risanamenro danni amministratore di condominio
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Con l’interessante ordinanza n. 7874 del 19 marzo 2021 la Corte di Cassazione si è espressa sulle conseguenze economiche, a carico del condominio, in ipotesi di revoca dell’amministratore prima della scadenza dell’incarico.

A rivolgersi alla suprema corte era stato l’amministratore di un condominio palermitano che si era visto revocare l’incarico anzitempo, e che pertanto aveva richiesto il risarcimento del danno per la cessazione anticipata del rapporto, ai sensi dell’art. 1725 del codice civile.

I giudici di merito avevano rigettato la domanda dell’amministratore revocato, sul presupposto della natura libero-professionale dell’incarico di amministratore, e della sua conseguente ordinaria revocabilità senza conseguenze.

L’ordinanza della Cassazione ha invece ribaltato tale interpretazione, affermando che il contratto tra il condominio e l’amministratore non è assimilabile a quello di opera intellettuale, quanto invece a quello tipico del mandato oneroso.

Conseguentemente, secondo la Corte, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza prevista nell’atto di nomina, l’amministratore condominiale ha diritto al risarcimento dei danni in applicazione dell’art. 1725 del codice civile.


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