IL MECCANICO SPROVVISTO DI PARTITA IVA HA DIRITTO AD ESSERE PAGATO
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È raro che, prima di consegnare l’autovettura all’autoriparatore, gli si chieda se sia in possesso o meno di partita I.V.A., e quindi se potrà emettere, al termine dei lavori, la regolare fattura.

Quella volta, però, il cliente, una volta scoperto che il meccanico a cui si era rivolto perché riparasse due veicoli di sua proprietà ed uno del figlio, aveva negato il pagamento della somma di € 4.772, 24, a titolo di compenso per le lavorazioni ed € 3.598,54 per quanto anticipato per il costo dei ricambi acquistati.

L’autoriparatore si era rivolto perciò al Tribunale di Lecce per ottenere la condanna al pagamento del cliente, che si era difeso sostenendo che l’attività lavorativa era stata realizzata contra legem, perché svolta in dispregio, oltre che dell’art. 5 della L. 122/92, anche della normativa di settore contenuta nella norma di cui all’art. 5 della legge quadro per l’artigianato n. 443 del 08.08.1985.

Con sentenza n. 3214/2018, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda del meccanico, che però proponeva impugnazione innanzi la Corte di appello, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il cliente al pagamento della somma di € 2.800,00, ritenendo che non vi fosse la prova dell’ulteriore importo richiesto.

A questo punto era il cliente a proporre ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando che il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che tra le parti non si era concluso un valido contratto, poiché non sarebbe stata considerata la illiceità del contratto derivante dal fatto che il meccanico titolare era sprovvisto di qualifica professionale per lo svolgimento di quell’attività.

I giudici della legittimità, nell’esaminare la questione, hanno chiarito preliminarmente che, nel caso di lavoratore autonomo, nella specie meccanico, ciò che rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato, è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche nella forma tacita.

La nullità del contratto prevista dall’art. 2231 c.c. – nel caso di mancanza di iscrizione agli elenchi professionali – ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.

Al di fuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. (v. Cass., n. 13342/2018).

Per chiarire la differenza normativa tra il professionista iscritto all’albo rispetto al lavoratore che presta attività manuale, la Corte ha precisato che la disposizione contenuta nell’art. 2231 del c.c., che regola la mancata iscrizione in albi o elenchi, si applica solo a chi svolge le professioni intellettuali.

La nullità prevista dall’art. 2231 c.c. ricorre, pertanto, soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge alla iscrizione ad apposito albo o ad una abilitazione (Cass. n. 13342 /2018 e Cass. n. 14085/2010).

Al di fuori di tale attività vige invece il principio generale di libertà del lavoro autonomo o libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.

Nel caso dell’autoriparatore, trattandosi di un’opera artigiana, non vi è norma di legge che subordina il diritto al compenso all’iscrizione in albi, e conseguentemente il lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l’opera svolta, anche se privo di partita I.V.A., in quanto le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici.

I giudici della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 8453 del 24.3.2023, ha rigettato perciò il ricorso proposto dal cliente, condannandolo al pagamento delle spese legali a favore del meccanico.



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