L’ATTIVITA’ ANTIECONOMICA NON GIUSTIFICA DA SOLA L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
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Importante affermazione per un imprenditore difeso dallo studio TMC Avvocati Associati, innanzi la Corte di Cassazione, contro due diversi accertamenti tributari, ciascuno per svariate decine di migliaia di euro, notificati in ragione della dichiarazione di ricavi inferiori ai costi di acquisto delle merci per due anni di imposta consecutivi.

Il contribuente aveva impugnato gli accertamenti documentando l’esecuzione, a cavallo dei due anni incriminati, di lavori di ristrutturazione dei locali dell’esercizio commerciale, e deducendo che l’attività di vendita era stata penalizzata proprio dalla contemporanea esecuzione dei lavori appaltati.

Dopo gli esiti contrastanti dei giudizi delle due fasi di merito, la vicenda è giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, che le ha definite con due distinte ordinanze decisorie (n. 19211 e 19212/2021 depositate il 7.7.2021).I giudici di legittimità hanno sposato appieno le tesi difensive dell’imprenditore, affermando il principio secondo cui la adeguata documentazione dei fatti che hanno ostacolato l’attività di impresa può giustificare il fatto che il risultato dell’esercizio possa anche essere “antieconomico”, e quindi con ricavi inferiori ai costi di acquisto delle merci.

Con particolare riferimento all’IVA, la Suprema Corte ha affermato che l’inerenza dei costi non può essere esclusa in base ad un mero giudizio di congruità della spesa, poiché in tal caso è onere dell’Agenzia delle Entrate dimostrare che l’antieconomicità è elemento indiziario di operazioni inesistenti o di fatturazioni false.


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