi subisce condotte abusanti da parte dell’ex coniuge nella fase di separazione, questa sentenza offre una tutela rafforzata: il reato di maltrattamenti in famiglia prevede una pena edittale più severa rispetto agli atti persecutori e la qualificazione come reato «familiare» consente l’accesso a misure di protezione più incisive. Per chi invece si trova imputato in un procedimento penale relativo a simili condotte, la sentenza chiarisce che la riqualificazione giuridica operata dal giudice —