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Due coniugi si separano, con obbligo del marito di corrispondere il mantenimento alla moglie. All’atto della pronuncia del divorzio, tuttavia, il Tribunale di Salerno dispone la revoca del mantenimento, e nega quindi la sua trasformazione in assegno divorzile, poiché lei, nel frattempo, aveva avviato una relazione di convivenza stabile con un altro uomo.

A nulla è valso l’appello di lei, che si è rivolta così ai giudici di legittimità.

Con l’ordinanza n. 12335 del 10 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente la richiesta della ricorrente, ribadendo il principio secondo cui la costituzione di una nuova famiglia, anche “di fatto”, da parte del coniuge separato o divorziato, tronca definitivamente ogni legame con la precedente convivenza, e quindi anche con i ruoli, le condizioni ed il tenore di vita che avevano caratterizzato quel rapporto.

Secondo i giudici di legittimità, se va riconosciuta alla famiglia “di fatto” la tutela di cui all’art. 2 della Costituzione italiana, poiché la sua costituzione è dettata dalla libera scelta dell’individuo ed è esplicazione del diritto di realizzazione esistenziale, deve riconoscersi anche che essa comporta la cessazione di ogni connessione con il precedente legame coniugale.

La conseguenza, sul piano processuale, pone a carico del coniuge che chiede la revoca dell’assegno l’onere di dimostrare che l’altro ha avviato una stabile relazione di convivenza con altra persona, mentre spetta al beneficiario che non voglia perdere l’assegno di provare che l’avvio del nuovo legame affettivo non può essere configurato come una formazione familiare.

Una prova spesso difficile per le parti, tant’è che, nel caso preso in esame dalla Cassazione, la prova della formazione di una nuova famiglia “di fatto” era stata ricavata dal fatto che il nuovo compagno di lei aveva prestato la garanzia personale per il pagamento del canone di locazione dell’appartamento in cui si era trasferita la donna dopo la separazione.


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