CONDOMINO MOROSO POSSONO ESSERE STACCATI I SERVIZI ESSENZIALI
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Capita spesso che qualche proprietario ometta di versare le quote mensili, provocando così le ire degli altri condomini che, oltre a sostenere economicamente la gestione del condominio, subiscono la inevitabile riduzione dei servizi per la ridotta disponibilità di cassa.

Proprio per prevenire la ampia diffusione del problema, la riforma del condominio in vigore dal giugno 2012 ha stabilito che, anche se il regolamento condominiale nulla prevede al riguardo, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, nel caso che la morosità nel pagamento dei contributi si sia protratta per un semestre.

Ma un condominio può gestire svariati servizi comuni, come un impianto di riscaldamento centralizzato, una zona parcheggio chiusa da un cancello elettrico, o una piscina ad uso interno.
Da allora si è registrato perciò un ampio dibattito in giurisprudenza sulla individuazione dei servizi comuni passibili di distacco: per alcuni giudici i servizi distaccabili si potrebbero interrompere tutti quelli gestiti dal condominio, mentre per altri potrebbero essere distaccati solo quelli definiti come non essenziali.

Le conseguenze delle due diverse interpretazioni della norma sono di notevole impatto.
Infatti, se si ritiene che i servizi essenziali, come il riscaldamento, l’erogazione dell’acqua o dell’energia elettrica, non possono essere mai interrotti, si finirebbe per limitare l’applicazione della nuova disciplina ai soli casi di servizi comuni probabilmente marginali e non particolarmente rilevanti.

Per questo motivo, dopo alcuni ondeggiamenti, è divenuto prevalente l’orientamento secondo cui possono essere distaccati al condomino moroso tutti i servizi condominiali, nessuno escluso.

L’argomentazione della giurisprudenza più recente considera che la morosità di un proprietario determina una compressione dei diritti di quelli che, viceversa, adempiono diligentemente alle proprie obbligazioni, e che, paradossalmente, potrebbero dover subire a loro volta l’interruzione del servizio somministrato a causa del comportamento del condomino moroso.

Una tale interpretazione della legge pone però in capo all’amministratore, già tenuto alla verifica delle morosità dei condomini, l’obbligo di procedere al distacco di tutti i servizi erogati dal condominio, quando tecnicamente possibile, una volta maturati i sei mesi di mora.


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