IL GENITORE SEPARATO HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI UNIVERSITARI DEL FIGLIO
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Il genitore separato è tenuto a contribuire alle spese di mantenimento del figlio, anche se maggiorenne ma non autosufficiente, che dimora presso l’abitazione dell’altro coniuge. Tra le più rilevanti vi sono le spese per la frequenza universitaria, che oltre al costo di iscrizione annuale ai corsi di frequente comprendono anche quelle di residenza fuori sede e di viaggio per lo spostamento ed il periodico ritorno a casa.

Il diritto al sostegno economico della prole è sancito dall’art. 315 bis del codice civile, e prima ancora dall’art. 30 della Costituzione Italiana, ed è riconosciuto, al raggiungimento della maggiore età, finché egli non abbia raggiunto l’indipendenza economica, o sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

Nelle più recenti interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione si afferma che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume che il figlio sia idoneo a produrre un proprio reddito, sicché, per prolungare il mantenimento, è necessario che egli provi di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato la ricerca di un lavoro.

Nel caso affidato ai legali dello studio TMC Avvocati Associati, il figlio maggiorenne di una coppia separata, studente universitario fuori sede, aveva rifiutato più volte di comunicare l’andamento degli studi al padre non convivente, che però era stato onerato dal Tribunale del pagamento delle ingenti spese.

Di qui la decisione del genitore di rivolgere la richiesta di accesso agli atti direttamente alla facoltà universitaria presso la quale il giovane era iscritto da diversi anni, che però era stata rigettata dall’ateneo sul presupposto della riservatezza dei dati richiesti.

Gli avvocati hanno perciò diffidato l’università a consentire al padre l’accesso al fascicolo degli studi del figlio, evidenziando che i dati richiesti non possono attenere alla sfera personale dello studente (e quindi non rilasciabili senza suo specifico consenso).

A sostegno della diffida veniva richiamata la giurisprudenza che ha da tempo chiarito come il padre abbia, nei confronti del figlio, sia pure maggiorenne, non solo dei doveri, comprensivi anche dell’obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari, ma anche dei diritti, compreso quello di conoscere anche gli elementi salienti della vita universitaria del figlio stesso, ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli (TAR Trieste sent. N. 559/2014 – TAR Puglia sent. 872/2012).

In accoglimento della diffida proposta dai legali dello studio TMC Avvocati Associati, ed al fine di evitare un contenzioso giudiziario, l’ateneo ha così rilasciato al padre separato l’attestazione completa ed aggiornata del corso degli studi del figlio maggiorenne.


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