ammortamento alla francese
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Con la recentissima pronuncia n. 2188 dell’ 8.2.2021 il Tribunale di Roma è tornato ad esprimersi sull’ammortamento dei mutui con il sistema di calcolo “alla francese”, condannando l’istituto di credito mutuante alla restituzione della somma di circa 13.000 euro, pari agli interessi illegittimamente pagati dai mutuatari. I mutuatari avevano convenuto in giudizio la banca chiedendo la restituzione dell’indebito, determinato dall’indebita applicazione di tassi anatocistici, lamentando la non corrispondenza tra il tasso effettivamente applicato e il tasso nominale, tra il TAEG effettivo e quello convenzionalmente pattuito, ed infine il superamento del tasso soglia da parte del TEG (tasso globale annuo), che definisce i limiti oltre i quali il mutuo viene definito usurario.

Secondo il Tribunale capitolino, e con riferimento all’ammortamento “alla francese”, ai fini della valutazione di usurarietà di un finanziamento occorre considerare, nel calcolo del costo complessivo, anche il costo “occulto” insito nell’utilizzo del regime composto.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal giudice ha confermato la sussistenza di tale onere occulto, individuandolo nella differenza tra la rata contrattuale che il mutuante ha adottato e quella risultante dall’applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice. Ai fini della determinazione del TEG, tale onere nascosto è stato sommato agli altri costi del finanziamento, facendo così emergere che il tasso effettivamente applicato al rapporto risultava superiore al tasso soglia, e conseguentemente la sussistenza dell’usura. Il Tribunale di Roma ha precisato che, ai fini del calcolo del TEG, così come sancito dall’art. 644, IV, co. c.p., per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Tra i costi e le spese direttamente collegati all’erogazione del finanziamento va incluso anche quello occulto a carico del mutuatario. Tale maggiore onere va comunque calcolato “ai fini del calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG) al pari di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento, incluso il vero e proprio effetto anatocistico di cui all’art. 1283 c.c.” a prescindere dall’accettazione, esplicita o tacita, del regime di capitalizzazione composta da parte del mutuatario.

In sintesi, secondo la tesi esposta nella sentenza n. 2188/2021, quando l’ammortamento di un finanziamento è stato progettato secondo il regime composto, si deve procedere alla disapplicazione di tale regime e all’applicazione del regime semplice, ottenendo, a parità di tasso, durata e somma prestata, un valore della rata semplice più bassa di quella che si ottiene in regime composto. Tale maggiore onere va inserito nel calcolo TEG in quanto costituisce un “costo occulto” che incide sulla determinazione del tasso reale ed affettivo del mutuo.

All’esito del ragionamento svolto, il Tribunale di Roma ha dichiarato, ai sensi dell’art. 1815, co.2, c.c. (“ Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi corrispettivi e la conseguente gratuità del finanziamento.


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